Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/11/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 100
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-
Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia
autonoma di Bolzano, nonché CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per
l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato
associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua
ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la convenzione con la quale
CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno rinnovato l’affidamento all'INPS
del servizio di raccolta del dato associativo e all’INPS, all’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (INL) e agli Enti territoriali, per gli ambiti di rispettiva
competenza, del servizio di raccolta del dato elettorale. Si forniscono altresì
istruzioni operative per la raccolta, l’elaborazione, la ponderazione e la
pubblicità dei citati dati.
Con la presente circolare si illustra la convenzione con la quale CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e
UIL hanno rinnovato l’affidamento all'INPS del servizio di raccolta del dato associativo e
all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e agli Enti territoriali, per gli ambiti di
rispettiva competenza, del servizio di raccolta del dato elettorale. Si forniscono altresì istruzioni
operative per la raccolta, l’elaborazione, la ponderazione e la pubblicità dei citati dati.
INDICE
1. 1. Premessa
2. 2. Raccolta del dato associativo
2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative
1. 3. Raccolta del dato elettorale
2. 4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale
1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 dell’8 maggio 2024 (cfr. l’Allegato n.
1) è stata adottata la convenzione con cui Confindustria e CGIL, CISL, UIL, in attuazione del
Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (di seguito T.U.), come modificato
dall’accordo del 4 luglio 2017, hanno rinnovato l’affidamento:
all’INPS dell’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe
sindacali (dato associativo);
all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’attività di raccolta dei consensi
espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni
delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.
Tali attività vengono svolte nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCNL) riconducibili all’area di rappresentanza di Confindustria e mirano alla certificazione della
rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ai fini della contrattazione
collettiva nazionale di categoria (cfr. la circolare n. 146 del 6 dicembre 2019 e il messaggio n.
2843 del 6 agosto 2021).
Inoltre, in base alla nuova convenzione in argomento, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno
affidato la raccolta del dato elettorale all’INPS e alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, per i rispettivi ambiti territoriali, ove l’INL non
svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale.
La convenzione, siglata il 20 settembre 2024, avrà validità fino al 31 dicembre 2026. La
richiesta di rinnovo a cura di Confindustria, CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'INPS almeno
tre mesi prima della scadenza.
Con la presente circolare si illustrano i punti salienti della convenzione.
2. Raccolta del dato associativo
Riguardo il dato associativo, l’INPS raccoglie dai datori di lavoro, tramite il flusso Uniemens, le
informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti
nell’area di rappresentanza di Confindustria, e alle Organizzazioni sindacali cui aderiscono i
lavoratori, tra quelle firmatarie o aderenti al T.U.
I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega, per ciascun contratto collettivo
nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna Organizzazione
sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. L’INPS
trasmette a ciascuna di esse, tramite posta elettronica certificata (PEC), il dato aggregato di
relativa pertinenza, con cadenza mensile. L’informazione viene trasmessa anche alle
Organizzazioni per le quali non risulta comunicata alcuna delega.
A tale fine, è stato attribuito uno specifico codice ai CCNL riferibili all’area di rappresentanza di
Confindustria (cfr. l’Allegato n. 2). Si evidenzia che tale codice è diverso dal codice
alfanumerico unico dei CCNL attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
(CNEL) e valorizzato nella denuncia retributiva di ogni singolo lavoratore dipendente. Pertanto,
al fine di agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, il citato Allegato n. 2
contiene accanto a ciascun codice contratto valido al fine della misurazione della
rappresentatività sindacale (c.d. RASI) anche il relativo codice contratto alfanumerico CNEL.
Su indicazioni di Confindustria è stata effettuata una codifica anche delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del T.U. o aderenti al medesimo (cfr. l’Allegato n. 3).
Confindustria si impegna a comunicare tempestivamente all’INPS, tramite PEC, nonché a CGIL,
CISL e UIL le ulteriori adesioni delle Organizzazioni sindacali al T.U. Ne discende che le
manifestazioni di volontà delle medesime a partecipare alla rilevazione della propria
rappresentanza devono essere indirizzate a tale Confederazione datoriale. Si ricorda tuttavia
che, ai sensi dell’accordo di modifica del T.U., le adesioni devono pervenire a Confindustria
entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al
medesimo anno.
Per quanto concerne la trasmissione del dato mensile, ogni Organizzazione sindacale firmataria
o aderente al T.U. fornisce, tramite Confindustria, un indirizzo PEC a ognuna di esse
univocamente riferito.
I predetti elenchi di CCNL e Organizzazioni sindacali sono pubblicati, come avviene per tutte le
codifiche relative al flusso Uniemens, nell’allegato al documento tecnico per la compilazione del
flusso Uniemens, reperibile nel sito internet www.inps.it all’interno della scheda della
prestazione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”, sezione
“Documentazione tecnica”.
Al fine di censire i datori di lavoro che partecipano alla raccolta del dato associativo, agli stessi
viene attribuito un apposito codice di autorizzazione, avente mero valore statistico. Al riguardo,
esiste un’apposita applicazione disponibile sul “Cassetto previdenziale del contribuente”
mediante la quale i datori di lavoro che applicano il CCNL dell’ambito Confindustria si
impegnano alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali.
2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative
Per l’acquisizione del dato associativo vanno seguite modalità analoghe a quelle già illustrate
con la citata circolare n. 146 del 2019.
Per effettuare l’adempimento propedeutico di registrazione i datori di lavoro, o gli intermediari
autorizzati, mediante l’applicazione denominata “RASI” (Rappresentanza Sindacale), accessibile
all’interno del “Cassetto previdenziale contribuente” seguendo il percorso “Telematizzazione” >
“Crea istanze”, trasmettono un’apposita comunicazione telematica finalizzata al rilascio di un
codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati di rappresentanza mediante la
denuncia contributiva Uniemens.
Una volta selezionata l’applicazione RASI, l’utente deve inserire una delle matricole associate al
codice fiscale del datore di lavoro. L’applicazione mostra una finestra di dialogo contenente
l’elenco delle matricole associate al codice fiscale. L’utente può selezionare le matricole che
risultano collegate con delega.
A seguire viene visualizzata un’apposita schermata mediante la quale, cliccando sull’apposito
bottone “OK”, si conferma l’iscrizione al censimento rappresentanza sindacale Confindustria.
Nel caso in cui risultino più matricole associate al codice fiscale, il codice di autorizzazione
viene attribuito alle matricole selezionate.
