Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 06/11/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 105
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini.
Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta
con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di
applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, che – a causa del sisma che si è verificato nei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21
agosto 2017 – ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti contributivi in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore
del decreto in oggetto, 29 settembre 2018, al 31 dicembre 2020. Sono
fornite, altresì, le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli
obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.
INDICE
Premessa
1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
1.1 Soggetti interessati alla sospensione contributiva
2. Periodo contributivo oggetto di sospensione
2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
3. Modalità di sospensione
3.1 Aziende con dipendenti
3.1.1 Denuncia UniEmens - aziende con pluralità di sedi operative
3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
3.2 Artigiani e commercianti
3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare
3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico
3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
5. Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive
6. Istruzioni contabili
Premessa
Con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 è stato
dichiarato lo stato di emergenza in ordine all’evento sismico che il giorno 21 agosto 2017 ha
colpito il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.
Per far fronte all’emergenza, è stato emanato in data 20 ottobre 2017 un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata disposta, nei confronti dei contribuenti
interessati dall’evento sismico, la sospensione fino al 19 dicembre 2017 dei termini per gli
adempimenti e versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli Agenti di Riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, scadenti nel periodo compreso
tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017.
La scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari,
prevista dal citato decreto del MEF, è stata prorogata al 30 settembre 2018 dall’articolo 2,
comma 5-bis, del decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.
172/2017, che ha previsto altresì l’applicazione delle suddette disposizioni anche al comune di
Forio.
Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha previsto al Capo III ulteriori interventi – aventi
ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la
notifica delle cartelle di pagamento – nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio,
Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dall’evento sismico in trattazione. Il suddetto
decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, è entrato in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
L’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha disposto la sospensione dei
termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 –
data di entrata in vigore del citato decreto – al 31 dicembre 2020, nei comuni di cui all’articolo
17 del medesimo decreto: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 34 del citato decreto-legge e tenuto conto
delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 20 ottobre 2017 del MEF, la sospensione fino al
31 dicembre 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a
carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse
gestioni ed operanti alla data del 21 agosto 2017, nei comuni sopra citati.
Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i
soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo,
aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).
La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività
svolte nelle zone colpite dall’evento.
Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in
partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai
lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate
nelle zone colpite dall’evento.
Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende
autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi
riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori sopra indicati.
Il datore di lavoro privato, il committente o l’associante sono responsabili del versamento della
quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione
contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che
contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto
obbligatoriamente a versare quest’ultima nei termini di legge.
2. Periodo contributivo oggetto di sospensione
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza
legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31
dicembre 2020.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2,
comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, e successive modificazioni, già in corso alla data del 29 settembre 2018.
Ciò in quanto la rateazione concessa e attivata ai sensi del vigente “Regolamento di Disciplina
delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” comporta una diversa
modulazione dei termini di versamento - notificati con il piano di ammortamento - rispetto a
quelli originariamente previsti che, ove aventi scadenza nel periodo compreso tra il 29
settembre 2018 ed il 31 dicembre 2020, resteranno sospesi in attuazione della richiamata
previsione dell’articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018.
2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la
contribuzione trattenuta ai lavoratori dovrà essere versata alla prima scadenza utile per il
versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, le aziende dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad
esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata).
Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici
contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della
gestione).
3. Modalità di sospensione
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i
soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente,
utilizzando a tal fine il modello “SC93” reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito
www.inps.it.
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà
essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura a
disposizione sul sito dell’Istituto.
Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in
presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse gestioni.
L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi
indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni interne emanate dall’Istituto.
3.1 Aziende con dipendenti
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi
dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”, che assume il nuovo
significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento sismico
verificatosi il 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola
di Ischia. Decreto Legge n. 109/2018”.
Si precisa che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi
dell’articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018, sono quelli con scadenza legale di
adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dal 29 settembre 2018, data di
entrata in vigore del citato decreto, al 31 dicembre 2020; vale a dire, per le aziende DM, per i
periodi di paga da settembre 2018 a novembre 2020.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N965” e
le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad
un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito
azienda o un saldo a zero.
