Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 10/2018

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018

Pubblicato: 23/01/2018 In vigore dal: 23/01/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 24/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 10 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.4 OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018 SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. Indice 1. Premessa 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2018 1. Premessa Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono: euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018 Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2017 è stata pari al 0,9% per cento. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati. Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2018 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2018 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 549,71. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2018: euro 714,62 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; euro 1250,58 per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di Categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del Lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della presente circolare. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato 1 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2018 Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4 Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione carico e relativi equiparati Euro Euro 1 persona (*) 9.672,50 - 2 persone 16.050,40 19.222,07 3 persone 20.637,79 24.711,85 4 persone 24.646,66 29.515,81 5 persone 28.658,91 34.319,82 6 persone 32.479,70 38.896,38 7 o più persone 36.299,79 43.472,19 (*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 2 Allegato 2 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2018 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 10 per cento) (+ 10 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 10.639,75 - 2 persone 17.655,44 21.144,28 3 persone 22.701,57 27.183,04 4 persone 27.111,33 32.467,39 5 persone 31.524,80 37.751,80 6 persone 35.727,67 42.786,02 7 o più persone 39.929,77 47.819,41 (*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 3 Allegato 3 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2018 Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 50 per cento) (+ 50 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 14.508,75 - 2 persone 24.075,60 28.833,11 3 persone 30.956,69 37.067,78 4 persone 36.969,99 44.273,72 5 persone 42.988,37 51.479,73 6 persone 48.719,55 58.344,57 7 o più persone 54.449,69 65.208,29 (*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 4 Allegato 4 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2018 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 60 per cento) (+60 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 15.476,00 - 2 persone 25.680,64 30.755,31 3 persone 33.020,46 39.538,96 4 persone 39.434,66 47.225,30 5 persone 45.854,26 54.911,71 6 persone 51.967,52 62.234,21 7 o più persone 58.079,66 69.555,50 (*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

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