I sistemi informatici centrali attribuiscono ai datori di lavoro interessati il codice di
autorizzazione “0R”, avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla
rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di
categoria - industria”.
Ne consegue che su ciascuna matricola con il codice “0R” devono essere valorizzati i dati
relativi alle deleghe sindacali dei lavoratori che fanno capo alla matricola stessa.
Si precisa che per le matricole già codificate in corso di validità della precedente convenzione
con Confindustria, CGIL, CISL e UIL, l’Istituto ha provveduto centralmente a prorogare la
validità del predetto codice di autorizzazione fino alla scadenza della nuova convenzione (31
dicembre 2026).
Il dato associativo viene acquisito dall’INPS attraverso la sezione <RappresentanzaSindacale>
della denuncia aziendale del flusso Uniemens.
In particolare, nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> devono essere compilati gli
elementi volti all’acquisizione dei dati relativi a:
- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- Organizzazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a
unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Si precisa che l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente, con l’eccezione dei
dirigenti medici nell’ambito del “CCNL ospedalità privata, medici” (C00062).
In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è presente un apposito elemento
denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell’elemento
<ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle
deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle Organizzazioni
sindacali di categoria, secondo quanto previsto dal T.U.
Si indicano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone
l’elemento <ContrattoRS>:
- <AnnoMeseRS>: deve essere indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle
informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
- <CodContrattoRS>: deve essere indicato il codice del contratto attribuito dall’INPS (cfr.
l’Allegato n. 2);
- <CodFederazSindRS>: deve essere valorizzato il codice assegnato dall’Istituto alle
Organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. l’Allegato n. 3);
- <NumIscrittiRS>: deve essere indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti
all’Organizzazione sindacale riportato nell’elemento <CodFederazSindRS> - relative al periodo
indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS> - afferenti alla matricola;
- <NumIscrittiRSA>: deve essere valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti
all’Organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> in unità produttive
che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA o non sia presente alcuna forma
di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato nell’elemento <NumIscrittiRSA>
è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e che l’elemento deve essere
valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.
Il dato associativo può essere trasmesso anche se nell’ambito del contratto applicato non
esistano iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale. In questo caso il datore di lavoro deve
esporre in <CodFederazSindRS> il codice “F99999” e in <NumIscrittiRS> il valore “0”.
In relazione alla convenzione in oggetto i valori inseriti in <CodContrattoRS> e
<CodFederazSindRS> devono essere unicamente quelli codificati per la misurazione della
rappresentatività nell’ambito Confindustria (cfr. gli Allegati n. 2 e n. 3).
Salvo il caso della denuncia Uniemens del primo mese di trasmissione del dato, in cui il datore
di lavoro deve comunicare anche i dati delle deleghe riferiti ai mesi anteriori dell’anno in corso,
di regola l’invio del dato deve avvenire mensilmente e in relazione alle deleghe associative
attive nel mese (ad esempio, nell’Uniemens con <AnnoMeseDenuncia> “2024-11” devono
essere indicati i dati associativi relativi ad <AnnoMeseRS> “2024-11”).
Solamente ove il datore di lavoro avesse necessità di sostituire/correggere un dato associativo
già trasmesso o di integrare le informazioni, può fornire gli elementi informativi nell’ambito
delle denunce Uniemens relative a mensilità immediatamente successive.
Al di fuori di tali ipotesi, si ribadisce che la trasmissione delle informazioni deve avvenire con
cadenza mensile e con i dati correnti, al fine di avere un flusso costantemente aggiornato e
reale del dato associativo. Per lo stesso motivo, e in coerenza con quanto sopra esposto, il dato
non deve essere trasmesso oltre la denuncia del mese di dicembre dell’anno di riferimento. Ad
esempio, i dati associativi dei mesi del 2024 (per periodi <AnnoMeseRS> del 2024) devono
essere inviati fino e non oltre la denuncia Uniemens con <AnnoMeseDenuncia> “2024-12”.
Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei
flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo
allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it.
3. Raccolta del dato elettorale
La misurazione della rappresentatività si basa anche sui voti ottenuti dalle Organizzazioni
sindacali di categoria nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che possono
essere costituite nelle unità produttive con più di quindici dipendenti.
In base alle previsioni di cui alla convenzione in oggetto, l’INL e gli Enti territoriali
convenzionati trasmettono, attraverso un’apposita procedura telematica denominata “Raccolta
Elezioni RSU”, le informazioni anonimizzate relative ai risultati elettorali ottenuti dalle singole
Organizzazioni sindacali, firmatarie o aderenti al T.U., in relazione alle elezioni periodiche delle
RSU.
In particolare, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) o il funzionario abilitato e,
per gli Enti territoriali, il responsabile o l’operatore abilitato, acquisiscono, attraverso la citata
procedura, i dati elettorali relativi alle RSU inerenti al proprio ambito di competenza.
I dati da inserire in procedura sono quelli desunti dai verbali elettorali, redatti dalle
Commissioni elettorali, riferiti alle elezioni delle RSU, e precisamente:
codice fiscale del datore di lavoro;
unità produttiva presso cui si è svolta l’elezione;
data di inizio e fine mandato della RSU (triennio);
data delle votazioni;
numero aventi diritto;
numero votanti;
numero schede bianche;
numero schede nulle;
numero voti non codificati;
contratto collettivo nazionale di lavoro;
numero voti per Organizzazione sindacale.
Il codice fiscale del datore di lavoro deve essere presente nell’anagrafe INPS dei datori di
lavoro privati. Il campo “unità produttiva” deve consentire l’identificazione univoca dell’unità
produttiva in cui si è svolta l’elezione (ad esempio, indirizzo, Comune, denominazione, ecc.).
È possibile evidenziare l’eventuale scadenza anticipata della RSU nel corso del triennio del
mandato, con l’inserimento della data di decadenza.
La procedura informatica genera un identificativo per ogni elezione acquisita
In relazione ai dati inseriti manualmente è prevista la validazione/conferma da parte del
direttore dell’ITL o suo delegato e, per gli Enti territoriali, di un responsabile o suo delegato.
Per l’ambito Confindustria il dato elettorale che rileva annualmente è quello attinente alle RSU
in carica alla data del 10 dicembre. Tenuto conto che le RSU restano in carica tre anni, in fase
di primo caricamento dei dati è necessario acquisire le elezioni di un triennio.
