Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 106/2018

Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni

Pubblicato: 08/11/2018 In vigore dal: 08/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 09/11/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 106 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni SOMMARIO: La presente circolare definisce l’elemento “variabile retributiva” ed il suo corretto utilizzo, determinando i limiti temporali di fruizione in considerazione dell’evoluzione del prodotto UniEmens. La rivisitazione della “variabile” attraverso i delineati confini operativi è finalizzata a garantire stabilità, certezza ed affidabilità ai dati retributivi/contributivi registrati nel Sistema Informativo, sia rispetto al conto aziendale, in merito al rapporto dovuto/versato ed al riverbero dello stesso rapporto sulle procedure di controllo di congruità, sia rispetto al conto individuale del lavoratore, ai fini dell’esatta erogazione delle prestazioni calcolate sul percepito correttamente imputato. INDICE 1. Premessa 2. Funzione e significato della variabile 3. Istruzioni relative all’uso delle variabili 1. Premessa L’istituzione degli elementi variabili della retribuzione trae origine dalla delibera del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993 recante “Approvazione della deliberazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 5 del 26 marzo 1993 in materia previdenziale (G.U. n. 245 del 18/10/1993)”, cui ha fatto seguito la circolare Inps n. 292 del 23 dicembre del 1993. In particolare, il citato decreto ha previsto che “qualora nel corso del mese intervengano elementi od eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi ed elementi sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di diaria o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore)”. In virtù del potere di delegificazione riconosciuto all’Istituto dallo stesso decreto, con la circolare n. 196 del 23/12/2003, dopo aver elencato gli eventi o elementi tipizzati come variabili dal predetto decreto, l’Istituto ha precisato che “agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti, (…) compensi per ferie non godute, compensi per lavoro straordinario – ivi compreso l’istituto contrattuale della banca ore –”. L’avvento delle denunce Emens, disposto con la circolare n. 152 del 22/11/2004, ha mantenuto il riferimento al solo mese di gennaio per la gestione dell’aumento o diminuzione di imponibile corrente di competenza dell’anno precedente (cfr. allegato 1 alla circolare citata, pag. 9-10). Il successivo messaggio n. 16329 del 22/4/2005 ha introdotto il concetto di imponibile negativo e la possibilità che in taluni casi (come, ad esempio, il recupero di indennità per ferie non godute) si agisca su mesi del medesimo anno. La circolare n. 117 del 7/12/2005, al paragrafo 1, ha incluso tra le variabili anche i congedi parentali di qualsiasi tipo, ha precisato la necessità dell’utilizzo della variabile per la corretta gestione a gennaio delle quote retributive riferite a dicembre, qualora l’assunzione sia intervenuta in corso di mese e ha fornito, infine, diversi esempi sul corretto utilizzo dell’elemento. Con la circolare n. 7 del 15/1/2010 sono stati codificati gli esatti adempimenti ed è stato fornito l’elenco delle variabili ammesse. La tipizzazione, così operata, è stata mantenuta pressoché inalterata in UniEmens. 2. Funzione e significato della variabile Come emerso dal rapido excursus in premessa, la finalità della variabile consisteva nel consentire al datore di lavoro il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, tenendo conto delle compensazioni retributive, intervenute nel mese corrente ma originate da voci retributive attive o passive di competenza di un mese diverso, con il limite della competenza dell’anno precedente. Giova precisare che, nel momento in cui le variabili sono state istituite, le denunce retributive erano annuali e che la determinazione del dovuto mensile era operata nel DM dal datore di lavoro sulla sommatoria dell’imponibile aggregato per categorie di lavoratori. L’imponibile totale, sia per categorie di lavoratori dipendenti, sia complessivamente considerato per azienda, costituiva un valore non imputabile analiticamente, in fase di acquisizione del DM, ai soggetti cui effettivamente erano riferiti gli addendi componenti la sommatoria delle retribuzioni. La quadratura annuale effettuata a posteriori dall’Inps, mettendo a confronto il totale imponibile denunciato nei DM con il totale complessivo derivante dalle denunce retributive, avrebbe comportato l’emersione di inadempienze laddove fosse intervenuta, da parte del datore di lavoro, la compensazione di debiti o crediti retributivi ulteriori rispetto l’arco temporale annuo. Con l’introduzione della variabile, ed in considerazione del fatto che l’Inps non aveva contezza del valore retributivo individuale mensile, si è consentito quindi al datore di lavoro di agire con compensazioni sui totali di categoria, a condizione che non si alterasse la competenza annua delle retribuzioni con riferimento al singolo lavoratore. In tal modo, la quadratura annuale poteva tenere conto aritmeticamente - tramite la variabile - dei valori positivi o negativi contributivi ascrivibili a imponibili che, per competenza, si collocavano nella denuncia retributiva riferita ad una annualità diversa. In sintesi, si è codificata e resa possibile per il datore di lavoro la gestione attuale delle compensazioni sul dovuto del mese X, derivanti da definizione di debiti/crediti retributivi emersi nel mese X ed originati da voci retributive positive o negative riferibili al precedente mese Y. All’atto della presentazione della denuncia retributiva annuale (01/M ovvero SA/770) il dato riferito all’anno – presentato a posteriori ad annualità già conclusa – costituiva il risultato finale delle compensazioni già operate sul DM nel corso dell’anno precedente, superando la coincidenza temporale tra data di effettuazione della compensazione e periodo di competenza della voce retributiva compensata. Successivamente, con il passaggio alla mensilizzazione avvenuto dal mese di gennaio 2005, le operazioni compensatorie, che fino a quella data erano state operate in autonomia dal datore di lavoro sul solo DM, hanno avuto riverbero immediato ed obbligatorio nella compilazione della corrispondente denuncia Emens del mese, in cui la differenza retributiva attiva o passiva può aver determinato non solo il ricorso alla variabile, ma anche – quale effetto ulteriore e