Circolare ADM In vigore

Circolare ADM S.N./2013

pdf (154 KB) Pubblicata il 25/06/2013

Pubblicato: 25/06/2013 In vigore dal: 25/06/2013 Documento ufficiale

Riferimento normativo

pdf (154 KB) Pubblicata il 25/06/2013 — Sezione: dogane

Testo normativo

CIRCOLARE N. 10/D Protocollo: 71985 R.U. Roma, 24 giugno 2013 Rif.: Alle Direzioni interregionali, regionali e Allegati: provinciali – loro sedi – Agli Uffici delle dogane – loro sedi – e, p.c. Alla Direzione centrale accertamenti e controlli - sede – Alla Direzione centrale affari giuridici e contenzioso – sede - All’Ufficio centrale audit interno – sede - OGGETTO: Responsabilità finanziaria degli Stati membri per errori amministrativi che determinano una estinzione totale o parziale dell’obbligazione doganale – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15/11/2005, causa C-392/02 – Circolare n. 29/D del 03/08/2006 - Interessi di mora ex art. 11 del Reg. (CE) n. 1150/2000 nei casi di non contabilizzazione a posteriori, rimborso o sgravio dei dazi doganali concessi agli operatori – Modalità operative. In collegamento alla circolare n. 6/D del 09/04/2013 della Direzione centrale accertamenti e controlli e di seguito alla circolare n. 29/D del 03/08/2006 dell’allora Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, di cui si conferma l’intero contenuto, si illustrano, sulla base di specifiche linee guida DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per le contabilità e la riscossione 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 06502.6510 – Fax +39 0650245148 - e-mail: dogane.tributi.contabilita@agenziadogane.gov.it predisposte dalla Commissione europea (CE), le modalità operative da adottare per evitare la corresponsione o limitare l’accumulo degli interessi di mora - ex art. 11 del Reg. (CE) n. 1150/2000 - dovuti per errori amministrativi commessi dall’autorità doganale dello Stato membro nell’accertamento delle risorse proprie che (non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 2, del citato Reg. [CE] n. 1150/2000) devono essere messe a disposizione del bilancio dell’Unione europea, nell’ambito delle procedure inerenti i casi di non contabilizzazione a posteriori, rimborsi o sgravi dei dazi doganali concessi agli operatori in applicazione dei seguenti articoli del Reg. (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario): art. 220, paragrafo 2, lettera b) (non contabilizzazione e posteriori); combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) (rimborso o sgravio); art. 239 (rimborso o sgravio). In proposito, premesso che gli interessi in parola decorrono, per tutte le ipotesi di errore amministrativo commesso dalle autorità doganali degli Stati membri, dal giorno in cui l’importo sarebbe dovuto essere stato messo a disposizione del bilancio dell’Unione europea (UE) se non fosse stato commesso alcun errore amministrativo1, con la presente circolare si raccomandano gli Uffici periferici di porre in essere le attività necessarie per consentire la tempestiva messa a disposizione del bilancio dell’UE delle risorse proprie oggetto di tali errori amministrativi, al fine di evitare, con evidente beneficio dell’erario nazionale, il pagamento o limitare l’accumulo di detti interessi moratori, nonché l’insorgenza di responsabilità finanziaria dello Stato nei riguardi dell’UE e di riflesso, sul piano nazionale, di un possibile danno erariale. Posto ciò, si indicano di seguito le modalità operative da adottare a decorrere dal 1° luglio 2013 per le varie ipotesi di errori amministrativi commessi dagli Uffici nell’ambito dell’applicazione della citata normativa del codice doganale comunitario (CDC) inerente la non contabilizzazione, il rimborso e lo sgravio dei dazi doganali, specificando, fin d’ora, che per tutte le ipotesi di dazi riscossi (e quindi di rimborso dei dazi all’operatore), si dovrà fare ricorso esclusivamente alla procedura di cui a seguente punto 1. 1 1° giorno feriale dopo il giorno 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto sarebbe dovuto essere stato accertato (art. 10, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1150/2000). 2 1. Errore amministrativo rilevato dall’autorità amministrativa o giudiziaria oppure dalla CE nell’ambito di proprie Decisioni adottate per i casi REM/REC ad essa sottoposti. Ipotesi di rimborso dei dazi. In tali ipotesi, ricorrendo i requisiti per l’applicazione dell’art. 239 o del combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del CDC, gli importi dei dazi da rimborsare all’operatore a causa dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, non dovranno essere detratti dalla contabilità A al fine di evitare la corresponsione di interessi moratori che, invece, nell’ipotesi inversa (indebita detrazione dalla contabilità A) sarebbero dovuti per il periodo compreso tra la sottrazione dell’importo dalla contabilità A e la successiva nuova messa a disposizione del bilancio dell’UE. Gli Uffici, pertanto, nelle ipotesi in discorso, dovranno rimborsare l’operatore ricorrendo ai fondi del capitolo “3818”, senza procedere all’effettuazione del messaggio K7. 