A regime, le operazioni di inserimento e conferma dei dati devono essere effettuate entro il 10
febbraio di ogni anno successivo allo svolgimento dell’elezione.
Si precisa che per l’area Confindustria il dato elettorale riguarda i medesimi contratti e le
medesime Organizzazioni sindacali censiti sul flusso Uniemens per la raccolta del dato
associativo, citati nel precedente paragrafo 2.
4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale
L’INPS elabora il dato associativo nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria
e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all’Organizzazione
sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali. L’Istituto elabora il
dato elettorale nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun
CCNL, sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in
carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti
validamente espressi in tali elezioni.
L'INPS provvede alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo entro il 15 maggio
dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati sulla base della media
semplice dei risultati dei due dati.
La pubblicazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori avviene attraverso un apposito Comitato di gestione, previsto dall’accordo di
modifiche al T.U., e costituito dalle Organizzazioni sindacali.
Concluso tale processo di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS,
l’INL e gli Enti territoriali sono autorizzati a utilizzare i dati, in forma aggregata, per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. la circolare n. 170 del 12 novembre 2021.
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 6
OGGETTO: Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia
Giulia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano
nonché CONFINDUSTRIA, CGIL , CISL e UIL per l’attività di raccolta,
elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta
del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta dell'8 maggio 2024
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da
ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre
2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre
2022;
Visti l’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del
28 giugno 2011, il Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e il Testo Unico
sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, come modificato dall’accordo del
4 luglio 2017, sottoscritti dalle predette organizzazioni;
Il Segretario Il Presidente
6, 6 INT
Preso atto che la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni
sindacali di rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante
per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a
riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ai
fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a tutti gli altri fini
previsti dall’ordinamento;
Atteso che, ai fini della certificazione della rappresentanza delle
Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria,
si prendono a riferimento, in attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza
del 10 gennaio 2014, così come modificato dall’Accordo del 4 luglio 2017
sopra citati, il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali (dato
associativo) nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali
unitarie (dato elettorale) con riferimento a ogni contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA e a ogni
Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla
Rappresentanza o ad esso aderente;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138
recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di lavoro e di previdenza sociale”;
Visti l’articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e il
Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, recante
“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di previdenza e assicurazioni sociali”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige
concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
474”;
Visto il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante “Norme di
attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti
delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e
avviamento al lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016,
adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 149, contenente disposizioni in materia di organizzazione
dell’Ispettorato nazionale del Lavoro;
Vista la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 99 del 18 settembre 2019 con cui è stata adottata la
“convenzione tra l’INPS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, CONFINDUSTRIA,
CGIL, CISL e UIL, per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del
dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo”, sottoscritta
in data 19 settembre 2019 e rinnovata, per concorde volontà delle Parti, in
data 12 luglio 2022;
Preso atto che l’INPS ha definito le procedure informatiche per l’acquisizione
dei risultati delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali in Azienda da parte
delle competenti strutture territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e
degli Enti territoriali;
Tenuto conto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non svolge le funzioni
di rilevazione del dato elettorale nelle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e
nelle Province di Trento e di Bolzano a cui, il quadro normativo vigente
attribuisce specifiche competenze in materia di lavoro;
Preso atto che la convenzione in oggetto disciplina l’affidamento all'INPS, da
parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del servizio di raccolta,
elaborazione e comunicazione del dato associativo, l’affidamento dell’attività
di raccolta del dato elettorale all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e
agli Enti territoriali suddetti, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza
e sulla base delle modalità concordate, nonché l’affidamento all’INPS
dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale
sull’intero territorio nazionale;
Preso atto che CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL si impegnano a
corrispondere all’Istituto le spese inerenti al servizio, quantificate in un costo
annuale, ripartito in parti uguali tra le medesime Organizzazioni, pari a €
11.342,85 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure
per la raccolta del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato
elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo e relativo, altresì,
alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della
convenzione;
Preso atto che l’importo del suddetto costo, rivalutato annualmente sulla
base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno civile di
riferimento e sarà imputato al capitolo di entrata 1E1307004 – “Rimborsi
spese relativi a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di Enti e
Organismi vari”;
Preso atto che la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 e può
essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, tramite scambio
di comunicazioni a mezzo PEC tra le Parti, almeno tre mesi prima della
scadenza, fatta comunque salva, nei casi espressamente previsti, la
possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle Parti con un preavviso di
almeno tre mesi;
Preso atto che la convenzione in oggetto sostituisce, a tutti gli effetti, il testo
convenzionale vigente di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione n. 99/2019;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto
nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all’articolo 39 del
Regolamento UE 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale
DELIBERA
di adottare l’allegata convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Regione Sicilia, la Regione
Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma
di Bolzano nonché Confindustria, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta,
elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta
del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL DATO ASSOCIATIVO, E PER L’ATTIVITA’ DI
RACCOLTA DEL DATO ELETTORALE E LA SUA PONDERAZIONE CON IL
DATO ASSOCIATIVO
TRA
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il
Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del ______
(di seguito anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, Piazza della
Repubblica, 59, codice fiscale 97900660586, nella persona del ………..,
(di seguito anche più brevemente “INL”);
e
la Regione Sicilia, con sede in ___, (via) (numero civico), codice fiscale
…………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), ……….
la Regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in ___, (via) (numero civico),
codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome)
(nome), ……….
la Provincia Autonoma di Trento, con sede in ___, (via) (numero civico),
codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome)
(nome), ……….
la Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in ___, (via) (numero civico),
codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome)
(nome), ……….
