Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 1/2024
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024
Riferimento normativo
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 02/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 1
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024
SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della
rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione
dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di
accompagnamento a pensione per l’anno 2024.
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità
delle pensioni
3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento
minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n.
206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-
INVCIV)
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di
prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
5. Tabelle
6. Requisiti anagrafici
7. Gestione fiscale
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
7.2 Addizionali all’IRPEF
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
8. Sistemi integrati
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2024
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,
propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le
lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di
carattere generale
Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023 è stato pubblicato il decreto 20
novembre 2023, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore
definitivo della percentuale di variazione - anno 2022” (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo,
considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate
sia dall’INPS che dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (art. 34 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione
vengono considerate:
- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi
dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale
informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di
ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);
- le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle
pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono
dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri
propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO,
127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-
VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
· pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state
liquidate le quote relative ad Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito
anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012,
n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n.
232).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito
in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102
del 6 luglio 2004.
Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote
nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023
L’articolo 1 del citato decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via
definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per
l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.
L’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi
dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche,
in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo
24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre
2023”.
Tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento sulla mensilità di
dicembre 2023 (cfr. il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023).
Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023 e si rammenta che l'importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2023.
Decorrenza Trattamenti minimi Assegni vitalizi
pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
1° gennaio 2023 567,94 € 323,75 €
IMPORTI ANNUI 7.383,22 € 4.208,75 €
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024
L’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto che la percentuale
di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in
misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2024, e si rammenta che l’importo del trattamento
minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle
prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 598,61 € 341,24 €
2024
IMPORTI 7.781,93 € 4.436,12 €
ANNUI
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione
provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle
pensioni
L’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, dispone che: “Nell’anno
2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. [...];
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
[...];
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo
INPS. [...];
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
dieci volte il trattamento minimo INPS”.
Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di
rivalutazione per l’anno 2024.
Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo trattamenti
complessivi da attribuire del complessivi
da a Importo
di
garanzia
Fino a 4 volte il TM 100 5,400% - 2.271,76
Fascia di Garanzia * Importo garantito 2.271,76 2.289,36 2.394,44
Oltre 4 e fino a 5 volte 85 4,590% 2.271,77 2.839,70
il TM
Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.839,70 2.887,40 2.970,04
Oltre 5 e fino a 6 volte 53 2,862% 2.839,71 3.407,64
il TM
Fascia di Garanzia * Importo garantito 3.407,64 3.418,41 3.505,17
Oltre 6 e fino a 8 volte 47 2,538% 3.407,65 4.543,52
il TM
Fascia di Garanzia * Importo garantito 4.543,52 4.567,57 4.658,83
Oltre 8 e fino a 10 37 1,998% 4.543,53 5.679,40
volte il TM
Fascia di Garanzia * Importo garantito 5.679,40 5.724,86 5.792,87
Oltre 10 volte il TM 22 1,188% 5.679,41 -
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale
della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia.
3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo
pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1,
comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
L’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che “per le pensioni
di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1°
gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento
per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima
mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette
mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno
2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque
anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024".
Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a
riconoscere l’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, ove
spettante, nella percentuale prevista per il 2024, come indicato nella tabella seguente.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)
Trattamento % Incremento Importo massimo
Minimo incremento massimo riconosciuto
riconosciuto
598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 €
Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:
l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla
base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n.
197/2022;
per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con
riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari
inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in
pagamento;
per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo
complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti
i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive
modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei
loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è
assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati;
o, in alternativa,
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare
dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non
sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate
sempre singolarmente.
Poiché l’indice di perequazione ordinario per il 2024 è risultato superiore all’1,25%, la
rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.
4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a
carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024, di cui,
rispettivamente, ai precedenti paragrafi 2 e 3, si applicano anche alle prestazioni a carattere
assistenziale.
Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato
n. 2).
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi
civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione definitiva per l’anno 2023 e previsionale per l’anno 2024 è stata
applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili
e sordomuti, sono aumentati dell’8,6% rispetto all’anno 2023.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di
frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
412).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui all’Allegato n. 2 alla presente
circolare.
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni
accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima
categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle
Amministrazioni pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria,
esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come
disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2022 - luglio 2023 e il
periodo precedente agosto 2021 – luglio 2022 è risultata del +2,01%.
Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti è stata aumentata del 2,01%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità
viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre
1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice del 2,01% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni
pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
5. Tabelle
Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle
prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al
reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo degli anni 2023 e 2024.
Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica
massima” applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti “propri”.
6. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per l’anno 2024 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno
sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie
interessate.
7. Gestione fiscale
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera
con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull’ammontare
complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale
delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente
corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite
sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2024 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel
mese di dicembre 2023.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non
usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il
messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023. Le relative procedure sono disponibili on line,
accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul portale
www.inps.it.
Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all’estero che intendono fruire delle
detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d.
TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione
contenente anche l’atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per
poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al
servizio on line dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino, denominato “Detr.
Fiscale pens residenti estero”, disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il
tramite degli Istituti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali
dell’Istituto.
Per i soggetti per i quali nel 2023 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota
fissa) o tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata
la richiesta per l’anno 2024, è stata applicata anche da gennaio 2024 la tassazione a
maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione
personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata
effettuata la richiesta per l’anno 2024, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria,
con applicazione della detrazione personale.
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2023 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore
rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di
consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2024 e febbraio 2024.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000
euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di
legge fino a novembre 2024 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2024.
