Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 106/2018
Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni
Riferimento normativo
Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09/11/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 106
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel
flusso UniEmens. Precisazioni
SOMMARIO: La presente circolare definisce l’elemento “variabile retributiva” ed il suo
corretto utilizzo, determinando i limiti temporali di fruizione in considerazione
dell’evoluzione del prodotto UniEmens. La rivisitazione della “variabile”
attraverso i delineati confini operativi è finalizzata a garantire stabilità,
certezza ed affidabilità ai dati retributivi/contributivi registrati nel Sistema
Informativo, sia rispetto al conto aziendale, in merito al rapporto
dovuto/versato ed al riverbero dello stesso rapporto sulle procedure di
controllo di congruità, sia rispetto al conto individuale del lavoratore, ai fini
dell’esatta erogazione delle prestazioni calcolate sul percepito correttamente
imputato.
INDICE
1. Premessa
2. Funzione e significato della variabile
3. Istruzioni relative all’uso delle variabili
1. Premessa
L’istituzione degli elementi variabili della retribuzione trae origine dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il decreto ministeriale 7 ottobre
1993 recante “Approvazione della deliberazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
n. 5 del 26 marzo 1993 in materia previdenziale (G.U. n. 245 del 18/10/1993)”, cui ha fatto
seguito la circolare Inps n. 292 del 23 dicembre del 1993.
In particolare, il citato decreto ha previsto che “qualora nel corso del mese intervengano
elementi od eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può
essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli
adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello
interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la
corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a
contribuzione.
Gli eventi ed elementi sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di diaria o
missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per
conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di
sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi
non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali;
integrazioni salariali (non a zero ore)”.
In virtù del potere di delegificazione riconosciuto all’Istituto dallo stesso decreto, con la
circolare n. 196 del 23/12/2003, dopo aver elencato gli eventi o elementi tipizzati come
variabili dal predetto decreto, l’Istituto ha precisato che “agli eventi di cui sopra possono
considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti, (…) compensi per
ferie non godute, compensi per lavoro straordinario – ivi compreso l’istituto contrattuale della
banca ore –”.
L’avvento delle denunce Emens, disposto con la circolare n. 152 del 22/11/2004, ha
mantenuto il riferimento al solo mese di gennaio per la gestione dell’aumento o diminuzione di
imponibile corrente di competenza dell’anno precedente (cfr. allegato 1 alla circolare citata,
pag. 9-10).
Il successivo messaggio n. 16329 del 22/4/2005 ha introdotto il concetto di imponibile
negativo e la possibilità che in taluni casi (come, ad esempio, il recupero di indennità per ferie
non godute) si agisca su mesi del medesimo anno.
La circolare n. 117 del 7/12/2005, al paragrafo 1, ha incluso tra le variabili anche i congedi
parentali di qualsiasi tipo, ha precisato la necessità dell’utilizzo della variabile per la corretta
gestione a gennaio delle quote retributive riferite a dicembre, qualora l’assunzione sia
intervenuta in corso di mese e ha fornito, infine, diversi esempi sul corretto utilizzo
dell’elemento.
Con la circolare n. 7 del 15/1/2010 sono stati codificati gli esatti adempimenti ed è stato
fornito l’elenco delle variabili ammesse.
La tipizzazione, così operata, è stata mantenuta pressoché inalterata in UniEmens.
2. Funzione e significato della variabile
Come emerso dal rapido excursus in premessa, la finalità della variabile consisteva nel
consentire al datore di lavoro il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, tenendo conto
delle compensazioni retributive, intervenute nel mese corrente ma originate da voci retributive
attive o passive di competenza di un mese diverso, con il limite della competenza dell’anno
precedente.
Giova precisare che, nel momento in cui le variabili sono state istituite, le denunce retributive
erano annuali e che la determinazione del dovuto mensile era operata nel DM dal datore di
lavoro sulla sommatoria dell’imponibile aggregato per categorie di lavoratori.
L’imponibile totale, sia per categorie di lavoratori dipendenti, sia complessivamente
considerato per azienda, costituiva un valore non imputabile analiticamente, in fase di
acquisizione del DM, ai soggetti cui effettivamente erano riferiti gli addendi componenti la
sommatoria delle retribuzioni.
La quadratura annuale effettuata a posteriori dall’Inps, mettendo a confronto il totale
imponibile denunciato nei DM con il totale complessivo derivante dalle denunce retributive,
avrebbe comportato l’emersione di inadempienze laddove fosse intervenuta, da parte del
datore di lavoro, la compensazione di debiti o crediti retributivi ulteriori rispetto l’arco
temporale annuo.