(tutti quanti di seguito più brevemente denominati anche “Enti territoriali”)
nonché
CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell’Industria Italiana, con
sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale …………………………, nella
persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), giusti i poteri al/alla
medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro con sede in (luogo),
(via) (numero civico), codice fiscale …………………, nella persona del
(carica/qualifica), (cognome) (nome), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti
in virtù del vigente statuto sociale;
CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con sede in (luogo),
(via) (numero civico), codice fiscale ………………, nella persona del
(carica/qualifica), (cognome) (nome), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti
in virtù del vigente statuto sociale;
UIL – Unione Italiana del Lavoro, con sede in (luogo), (via) (numero civico),
codice fiscale ……………..., nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome),
giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
(tutte quante di seguito più brevemente denominate anche “Organizzazioni
firmatarie della convenzione” o, congiuntamente all’INPS, all’INL e agli Enti
territoriali, “le Parti”)
VISTI
- l’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28
giugno 2011 in materia di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori;
- il Protocollo d'intesa fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 31 maggio
2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'Accordo del 28 giugno
2011;
- il Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL,
CISL, UIL in data 10 gennaio 2014;
- la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre
2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- l’Accordo di modifiche del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio
2014 sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in data 4 luglio
2017;
- la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 99 del 18 settembre 2019 che disciplina l’affidamento
all'INPS, da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del servizio di
raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, l’affidamento
dell’attività di raccolta del dato elettorale all’INPS e all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, nonché l’affidamento all’INPS dell’attività di ponderazione del
dato associativo con il dato elettorale sull’intero territorio nazionale,
sottoscritta in data 19 settembre 2019 e rinnovata in data 12 luglio 2022;
- la nota del 24 luglio 2019, prot. 13736, con la quale il Capo di Gabinetto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel sottolineare come la
misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori sulla base di criteri oggettivi e omogenei costituisca un risultato
di oggettiva rilevanza sociale, ha invitato l’INPS, l’INL e la Direzione
generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del
lavoro delle politiche sociali a fornire, ciascuno per gli aspetti di rispettiva
competenza, il proprio contributo allo scopo di favorire la completa
ricognizione della rappresentatività delle Parti Sociali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 recante
“Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
lavoro e di previdenza sociale”;
- l’articolo 6, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e il
Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 recante
“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980 n. 197 recante
“Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige
concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e
sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474”;
- il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514 recante “Norme di
attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti
delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e
avviamento al lavoro”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per
la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183” con il quale è stato istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016
contenente disposizioni in materia di organizzazione dell’INL;
- la deliberazione n...... del ....... con la quale il Consiglio di amministrazione
dell’INPS ha adottato la presente convenzione;
- la deliberazione della Giunta regionale del Friuli–Venezia Giulia n. 197 del 3
febbraio 2023;
- l’atto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro per la Regione Sicilia n. 2395 del 26 aprile 2023;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2446 del 22 dicembre
2022;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 574 del 4 luglio 2023;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e
dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito “Codice”;
CONSIDERATO CHE
- il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio
della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi
fondamentali per la regolazione e l’attuazione di gran parte della disciplina
in materia lavoristica e previdenziale e per lo svolgimento dei compiti di
controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche;
- ai fini della certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali
per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a
riferimento, alla luce di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale fra
CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011 e dal Testo Unico
sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, così come modificato
dall’Accordo sottoscritto dalle predette Organizzazioni il 4 luglio 2017 (di
seguito, per brevità, “Testo Unico sulla Rappresentanza”), il numero delle
deleghe relative ai contributi sindacali riferito ad ogni contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA e
a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla
Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, “dato
associativo”) nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) riferiti ad ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA e a ogni Organizzazione
sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad
esso aderente (di seguito, per brevità, “dato elettorale”);
- sulla base della convenzione di cui alla determinazione dell’Organo munito
dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 99/2019, l’INPS acquisisce
dalle aziende per le quali trova applicazione il Testo Unico sulla
Rappresentanza le informazioni relative al dato associativo tramite la
rilevazione dei dati indicati dal datore di lavoro nell’apposita sezione in
UNIEMENS;
- l’Istituto ha dedicato a tali informazioni un’apposita banca dati al fine di
garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e
sicurezza;
- la suddetta convenzione ha affidato, altresì, all’INPS e all’Ispettorato
Nazionale del Lavoro l’attività di raccolta del dato elettorale;
- l’INL non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale nelle Regioni
Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e di Bolzano;
- il quadro normativo vigente demanda, in materia di lavoro, competenze alle
Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano;
- sussiste la volontà delle parti firmatarie della presente convenzione di
definire le modalità di raccolta del dato elettorale nonché l’attività di sua
ponderazione con il dato associativo per l’intero territorio nazionale;
- la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di
rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante per
l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a
riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989,
n. 338, ai fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi
dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a
tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento;
TENUTO CONTO
- di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali con il
provvedimento n. 609 del 18 dicembre 2014 e avendo recepito gli esiti dei
numerosi approfondimenti e i suggerimenti forniti dai competenti uffici della
medesima Autorità, richiesti dalle sottoscritte Parti nell’ottica di conformare
l’accordo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con
particolare riferimento al rispetto dei principi applicabili al trattamento dei
dati personali di cui all’art. 5 del Regolamento UE;
TUTTO QUANTO PREMESSO
le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 2
Oggetto della convenzione
1. In attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza, CONFINDUSTRIA e
CGIL, CISL, UIL rinnovano l’affidamento all'INPS del servizio di raccolta,
elaborazione e comunicazione del dato associativo e affidano all’INPS,
all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed agli Enti territoriali, per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, sulla base delle modalità di seguito
indicate, l’attività di raccolta del dato elettorale. All’INPS è inoltre affidata
l’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.
2. L’INPS provvederà alla raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle
singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni
delle RSU validamente in carica, come acquisito, per gli ambiti territoriali
di competenza, dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di
riferimento, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, e
dagli Enti territoriali e alla sua ponderazione con il dato associativo.
Art. 3
Rilevazione del dato associativo
1. L’INPS attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti
collettivi nazionali di categoria. A tal fine CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL,
UIL si impegnano a comunicare tempestivamente all’INPS, a mezzo posta
elettronica certificata, ogni variazione nell’assetto dei contratti collettivi
di lavoro riferibili all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA.
2. L’INPS attribuisce uno specifico codice identificativo a tutte le
Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla
rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le
parti interessate. A tal fine CONFINDUSTRIA si impegna a comunicare
tempestivamente a INPS, tramite posta elettronica certificata, nonché a
CGIL, CISL, UIL le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni
sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza.
3. Ciascun datore di lavoro che applica i contratti collettivi nazionali di lavoro
riferibili all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA, attraverso la
dichiarazione contributiva UniEmens, indicherà nell'apposita sezione, per
ogni contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti e, per
ogni Organizzazione sindacale di categoria, il numero dei lavoratori
aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a
unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna
forma di rappresentanza sindacale.
L'INPS provvederà all’elaborazione in forma aggregata dei dati sopra
indicati relativi ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del
Testo Unico sulla Rappresentanza, o ad esso aderente, suddivisa per
contratto collettivo nazionale di lavoro, azienda e provincia e la
trasmetterà alle predette Organizzazioni con cadenza mensile, tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC preventivamente comunicato.