7.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete
modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
addizionale comunale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
addizionale comunale in acconto 2024: da marzo 2024 a novembre 2024.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai
Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora
gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo
saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2024.
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha
previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito
del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale
regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di
cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla
mensilità di marzo 2024.
8. Sistemi integrati
Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni gestite nei sistemi integrati
contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro
beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3, è stato attribuito un tasso di
rivalutazione pari a +5,4% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal
pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei
seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture
territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in
scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota
del contitolare in essere.
Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei
redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore
997 nel campo “CIDEMIN”.
È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al
reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in
corso.
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2024
(GP3CK02Z < 202402), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le
pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di
famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla
pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2019, il pagamento viene sospeso
da gennaio 2024.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2023 è stato registrato con il valore 6 al
quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 907.
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in
scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici,
Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2024 (GP1AF06),
nonché con scadenza del triennio nel 2024, sono stati azzerati dal mese successivo alla data
indicata.
Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da
gennaio 2024.
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato
variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2024 sono state poste in pagamento per
l’anno 2024 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da
ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo
“GP1AF05R”.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio
n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2023 sono state
contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista
pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2023 le pensioni contraddistinte con il
codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta
in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito
il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in “GP1AF05R” viene riportata anche nel campo
“CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2024 con importo pari a “zero” è disponibile nella
intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi
al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting Operativo - Liste
Parametriche”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche e
provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa
speciale
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la
misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2024 è pari a 916,70 euro;
l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 896,70 euro.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa
rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2023 si è provveduto a bloccare
l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la
percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa
speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E3”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31
dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449,
al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31
dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte
rispettivamente dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”,
“C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, “D9”, “E1” e “E2”.
Si conferma che anche per l’anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla
Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del
titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che
identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della
perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41,
della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti
a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione
indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2024, considerando l’importo della pensione
diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore
rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro
beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un
unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge
superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge
superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità
stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi
- Gestione Pubblica.
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del
26° anno di età
Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene
cancellato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.
9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare
nell’anno 2024 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e
dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di
competenza dell’anno 2023:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere
(microqualifica T425) nel corso del 2023 (entro la rata dicembre 2023), il conguaglio a
credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2024;
nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire
da gennaio 2024, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma
fiscale, come una rettifica CU.
9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto
dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024.
Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n.
3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione
sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione
delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con
handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti
in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in
vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria,
il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto.
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da
particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi,
dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori
affetti da talasso drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con
fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2023 adeguandone l’importo al
trattamento minimo.
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in
assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto legge n. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico
minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della
pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della
pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita.
Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2024 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo
dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le
prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordi che compiono sessantasette anni di età entro il 30
novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari
all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di
sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui
all’articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non
sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i
soggetti coniugati, anche del coniuge.
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-
VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–
APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica,
conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con
separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o
assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata
con le generali regole del cumulo fiscale.
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024
Le prestazioni con scadenza nel 2024 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato
(“GP1AF06”).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima
mensilità.
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle
indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie
dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il
giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di
pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene
eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come sostituito, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n.
205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2024.
Mese Giorno disponibilità valuta
Poste Banche
gennaio 3
febbraio 1
marzo 1
aprile 2
maggio 2
giugno 1 3
luglio 1
agosto 1
settembre 2
ottobre 1
novembre 2 4
dicembre 2
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle
pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in
rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del
trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per
l’anno 2024:
Importo mensile Mensilità Data
lordo pagamento
Da gennaio a dicembre (compresa la 3 gennaio
Da 0,01 € a 10,00 € tredicesima)
Da gennaio a giugno 3 gennaio
Da 10,01 € a 85 €
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1° luglio
13. Certificato di pensione per l’anno 2024
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2024 sarà
pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2023
Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio
2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore
definitivo della percentuale di variazione - anno 2022. (23A06513)
(GU n.279 del 29-11-2023)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 10 novembre 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 271 del 19 novembre 2022) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2022 e valore definitivo per
l'anno 2021»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante
disposizioni in materia di «Anticipo conguaglio di perequazione
nell'anno 2023»;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 7 novembre 2023, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
1
il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022
e' risultata pari a +8,1;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio-dicembre 2022 ed il periodo gennaio-dicembre 2023
e' risultata pari a +5,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2023 una variazione dell'indice pari
rispettivamente a -0,1, -0,2 e +0,1;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2023;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2024, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2022 e' determinata in misura pari a +8,1
dal 1° gennaio 2023.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2023 e' determinata in misura pari a +5,4
dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2023
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
2
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale Pensioni
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Rinnovo 2024 - Tabelle
Valori provvisori 2024
Pensioni e limiti di reddito 5,40%
Limiti di reddito INVCIV totali 8,60%
Indennità INVCIV 2,01%
Valori definitivi 2023 all’8,10%
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 1
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni
A1
l’anno 2023 sociali pag. 5
Valori definitivi Aumenti per costo vita A2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
Importo Indennità Integrativa Speciale A5 pag. 6
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici
A6
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7
Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007 A8
Calcolo dell’incremento massimo mensile del trattamento
A9
minimo pag. 7
Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283
A10
legge 29 dicembre 2022 n. 197)
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni
B1
l’anno 2024 sociali pag. 8
Valori provvisori Aumenti per costo vita B2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis
Importo aggiuntivo B4
pag. 9
Importo Indennità Integrativa Speciale B5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici
B6
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7
Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007 B8
Calcolo dell’incremento massimo mensile del trattamento
B9
minimo pag. 10
Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283
B10
legge 29 dicembre 2022 n. 197)
Disposizioni legislative per aumenti costo della vita Pag. 11
Pensioni dei fondi speciali di Fondo Clero C.1
previdenza Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Importo dei minimi Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 15
Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
pag. 16
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 17
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4 pag. 18
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli
E.1
di invalidità Assegni di invalidità pag. 19
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2
Cumulo delle pensioni ai
Limiti di reddito F.1
superstiti con i redditi del pag. 20
beneficiario Importi dei limiti di reddito F.2
Cumulo degli assegni di
Limiti di reddito G.1
invalidità con i redditi del pag. 21
beneficiario Importi dei limiti di reddito G.2
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale H.1 pag. 22
trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione
H.2 pag. 23
sociale
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione
H.3 pag. 24
sociale per i titolari di pensione di inabilità
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 2
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 pag. 25
L.2
L.488/1999
Aumento della pensione sociale L.3 pag. 26
Aumento dell’assegno vitalizio L.4 pag. 27
Assegno sociale L.5
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 pag. 28
L.6
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 29
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 30
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.9
INVCIV /PS
pag. 31
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.10
INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.11
INVCIV /PS (ciechi civili)
pag. 32
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.12
INVCIV /AS (ciechi civili)
Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
pag. 34
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
pag. 35
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 37
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 38
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5 pag. 39
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 36
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 41
Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 42
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i
M.5.2 pag. 43
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e
M.5.3 pag. 44
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni
M.5.4 pag. 45
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni
M.5.5 pag. 46
con regole AS
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1
pag. 47
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 48
Detrazione per il coniuge N.2A pag. 49
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 50
Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 51
Fasce di retribuzione e
Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1
reddito pensionabili
pag. 52
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2
Massimale di retribuzione
Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
imponibile
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 53
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 3
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
vecchiaia U pag. 54
Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata
Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per
V pag. 55
trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri”
Periodicità di pagamento
Limiti e scadenze dei pagamenti annuali e semestrali Z pag. 56
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2023
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori
Decorrenza Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali
dipendenti e
autonomi
1° gennaio 2023 567,94 323,75 417,85 507,03
IMPORTI ANNUI 7.383,22 4.208,75 5.432,05 6.591,39
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Importo trattamenti
Fasce % indice
Aumento complessivi
dal trattamenti perequazione
del Importo
complessivi da attribuire da a
garanzia
Fino a 4 volte il
100 8,100% - 2.101,52
TM
Fascia di
Importo garantito 2.101,52 2.125,41 2.271,74
Garanzia *
Oltre 4 e fino a
85 6,885% 2.101,53 2.626,90
5 volte il TM
Fascia di
Importo garantito 2.626,90 2.692,18 2.807,76
Garanzia*
Oltre 5 e fino a
53 4,293% 2.626,91 3.152,28
6 volte il TM
Fascia di
1° gennaio2023 Importo garantito 3.152,28 3.167,04 3.287,61
Garanzia *
Oltre 6 e fino a
47 3,807% 3.152,29 4.203,04
8 volte il TM
Fascia di
Importo garantito 4.203,04 4.236,09 4.363,05
Garanzia *
Oltre 8 e fino a
37 2,997% 4.203,05 5.253,80
10 volte il TM
Fascia di
Importo garantito 5.253,80 5.274,54 5.411,26
Garanzia *
Oltre 10 volte il
32 2,592% 5.253,81 -
TM
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la
percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia
precedente perequato.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 5
Segue Tabella A
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio
444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 7.538,16 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite di
limite di € (1,5 volte il TM x 13) € (3 volte il TM x 13)
11.074,83 22.149,66
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2023 869,73 849,73
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 8,10 %
1° gennaio 2023
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
1° gennaio 2023 604,42
IMPORTI ANNUI 7.857,46
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 6
Segue Tabella A
8 - Quattordicesima 2023 - art.5 c. 1 legge 127/2007
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B)
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.074,84 € 11.175,83
dipendenti autonomi € 11.074,83 e e € 14.766,44
€ 11.175,82 € 14.766,44
< 15 anni < 18 anni Max Max
€ 437 € 336
(< 780 ctr.) (< 936 ctr.) € 11.511,83 € 15.102,44
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.074,84 € 11.200,83
dipendenti autonomi € 11.074,83 e e € 14.766,44
€ 11.200,82 € 14.766,44
> 15 < 25 anni > 18 < 28 anni Max Max
(> 781 < 1.300 (> 937 <1.456 € 546 € 420
€ 11.620,83 € 15.186,44
ctr) ctr.)
