Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti
Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 16/10/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 102
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti
iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi
contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa
svolte da soggetti non residenti
SOMMARIO: Con la presente circolare, tenuto conto dei recenti interventi legislativi in
materia di Gestione separata, vengono fornite indicazioni in merito alla
corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui
al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione
(CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata
INDICE:
1. Premessa
2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata
3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e
autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e
Regolamento (CE) n. 883/2004
4. Periodo transitorio
5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della
determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in
applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004
1. Premessa
Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli
da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo
Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
Dette disposizioni individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al
lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di
territorialità della legislazione applicabile.
Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento
(CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano
soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in
due o più Stati membri. Con riferimento a tale ultima ipotesi i criteri per la determinazione
della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n.
883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati”.
Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile
all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura
stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. paragrafo 19 della circolare n. 83/2010). In particolare,
secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di
residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se
informata della situazione da un'altra Istituzione interessata, determina la legislazione
applicabile all’interessato.
Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del
Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione
decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare
tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia
pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso
contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla
base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Il principio generale della lex loci laboris - principio di territorialità della legislazione applicabile
- stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio
svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori
abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il
datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in
uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è
prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei
lavoratori.
2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata
La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione
applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di
lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria
specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Tuttavia, come precisato con la circolare n.
83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività
subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione
dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.
Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai
lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto
enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.
La Suprema Corte ha chiarito che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve
essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio
l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data in base alle
disposizioni giuslavoristiche. La Corte osserva infatti che “le nozioni di lavoratore subordinato e
di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date
dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l'attività
lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.
Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della
legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che
comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue.
Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei
seguenti tipi di rapporto:
dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro
fase di esso);
collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o
Ultrasessantacinquenni;
collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
volontario del servizio civile.
Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei
seguenti tipi di rapporto:
amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza
personalità giuridica, liquidatore di società;
collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
partecipante a collegi e commissioni;
venditore porta a porta;
rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale
obbligatoria.
A far data dal 1° gennaio 2016 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto
la definitiva ed immediata abrogazione delle norme relative al contratto a progetto di cui agli
articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 2, comma
1, del citato decreto legislativo ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di
lavoro”.
Inoltre, il decreto legislativo in argomento, all’articolo 53, ha previsto il superamento
dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, modificando l’articolo 2549 c.c. In
particolare, è stato abrogato il comma 3 della citata disposizione e al comma 2 previsto il
divieto di attivare, per un associato persona fisica, una prestazione con apporto di solo lavoro.
Ne consegue che, alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa
comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal
punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di
rapporto:
dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate
dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);
Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari
dei seguenti tipi di rapporto:
amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza
personalità giuridica, liquidatore di società;
collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
partecipante a collegi e commissioni;
Venditore porta a porta;
rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero
organizzato;
tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale
obbligatoria.
Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni
comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel
rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività
lavorativa.
3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e
autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento
(CE) n. 883/2004
Nel previgente regime regolamentare, in base all’articolo 14-quater, lettera a), del
Regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e
autonoma nel territorio di più Stati membri, la persona era soggetta alla legislazione dello
Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, come se esercitasse l’insieme delle sue
attività lavorative nel territorio di tale Stato.
Tuttavia, nei casi tassativamente elencati nell’Allegato VII del predetto Regolamento, in
applicazione dell’articolo 14-quater, lettera b), era consentito l’assoggettamento simultaneo
del lavoratore alla legislazione di due Stati.
La nuova regolamentazione comunitaria, invece, non contiene norme che esplicitamente
deroghino al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. L’articolo 13, paragrafo
3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che nella fattispecie di lavoro
sopradescritta il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è
esercitata l’attività subordinata.
È possibile derogare alla previsione normativa di cui al citato articolo 13 solo stipulando un
Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che
consenta - previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati - la
simultanea applicazione della legislazione di due Stati.
In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota
prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4
della circolare n. 88/2008.
4. Periodo transitorio
Come precisato al paragrafo 26 della circolare n. 83/2010, in base alle norme transitorie
contenute nell’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, in tutti i casi in cui
alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti sia già stata determinata la
legislazione da applicare ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova
regolamentazione non produce effetti.
Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la
legislazione da applicare secondo le norme previgenti, la decisione già assunta in merito alla
legislazione applicabile non subisce variazioni e tale legislazione potrà essere mantenuta per un
periodo massimo di dieci anni (30 aprile 2020).
Per quanto precisato sopra, con riferimento alla situazione dei lavoratori iscritti o iscrivibili alla
Gestione separata, che svolgono un’attività autonoma e un’attività subordinata in due o più
Stati, si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie, riconducibili alle ipotesi previste
dal citato articolo 14-quater, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
1) Cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito
Come precisato con la circolare n. 51/2011, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del
Regolamento (UE) n. 1231/2010, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
l’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi
legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.
Pertanto nei rapporti con il Regno Unito trovano ancora applicazione, nei confronti dei cittadini
dei Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.
2) Situazioni a cui si applica la citata disposizione transitoria prevista dall’articolo 87,
paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004
In entrambe le ipotesi se in Italia è svolta un’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione
separata, la contribuzione da versare a tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota
prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.
5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione
dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento
(CE) n. 883/2004
A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione
comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, come precisato in premessa, il lavoratore
che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato
membro.
A) Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione
applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n.
987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è
certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione
alla Gestione separata si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie.
1) Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e
che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime
previdenziale estero è considerata attività autonoma. In tale ipotesi, se l’attività svolta
all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata (ad
esempio, amministratore di società all’estero), il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale
Gestione. L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal lavoratore
utilizzando il canale telematico. L’obbligo contributivo è invece in capo all’azienda committente,
che deve procedere nel modo seguente:
richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
effettuare il pagamento della contribuzione, tramite F24 telematico, entro il 16 del mese
successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il compenso;
inviare il flusso Uniemens, relativo ai dati del lavoratore, entro la fine del mese in cui è
avvenuto il pagamento della contribuzione.
2) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e
contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri. È il caso, ad
esempio, della frequente fattispecie di chi in Italia è iscritto come lavoratore subordinato e
svolge contemporaneamente un’attività come amministratore sia in Italia, e per l’esercizio
della quale è iscritto alla Gestione separata, che in altri Stati membri. In questa ipotesi la
contribuzione per l’attività di amministratore svolta all’estero sarà dovuta alla Gestione
separata. Per quanto concerne gli adempimenti, sia del lavoratore che del committente, si
rinvia a quanto precisato al punto precedente.
3) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e
contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro. Nel caso in cui
l’attività di amministratore all’estero sia considerata, dal punto di vista previdenziale,
un’attività subordinata, il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto
anche in Italia esercita un’attività di lavoro subordinato. Anche in questi casi gli adempimenti
contributivi devono essere riferiti alla Gestione separata e seguono i criteri già elencati al
punto 1.
4) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per
la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività
professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in
quanto in Italia esercita anche l’attività di lavoro subordinato. In tali casi il soggetto già iscritto
alla Gestione separata deve assoggettare alla contribuzione previdenziale il reddito derivante
dall’attività professionale svolta all’estero.
5) Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività
professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in
quanto in Italia esercita l’attività di lavoro subordinato. Deve iscriversi alla Gestione separata
quale libero professionista e calcolare i contributi dovuti alla stessa gestione sul reddito
prodotto dall’attività professionale all’estero.
B) Con riferimento ai casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di
legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento
(CE) n. 987/2009), il lavoratore debba essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato
(tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività
che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato
unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di
versamento contributivo in Italia.
Si potrebbero verificare le seguenti casistiche:
1) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di
libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In questo caso il lavoratore deve
essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata
l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione
separata, trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010,
in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo
provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009);
2) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia.
In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso
sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata,
l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà
essere gestita d’ufficio come indicato al punto precedente.
Le casistiche sopra illustrate devono ritenersi a titolo esemplificativo e non devono essere
considerate esaustive al fine di una corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo
13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Infine, si ritiene utile evidenziare che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che
regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal
lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel
loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro
la cui legislazione è applicabile. Pertanto, l’istituzione competente di tale Stato dovrà
determinare gli obblighi previdenziali valutando l’insieme delle retribuzioni e/o dei redditi
percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente
nel territorio di detto Stato (art. 13, paragrafo 5; cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 17).
Si allega un documento tecnico relativo alla certificazione A1.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato 1
La presente NOTA sul modello A1 evidenzia le informazioni rilevanti ai fini
dell’individuazione delle modalità operative per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento 883/2004.
Il documento portatile A1 viene rilasciato dall’Istituzione italiana o estera e
certifica la posizione del lavoratore
Attesta la legislazione che deve essere applicata. Con riferimento alle
fattispecie indicate nella sezione 3, al punto 2.1 sarà riportata la sigla dello
stato membro alla cui legislazione il lavoratore è soggetto.
La competenza per la determinazione della legislazione applicabile può
essere della sede Inps territorialmente competente in base alla residenza
del lavoratore, oppure di un’Istituzione estera. La competenza si rileva dai
dati relativi alla Istituzione che ha emesso il documento:
1
Nel caso in cui il documento portatile A1 sia compilato da una sede INPS il
documento è presente nell’”Archivio distacchi e lavoro contemporaneo
nell’Unione europea”, in quanto deve essere emesso attraverso tale
procedura. Per quanto riguarda, invece, i documenti portatili emessi dalle
Istituzioni estere devono essere inseriti in procedura a cura delle sedi. In
ogni caso, poiché si tratta di un documento portatile, il lavoratore
interessato deve averne necessariamente una copia che deve essere
prodotta per l’assolvimento degli eventuali obblighi alla Gestione separata.
Inoltre, si ritiene utile evidenziare che l’articolo 16 del regolamento CE n.
987/2009 descrive la procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del
regolamento di base, in base al paragrafo 6 di detto articolo, nel caso il
lavoratore, non abbia chiesto la determinazione della legislazione applicabile
e il rilascio del documento portatile A1 all’Istituzione del luogo di residenza,
l’Istituzione estera interessata può chiedere all’Istituzione dello Stato di
residenza la determinazione della legislazione applicabile e l’emissione del
documento portatile A1.
In tale ipotesi, le sedi saranno tenute a procedere, senza indugio alla
determinazione della legislazione applicabile e al rilascio della relativa
certificazione.
Si rammenta che la determinazione della legislazione da applicare non è
subordinata all’iscrizione del lavoratore al regime previdenziale italiano.
Pertanto, nel caso in cui sulla base delle informazioni fornite dall’Istituzione
estera si rilevi che il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione
italiana, prima di procedere agli adempimenti previsti per l’iscrizione del
lavoratore la sede dovrà senza indugio emettere il documento portatile A1.
L’effettiva iscrizione non è una condizione necessaria per il rilascio della
certificazione.
Infine, si rammenta che, come più volte precisato dalla CGE e dalla
Commissione Amministrativa, il certificato relativo alla legislazione
applicabile (E101/ A1), ha valore probatorio, in quanto attesta
l’assoggettamento del lavoratore al regime previdenziale di un determinato
2
Stato ed è vincolante per tutti gli altri Stati in cui il lavoratore svolge
un’attività lavorativa.
3
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