L’INPS trasmetterà a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL con cadenza
mensile il dato aggregato relativo al numero delle posizioni aziendali (c.d.
matricole aziende) che conferiscono i dati associativi, alla media sugli
ultimi 12 mesi della forza aziendale riferibile ai predetti datori di lavoro, e
al numero di lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza, o ad esso aderenti,
suddiviso per contratto collettivo di lavoro.
4. La media annua degli iscritti su base nazionale, per ciascuna
Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun contratto, sarà
determinata sommando i dati esposti inerenti alle deleghe, relativi a
ciascun mese, così come presenti nei sistemi dell’Istituto al momento
dell’elaborazione, e dividendo tale somma per dodici.
5. Ai fini della pubblicizzazione del dato associativo, entro il 30 aprile
dell’anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS
trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, di cui al punto 7
dell’Accordo del 4 luglio 2017 (di seguito, per brevità, “Comitato di
Gestione”), il risultato relativo al numero dei lavoratori che hanno conferito
delega alle Organizzazioni sindacali, calcolato ai sensi del comma 5, distinti
per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro e per ciascuna
Organizzazione sindacale.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza
pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su
base nazionale, l’INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di
Gestione, in relazione ad ogni CCNL censito dai propri sistemi di rilevazione
UniEmens, il numero dei datori di lavoro che ne dichiarano l’applicazione e
il relativo numero dei dipendenti. Il numero dei dipendenti il cui rapporto
di lavoro risulta, sulla base delle dichiarazioni aziendali, regolato da ogni
CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all’anno civile
precedente.
Art. 4
Rilevazione del dato elettorale
1. Al fine di consentire la rilevazione del dato elettorale, le Parti, ognuna in
relazione ai profili di propria competenza, provvedono a diramare istruzioni
finalizzate a garantire il rispetto delle attività di seguito indicate nei termini
ivi previsti.
2. L’INPS ha predisposto un’apposita procedura telematica residente sul
proprio sito internet istituzionale che supporta l’acquisizione del dato
elettorale relativo ad ogni elezione di RSU.
3. L’accesso a tale procedura, ferma restando la modalità di accesso in
federazione da parte degli operatori dell’INL, per gli operatori individuati
dagli Enti territoriali avviene previa autenticazione con credenziali SPID,
CNS o CIE e verifica del possesso dell’abilitazione per la specifica
procedura.
Gli enti che necessitano di oltre 10 operatori abilitati, nominano un proprio
amministratore delle utenze che, opportunamente abilitato da INPS, potrà
gestire le abilitazioni attraverso una apposita applicazione messa a
disposizione dall’Istituto a cui si accede con credenziali SPID di livello 2 e
un token One-Time Password (OTP) fornito dall’Istituto, oppure con SPID
di livello 3 o CIE o CNS. L’applicazione in uso agli amministratori degli Enti
consente loro l’attribuzione del profilo di accesso (Operatore o
Responsabile) e l’indicazione della struttura territoriale rappresentata (una
o più) il cui elenco deve essere preventivamente comunicato all’INPS.
4. All’esito del rinnovo delle RSU nelle aziende che applicano il Testo Unico
sulla Rappresentanza, le relative Commissioni elettorali trasmettono al
Direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, al soggetto
autorizzato all’inserimento dei dati e al soggetto responsabile delegato alla
validazione/conferma dei dati, copia del verbale elettorale dal quale siano
desumibili i dati identificativi delle unità operative/produttive di riferimento
nonché il risultato delle operazioni elettorali. I verbali elettorali possono
essere accompagnati, in accordo tra il Comitato dei Garanti, il soggetto
autorizzato all’inserimento dei dati e il soggetto responsabile delegato alla
validazione/conferma dei dati, da una scheda riepilogativa dei predetti
dati, contenente l’anonimizzazione degli stessi, al fine della loro
acquisizione nella procedura informatica predisposta da INPS.
5. Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario
abilitato e per gli Enti territoriali, il Responsabile, ovvero l’operatore
abilitato, acquisisce, attraverso la citata procedura informatica, le
informazioni relative ai risultati elettorali di ogni elezione di RSU, di regola
entro 40 giorni dalla loro ricezione, avendo cura di terminare le operazioni
di acquisizione dei dati nel corso di ogni anno civile entro il 10 febbraio
dell’anno successivo. L’acquisizione dei dati nella procedura informatica
non consente che si possa risalire all’identità dei lavoratori che hanno preso
parte all’elezione e all’identità dei candidati e degli eletti, avendo ad
oggetto esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione
sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell’azienda. Il predetto
soggetto abilitato comunica, entro la stessa data sopra indicata, ad ogni
Organizzazione sindacale interessata, il dato elettorale relativo alle RSU
validamente in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di
rilevazione, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro elaborato dalla
procedura INPS.
6. Ai fini della pubblicizzazione del dato elettorale, entro il 30 aprile dell’anno
civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS
trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), il numero dei lavoratori che hanno preso parte
alle elezioni delle RSU, validamente in carica alla data del 10 dicembre
dell’anno oggetto di rilevazione, rispetto al numero totale degli aventi
diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 5
Ponderazione del dato associativo con il dato elettorale
1. Entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la
raccolta dei dati, l'INPS provvederà, per ogni contratto collettivo nazionale
di lavoro, alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo sulla
base delle seguenti modalità:
a. il dato associativo relativo ad ogni Organizzazione sindacale di
categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso
aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero degli
iscritti all’Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli
iscritti alle Organizzazioni sindacali, espresso in misura percentuale
con arrotondamento al secondo decimale;
b. il dato elettorale relativo ad ogni Organizzazione sindacale di
categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso
aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero dei voti
validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in carica alla data del 10
dicembre dell’anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti
validamente espressi in tali elezioni, espresso in misura percentuale
con arrotondamento al secondo decimale;
c. la ponderazione del dato associativo con quello elettorale è
determinata sulla base della media semplice dei risultati dei due
dati, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo
decimale, secondo quanto previsto dai commi 16, 20 e 21 della
parte prima del Testo Unico sulla Rappresentanza.
2. Entro il 31 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la
raccolta dei dati, l'lNPS comunicherà, al Presidente del Comitato di
Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il dato della
rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro
riferito a ciascuna Organizzazione sindacale.
