Articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha sostituito l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato nell’anno 2025 i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e
Articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha sostituito l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato nell’anno 2025 i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16/06/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 102
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha sostituito
l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti
che abbiano maturato nell’anno 2025 i requisiti minimi per l'accesso
al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata
flessibile. Istruzioni operative e contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del
pensionamento, a seguito delle novità introdotte dal comma 161 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha
sostituito il comma 286 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
prevedendo la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota
dei contributi a proprio carico per i lavoratori dipendenti che abbiano
maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di accesso al trattamento di
pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, o al trattamento di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A seguito dell'esercizio della predetta
facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, e la somma
corrispondente alla stessa è corrisposta interamente al lavoratore.
INDICE
1. Premessa
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10.Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del
flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso
UniEmens
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso
UniEmens
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
14. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio
2025), prevede che: “All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è
sostituito dal seguente: «286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31
dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito
contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà
viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di
contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente
al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51,
comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della
facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26»”.
Per effetto della modifica disposta dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025,
l’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023)[1], è riconosciuto in favore dei
lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive
ed esclusive della medesima, che, entro il 31 dicembre 2025, maturino il diritto alla pensione
anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o alla pensione anticipata di cui all’articolo
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
In ossequio al disposto dell’articolo 1, comma 287, della legge di Bilancio 2023, che demanda
la definizione delle modalità attuative della misura all’adozione di un decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è stato
emanato il decreto 21 marzo 2023 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023[2], alla cui disciplina si rinvia per quanto non illustrato
nella presente circolare.
Tanto rappresentato, la novella legislativa di cui alla legge di Bilancio 2025 ha determinato
un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo in argomento,
prevedendo che tale misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il
diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in
favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata.
Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della
medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata
flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente,
hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a
loro carico relativi all’assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a
forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della
pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla
prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata. Qualora,
invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima
decorrenza utile per le predette forme di pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo
viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima
(cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).
La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a
carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di
versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa
del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a
carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata
esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente
con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
Infatti, l’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 prevede altresì che all’incentivo in
trattazione si applica l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
Sul punto, acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia
delle Entrate, si precisa che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
i-bis), del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano gli adempimenti previdenziali connessi
alla misura di incentivo al posticipo del pensionamento e si forniscono istruzioni per la gestione
dei medesimi.
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore
dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Fermo restando quanto chiarito in premessa, la rinuncia produce effetto esclusivamente in
relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima
decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, in caso di
domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di
presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o
successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione
anticipata.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola
volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una
pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di
cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, o per la pensione di vecchiaia
prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. Conseguentemente, non
hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito
anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del
decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni
previdenziali, o conseguito l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai
sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in
un’unica gestione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra
indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota
di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per
effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.
La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di
cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli
instaurati successivamente a tale data (cfr. l’art. 1, comma 6, del decreto attuativo).
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene
automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (cfr. l’art. 2, comma
5, del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro
mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto
attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita
lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta
nel corso della vita lavorativa.
In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data
in cui la stessa è esercitata.
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 tutti
i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro
titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’incentivo in oggetto si applica ai lavoratori
dipendenti che si trovino, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’AGO o alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui
all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24,
comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, entro il 31 dicembre 2025;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui
alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del
decreto-legge n. 4/2019;
- non abbiano conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata
in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di
vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente
contribuzione in un’unica gestione.
Come anticipato in premessa, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del
decreto attuativo, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota
IVS a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione
anticipata flessibile o della pensione anticipata in caso di presentazione della domanda in data
antecedente alla prima decorrenza utile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima
decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’esonero dal
versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio
della facoltà in esame.
Ai fini della decorrenza della pensione anticipata flessibile si richiamano le disposizioni di cui
all’articolo 14.1, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, come modificate dalle leggi di
Bilancio 2024 e 2025, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento
del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda della natura del datore di
lavoro, pubblico o privato, e della gestione a carico della quale è liquidato il relativo
trattamento pensionistico.
