Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 1/2024

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024

Pubblicato: 01/01/2024 In vigore dal: 01/01/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Statistico Attuariale Roma, 02/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 1 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024 SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2024. INDICE Premessa 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale 2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024 3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni 3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) 4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio 4.1 Pensioni sociali e assegni sociali 4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044- INVCIV) 4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche 5. Tabelle 6. Requisiti anagrafici 7. Gestione fiscale 7.1 Conguagli fiscali a consuntivo 7.2 Addizionali all’IRPEF 7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani 8. Sistemi integrati 8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario 8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024 8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti 8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia 8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria 8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio 8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero 9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica 9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale 9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario 9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età 9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere 9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali 10. Prestazioni assistenziali 10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria 10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie 10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale 11. Prestazioni di accompagnamento a pensione 11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024 12. Periodicità e date di pagamento 12.1 Calendario di pagamento 12.2 Pagamenti annuali e semestrali 13. Certificato di pensione per l’anno 2024 Premessa L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate. 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023 è stato pubblicato il decreto 20 novembre 2023, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022” (Allegato n. 1). Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate: - le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE); - le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti: prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199- VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; · pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004. Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate. Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione. 2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 L’articolo 1 del citato decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023. L’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023”. Tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento sulla mensilità di dicembre 2023 (cfr. il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023). Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2023. Decorrenza Trattamenti minimi Assegni vitalizi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi 1° gennaio 2023 567,94 € 323,75 € IMPORTI ANNUI 7.383,22 € 4.208,75 € 3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024 L’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Si riportano di seguito i valori provvisori del 2024, e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni autonomi vitalizi 1° gennaio 598,61 € 341,24 € 2024 IMPORTI 7.781,93 € 4.436,12 € ANNUI 3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni L’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, dispone che: “Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...]; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [...]; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. [...]; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...]; 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”. Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2024. Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo trattamenti complessivi da attribuire del complessivi da a Importo di garanzia Fino a 4 volte il TM 100 5,400% - 2.271,76 Fascia di Garanzia * Importo garantito 2.271,76 2.289,36 2.394,44 Oltre 4 e fino a 5 volte 85 4,590% 2.271,77 2.839,70 il TM Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.839,70 2.887,40 2.970,04 Oltre 5 e fino a 6 volte 53 2,862% 2.839,71 3.407,64 il TM Fascia di Garanzia * Importo garantito 3.407,64 3.418,41 3.505,17 Oltre 6 e fino a 8 volte 47 2,538% 3.407,65 4.543,52 il TM Fascia di Garanzia * Importo garantito 4.543,52 4.567,57 4.658,83 Oltre 8 e fino a 10 37 1,998% 4.543,53 5.679,40 volte il TM Fascia di Garanzia * Importo garantito 5.679,40 5.724,86 5.792,87 Oltre 10 volte il TM 22 1,188% 5.679,41 - * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia. 3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) L’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che “per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024". Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere l’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, ove spettante, nella percentuale prevista per il 2024, come indicato nella tabella seguente. INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022) Trattamento % Incremento Importo massimo Minimo incremento massimo riconosciuto riconosciuto 598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 € Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che: l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022; per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto; nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo; nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento; per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano. 3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica: a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; o, in alternativa, b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo. Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente. Poiché l’indice di perequazione ordinario per il 2024 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo. 4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio 4.1 Pensioni sociali e assegni sociali L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024, di cui, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 2 e 3, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2). 4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV) La misura della perequazione definitiva per l’anno 2023 e previsionale per l’anno 2024 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’8,6% rispetto all’anno 2023. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412). Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile. Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare. 4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2022 - luglio 2023 e il periodo precedente agosto 2021 – luglio 2022 è risultata del +2,01%. Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,01%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni. L’indice del 2,01% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze. 5. Tabelle Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo degli anni 2023 e 2024. Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti “propri”. 6. Requisiti anagrafici Si rammenta che per l’anno 2024 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate. 7. Gestione fiscale Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto. Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità. Per l’anno 2024 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2023. La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023. Le relative procedure sono disponibili on line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul portale www.inps.it. Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all’estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l’atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio on line dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino, denominato “Detr. Fiscale pens residenti estero”, disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell’Istituto. Per i soggetti per i quali nel 2023 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o tassazione lorda senza alcuna detrazione personale: se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2024, è stata applicata anche da gennaio 2024 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale; se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2024, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale. 7.1 Conguagli fiscali a consuntivo Ove le ritenute erariali relative all’anno 2023 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2024 e febbraio 2024. Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2024 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2024. 7.2 Addizionali all’IRPEF Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito: addizionale regionale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024; addizionale comunale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024; addizionale comunale in acconto 2024: da marzo 2024 a novembre 2024. L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2024. 7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani L’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l’importo eccedente 1.000 euro. Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo 2024. 8. Sistemi integrati Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni gestite nei sistemi integrati contestualmente alle operazioni di rivalutazione. 8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3, è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +5,4% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici: M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite; M5 Assegno alimentare per figli; M6 Assegno alimentare per ex coniuge. Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero. Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003. 8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024 Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere. Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito. Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”. È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in corso. 8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2024 (GP3CK02Z < 202402), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS. 8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2019, il pagamento viene sospeso da gennaio 2024. Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2023 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 907. 8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2024 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2024, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata. Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2024. 8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2024 sono state poste in pagamento per l’anno 2024 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”. Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2023 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”. Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali. Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2023 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia. L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in “GP1AF05R” viene riportata anche nel campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo. 8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2024 con importo pari a “zero” è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting Operativo - Liste Parametriche”. Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione. 9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica 9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2024 è pari a 916,70 euro; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 896,70 euro. Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008. In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2023 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione. Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E3”. Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”, “C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, “D9”, “E1” e “E2”. Si conferma che anche per l’anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale. Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2024, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati. 9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile. Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Pubblica. 9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene cancellato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età. 9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nell’anno 2024 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017. Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024. Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2023: nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2023 (entro la rata dicembre 2023), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2024; nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2024, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale, come una rettifica CU. 9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024. Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020. 10. Prestazioni assistenziali 10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto. 10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talasso drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2023 adeguandone l’importo al trattamento minimo. 10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita. Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 67 anni. Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordi che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire). Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge. 11. Prestazioni di accompagnamento a pensione Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027- VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143– APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza. Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti. La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale. 11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024 Le prestazioni con scadenza nel 2024 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”). Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità. 12. Periodicità e date di pagamento 12.1 Calendario di pagamento Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2024. Mese Giorno disponibilità valuta Poste Banche gennaio 3 febbraio 1 marzo 1 aprile 2 maggio 2 giugno 1 3 luglio 1 agosto 1 settembre 2 ottobre 1 novembre 2 4 dicembre 2 12.2 Pagamenti annuali e semestrali Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto. Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2024: Importo mensile Mensilità Data lordo pagamento Da gennaio a dicembre (compresa la 3 gennaio Da 0,01 € a 10,00 € tredicesima) Da gennaio a giugno 3 gennaio Da 10,01 € a 85 € Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1° luglio 13. Certificato di pensione per l’anno 2024 Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2024 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi ALLEGATO 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 novembre 2023 Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022. (23A06513) (GU n.279 del 29-11-2023) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 10 novembre 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 19 novembre 2022) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2022 e valore definitivo per l'anno 2021»; Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante disposizioni in materia di «Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023»; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 7 novembre 2023, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra 1 il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 e' risultata pari a +8,1; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2022 ed il periodo gennaio-dicembre 2023 e' risultata pari a +5,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,1, -0,2 e +0,1; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2023; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 e' determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023. Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 e' determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2023 Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone 2 ALLEGATO 2 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale Pensioni Coordinamento Generale Statistico Attuariale Rinnovo 2024 - Tabelle Valori provvisori 2024 Pensioni e limiti di reddito 5,40% Limiti di reddito INVCIV totali 8,60% Indennità INVCIV 2,01% Valori definitivi 2023 all’8,10% A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 1 INDICE Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A1 l’anno 2023 sociali pag. 5 Valori definitivi Aumenti per costo vita A2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 A3bis Importo aggiuntivo A4 Importo Indennità Integrativa Speciale A5 pag. 6 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici A6 di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo) Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7 Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007 A8 Calcolo dell’incremento massimo mensile del trattamento A9 minimo pag. 7 Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283 A10 legge 29 dicembre 2022 n. 197) Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B1 l’anno 2024 sociali pag. 8 Valori provvisori Aumenti per costo vita B2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3 Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis Importo aggiuntivo B4 pag. 9 Importo Indennità Integrativa Speciale B5 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B6 di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo) Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7 Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007 B8 Calcolo dell’incremento massimo mensile del trattamento B9 minimo pag. 10 Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283 B10 legge 29 dicembre 2022 n. 197) Disposizioni legislative per aumenti costo della vita Pag. 11 Pensioni dei fondi speciali di Fondo Clero C.1 previdenza Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Importo dei minimi Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3 pag. 15 Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4 Fondo Esattoriali C.5 Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6 Fondo Telefonici C.7 pag. 16 Fondo per il Personale di Volo C.8 Limiti di reddito per Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1 l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 17 delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3 Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4 pag. 18 Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli E.1 di invalidità Assegni di invalidità pag. 19 Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2 Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1 superstiti con i redditi del pag. 20 beneficiario Importi dei limiti di reddito F.2 Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1 invalidità con i redditi del pag. 21 beneficiario Importi dei limiti di reddito G.2 Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale H.1 pag. 22 trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag. 23 sociale Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.3 pag. 24 sociale per i titolari di pensione di inabilità A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 2 Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1 sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 pag. 25 L.2 L.488/1999 Aumento della pensione sociale L.3 pag. 26 Aumento dell’assegno vitalizio L.4 pag. 27 Assegno sociale L.5 Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 pag. 28 L.6 L.488/1999 Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 29 Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 30 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.9 INVCIV /PS pag. 31 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.10 INVCIV /AS Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.11 INVCIV /PS (ciechi civili) pag. 32 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.12 INVCIV /AS (ciechi civili) Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1 civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2 pag. 34 Ciechi civili di fascia 9 M.1.3 Ciechi civili di fascia 10 M.1.4 Ciechi civili di fascia 11 M.1.5 Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6 pag. 35 Ciechi civili di fascia 14 M.1.7 Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8 Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1 Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 37 Sordomuti di fascia 26 M.2.3 Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1 Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 38 Invalidi civili di fascia 33 M.3.3 Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4 Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5 pag. 39 Invalidi civili di fascia 46 M.3.6 Talassemici M.3.7 pag. 36 Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 41 Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 42 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2 pag. 43 sessantacinque Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3 pag. 44 ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17) Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4 pag. 45 con regole PS Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5 pag. 46 con regole AS Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1 pag. 47 persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 48 Detrazione per il coniuge N.2A pag. 49 Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 50 Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 51 Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 reddito pensionabili pag. 52 Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2 Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R imponibile Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 53 Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 3 Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia U pag. 54 Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per V pag. 55 trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri” Periodicità di pagamento Limiti e scadenze dei pagamenti annuali e semestrali Z pag. 56 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 4 Tabella A IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2023 Valori definitivi 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori Decorrenza Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali dipendenti e autonomi 1° gennaio 2023 567,94 323,75 417,85 507,03 IMPORTI ANNUI 7.383,22 4.208,75 5.432,05 6.591,39 2 – AUMENTI PER COSTO VITA Importo trattamenti Fasce % indice Aumento complessivi dal trattamenti perequazione del Importo complessivi da attribuire da a garanzia Fino a 4 volte il 100 8,100% - 2.101,52 TM Fascia di Importo garantito 2.101,52 2.125,41 2.271,74 Garanzia * Oltre 4 e fino a 85 6,885% 2.101,53 2.626,90 5 volte il TM Fascia di Importo garantito 2.626,90 2.692,18 2.807,76 Garanzia* Oltre 5 e fino a 53 4,293% 2.626,91 3.152,28 6 volte il TM Fascia di 1° gennaio2023 Importo garantito 3.152,28 3.167,04 3.287,61 Garanzia * Oltre 6 e fino a 47 3,807% 3.152,29 4.203,04 8 volte il TM Fascia di Importo garantito 4.203,04 4.236,09 4.363,05 Garanzia * Oltre 8 e fino a 37 2,997% 4.203,05 5.253,80 10 volte il TM Fascia di Importo garantito 5.253,80 5.274,54 5.411,26 Garanzia * Oltre 10 volte il 32 2,592% 5.253,81 - TM *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 5 Segue Tabella A 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo delle pensioni Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento (TM x 13 + importo aggiuntivo) 154,94 7.538,16 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite di limite di € (1,5 volte il TM x 13) € (3 volte il TM x 13) 11.074,83 22.149,66 5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^ 01.01.2023 869,73 849,73 6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo) Dal