Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 104/2018
Articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (G.U. del 24 aprile 2017). Decontribuzione premi di produttività. Modalità operative per fruire del beneficio. Istruzioni contabili.
Riferimento normativo
Articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (G.U. del 24 aprile 2017). Decontribuzione premi di produttività. Modalità operative per fruire del beneficio. Istruzioni contabili.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 18/10/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 104
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (G.U. del 24
aprile 2017). Decontribuzione premi di produttività. Modalità
operative per fruire del beneficio. Istruzioni contabili.
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di fruizione della riduzione
contributiva prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i premi di produttività del
settore privato.
INDICE:
1. Il quadro normativo
2. Ambito della decontribuzione
3. Compilazione flusso UniEmens- sezione <PosContributiva>
4. Compilazione flusso UniEmens - sezione <ListaPosPA>
5. Compilazione del flusso DMAG
6. Istruzioni contabili
1. Il quadro normativo
L’articolo 1, commi 182-191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e
comunali del 10 per cento per i premi di produttività. Le modalità applicative sono disciplinate
dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016 (art. 1, comma 188, della legge n.
208/2015).
Sotto il profilo soggettivo, per quanto riguarda il datore di lavoro, l’agevolazione fiscale è
riservata al settore privato. Pertanto, sono escluse le Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, comprese le Autorità indipendenti e le
Università non statali legalmente riconosciute. Nell’ambito del settore privato, la misura fiscale
riguarda anche i datori di lavoro che non svolgono attività imprenditoriale (cfr. la circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E/2008). Per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari
della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno
precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro.
L’ambito oggettivo della detassazione, delineato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge n.
208/2015, è quello dei premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia
legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e
verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale sopra richiamato,
nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le somme
devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva è
necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati con modalità
telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro
sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni
contenute nel decreto interministeriale stesso.
L’agevolazione fiscale opera entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro annui lordi.
Tale limite era elevabile, in base al comma 189 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, a
4.000,00 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal decreto interministeriale 25
marzo 2016.
L’articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (allegato n. 1), convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ha modificato l’articolo 1, comma 189, della legge n. 208/2015 stabilendo che,
per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le
modalità specificate nel citato decreto interministeriale, è ridotta di venti punti percentuali
l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti su una quota di erogazioni previste dal comma 182 del medesimo
decreto, non superiore a 800,00 euro. La norma dispone che sulla medesima quota non è
dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. In misura corrispondente viene ridotta
l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
Tale disposizione opera per i premi e per le somme erogate in esecuzione dei contratti
aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 50/2017. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.
Nell’ottica di favorire il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che rientrano nella nuova disposizione agevolativa anche i contratti che a partire dal
24 aprile 2017 siano modificati ovvero integrati al fine di prevedere il coinvolgimento
paritetico, sempreché siano nuovamente depositati (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 5/E/2018). Infatti, in applicazione dell’articolo 14 del D.lgs n. 151/2015, è necessario che i
contratti collettivi aziendali o territoriali al momento dell’erogazione del premio siano già stati
depositati con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
2. Ambito della decontribuzione
L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione
agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione
degli stessi.
Più precisamente, la novella di cui al citato articolo sopprime il massimale più elevato di premi
detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00
euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00
euro, le seguenti misure:
a) una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del
datore di lavoro;
b) l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
c) la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento
pensionistico.
L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione
del premio agevolabile (principio di cassa). Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non
avente una funzione di incentivo all’assunzione la stessa è cumulabile con altri benefici
contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di
lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni,
che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.
Alla luce della decontribuzione IVS e della collegata indicazione normativa ai fini del calcolo
pensionistico, il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella
determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini
del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla
legge n. 335/95.