2. Errore amministrativo rilevato dall’autorità amministrativa o giudiziaria (nell’ambito dei casi di sgravio o non contabilizzazione a posteriori dei dazi comunicati alla CE in base agli artt. 870, 889 e 904 bis del Reg. (CEE) 2454/93, vale a dire non quelli spediti per la Decisione della CE). In tali circostanze, ricorrendo i requisiti per l’applicazione dell’art. 220, paragrafo 2, lettera b), o dell’art. 239, ovvero del combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del CDC, gli importi dei dazi non contabilizzati a posteriori o sgravati a causa dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, dovranno essere messi immediatamente a disposizione del bilancio dell’UE (mediante la messa a disposizione straordinaria) per evitare l’accumulo degli interessi di mora, che sono dovuti per il periodo compreso tra la data in cui gli importi sarebbero dovuti essere stati messi a disposizione, se non fosse stato commesso l’errore amministrativo, e la data in cui gli stessi importi vengono messi a disposizione. Le competenti Direzioni interregionali, regionali e provinciali, pertanto, in tali casi, invieranno alla scrivente e per conoscenza all’Ufficio tutela interessi finanziari dell’Unione europea della Direzione centrale accertamenti e controlli, una motivata richiesta di messa a disposizione straordinaria, valutando in maniera particolareggiata le circostanze che hanno determinato l’errore amministrativo dell’Ufficio locale. A tal riguardo, si specificano di seguito le diverse modalità operative da adottare a seconda che si tratti di una non contabilizzazione a posteriori, oppure di uno sgravio che comporti una detrazione degli importi dalla contabilità A o dalla contabilità B. 3 a) Sgravio dei dazi con detrazione degli importi dalla contabilità A. Si tratta dei casi di dazi accertati iscritti in contabilità A, non riscossi, garantiti e non contestati. Per tali fattispecie, pur riconoscendo che il loro permanere nella contabilità doganale permetterebbe la corretta messa a disposizione del bilancio dell’UE, considerato che allo stato attuale ciò comporterebbe un disallineamento contabile tra accertato e riscosso non sanabile informaticamente, al fine di poter riconoscere all’operatore il diritto allo sgravio e garantire, nello stesso tempo, la tutela dell’erario dell’UE, si dovrà procedere allo sgravio dalla contabilità doganale con conseguente detrazione degli importi dalla contabilità A ed alla contemporanea richiesta di messa a disposizione straordinaria degli stessi importi. b ) Sgravio dei dazi con detrazione degli importi dalla contabilità B. Si tratta di casi di importi di dazi accertati iscritti in contabilità B, non riscossi e non garantiti oppure non riscossi, garantiti e contestati. Per tali circostanze, al fine di poter riconoscere all’operatore il diritto allo sgravio e garantire, nello stesso tempo, la tutela dell’erario dell’UE, si dovrà procedere allo sgravio dalla contabilità doganale (tramite la funzione di rettifica partita) con conseguente detrazione degli importi dalla contabilità B ed alla contemporanea richiesta di messa a disposizione straordinaria degli stessi importi. c) Non contabilizzazione a posteriori dei dazi. Si tratta dei casi per i quali, non essendo stati contabilizzati gli importi o i maggiori importi dei dazi, si dovrà procedere, soltanto alla richiesta di messa a disposizione straordinaria di tali importi. 3. Errore amministrativo individuato dalla CE nell’ambito delle Decisioni adottate sui casi REM/REC ad essa sottoposti in applicazione degli artt. 871 e ss. o 905 e ss. del Reg. (CEE) n. 2454/93. Ipotesi di sgravio o non contabilizzazione a posteriori dei dazi. In tali situazioni, come per le ipotesi di cui al precedente punto 2., ricorrendo i requisiti per l’applicazione dell’art. 220, paragrafo 2, lettera b), o dell’art. 239, ovvero del combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del CDC, gli importi dei dazi non contabilizzati a posteriori o sgravati a causa dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, dovranno essere messi immediatamente a disposizione del bilancio dell’Unione (mediante la messa a 4 disposizione straordinaria) per evitare l’accumulo degli interessi di mora, che sono dovuti per il periodo compreso tra la data in cui gli importi sarebbero dovuti essere stati messi a disposizione, se non fosse stato commesso l’errore amministrativo, e la data in cui gli stessi importi sono messi a disposizione. Tali ipotesi si differenziano da quelle di cui al precedente punto 2., per il fatto che l’errore amministrativo, se non individuato dalla stessa autorità doganale che l’ha commesso, è rilevato dalla CE nell’ambito dell’analisi dei fascicoli REM/REC ad essa trasmessi per la Decisione di sua competenza. Dunque, anche per queste circostanze si dovrà procedere alla messa a disposizione straordinaria, valutando in maniera particolareggiata le circostanze che hanno determinato l’errore amministrativo dell’Ufficio locale. Si applicheranno, anche per questi casi, le stesse procedure, mutatis mutandis, richiamate alle precedenti lettere a), b) e c). Si evidenzia che tutte le modalità operative sopra richiamate non vanno applicate, ovviamente, nei casi in cui siano stati accordati all’operatore la non contabilizzazione a posteriori, lo sgravio od il rimborso dei dazi doganali per circostanze diverse dalla commissione di errori amministrativi da parte degli Uffici. Difatti, in tali ipotesi, la mancanza di errore amministrativo da parte dell’autorità doganale nazionale esclude la responsabilità finanziaria dello Stato membro e, pertanto, l’obbligo di messa a disposizione dell’erario dell’UE dell’importo dei dazi non contabilizzato a posteriori, sgravato o rimborsato. Codeste Direzioni vigileranno sulla corretta applicazione da parte dei dipendenti Uffici delle istruzioni impartite con la presente circolare, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative. Il Direttore Centrale ad interim ing. Walter De Santis Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 5

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