Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, di adeguamento agli articoli 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario, assegno straordinario solidaristico e contribuzione correlata. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, adempimenti procedurali e modalità di compilazione d
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, di adeguamento agli articoli 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario, assegno straordinario solidaristico e contribuzione correlata. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, adempimenti procedurali e modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09/11/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 107
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito
e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane. Decreto interministeriale 18 maggio 2017, n.
99296, di adeguamento agli articoli 26 e ss. del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario, assegno
straordinario solidaristico e contribuzione correlata. Finanziamento
delle prestazioni ordinarie e straordinarie, adempimenti procedurali e
modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni straordinarie
garantite dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del
reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane di cui al D.I. n. 99296/2017. Si forniscono inoltre le
istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle
Strutture territoriali e le modalità di compilazione del Flusso Uniemens da
parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
INDICE:
1. Quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1. Finalità e ambito di applicazione
2.2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Trattamenti in via straordinaria
3.1. Tipologia delle prestazioni
3.2. Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
3.3. Requisiti del lavoratore
3.4. Adempimenti della Struttura Inps che ha in carico la matricola aziendale
3.5 Presentazione della domanda di prestazione
3.6 Misura e modalità di calcolo
3.7 Procedure di liquidazione
3.8 Erogazione in unica soluzione
3.9 Regime tributario
3.10. Contributi sindacali
3.11. Contribuzione correlata
3.12. Incompatibilità e cumulabilità dell’assegno straordinario con il reddito
da lavoro
3.13. Ricorsi amministrativi
4. Finanziamento
4.1. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie
4.2 Codifica aziende
4.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
4.4.Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria
4.4.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura
dell’assegno straordinario
4.4.2. Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di
compilazione del flusso Uniemens
4.4.3. Copertura dell’assegno straordinario solidaristico
4.4.4. Contribuzione correlata all’assegno straordinario solidaristico.
Istruzioni
5. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
Con l’accordo sindacale nazionale tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito anche
Gruppo FS) e Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Mobilità e Orsa Ferrovie, stipulato in
data 28 luglio 2016, è stato convenuto di adeguare alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui
agli articoli 26 e ss. del d.lgs. n. 148/2015 il Fondo per il perseguimento di politiche attive a
sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane.
Il predetto accordo è stato recepito con il decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296
(allegato n. 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, che ha modificato
il decreto n. 86984/2015 dettando la nuova disciplina del Fondo di solidarietà del Gruppo FS.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1. Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nonché di
situazioni di crisi aziendale, ha lo scopo di attuare nei confronti del personale delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane una serie di interventi di sostegno al reddito,
eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente.
Destinatari degli interventi erogati dal Fondo sono i lavoratori dipendenti delle Società del
Gruppo FS (inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i
dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo FS) o
all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 99296/2017 sono da intendersi Società del
Gruppo FS tutte le società - a prescindere dal numero dei dipendenti - che operano nel settore
del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una
partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del
Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente articolo 59, comma 6, della legge
27 dicembre 1999, n. 449.
2.2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità finanziaria.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando
l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al
fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo,
ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di
contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 148/2015. Le modifiche
aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono
adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’Economia e delle finanze.
Il decreto interministeriale disciplina la composizione, la durata e i compiti del Comitato
amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e
dei trattamenti ordinari e straordinari. Per quanto riguarda quelli straordinari, nella delibera di
concessione il Comitato prende atto, sulla base dei verbali di accordo aziendale notificati
all’Istituto, che risultano esperite le previste procedure contrattuali e di legge.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal
regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito
della contribuzione dovuta.
Per i trattamenti di cui alla presente circolare gli oneri di gestione sono a carico delle singole
aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità
definite dall’Istituto medesimo.
3. Trattamenti in via straordinaria
3.1. Tipologia delle prestazioni
Ai sensi del decreto interministeriale n. 99296/2017 il Fondo provvede in via straordinaria
all’erogazione di assegni straordinari, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori in
esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i
requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dei progressivi adeguamenti
alla speranza di vita.
Il Fondo provvede altresì all’erogazione di assegni straordinari solidaristici, in forma rateale,
riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione
all’esodo, in un’ottica di ricambio generazionale, che perfezionino i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo di 60 mesi, decorrente dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dei progressivi adeguamenti alla speranza di
vita. Al finanziamento degli assegni straordinari solidaristici si provvede nell’ambito della
disponibilità economica derivante dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche
straordinarie, come risultante dal bilancio consuntivo per l’anno 2015 (cfr. paragrafo 4.1, lett.
d), della presente circolare).
Per i periodi di erogazione compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione
dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione è
versata, a carico del Fondo, alla gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione del lavoratore,
la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura. Nello specifico, per l’assegno
straordinario, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.I. n. 99296/2017, la contribuzione
correlata è finanziata dal datore di lavoro, nell’ambito del contributo straordinario mensile di
cui all’articolo 6, comma 3, del citato decreto. Per l’assegno straordinario solidaristico, di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017, la contribuzione correlata è finanziata
dal Fondo nell’ambito della disponibilità economica sopra descritta (cfr. paragrafo 3.11 della
presente circolare).