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.074,84 € 11.225,83
dipendenti autonomi € 11.074,83 e e € 14.766,44
€ 11.225,82 € 14.766,44
> 25 anni > 28 anni Max Max
€ 655 € 504
(>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) € 11.729,83 € 15.270,44
9 - CALCOLO DELL’ INCREMENTO MASSIMO MENSILE
(art.1, comma 310, legge 197/2022)
Incremento Importo
Trattamento
Anno % incremento massimo massimo
Minimo
riconosciuto riconosciuto
2023 567,94 0,015 8,52 576,46
10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Anno Trattamento Minimo Tetto 5 volte TM
2023 567,94 2.839,70
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 7
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2024
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
Assegni Pensioni
Decorrenza pensioni lavoratori Assegni sociali
vitalizi sociali
dipendenti e autonomi
1° gennaio 2024 598,61 341,24 440,42 534,41
IMPORTI ANNUI 7.781,93 4.436,12 5.725,46 6.947,33
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Importo trattamenti
Fasce % indice complessivi
Aumento
dal trattamenti perequazione
del Importo
complessivi da attribuire da a
garanzia
Fino a 4 volte
100 5,400% - 2.271,76
il TM
Fascia di
Importo garantito 2.271,76 2.289,36 2.394,44
Garanzia *
Oltre 4 e fino
85 4,590% 2.271,77 2.839,70
a 5 volte il TM
Fascia di
Importo garantito 2.839,70 2.887,40 2.970,04
Garanzia*
Oltre 5 e fino
53 2,862% 2.839,71 3.407,64
a 6 volte il TM
Fascia di
1° Importo garantito 3.407,64 3.418,41 3.505,17
Garanzia *
gennaio2024
Oltre 6 e fino
47 2,538% 3.407,65 4.543,52
a 8 volte il TM
Fascia di
Importo garantito 4.543,52 4.567,57 4.658,83
Garanzia *
Oltre 8 e fino
a 10 volte il 37 1,998% 4.543,53 5.679,40
TM
Fascia di
Importo garantito 5.679,40 5.724,86 5.792,87
Garanzia *
Oltre 10 volte
22 1,188% 5.679,41 -
il TM
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la
percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia
precedente perequato.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 8
Segue Tabella B
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio
444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
(TM x 13 + importo aggiuntivo)
Limite di importo – Imponibile
154,94 7.936,87
pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
limite di € (1,5 volte il TM x 13) (3 volte il TM x 13)
11.672,90 23.345,79
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
1° gennaio 2024 916,7 896,7
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Decorrenza
percentuale spettante 5,40%
1° gennaio 2024
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
1° gennaio 2024: 637,06
IMPORTI ANNUI 8.281,78
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 9
Segue Tabella B
8 - Quattordicesima 2024 - art.5 c. 1 legge 127/2007
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B)
Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.773,90
dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86
€ 11.773,89 € 15.563,86
< 15 anni < 18 anni Max Max
€ 437 € 336
(< 780 ctr.) (< 936 ctr.) € 12.109,90 € 15.899,86
Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.798,90
dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86
€ 11.798,89 € 15.563,86
> 15 < 25 anni > 18 < 28 anni Max Max
(> 781 < 1.300 (> 937 <1.456 € 546 € 420
€ 12.218,90 € 15.983,86
ctr) ctr.)
Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.823,90
dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86
€ 11.823,89 € 15.563,86
> 25 anni > 28 anni Max Max
€ 655 € 504
(>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) € 12.327,90 € 16.067,86
9 - CALCOLO DELL’ INCREMENTO MASSIMO MENSILE
(art.1, comma 310, legge 197/2022)
Incremento Importo
Trattamento
Anno % incremento massimo massimo
Minimo
riconosciuto riconosciuto
2024 598,61 2,7% 16,16 614,77
10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Anno Trattamento Minimo Tetto 5 volte TM
2024 598,61 2.993,05
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 10
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto
dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,
nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi
ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene
attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento
da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone
che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100
per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato”.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 11
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento
alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
c) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore
a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera
a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 12
d) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
f) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
g) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
h) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
c) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore
a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla
lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
d) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 13
f) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
g) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino
a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
L’articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022 dispone che:
“Nell’anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per
le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo
INPS”.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 14
L’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che:
“Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. [...];
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
[...];
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo
INPS. [...];
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
dieci volte il trattamento minimo INPS”.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 15
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni
anno di contribuzione eccedente il
Decorrenza Importo
requisito contributivo minimo di 20
anni
1.1.2023 567,94 6,57
1.1.2024 598,61 6,93
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
Decorrenza Importo
1.1.2023 504,43
1.1.2024 531,67
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2023 567,94
1.1.2024 598,61
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza anteriore al Pensioni con decorrenza dal 1°
1° dicembre 1996 dicembre 1996 in poi
Decorrenza
Importo
1.1.2023 624,68 567,94
1.1.2024 658,42 598,61
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2023 395,63
1.1.2024 417
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2023 567,94
1.1.2024 598,61
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 16
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con Pensioni di reversibilità
liquidate con decorrenza dal 1° con 15 anni di servizio
Decorrenza
decorrenza anteriore al febbraio 1997 in poi utile
1° febbraio 1997
Importo
1.1.2023 809,11 567,94 566,41
1.1.2024 852,81 598,61 597,00
8 – Fondo per il Personale di Volo
Decorrenza Importo
1.1.2023 567,94
1.1.2024 598,61
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 17
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito personale che consentono
personale che personale che
l’integrazione al minimo totale o parziale a
Anno escludono consentono
seconda dell’importo a calcolo della
l’integrazione al l’integrazione al
pensione
minimo minimo intero
2023
Oltre € 14.766,44 Fino a € 7.383,22 Oltre € 7.383,22 Fino a € 14.766,44
2024
Oltre € 15.563,86 Fino a € 7.781,93 Oltre € 7.781,93 Fino a € 15.563,86
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che consentono
coniugale che coniugale che
l’integrazione al minimo totale o parziale a
Anno escludono consentono
seconda dell’importo a calcolo della
l’integrazione al l’integrazione al
pensione
minimo minimo intero
2023
Oltre € 36.916,10 Fino a € 29.532,88 Oltre € 29.532,88 Fino a € 36.916,10
2024
Oltre € 38.909,65 Fino a € 31.127,72 Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri
per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13
volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per
un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che consentono
coniugale che coniugale che
l’integrazione al minimo totale o parziale a
Anno escludono consentono
seconda dell’importo a calcolo della
l’integrazione al l’integrazione al
pensione
minimo minimo intero
2023
Oltre € 29.532,88 Fino a € 22.149,66 Oltre € 22.149,66 Fino a € 29.532,88
2024
Oltre € 31.127,72 Fino a € 23.345,79 Oltre € 23.345,79 Fino a € 31.127,72
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri
per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13
volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per
un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8
agosto 1995, n. 335).