3.1.1 Denuncia UniEmens - aziende con pluralità di sedi operative
La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla
trasmissione della denuncia UniEmens.
Nell’ipotesi di azienda con un’unica matricola o autorizzata all’accentramento contributivo, ma
avente sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento che al di fuori delle predette aree, la
sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati
nei territori colpiti dall’evento.
Pertanto, per le suddette aziende, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera
completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dal
sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della
denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N965”
relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà
essere valorizzato con “S”.
Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive – all’interno ed al di
fuori dei territori colpiti dall’evento – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia
UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree
sopra indicate.
3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con messaggio n. 23735/2007 l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica
anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine
rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere
considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non
assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N965”.
3.2 Artigiani e commercianti
Per effetto delle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi
dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza Contributi sospesi
versamento
16 Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2018
novembre
2018
30 Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il
novembre minimale per l’anno 2018
2018
18 febbraio Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2018
2019
16 maggio Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2019
2019
1 luglio 2019 Contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per
l’anno 2018, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il
minimale per l’anno 2019
20 agosto Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2019
2019
18 Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2019
novembre
2019
2 dicembre Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il
2019 minimale per l’anno 2019
17 febbraio Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2019
2020
18 maggio Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2020
2020
30 giugno Contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per
2020 l’anno 2019, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il
minimale per l’anno 2020
20 agosto Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2020
2020
16 Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2020
novembre
2020
30 Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il
novembre minimale per l’anno 2020
2020
Ove il contribuente usufruisca di rateazione per i versamenti dovuti a titolo di contribuzione
percentuale, è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2017 e di acconto
2018, se in corso rateazione.
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi ai periodi pregressi posti in
riscossione alle predette scadenze.
Per l’acquisizione della sospensione la relativa funzione degli aggiornamenti online è stata
integrata con “Sisma Ischia”, che consente di inserire la segnalazione di aziende interessate
dalla sospensione contributiva secondo i requisiti sopra esposti, disponibile dalla Intranet al
seguente percorso: “Processi” > “Artigiani e Commercianti” > “Accesso alle applicazioni EAP
(ex-As400) reingegnerizzate” > “Aggiornamenti online: Segnalazione eventi particolari” >
“Registrazione evento calamitoso”.
3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei seguenti
contributi dovuti, in coincidenza con i versamenti fiscali:
- anno 2017: saldo se in corso di rateazione;
- anno 2018: primo acconto se in corso di rateazione (dalla quarta rata dovuta e in
scadenza nel mese di ottobre 2018) e secondo acconto in scadenza entro il 30 novembre
2018;
- anno 2019: primo e secondo acconto e saldo;
- anno 2020: primo acconto.
Per le aziende committenti tenute alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i
versamenti mensili con scadenza dal 29 settembre al 31 dicembre 2020 (compensi erogati nei
mesi da settembre 2018 a novembre 2020).
Nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “23”: sospensione contributi a causa del
sisma del 21 agosto 2017, D.L. n. 109/2018, Validità dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre
2020 (Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017).
3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
In relazione agli adempimenti cui sono tenute le aziende agricole assuntrici di manodopera si
comunica che è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 3° trimestre 2018, 4°
trimestre 2018, di tutte le denunce mensili relative alla manodopera occupata nell’anno 2019 e
di tutte le denunce mensili relative alla manodopera occupata dell’anno 2020.
Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la
sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:
Scadenza versamento Contributi sospesi
16 dicembre 2018 II trimestre 2018
18 marzo 2019 III trimestre 2018
17 giugno 2019 IV trimestre 2018
16 settembre 2019 I trimestre 2019
16 dicembre 2019 II trimestre 2019
16 marzo 2020 III trimestre 2019
16 giugno 2020 IV trimestre 2019
16 settembre 2020 I trimestre 2020
16 dicembre 2020 II trimestre 2020
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola
colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC-CF, sono sospesi i
termini aventi ad oggetto i seguenti versamenti:
Scadenza versamento Contributi sospesi
16 novembre 2018 III rata 2018
16 gennaio 2019 IV rata 2018
16 luglio 2019 I rata 2019
16 settembre 2019 II rata 2019
16 novembre 2019 III rata 2019
16 gennaio 2020 IV rata 2019
16 luglio 2020 I rata 2020
16 settembre 2020 II rata 2020
16 novembre 2020 III rata 2020
3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico
Nell’arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei
contributi per lavoro domestico dal 3° trimestre 2018 al 3° trimestre 2020, evidenziati nella
tabella di seguito. Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo
interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte
di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene
indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.
