Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM S.N./2013
pdf (154 KB) Pubblicata il 25/06/2013
Riferimento normativo
pdf (154 KB) Pubblicata il 25/06/2013 — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 10/D
Protocollo: 71985 R.U. Roma, 24 giugno 2013
Rif.:
Alle Direzioni interregionali, regionali e
Allegati:
provinciali
– loro sedi –
Agli Uffici delle dogane
– loro sedi –
e, p.c.
Alla Direzione centrale accertamenti e
controlli
- sede –
Alla Direzione centrale affari giuridici e
contenzioso
– sede -
All’Ufficio centrale audit interno
– sede -
OGGETTO: Responsabilità finanziaria degli Stati membri per errori
amministrativi che determinano una estinzione totale o parziale
dell’obbligazione doganale – Sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea del 15/11/2005, causa C-392/02 – Circolare n.
29/D del 03/08/2006 - Interessi di mora ex art. 11 del Reg. (CE) n.
1150/2000 nei casi di non contabilizzazione a posteriori,
rimborso o sgravio dei dazi doganali concessi agli operatori –
Modalità operative.
In collegamento alla circolare n. 6/D del 09/04/2013 della Direzione centrale
accertamenti e controlli e di seguito alla circolare n. 29/D del 03/08/2006
dell’allora Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, di cui si
conferma l’intero contenuto, si illustrano, sulla base di specifiche linee guida
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le contabilità e la riscossione
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 06502.6510 – Fax +39 0650245148 - e-mail: dogane.tributi.contabilita@agenziadogane.gov.it
predisposte dalla Commissione europea (CE), le modalità operative da adottare per
evitare la corresponsione o limitare l’accumulo degli interessi di mora - ex art. 11
del Reg. (CE) n. 1150/2000 - dovuti per errori amministrativi commessi
dall’autorità doganale dello Stato membro nell’accertamento delle risorse
proprie che (non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 2, del citato
Reg. [CE] n. 1150/2000) devono essere messe a disposizione del bilancio
dell’Unione europea, nell’ambito delle procedure inerenti i casi di non
contabilizzazione a posteriori, rimborsi o sgravi dei dazi doganali concessi agli
operatori in applicazione dei seguenti articoli del Reg. (CEE) n. 2913/92 (codice
doganale comunitario): art. 220, paragrafo 2, lettera b) (non contabilizzazione e
posteriori); combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b)
(rimborso o sgravio); art. 239 (rimborso o sgravio).
In proposito, premesso che gli interessi in parola decorrono, per tutte le ipotesi
di errore amministrativo commesso dalle autorità doganali degli Stati membri, dal
giorno in cui l’importo sarebbe dovuto essere stato messo a disposizione del
bilancio dell’Unione europea (UE) se non fosse stato commesso alcun errore
amministrativo1, con la presente circolare si raccomandano gli Uffici periferici di
porre in essere le attività necessarie per consentire la tempestiva messa a
disposizione del bilancio dell’UE delle risorse proprie oggetto di tali errori
amministrativi, al fine di evitare, con evidente beneficio dell’erario nazionale, il
pagamento o limitare l’accumulo di detti interessi moratori, nonché l’insorgenza di
responsabilità finanziaria dello Stato nei riguardi dell’UE e di riflesso, sul piano
nazionale, di un possibile danno erariale.
Posto ciò, si indicano di seguito le modalità operative da adottare a decorrere
dal 1° luglio 2013 per le varie ipotesi di errori amministrativi commessi dagli
Uffici nell’ambito dell’applicazione della citata normativa del codice doganale
comunitario (CDC) inerente la non contabilizzazione, il rimborso e lo sgravio
dei dazi doganali, specificando, fin d’ora, che per tutte le ipotesi di dazi riscossi
(e quindi di rimborso dei dazi all’operatore), si dovrà fare ricorso
esclusivamente alla procedura di cui a seguente punto 1.
1
1° giorno feriale dopo il giorno 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto sarebbe
dovuto essere stato accertato (art. 10, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1150/2000).
2
1. Errore amministrativo rilevato dall’autorità amministrativa o giudiziaria
oppure dalla CE nell’ambito di proprie Decisioni adottate per i casi
REM/REC ad essa sottoposti. Ipotesi di rimborso dei dazi.
In tali ipotesi, ricorrendo i requisiti per l’applicazione dell’art. 239 o del combinato
disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del CDC, gli importi dei dazi
da rimborsare all’operatore a causa dell’errore amministrativo commesso
dall’Ufficio, non dovranno essere detratti dalla contabilità A al fine di evitare la
corresponsione di interessi moratori che, invece, nell’ipotesi inversa (indebita
detrazione dalla contabilità A) sarebbero dovuti per il periodo compreso tra la
sottrazione dell’importo dalla contabilità A e la successiva nuova messa a
disposizione del bilancio dell’UE. Gli Uffici, pertanto, nelle ipotesi in discorso,
dovranno rimborsare l’operatore ricorrendo ai fondi del capitolo “3818”, senza
procedere all’effettuazione del messaggio K7.
2. Errore amministrativo rilevato dall’autorità amministrativa o giudiziaria
(nell’ambito dei casi di sgravio o non contabilizzazione a posteriori dei dazi
comunicati alla CE in base agli artt. 870, 889 e 904 bis del Reg. (CEE) 2454/93,
vale a dire non quelli spediti per la Decisione della CE).