Art. 6
Pubblicizzazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Le Organizzazioni sindacali assumono l’impegno a rendere pubblico,
attraverso il Comitato di Gestione, entro il 31 luglio dell'anno civile
successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, il dato della
rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro
riferito a ciascuna organizzazione sindacale, ad eccezione di quello
afferente a contratti collettivi per i quali non si possa procedere alla relativa
certificazione ai sensi delle previsioni di cui al punto 12 dell’Accordo del 4
luglio 2017.
2. La pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della rilevanza degli stessi
ai fini della tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e della corretta
fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa
vigente in materia di lavoro e legislazione sociale, costituisce per l’INPS
elemento di valutazione ai fini di quanto previsto dall’art.10, comma 3,
della convenzione.
3. Concluso il processo di pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, l’INPS, l’INL e gli Enti territoriali sono autorizzati ad
utilizzare, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, legate al rispetto dei minimi contributivi e alla copertura delle
agevolazioni normative e contributive, nonché a tutti gli altri fini previsti
dall’ordinamento, i dati relativi al numero complessivo degli iscritti e al
numero complessivo dei voti ottenuti in relazione ai soli CCNL certificati.
Art. 7
Costi
1. Le Organizzazioni firmatarie della convenzione si impegnano a
corrispondere all'Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della
presente convenzione.
2. Il costo quantificato dall'Istituto è costituito da un costo annuale, pari a €
11.342,85 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle
procedure per la raccolta del dato associativo, all’attività di raccolta del
dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo e alle
attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della convenzione.
3. Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato al 30
novembre di ogni anno.
4. Il costo sarà ripartito in parti uguali tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL.
5. La variazione del costo annuale sarà oggetto di apposita comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata alle Organizzazioni firmatarie della
presente convenzione.
6. L’importo annuo di € 11.342,85, rivalutato annualmente come sopra
indicato, dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno civile di
riferimento.
7. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN:
IT97C0100003245348200001339 - intestato a INPS Direzione Generale -
relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339,
indicando la causale “RASI1”.
8. È a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione,
oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente
negozio giuridico.
9. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall’INPS sono assoggettati
all’Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.
10. L’Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal
D.P.R. 633/72.
11. L’Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere
l’importo del costo annuale laddove per l’esecuzione della convenzione
risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell’INPS,
previa apposita comunicazione alle parti negoziali, che potranno
esercitare facoltà di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 8
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. L’INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori
operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei
termini previsti, le comunicazioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie
o aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza e al Presidente del
Comitato di Gestione.
2. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell’INPS ai sensi
dell’art.3 sono dati non nominativi - trattandosi solo di dati numerici
(numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione
sindacale e loro Federazioni) - e non riconducibili a persone fisiche
identificate o identificabili (ai sensi dell’art. 4, 1) Regolamento UE);
pertanto, attraverso il trattamento non è possibile risalire all’identità dei
singoli lavoratori che hanno rilasciato delega (dati idonei a rivelare
l’“appartenenza sindacale” degli stessi art. 9 par. 1, Regolamento UE).
3. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell’INPS, dell’INL
e degli Enti territoriali ai sensi dell’art. 4, sono dati non nominativi,
trattandosi solo di dati numerici (numero dei voti ottenuti da ogni
Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa
dell’azienda) non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili,
in alcun modo, né in origine e né in seguito al trattamento, ai sensi delle
definizioni di cui all’art. 4, par. 1, punti 1 e 2 del Regolamento UE e,
pertanto, non idonei a rivelare la preferenza espressa dai lavoratori che
hanno partecipato all’elezione della RSU.
4. L’Ente comunica agli utenti abilitati sugli applicativi dell’Istituto che l’INPS
procede al tracciamento dell’accesso ai sistemi e ai dati tramite
registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite
da ciascun utente.
Art. 9
Misure di sicurezza
1. La trasmissione dei dati oggetto della presente convenzione sarà
effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati,
attraverso il flusso mensile UNIEMENS. Sono dunque garantite tutte le
misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso,
al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni
anche nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza
con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali -
dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il
Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
2. L’elaborazione dei flussi UniEmens ricevuti comporta l’estrazione dei
dati aggregati di cui all’articolo 3 che saranno memorizzati su una
apposita banca dati.
3. I dati utili ai fini della comunicazione al Presidente del Comitato di
gestione per la determinazione delle quote di rappresentanza, in forma
anonima e aggregata, ricevuti in apposite sezioni di flusso Uniemens
nonché derivanti dalla procedura informatica utile per la rilevazione del
dato elettorale saranno conservati, rispettivamente, fino al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di competenza e fino al 31 dicembre
dell’anno successivo alla data di fine mandato delle RSU oggetto di
rilevazione, in ottemperanza, altresì, alle disposizioni in materia di
misure di sicurezza di cui al Regolamento UE e al Codice. La
conservazione del dato è in ogni caso garantita fino alla conclusione
delle operazioni di cui all’articolo 6.
Art. 10
Entrata in vigore, durata, recesso
1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata, per una sola volta e
per la stessa durata, tramite scambio di comunicazioni a mezzo PEC tra
le Parti, da far pervenire all’Istituto almeno tre mesi prima della
scadenza.
3. È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa
ovvero la mancata pubblicizzazione di cui all’articolo 6 della presente
convenzione, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti
con un preavviso di almeno 3 mesi.