In coerenza con l’orientamento già espresso dall’Istituto in occasione dell’applicazione dello
sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello previsto dalla previgente
legge n. 247/2007, non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con
riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’articolo
1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
per gli sportivi professionisti, dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.lgs n. 166/1997. Tale
contributo pertanto è dovuto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro sia dal
lavoratore. Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) previsto dall’articolo 3-ter del
D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Resta dovuta anche la contribuzione ai Fondi di solidarietà previsti dagli articoli 26 e seguenti
del D.lgs n. 148/2015, in quanto ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto
legislativo le disposizioni relative agli sgravi contributivi non si applicano ai contributi di
finanziamento a tali Fondi.
Stante il richiamo alle medesime erogazioni di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n.
208/2015, l’applicazione della misura in esame necessita di caratteristiche soggettive e
oggettive in linea con quelle delineate per la detassazione sopra richiamate. Il termine
“aziende”, di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017, è da intendersi riferito ai datori di lavoro
privati e in senso atecnico, per cui il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai
datori di lavoro non imprenditori. Inoltre, è da ritenere operante il requisito del limite di
reddito di lavoro dipendente, in capo al lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione
del premio.
L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un
lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito
dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio (cfr. la
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018). A tal fine il lavoratore deve comunicare al
proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un
diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017.
Dal tenore delle norme risulta evidente che i premi interessati alla riduzione contributiva sono
quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di
svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione,
apprendistato).
La norma sulla decontribuzione richiama la necessità di coinvolgere pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188
dell’articolo 1 della legge n. 208/2015. Si rimanda, pertanto, al D.I. 25 marzo 2016 che
illustra, all’articolo 4, gli strumenti e le modalità di tale coinvolgimento. Al riguardo l’Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018. Sia il decreto
interministeriale sia le circolari menzionano schemi organizzativi nel flusso di lavoro mirati a
motivare il personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi di innovazione, escludendo che
tale finalità possa attuarsi con forme di mera consultazione dei lavoratori.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione contributiva da parte dei lavoratori somministrati, di cui al
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, deve farsi riferimento alla contrattazione di secondo
livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Trattandosi di beneficio contributivo, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone ai datori di lavoro il
possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si evidenzia che la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte
dell’Istituto e che la medesima spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in
vigore della norma e nelle more dell’emanazione della presente circolare. La misura
contributiva si applica altresì ove il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia al regime di
tassazione agevolata dei premi di risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge n.
208/2015.
3. Compilazione flusso UniEmens - sezione <PosContributiva>
Nel flusso UniEmens sezione <PosContributiva> attualmente i premi di risultato sono un “di
cui” del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> e trovano una
esposizione specifica nell’elemento <PremioRis> di <DatiParticolari> senza valenza
contributiva.
Per consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo
regime, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva,
non dovrà essere più indicato nell’elemento <Imponibile>, ma a partire dal flusso UniEmens di
competenza novembre 2018 andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> di
<PremioRisDec>(elemento che avrà valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>,
diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile>.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” con un codice ricostruito sulla base della “qualifica1”, “TipoContribuzione” e con
quarto carattere la lettera ”D”.
Parallelamente andrà indicato nel nuovo campo <ContributoPremioRisDec> di
<PremioRisDec><PremioRis><DatiParticolari> la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile
indicato nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> non deve superare l’importo di 800,00
euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota va esposto nel
campo <Imponibile> di <DatiRetributivi> in quanto non fruisce della riduzione contributiva.
Resta fermo che l’importo di qualunque premio di risultato, soggetto o meno alla
decontribuzione in esame, continua ad essere indicato su <PremioRisAz> ovvero
<PremioRisTerr> di <PremioRis> ai soli fini informativi.
Sull’imponibile indicato in <ImponibilePremioRisDec> devono essere compiute le seguenti
operazioni:
va applicata un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti
percentuali, azzerandola ove l’aliquota a carico del datore sia inferiore al 20%;
vanno applicate le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro;
non vanno calcolate le contribuzioni (IVS, CIGS) a carico del lavoratore[1];
va applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015 (sia la
quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore).
Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione
contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende
dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i
mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.
4. Compilazione flusso UniEmens - sezione <ListaPosPA>
L’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva prevista
dall’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017, deve essere esposto, a partire dal flusso
UniEmens di competenza novembre 2018, nello specifico elemento appositamente previsto
<AltroImponibile> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> e non deve essere “un di cui”
della retribuzione imponibile denunciata nell’elemento <Imponibile> di <GestPensionistica>.