percentuale spettante 8,10 % 1° gennaio 2023 7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) Decorrenza Importo trattamento 1° gennaio 2023 604,42 IMPORTI ANNUI 7.857,46 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 6 Segue Tabella A 8 - Quattordicesima 2023 - art.5 c. 1 legge 127/2007 Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B) Fino a Tra Tra Oltre Lavoratori Lavoratori € 11.074,84 € 11.175,83 dipendenti autonomi € 11.074,83 e e € 14.766,44 € 11.175,82 € 14.766,44 < 15 anni < 18 anni Max Max € 437 € 336 (< 780 ctr.) (< 936 ctr.) € 11.511,83 € 15.102,44 Fino a Tra Tra Oltre Lavoratori Lavoratori € 11.074,84 € 11.200,83 dipendenti autonomi € 11.074,83 e e € 14.766,44 € 11.200,82 € 14.766,44 > 15 < 25 anni > 18 < 28 anni Max Max (> 781 < 1.300 (> 937 <1.456 € 546 € 420 € 11.620,83 € 15.186,44 ctr) ctr.) Fino a Tra Tra Oltre Lavoratori Lavoratori € 11.074,84 € 11.225,83 dipendenti autonomi € 11.074,83 e e € 14.766,44 € 11.225,82 € 14.766,44 > 25 anni > 28 anni Max Max € 655 € 504 (>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) € 11.729,83 € 15.270,44 9 - CALCOLO DELL’ INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge 197/2022) Incremento Importo Trattamento Anno % incremento massimo massimo Minimo riconosciuto riconosciuto 2023 567,94 0,015 8,52 576,46 10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197) Anno Trattamento Minimo Tetto 5 volte TM 2023 567,94 2.839,70 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 7 Tabella B IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2024 Valori provvisori 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi Assegni Pensioni Decorrenza pensioni lavoratori Assegni sociali vitalizi sociali dipendenti e autonomi 1° gennaio 2024 598,61 341,24 440,42 534,41 IMPORTI ANNUI 7.781,93 4.436,12 5.725,46 6.947,33 2 – AUMENTI PER COSTO VITA Importo trattamenti Fasce % indice complessivi Aumento dal trattamenti perequazione del Importo complessivi da attribuire da a garanzia Fino a 4 volte 100 5,400% - 2.271,76 il TM Fascia di Importo garantito 2.271,76 2.289,36 2.394,44 Garanzia * Oltre 4 e fino 85 4,590% 2.271,77 2.839,70 a 5 volte il TM Fascia di Importo garantito 2.839,70 2.887,40 2.970,04 Garanzia* Oltre 5 e fino 53 2,862% 2.839,71 3.407,64 a 6 volte il TM Fascia di 1° Importo garantito 3.407,64 3.418,41 3.505,17 Garanzia * gennaio2024 Oltre 6 e fino 47 2,538% 3.407,65 4.543,52 a 8 volte il TM Fascia di Importo garantito 4.543,52 4.567,57 4.658,83 Garanzia * Oltre 8 e fino a 10 volte il 37 1,998% 4.543,53 5.679,40 TM Fascia di Importo garantito 5.679,40 5.724,86 5.792,87 Garanzia * Oltre 10 volte 22 1,188% 5.679,41 - il TM *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 8 Segue Tabella B 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo delle pensioni Aumento massimo Calcolo dell’aumento -limite d’importo- (TM x 13 + importo aggiuntivo) Limite di importo – Imponibile 154,94 7.936,87 pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite di € limite di € (1,5 volte il TM x 13) (3 volte il TM x 13) 11.672,90 23.345,79 5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^ 1° gennaio 2024 916,7 896,7 6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo) Decorrenza percentuale spettante 5,40% 1° gennaio 2024 7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) Decorrenza Importo trattamento 1° gennaio 2024: 637,06 IMPORTI ANNUI 8.281,78 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 9 Segue Tabella B 8 - Quattordicesima 2024 - art.5 c. 1 legge 127/2007 Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B) Fino a € Tra Tra Oltre Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.773,90 dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86 € 11.773,89 € 15.563,86 < 15 anni < 18 anni Max Max € 437 € 336 (< 780 ctr.) (< 936 ctr.) € 12.109,90 € 15.899,86 Fino a € Tra Tra Oltre Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.798,90 dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86 € 11.798,89 € 15.563,86 > 15 < 25 anni > 18 < 28 anni Max Max (> 781 < 1.300 (> 937 <1.456 € 546 € 420 € 12.218,90 € 15.983,86 ctr) ctr.) Fino a € Tra Tra Oltre Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.823,90 dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86 € 11.823,89 € 15.563,86 > 25 anni > 28 anni Max Max € 655 € 504 (>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) € 12.327,90 € 16.067,86 9 - CALCOLO DELL’ INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge 197/2022) Incremento Importo Trattamento Anno % incremento massimo massimo Minimo riconosciuto riconosciuto 2024 598,61 2,7% 16,16 614,77 10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197) Anno Trattamento Minimo Tetto 5 volte TM 2024 598,61 2.993,05 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 10 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”. - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”. - Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. - Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 11 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che: “Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che: Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: c) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 12 d) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; f) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; g) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; h) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS. L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che: Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: c) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 13 f) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; g) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS. L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che: a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. L’articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022 dispone che: “Nell’anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 14 L’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che: “Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...]; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [...]; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. [...]; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...]; 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 15 Tabella C PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA IMPORTO DEI MINIMI 1 – Fondo Clero Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il Decorrenza Importo requisito contributivo minimo di 20 anni 1.1.2023 567,94 6,57 1.1.2024 598,61 6,93 2 – Fondo Addetti Imposte di consumo Decorrenza Importo 1.1.2023 504,43 1.1.2024 531,67 3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas Decorrenza Importo 1.1.2023 567,94 1.1.2024 598,61 4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche Pensioni con decorrenza anteriore al Pensioni con decorrenza dal 1° 1° dicembre 1996 dicembre 1996 in poi Decorrenza Importo 1.1.2023 624,68 567,94 1.1.2024 658,42 598,61 5 – Fondo Esattoriali Decorrenza Importo 1.1.2023 395,63 1.1.2024 417 6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto Decorrenza Importo 1.1.2023 567,94 1.1.2024 598,61 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 16 Segue Tabella C 7 – Fondo Telefonici Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, Pensioni con Pensioni di reversibilità liquidate con decorrenza dal 1° con 15 anni di servizio Decorrenza decorrenza anteriore al febbraio 1997 in poi utile 1° febbraio 1997 Importo 1.1.2023 809,11 567,94 566,41 1.1.2024 852,81 598,61 597,00 8 – Fondo per il Personale di Volo Decorrenza Importo 1.1.2023 567,94 1.1.2024 598,61 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 17 Tabella D LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che consentono personale che personale che l’integrazione al minimo totale o parziale a Anno escludono consentono seconda dell’importo a calcolo della l’integrazione al l’integrazione al pensione minimo minimo intero 2023 Oltre € 14.766,44 Fino a € 7.383,22 Oltre € 7.383,22 Fino a € 14.766,44 2024 Oltre € 15.563,86 Fino a € 7.781,93 Oltre € 7.781,93 Fino a € 15.563,86 2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che