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 18
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503
del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Decorrenza
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al Donne nate dal 1 gennaio 1935 al
30 giugno 1940 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al
30 giugno 1935 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30
dicembre 1940 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30
dicembre 1935 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
70%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori 40%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di
reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Anno Fasce di reddito coniugale Percentuale di integrazione
Da € 29.532,88 a € 36.916,10 70%
2023
Da € 36.916,10 a € 44.299,32 40%
Da € 31.127,72 a € 38.909,65 70%
2024
Da € 38.909,65 a € 46.691,58 40%
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 19
Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI
INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato solo
2023 Oltre € 13.182,78 Oltre € 19.774,17
2024 Oltre € 13.894,66 Oltre € 20.841,99
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
1.7.2018 539,09
1.7.2019 545,02
1.7.2020 547,75
1.1.2021 574,59
1.7.2022 585,51
1.7.2023 632,94
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 20
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 40 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 22.149,66 Nessuna
Oltre € 22.149,66 Fino a € 29.532,88 25 per cento
2023
Oltre € 29.532,88 Fino a € 36.916,10 40 per cento
Oltre € 36.916,10 50 per cento
Fino a € 23.345,79 Nessuna
Oltre € 23.345,79 Fino a € 31.127,72 25 per cento
2024
Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65 40 per cento
Oltre € 38.909,65 50 per cento
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 21
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale
Anno Ammontare dei redditi
di riduzione
Fino a € 29.532,88 Nessuna
2023 Oltre € 29.532,88 Fino a € 36.916,10 25 per cento
Oltre € 36.916,10 50 per cento
Fino a € 31.127,72 Nessuna
2024 Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65 25 per cento
Oltre € 38.909,65 50 per cento
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 22
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l.
2001
448/2001
Da 60 Mensile 50.000 Mensile 25,83
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da 65 Mensile 160.000 Mensile 82,64
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da 70 Mensile 160.000
anni Annuo 2.080.000
Da 75 Mensile 180.000
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale
annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2023 7.383,22 6.591,39 7.719,01 14.310,40 8.457,54 15.048,93
2024 7.781,93 6.947,33 8.117,72 15.065,05 8.856,25 15.803,58
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero
importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione
sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 23
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane
La maggiorazione rimane
invariata dal 1 gennaio 2002 al
invariata dal 1 gennaio 2008
31 dicembre 2007
Da 60 mensile 123,77 mensile 136,44
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da 65 mensile 123,77 mensile 136,44
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da 70 mensile 123,77 mensile 136,44
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione
sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
Limite Limite
TM AS
personale coniugale
2023 7.383,22 6.591,39 9.156,94 15.748,33
2024 7.781,93 6.947,33 9.555,65 16.502,98
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero
importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del
reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione
sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 24
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI
INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale
n. 152 del 23 giugno 2020
IMPORTI
Da 18 anni fino al compimento mensile 136,44
del 60° anno di età
annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA
MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione
sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
Limite
TM AS Limite personale
coniugale
2023 7.383,22 6.591,39 9.156,94 15.748,33
2024 7.781,93 6.947,33 9.555,65 16.502,98
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero
importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del
reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione
sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 25
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)
Reddito Importo
Reddito annuo del pensionato Importo mensile da
annuo del mensile
Anno cumulato con il reddito del detrarre dalla
pensionato pensione
coniuge (RT) pensione sociale
(RP) sociale
ZERO < 13.283,67 Zero 417,85
> 5.432,05 qualunque 417,85 zero
< 5.432,05 > 18.715,72 417,85 zero
2023 < 5.432,05 < 13.283,67 RP/13
< 5.432,05 > 13.283,67 e < 18.715,72 RP / 13 (*) oppure
(RT - 13.283,67 ") /
13 (*)
ZERO < 14.000,99 Zero 440,42
> 5.725,46 qualunque 440,42 zero
< 5.725,46 > 19.726,45 440,42 zero
2024 < 5.725,46 < 14.000,99 RP/13
< 5.725,46 > 14.000,99 e < 19.726,45 RP / 13 (*) oppure
(RT - 14.000,99 ") /
13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Reddito Importo
Reddito annuo del pensionato Importo mensile da
annuo del mensile
Anno cumulato con il reddito del detrarre dalla
pensionato pensione
coniuge (RT) pensione sociale
(RP) sociale
ZERO < 13.283,67 Zero 323,75
> 4.208,75 qualunque 323,75 zero
< 4.208,75 > 17.492,42 323,75 zero
2023 < 4.208,75 < 13.283,67 RP/13
< 4.208,75 > 13.283,67 e < 17.492,42 RP / 13 (*) oppure
(RT - 13.283,67 ") /
13 (*)
ZERO < 14.000,99 Zero 341,24
> 4.436,12 qualunque 341,24 zero
< 4.436,12 > 18.437,11 341,24 zero
2024 < 4.436,12 < 14.000,99 RP/13
< 4.436,12 > 14.000,99 e < 18.437,11 RP / 13 (*) oppure
(RT - 14.000,99 ") /
13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 26
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2023 2024
mensile 286,53 mensile 294,63
Da 65 anni
annuo 3.724,89 annuo 3.830,19
mensile 286,53 mensile 294,63
Da 70 anni
annuo 3.724,89 annuo 3.830,19
mensile 286,53 mensile 294,63
Da 75 anni
annuo 3.724,89 annuo 3.830,19
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
• A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale
annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
Limite Limite
PS AS
personale coniugale
2023 5.432,05 6.591,39 9.156,94 15.748,33
2024 5.725,46 6.947,33 9.555,65 16.502,98
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e
quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei
redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione
sociale.
• PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 27
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Pensionato Importo mensile
Anno Pensionato solo (A)
coniugato (B) aumento spettante
380,63
A - (RP + PSO)] / 13
2023 9.156,94 15.748,33
B – (RF + RP +
PSO)] /
393,81
A - (RP + PSO)] / 13
2024 9.555,65 16.502,98
B – (RF + RP +
PSO)] /
NOTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
somma dell’importo annuo 2023 della PSO, pari a €
€ 9.156,94 4.208,75 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a €
4.948,19
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo
€ 15.748,33
2023 dell’assegno sociale, pari a € 6.591,39
somma dell’importo annuo 2024 della PSO, pari a €
€ 9.555,65 4.436,12 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a €
5.119,53
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo
€ 16.502,98
2024 dell’assegno sociale, pari a € 6.947,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 28
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno
Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 507,03 Zero 507,03
> 6.591,39 Zero > 13.182,78 Zero
2023
(6.591,39 - RP) / (13.182,78 - RC)
< 6.591,39 < 13.182,78
13 / 13
Zero 534,41 Zero 534,41
> 6.947,33 Zero > 13.894,66 Zero
2024
(6.947,33 - RP) / (13.894,66 - RC)
< 6.947,33 < 13.894,66
13 / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 412,93 Zero 412,93
> 5.368,09 Zero > 11.959,48 Zero
2023
(5.368,09 - RP) / (11.959,48 - RC)
< 5.368,09 < 11.959,48
13 / 13
Zero 435,23 Zero 435,23
> 5.657,99 Zero > 12.605,32 Zero
2024
(5.657,99 - RP) / (12.605,32 - RC)
< 5.657,99 < 12.605,32
13 / 13
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 29
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l.
2001
448/2001
Da 65 mensile 25.000 mensile 12,92
anni annuo 325.000 annuo 167,96
Da 70 mensile 25.000
anni annuo 325.000
Da 75 mensile 40.000
anni annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
Limite Limite
AS TM
personale coniugale
2023 6.591,39 7.383,22 6.759,35 14.142,57
2024 6.947,33 7.781,93 7.115,29 14.897,22
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’assegno sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 30
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2023 2024
Da 65 mensile 197,35 mensile 200,64
anni annuo 2.565,55 annuo 2.608,32
Da 70 mensile 197,35 mensile 200,64
anni annuo 2.565,55 annuo 2.608,32
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’
ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno
sociale (AS)
Limite
AS Limite coniugale
personale
2023 6.591,39 9.156,94 15.748,33
2024 6.947,33 9.555,65 16.502,98
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’assegno sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 31
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL
1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.208,75 < 17.492,42 94,10
> 4.208,75 > 17.492,42 (5.432,05 – A) / 13
e e oppure
2023
(18.715,72 – B) /
< 5.432,05 < 18.715,72
13
> 5.432,05 Qualunque 0
< 4.436,12 < 18.437,11 99,18
> 4.436,12 > 18.437,11 (5.725,46 – A) / 13
e e oppure
2024
(19.726,45 – B) /
< 5.725,46 < 19.726,45
13
> 5.725,46 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 5.368,09 < 11.959,48 94,10
(6.591,39 – A) /
> 5.368,09 > 11.959,48
13
2023 e e oppure
(13.182,78 – B) /
< 6.591,39 < 13.182,78
13
> 6.591,39 Qualunque 0
< 5.657,99 < 12.605,32 99,18
(6.947,33 – A) /
> 5.657,99 > 12.605,32
13
2024 e e oppure
(13.894,66 – B) /
< 6.947,33 < 13.894,66
13
> 6.947,33 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai
due calcoli.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 32
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo
pensionato pensionato + coniuge
Anno Importo mensile dell’aumento
(A) (B)
Fasce 6, 8, 11,
Fasce 7 e 10
12, 13, 16 e 17
< 4.208,75 < 17.492,42 80,05 61,77
> 4.208,75
e < 17.492,42 (5.249,40 – A) / 13
< 5.249,40
2023
> 4.208,75 > 17.492,42 (5.249,40 – A) / 13
e e
(18.533,07 – B) / 13
< 5.249,40 < 18.533,07
> 5.249,40 > 18.533,07 0
< 4.436,12 < 18.437,11 84,38 65,11
> 4.436,12
e < 18.437,11 (5.533,06 – A) / 13
< 5.533,06
2024
> 4.436,12 > 18.437,11 (5.533,06 – A) / 13
e e
(19.534,05 – B) / 13
< 5.533,06 < 19.534,05
> 5.533,06 > 19.534,05 0
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 33
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo pensionato pensionato + coniuge
Anno
Reddito annuo Importo Importo
Reddito annuo (B)
(A) mensile mensile
< 5.368,09 80,05 < 11.959,48 80,05
> 5.368,09 > 11.959,48 80,05
(6.408,74 -
2023 e e
A) / 13 (13.000,13 -
< 6.408,74 < 13.000,13 B) / 13
> >
13.000,13 0 13.000,13 0
< 5.657,99 84,38 < 12.605,32 84,38
> 5.657,99 > 12.605,32 84,38
(6.754,93 -
2024 e e
A) / 13 (13.702,26 -
< <
6.754,93 13.702,26 B) / 13
> 13.702,26 0 > 13.702,26 0
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 34
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
6 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
8 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
7 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 17.920,00 342,01
1° gennaio 2024 19.461,12 360,48
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
9 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma
1° gennaio 2023 217,64
solamente a titolo della
1° gennaio 2024 minorazione 221,20
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
indennità di
limite di reddito annuo
decorrenza importo mensile accompagnamento
personale
(*)
1° gennaio 2023 17.920,00 342,01 959,21
1° gennaio 2024 19.461,12 360,48 978,50
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 35
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
indennità di
limite di reddito annuo
decorrenza importo mensile accompagnamento
personale
(*)
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 959,21
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 978,50
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
16
speciale
ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
17 speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP
nella fascia 12 – 13
limite di reddito annuo indennità speciale
decorrenza importo mensile
personale (*)
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 217,64
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 221,20
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 8.615,46 234,72
1° gennaio 2024 9.356,39 247,40
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 36
Segue Tabella M 1
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di
15
accompagnamento
ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità
18
di accompagnamento
ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di
19 accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma
1° gennaio 2023 959,21
solamente a titolo della
1° gennaio 2024 minorazione 978,50
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 37
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed
22
indennità di comunicazione
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale comunicazione (*)
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 261,11
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 263,19