3.2. Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
L’accesso all’assegno straordinario e all’assegno straordinario solidaristico è subordinato
all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e delle procedure contrattuali di
confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, per l’individuazione dei
lavoratori destinatari della prestazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del D.I. n.
99296/2017.
Le suddette procedure di confronto sindacale devono concludersi con un accordo aziendale
sottoscritto dalle Parti sociali.
La società esodante presenta alla Struttura Inps che ha in carico la posizione aziendale
(individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che individua,
nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio
personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo di
sostegno, indicando altresì la Struttura Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare
la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Unitamente all’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Struttura
Inps la dichiarazione di cui al “Modello di accreditamento e variazioni” allegato alla presente
circolare (allegato n. 2).
Per l’assegno straordinario solidaristico, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), e
dell’articolo 5, lett. d), del citato decreto n. 99296/2017, le Parti sociali sottoscrivono uno
specifico accordo sindacale al fine di definire le modalità, i criteri e le procedure per
l’attuazione del ricambio generazionale.
3.3. Requisiti del lavoratore
L’accesso all’assegno straordinario e all’assegno straordinario solidaristico presuppone la
cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo
massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici per il diritto
alla pensione anticipata o di vecchiaia (la prima decorrenza utile tra pensione di vecchiaia e
anticipata).
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all’estero in
Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati
UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, nei Paesi con
i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono
computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione
anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa
domanda, di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dall’azienda esodante sulla base
della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal
lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture Inps
competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi certificativi.
All’assegno straordinario solidaristico può accedere il personale in possesso dei prescritti
requisiti. Al riguardo le aziende esodanti, insieme con l’accordo aziendale, dovranno presentare
al Comitato amministratore - tramite la Struttura Inps competente in base alla matricola
aziendale - apposita dichiarazione di responsabilità che attesti l’osservanza delle modalità, dei
criteri e delle procedure per l’attuazione del ricambio generazionale previste dalle Parti
stipulanti gli accordi di procedura.
3.4. Adempimenti della Struttura Inps che ha in carico la matricola aziendale
La Struttura Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione
relativa all’accordo di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che
all’azienda richiedente sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione “2M”, che
contraddistingue le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà in
oggetto.
La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo aziendale
congiuntamente alla dichiarazione di cui al “Modello di accreditamento e variazioni”.
La Direzione centrale Pensioni procede alla registrazione in procedura degli accordi presentati,
all’attribuzione di un codice identificativo e alla relativa comunicazione al datore di lavoro
esodante.
3.5. Presentazione della domanda di prestazione
La domanda di prestazione deve essere presentata dall’azienda esodante e deve riportare sia i
dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del
lavoratore.
Le Strutture Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono le seguenti:
- per i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS, le relative Strutture Polo;
- per i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, le Strutture Polo di cui al
messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 e successive integrazioni e modifiche.
La Struttura Inps competente deve segnalare all’azienda esodante eventuali discordanze tra
quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Struttura medesima.
3.6. Misura e modalità di calcolo
La misura della prestazione, erogata in forma rateale, è pari all’importo del trattamento
pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto
di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per
il diritto alla pensione stessa.
Come è noto, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 la quota di
pensione è calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della
legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, sulla base della nuova formulazione del decreto n. 99296/2017, che sul punto
richiama quanto già specificato nel decreto n. 86984/2015, la contribuzione correlata
finanziata dall’azienda esodante per il periodo di fruizione della prestazione in argomento deve
essere computata nella così detta quota D di pensione.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione
deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria. Pertanto, nel sistema di
calcolo misto viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla
decorrenza dell’assegno, mentre nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo viene
utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza
dell’assegno.
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia
peraltro quanto segue:
non viene trattenuto il contributo Onpi;
non è prevista la perequazione annua;
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito.
Non possono inoltre essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per
cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione, ecc.).
Trattandosi di prestazioni non pensionistiche, le stesse non sono reversibili. In caso di decesso
del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie,
tenendo conto della contribuzione correlata versata dal Fondo in favore del lavoratore durante
il periodo di accompagnamento alla pensione.
Con riguardo all’assegno straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c)e lett.d), il
Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, specifica le ulteriori tipologie di
pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso alla prestazione, previa presentazione di
specifica domanda e, ove richiesto, di apposita dichiarazione del lavoratore.
3.7. Procedure di liquidazione
La Struttura Inps competente per la liquidazione, verificati i requisiti pensionistici previsti per
l’accesso, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della
prestazione in argomento.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del
rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è
erogata per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza
della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento è disposto in rate mensili anticipate.
La prestazione è contraddistinta con la categoria numerica 029, alla quale corrisponde la
categoria alfabetica “VOESO”.
I codici identificativi degli accordi sono individuati dal range numerico da 600 a 799 per gli
assegni straordinari e dal range numerico da 6000 per gli assegni straordinari solidaristici.