consentono coniugale che coniugale che l’integrazione al minimo totale o parziale a Anno escludono consentono seconda dell’importo a calcolo della l’integrazione al l’integrazione al pensione minimo minimo intero 2023 Oltre € 36.916,10 Fino a € 29.532,88 Oltre € 29.532,88 Fino a € 36.916,10 2024 Oltre € 38.909,65 Fino a € 31.127,72 Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65 Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che consentono coniugale che coniugale che l’integrazione al minimo totale o parziale a Anno escludono consentono seconda dell’importo a calcolo della l’integrazione al l’integrazione al pensione minimo minimo intero 2023 Oltre € 29.532,88 Fino a € 22.149,66 Oltre € 22.149,66 Fino a € 29.532,88 2024 Oltre € 31.127,72 Fino a € 23.345,79 Oltre € 23.345,79 Fino a € 31.127,72 Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 18 Segue Tabella D 4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993 Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Decorrenza Dipendenti Integrazione Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre 1939 1934 1 gennaio 2000 Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre 1934 1929 Donne nate dal 1 gennaio 1940 al Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1940 30 giugno 1935 1 gennaio 2001 Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1935 30 giugno 1930 Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1940 dicembre 1935 1 gennaio 2002 Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1935 dicembre 1930 FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE Percentuale di Fasce di reddito cumulato con il coniuge integrazione Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori 70% dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori 40% dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano. Anno Fasce di reddito coniugale Percentuale di integrazione Da € 29.532,88 a € 36.916,10 70% 2023 Da € 36.916,10 a € 44.299,32 40% Da € 31.127,72 a € 38.909,65 70% 2024 Da € 38.909,65 a € 46.691,58 40% A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 19 Tabella E INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’ Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ Anno Pensionato solo Pensionato solo 2023 Oltre € 13.182,78 Oltre € 19.774,17 2024 Oltre € 13.894,66 Oltre € 20.841,99 ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 Decorrenza Importo mensile 1.8.1984 285.000 1.7.1985 315.000 1.7.1987 372.000 1.7.1989 421.000 1.7.1991 496.000 1.1.1994 580.000 1.1.1996 639.000 1.1.1999 704.000 1.7.2000 715.000 1.7.2001 734.000 Euro 1.1.2002 379,08 1.7.2002 389,32 1.7.2003 398,66 1.1.2004 406,99 1.7.2005 415,13 1.7.2006 422,19 1.7.2007 430,63 1.1.2008 457,67 1.7.2009 472,45 1.7.2010 475,99 1.7.2011 483,37 1.1.2012 510,83 1.7.2013 526,26 1.7.2014 532,21 1.7.2015 533,22 1.7.2016 533,22 1.7.2017 533,22 1.7.2018 539,09 1.7.2019 545,02 1.7.2020 547,75 1.1.2021 574,59 1.7.2022 585,51 1.7.2023 632,94 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 20 Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della gennaio. pensione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 40 per cento pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della gennaio. pensione Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della gennaio. pensione 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Percentuale di Anno Ammontare dei redditi riduzione Fino a € 22.149,66 Nessuna Oltre € 22.149,66 Fino a € 29.532,88 25 per cento 2023 Oltre € 29.532,88 Fino a € 36.916,10 40 per cento Oltre € 36.916,10 50 per cento Fino a € 23.345,79 Nessuna Oltre € 23.345,79 Fino a € 31.127,72 25 per cento 2024 Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65 40 per cento Oltre € 38.909,65 50 per cento A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 21 Tabella G CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Percentuale Anno Ammontare dei redditi di riduzione Fino a € 29.532,88 Nessuna 2023 Oltre € 29.532,88 Fino a € 36.916,10 25 per cento Oltre € 36.916,10 50 per cento Fino a € 31.127,72 Nessuna 2024 Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65 25 per cento Oltre € 38.909,65 50 per cento A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 22 Tabella H MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 IMPORTI Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 2001 448/2001 Da 60 Mensile 50.000 Mensile 25,83 anni Annuo 650.000 Annuo 335,79 Da 65 Mensile 160.000 Mensile 82,64 anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32 Da 70 Mensile 160.000 anni Annuo 2.080.000 Da 75 Mensile 180.000 anni Annuo 2.340.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 60 anni di età 65 anni di età TM AS personale coniugale personale coniugale 2023 7.383,22 6.591,39 7.719,01 14.310,40 8.457,54 15.048,93 2024 7.781,93 6.947,33 8.117,72 15.065,05 8.856,25 15.803,58 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell’anno. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 23 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 IMPORTI La maggiorazione rimane La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al invariata dal 1 gennaio 2008 31 dicembre 2007 Da 60 mensile 123,77 mensile 136,44 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da 65 mensile 123,77 mensile 136,44 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da 70 mensile 123,77 mensile 136,44 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). Limite Limite TM AS personale coniugale 2023 7.383,22 6.591,39 9.156,94 15.748,33 2024 7.781,93 6.947,33 9.555,65 16.502,98 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell’anno. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. Età dalla quale spetta settimane di contribuzione anni di riduzione età l’aumento fino a 129 0 70 da 130 fino a 389 1 69 da 390 fino a 649 2 68 da 650 fino a 909 3 67 da 910 fino a 1169 4 66 da 1170 in poi 5 65 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 24 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 IMPORTI Da 18 anni fino al compimento mensile 136,44 del 60° anno di età annuo 1.773,72 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). Limite TM AS Limite personale coniugale 2023 7.383,22 6.591,39 9.156,94 15.748,33 2024 7.781,93 6.947,33 9.555,65 16.502,98 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell’anno. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 25 Tabella L PENSIONI SOCIALI 1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti) Reddito Importo Reddito annuo del pensionato Importo mensile da annuo del mensile Anno cumulato con il reddito del detrarre dalla pensionato pensione coniuge (RT) pensione sociale (RP) sociale ZERO < 13.283,67 Zero 417,85 > 5.432,05 qualunque 417,85 zero < 5.432,05 > 18.715,72 417,85 zero 2023 < 5.432,05 < 13.283,67 RP/13 < 5.432,05 > 13.283,67 e < 18.715,72 RP / 13 (*) oppure (RT - 13.283,67 ") / 13 (*) ZERO < 14.000,99 Zero 440,42 > 5.725,46 qualunque 440,42 zero < 5.725,46 > 19.726,45 440,42 zero 2024 < 5.725,46 < 14.000,99 RP/13 < 5.725,46 > 14.000,99 e < 19.726,45 RP / 13 (*) oppure (RT - 14.000,99 ") / 13 (*) 2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Reddito Importo Reddito annuo del pensionato Importo mensile da annuo del mensile Anno cumulato con il reddito del detrarre dalla pensionato pensione coniuge (RT) pensione sociale (RP) sociale ZERO < 13.283,67 Zero 323,75 > 4.208,75 qualunque 323,75 zero < 4.208,75 > 17.492,42 323,75 zero 2023 < 4.208,75 < 13.283,67 RP/13 < 4.208,75 > 13.283,67 e < 17.492,42 RP / 13 (*) oppure (RT - 13.283,67 ") / 13 (*) ZERO < 14.000,99 Zero 341,24 > 4.436,12 qualunque 341,24 zero < 4.436,12 > 18.437,11 341,24 zero 2024 < 4.436,12 < 14.000,99 RP/13 < 4.436,12 > 14.000,99 e < 18.437,11 RP / 13 (*) oppure (RT - 14.000,99 ") / 13 (*) (*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 26 Segue Tabella L AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE 2023 2024 mensile 286,53 mensile 294,63 Da 65 anni annuo 3.724,89 annuo 3.830,19 mensile 286,53 mensile 294,63 Da 70 anni annuo 3.724,89 annuo 3.830,19 mensile 286,53 mensile 294,63 Da 75 anni annuo 3.724,89 annuo 3.830,19 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE • A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) Limite