(*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di
24 comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25
sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di
25
comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma
1° gennaio 2023 261,11
solamente a titolo della minorazione
1° gennaio 2024 263,19
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di
26
presentazione istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 38
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 5.432,05 316,25
1° gennaio 2024 5.725,46 333,33
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 527,16
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 531,76
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 39
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola
38 indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto,
41
con sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola
42
indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della
45
concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
decorrenza indennità di accompagnamento
erogata indipendentemente dalle
1° gennaio 2023 condizioni economiche, ma solamente a 527,16
titolo della minorazione
1° gennaio 2024 531,76
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di
47, 49, 50
frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 5.432,05 316,25
1° gennaio 2024 5.725,46 333,33
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento
46
accertata dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento (*)
1° gennaio 2023 5.432,05 323,75 527,16
1° gennaio 2024 5.736,25 341,88 531,76
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 40
Segue Tabella M.3
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile (*)
1° gennaio 2023 567,94
1° gennaio 2024 598,61
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 41
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
aumento spettante
2023 6.725,68 14.108,90 10,33
2024 7.081,62 14.863,55 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
somma dell'importo annuo 2023 dell’assegno sociale, pari a € 6.591,39 e
€ 6.725,68
dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 del
€ 14.108,90
trattamento minimo pari a € 7.383,22
somma dell'importo annuo 2024 dell’assegno sociale, pari a € 6.947,33 e
€ 7.081,62
dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024 del
€ 14.863,55
trattamento minimo pari a € 7.781,93
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 42
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13
ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I
DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33,
39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
388,13
A - (RP+INVCIV)] /
13
2023 316,25 9.156,94 15.748,33
B –
(RF+RP+INVCIV)] /
13
401,72
A - (RP+INVCIV)] /
13
2024 333,33 9.555,65 16.502,98
B –
(RF+RP+INVCIV)] /
13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base
del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.111,25 e
€ 9.156,94
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.045,69
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023
€ 15.748,33
dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39
somma dell'importo annuo della INVCIV, pari a € 4.333,29 e
€ 9.555,65
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.222,36
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo
€ 16.502,98
dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 43
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I
SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
362,37
A - (RP + INVCIV)] / 13
2023 342,01 9.156,94 15.748,33
B – (RF + RP +
INVCIV)] / 13
374,57
A - (RP + INVCIV)] / 13
2024 360,48 9.555,65 16.502,98
B – (RF + RP +
INVCIV)] / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base
del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.446,13 e
€ 9.156,94
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.710,81
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023
€ 15.748,33
dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39
somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 4.686,24 e
€ 9.555,65
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.869,41
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024
€ 16.502,98
dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 44
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
308,08
[A - (RP+INVCIV)] / 13
2023 396,30 9.156,94 15.748,33
[B – (RF + RP +
INVCIV)] / 13
317,34
[A - (RP+INVCIV)] / 13
2024 417,71 9.555,65 16.502,98
[B – (RF+RP+INVCIV)]
/ 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.151,90 e
€ 9.156,94
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.005,04
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023
€ 15.748,33
dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39
somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 5.430,23 e
€ 9.555,65
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.125,42
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024
€ 16.502,98
dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 45
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
300,60
A - (RP + INVCIV) / 13
2023 403,78 9.156,94 15.748,33
B – (RF + RP +
INVCIV) / 13
309,46
A - (RP + INVCIV) / 13
2024 425,59 9.555,65 16.502,98
B – (RF + RP +
INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato
sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.249,14 e
€ 9.156,94
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.907,80
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023
€ 15.748,33
dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39
somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 5.532,67 e
€ 9.555,65
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.022,98
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024
€ 16.502,98
dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 46
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
282,32
A - (RP + INVCIV) / 13
2023 422,06 9.156,94 15.748,33
B – (RF + RP +
INVCIV) / 13
290,19
A - (RP + INVCIV) / 13
2024 444,86 9.555,65 16.502,98
B – (RF + RP +
INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base
del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.486,78 e
€ 9.156,94
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.670,16
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023
€ 15.748,33
dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39
somma dell'importo annuo 2024 della INVCIV, pari a € 5.783,18 e
€ 9.555,65
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.772,47
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024
€ 16.502,98
dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 47
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 25% 300,00
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 35% 3.100,00
Oltre 50.000,00 43% 7.100,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 25% 25,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.166,67 35% 258,34
Oltre 4.166,67 43% 591,67
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 48
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
