Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 29/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 10
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di
accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a
7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e
pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4
SOMMARIO: La presente circolare illustra le modalità di applicazione delle norme
pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in
particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con
riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di
accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
INDICE
1. Premessa
2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di
accompagnamento alla pensione e pensione anticipata
3. Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100”
4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata
“quota 100”
1. Premessa
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 23 del
28/01/2019, ha apportato modifiche in tema di accesso al trattamento pensionistico.
In particolare, l’articolo 14 introduce la pensione anticipata “quota 100”, l’articolo 15 individua
i requisiti contributivi per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata, e l’articolo 22
prevede la possibilità di concedere un assegno straordinario, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100”.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l’attuazione di tali disposizioni con riguardo
all’assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al citato
decreto legislativo, nonché alla prestazione di accompagnamento alla pensione di cui
all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento
alla pensione e pensione anticipata
Le disposizioni normative non individuano requisiti specifici per l’accesso agli assegni
straordinari a sostegno del reddito e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, ma
ne subordinano il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e/o
anagrafici, previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per il
conseguimento della prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia) entro il
periodo massimo di fruizione delle prestazioni in argomento.
L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
In particolare, dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito al
raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e di 41 anni e 10
mesi per le donne.
La decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione
dei predetti requisiti contributivi, nei confronti dei quali non trovano applicazione - fino al 31
dicembre 2026 - gli adeguamenti della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modifiche e integrazioni.
Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019 precisa che per l’assegno straordinario
dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui al decreto legislativo n. 148/2015,
nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1
a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i
datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino
alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino
alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento.
Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni
straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le
disposizioni di cui al richiamato articolo 15 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà
dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e
10 mesi per le donne).
Resta inteso che le citate prestazioni, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019,
continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per
tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà
per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di
cui all’articolo 15 del decreto-legge in argomento.
Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza
successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento del
trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti del citato articolo 15.
3. Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100”
L’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4/2019 consente di accedere alla pensione
anticipata “quota 100” a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito
contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 14 non si applicano alle prestazioni
erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lett. b), e dell’articolo 27, comma 5, lett. f), del
decreto legislativo n. 148/2015.
Diversamente, l’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, al comma 1 stabilisce
che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 4/2019, i Fondi di
solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015, oltre le finalità previste dal citato articolo
26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in
favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata
“quota 100” nel triennio 2019-2021.
Pertanto, i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il
sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata
“quota 100” entro il 31 dicembre 2021.
La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello
aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio
generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla
prestazione.
Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30
giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n.
151/2015.
Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi
dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere
erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica
e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti
minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo
2022.
Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono
essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di
costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari
per il sostegno al reddito.
Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da
lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che
l’articolo 14, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità
della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a
eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi
annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la
data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario
verranno comunicate con successivo messaggio.
4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata “quota
100”
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge in esame, le disposizioni di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di
accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno
2012, n. 92.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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