Art. 11
Foro competente
1. Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Art. 12
Oneri Fiscali
1. Il versamento per l’imposta di bollo a carico delle Organizzazioni firmatarie
della convenzione dovrà essere effettuato mediante il modello F24 –
sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento
dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente
sottoscritta.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
INPS
…………………………………………………………………………
INL
…………………………………………………………………………
ENTI TERRITORIALI
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile si approvano
specificamente i seguenti articoli: Art. 7, 10 e 11
ENTI TERRITORIALI
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
ALLEGATO 2
Allegato 2
CCNL censiti ai fini del T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil
(aggiornamento ottobre 2024)
Codice RASI Codice CNEL Descrizione
C00001 C011 METALMECCANICO
C00002 C021 ORAFI E ARGENTIERI
C00003 B011 CHIMICO, CHIMICO-FARMACEUTICO, FIBRE CHIMICHE, ABRASIVI, LUBRIFICANTI E
GPL
C00004 B371 GOMMA-PLASTICA
C00005 B122 PIASTRELLE DI CERAMICA E MATERIALI REFRATTARI
C00006 B254 PETROLIO - ENERGIA
C00007 B132 VETRO E LAMPADE
C00008 B101 CONCIARIO
C00009 B282 MINERARIO
C00010 B012 COIBENTAZIONI TERMO-ACUSTICHE
C00011 F012 EDILIZIA
C00012 F041 LAPIDEI
C00013 F051 LEGNO-ARREDAMENTO, BOSCHIVO-FORESTALE
C00014 F032 CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE
C00015 F021 LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO
C00016 D014 TESSILE E ABBIGLIAMENTO
C00018 D121 CALZATURIERO
C00019 D111 PELLETTERIA
C00020 D241 ARTICOLI PER SCRITTURA, SPAZZOLE E PENNELLI
C00022 D271 OCCHIALERIA
C00023 D411 RETIFICI MECCANICI DA PESCA
C00024 D0L1 SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI (EX LAVANDERIE
INDUSTRIALI)
C00025 E012 ALIMENTARE
C00026 E071 PESCA MARITTIMA
C00027 G022 CARTARIO E CARTOTECNICO
C00028 G011 GRAFICO ED EDITORIALE
C00029 G421 VIDEOFONOGRAFICI
C00030 G511 FOTOLABORATORI
C00031 H05B INDUSTRIA TURISTICA
C00032 K461 TERMALE
C00033 K321 GAS ACQUA
C00034 K051 SETTORE ELETTRICO
C00035 I320 MOBILITA- AREA ATTIVITA' FERROVIARIE
C00036 I022 AUTOFERROTRANVIERI
C00037 I100 LOGISTICA, AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI PER CONTO TERZI
C00039 IC36 NOLEGGIO AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
C00040 IC35 AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
C00041 I911 TRASPORTO A FUNE
C00042 I810 TRASPORTO AEREO
C00043 I8C2 SERVIZI ELICOTTERISTICI
C00044 I5G1 AREA PORTI (IMPRESE PORTUALI)
C00045 I391 SETTORE NAVIGAZIONE
Allegato 2
CCNL censiti ai fini del T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil
(aggiornamento ottobre 2024)
C00046 G111 INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA
C00047 G121 TROUPES CINEAUDIOVISIVE
C00048 G161 DOPPIAGGIO
C00049 G131 GENERICI E COMPARSE CINEMATOGRAFICI DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA
C00054 G091 IMPRESE RADIOTELEVISIVE PRIVATE
C00058 K511 SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI
C00059 V212 SOMMINISTRAZIONE LAVORO
C00060 HV17 VIGILANZA PRIVATA
C00061 T011 OSPEDALITÀ PRIVATA (NON MEDICI)
C00062 T012 OSPEDALITÀ PRIVATA (MEDICI)
C00063 T231 SCUOLE PRIVATE
C00064 K411 TELECOMUNICAZIONI
C00065 T091 OSPEDALITÀ PRIVATA (R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI)
C00066 A051 CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI
CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA
C00067 G093 CCNL QUADRI IMPIEGATI E OPERAI DIPENDENTI RAI
C00069 K540 SERVIZI AMBIENTALI IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE
C00070 G140 INTERPRETI, ATTRICI ED ATTORI DEL COMPARTO DI PRODUZIONE DEL
CINEAUDIOVISIVO
C00071 I8A3 PILOTI DI VELIVOLI AD ALA FISSA ADIBITI AD ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE,
SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO E TUTELA AMBIENTALE
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale
Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024)
Codice Descrizione
F00001 CGIL FILCAMS
F00002 CGIL FILCTEM
F00003 CGIL FILLEA
F00004 CGIL FILT
F00005 CGIL FIOM
F00006 CGIL FLAI
F00007 CGIL FLC
F00008 CGIL FP
F00009 CGIL NIDIL
F00010 CGIL SLC
F00011 CISL SCUOLA
F00012 CISL FAI
F00013 CISL FELSA
F00014 CISL FEMCA
F00015 CISL FILCA
F00016 CISL FIM
F00017 CISL FISASCAT
F00018 CISL FISTEL
F00019 CISL FIT
F00020 CISL FLAEI
F00021 CISL FP
F00022 CISL SLP
F00023 UIL FENEAL
F00024 UIL FPL
F00025 UIL POSTE
F00026 UIL SCUOLA
F00027 UIL UILA
F00028 UIL UILCOM
F00029 UIL UILM
F00030 UIL UILAPESCA
F00031 UIL UILTEC
F00032 UIL UILTEMP
F00033 UIL UILTRASPORTI
F00034 UIL UILTUCS
F00035 ANPAC
F00036 CISAL COMUNICAZIONI
F00037 CISAL TERZIARIO
F00038 CISAL FEDERENERGIA
F00039 CISAL FAILMS METALMECCANICI
F00040 CISAL FAISA
F00041 CISAL FEDERMAR
F00042 CISAL FIADEL
F00043 CISAL FIALC
F00044 CISAL SLA
F00045 CISAL EDILI
F00046 CISAL FAILTS
Allegato n. 3
Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale
Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024)
F00047 CISAL FNASLA
F00048 CISAL LEGEA
F00049 CISAL FAILP
F00050 CISAL FIALS
F00051 CISAL SINALV
F00052 CISAL FPC
F00053 CONFAIL
F00054 CONFAIL FAILC
F00055 CONFSAL COMUNICAZIONI
F00056 CONFSAL TERZIARIO E CONFSAL FESICA
F00057 CONFSAL FAST
F00058 CONFSAL FIALS
F00059 CONFSAL FISMIC
F00060 CONFSAL SNALS
F00061 CONFSAL LIBERSIND
F00062 CONFSAL FNA