In tali circostanze, ricorrendo i requisiti per l’applicazione dell’art. 220, paragrafo
2, lettera b), o dell’art. 239, ovvero del combinato disposto degli artt. 236 e 220,
paragrafo 2, lettera b), del CDC, gli importi dei dazi non contabilizzati a posteriori
o sgravati a causa dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, dovranno
essere messi immediatamente a disposizione del bilancio dell’UE (mediante la
messa a disposizione straordinaria) per evitare l’accumulo degli interessi di mora,
che sono dovuti per il periodo compreso tra la data in cui gli importi sarebbero
dovuti essere stati messi a disposizione, se non fosse stato commesso l’errore
amministrativo, e la data in cui gli stessi importi vengono messi a disposizione. Le
competenti Direzioni interregionali, regionali e provinciali, pertanto, in tali casi,
invieranno alla scrivente e per conoscenza all’Ufficio tutela interessi finanziari
dell’Unione europea della Direzione centrale accertamenti e controlli, una motivata
richiesta di messa a disposizione straordinaria, valutando in maniera
particolareggiata le circostanze che hanno determinato l’errore amministrativo
dell’Ufficio locale. A tal riguardo, si specificano di seguito le diverse modalità
operative da adottare a seconda che si tratti di una non contabilizzazione a
posteriori, oppure di uno sgravio che comporti una detrazione degli importi dalla
contabilità A o dalla contabilità B.
3
a) Sgravio dei dazi con detrazione degli importi dalla contabilità A.
Si tratta dei casi di dazi accertati iscritti in contabilità A, non riscossi,
garantiti e non contestati. Per tali fattispecie, pur riconoscendo che il loro
permanere nella contabilità doganale permetterebbe la corretta messa a
disposizione del bilancio dell’UE, considerato che allo stato attuale ciò
comporterebbe un disallineamento contabile tra accertato e riscosso non
sanabile informaticamente, al fine di poter riconoscere all’operatore il diritto
allo sgravio e garantire, nello stesso tempo, la tutela dell’erario dell’UE, si
dovrà procedere allo sgravio dalla contabilità doganale con conseguente
detrazione degli importi dalla contabilità A ed alla contemporanea richiesta di
messa a disposizione straordinaria degli stessi importi.
b ) Sgravio dei dazi con detrazione degli importi dalla contabilità B.
Si tratta di casi di importi di dazi accertati iscritti in contabilità B, non riscossi
e non garantiti oppure non riscossi, garantiti e contestati. Per tali circostanze,
al fine di poter riconoscere all’operatore il diritto allo sgravio e garantire, nello
stesso tempo, la tutela dell’erario dell’UE, si dovrà procedere allo sgravio
dalla contabilità doganale (tramite la funzione di rettifica partita) con
conseguente detrazione degli importi dalla contabilità B ed alla
contemporanea richiesta di messa a disposizione straordinaria degli stessi
importi.
c) Non contabilizzazione a posteriori dei dazi.
Si tratta dei casi per i quali, non essendo stati contabilizzati gli importi o i
maggiori importi dei dazi, si dovrà procedere, soltanto alla richiesta di messa a
disposizione straordinaria di tali importi.
3. Errore amministrativo individuato dalla CE nell’ambito delle Decisioni
adottate sui casi REM/REC ad essa sottoposti in applicazione degli artt. 871 e
ss. o 905 e ss. del Reg. (CEE) n. 2454/93. Ipotesi di sgravio o non
contabilizzazione a posteriori dei dazi.
In tali situazioni, come per le ipotesi di cui al precedente punto 2., ricorrendo i
requisiti per l’applicazione dell’art. 220, paragrafo 2, lettera b), o dell’art. 239,
ovvero del combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del
CDC, gli importi dei dazi non contabilizzati a posteriori o sgravati a causa
dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, dovranno essere messi
immediatamente a disposizione del bilancio dell’Unione (mediante la messa a
4
disposizione straordinaria) per evitare l’accumulo degli interessi di mora, che sono
dovuti per il periodo compreso tra la data in cui gli importi sarebbero dovuti essere
stati messi a disposizione, se non fosse stato commesso l’errore amministrativo, e
la data in cui gli stessi importi sono messi a disposizione. Tali ipotesi si
differenziano da quelle di cui al precedente punto 2., per il fatto che l’errore
amministrativo, se non individuato dalla stessa autorità doganale che l’ha
commesso, è rilevato dalla CE nell’ambito dell’analisi dei fascicoli REM/REC ad
essa trasmessi per la Decisione di sua competenza. Dunque, anche per queste
circostanze si dovrà procedere alla messa a disposizione straordinaria, valutando in
maniera particolareggiata le circostanze che hanno determinato l’errore
amministrativo dell’Ufficio locale. Si applicheranno, anche per questi casi, le
stesse procedure, mutatis mutandis, richiamate alle precedenti lettere a), b) e c).
Si evidenzia che tutte le modalità operative sopra richiamate non vanno
applicate, ovviamente, nei casi in cui siano stati accordati all’operatore la non
contabilizzazione a posteriori, lo sgravio od il rimborso dei dazi doganali per
circostanze diverse dalla commissione di errori amministrativi da parte degli
Uffici. Difatti, in tali ipotesi, la mancanza di errore amministrativo da parte
dell’autorità doganale nazionale esclude la responsabilità finanziaria dello Stato
membro e, pertanto, l’obbligo di messa a disposizione dell’erario dell’UE
dell’importo dei dazi non contabilizzato a posteriori, sgravato o rimborsato.
Codeste Direzioni vigileranno sulla corretta applicazione da parte dei dipendenti
Uffici delle istruzioni impartite con la presente circolare, non mancando di
segnalare eventuali difficoltà operative.
Il Direttore Centrale ad interim
ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. comma 2
del decreto legislativo n. 39/93
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