Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 100/2024

Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative

Pubblicato: 26/11/2024 In vigore dal: 26/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27/11/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 100 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli- Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la convenzione con la quale CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno rinnovato l’affidamento all'INPS del servizio di raccolta del dato associativo e all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e agli Enti territoriali, per gli ambiti di rispettiva competenza, del servizio di raccolta del dato elettorale. Si forniscono altresì istruzioni operative per la raccolta, l’elaborazione, la ponderazione e la pubblicità dei citati dati. Con la presente circolare si illustra la convenzione con la quale CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno rinnovato l’affidamento all'INPS del servizio di raccolta del dato associativo e all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e agli Enti territoriali, per gli ambiti di rispettiva competenza, del servizio di raccolta del dato elettorale. Si forniscono altresì istruzioni operative per la raccolta, l’elaborazione, la ponderazione e la pubblicità dei citati dati. INDICE 1. 1. Premessa 2. 2. Raccolta del dato associativo 2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative 1. 3. Raccolta del dato elettorale 2. 4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale 1. Premessa Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 dell’8 maggio 2024 (cfr. l’Allegato n. 1) è stata adottata la convenzione con cui Confindustria e CGIL, CISL, UIL, in attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (di seguito T.U.), come modificato dall’accordo del 4 luglio 2017, hanno rinnovato l’affidamento: all’INPS dell’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali (dato associativo); all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’attività di raccolta dei consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale. Tali attività vengono svolte nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconducibili all’area di rappresentanza di Confindustria e mirano alla certificazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria (cfr. la circolare n. 146 del 6 dicembre 2019 e il messaggio n. 2843 del 6 agosto 2021). Inoltre, in base alla nuova convenzione in argomento, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno affidato la raccolta del dato elettorale all’INPS e alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i rispettivi ambiti territoriali, ove l’INL non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale. La convenzione, siglata il 20 settembre 2024, avrà validità fino al 31 dicembre 2026. La richiesta di rinnovo a cura di Confindustria, CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della scadenza. Con la presente circolare si illustrano i punti salienti della convenzione. 2. Raccolta del dato associativo Riguardo il dato associativo, l’INPS raccoglie dai datori di lavoro, tramite il flusso Uniemens, le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria, e alle Organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori, tra quelle firmatarie o aderenti al T.U. I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna Organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. L’INPS trasmette a ciascuna di esse, tramite posta elettronica certificata (PEC), il dato aggregato di relativa pertinenza, con cadenza mensile. L’informazione viene trasmessa anche alle Organizzazioni per le quali non risulta comunicata alcuna delega. A tale fine, è stato attribuito uno specifico codice ai CCNL riferibili all’area di rappresentanza di Confindustria (cfr. l’Allegato n. 2). Si evidenzia che tale codice è diverso dal codice alfanumerico unico dei CCNL attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e valorizzato nella denuncia retributiva di ogni singolo lavoratore dipendente. Pertanto, al fine di agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, il citato Allegato n. 2 contiene accanto a ciascun codice contratto valido al fine della misurazione della rappresentatività sindacale (c.d. RASI) anche il relativo codice contratto alfanumerico CNEL. Su indicazioni di Confindustria è stata effettuata una codifica anche delle Organizzazioni sindacali firmatarie del T.U. o aderenti al medesimo (cfr. l’Allegato n. 3). Confindustria si impegna a comunicare tempestivamente all’INPS, tramite PEC, nonché a CGIL, CISL e UIL le ulteriori adesioni delle Organizzazioni sindacali al T.U. Ne discende che le manifestazioni di volontà delle medesime a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza devono essere indirizzate a tale Confederazione datoriale. Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell’accordo di modifica del T.U., le adesioni devono pervenire a Confindustria entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al medesimo anno. Per quanto concerne la trasmissione del dato mensile, ogni Organizzazione sindacale firmataria o aderente al T.U. fornisce, tramite Confindustria, un indirizzo PEC a ognuna di esse univocamente riferito. I predetti elenchi di CCNL e Organizzazioni sindacali sono pubblicati, come avviene per tutte le codifiche relative al flusso Uniemens, nell’allegato al documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens, reperibile nel sito internet www.inps.it all’interno della scheda della prestazione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”, sezione “Documentazione tecnica”. Al fine di censire i datori di lavoro che partecipano alla raccolta del dato associativo, agli stessi viene attribuito un apposito codice di autorizzazione, avente mero valore statistico. Al riguardo, esiste un’apposita applicazione disponibile sul “Cassetto previdenziale del contribuente” mediante la quale i datori di lavoro che applicano il CCNL dell’ambito Confindustria si impegnano alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali. 2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative Per l’acquisizione del dato associativo vanno seguite modalità analoghe a quelle già illustrate con la citata circolare n. 146 del 2019. Per effettuare l’adempimento propedeutico di registrazione i datori di lavoro, o gli intermediari autorizzati, mediante l’applicazione denominata “RASI” (Rappresentanza Sindacale), accessibile all’interno del “Cassetto previdenziale contribuente” seguendo il percorso “Telematizzazione” > “Crea istanze”, trasmettono un’apposita comunicazione telematica finalizzata al rilascio di un codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati di rappresentanza mediante la denuncia contributiva Uniemens. Una volta selezionata l’applicazione RASI, l’utente deve inserire una delle matricole associate al codice fiscale del datore di lavoro. L’applicazione mostra una finestra di dialogo contenente l’elenco delle matricole associate al codice fiscale. L’utente può selezionare le matricole che risultano collegate con delega. A seguire viene visualizzata un’apposita schermata mediante la quale, cliccando sull’apposito bottone “OK”, si conferma l’iscrizione al censimento rappresentanza sindacale Confindustria. Nel caso in cui risultino più matricole associate al codice fiscale, il codice di autorizzazione viene attribuito alle matricole selezionate. I sistemi informatici centrali attribuiscono ai datori di lavoro interessati il codice di autorizzazione “0R”, avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria”. Ne consegue che su ciascuna matricola con il codice “0R” devono essere valorizzati i dati relativi alle deleghe sindacali dei lavoratori che fanno capo alla matricola stessa. Si precisa che per le matricole già codificate in corso di validità della precedente convenzione con Confindustria, CGIL, CISL e UIL, l’Istituto ha provveduto centralmente a prorogare la validità del predetto codice di autorizzazione fino alla scadenza della nuova convenzione (31 dicembre 2026). Il dato associativo viene acquisito dall’INPS attraverso la sezione <RappresentanzaSindacale> della denuncia aziendale del flusso Uniemens. In particolare, nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> devono essere compilati gli elementi volti all’acquisizione dei dati relativi a: - contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti; - Organizzazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono; - numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente, con l’eccezione dei dirigenti medici nell’ambito del “CCNL ospedalità privata, medici” (C00062). In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è presente un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle Organizzazioni sindacali di categoria, secondo quanto previsto dal T.U. Si indicano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>: - <AnnoMeseRS>: deve essere indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali; - <CodContrattoRS>: deve essere indicato il codice del contratto attribuito dall’INPS (cfr. l’Allegato n. 2); - <CodFederazSindRS>: deve essere valorizzato il codice assegnato dall’Istituto alle Organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. l’Allegato n. 3); - <NumIscrittiRS>: deve essere indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale riportato nell’elemento <CodFederazSindRS> - relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS> - afferenti alla matricola; - <NumIscrittiRSA>: deve essere valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato nell’elemento <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e che l’elemento deve essere valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata. Il dato associativo può essere trasmesso anche se nell’ambito del contratto applicato non esistano iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale. In questo caso il datore di lavoro deve esporre in <CodFederazSindRS> il codice “F99999” e in <NumIscrittiRS> il valore “0”. In relazione alla convenzione in oggetto i valori inseriti in <CodContrattoRS> e <CodFederazSindRS> devono essere unicamente quelli codificati per la misurazione della rappresentatività nell’ambito Confindustria (cfr. gli Allegati n. 2 e n. 3). Salvo il caso della denuncia Uniemens del primo mese di trasmissione del dato, in cui il datore di lavoro deve comunicare anche i dati delle deleghe riferiti ai mesi anteriori dell’anno in corso, di regola l’invio del dato deve avvenire mensilmente e in relazione alle deleghe associative attive nel mese (ad esempio, nell’Uniemens con <AnnoMeseDenuncia> “2024-11” devono essere indicati i dati associativi relativi ad <AnnoMeseRS> “2024-11”). Solamente ove il datore di lavoro avesse necessità di sostituire/correggere un dato associativo già trasmesso o di integrare le informazioni, può fornire gli elementi informativi nell’ambito delle denunce Uniemens relative a mensilità immediatamente successive. Al di fuori di tali ipotesi, si ribadisce che la trasmissione delle informazioni deve avvenire con cadenza mensile e con i dati correnti, al fine di avere un flusso costantemente aggiornato e reale del dato associativo. Per lo stesso motivo, e in coerenza con quanto sopra esposto, il dato non deve essere trasmesso oltre la denuncia del mese di dicembre dell’anno di riferimento. Ad esempio, i dati associativi dei mesi del 2024 (per periodi <AnnoMeseRS> del 2024) devono essere inviati fino e non oltre la denuncia Uniemens con <AnnoMeseDenuncia> “2024-12”. Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it. 3. Raccolta del dato elettorale La misurazione della rappresentatività si basa anche sui voti ottenuti dalle Organizzazioni sindacali di categoria nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che possono essere costituite nelle unità produttive con più di quindici dipendenti. In base alle previsioni di cui alla convenzione in oggetto, l’INL e gli Enti territoriali convenzionati trasmettono, attraverso un’apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, le informazioni anonimizzate relative ai risultati elettorali ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali, firmatarie o aderenti al T.U., in relazione alle elezioni periodiche delle RSU. In particolare, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) o il funzionario abilitato e, per gli Enti territoriali, il responsabile o l’operatore abilitato, acquisiscono, attraverso la citata procedura, i dati elettorali relativi alle RSU inerenti al proprio ambito di competenza. I dati da inserire in procedura sono quelli desunti dai verbali elettorali, redatti dalle Commissioni elettorali, riferiti alle elezioni delle RSU, e precisamente: codice fiscale del datore di lavoro; unità produttiva presso cui si è svolta l’elezione; data di inizio e fine mandato della RSU (triennio); data delle votazioni; numero aventi diritto; numero votanti; numero schede bianche; numero schede nulle; numero voti non codificati; contratto collettivo nazionale di lavoro; numero voti per Organizzazione sindacale. Il codice