Agli interessati saranno comunicate le informazioni relative ai dati di calcolo, al pagamento e
alla data di scadenza della prestazione.
Se il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo speciale FS ha decorrenza durante il corso
del mese, anche la scadenza della prestazione è inframensile, collocandosi nel giorno
precedente alla decorrenza della pensione.
Si rammenta che, non essendo prevista la trasformazione automatica della prestazione di
sostegno al reddito in pensione, il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la
domanda di pensione alla Struttura Inps competente.
3.8. Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione della prestazione in unica soluzione. In tal caso, la
misura della prestazione è pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato
se l’erogazione della stessa fosse avvenuta in forma rateale, attualizzata al tasso ufficiale di
sconto BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione.
In caso di erogazione della prestazione in unica soluzione, il Fondo non provvede al
versamento della contribuzione correlata. La medesima, pertanto, non è dovuta dal datore di
lavoro.
I requisiti prescritti dalla legge in capo al lavoratore per il conseguimento della pensione
devono essere astrattamente perfezionati entro il periodo massimo di permanenza individuale
nel Fondo.
3.9. Regime tributario
La prestazione erogata in forma rateale è soggetta alla tassazione ordinaria.
La prestazione erogata in unica soluzione è soggetta al regime della tassazione separata, con
l’utilizzo dell’aliquota del TFR.
3.10. Contributi sindacali
I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche del Fondo
hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore
dell’Organizzazione sindacale a cui aderiscono.
Le trattenute sono effettuate sulla base delle apposite convenzioni fra l’Istituto e
l’Organizzazione sindacale.
3.11. Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva
necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versato dal datore di
lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale
d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del
diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
Tale contribuzione è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183, ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa
quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari
all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve
essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli
elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile) si rinvia
alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla
disciplina introdotta dal d.lgs. n. 148/2015.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo.
In particolare, per il 2018, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il
versamento della contribuzione correlata è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale
FS.
Detta aliquota verrà computata, tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva, nella misura di un
punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito con
modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2018 è pari a € 101.427,00.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese
che precede quello di decorrenza della pensione.
Si rammenta che, in caso di erogazione della prestazione in unica soluzione, la contribuzione
correlata non è dovuta e non verrà versata.
Con specifico riferimento ai periodi di erogazione delle prestazioni straordinarie solidaristiche,
si sottolinea che la contribuzione correlata è a carico della disponibilità economica derivante
dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie, come risultante dal
bilancio consuntivo per l’anno 2015 di cui alla delibera del Comitato amministratore n. 18 del
24 novembre 2016.
3.12. Incompatibilità e cumulabilità con il reddito da lavoro
L’articolo 11 del decreto interministeriale in commento disciplina l’incompatibilità e i limiti di
cumulo dell’assegno di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), con i redditi da lavoro
eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione del medesimo.
Nello specifico l’assegno è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo
derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in
concorrenza con il datore di lavoro esodante. La presenza di tali redditi causa la cessazione
della corresponsione della prestazione in argomento e del versamento della contribuzione
correlata, con restituzione di quanto indebitamente percepito.
Nei casi di svolgimento di attività non in concorrenza, la prestazione de qua è invece
cumulabile entro i seguenti limiti:
- con i redditi da lavoro dipendente, nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile
percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno; in caso di
superamento di tale limite, per la parte eccedente viene effettuata la corrispondente
trattenuta; parimenti, viene operata la riduzione del versamento della contribuzione correlata;
- con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla normativa
vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di
appartenenza dell’interessato.
Il beneficiario che intraprende una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente,
autonomo, collaborazione, ecc.), ha l’obbligo di darne comunicazione sia all’azienda esodante,
per il rilascio del relativo nulla osta, sia al Fondo di sostegno, tramite la Struttura Inps che
gestisce la prestazione.
In caso di mancata comunicazione, il beneficiario decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto
a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale,
mentre la contribuzione correlata viene cancellata.
Competente a decidere l’eventuale revoca è il Comitato amministratore del Fondo.
3.13. Ricorsi amministrativi
I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato
amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’Inps, al quale spetta decidere in
unica istanza.
4. Finanziamento
4.1. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi, ai quali si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi (art. 33, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015),
compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione.
a) Contributo ordinario
A copertura delle prestazioni ordinarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b)
(finanziamento di programmi formativi e assegno ordinario), è dovuto al Fondo un contributo
ordinario mensile dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto
di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra
datore di lavoro e lavoratori nella medesima proporzione.
b) Contributo addizionale
In caso di fruizione della prestazione ordinaria di cui all’articolo 5 comma 1, lett. b) (assegno
ordinario), è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura
dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse
relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. Per il calcolo della retribuzione persa si
rinvia alla circolare 9/2017.
Il pagamento della contribuzione addizionale dovuta avverrà con modalità operative analoghe
a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa
integrazione guadagni (cfr. la circolare n. 170/2017).
c) Contributo straordinario
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del
D.I. n. 99296/2017, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario
mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della contribuzione correlata nella misura prevista dall’articolo 40 della legge n.