Tale compilazione deve essere effettuata nell’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti
in servizio ovvero nell’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 1 per i dipendenti cessati.
Il contributo da versare sul premio di risultato valorizzato nell’elemento <AltroImponibile>
deve essere esposto nell’elemento <Importo> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>.
In <AnnoRif> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> deve essere indicato l’anno di
corresponsione del premio di produttività oggetto dello sgravio contributivo, mentre l’elemento
<CodiceRecupero> deve essere compilato con il valore Codice 9: Decontribuzione Premi di
Risultato - Articolo 55 del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla L. 21 giugno
2017, n. 96.
Si evidenzia che l’importo del premio di risultato da indicare nell’elemento
<AltroImponibile> non deve superare l’importo di 800,00 euro per anno civile per lavoratore e
il contributo da indicare nell’elemento <Importo> di <RecuperoSgravi> è quello al netto dello
sgravio previsto nella misura di venti punti percentuali dell'aliquota pensionistica a carico del
datore di lavoro e della completa esclusione di quella a carico del dipendente. L’eventuale
premio eccedente l’importo di 800,00 euro andrà esposto nel campo <Imponibile>
dell’elemento E0 ed assoggettato ad aliquota ordinaria.
Per la regolare esposizione in denuncia degli eventuali premi soggetti alla riduzione
contributiva erogati nei mesi trascorsi, al fine di consentire il recupero della maggiore
contribuzione versata, è necessario procedere variando, tramite l’elemento
<V1_PeriodoPrecedente> Causale 5, la denuncia precedentemente inviata per i mesi di
erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.
5. Compilazione del flusso DMAG
Per consentire il calcolo contributivo ai fini pensionistici differenziato per i premi di risultato
rientranti nel nuovo regime di decontribuzione viene introdotto il nuovo codice Tipo
Retribuzione “Q”, che assume il significato di “imponibile ex articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017
n. 50”.
Pertanto, dal quarto trimestre 2018, l’imponile pari al premio di risultato erogato che beneficia
della riduzione contributiva non andrà più indicato unitamente alla retribuzione di tipo “O”, ma
andrà esposto distintamente su un ulteriore rigo del quadro “F” indicando il Tipo Retribuzione
(TR) “Q” con un numero di giornate pari a quelle indicate per il Tipo Retribuzione “O” e con la
zona tariffaria e il tipo di contratto relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al premio
decontribuito.
L’imponibile indicato con il nuovo codice Tipo Retribuzione “Q” non può superare l’importo di
800,00 euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota andrà
esposto con Tipo Retribuzione “O” unitamente all’imponibile non decontribuito.
Sull’imponibile esposto con il codice Tipo Retribuzione “Q”, la procedura di tariffazione
effettuerà le seguenti operazioni:
calcolerà un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti
percentuali, azzerandola ove tale aliquota fosse inferiore al 20%;
non calcolerà l’aliquota contributiva IVS e le altre contribuzioni minori a carico del
lavoratore;
ridurrà l’aliquota di computo ai fini pensionistici;
calcolerà la relativa contribuzione minore a carico del datore di lavoro.
Per la sistemazione di eventuali premi già erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla
riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata dal
datore di lavoro e la riduzione dell’accredito sul conto assicurativo del lavoratore ai fini
pensionistici, le aziende provvederanno ad inviare apposita istanza alle Strutture territoriali
competenti, esclusivamente in via telematica.
6. Istruzioni contabili
In relazione al contenuto della disposizione normativa in oggetto non occorrono nuove
istruzioni contabili poiché le gestioni di riferimento registreranno direttamente una minore
entrata contributiva.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità
delle aziende e pari al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS (art. 9 della legge n.
407/1990); per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 (G. U. 24/4/2017 n. 95, S.O.) convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Articolo 55 - (Premi di produttività)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva
a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle
erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è
corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.».
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi
le disposizioni già vigenti alla medesima data.
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