Con l’introduzione della variabile, ed in considerazione del fatto che l’Inps non aveva contezza
del valore retributivo individuale mensile, si è consentito quindi al datore di lavoro di agire con
compensazioni sui totali di categoria, a condizione che non si alterasse la competenza annua
delle retribuzioni con riferimento al singolo lavoratore.
In tal modo, la quadratura annuale poteva tenere conto aritmeticamente - tramite la variabile
- dei valori positivi o negativi contributivi ascrivibili a imponibili che, per competenza, si
collocavano nella denuncia retributiva riferita ad una annualità diversa.
In sintesi, si è codificata e resa possibile per il datore di lavoro la gestione attuale delle
compensazioni sul dovuto del mese X, derivanti da definizione di debiti/crediti retributivi
emersi nel mese X ed originati da voci retributive positive o negative riferibili al precedente
mese Y.
All’atto della presentazione della denuncia retributiva annuale (01/M ovvero SA/770) il dato
riferito all’anno – presentato a posteriori ad annualità già conclusa – costituiva il risultato finale
delle compensazioni già operate sul DM nel corso dell’anno precedente, superando la
coincidenza temporale tra data di effettuazione della compensazione e periodo di competenza
della voce retributiva compensata.
Successivamente, con il passaggio alla mensilizzazione avvenuto dal mese di gennaio 2005, le
operazioni compensatorie, che fino a quella data erano state operate in autonomia dal datore
di lavoro sul solo DM, hanno avuto riverbero immediato ed obbligatorio nella compilazione
della corrispondente denuncia Emens del mese, in cui la differenza retributiva attiva o passiva
può aver determinato non solo il ricorso alla variabile, ma anche – quale effetto ulteriore e
secondario finalizzato alla corretta assegnazione degli importi in estratto conto – l’eventuale
variazione di copertura settimanale e/o di eventi con titolo all’accredito figurativo nel diverso
mese su cui insiste la compensazione di imponibile.
Conseguentemente, mentre in persistenza di denuncia annuale la compensazione era operata
sugli imponibili totali, con la denuncia mensile la connessione tra imponibile e mese riferiti alla
variabile è risultata essenziale nonché immediatamente visibile sia in ordine agli importi, sia in
ordine ai lavoratori interessati dall’operazione compensatoria.
Di qui la necessità della tipizzazione delle causali introdotta nel Documento Tecnico realizzato
nel 2009 (Release 1.1 del 26 ottobre del 2009), in cui la tematica delle variabili è stata
ulteriormente dettagliata con i motivi di utilizzo e con la descrizione del loro funzionamento.
In particolare, per le variabili AUMIMP e DIMIMP, in linea con le previsioni di cui alla citata
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/1993, è stato precisato che le stesse possono
essere utilizzate nelle denunce di gennaio e febbraio facendo sempre riferimento all’anno
precedente.
Infatti, si rammenta che qualora intervengano gli eventi descritti al paragrafo 1 della presente
circolare (assenze o altri eventi che concorrono alla determinazione della retribuzione da
assoggettare a contribuzione rendendo l’imponibile potenzialmente incerto fino all’ultimo
giorno del mese), il datore di lavoro può tenere conto delle variazioni in occasione degli
adempimenti e del versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato
dall’evento o elemento, diminuendo o aumentando la retribuzione imponibile del mese
successivo.
Per garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno e quella soggetta a
contribuzione, qualora detti eventi o elementi comportino variazioni in aumento o diminuzione
dell’imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, l’azienda tiene
conto dei predetti eventi o elementi in occasione della denuncia del mese successivo, senza
dovere utilizzare le variabili in esame. Di contro, la variazione della retribuzione imponibile di
competenza del mese di dicembre dell’anno X comporta l’utilizzo della variabile retributiva in
esame nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno X+1.
A seguito del passaggio a UniEmens, la circolare n. 7 del 15/1/2010 ha fornito indicazioni
aggiornate in merito al corretto utilizzo delle variabili in precedenza censite, compresa la
regola specifica per la gestione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della
L. n. 335/1995, anche con riferimento al caso in cui il lavoratore si trovi in un Paese estero
non convenzionato. La citata circolare ha introdotto, altresì, la causale “IMPNEG”, che ha la
funzione di recuperare la contribuzione non dovuta nel suo effettivo ammontare.
In particolare, con riferimento a “IMPNEG” è stato precisato che “la causale IMPNEG va
utilizzata solo in caso di incapienza dell’imponibile corrente. In tale ipotesi, l’intero importo da
recuperare deve essere gestito con la causale IMPNEG. Non è consentito l’azzeramento
dell’imponibile corrente con la causale DIMIMP” ed il contemporaneo recupero dei contributi
sulla parte eccedente l’imponibile corrente con la causale IMPNEG”.