183/2010.
d) Contributo straordinario solidaristico
A copertura delle prestazioni straordinarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n.
99296/2017, è dovuto dal Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal
fine destinate, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di
copertura degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui
all’articolo 40 della legge n. 183/2010.
La disponibilità economica destinata a tali prestazioni potrà essere utilizzata solo per gli accessi
che si collocano entro un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data dell’erogazione
della prima prestazione straordinaria solidaristica e fino al completo esaurimento della
disponibilità economica. Tale disponibilità non potrà essere ulteriormente integrata; qualora
non venisse utilizzata per il fine qui descritto entro la scadenza su indicata, sarà destinata, per
la parte non utilizzata, al finanziamento delle prestazioni ordinarie.
4.2. Codifica aziende
In coerenza con il nuovo assetto delineato dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del
D.I. n. 99296/2017, che ha anche modificato, a decorrere dal mese di agosto 2017 (periodo di
paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale), la platea dei
destinatari delle tutele garantite dal Fondo di solidarietà in trattazione, si evidenzia
preliminarmente quanto segue.
Rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà delle società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane tutte le società che operano nel settore del trasporto ferroviario nelle quali
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo anche
indiretta.
Inoltre, a differenza del previgente impianto di cui al D.I. n. 86984/2015 – che definiva
rientranti tra le Società del Gruppo FS tutte le società controllate da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. – il D.I. n. 99296/2017 prevede, specificatamente, che le stesse debbano
altresì operare nel settore del trasporto ferroviario. Conseguentemente, le società non
operanti nel settore del trasporto ferroviario, controllate anche indirettamente da Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A., non sono più destinatarie delle tutele garantite dal Fondo di
solidarietà FS. Pertanto, a decorrere dal suddetto mese di agosto 2017, le stesse non sono più
assoggettate al relativo obbligo contributivo. Viceversa, con la medesima decorrenza, sussiste
l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà del settore in cui
operano le società di cui si tratta.
Rientrano, infine, come anticipato in epigrafe, nell’ambito di applicazione del Fondo di
solidarietà delle società del Gruppo FS, le “aziende già destinatarie del Fondo di sostegno al
reddito istituito ai sensi del previgente articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449”. A tal proposito, si rappresenta che, in coerenza con il dettato normativo, affinché si
integri la fattispecie de qua, è necessario che le aziende nella loro interezza (e non i singoli
rami d’azienda) siano “già beneficiarie” del Fondo di solidarietà FS di cui alla legge n.
449/1999.
Sul piano operativo si sottolinea, infine, che le posizioni contributive dei datori di lavoro
destinatari ex lege delle tutele previste dal Fondo di solidarietà delle società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane continueranno a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione
“2M”, che ha il significato di “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del
reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane”.
4.3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le aziende di cui sopra, già rientranti nella platea dei destinatari delle tutele garantite dal
Fondo di solidarietà e, pertanto, contraddistinte dal C.A. “2M”, continueranno a versare il
contributo ordinario mensile di finanziamento al Fondo di solidarietà in oggetto senza soluzione
di continuità.
I datori di lavoro per i quali – a seguito delle modifiche apportate dal decreto in oggetto
all’ambito di applicazione – risulti sussistente l’obbligo di finanziamento al Fondo de quo, sono
tenuti a trasmettere alle Strutture Inps competenti, avvalendosi della funzionalità “Contatti”
del “Cassetto previdenziale aziende”, una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esistenza
dei relativi requisiti ai fini dell’attribuzione del suddetto C.A. “2M” ed al fine di ottenere le
indicazioni operative per il versamento del contributo dovuto a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto n. 99296/2017 (mese di agosto 2017).
Analoga dichiarazione dovrà essere presentata allo scopo di chiedere l’eliminazione del C.A.
“2M” e le indicazioni in ordine al versamento del contributo ordinario relativo al Fondo di
solidarietà del settore in cui opera la società.
4.4. Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria
4.4.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del D.I. n. 99296/2017 vengono
aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di
quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro
medesimo per il finanziamento di tali prestazioni.
La procedura automatizzata, a partire dal giorno 10 di ciascun mese, individua gli assegni
straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al
mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile attraverso i seguenti canali:
per la Struttura Inps competente per la provvista, in ambiente intranet, nel Portale
prestazioni atipiche;
per i datori di lavoro, sul sito internet www.inps.it.
Per accedere al Portale occorre essere muniti di Pin con il profilo specifico di "Ente esodante",
da richiedere alla Struttura Inps presso la quale avviene il versamento della provvista
anticipata mensile.
Il servizio mette a disposizione le seguenti funzionalità:
gestione archivio enti accreditati, che consente l’aggiornamento dei dati del datore di
lavoro accreditato;
pagamenti, che permette al datore di lavoro di monitorare lo stato dei pagamenti della
provvista anticipata mensile ai lavoratori interessati dalla procedura di esodo;
manuale utente, accessibile mediante l’icona “Help”, per le istruzioni sull'utilizzo del
servizio.