Limite PS AS personale coniugale 2023 5.432,05 6.591,39 9.156,94 15.748,33 2024 5.725,46 6.947,33 9.555,65 16.502,98 IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE • L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket” di 5,17 € (lire 10.000). A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 27 Segue Tabella L AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI Pensionato Importo mensile Anno Pensionato solo (A) coniugato (B) aumento spettante 380,63 A - (RP + PSO)] / 13 2023 9.156,94 15.748,33 B – (RF + RP + PSO)] /  393,81 A - (RP + PSO)] / 13 2024 9.555,65 16.502,98 B – (RF + RP + PSO)] /  NOTE L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO. ▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO. somma dell’importo annuo 2023 della PSO, pari a € € 9.156,94 4.208,75 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.948,19 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo € 15.748,33 2023 dell’assegno sociale, pari a € 6.591,39 somma dell’importo annuo 2024 della PSO, pari a € € 9.555,65 4.436,12 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 5.119,53 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo € 16.502,98 2024 dell’assegno sociale, pari a € 6.947,33 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 28 Segue Tabella L ASSEGNO SOCIALE 5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile (RP) assegno sociale (RC) assegno sociale Zero 507,03 Zero 507,03 > 6.591,39 Zero > 13.182,78 Zero 2023 (6.591,39 - RP) / (13.182,78 - RC) < 6.591,39 < 13.182,78 13 / 13 Zero 534,41 Zero 534,41 > 6.947,33 Zero > 13.894,66 Zero 2024 (6.947,33 - RP) / (13.894,66 - RC) < 6.947,33 < 13.894,66 13 / 13 6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Zero 412,93 Zero 412,93 > 5.368,09 Zero > 11.959,48 Zero 2023 (5.368,09 - RP) / (11.959,48 - RC) < 5.368,09 < 11.959,48 13 / 13 Zero 435,23 Zero 435,23 > 5.657,99 Zero > 12.605,32 Zero 2024 (5.657,99 - RP) / (12.605,32 - RC) < 5.657,99 < 12.605,32 13 / 13 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 29 Segue Tabella L AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 2001 448/2001 Da 65 mensile 25.000 mensile 12,92 anni annuo 325.000 annuo 167,96 Da 70 mensile 25.000 anni annuo 325.000 Da 75 mensile 40.000 anni annuo 520.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) Limite Limite AS TM personale coniugale 2023 6.591,39 7.383,22 6.759,35 14.142,57 2024 6.947,33 7.781,93 7.115,29 14.897,22 IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE • L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 30 Segue Tabella L MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE 2023 2024 Da 65 mensile 197,35 mensile 200,64 anni annuo 2.565,55 annuo 2.608,32 Da 70 mensile 197,35 mensile 200,64 anni annuo 2.565,55 annuo 2.608,32 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) Limite AS Limite coniugale personale 2023 6.591,39 9.156,94 15.748,33 2024 6.947,33 9.555,65 16.502,98 IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE • L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. Nota bene Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 31 Segue Tabella L CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999 9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 4.208,75 < 17.492,42 94,10 > 4.208,75 > 17.492,42 (5.432,05 – A) / 13 e e oppure 2023 (18.715,72 – B) / < 5.432,05 < 18.715,72 13 > 5.432,05 Qualunque 0 < 4.436,12 < 18.437,11 99,18 > 4.436,12 > 18.437,11 (5.725,46 – A) / 13 e e oppure 2024 (19.726,45 – B) / < 5.725,46 < 19.726,45 13 > 5.725,46 Qualunque 0 10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 5.368,09 < 11.959,48 94,10 (6.591,39 – A) / > 5.368,09 > 11.959,48 13 2023 e e oppure (13.182,78 – B) / < 6.591,39 < 13.182,78 13 > 6.591,39 Qualunque 0 < 5.657,99 < 12.605,32 99,18 (6.947,33 – A) / > 5.657,99 > 12.605,32 13 2024 e e oppure (13.894,66 – B) / < 6.947,33 < 13.894,66 13 > 6.947,33 Qualunque 0 In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 32 Segue Tabella L CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 (*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. 11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato pensionato + coniuge Anno Importo mensile dell’aumento (A) (B) Fasce 6, 8, 11, Fasce 7 e 10 12, 13, 16 e 17 < 4.208,75 < 17.492,42 80,05 61,77 > 4.208,75 e < 17.492,42 (5.249,40 – A) / 13 < 5.249,40 2023 > 4.208,75 > 17.492,42 (5.249,40 – A) / 13 e e (18.533,07 – B) / 13 < 5.249,40 < 18.533,07 > 5.249,40 > 18.533,07 0 < 4.436,12 < 18.437,11 84,38 65,11 > 4.436,12 e < 18.437,11 (5.533,06 – A) / 13 < 5.533,06 2024 > 4.436,12 > 18.437,11 (5.533,06 – A) / 13 e e (19.534,05 – B) / 13 < 5.533,06 < 19.534,05 > 5.533,06 > 19.534,05 0 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 33 12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930) Solo pensionato pensionato + coniuge Anno Reddito annuo Importo Importo Reddito annuo (B) (A) mensile mensile < 5.368,09 80,05 < 11.959,48 80,05 > 5.368,09 > 11.959,48 80,05 (6.408,74 - 2023 e e A) / 13 (13.000,13 - < 6.408,74 < 13.000,13 B) / 13 > > 13.000,13 0 13.000,13 0 < 5.657,99 84,38 < 12.605,32 84,38 > 5.657,99 > 12.605,32 84,38 (6.754,93 - 2024 e e A) / 13 (13.702,26 - < < 6.754,93 13.702,26 B) / 13 > 13.702,26 0 > 13.702,26 0 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 34 Tabella M PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI Tabella M.1 1 – CIECHI CIVILI 1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 6 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 8 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 7 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1° gennaio 2023 17.920,00 342,01 1° gennaio 2024 19.461,12 360,48 3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 9 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma 1° gennaio 2023 217,64 solamente a titolo della 1° gennaio 2024 minorazione 221,20 4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità indennità di limite di reddito annuo decorrenza importo mensile accompagnamento personale (*) 1° gennaio 2023 17.920,00 342,01 959,21 1° gennaio 2024 19.461,12 360,48 978,50 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 35 Segue Tabella M 1 5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità indennità di limite di reddito annuo decorrenza importo mensile accompagnamento personale (*) 1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 959,21 1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 978,50 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi 6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità 16 speciale ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità 17 speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13 limite di reddito annuo indennità speciale decorrenza importo mensile personale (*) 1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 217,64 1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 221,20 (*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi 7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA Fascia Tipologia 14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1° gennaio 2023 8.615,46 234,72 1° gennaio 2024 9.356,39 247,40 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 36 Segue Tabella M 1 8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di 15 accompagnamento ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità 18 di accompagnamento ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di 19 accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15 decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma 1° gennaio 2023 959,21 solamente a titolo della 1° gennaio 2024 minorazione 978,50 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 37 Tabella M.2 2 - SORDOMUTI 1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed 22 indennità di comunicazione limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile personale comunicazione (*) 1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 261,11 1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 263,19 (*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi 2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di 24 comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di 25 comunicazione decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma 1° gennaio 2023 261,11 solamente a titolo della minorazione 1° gennaio 2024 263,19 3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di 26 presentazione istanze per indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 38 Tabella M.3 3 – INVALIDI CIVILI 1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA Fascia Tipologia 34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1° gennaio 2023 5.432,05 316,25 1° gennaio 2024 5.725,46 333,33 3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di 33 accompagnamento limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile personale accompagnamento (*) 1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 527,16 1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 531,76 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 39 Segue Tabella M.3 4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola 38 indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41) invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, 41 con sola indennità di accompagnamento invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola 42 indennità di accompagnamento invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di 44 accompagnamento invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della 45 concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89) decorrenza indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dalle 1° gennaio 2023 condizioni economiche, ma solamente a 527,16 titolo della minorazione 1° gennaio 2024 531,76 5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA Fascia Tipologia invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di 47, 49, 50 frequenza (legge 11/10/1990 n. 289) decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1° gennaio 2023 5.432,05 316,25 1° gennaio 2024 5.725,46 333,33 6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento 46 accertata dopo il compimento del 65° anno di età limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile (**) personale accompagnamento (*) 1° gennaio 2023 5.432,05 323,75 527,16 1° gennaio 2024 5.736,25 341,88 531,76 (*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi (**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 40 Segue Tabella M.3 7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448 Fascia Tipologia 70 Talassemia major (morbo di Cooley) 71 Drepanocitosi (anemia falciforme) decorrenza importo mensile (*) 1° gennaio 2023 567,94 1° gennaio 2024 598,61 (*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 41 Tabella M 4 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47) CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,) Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001 1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI Importo mensile Anno Pensionato solo Pensionato coniugato aumento spettante 2023 6.725,68 14.108,90 10,33 2024 7.081,62 14.863,55 10,33 L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito somma dell'importo annuo 2023 dell’assegno sociale, pari a € 6.591,39 e € 6.725,68 dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 del € 14.108,90 trattamento minimo pari a € 7.383,22 somma dell'importo annuo 2024 dell’assegno sociale, pari a € 6.947,33 e € 7.081,62 dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024 del € 14.863,55 trattamento minimo pari a € 7.781,93 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 42 Tabella M 5 INCREMENTO AL MILIONE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) Limiti di reddito Importo mensile Anno Importo pensione Pensionato Pensionato aumento spettante solo (A) coniugato (B) 388,13 A - (RP+INVCIV)] / 13 2023 316,25 9.156,94 15.748,33 B – (RF+RP+INVCIV)] / 13 401,72 A - (RP+INVCIV)] / 13 2024 333,33 9.555,65 16.502,98 B – (RF+RP+INVCIV)] / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.111,25 e € 9.156,94 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.045,69 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 € 15.748,33 dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39 somma dell'importo annuo della INVCIV, pari a € 4.333,29 e € 9.555,65 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.222,36 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo € 16.502,98 dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 43 Segue Tabella M 5 2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10) Limiti di reddito Importo mensile Anno Importo pensione Pensionato Pensionato aumento spettante solo (A) coniugato (B) 362,37 A - (RP + INVCIV)] / 13 2023 342,01 9.156,94 15.748,33 B – (RF + RP + INVCIV)] / 13 374,57 A - (RP + INVCIV)] / 13 2024 360,48 9.555,65 16.502,98 B – (RF + RP + INVCIV)] / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.446,13 e € 9.156,94 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.710,81 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 € 15.748,33 dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39 somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 4.686,24 e € 9.555,65 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.869,41 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024 € 16.502,98 dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 44 Segue Tabella M 5 3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17) Limiti di reddito Importo mensile Anno Importo pensione Pensionato Pensionato aumento spettante solo (A) coniugato (B) 308,08 [A - (RP+INVCIV)] / 13 2023 396,30 9.156,94 15.748,33 [B – (RF + RP + INVCIV)] / 13 317,34 [A - (RP+INVCIV)] / 13 2024 417,71 9.555,65 16.502,98 [B – (RF+RP+INVCIV)] / 13 L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.151,90 e € 9.156,94 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.005,04 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 € 15.748,33 dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39 somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 5.430,23 e € 9.555,65 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.125,42 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024 € 16.502,98 dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 45 Segue Tabella M 5 4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931 Limiti di reddito Importo mensile Anno Importo pensione Pensionato Pensionato aumento spettante solo (A) coniugato (B) 300,60 A - (RP + INVCIV) / 13 2023 403,78 9.156,94 15.748,33 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 309,46 A - (RP + INVCIV) / 13 2024 425,59 9.555,65 16.502,98 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.249,14 e € 9.156,94 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.907,80 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 € 15.748,33 dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39 somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 5.532,67 e € 9.555,65 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.022,98 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024 € 16.502,98 dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 46 Segue Tabella M 5 5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930 Limiti di reddito Importo mensile Anno Importo pensione Pensionato Pensionato aumento spettante solo (A) coniugato (B) 282,32 A - (RP + INVCIV) / 13 2023 422,06 9.156,94 15.748,33 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 290,19 A - (RP + INVCIV) / 13 2024 444,86 9.555,65 16.502,98 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.486,78 e € 9.156,94 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.670,16 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 € 15.748,33 dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39 somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 5.783,18 e € 9.555,65 dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.772,47 somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024 € 16.502,98 dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 47 Tabella N IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 15.000,00 23% 0,00 Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 25% 300,00 Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 35% 3.100,00 Oltre 50.000,00 43% 7.100,00 1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 1.250,00 23% 0,00 Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 