F00063 FAILMS
F00064 FSAA
F00065 FSAM
F00066 FSCA
F00067 FASVIP
F00068 SAVT METALMECCANICI
F00069 SAVT CHIMICI
F00070 SAVT GOMMAPLASTICA
F00071 SAVT MINIERE
F00072 SAVT EDILI
F00073 SAVT MARMI-LAPIDEI
F00074 SAVT LEGNO
F00075 SAVT COSTRUZIONI
F00076 SAVT TESSILI
F00077 SAVT ALIMENTARISTI
F00078 SAVT GRAFICI
F00079 SAVT TURISMO
F00080 SAVT ENERGIA
F00081 SAVT ELETTRICI
F00082 SAVT TRASPORTI
F00083 SAVT TRASPORTI-FUNIVIA
F00084 SAVT TERZIARIO
F00085 SAVT SANITA' PRIVATA
F00086 SAVT SCUOLA PRIVATA
F00087 SAVT TELEFONIA
F00088 UGL AGROALIMENTARE
F00089 UGL ATTIVITA' FERROVIARIE
F00090 UGL AUTOFERROTRANVIERI
F00091 UGL CHIMICI
F00092 UGL COMUNICAZIONI
F00093 UGL COSTRUZIONI
Allegato n. 3
Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale
Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024)
F00094 UGL IGIENE AMBIENTALE
F00095 UGL MARI E PORTI
F00096 UGL MEDICI
F00097 UGL METALMECCANICI
F00098 UGL SANITA'
F00099 UGL SCUOLA
F00100 UGL SICUREZZA CIVILE
F00101 UGL TERZIARIO
F00102 UGL TRASPORTO AEREO
F00103 UGL TELECOMUNICAZIONI
F00104 UGL VIABILITA' E LOGISTICA
F00105 USAS-ASGB CHEMIE UND BERGBAU
F00106 USAS-ASGB METALL
F00107 USAS-ASGB BAU, HOLZ UND WILDBACHVER
F00108 USAS-ASGB TEXTIL
F00109 USAS-ASGB NAHRUNGSMITTEL
F00110 USAS-ASGB MEDIEN
F00111 USAS-ASGB TRANSPORT UND VERKEHR (GTV)
F00112 USAS-ASGB GEBIETSKORPERSCHAFTEN
F00113 USAS-ASGB HANDEL, HOTEL UND GASTGEW
F00114 USAS-ASGB ENERGIEWERKER (GEW)
F00115 USAS-ASGB GESUNDHEITSDIENST
F00116 USAS-ASGB SCHULE (SSG)
F00118 ANPAV
F00119 ASLA COBAS
F00120 COBAS–LAVORO PRIVATO
F00121 SUL
F00122 FILAS
F00123 ADL VARESE
F00124 ANQUI
F00125 SNATER
F00129 CISAL FISAL
F00130 CONFSAL SNALV
F00131 SIAL-COBAS
F00132 ISA-INTESA SINDACATO AUTONOMO
F00133 USB LAVORO PRIVATO
F00134 SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione)
F00135 CONFINTESA
F00136 UNIONE TRANVIERI LIBERI (UTL)
F00137 SINDACATO EUROPEO DEI LAVORATORI E PENSIONATI (S.E.L.P.)
F00138 SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI (S.I.A.D)
F00139 CONFEDERAZIONE SINDACALE UNIONE COMITATI UNITARI DI BASE (CUB)
F00140 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI STRANIERI COLF &
BADANTI (FLSCB)
F00142 CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SINDACATO (CLAS)
F00143 SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (NURSIND)
F00144 CONFAEL TRASPORTO AEREO
Allegato n. 3
Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale
Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024)
F00145 CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO
F00146 CONFAEL SICUREZZA
F00147 CONFAEL TERZIARIO
F00148 CONFAEL INDUSTRIA E METALMECCANICI
F00149 CONFAEL SCUOLA E UNIVERSITÀ
F00150 CONFAEL SANITÀ
F00151 CONFAEL AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
F00152 CONFAEL ENERGIA E CHIMICI
F00153 CONFAEL EDILI
F00154 CONFAEL SPETTACOLO
F00155 CONFAEL POSTE
F00156 CONFAEL MARINA MERCANTILE – PORTI – TRASPORTI – INFRASTRUTTURE
F00157 CONFAEL SPORT, AMBIENTE E TURISMO
F00158 CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI (CSE)
F00159 FEDERAZIONE LAVORATORI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI (FLIA)
F00160 FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI (FILDI)
F00162 CONF.I.A.L.
F00163 FAILS
F00164 FLP-SERVIZI
F00165 SILPA
F00166 ALSSAP
F00167 LLP
F00170 ALI-CONFSAL
F00171 SINDACATO CLAS
F00172 UNIONE AUTORGANIZZATA POLITEIA (UAP)
F00173 ASSOCIAZIONE SINDACALE AUTISTI AFT 20 MAGGIO (SINAAFT)
F00174 CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI FEDERATI ITALIANI (CONF.SAFI)
F00175 ASSOVOLO TRASPORTO AEREO
F00176 ASSOCIAZIONE LAVORO INSIEME (A.LA.I)
F00177 ASSOCIAZIONE CLAP - CAMERE DEL LAVORO AUTONOMO E PRECARIO
F00178 ORSA TRASPORTI
F00179 CONSIL - CONFEDERAZIONE GENERALE NAZIONALE DEI SINDACATI DEI
LAVORATORI
F00180 ADL COBAS
F00181 FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI (F.I.S.I.)
F00183 UNIONE LAVORATORI SINDACATO SERVIZI AUSILIARI AUTONOMI (ULSSA)
F00184 DIRPUBBLICA
F00185 SINDACATO LAVORO SOCIETÀ (SLS)
F00186 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO (SNAUT)
F00187 SINDACATO DEI POPOLI LIBERI (SPL)
F00188 COORDINAMENTO LAVORATORI PORTUALI DI TRIESTE (CLPT)
F00189 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI AMBIENTE E SERVIZI
(FIAL)
F00190 FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI SERVIZI
TERZIARIO (FAILM)
F00191 SINDACATO GENERALE DI BASE – SGB
F00192 DIRITTI COSTITUZIONALI SINDACATO CONTIAMOCI! - DI.CO.SI.
CONTIAMOCI!
Allegato n. 3
Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale
Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024)
F00193 CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ITALIANI – CONFASI
F00194 SMART WORKERS UNION (SWU)
F00195 ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT–RAPPRESENTANZA (AQCF-R)
F00196 CONFEDERAZIONE SINDACATI NAZIONALI ITALIANI LAVORATORI (COSNIL)
F00197 CUB INFORMAZIONE E SPETTACOLO
F00198 COBAS PT–CUB USB
F00199 CONFIL FELP
F00200 FLAICA Uniti CUB
F00201 ASSEMBLEA NAZIONALE LAVORATORI MANUTENZIONE (ANLM)
F00202 CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE TESSILI (CUB-TESSILI)
F00203 FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI INDIPENDENTI (FI-SI)
F00204 MOVIMENTO INDIPENDENTE DEI LAVORATORI (MOL)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 100/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.