In particolare, per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età
negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di
lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi;
- nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Con riferimento ai requisiti maturati nell’anno 2025 la decorrenza della pensione per i lavoratori
dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi
non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a
carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, ove il
trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
Diversamente, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, la decorrenza della pensione non può essere
anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della
Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia
liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
La pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 decorre
trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2024, per i
soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, il
trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, o trascorsi quattro
mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2025. Le nuove decorrenze non trovano applicazione per i soggetti che accedono ai
trattamenti pensionistici anticipati con il cumulo dei periodi assicurativi.
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
L’incentivo in oggetto consiste nell’abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta
dal lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS[3] (cfr. il messaggio n. 4558 del
19 dicembre 2023), che viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con
la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi.
Inoltre, come anticipato al paragrafo 1 della presente circolare, l’articolo 1, comma 161, della
legge di Bilancio 2025 prevede che all’incentivo in oggetto si applica la disciplina di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte
del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per il periodo successivo alla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi
secondo la vigente normativa.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle
seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata
in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di
vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente
contribuzione in un’unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di
cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1
del decreto-legge n. 4/2019.
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della quota di contribuzione
IVS dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, il
medesimo, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, lo stesso non
comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del
documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame
comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1,
comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione
dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono
determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni
normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo
trattamento pensionistico.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul
montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i
periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del
datore di lavoro.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro
dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei
contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla
pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di posticipare il
pensionamento e proseguire nello svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo
in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti
i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive
siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un
vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio
nazionale.
Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla
quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto
di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla
definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’incentivo in commento non è sussumibile tra quelle
disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente
agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della
predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e
alla sua registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
8. Coordinamento con altri incentivi
L’incentivo al posticipo del pensionamento si sostanzia nel mancato versamento della quota IVS
a carico del lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS, e nell’erogazione dei
corrispondenti importi direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.
L’incentivo in argomento pertanto risulta, da un lato, applicabile contestualmente alle misure
agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla
legislazione vigente, dall’altro, non è strutturalmente compatibile con eventuali esoneri dal
versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato
versamento della quota IVS esclude l’applicabilità delle agevolazioni su tale quota.
Al riguardo, infatti, si osserva che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto
attuativo, secondo la quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,
l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero,
costituisce una previsione avente carattere di specialità.
Ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro, sia già previsto un
abbattimento totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore[4],
l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
9. Procedura di riconoscimento
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo, il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al
posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei
requisiti di spettanza dell’incentivo.
Al riguardo, nel rinviare al contenuto nei messaggi n. 2426 del 28 giugno 2023, n. 2506 del 4
luglio 2024 e n. 799 del 5 marzo 2025, si precisa che è condizione preliminare al
riconoscimento dell’incentivo la verifica del requisito di accesso alla misura.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del
pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei
requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della
pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla
data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al
lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione
bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso
può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della
quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle
contribuzioni pensionistiche già versate, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al
posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice causale già in uso “L577”, che
assume il più ampio significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento art.1, co.286, L. n.
197/2022 (legge di bilancio 2023) e art.1, co.161, L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025)”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della
domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del
conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa
al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della
contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa
contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
“PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. Si precisa che in caso di fruizione dell’incentivo
in argomento non è necessario compilare i campi sopra riportati.
Qualora il datore di lavoro per i periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a
carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, può recuperare tale importo
utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2025 o gennaio
2026.
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del
flusso UniEmens
Per l’esposizione dei dati degli iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al
posticipo del pensionamento in argomento, si confermano le indicazioni fornite con la circolare
n. 82 del 22 settembre 2023, che prevedono la compilazione dell’elemento <Contributi> della
Gestione pensionistica con l’importo complessivo dei contributi commisurati all’imponibile
dichiarato e all’aliquota vigente, comprensivo sia della quota a carico del datore di lavoro che di
quella a carico del lavoratore.
Rimane invariata, quindi, l’esposizione del beneficio relativo al mancato versamento della quota
a carico del lavoratore, con la compilazione degli elementi di <RecuperoSgravi> così come già
previsto:
- <AnnoRif>;
- <MeseRif>;
- <CodiceReupero>;
- <AltroImponibile>;
- <Importo>.