fiscale del datore di lavoro deve essere presente nell’anagrafe INPS dei datori di lavoro privati. Il campo “unità produttiva” deve consentire l’identificazione univoca dell’unità produttiva in cui si è svolta l’elezione (ad esempio, indirizzo, Comune, denominazione, ecc.). È possibile evidenziare l’eventuale scadenza anticipata della RSU nel corso del triennio del mandato, con l’inserimento della data di decadenza. La procedura informatica genera un identificativo per ogni elezione acquisita In relazione ai dati inseriti manualmente è prevista la validazione/conferma da parte del direttore dell’ITL o suo delegato e, per gli Enti territoriali, di un responsabile o suo delegato. Per l’ambito Confindustria il dato elettorale che rileva annualmente è quello attinente alle RSU in carica alla data del 10 dicembre. Tenuto conto che le RSU restano in carica tre anni, in fase di primo caricamento dei dati è necessario acquisire le elezioni di un triennio. A regime, le operazioni di inserimento e conferma dei dati devono essere effettuate entro il 10 febbraio di ogni anno successivo allo svolgimento dell’elezione. Si precisa che per l’area Confindustria il dato elettorale riguarda i medesimi contratti e le medesime Organizzazioni sindacali censiti sul flusso Uniemens per la raccolta del dato associativo, citati nel precedente paragrafo 2. 4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale L’INPS elabora il dato associativo nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all’Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali. L’Istituto elabora il dato elettorale nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti validamente espressi in tali elezioni. L'INPS provvede alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati sulla base della media semplice dei risultati dei due dati. La pubblicazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene attraverso un apposito Comitato di gestione, previsto dall’accordo di modifiche al T.U., e costituito dalle Organizzazioni sindacali. Concluso tale processo di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, l’INL e gli Enti territoriali sono autorizzati a utilizzare i dati, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Cfr. la circolare n. 170 del 12 novembre 2021. ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELIBERAZIONE N. 6 OGGETTO: Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano nonché CONFINDUSTRIA, CGIL , CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta dell'8 maggio 2024 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022; Visti l’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011, il Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, come modificato dall’accordo del 4 luglio 2017, sottoscritti dalle predette organizzazioni; Il Segretario Il Presidente 6, 6 INT Preso atto che la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ai fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento; Atteso che, ai fini della certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, in attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, così come modificato dall’Accordo del 4 luglio 2017 sopra citati, il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali (dato associativo) nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (dato elettorale) con riferimento a ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA e a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale”; Visti l’articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e il Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali”; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474”; Visto il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, contenente disposizioni in materia di organizzazione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro; Vista la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 18 settembre 2019 con cui è stata adottata la “convenzione tra l’INPS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo”, sottoscritta in data 19 settembre 2019 e rinnovata, per concorde volontà delle Parti, in data 12 luglio 2022; Preso atto che l’INPS ha definito le procedure informatiche per l’acquisizione dei risultati delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali in Azienda da parte delle competenti strutture territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Enti territoriali; Tenuto conto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale nelle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e di Bolzano a cui, il quadro normativo vigente attribuisce specifiche competenze in materia di lavoro; Preso atto che la convenzione in oggetto disciplina l’affidamento all'INPS, da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, l’affidamento dell’attività di raccolta del dato elettorale all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Enti territoriali suddetti, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e sulla base delle modalità concordate, nonché l’affidamento all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale sull’intero territorio nazionale; Preso atto che CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL si impegnano a corrispondere all’Istituto le spese inerenti al servizio, quantificate in un costo annuale, ripartito in parti uguali tra le medesime Organizzazioni, pari a € 11.342,85 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure per la raccolta del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo e relativo, altresì, alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della convenzione; Preso atto che l’importo del suddetto costo, rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno civile di riferimento e sarà imputato al capitolo di entrata 1E1307004 – “Rimborsi spese relativi a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di Enti e Organismi vari”; Preso atto che la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, tramite scambio di comunicazioni a mezzo PEC tra le Parti, almeno tre mesi prima della scadenza, fatta comunque salva, nei casi espressamente previsti, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle Parti con un preavviso di almeno tre mesi; Preso atto che la convenzione in oggetto sostituisce, a tutti gli effetti, il testo convenzionale vigente di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 99/2019; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205; Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all’articolo 39 del Regolamento UE 2016/679; Vista la relazione della Direzione Generale; Su