L’accreditamento della provvista sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla
Struttura deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si
riferisce la corresponsione degli assegni.
La predetta Struttura Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve
confermare l’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le relative modalità operative sono state, da ultimo, illustrate con il messaggio n. 2256 del 20
maggio 2016.
4.4.2. Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Come sopra esplicitato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
Di seguito, si riportano per completezza le istruzioni già dettagliatamente esposte nella
circolare n. 208/2015, riguardanti il versamento della contribuzione correlata che, secondo le
ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di
lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione
previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il
contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti
nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di
<DatiRetributivi>, a seconda delle varie tipologie lavorative, i seguenti codici:
FE Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione
correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società
del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane di cui ai decreti interministeriali n. 86984/ 2015 e
n. 99296/2017)
NE Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata
all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato italiane di cui ai decreti interministeriali n. 86984/ 2015 e n.
99296/2017)
FM Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la
contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo
solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane di cui ai decreti
interministeriali n. 86984/ 2015 e n. 99296/2017)
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato
l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento
<Contributo>, in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata
da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS (<Tipo Lavoratore> FE ovvero FM) la
retribuzione dovrà essere esposta anche analiticamente mediante la compilazione dei seguenti
elementi tipici del Fondo:
<Retribuzione177> <GiorniRetribuitiFS> <Tredicesima> (solo nel mese di corresponsione)
<Competenze Accessorie> <IndennitaIntegrSpec> <RetribuzioneUltimoGiorno> (con la
precisazione della <Retribuzione177> e della <IndennitaIntegrSpec> riferite all’ultimo giorno).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla
procedura, i seguenti codici:
Codice Significato
M138 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario
erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo
Ferrovie dello Stato italiane, lav. iscritti Fondo ferrovie (ovvero a carico dei datori di
lavoro)
M117 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario
erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo
Ferrovie dello Stato italiane, lav. iscritti FPLD (ovvero a carico dei datori di lavoro)
In corrispondenza di tali codici saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il
contributo.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del
reddito deve essere esposta nel modello CU e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che
saranno definite nelle istruzioni allegate ai modelli medesimi.
4.4.3. Copertura dell’assegno straordinario solidaristico
Gli assegni straordinari solidaristici, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n.
99296/2017, vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro
al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere finanziata per la copertura
di tali assegni.
La procedura automatizzata è la stessa utilizzata per gli assegni straordinari di cui alla citata
lettera c), con la particolarità che l’erogazione degli assegni straordinari solidaristici non è
subordinata al finanziamento diretto da parte dell’azienda esodante, bensì alla disponibilità
economica derivante dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie,
come risultante dal bilancio consuntivo anno 2015, di cui alla delibera del Comitato
amministratore n. 18 del 24 novembre 2016.
4.4.4. Contribuzione correlata all’assegno straordinario solidaristico. Istruzioni
Le istruzioni procedurali relative alla contribuzione correlata per le prestazioni solidaristiche
straordinarie verranno fornite con successivo messaggio.
5. Istruzioni contabili
Tenuto conto delle disposizioni normative introdotte con il D.I. n. 99296/2017, che ha
integrato e modificato il D.I. n. 86984 /2015, istitutivo del Fondo per il perseguimento di
politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del
gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con la presente circolare si istituiscono i conti di
rilevazione dell’erogazione della nuova prestazione relativa all’assegno straordinario
solidaristico. Il finanziamento delle prestazioni avverrà mediante l’utilizzo delle somme già
accantonate per dette prestazioni solidaristiche straordinarie, versate dalle aziende del Gruppo.
A tal fine si istituisce il seguente conto:
FER30116 per rilevare l’onere relativo all’erogazione dell’assegno straordinario solidaristico di
cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017.
La procedura di liquidazione dell’assegno straordinario solidaristico, seguirà le medesime fasi
di liquidazione dell’assegno straordinario. Il pagamento dell’assegno solidaristico andrà
imputato al seguente conto di debito di nuova istituzione:
FER10132 per rilevare il debito per l’erogazione dell’assegno straordinario solidaristico di cui
all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, andranno imputate
al nuovo conto FER24132, o al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di
riaccredito.
Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati,
nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione:
“3143 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno straordinario solidaristico a sostegno
del reddito, art. 5, comma 1, lettera d), D.I. n. 99296/2015 – FER”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, verranno imputati al nuovo conto FER10133, a cura della Direzione generale.
Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite verrà imputato il conto FER24132, al quale
viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il seguente
nuovo codice bilancio:
“1157 – Recupero degli assegni straordinari solidaristico a sostegno del reddito, art. 5, comma
1, lettera d), D.I. n. 99296/2015 – FER”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
registrate al nuovo conto FER00132, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1157” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per
prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I saldi dei conti FER00132 e FER10132, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in
carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti già
in uso FER55150 e FER55151.
La rilevazione delle trattenute sugli assegni straordinari di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c)
e d), nei casi disciplinati dall’articolo 11, andrà effettuata al conto già in uso FER24153,
istituito con la circolare n.208/2015 per la prestazione dell’assegno straordinario.