Per l’anno 2025 è possibile utilizzare il solo codice recupero “53” che, in virtù delle modifiche
introdotte dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025, assume il significato di:
“Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento art.1, c. 286, L. n. 197 del 2022 e art. 1,
c. 161, L. 30 dicembre 2024, n. 207”.
Diversamente, non è più in uso il codice recupero “52”,avente il significato di: “Esonero per
incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in
presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo
39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”, che prevedeva la contemporanea
presenza di sgravi contributivi a favore del lavoratore, non più vigenti.
Come anticipato, la quota di contribuzione oggetto di esonero comprende anche l’eventuale
contributo aggiuntivo IVS nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile previsto dall’articolo 3-ter del decreto-legge n.
384/1992.
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del
flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli devono continuare a esporre, confermando le indicazioni già fornite
con la circolare n. 82/2023, i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivo al
posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili
per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “PP”, che assume il più ampio significato di
“Incentivo al posticipo del pensionamento art.1, co.286, L. n. 197/2022 (legge di bilancio
2023) e art.1, co.161, L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025)”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i
lavoratori indicati con il <CodAgio> “PP”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice agevolazione “PA”, che assume il più ampio significato di
“Recupero arretrati 2023/2024 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento
articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 e art.1, co.161, L. 207/2024”;
<Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi
pregressi.
Confermando quanto precisato con il messaggio n. 4558/2023, per cui la quota di
contribuzione oggetto di esonero comprende anche l’eventuale contributo aggiuntivo IVS nella
misura di un punto percentuale, in caso di fruizione dell’incentivo in argomento, i datori di
manodopera agricola non devono valorizzare il codice “6” nell’elemento
<TipoRetribParticolare> della sezione “PosAgri” del flusso UniEmens e il relativo campo
<Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione
pensionabile.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato tale quota di retribuzione,
può recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di
un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento
<Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA”, avente il significato di: “Recupero
arretrati 2023/2024 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma
286, della legge n. 197 del 2022 e art.1, co.161, L. 207/2024”.
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell’esito
da parte dell’Istituto - può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento
“PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del
lavoratore.
Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di
lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla
decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno
per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due
distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte
del lavoratore.
Si riportano, di seguito, le tabelle relative agli importi dei contributi.
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012,
n. 92
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 9,48 € 8,40 € 1,26 (0,00) (2) € 1,27 (0,00)
(2)
oltre € 9,48
fino a € 11,54 € 9,48
€ 1,42 (0,00) (2)
€ 1,43 (0,00)
(2)
oltre € 11,54 € 11,54
€ 1,72 (0,00) (2)
€ 1,74 (0,00)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 6,11 € 0,91 (0,00) (2) € 0,92 (0,00)
(2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della
legge di Bilancio 2023.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 9,48 € 8,33 € 1,37 (0,00) (2) € 1,38 (0,00)
(2)
oltre € 9,48
fino a € 11,54 € 9,40
€ 1,55 (0,00) (2)
€ 1,56 (0,00)
(2)
oltre € 11,54 € 11,45
€ 1,89 (0,00) (2)
€ 1,90 (0,00)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 6,11 € 1,00 (0,00) (2) € 1,01 (0,00)
(2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se
il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. n.
1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della
legge di Bilancio 2023.
14. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’incentivo in argomento, previsto dall’articolo 1, comma
161, della legge di Bilancio 2025, si rappresenta che le procedure di ripartizione contabile
accoglieranno per le gestioni interessate, nei conti dedicati alle rilevazioni dei contributi, quale
rettifica contabile delle entrate, l’importo dell’incentivo al posticipo del pensionamento,
corrispondente alla quota a carico del lavoratore, valorizzato nei codici indicati nei paragrafi
precedenti per le rispettive procedure.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] L’Istituto ha fornito indicazioni sull’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dalla
legge di Bilancio 2023 con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.
[2] Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto 21 marzo 2023 è stato corretto con comunicato del
20 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
[3] L’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a
favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che
prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota
aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
[4] Ad esempio, articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle
persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma
3-bis, sono ridotte a zero” e allo sgravio disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della
navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
predetto decreto-legge n. 457/1997.
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