Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia. Modifiche normative apportate dall’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96
Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia. Modifiche normative apportate dall’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 17/10/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 103
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia. Modifiche
normative apportate dall’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n.
96
SOMMARIO: L’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge
di conversione 9 agosto 2018, n. 96, ha apportato novità alle modalità di
utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, sono stati
introdotti regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale nei settori
dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali, nonché nuove modalità di
pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del
compenso da parte dei lavoratori. Con la presente circolare si forniscono le
istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro
occasionale nel quadro delle nuove disposizioni.
INDICE
1. Premessa
2. Modifiche al regime per l’agricoltura
3. Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo
4. Regime per gli enti locali
5. Aggiornamento della registrazione dei prestatori sul sito dell’INPS
6. Nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori
7. Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione
occasionale
8. Profili sanzionatori
9. Programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS
1. Premessa
L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione
21 giugno 2017, n. 96, ha previsto il nuovo istituto delle prestazioni occasionali, distinte nel
libretto famiglia (LF) e nel contratto di prestazione occasionale (CPO). Dette innovazioni
normative sono state illustrate con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 e con le successive
istruzioni di dettaglio (messaggi n. 2887 del 12 luglio 2017, n. 3662 del 25 luglio 2017 e n.
3177 del 31 luglio 2017).
Successivamente, l’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità,
introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto
2018) ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.
In particolare, sono state apportate novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono
rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni
occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese
operanti nel settore agricoltura; sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e
per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali; infine, è stata introdotta una
nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.
La presente circolare, anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali con le note prot. n. 6616 del 14/09/2018, n. 6699 del 18/09/2018 e n. 7036
del 28/09/2018, illustra le novità normative apportate dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n.
96. Per ogni altro profilo di disciplina delle prestazioni occasionali si rinvia a quanto indicato
nella circolare n. 107/2007 e nei sopra citati messaggi.
2. Modifiche al regime per l’agricoltura
Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura il legislatore ha introdotto novità volte a
semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale. In particolare, nella dichiarazione preventiva della
prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:
i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
l'oggetto della prestazione;
la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco
temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni
consecutivi;
il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La nuova disciplina, pertanto, estende da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco
temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo; entro tale
arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate
anticipatamente.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la
procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di
svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata
complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora
prima dell’inizio della prestazione.
La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della
misura minima oraria prevista per il settore agricoltura (cfr. messaggio n. 2887/2017).
Allo scopo di favorire il controllo del rispetto della previsione normativa, che prevede un
compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in
procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco
temporale indicato.
Si ricorda che la comunicazione va effettuata almeno un’ora prima dello svolgimento della
prestazione lavorativa. Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa,
l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della
dichiarazione inoltrata. La predetta revoca può essere effettuata entro le ore 23:59 del terzo
giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo
svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).
Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del
relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore
aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà
data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo
rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.
Rimane fermo che per le imprese operanti nel settore agricoltura è possibile il ricorso al
contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori
appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi
universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che
costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad
essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Si ricorda che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole
che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Per l’applicazione del
predetto requisito, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 107/2017 (cfr. il paragrafo
6.2) e con il messaggio n. 2887/2017 (cfr. il paragrafo 3).
In ogni caso è vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
3. Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo
Il decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha introdotto uno specifico
regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo,
che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.
Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente
contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
alberghi (55.10.00);
villaggi turistici (55.20.10);
ostelli della gioventù (55.20.20);
rifugi di montagna (55.20.30);
colonie marine e montane (55.20.40);
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence (55.20.51);
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I
soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura
informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e
fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.
Come anticipato, l’utilizzo del lavoro occasionale alle condizioni qui descritte è limitato ai datori
di lavoro che, complessivamente, non occupino più di otto dipendenti a tempo indeterminato.
Per l’applicazione del predetto requisito, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n.
107/2017 (cfr. il paragrafo 6.2) e con il messaggio n. 2887/2017 (cfr. il paragrafo 3).
Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti
informazioni:
i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
l'oggetto della prestazione;
la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco
temporale non superiore a dieci giorni;
il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la
procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di
svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata
complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora
prima dell’inizio della prestazione
Si ricorda che la misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti
minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa
non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere
inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative
continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa
giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Allo scopo di favorire il controllo del rispetto del disposto normativo che prevede il compenso
minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il
numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.
Si ricorda che la comunicazione va effettuata almeno un’ora prima dello svolgimento della
prestazione lavorativa. Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa,
l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della
dichiarazione inoltrata. La predetta revoca può essere effettuata entro le ore 23:59 del terzo
giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo
svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).
Sarà possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo
compenso. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora
prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere
inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale
della prestazione.
Nel caso in cui l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo sia già
registrata, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali, essa
dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso
successivo alla pubblicazione della presente circolare.
Anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo è
possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività
lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi
universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che
costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad
essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Si ricorda infine che, anche per il settore di attività in argomento, in ogni caso è vietato
ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o
servizi.
4. Regime per gli Enti locali
L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli
Enti locali.
Ferma restando l’applicabilità della disciplina in questione esclusivamente alle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(come stabilito dall’articolo 54-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50/2017), viene introdotta
la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto
con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.
Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e
fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n.
50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a. nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà,
di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali
improvvisi;
c. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di
volontariato;
d. per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di
utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque
dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le
limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori
dell’agricoltura e del turismo (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente circolare).
Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti
informazioni:
i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
l'oggetto della prestazione;
la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco
temporale non superiore a dieci giorni;
il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la
procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di
svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata
complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora
prima dell’inizio della prestazione.
Si ricorda che la misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti
minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa
non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere
inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative
continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa
giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Al fine di garantire il rispetto del disposto normativo che prevede il compenso minimo per ogni
giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di
giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.
Si ricorda che la comunicazione va effettuata prima dello svolgimento della prestazione
lavorativa. Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua,
sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata.
La predetta revoca può essere effettuata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla
data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della
prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).
Sarà possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo
compenso. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora
prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere
inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale
della prestazione.
Nel caso in cui l’Ente locale sia già registrato, come utilizzatore, nella piattaforma informatica
delle Prestazioni occasionali, dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al
momento del primo accesso.
Si ricorda che in ogni caso è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
5. Aggiornamento della registrazione dei prestatori sul sito dell’INPS
Come illustrato nella circolare n. 107/2017 (cfr. il paragrafo 4), ai fini dell’accesso alle
prestazioni del Libretto famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, i lavoratori,
utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi
preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e
Libretto di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del
rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da
parte dell’INPS.
Le modifiche normative prevedono che i prestatori, all’atto della propria registrazione nella
piattaforma informatica gestita dall'INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad
una delle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l’università;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che
costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad
essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La registrazione nella procedura informatica del possesso di uno degli status sopra indicati
consentirà all’utilizzatore di computare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a
favore dei prestatori appartenenti alle categorie sopra indicate. In sostanza, per gli utilizzatori
che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto
annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in
luogo di 5.000 euro.
Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore
dell’agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la
non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
I prestatori, pertanto, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica
indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:
accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN
INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei
Servizi);
ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia
mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). Anche in tal caso, si ricorda
che è preliminarmente necessario che il lavoratore risulti in possesso delle credenziali
personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta
Nazionale dei Servizi);
tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Qualora l’utilizzatore sia un’impresa del settore agricolo, un’azienda alberghiera o una struttura
ricettiva del settore del turismo, oppure altro datore di lavoro che intende usufruire del regime
di computo del limite economico previsto dalla legge per utilizzatore (cfr. art 54-bis, comma 8,
del decreto-legge n. 50/2017), in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte
del lavoratore, la procedura trasmette un’apposita segnalazione con la quale viene ricordata la
necessità che il prestatore aggiorni la propria scheda anagrafica e viene bloccata l’acquisizione
della dichiarazione. In tali casi, la prestazione a favore di impresa del settore agricolo, azienda
alberghiera o struttura ricettiva non potrà essere svolta. Negli altri casi, la dichiarazione potrà
essere acquisita senza l’indicazione di voler fruire del particolare regime di computo del limite
economico previsto per utilizzatore dal citato comma 8.
In sede di prima applicazione delle novità in parola, al fine di favorire il graduale
aggiornamento della posizione anagrafica del lavoratore, sarà consentita entro il 31/12/2018 la
trasmissione da parte dell’utilizzatore di un numero massimo di due dichiarazioni qualora per il
medesimo prestatore risulti essere già stata presentata nel corso del 2018 una precedente
dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di cui al citato comma 8.
Successivamente, non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di
aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore.
Si ricorda che il prestatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente la scheda anagrafica
presente in procedura ad ogni variazione dell’appartenenza ad una delle categorie indicate, al
fine di non incorrere in responsabilità per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica
Amministrazione.
6. Nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori
Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto innovazioni in merito alle modalità di erogazione del
compenso al prestatore. In particolare, a richiesta di quest’ultimo espressa all’atto della
registrazione, il compenso può essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la
prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata, per il tramite di qualsiasi
sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di
autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato
dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
prestazione e l’importo del corrispettivo.
In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il
pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle
seguenti modalità:
a. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della
registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della
prestazione;
b. tramite bonifico bancario domiciliato (come descritto al paragrafo 8 della circolare n.
107/2017) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della
prestazione; gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte
dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore;
c. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di
univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici
giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è
consolidata. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la
procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa,
al termine della stessa.