proposta del Direttore generale DELIBERA di adottare l’allegata convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano nonché Confindustria, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Gaetano Corsini Gabriele Fava CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DATO ASSOCIATIVO, E PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DEL DATO ELETTORALE E LA SUA PONDERAZIONE CON IL DATO ASSOCIATIVO TRA l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del ______ (di seguito anche più brevemente “Istituto” o “INPS”); l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59, codice fiscale 97900660586, nella persona del ……….., (di seguito anche più brevemente “INL”); e la Regione Sicilia, con sede in ___, (via) (numero civico), codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), ………. la Regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in ___, (via) (numero civico), codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), ………. la Provincia Autonoma di Trento, con sede in ___, (via) (numero civico), codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), ………. la Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in ___, (via) (numero civico), codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), ………. (tutti quanti di seguito più brevemente denominati anche “Enti territoriali”) nonché CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell’Industria Italiana, con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale …………………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale …………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale ………………, nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; UIL – Unione Italiana del Lavoro, con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale ……………..., nella persona del (carica/qualifica), (cognome) (nome), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; (tutte quante di seguito più brevemente denominate anche “Organizzazioni firmatarie della convenzione” o, congiuntamente all’INPS, all’INL e agli Enti territoriali, “le Parti”) VISTI - l’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; - il Protocollo d'intesa fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 31 maggio 2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'Accordo del 28 giugno 2011; - il Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in data 10 gennaio 2014; - la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale; - l’Accordo di modifiche del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in data 4 luglio 2017; - la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 18 settembre 2019 che disciplina l’affidamento all'INPS, da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, l’affidamento dell’attività di raccolta del dato elettorale all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché l’affidamento all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale sull’intero territorio nazionale, sottoscritta in data 19 settembre 2019 e rinnovata in data 12 luglio 2022; - la nota del 24 luglio 2019, prot. 13736, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel sottolineare come la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di criteri oggettivi e omogenei costituisca un risultato di oggettiva rilevanza sociale, ha invitato l’INPS, l’INL e la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro delle politiche sociali a fornire, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, il proprio contributo allo scopo di favorire la completa ricognizione della rappresentatività delle Parti Sociali; - il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale”; - l’articolo 6, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e il Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali”; - il Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980 n. 197 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474”; - il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro”; - il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stato istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016 contenente disposizioni in materia di organizzazione dell’INL; - la deliberazione n...... del ....... con la quale il Consiglio di amministrazione dell’INPS ha adottato la presente convenzione; - la deliberazione della Giunta regionale del Friuli–Venezia Giulia n. 197 del 3 febbraio 2023; - l’atto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la Regione Sicilia n. 2395 del 26 aprile 2023; - la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2446 del 22 dicembre 2022; - la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 574 del 4 luglio 2023; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”); - il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito “Codice”; CONSIDERATO CHE - il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l’attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale e per lo svolgimento dei compiti di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche; - ai fini della certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, alla luce di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, così come modificato dall’Accordo sottoscritto dalle predette Organizzazioni il 4 luglio 2017 (di seguito, per brevità, “Testo Unico sulla Rappresentanza”), il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali riferito ad ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA e a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, “dato associativo”) nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) riferiti ad ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA e a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, “dato elettorale”); - sulla base della convenzione di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 99/2019, l’INPS acquisisce dalle aziende per le quali trova applicazione il Testo Unico sulla Rappresentanza le informazioni relative al dato associativo tramite la rilevazione dei dati indicati dal datore di lavoro nell’apposita sezione in UNIEMENS; - l’Istituto ha dedicato a tali informazioni un’apposita banca dati al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza; - la suddetta convenzione ha affidato, altresì, all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’attività di raccolta del dato elettorale; - l’INL non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale nelle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e di Bolzano; - il quadro normativo vigente demanda, in materia di lavoro, competenze alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; - sussiste