Con riferimento alla rilevazione contabile della contribuzione correlata sull’assegno
straordinario solidaristico di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017,
verranno fornite apposite istruzioni contabili con il messaggio che renderà noto il procedimento
amministrativo.
Infine, si rammenta che la rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni straordinarie, della
contribuzione a titolo di finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, oltre alla
contribuzione correlata sulle prestazioni straordinarie, sono state trattate nella circolare n. 208
del 29/12/2015, cui si rinvia. Analogamente, per la rilevazione contabile del contributo
addizionale dovuto in caso di fruizione della prestazione ordinaria, di cui all’articolo 5 comma 1,
lett. b), del D.I. n. 99296/2017, si fa rinvio al messaggio n. 1113 del 10/03/2017.
Si allega la variazione al piano dei conti (allegato n. 3).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
99296
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia
d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa
in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che recano
una nuova disciplina dei fondi di solidarietà già disciplinati dall’articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 86984 del 9 gennaio 2015, recante la
disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92 del 2012;
VISTO l’Accordo sindacale stipulato in data 28 luglio 2016 tra il Gruppo FS e
le OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITA’
e ORSA Ferrovie, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26
del decreto legislativo n. 148 del 2015 le parti convengono di adeguare la disciplina
del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane alle disposizioni del decreto legislativo medesimo;
1
99296
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
CONSIDERATA l’avvertita esigenza delle parti sociali espressa nell’accordo
sindacale del 28 luglio 2016 di apportare modifiche e integrazioni all’atto istitutivo
del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane;
RITENUTO, pertanto, di modificare la disciplina di cui al decreto
interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86984 adeguandola alla disciplina di cui agli
articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce dell’accordo
sindacale del 28 luglio 2016;
DECRETA
ART. 1
Denominazione del Fondo
1. Il “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane”, di cui al decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86984 , é
adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015 e mantiene la sua denominazione.
2. Il Fondo già trasferito presso l’INPS non ha personalità giuridica e costituisce una
gestione dell’INPS.
2
99296
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli
oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento
di contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende
esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
ART. 2
Finalità e ambito di applicazione del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Società del
Gruppo FS, interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di
attività o di lavoro, nonché nell’ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente
con le finalità previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche
in un’ottica di ricambio generazionale:
a) favoriscano il mutamento e l’adeguamento delle professionalità attraverso il
finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di
riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli
appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione Europea;
b) assicurino ai lavoratori tutele di sostegno al reddito e dell’occupazione in
costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di una prestazione
ordinaria, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività
3
99296
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
lavorativa, per le causali previste dalla disciplina in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al Titolo I del
decreto legislativo n. 148 del 2015;
c) prevedano un sostegno economico tramite erogazione di prestazioni
straordinarie per il sostegno al reddito riconosciute nel quadro di processi di
agevolazione all’esodo per il personale cessato dal servizio perché
dichiarato in esubero a seguito di riorganizzazione/ristrutturazione/crisi
aziendale con i criteri individuati tra le parti in applicazione dell’articolo 10
che raggiunga i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al
pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dall’accesso alla
prestazione dell’assegno straordinario;
d) prevedano nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in favore di
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi con i criteri individuati tra le
parti in applicazione dell’articolo 10 anche in un’ottica di ricambio
generazionale una prestazione straordinaria solidaristica di cui all’articolo
5, comma 1, lettera d).
2. Per le Società del Gruppo FS si intendono tutte le Società che operano nel settore
del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane spa detiene una
partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già
destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente articolo
59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4
99296
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ART. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.
2. Il Comitato è composto da dodici esperti, in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148
del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell’Accordo del 28 luglio
2016, individuati in ragione della propria competenza professionale, dei quali sei
nominati dalle Società del Gruppo FS d’intesa con Agens, e sei nominati, nei termini
di uno per ciascuna organizzazione sindacale, dalle OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL,
UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, nonché da due
funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38 del decreto
legislativo n. 148/2015.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. La durata in carica dei componenti del Comitato è di quattro anni e, in ogni caso,
fino al giorno d’insediamento del nuovo Comitato. Alla scadenza, i componenti
rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato,
cessino dall’incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato, si
provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al comma 3 del presente
articolo.
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99296
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso
spese.
6. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità
nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato sono valide
quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti. Alle riunioni del Comitato
partecipa il collegio sindacale dell’INPS, nonché il Direttore Generale dell’Istituto o
un suo delegato, con voto consultivo.
8. L’esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato può essere sospesa,
ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed
essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente
dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il
Presidente dell’INPS stabilisce se dare corso alla decisione o se annullarla. Trascorso
tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva.
ART. 4
Compiti del Comitato
1. Il Comitato:
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera in ordine alla concessione, alla sospensione, alla riduzione, alla
rimodulazione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e
straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti
previsti dal presente decreto;
c) vigila sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e
sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
d) propone modifiche dell’aliquota contributiva ordinaria prevista all’articolo 6,
comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle
prestazioni;
e) decide in un’unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui
all’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto
legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o
contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle
aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.