Scadenza versamento Contributi sospesi
10 ottobre 2018 Contributi dovuti per il III trimestre 2018
10 gennaio 2019 Contributi dovuti per il IV trimestre 2018
10 aprile 2019 Contributi dovuti per il I trimestre 2019
10 luglio 2019 Contributi dovuti per il II trimestre 2019
10 ottobre 2019 Contributi dovuti per il III trimestre 2019
10 gennaio 2020 Contributi dovuti per il IV trimestre 2019
10 aprile 2020 Contributi dovuti per il I trimestre 2020
10 luglio 2020 Contributi dovuti per il II trimestre 2020
10 ottobre 2020 Contributi dovuti per il III trimestre 2020
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del
versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di
sospensione se ricade entro il 31/12/2020, ai sensi del citato decreto.
3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata,
iscritti alla Gestione pubblica, di cui si riporta di seguito un’elencazione a titolo meramente
esemplificativo:
aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica per effetto di previsioni legislative
ovvero con personale che ha optato per il mantenimento della iscrizione ad un fondo o
cassa della Gestioni pubblica per la facoltà attribuita dal legislatore;
scuole primarie parificate e asili eretti in enti morali, il cui personale docente è
obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della legge n.
176/41;
associazioni o fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab
o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del
trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP ai sensi della legge n. 389/89.
I suddetti enti, durante il periodo oggetto di sospensione, avranno cura di compilare la
denuncia mensile <ListaPosPA> con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese,
valorizzando in questo caso gli elementi <DataFineBeneficioCalamita> e
<ContributoSospesoCalam>.
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Il decreto-legge n. 109/2018 dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi
dell’articolo 34, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021.
In proposito verranno fornite successive istruzioni.
Inoltre, entro il 31 gennaio 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, saranno
riavviati i piani di rateazione concessi dall’Istituto.
Ne consegue che, per effetto della suddetta riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti
contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del
31 gennaio 2021, l’importo delle rate sospese nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31
dicembre 2020.
Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2021, circostanza che può
profilarsi solo in caso di rateazione per la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
abbia autorizzato il prolungamento delle rate a 36/60, riprenderà secondo le scadenze previste
con il piano di ammortamento originariamente comunicato.
5. Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive
L’articolo 35 del decreto-legge n. 109/2018 sospende dal 29 settembre 2018, data di entrata
in vigore del citato decreto-legge, fino al 31 dicembre 2020, nei comuni di cui all’articolo 17, i
termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti
dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli
Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Tali termini riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Premesso quanto sopra, si ribadisce che la sospensione dei termini si applica anche alla
riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps e risultanti dagli atti di cui
all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, tenuto conto delle disposizioni del comma 14 del
medesimo articolo 30.
Gli Agenti della Riscossione sospenderanno d’ufficio, fino al 31 dicembre 2020, qualsiasi
attività relativa al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Inoltre, fino alla stessa data l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito.
Tale sospensione interviene ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei
soggetti interessati.
Si precisa che, in presenza di richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni
debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 29 settembre 2018 devono
essere regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto
ministeriale 30 gennaio 2015.
Ciò in quanto tali esposizioni debitorie, essendo relative a pagamenti aventi scadenza legale
anteriore a quella disposta dal legislatore per la sospensione (29 settembre 2018), restano
escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del citato decreto 30
gennaio 2015.
Nel contempo, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante
rateizzazioni concesse da Inps, Inail o dalle casse edili ovvero dagli Agenti della Riscossione
sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non potrà essere
attestata, non sussistendo le condizioni di cui al comma 2, lett. a), del citato articolo 3.
6. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento
“N965”, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.1 della presente circolare, devono
essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00132.
Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro,
alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali
ammesse alla sospensione.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende,
degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento
dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995,
delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica
privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni
amministrative.
Nell’allegato 1 è riportato il conto di credito di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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