la volontà delle parti firmatarie della presente convenzione di definire le modalità di raccolta del dato elettorale nonché l’attività di sua ponderazione con il dato associativo per l’intero territorio nazionale; - la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, ai fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento; TENUTO CONTO - di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 609 del 18 dicembre 2014 e avendo recepito gli esiti dei numerosi approfondimenti e i suggerimenti forniti dai competenti uffici della medesima Autorità, richiesti dalle sottoscritte Parti nell’ottica di conformare l’accordo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del Regolamento UE; TUTTO QUANTO PREMESSO le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Valore delle premesse 1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 Oggetto della convenzione 1. In attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL rinnovano l’affidamento all'INPS del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e affidano all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed agli Enti territoriali, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, sulla base delle modalità di seguito indicate, l’attività di raccolta del dato elettorale. All’INPS è inoltre affidata l’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale. 2. L’INPS provvederà alla raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle RSU validamente in carica, come acquisito, per gli ambiti territoriali di competenza, dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di riferimento, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, e dagli Enti territoriali e alla sua ponderazione con il dato associativo. Art. 3 Rilevazione del dato associativo 1. L’INPS attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria. A tal fine CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL si impegnano a comunicare tempestivamente all’INPS, a mezzo posta elettronica certificata, ogni variazione nell’assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA. 2. L’INPS attribuisce uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate. A tal fine CONFINDUSTRIA si impegna a comunicare tempestivamente a INPS, tramite posta elettronica certificata, nonché a CGIL, CISL, UIL le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza. 3. Ciascun datore di lavoro che applica i contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili all’area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA, attraverso la dichiarazione contributiva UniEmens, indicherà nell'apposita sezione, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti e, per ogni Organizzazione sindacale di categoria, il numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. L'INPS provvederà all’elaborazione in forma aggregata dei dati sopra indicati relativi ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza, o ad esso aderente, suddivisa per contratto collettivo nazionale di lavoro, azienda e provincia e la trasmetterà alle predette Organizzazioni con cadenza mensile, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC preventivamente comunicato. L’INPS trasmetterà a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL con cadenza mensile il dato aggregato relativo al numero delle posizioni aziendali (c.d. matricole aziende) che conferiscono i dati associativi, alla media sugli ultimi 12 mesi della forza aziendale riferibile ai predetti datori di lavoro, e al numero di lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza, o ad esso aderenti, suddiviso per contratto collettivo di lavoro. 4. La media annua degli iscritti su base nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun contratto, sarà determinata sommando i dati esposti inerenti alle deleghe, relativi a ciascun mese, così come presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, e dividendo tale somma per dodici. 5. Ai fini della pubblicizzazione del dato associativo, entro il 30 aprile dell’anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, di cui al punto 7 dell’Accordo del 4 luglio 2017 (di seguito, per brevità, “Comitato di Gestione”), il risultato relativo al numero dei lavoratori che hanno conferito delega alle Organizzazioni sindacali, calcolato ai sensi del comma 5, distinti per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro e per ciascuna Organizzazione sindacale. 6. Entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, l’INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione, in relazione ad ogni CCNL censito dai propri sistemi di rilevazione UniEmens, il numero dei datori di lavoro che ne dichiarano l’applicazione e il relativo numero dei dipendenti. Il numero dei dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta, sulla base delle dichiarazioni aziendali, regolato da ogni CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all’anno civile precedente. Art. 4 Rilevazione del dato elettorale 1. Al fine di consentire la rilevazione del dato elettorale, le Parti, ognuna in relazione ai profili di propria competenza, provvedono a diramare istruzioni finalizzate a garantire il rispetto delle attività di seguito indicate nei termini ivi previsti. 2. L’INPS ha predisposto un’apposita procedura telematica residente sul proprio sito internet istituzionale che supporta l’acquisizione del dato elettorale relativo ad ogni elezione di RSU. 3. L’accesso a tale procedura, ferma restando la modalità di accesso in federazione da parte degli operatori dell’INL, per gli operatori individuati dagli Enti territoriali avviene previa autenticazione con credenziali SPID, CNS o CIE e verifica del possesso dell’abilitazione per la specifica procedura. Gli enti che necessitano di oltre 10 operatori abilitati, nominano un proprio amministratore delle utenze che, opportunamente abilitato da INPS, potrà gestire le abilitazioni attraverso una apposita applicazione messa a disposizione dall’Istituto a cui si accede con credenziali SPID di livello 2 e un token One-Time Password (OTP) fornito dall’Istituto, oppure con SPID di livello 3 o CIE o CNS. L’applicazione in uso agli amministratori degli Enti consente loro l’attribuzione del profilo di accesso (Operatore o Responsabile) e l’indicazione della struttura territoriale rappresentata (una o più) il cui elenco deve essere preventivamente comunicato all’INPS. 4. All’esito del rinnovo delle RSU nelle aziende che applicano il Testo Unico sulla Rappresentanza, le relative Commissioni elettorali trasmettono al Direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, al soggetto autorizzato all’inserimento dei dati e al soggetto responsabile delegato alla validazione/conferma dei dati, copia del verbale elettorale dal quale siano desumibili i dati identificativi delle unità operative/produttive di riferimento nonché il risultato delle operazioni elettorali. I verbali elettorali possono essere accompagnati, in accordo tra il Comitato dei Garanti, il soggetto autorizzato all’inserimento dei dati e il soggetto responsabile delegato alla validazione/conferma dei dati, da una scheda riepilogativa dei predetti dati, contenente l’anonimizzazione degli stessi, al fine della loro acquisizione nella procedura informatica predisposta da INPS. 5. Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato e per gli Enti territoriali, il Responsabile, ovvero l’operatore abilitato, acquisisce, attraverso la citata procedura informatica, le informazioni relative ai risultati elettorali di ogni elezione di RSU, di regola entro 40 giorni dalla loro ricezione, avendo cura di terminare le operazioni di acquisizione dei dati nel corso di ogni anno civile entro il 10 febbraio dell’anno successivo. L’acquisizione dei dati nella procedura informatica non consente che si possa risalire all’identità dei lavoratori che hanno preso parte all’elezione e all’identità dei candidati e degli eletti, avendo ad oggetto esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell’azienda. Il predetto soggetto abilitato comunica, entro la stessa data sopra indicata, ad ogni Organizzazione sindacale interessata, il dato elettorale relativo alle RSU validamente in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro elaborato dalla procedura INPS. 6. Ai fini della pubblicizzazione del dato elettorale, entro il 30 aprile dell’anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il numero dei lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU, validamente in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione, rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 5 Ponderazione del dato associativo con il dato elettorale 1. Entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS provvederà, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro, alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo sulla base delle seguenti modalità: a. il dato associativo relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all’Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale; b. il dato elettorale relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti validamente espressi in tali elezioni, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale; c. la ponderazione del dato associativo con quello elettorale è determinata sulla base della media semplice dei risultati dei due dati, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale, secondo quanto previsto dai commi 16, 20 e 21 della parte prima del Testo Unico sulla Rappresentanza. 2. Entro il 31 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'lNPS comunicherà, al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna Organizzazione sindacale. Art. 6 Pubblicizzazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1. Le Organizzazioni sindacali assumono l’impegno a rendere pubblico, attraverso il Comitato di Gestione, entro il 31 luglio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna organizzazione sindacale, ad eccezione di quello afferente a contratti collettivi per i quali non si possa procedere alla relativa certificazione ai sensi delle previsioni di cui al punto 12 dell’Accordo del 4 luglio 2017. 2. La pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della rilevanza degli stessi ai fini della tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e della corretta fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale, costituisce per l’INPS elemento di valutazione ai fini di quanto previsto dall’art.10, comma 3, della convenzione. 3. Concluso il processo di pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS, l’INL e gli Enti territoriali sono autorizzati ad utilizzare, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, legate al rispetto dei minimi contributivi e alla copertura delle agevolazioni normative e contributive, nonché a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento, i dati relativi al numero complessivo degli iscritti e al numero complessivo dei voti ottenuti in relazione ai soli CCNL certificati. Art. 7 Costi 1. Le Organizzazioni firmatarie della convenzione si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della presente convenzione. 2. Il costo quantificato dall'Istituto è costituito da un costo annuale, pari a € 11.342,85 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure per la raccolta del dato associativo, all’attività di raccolta del dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo e alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della convenzione. 3. Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato al 30 novembre di ogni anno. 4. Il costo sarà ripartito in parti uguali tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL. 5. La variazione del costo annuale sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione. 6. L’importo annuo di € 11.342,85, rivalutato annualmente come sopra indicato, dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno civile di riferimento. 7. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT97C0100003245348200001339 - intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale “RASI1”. 8. È a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico. 9. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall’INPS sono assoggettati all’Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge. 10. L’Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72. 11. L’Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l’importo del costo annuale laddove per l’esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell’INPS, previa apposita comunicazione alle parti negoziali, che potranno esercitare facoltà di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione. Art. 8 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 1. L’INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei termini previsti, le comunicazioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza e al Presidente del Comitato di Gestione. 2. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell’INPS ai sensi dell’art.3 sono dati non nominativi - trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione sindacale e loro Federazioni) - e non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili (ai sensi dell’art. 4, 1) Regolamento UE); pertanto, attraverso il trattamento non è possibile risalire all’identità dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega (dati idonei a rivelare l’“appartenenza sindacale” degli stessi art. 9 par. 1, Regolamento UE). 3. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell’INPS, dell’INL e degli Enti territoriali ai sensi dell’art. 4, sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell’azienda) non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili, in alcun modo, né in origine e né in seguito al trattamento, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4, par. 1, punti 1 e 2 del Regolamento UE e, pertanto, non idonei a rivelare la preferenza espressa dai lavoratori che hanno partecipato all’elezione della RSU. 4. L’Ente comunica agli utenti abilitati sugli applicativi dell’Istituto che l’INPS procede al tracciamento dell’accesso ai sistemi e ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente. Art. 9 Misure di sicurezza 1. La trasmissione dei dati oggetto della presente convenzione sarà effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati, attraverso il flusso mensile UNIEMENS. Sono dunque garantite tutte le misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso, al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni anche nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393. 2. L’elaborazione dei flussi UniEmens ricevuti comporta l’estrazione dei dati aggregati di cui all’articolo 3 che saranno memorizzati su una apposita banca dati. 3. I dati utili ai fini della comunicazione al Presidente del Comitato di gestione per la determinazione delle quote di rappresentanza, in forma anonima e aggregata, ricevuti in apposite sezioni di flusso Uniemens nonché derivanti dalla procedura informatica utile per la rilevazione del dato elettorale saranno conservati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di competenza e fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di fine mandato delle RSU oggetto di rilevazione, in ottemperanza, altresì, alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al Regolamento UE e al Codice. La conservazione del dato è in ogni caso garantita fino alla conclusione delle operazioni di cui all’articolo 6. Art. 10 Entrata in vigore, durata, recesso 1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026. 2. La presente convenzione potrà essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, tramite scambio di comunicazioni a mezzo PEC tra le Parti, da far pervenire all’Istituto almeno tre mesi prima della scadenza. 3. È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa ovvero la mancata pubblicizzazione di cui all’articolo 6 della presente convenzione, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi. Art. 11 Foro competente 1. Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma. Art. 12 Oneri Fiscali 1. Il versamento per l’imposta di bollo a carico delle Organizzazioni firmatarie della convenzione dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto: INPS ………………………………………………………………………… INL ………………………………………………………………………… ENTI TERRITORIALI ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ORGANIZZAZIONI SINDACALI ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile si approvano specificamente i seguenti articoli: Art. 7, 10 e 11 ENTI TERRITORIALI ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ORGANIZZAZIONI SINDACALI ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ALLEGATO 2 Allegato 2 CCNL censiti ai fini del T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento ottobre 2024) Codice RASI Codice CNEL Descrizione C00001 C011 METALMECCANICO C00002 C021 ORAFI E ARGENTIERI C00003 B011 CHIMICO, CHIMICO-FARMACEUTICO, FIBRE CHIMICHE, ABRASIVI, LUBRIFICANTI E GPL C00004 B371 GOMMA-PLASTICA C00005 B122 PIASTRELLE DI CERAMICA E MATERIALI REFRATTARI C00006 B254 PETROLIO - ENERGIA C00007 B132 VETRO E LAMPADE C00008 B101 CONCIARIO C00009 B282 MINERARIO C00010 B012 COIBENTAZIONI TERMO-ACUSTICHE C00011 F012 EDILIZIA C00012 F041 LAPIDEI C00013 F051 LEGNO-ARREDAMENTO, BOSCHIVO-FORESTALE C00014 F032 CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE C00015 F021 LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO C00016 D014 TESSILE E ABBIGLIAMENTO C00018 D121 CALZATURIERO C00019 D111 PELLETTERIA C00020 D241 ARTICOLI PER SCRITTURA, SPAZZOLE E PENNELLI C00022 D271 OCCHIALERIA C00023 D411 RETIFICI MECCANICI DA PESCA C00024 D0L1 SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI (EX LAVANDERIE INDUSTRIALI) C00025 E012 ALIMENTARE C00026 E071 PESCA MARITTIMA C00027 G022 CARTARIO E CARTOTECNICO C00028 G011 GRAFICO ED EDITORIALE C00029 G421 VIDEOFONOGRAFICI C00030 G511 FOTOLABORATORI C00031 H05B INDUSTRIA TURISTICA C00032 K461 TERMALE C00033 K321 GAS ACQUA C00034 K051 SETTORE ELETTRICO C00035 I320 MOBILITA- AREA ATTIVITA' FERROVIARIE C00036 I022 AUTOFERROTRANVIERI C00037 I100 LOGISTICA, AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI PER CONTO TERZI C00039 IC36 NOLEGGIO AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE C00040 IC35 AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE C00041 I911 TRASPORTO A FUNE C00042 I810 TRASPORTO AEREO C00043 I8C2 SERVIZI ELICOTTERISTICI C00044 I5G1 AREA PORTI (IMPRESE PORTUALI) C00045 I391 SETTORE NAVIGAZIONE Allegato 2 CCNL censiti ai fini del T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento ottobre 2024) C00046 G111 INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA C00047 G121 TROUPES CINEAUDIOVISIVE C00048 G161 DOPPIAGGIO C00049 G131 GENERICI E COMPARSE CINEMATOGRAFICI DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA C00054 G091 IMPRESE RADIOTELEVISIVE PRIVATE C00058 K511 SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI C00059 V212 SOMMINISTRAZIONE LAVORO C00060 HV17 VIGILANZA PRIVATA C00061 T011 OSPEDALITÀ PRIVATA (NON MEDICI) C00062 T012 OSPEDALITÀ PRIVATA (MEDICI) C00063 T231 SCUOLE PRIVATE C00064 K411 TELECOMUNICAZIONI C00065 T091 OSPEDALITÀ PRIVATA (R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI) C00066 A051 CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA C00067 G093 CCNL QUADRI IMPIEGATI E OPERAI DIPENDENTI RAI C00069 K540 SERVIZI AMBIENTALI IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE C00070 G140 INTERPRETI, ATTRICI ED ATTORI DEL COMPARTO DI PRODUZIONE DEL CINEAUDIOVISIVO C00071 I8A3 PILOTI DI VELIVOLI AD ALA FISSA ADIBITI AD ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO E TUTELA AMBIENTALE