In conformità alle predette istruzioni, la causale DIMIMP consentiva di operare la
compensazione diminuendo l’imponibile attuale per effetto di maggior imponibile corrisposto
l’anno precedente; diversamente, la causale IMPNEG consentiva di recuperare interamente la
contribuzione non dovuta in caso di incapienza dell’imponibile corrente. Le due causali non
potevano essere utilizzate abbinate con riferimento ad un unico imponibile da abbattere.
3. Istruzioni relative all’uso delle variabili
A seguito di una complessiva attività di analisi e monitoraggio delle causali relative alle
variabili in uso per le aziende con dipendenti, l’Istituto ha ritenuto opportuno, da un lato,
implementare nuove metodologie di controllo automatizzato, preordinate ad escludere
anomalie nel loro utilizzo, dall’altro procedere ad una rivisitazione delle causali e del loro
funzionamento, avendo anche riguardo al limite temporale per il loro utilizzo.
Alla luce di quanto sopra, si comunica che le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro
12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore
di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già
corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.
Le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate.
Si ricorda che le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei
mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono
al mese di dicembre dell’anno precedente. Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>:
“SY”, “SX” e “SZ”), il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento al secondo
mese antecedente a quello di esposizione.
Da ultimo, con riferimento alle variabili AUMMAS e DIMMAS (e ad AUMSP1, DIMSP1,
AUMSP2, DIMSP2 per gli sportivi professionisti), si confermano le consuete modalità di utilizzo.
In allegato, si riporta lo schema riepilogativo delle nuove istruzioni.
Le nuove disposizioni, illustrate con la presente circolare, entreranno in vigore a partire dalle
denunce relative al periodo di paga gennaio 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Codice Descrizione
Elemento senza valenza contributiva
Indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del mese in corso in
conseguenza di voci retributive di competenza dell’anno precedente.
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM
7.10.1993 e succ. integrazioni.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione
dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente
dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, non
ha efficacia in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la
contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento
AUMIMP <ImponibileVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità:
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con
riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di
esposizione;
per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo
nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente
al mese di dicembre dell’anno precedente.
Elemento senza valenza contributiva
Indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del mese in corso in
conseguenza di eventi di competenza dell’anno precedente.
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM
7.10.1993 e succ. integrazioni.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento
dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione
dell’imponibile della denuncia originale. Ai fini del titolo contributivo, non
DIMIMP
ha efficacia in quanto la relativa contribuzione ha già determinato la
riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il
solo elemento <ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata per
variazioni in diminuzione che determinano imponibile negativo.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità:
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con
riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di
esposizione;
per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo
nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente
al mese di dicembre dell’anno precedente.
Elemento senza valenza contributiva
Indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del Fondo integrativo del
mese in corso in conseguenza di voci retributive di competenza dell’anno
precedente.
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM
7.10.1993 e succ. integrazioni.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione
dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente
dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo
contributivo in aumento in quanto la relativa contribuzione è già stata
assolta con la contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo
AIMPFI
elemento <ImponibileVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità:
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con
riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di
esposizione;
per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo
nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente
al mese di dicembre dell’anno precedente.
Elemento senza valenza contributiva
Indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del Fondo
integrativo del mese in corso in conseguenza di eventi di competenza
dell’anno precedente.
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM
DIMPFI
7.10.1993 e succ. integrazioni.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento
dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione
dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo
contributivo in quanto la relativa contribuzione è stata già recuperata
attraverso la riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi
compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata
per variazioni in diminuzione che determinano imponibile negativo.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità:
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con
riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di
esposizione;
per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo
nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente
al mese di dicembre dell’anno precedente.
Elemento con valenza contributiva
Indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a
contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia
originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione.
Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia
originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa
contribuzione.
FERIE
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione
dell’imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto indicato
nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo,
determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo
indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere
compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e
<ContributoVarRetr>.
Utilizzabile entro 12 mesi; oltre detto termine si procederà con
regolarizzazione.
Elemento con valenza contributiva
Indica l’avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro e/o
ex festività, precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale e
indicati nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la
ROL
variabile in diminuzione.
Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia
originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa
contribuzione.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione
dell’imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto indicato
nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo,
determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo
indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere
compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e
<ContributoVarRetr>.
Utilizzabile entro 12 mesi; oltre detto termine si procederà con
regolarizzazione.
Elemento con valenza contributiva
Indica che l’imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve
agire la variabile retributiva deve essere diminuito del valore indicato, in
conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione in quel mese,
IMPNEG dell’analogo importo.
Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con
regolarizzazione.