25% 25,00 Oltre 2.333,33 Fino a 4.166,67 35% 258,34 Oltre 4.166,67 43% 591,67 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 48 Segue Tabella N DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA (scheda aggiornata come da Circolare n. 4/E/2022) 2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua Note Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 950,00 Nota 1 affidati o affiliati, di età pari o superiore a 21 anni Per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti 750,00 Nota 2 dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c dell’ art.12 TUIR Per il primo figlio di età pari o superiore a Si applicano, se più convenienti, le detrazioni 21 anni in mancanza del coniuge previste per il coniuge (tabella N.2A) La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 € 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))/ 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1)) Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 € Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 49 Segue Tabella N 2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato Detrazione Reddito Note annua Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1 Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00 Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00 Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00 Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00 Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00 Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00 Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00 Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C = reddito / 15.000 Calcolo della diminuzione della detrazione (A): A = 110 * C Calcolo della detrazione: 800 - A Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 € Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 690,00 * C A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 50 Segue Tabella N 3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) Detrazione Reddito Note annua Fino a 8.500,00 1.955,00 Nota 1 Oltre 8.500,00 Fino a 25.000,00 700 Nota 2 Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 700 Nota 2+Nota 4 Oltre 28.000,00 Fino a 29.000,00 700 Nota 3+Nota 4 Oltre 29.000,00 Fino a 50.000,00 700 Nota 3 Oltre 50.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €. La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.255 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C = (28.000 - reddito) / 19.500 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 1.255 * C Calcolo della detrazione: 700,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (50.000 - reddito) / 22.000 Calcolo della detrazione: 700,00 * C Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 4) prevede un aumento di detrazione pari a 50 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 51 Segue Tabella N 4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per APE sociale, assegni straordinari e “isopensioni”) Detrazione Reddito Note annua Fino a 15.000,00 1.880,00 Nota 1 Oltre 15.000,00 Fino a 25.000,00 1.190,00 Nota 2 Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 1.190,00 Nota 2+Nota 4 Oltre 28.000,00 Fino a 35.000,00 1.910,00 Nota 3+Nota 4 Oltre 35.000,00 Fino a 50.000,00 1.910,00 Nota 3 Oltre 50.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo del trattamento di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000. Calcolo del coefficiente (C): C = (28.000 - reddito) / 13.000 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 1.190 * C Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (50.000 - reddito) / 22.000 Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 2) prevede un aumento di detrazione pari a 65 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 52 Tabella O FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2024 1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo della Fasce di retribuzione e di reddito rendimento fascia con 40 anni di anzianità contributiva Annua per 40 Mensile per ogni Importo anni di settimana di Importo Importo Importo annuo settimanale anzianità anzianità annuo mensile contributiva contributiva 2024 Fino a € 55.008,07 1.057,84 80 0,00153846 44.006,44 3.385,11 Oltre € 55.008,07 1.057,84 Fino a € 73.160,73 1.406,94 60 0,0011538 10.891,17 837,78 (fascia di € 18.152,66) 349,08 Oltre € 73.160,73 1.406,94 Fino a € 91.313,38 1.756,02 50 0,000961538 9.076,35 698,18 (fascia di € 18.152,66) 349,08 Oltre € 91.313,38 1.756,02 40 0,00076923 2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993 Pensione corrispondente all’importo massimo della Fasce di retribuzione e di reddito Aliquote percentuali di rendimento fascia con 40 anni di anzianità contributiva Annua per 40 Mensile per ogni Importo anni di settimana di Importo Importo Importo annuo settimanale anzianità anzianità annuo mensile contributiva contributiva 2024 Fino a € 55.008,07 1.057,84 80 0,00153846 44.006,44 3.385,11 Oltre € 55.008,07 1.057,84 Fino a € 73.160,73 1.406,94 64 0,001230769 11.617,76 893,67 (fascia di € 18.152,66) 349,08 Oltre € 73.160,73 1.406,94 Fino a € 91.313,38 1.756,02 54 0,001038461 9.802,49 754,04 (fascia di € 18.152,66) 349,08 Oltre € 91.313,38 1.756,02 Fino a € 104.515,33 2.009,92 44 0,000846153 5.808,95 446,84 (fascia di € 13.201,94) 253,88 Oltre € 104.515,33 2.009,92 36 0,000692307 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 53 Tabella R MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995) Anno Massimale di retribuzione pensionabile 2023 113.520,00 2024 119.650,00 Tabella S MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 Minimale retributivo Importo mensile del Percentuale di Minimale retributivo annuo Anno trattamento minimo ragguaglio della settimanale (arrotondato di pensione pensione all’unità di euro) 2023 567,94 40,00 227,18 11.813,00 2024 598,61 40,00 239,44 12.451,00 Tabella T MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI articolo 6 della Legge 967/1953 articolo 2, comma 18, della Legge 335/95; articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97; Massimale Anno Minimale retributivo Tetto pensionabile retributivo 2023 11.813,00 206.928,00 52.190,00 2024 12.451,00 218.102,00 55.008,00 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 54 Tabella U IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Importo mensile Percentuale Percentuale Anno Importo soglia Importo soglia Assegno (1) (2) Sociale 2023 507,03 1,20 608,44 1,50 760,55 2024 534,41 1,20 641,29 1,50 801,62 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335) (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n. 214) IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA Importo mensile Anno Percentuale (1) Importo soglia Assegno Sociale 2023 507,03 2,80 1.419,68 2024 534,41 2,80 1.496,35 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni. A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 55 Tabella V CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI” ABBATTIMENTO REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2024 T.T.M. Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni Redditi inferiori o uguali a a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 60% maggiorato sulla base dei parametri di cui all’art. 38 € 9.555,65 della legge 448/2001 Redditi superiori a Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all’art. 38 della legge € 9.555,65 40% 448/2001, ma inferiori o pari a due volte il e inferiori o uguali a trattamento minimo € 15.563,86 Redditi superiori a Superiori a due volte il trattamento minimo ma € 15.563,86 20% inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo e inferiori o uguali a € 31.127,72 Redditi superiori a Superiori a quattro volte il trattamento minimo 0 € 31.127,72 A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 56 Tabella Z LIMITI E SCADENZE DEI PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI - ANNO 2024 Importo mensile Mensilità Data pagamento lordo Da 0,01 € a 10,00 € Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) 3 gennaio Da gennaio a giugno 3 gennaio Da 10,00 € a 85,00 € Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1 luglio A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 57

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