ALLEGATO 3 Allegato n. 3 Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024) Codice Descrizione F00001 CGIL FILCAMS F00002 CGIL FILCTEM F00003 CGIL FILLEA F00004 CGIL FILT F00005 CGIL FIOM F00006 CGIL FLAI F00007 CGIL FLC F00008 CGIL FP F00009 CGIL NIDIL F00010 CGIL SLC F00011 CISL SCUOLA F00012 CISL FAI F00013 CISL FELSA F00014 CISL FEMCA F00015 CISL FILCA F00016 CISL FIM F00017 CISL FISASCAT F00018 CISL FISTEL F00019 CISL FIT F00020 CISL FLAEI F00021 CISL FP F00022 CISL SLP F00023 UIL FENEAL F00024 UIL FPL F00025 UIL POSTE F00026 UIL SCUOLA F00027 UIL UILA F00028 UIL UILCOM F00029 UIL UILM F00030 UIL UILAPESCA F00031 UIL UILTEC F00032 UIL UILTEMP F00033 UIL UILTRASPORTI F00034 UIL UILTUCS F00035 ANPAC F00036 CISAL COMUNICAZIONI F00037 CISAL TERZIARIO F00038 CISAL FEDERENERGIA F00039 CISAL FAILMS METALMECCANICI F00040 CISAL FAISA F00041 CISAL FEDERMAR F00042 CISAL FIADEL F00043 CISAL FIALC F00044 CISAL SLA F00045 CISAL EDILI F00046 CISAL FAILTS Allegato n. 3 Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024) F00047 CISAL FNASLA F00048 CISAL LEGEA F00049 CISAL FAILP F00050 CISAL FIALS F00051 CISAL SINALV F00052 CISAL FPC F00053 CONFAIL F00054 CONFAIL FAILC F00055 CONFSAL COMUNICAZIONI F00056 CONFSAL TERZIARIO E CONFSAL FESICA F00057 CONFSAL FAST F00058 CONFSAL FIALS F00059 CONFSAL FISMIC F00060 CONFSAL SNALS F00061 CONFSAL LIBERSIND F00062 CONFSAL FNA F00063 FAILMS F00064 FSAA F00065 FSAM F00066 FSCA F00067 FASVIP F00068 SAVT METALMECCANICI F00069 SAVT CHIMICI F00070 SAVT GOMMAPLASTICA F00071 SAVT MINIERE F00072 SAVT EDILI F00073 SAVT MARMI-LAPIDEI F00074 SAVT LEGNO F00075 SAVT COSTRUZIONI F00076 SAVT TESSILI F00077 SAVT ALIMENTARISTI F00078 SAVT GRAFICI F00079 SAVT TURISMO F00080 SAVT ENERGIA F00081 SAVT ELETTRICI F00082 SAVT TRASPORTI F00083 SAVT TRASPORTI-FUNIVIA F00084 SAVT TERZIARIO F00085 SAVT SANITA' PRIVATA F00086 SAVT SCUOLA PRIVATA F00087 SAVT TELEFONIA F00088 UGL AGROALIMENTARE F00089 UGL ATTIVITA' FERROVIARIE F00090 UGL AUTOFERROTRANVIERI F00091 UGL CHIMICI F00092 UGL COMUNICAZIONI F00093 UGL COSTRUZIONI Allegato n. 3 Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024) F00094 UGL IGIENE AMBIENTALE F00095 UGL MARI E PORTI F00096 UGL MEDICI F00097 UGL METALMECCANICI F00098 UGL SANITA' F00099 UGL SCUOLA F00100 UGL SICUREZZA CIVILE F00101 UGL TERZIARIO F00102 UGL TRASPORTO AEREO F00103 UGL TELECOMUNICAZIONI F00104 UGL VIABILITA' E LOGISTICA F00105 USAS-ASGB CHEMIE UND BERGBAU F00106 USAS-ASGB METALL F00107 USAS-ASGB BAU, HOLZ UND WILDBACHVER F00108 USAS-ASGB TEXTIL F00109 USAS-ASGB NAHRUNGSMITTEL F00110 USAS-ASGB MEDIEN F00111 USAS-ASGB TRANSPORT UND VERKEHR (GTV) F00112 USAS-ASGB GEBIETSKORPERSCHAFTEN F00113 USAS-ASGB HANDEL, HOTEL UND GASTGEW F00114 USAS-ASGB ENERGIEWERKER (GEW) F00115 USAS-ASGB GESUNDHEITSDIENST F00116 USAS-ASGB SCHULE (SSG) F00118 ANPAV F00119 ASLA COBAS F00120 COBAS–LAVORO PRIVATO F00121 SUL F00122 FILAS F00123 ADL VARESE F00124 ANQUI F00125 SNATER F00129 CISAL FISAL F00130 CONFSAL SNALV F00131 SIAL-COBAS F00132 ISA-INTESA SINDACATO AUTONOMO F00133 USB LAVORO PRIVATO F00134 SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione) F00135 CONFINTESA F00136 UNIONE TRANVIERI LIBERI (UTL) F00137 SINDACATO EUROPEO DEI LAVORATORI E PENSIONATI (S.E.L.P.) F00138 SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI (S.I.A.D) F00139 CONFEDERAZIONE SINDACALE UNIONE COMITATI UNITARI DI BASE (CUB) F00140 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI STRANIERI COLF & BADANTI (FLSCB) F00142 CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SINDACATO (CLAS) F00143 SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (NURSIND) F00144 CONFAEL TRASPORTO AEREO Allegato n. 3 Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024) F00145 CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO F00146 CONFAEL SICUREZZA F00147 CONFAEL TERZIARIO F00148 CONFAEL INDUSTRIA E METALMECCANICI F00149 CONFAEL SCUOLA E UNIVERSITÀ F00150 CONFAEL SANITÀ F00151 CONFAEL AGRICOLTURA E FORESTAZIONE F00152 CONFAEL ENERGIA E CHIMICI F00153 CONFAEL EDILI F00154 CONFAEL SPETTACOLO F00155 CONFAEL POSTE F00156 CONFAEL MARINA MERCANTILE – PORTI – TRASPORTI – INFRASTRUTTURE F00157 CONFAEL SPORT, AMBIENTE E TURISMO F00158 CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI (CSE) F00159 FEDERAZIONE LAVORATORI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI (FLIA) F00160 FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI (FILDI) F00162 CONF.I.A.L. F00163 FAILS F00164 FLP-SERVIZI F00165 SILPA F00166 ALSSAP F00167 LLP F00170 ALI-CONFSAL F00171 SINDACATO CLAS F00172 UNIONE AUTORGANIZZATA POLITEIA (UAP) F00173 ASSOCIAZIONE SINDACALE AUTISTI AFT 20 MAGGIO (SINAAFT) F00174 CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI FEDERATI ITALIANI (CONF.SAFI) F00175 ASSOVOLO TRASPORTO AEREO F00176 ASSOCIAZIONE LAVORO INSIEME (A.LA.I) F00177 ASSOCIAZIONE CLAP - CAMERE DEL LAVORO AUTONOMO E PRECARIO F00178 ORSA TRASPORTI F00179 CONSIL - CONFEDERAZIONE GENERALE NAZIONALE DEI SINDACATI DEI LAVORATORI F00180 ADL COBAS F00181 FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI (F.I.S.I.) F00183 UNIONE LAVORATORI SINDACATO SERVIZI AUSILIARI AUTONOMI (ULSSA) F00184 DIRPUBBLICA F00185 SINDACATO LAVORO SOCIETÀ (SLS) F00186 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO (SNAUT) F00187 SINDACATO DEI POPOLI LIBERI (SPL) F00188 COORDINAMENTO LAVORATORI PORTUALI DI TRIESTE (CLPT) F00189 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI AMBIENTE E SERVIZI (FIAL) F00190 FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI SERVIZI TERZIARIO (FAILM) F00191 SINDACATO GENERALE DI BASE – SGB F00192 DIRITTI COSTITUZIONALI SINDACATO CONTIAMOCI! - DI.CO.SI. CONTIAMOCI! Allegato n. 3 Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. Rappresentanza sindacale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento novembre 2024) F00193 CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ITALIANI – CONFASI F00194 SMART WORKERS UNION (SWU) F00195 ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT–RAPPRESENTANZA (AQCF-R) F00196 CONFEDERAZIONE SINDACATI NAZIONALI ITALIANI LAVORATORI (COSNIL) F00197 CUB INFORMAZIONE E SPETTACOLO F00198 COBAS PT–CUB USB F00199 CONFIL FELP F00200 FLAICA Uniti CUB F00201 ASSEMBLEA NAZIONALE LAVORATORI MANUTENZIONE (ANLM) F00202 CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE TESSILI (CUB-TESSILI) F00203 FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI INDIPENDENTI (FI-SI) F00204 MOVIMENTO INDIPENDENTE DEI LAVORATORI (MOL)

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