(scheda aggiornata come da Circolare n. 4/E/2022)
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua Note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
950,00 Nota 1
affidati o affiliati, di età pari o superiore
a 21 anni
Per ogni altra persona indicata nell’articolo
433 del Codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti
750,00 Nota 2
dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso
i figli, ancorché per i medesimi non spetti la
detrazione ai sensi della lettera c dell’
art.12 TUIR
Per il primo figlio di età pari o superiore a Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
21 anni in mancanza del coniuge previste per il coniuge (tabella N.2A)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con
età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))/ 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 49
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto
tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera
15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €
diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 50
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del
TUIR)
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 8.500,00 1.955,00 Nota 1
Oltre 8.500,00 Fino a 25.000,00 700 Nota 2
Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 700 Nota 2+Nota 4
Oltre 28.000,00 Fino a 29.000,00 700 Nota 3+Nota 4
Oltre 29.000,00 Fino a 50.000,00 700 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.255 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 19.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.255 * C
Calcolo della detrazione: 700,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 700,00 * C
Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 4) prevede un aumento di detrazione pari a 50 euro
annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 51
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di
cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per APE sociale, assegni straordinari e
“isopensioni”)
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 15.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 25.000,00 1.190,00 Nota 2
Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 1.190,00 Nota 2+Nota 4
Oltre 28.000,00 Fino a 35.000,00 1.910,00 Nota 3+Nota 4
Oltre 35.000,00 Fino a 50.000,00 1.910,00 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo del trattamento di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 13.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.190 * C
Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C
Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 2) prevede un aumento di detrazione pari a 65 euro
annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 52
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE
PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2024
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo della
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento fascia con 40 anni di
anzianità contributiva
Annua per 40 Mensile per ogni
Importo anni di settimana di Importo Importo
Importo annuo
settimanale anzianità anzianità annuo mensile
contributiva contributiva
2024
Fino a € 55.008,07 1.057,84 80 0,00153846 44.006,44 3.385,11
Oltre € 55.008,07 1.057,84
Fino a € 73.160,73 1.406,94 60 0,0011538 10.891,17 837,78
(fascia di € 18.152,66) 349,08
Oltre € 73.160,73 1.406,94
Fino a € 91.313,38 1.756,02 50 0,000961538 9.076,35 698,18
(fascia di € 18.152,66) 349,08
Oltre € 91.313,38 1.756,02 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione corrispondente
all’importo massimo della
Fasce di retribuzione e di reddito Aliquote percentuali di rendimento
fascia con 40 anni di
anzianità contributiva
Annua per 40 Mensile per ogni
Importo anni di settimana di Importo Importo
Importo annuo
settimanale anzianità anzianità annuo mensile
contributiva contributiva
2024
Fino a € 55.008,07 1.057,84 80 0,00153846 44.006,44 3.385,11
Oltre € 55.008,07 1.057,84
Fino a € 73.160,73 1.406,94 64 0,001230769 11.617,76 893,67
(fascia di € 18.152,66) 349,08
Oltre € 73.160,73 1.406,94
Fino a € 91.313,38 1.756,02 54 0,001038461 9.802,49 754,04
(fascia di € 18.152,66) 349,08
Oltre € 91.313,38 1.756,02
Fino a € 104.515,33 2.009,92 44 0,000846153 5.808,95 446,84
(fascia di € 13.201,94) 253,88
Oltre € 104.515,33 2.009,92 36 0,000692307
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 53
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2023 113.520,00
2024 119.650,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Minimale retributivo
Importo mensile del Percentuale di
Minimale retributivo annuo
Anno trattamento minimo ragguaglio della
settimanale (arrotondato
di pensione pensione
all’unità di euro)
2023 567,94 40,00 227,18 11.813,00
2024 598,61 40,00 239,44 12.451,00
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Massimale
Anno Minimale retributivo Tetto pensionabile
retributivo
2023 11.813,00 206.928,00 52.190,00
2024 12.451,00 218.102,00 55.008,00
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 54
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo
mensile Percentuale Percentuale
Anno Importo soglia Importo soglia
Assegno (1) (2)
Sociale
2023 507,03 1,20 608,44 1,50 760,55
2024 534,41 1,20 641,29 1,50 801,62
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data
perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data
perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n.
214)
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA
Importo mensile
Anno Percentuale (1) Importo soglia
Assegno Sociale
2023 507,03 2,80 1.419,68
2024 534,41 2,80 1.496,35
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 55
Tabella V
CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE
SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI”
ABBATTIMENTO
REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2024
T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni
Redditi inferiori o uguali a
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
60%
maggiorato sulla base dei parametri di cui all’art. 38
€ 9.555,65
della legge 448/2001
Redditi superiori a
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla
base dei parametri di cui all’art. 38 della legge € 9.555,65
40%
448/2001, ma inferiori o pari a due volte il e inferiori o uguali a
trattamento minimo
€ 15.563,86
Redditi superiori a
Superiori a due volte il trattamento minimo ma € 15.563,86
20%
inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo e inferiori o uguali a
€ 31.127,72
Redditi superiori a
Superiori a quattro volte il trattamento minimo 0
€ 31.127,72
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 56
Tabella Z
LIMITI E SCADENZE DEI PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI - ANNO 2024
Importo mensile
Mensilità Data pagamento
lordo
Da 0,01 € a 10,00 € Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) 3 gennaio
Da gennaio a giugno 3 gennaio
Da 10,00 € a 85,00 €
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1 luglio
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 57
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