Elemento con valenza contributiva
Stock option: indica che l’imponibile della denuncia originaria deve essere
diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’errato assoggettamento
a contribuzione delle azioni assegnate.
DIMSTK
Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con
regolarizzazione.
Elemento con valenza contributiva
Imponibile negativo Fondi: indica che l’imponibile deve essere diminuito del
valore indicato, in conseguenza dell’errato assoggettamento a
contribuzione, nel mese della denuncia originaria, dell’analogo importo.
IMNEFI L’imponibile è quello preso a base per la determinazione della contribuzione
integrativa al fondo speciale di appartenenza del mese della denuncia
originaria sul quale deve agire la variabile retributiva.
Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con
regolarizzazione
Elemento con valenza contributiva
AUMMAS
Indica l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente
il massimale. Ciò comporta l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla
contribuzione IVS nella denuncia originaria (a partire da quella con
decorrenza “2009-01”).
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento
dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS con la corrispondente
diminuzione di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato
nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo,
determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari all’importo
indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere
compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e
<ContributoVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte
le denunce dell’anno.
Elemento con valenza contributiva
Indica l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente
il massimale. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato
per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria (a partire da
quella con decorrenza “2009-01”).
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione
dell’imponibile assoggettato alla contribuzione IVS con il corrispondente
DIMMAS
aumento di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato
nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo,
determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati
entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte
le denunce dell’anno.
Elemento con valenza contributiva
Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> = “ST”, “SZ”),
l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il
primo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il
quale opera l’obbligo della contribuzione IVS di solidarietà. Ciò comporta
AUMSP1
l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella
denuncia originaria.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento
dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS, con la
corrispondente diminuzione di quello eccedente il primo massimale
giornaliero/annuo, in funzione di quanto indicato nell’elemento
<ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore
versamento della sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento
<ContributoVarRetr>. Il predetto importo è la differenza fra la misura della
contribuzione ordinaria sull’imponibile non eccedente il primo massimale e
quella della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo
massimale giornaliero/annuo e il secondo massimale giornaliero/annuo.
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi
<ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte
le denunce dell’anno.
Elemento con valenza contributiva
Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> “ST” e “SZ”),
l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il primo
massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale
opera l’obbligo della contribuzione IVS di solidarietà. Ciò comporta la
diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione
IVS nella denuncia originaria.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione
dell’imponibile assoggettato alla contribuzione IVS (di cui all’elemento
<Imponibile> di <Datiretributivi>), con il corrispondente aumento di quello
eccedente il primo massimale giornaliero/annuo (di cui all’elemento
DIMSP1
<ImponibileEccMassSport1> di <DatiParticolari>), in funzione di quanto
indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo,
determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si richiama l’attenzione sulla
circostanza che il predetto importo è pari alla misura della contribuzione di
solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il secondo massimale
giornaliero/annuo oggetto di variazione in diminuzione. Dovranno quindi
essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e
<ContributoVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte
le denunce dell’anno.
Elemento con valenza contributiva
Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> = “ST”, “SZ”),
l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il
secondo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il
AUMSP2
quale non opera alcun obbligo contributivo ai fini IVS. Ciò comporta
l’incremento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS di
solidarietà nella denuncia originaria.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina, nella denuncia
originaria, l’incremento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione
IVS di solidarietà compreso fra il primo e il secondo massimale
giornaliero/annuo, con la corrispondente diminuzione di quello eccedente il
secondo massimale giornaliero/annuo, in funzione di quanto indicato
nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo,
determina un ulteriore versamento della sola quota IVS di solidarietà, pari
all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si richiama
l’attenzione sulla circostanze che il predetto importo è pari alla misura della
contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il
secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in aumento.
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi
<ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte
le denunce dell’anno.
Elemento con valenza contributiva
Indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> = “ST”, “SZ”),
l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il
secondo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il
quale non opera alcun obbligo contributivo ai fini IVS. Ciò comporta la
diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione
IVS di solidarietà nella denuncia originaria.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione
dell’imponibile assoggettato alla contribuzione IVS di solidarietà compreso
fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo, con il corrispondente
DIMSP2
aumento di quello eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, in
funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del
titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari
all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si richiama
l’attenzione sulla circostanza che il predetto importo è pari alla misura della
contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il
secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in diminuzione.
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi
<ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.
Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte
le denunce dell’anno.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 106/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2018
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiariment…
Circolare 1806262
Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte s…
Risoluzione AdE 917
Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto scolastico, in relazione al …
Interpello AdE 129
Trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista dall'articolo 14 della delibera di…
Interpello AdE 593
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c…
Provvedimento AdE 2058594