La procedura elaborerà un apposito documento, numerato univocamente, nel quale sono
indicate le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Il
documento potrà essere stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore e sarà
disponibile anche nella sezione dedicata al prestatore per consentire a quest’ultimo di
stamparlo autonomamente. Con tale documento il prestatore, debitamente identificato a
cura dell’operatore di sportello dell’ufficio postale, potrà riscuotere il compenso presso
qualsiasi sportello postale. L’utilizzatore potrà validare l’avvenuto svolgimento della
prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate,
entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, termine oltre il quale,
in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà
posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo
(cfr. modalità di cui alla lettera b). Si fa presente che gli oneri di pagamento di tale nuova
modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro,
sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso
spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.
Si evidenzia che la validazione nella procedura informatica dell’avvenuto svolgimento
della prestazione comporta l’immediata disposizione di pagamento del compenso relativo
alle prestazioni selezionate, che pertanto diventano irrevocabili da parte dell’utilizzatore.
Gli utilizzatori che operano nei settori per i quali la durata della prestazione lavorativa è
riferita ad un arco temporale fino a dieci giorni (imprese operanti nel settore
dell’agricoltura, aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del
turismo, enti locali) possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, per i
lavoratori che hanno scelto la modalità di pagamento in argomento, non appena esaurito
il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale
indicato, attestando l’avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di
ore indicate nella dichiarazione. Dopo l’avvenuta validazione non sarà più possibile per
l’utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà stampare il documento elaborato
dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest’ultimo potrà stamparlo
autonomamente prelevandolo dalla sezione dedicata al prestatore.
7. Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di
prestazione occasionale
L’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 prevede che al fine di poter ricorrere alle
prestazioni di lavoro occasionale è necessario che l’utilizzatore del Contratto di prestazione
occasionale abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il
versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore,
l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad
assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e a pagare gli oneri di gestione
sono le seguenti:
a. versamento a mezzo modello F24 - Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei
dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC”. Nel campo “elementi
identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di
compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Le Amministrazioni Pubbliche utilizzeranno il modello F24 EP;
b. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito,
gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente
dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo
delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto che ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Le istruzioni per favorire lo sviluppo di questa nuova funzionalità saranno diramate a seguito
dei necessari adeguamenti delle procedure di pagamento, da adottare di concerto con le
Amministrazioni interessate, con particolare riguardo all’Agenzia delle Entrate e all’Agid.
8. Profili sanzionatori
Il decreto-legge n. 87/2018 ha modificato parzialmente il regime sanzionatorio previsto
dall’articolo 54-bis, comma 20, del D.L. 50/2017.
Come illustrato nella circolare n. 107/2017, nei limiti ivi indicati, in caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno
dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni
prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Per effetto della modifica introdotta all’articolo 54-bis, comma 20, del decreto-legge 50/2017
dall’articolo 2–bis, comma 1, lettera g), la sanzione sopra richiamata non si applica se la
violazione di cui al comma 14 per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o
non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai
prestatori di cui al comma 8.
Resta ferma, perché non modificata dalla recente novella, la previsione di legge in base alla
quale, nel caso di superamento dei limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c) - importo di
2.500,00 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo
utilizzatore – o, comunque, del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello
stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al
rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si precisa che le disposizioni relative al regime sanzionatorio, sopra richiamate, non si
applicano se utilizzatore è un’Amministrazione Pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per completezza, si ricorda che i divieti di cui al citato articolo 54-bis, comma 14, hanno ad
oggetto il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori
subordinati a tempo indeterminato;
b. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai
soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli;
c. da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di
escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere,
cave e torbiere;
d. nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive il divieto di cui alla lettera a) è applicabile agli
utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di otto lavoratori subordinati a tempo
indeterminato.
Il possesso dei requisiti per l’accesso ai regimi introdotti dal c.d. Decreto Dignità sarà soggetto
ai controlli di natura amministrativa ed ispettiva posti in essere dall’INPS e dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
9. Programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS
Gli adeguamenti della piattaforma telematica, che supporta la gestione delle prestazioni di
lavoro occasionale, necessari per l’applicazione delle innovazioni recate dall’art. 2-bis del
decreto-legge n. 87/2018, introdotto in sede di conversione del decreto medesimo dalla legge
9 agosto 2018, n. 96, saranno resi noti dall’Istituto con appositi messaggi.
Allo scopo di favorire la sollecita attuazione delle citate innovazioni, si fa presente che è
obiettivo dell’Istituto perfezionare lo sviluppo della piattaforma telematica sulla base del
seguente programma:
contestualmente alla pubblicazione della circolare: operatività del nuovo sistema di
autocertificazione dei requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del
nuovo sistema di pagamento dei compensi al lavoratore;
entro il 18 ottobre 2018: adeguamento dei profili operativi relativi alle comunicazioni da
parte dei datori di lavoro delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano
nel settore del turismo, e degli enti locali.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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