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99296
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ART. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi e per i soggetti di cui all’articolo 2:
a) in via ordinaria, all’erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori
interessati da programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o
riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento
delle situazioni di eccedenza di personale, con i criteri individuati dalle parti in
applicazione dell’articolo 10, anche in concorso con gli appositi Fondi
nazionali e/o dell’Unione Europea e al versamento della contribuzione
correlata, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 8, comma 5, del
presente decreto;
b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati
da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al
decreto legislativo n. 148 del 2015;
c) in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori risultati
eccedentari, ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione
all’esodo, che raggiungano i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, e al
versamento della contribuzione correlata di cui all’art. 40 della legge 4
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
novembre 2010, n. 183, tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 34 del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
d) in via straordinaria solidaristica, all’erogazione di un assegno straordinario per
il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione
all’esodo anche in un’ottica di ricambio generazionale ai lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
nei successivi 60 mesi, ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del decreto
legislativo n. 148 del 2015. Le modalità, i criteri e le procedure per
l’attuazione del ricambio generazionale da attivare attraverso l’utilizzo delle
prestazioni solidaristiche straordinarie saranno definiti con specifico accordo
sindacale.
ART. 6
Finanziamento del Fondo
1. A copertura delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è
dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario mensile dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore
di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di
apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti. La contribuzione a carico
dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società del
Gruppo, sulla retribuzione;
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b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione
delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), nella misura dell’1,5%, calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle
prestazioni, prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della
retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio delle procedure di cui all’articolo 7.
Sono escluse, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario , gli
emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro trattamento economico
ad esso connesso, premi ed erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario di cui al precedente
comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartiti tra datore di lavoro e
lavoratori nelle medesime proporzioni ivi stabilite.
3. A copertura delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c),
è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata di cui all’art. 40 della legge n. 183 del 2010.
4. A copertura delle prestazioni straordinarie solidaristiche di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera d), è dovuto dal Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse
economiche a tal fine destinate come risultanti dal bilancio di chiusura del Fondo
approvato al 7 marzo 2015 dal Comitato amministratore in data 23 giugno 2016, un
contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura
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degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui
all’articolo 40 della legge n. 183 del 2010.
La disponibilità economica destinata a tali prestazioni, denominata “Fondo di
dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie”, come risultante dal bilancio di
chiusura del Fondo approvato al 7 marzo 2015 dal Comitato amministratore in data
23 giugno 2016, potrà essere utilizzata solo entro un periodo massimo di 24 mesi
decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie e
fino a completo esaurimento della disponibilità economica. La disponibilità
economica trasferita nell’ambito delle disponibilità del Fondo medesimo presso
l’INPS che provvederà a finanziare direttamente le prestazioni solidaristiche
straordinarie per ricambio generazionale non potrà essere ulteriormente integrata da
parte delle Società del Gruppo FS e qualora non venga utilizzata entro il termine dei
24 mesi dalla data di primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie verrà
destinata, per la parte non utilizzata, al finanziamento delle prestazioni ordinarie.
5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 33, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l’articolo
3, comma 9, della legge n. 335/1995.
6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
7. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio.
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ART. 7
Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), è subordinato
all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le
condizioni di lavoro del personale.
2. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), è altresì
subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al precedente comma 1,
si concludano con accordo aziendale.
3.L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è subordinato
all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali di cui al decreto
legislativo n. 148 del 2015.
4. L’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e
d) presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente
corresponsione del TFR.
ART. 8
Prestazioni ordinarie. Criteri e misure
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) da parte dei
soggetti di cui all’articolo 2 avviene secondo i criteri individuati in sede di
contrattazione collettiva di cui al precedente articolo 7.
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2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b),
avanzate dalle Società del Gruppo nel rispetto delle procedure individuate
dall’articolo 7, devono essere presentate non prima di 30 giorni dal programmato
inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine
di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le domande sono prese in esame dal Comitato amministratore che delibera gli
interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle
disponibilità del Fondo.
Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite
dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al
programma autorizzato.
3. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento
delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita
dagli interessati, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e
dell’Unione Europea.
4. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga ai lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente per le
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e
straordinarie di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 versando altresì l’intera
contribuzione correlata.
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5. L’erogazione dell’assegno di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il
lavoratore destinatario non svolga durante il periodo di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa , alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.
Resta comunque fermo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di diritti e
doveri del personale.
6. L’assegno ordinario di cui al comma 4 è calcolato nella misura dell’80% della
retribuzione lorda mensile e/o giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le
prestazioni non rese, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26
della legge n. 41 del 1986. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. La
prestazione, comunque, dovrà essere di importo almeno pari all’integrazione
salariale.