secondario finalizzato alla corretta assegnazione degli importi in estratto conto – l’eventuale variazione di copertura settimanale e/o di eventi con titolo all’accredito figurativo nel diverso mese su cui insiste la compensazione di imponibile. Conseguentemente, mentre in persistenza di denuncia annuale la compensazione era operata sugli imponibili totali, con la denuncia mensile la connessione tra imponibile e mese riferiti alla variabile è risultata essenziale nonché immediatamente visibile sia in ordine agli importi, sia in ordine ai lavoratori interessati dall’operazione compensatoria. Di qui la necessità della tipizzazione delle causali introdotta nel Documento Tecnico realizzato nel 2009 (Release 1.1 del 26 ottobre del 2009), in cui la tematica delle variabili è stata ulteriormente dettagliata con i motivi di utilizzo e con la descrizione del loro funzionamento. In particolare, per le variabili AUMIMP e DIMIMP, in linea con le previsioni di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/1993, è stato precisato che le stesse possono essere utilizzate nelle denunce di gennaio e febbraio facendo sempre riferimento all’anno precedente. Infatti, si rammenta che qualora intervengano gli eventi descritti al paragrafo 1 della presente circolare (assenze o altri eventi che concorrono alla determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione rendendo l’imponibile potenzialmente incerto fino all’ultimo giorno del mese), il datore di lavoro può tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’evento o elemento, diminuendo o aumentando la retribuzione imponibile del mese successivo. Per garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno e quella soggetta a contribuzione, qualora detti eventi o elementi comportino variazioni in aumento o diminuzione dell’imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, l’azienda tiene conto dei predetti eventi o elementi in occasione della denuncia del mese successivo, senza dovere utilizzare le variabili in esame. Di contro, la variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre dell’anno X comporta l’utilizzo della variabile retributiva in esame nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno X+1. A seguito del passaggio a UniEmens, la circolare n. 7 del 15/1/2010 ha fornito indicazioni aggiornate in merito al corretto utilizzo delle variabili in precedenza censite, compresa la regola specifica per la gestione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, anche con riferimento al caso in cui il lavoratore si trovi in un Paese estero non convenzionato. La citata circolare ha introdotto, altresì, la causale “IMPNEG”, che ha la funzione di recuperare la contribuzione non dovuta nel suo effettivo ammontare. In particolare, con riferimento a “IMPNEG” è stato precisato che “la causale IMPNEG va utilizzata solo in caso di incapienza dell’imponibile corrente. In tale ipotesi, l’intero importo da recuperare deve essere gestito con la causale IMPNEG. Non è consentito l’azzeramento dell’imponibile corrente con la causale DIMIMP” ed il contemporaneo recupero dei contributi sulla parte eccedente l’imponibile corrente con la causale IMPNEG”. In conformità alle predette istruzioni, la causale DIMIMP consentiva di operare la compensazione diminuendo l’imponibile attuale per effetto di maggior imponibile corrisposto l’anno precedente; diversamente, la causale IMPNEG consentiva di recuperare interamente la contribuzione non dovuta in caso di incapienza dell’imponibile corrente. Le due causali non potevano essere utilizzate abbinate con riferimento ad un unico imponibile da abbattere. 3. Istruzioni relative all’uso delle variabili A seguito di una complessiva attività di analisi e monitoraggio delle causali relative alle variabili in uso per le aziende con dipendenti, l’Istituto ha ritenuto opportuno, da un lato, implementare nuove metodologie di controllo automatizzato, preordinate ad escludere anomalie nel loro utilizzo, dall’altro procedere ad una rivisitazione delle causali e del loro funzionamento, avendo anche riguardo al limite temporale per il loro utilizzo. Alla luce di quanto sopra, si comunica che le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione. Le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate. Si ricorda che le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell’anno precedente. Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”), il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione. Da ultimo, con riferimento alle variabili AUMMAS e DIMMAS (e ad AUMSP1, DIMSP1, AUMSP2, DIMSP2 per gli sportivi professionisti), si confermano le consuete modalità di utilizzo. In allegato, si riporta lo schema riepilogativo delle nuove istruzioni. Le nuove disposizioni, illustrate con la presente circolare, entreranno in vigore a partire dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Codice Descrizione Elemento senza valenza contributiva Indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive di competenza dell’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, non ha efficacia in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento AUMIMP <ImponibileVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità:  lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di esposizione;  per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente al mese di dicembre dell’anno precedente. Elemento senza valenza contributiva Indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di eventi di competenza dell’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione dell’imponibile della denuncia originale. Ai fini del titolo contributivo, non DIMIMP ha efficacia in quanto la relativa contribuzione ha già determinato la riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata per variazioni in diminuzione che determinano imponibile negativo. Utilizzabile secondo le seguenti modalità:  lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di esposizione;  per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente al mese di dicembre dell’anno precedente. Elemento senza valenza contributiva Indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del Fondo integrativo del mese in corso in conseguenza di voci retributive di competenza dell’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo contributivo in aumento in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo AIMPFI elemento <ImponibileVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità:  lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di esposizione;  per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente al mese di dicembre dell’anno precedente. Elemento senza valenza contributiva Indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del Fondo integrativo del mese in corso in conseguenza di eventi di competenza dell’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM DIMPFI 7.10.1993 e succ. integrazioni. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo contributivo in quanto la relativa contribuzione è stata già recuperata attraverso la riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata per variazioni in diminuzione che determinano imponibile negativo. Utilizzabile secondo le seguenti modalità:  lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di esposizione;  per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente al mese di dicembre dell’anno precedente. Elemento con valenza contributiva Indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione. FERIE Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile entro 12 mesi; oltre detto termine si procederà con regolarizzazione. Elemento con valenza contributiva Indica l’avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro e/o ex festività, precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale e indicati nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la ROL variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile entro 12 mesi; oltre detto termine si procederà con regolarizzazione. Elemento con valenza contributiva Indica che l’imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva deve essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione in quel mese, IMPNEG dell’analogo importo. Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con regolarizzazione. Elemento con valenza contributiva Stock option: indica che l’imponibile della denuncia originaria deve essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione delle azioni assegnate. DIMSTK Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con regolarizzazione. Elemento con valenza contributiva Imponibile negativo Fondi: indica che l’imponibile deve essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione, nel mese della denuncia originaria, dell’analogo importo. IMNEFI L’imponibile è quello preso a base per la determinazione della contribuzione integrativa al fondo speciale di appartenenza del mese della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva. Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con regolarizzazione Elemento con valenza contributiva AUMMAS Indica l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella denuncia originaria (a partire da quella con decorrenza “2009-01”). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS con la corrispondente diminuzione di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Elemento con valenza contributiva Indica l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria (a partire da quella con decorrenza “2009-01”). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla contribuzione IVS con il corrispondente DIMMAS aumento di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Elemento con valenza contributiva Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> = “ST”, “SZ”), l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il primo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale opera l’obbligo della contribuzione IVS di solidarietà. Ciò comporta AUMSP1 l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella denuncia originaria. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS, con la corrispondente diminuzione di quello eccedente il primo massimale giornaliero/annuo, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Il predetto importo è la differenza fra la misura della contribuzione ordinaria sull’imponibile non eccedente il primo massimale e quella della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo massimale giornaliero/annuo e il secondo massimale giornaliero/annuo. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Elemento con valenza contributiva Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> “ST” e “SZ”), l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il primo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale opera l’obbligo della contribuzione IVS di solidarietà. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla contribuzione IVS (di cui all’elemento <Imponibile> di <Datiretributivi>), con il corrispondente aumento di quello eccedente il primo massimale giornaliero/annuo (di cui all’elemento DIMSP1 <ImponibileEccMassSport1> di <DatiParticolari>), in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il predetto importo è pari alla misura della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in diminuzione. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Elemento con valenza contributiva Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> = “ST”, “SZ”), l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il AUMSP2 quale non opera alcun obbligo contributivo ai fini IVS. Ciò comporta l’incremento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS di solidarietà nella denuncia originaria. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina, nella denuncia originaria, l’incremento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS di solidarietà compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo, con la corrispondente diminuzione di quello eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS di solidarietà, pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si richiama l’attenzione sulla circostanze che il predetto importo è pari alla misura della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in aumento. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Elemento con valenza contributiva Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> = “ST”, “SZ”), l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale non opera alcun obbligo contributivo ai fini IVS. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS di solidarietà nella denuncia originaria. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla contribuzione IVS di solidarietà compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo, con il corrispondente DIMSP2 aumento di quello eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il predetto importo è pari alla misura della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in diminuzione. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.

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