Articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni contabili
Articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 12/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 101
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa
integrazione guadagni in deroga in continuità degli interventi di
cassa integrazione guadagni in deroga concessi ai sensi dell’articolo
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni
contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la gestione
delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste
dall’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26/2019 in continuità degli interventi di cassa
integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’articolo 1, comma
145, della legge n. 205/2017.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Invio dei provvedimenti di concessione
3. Flusso di gestione delle prestazioni
4. Monitoraggio delle autorizzazioni
5. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
La legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha
introdotto l’articolo 26-ter che, al comma 2, prevede che le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga
delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1,
comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra
l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano
di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori
interessati.
Al successivo comma 3 viene specificato che all'onere derivante dall'attuazione del citato
comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni e alle
province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 4 settembre
2015, n. 148 .
Si rammenta che l’articolo 44, comma 6-bis, del citato decreto prevede, per le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di destinare le risorse disponibili ad azioni
di politica attiva del lavoro. Si evidenzia che, in base al combinato disposto delle norme
richiamate, come già illustrato con la circolare n. 60/2018, le Regioni possono utilizzare le
risorse destinate alla concessione dei trattamenti in deroga di cui al descritto comma 2
dell’articolo 26-ter in alternativa alla loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro.
I trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi, sottoscritti dalle parti,
integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia
autonoma, a favore dei lavoratori interessati. La Regione e la Provincia autonoma devono dare
atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra
riportato.
2. Invio dei provvedimenti di concessione
Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere i provvedimenti di concessione di cui
al citato articolo 26-ter, comma 2, esclusivamente tramite il sistema “SIP”. A tal fine le
medesime dovranno utilizzare, come numero decreto, il numero convenzionale “33419”,
all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi
esclusivamente del c.d. “Flusso B”. Al momento dell’invio del decreto di concessione le Regioni
e le Province autonome dovranno valorizzare il campo denominato “autocertificazione della
Regione”, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto
dell’articolo 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo
specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla
Regione, a favore dei lavoratori interessati.
Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di CIG in deroga,
dovranno utilizzare il citato numero convenzionale “33419” e, come codice di intervento, il
codice “699”.
Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi. La
prestazione di cassa integrazione in deroga può essere concessa senza soluzione di continuità
con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”, con cui le Regioni e
le Province autonome hanno inviato i decreti di concessione di cassa integrazione in deroga
emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
3. Flusso di gestione delle prestazioni
Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni e dalle Province autonome con il
numero convenzionale “33419”, le Strutture territoriali dovranno effettuare le seguenti
verifiche:
a. rispetto del principio della continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto
convenzionale “33318”;
b. rispetto del periodo di concessione, non superiore a dodici mesi per unità produttiva.
Tali controlli verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a
sostegno del reddito. Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la
concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad
emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla competente Direzione
regionale/di coordinamento metropolitano per i successivi adempimenti.
4. Monitoraggio delle autorizzazioni
L’Istituto predisporrà, tramite il sistema “SIP”, delle schede di monitoraggio in cui saranno
evidenziate, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in
“SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il
parametro di € 9,00 come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri,
moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
5. Istruzioni contabili
Con riferimento alla rilevazione contabile delle prestazioni in oggetto, si fa rinvio alla circolare
n. 60 del 29/03/2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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