7. La durata massima del trattamento di cui al comma 4, non può essere superiore, a
seconda della causale invocata, alle durate massime previste dagli articoli 12 e 22 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, anche con riferimento ai limiti dell’utilizzo in via
continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
8. La retribuzione mensile utile ai fini della determinazione della misura delle
prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è calcolata prendendo a
riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio
delle procedure di cui al comma 2. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il
compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e
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ogni altro emolumento ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di
qualsiasi natura e titolo.
Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle
prestazioni ordinarie del Fondo di cui all’articolo 5, lettere a) e b), ai fini del calcolo
della retribuzione media imponibile tali periodi non vengono considerati e si
retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei citati 12 mesi.
9. Per le prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), la retribuzione
giornaliera spettante per tutte le giornate di fruizione delle prestazioni medesime è
calcolata ai sensi del comma 8.
10. Per le prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, lettera b), l’importo dell’assegno
ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della
prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al comma 8.
11. La contribuzione correlata, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è
stabilita nel rispetto di quanto disciplinato ai sensi dell’articolo 40, della legge n. 183,
del 2010 ed è versata secondo i criteri e le modalità individuate all’articolo 9, commi
7 e seguenti. Per i periodi di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1,
lettere a) e b), i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento
alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali
in vigore.
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ART. 9
Prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche. Criteri e misure
1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), il Fondo eroga un assegno
straordinario di sostegno al reddito, anche riconosciuto nel quadro di processi di
agevolazione all’esodo in ottica di ricambio generazionale, pari a:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella
di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione
generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la
quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto
alla pensione anticipata;
2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione
generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa
la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il
diritto alla pensione di vecchiaia.
2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
2. Gli importi delle ritenute di legge di cui al comma 1 verranno versati, per conto dei
lavoratori interessati, direttamente dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
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3. Qualora l’erogazione dell’assegno di cui al comma 1 avvenga, su richiesta del
lavoratore, in un'unica soluzione, il medesimo è pari a un importo corrispondente al
60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto BCE alla data di
decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse
avvenuta in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata non è dovuta e
non verrà versata.
4. L’erogazione dell’assegno non potrà avere una durata superiore a 60 mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. I lavoratori
destinatari dell’assegno straordinario sono individuati secondo le modalità e i criteri
di cui al successivo articolo 10.
5. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui al comma 4, si dovrà tenere conto della
complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal
lavoratore ovvero estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione
previdenziale.
6. Il versamento della contribuzione correlata all’assegno di cui al comma 1 è
effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico.
7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di
cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e straordinarie, straordinarie solidaristiche
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) è versata a carico del Fondo alla relativa
gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla
pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
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8. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi
di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata ai sensi
dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle
prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario
per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base delle aliquote di finanziamento
della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, a
legislazione vigente, da versare a carico del Fondo.
10. Nel caso in cui il lavoratore richieda, l’accesso alla prestazione di cui all’articolo
5, comma 1, lettera c) e d) , su base volontaria, il medesimo potrà contestualmente
avanzare rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
11. Nel caso in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore
all’importo complessivo degli assegni spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al
lavoratore, sempreché questi abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in
aggiunta agli assegni medesimi, un’indennità una tantum, di importo pari alla
differenza tra i trattamenti sopra indicati.
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ART. 10
Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie
e straordinarie solidaristiche.
I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni di cui
all’articolo 5, comma, 1, lettera c) e d) sono definiti dagli accordi sindacali, che
favoriscono in via prioritaria la volontarietà e tengono conto, a parità di condizioni,
dei carichi di famiglia.
ART. 11
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) , sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti,
durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa
prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di
lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
2. La percezione dei redditi di cui al comma 1 comporta, pertanto, la decadenza dal
diritto alla percezione dei predetti assegni e la contestuale cessazione della loro
corresponsione, nonché del versamento della contribuzione correlata.
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3. Gli assegni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) sono cumulabili, entro il
limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata a un anno, percepita
dall’interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il
periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a
favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al comma 3 e il predetto assegno dovesse
superare il limite così individuato, si procederà a una corrispondente riduzione del
medesimo.
5. Gli assegni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d), sono cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 1, compresi i redditi derivanti da rapporti avviati, su
autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto, fino a concorrenza
dell’importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili
dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato.
6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, nei casi di cui al comma
3, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da
lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. Al lavoratore destinatario dell’assegno straordinario di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera c) e d) , è fatto obbligo, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di
lavoro e durante l’intero periodo di fruizione dell’assegno medesimo, di dare
tempestiva comunicazione, all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di
eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del
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nuovo datore di lavoro, ai fini della sospensione, revoca o della rideterminazione
dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 7, il lavoratore decade dal
diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre
agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione
correlata di cui al precedente articolo.
ART. 12
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie e straordinarie
solidaristiche del Fondo, hanno facoltà di proseguire il versamento dei contributi
sindacali in favore dell’organizzazione sindacale cui aderiscono mediante
sottoscrizione, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola
che verrà inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni medesime, secondo
le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS.
ART. 13
Disposizione finale
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 148 del 2015.
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Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 maggio 2017
f.to
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Piercarlo Padoan
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