Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 107/2018

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, di adeguamento agli articoli 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario, assegno straordinario solidaristico e contribuzione correlata. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, adempimenti procedurali e modalità di compilazione d

Pubblicato: 08/11/2018 In vigore dal: 08/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, di adeguamento agli articoli 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario, assegno straordinario solidaristico e contribuzione correlata. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, adempimenti procedurali e modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 09/11/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 107 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, di adeguamento agli articoli 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario, assegno straordinario solidaristico e contribuzione correlata. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, adempimenti procedurali e modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al D.I. n. 99296/2017. Si forniscono inoltre le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del Flusso Uniemens da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo. INDICE: 1. Quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1. Finalità e ambito di applicazione 2.2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Trattamenti in via straordinaria 3.1. Tipologia delle prestazioni 3.2. Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale 3.3. Requisiti del lavoratore 3.4. Adempimenti della Struttura Inps che ha in carico la matricola aziendale 3.5 Presentazione della domanda di prestazione 3.6 Misura e modalità di calcolo 3.7 Procedure di liquidazione 3.8 Erogazione in unica soluzione 3.9 Regime tributario 3.10. Contributi sindacali 3.11. Contribuzione correlata 3.12. Incompatibilità e cumulabilità dell’assegno straordinario con il reddito da lavoro 3.13. Ricorsi amministrativi 4. Finanziamento 4.1. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie 4.2 Codifica aziende 4.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4.4.Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria 4.4.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario 4.4.2. Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4.4.3. Copertura dell’assegno straordinario solidaristico 4.4.4. Contribuzione correlata all’assegno straordinario solidaristico. Istruzioni 5. Istruzioni contabili 1. Quadro normativo Con l’accordo sindacale nazionale tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito anche Gruppo FS) e Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Mobilità e Orsa Ferrovie, stipulato in data 28 luglio 2016, è stato convenuto di adeguare alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e ss. del d.lgs. n. 148/2015 il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il predetto accordo è stato recepito con il decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296 (allegato n. 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, che ha modificato il decreto n. 86984/2015 dettando la nuova disciplina del Fondo di solidarietà del Gruppo FS. 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1. Finalità e ambito di applicazione Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nonché di situazioni di crisi aziendale, ha lo scopo di attuare nei confronti del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane una serie di interventi di sostegno al reddito, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Destinatari degli interventi erogati dal Fondo sono i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS (inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo FS) o all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 99296/2017 sono da intendersi Società del Gruppo FS tutte le società - a prescindere dal numero dei dipendenti - che operano nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1999, n. 449. 2.2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 148/2015. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze. Il decreto interministeriale disciplina la composizione, la durata e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti ordinari e straordinari. Per quanto riguarda quelli straordinari, nella delibera di concessione il Comitato prende atto, sulla base dei verbali di accordo aziendale notificati all’Istituto, che risultano esperite le previste procedure contrattuali e di legge. Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per i trattamenti di cui alla presente circolare gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo. 3. Trattamenti in via straordinaria 3.1. Tipologia delle prestazioni Ai sensi del decreto interministeriale n. 99296/2017 il Fondo provvede in via straordinaria all’erogazione di assegni straordinari, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dei progressivi adeguamenti alla speranza di vita. Il Fondo provvede altresì all’erogazione di assegni straordinari solidaristici, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, in un’ottica di ricambio generazionale, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo di 60 mesi, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dei progressivi adeguamenti alla speranza di vita. Al finanziamento degli assegni straordinari solidaristici si provvede nell’ambito della disponibilità economica derivante dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie, come risultante dal bilancio consuntivo per l’anno 2015 (cfr. paragrafo 4.1, lett. d), della presente circolare). Per i periodi di erogazione compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione è versata, a carico del Fondo, alla gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione del lavoratore, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Nello specifico, per l’assegno straordinario, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.I. n. 99296/2017, la contribuzione correlata è finanziata dal datore di lavoro, nell’ambito del contributo straordinario mensile di cui all’articolo 6, comma 3, del citato decreto. Per l’assegno straordinario solidaristico, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017, la contribuzione correlata è finanziata dal Fondo nell’ambito della disponibilità economica sopra descritta (cfr. paragrafo 3.11 della presente circolare). 3.2. Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale L’accesso all’assegno straordinario e all’assegno straordinario solidaristico è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e delle procedure contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, per l’individuazione dei lavoratori destinatari della prestazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del D.I. n. 99296/2017. Le suddette procedure di confronto sindacale devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti sociali. La società esodante presenta alla Struttura Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che individua, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Struttura Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari. Unitamente all’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Struttura Inps la dichiarazione di cui al “Modello di accreditamento e variazioni” allegato alla presente circolare (allegato n. 2). Per l’assegno straordinario solidaristico, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), e dell’articolo 5, lett. d), del citato decreto n. 99296/2017, le Parti sociali sottoscrivono uno specifico accordo sindacale al fine di definire le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione del ricambio generazionale. 3.3. Requisiti del lavoratore L’accesso all’assegno straordinario e all’assegno straordinario solidaristico presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (la prima decorrenza utile tra pensione di vecchiaia e anticipata). Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, nei Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale. I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta. Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità. L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore. Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture Inps competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi certificativi. All’assegno straordinario solidaristico può accedere il personale in possesso dei prescritti requisiti. Al riguardo le aziende esodanti, insieme con l’accordo aziendale, dovranno presentare al Comitato amministratore - tramite la Struttura Inps competente in base alla matricola aziendale - apposita dichiarazione di responsabilità che attesti l’osservanza delle modalità, dei criteri e delle procedure per l’attuazione del ricambio generazionale previste dalle Parti stipulanti gli accordi di procedura. 3.4. Adempimenti della Struttura Inps che ha in carico la matricola aziendale La Struttura Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa all’accordo di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione “2M”, che contraddistingue le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà in oggetto. La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo aziendale congiuntamente alla dichiarazione di cui al “Modello di accreditamento e variazioni”. La Direzione centrale Pensioni procede alla registrazione in procedura degli accordi presentati, all’attribuzione di un codice identificativo e alla relativa comunicazione al datore di lavoro esodante. 3.5. Presentazione della domanda di prestazione La domanda di prestazione deve essere presentata dall’azienda esodante e deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore. Le Strutture Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono le seguenti: - per i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS, le relative Strutture Polo; - per i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, le Strutture Polo di cui al messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 e successive integrazioni e modifiche. La Struttura Inps competente deve segnalare all’azienda esodante eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Struttura medesima. 3.6. Misura e modalità di calcolo La misura della prestazione, erogata in forma rateale, è pari all’importo del trattamento pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Come è noto, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, sulla base della nuova formulazione del decreto n. 99296/2017, che sul punto richiama quanto già specificato nel decreto n. 86984/2015, la contribuzione correlata finanziata dall’azienda esodante per il periodo di fruizione della prestazione in argomento deve essere computata nella così detta quota D di pensione. Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria. Pertanto, nel sistema di calcolo misto viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno, mentre nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno. Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia peraltro quanto segue: non viene trattenuto il contributo Onpi; non è prevista la perequazione annua; non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia; non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito. Non possono inoltre essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione, ecc.). Trattandosi di prestazioni non pensionistiche, le stesse non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto della contribuzione correlata versata dal Fondo in favore del lavoratore durante il periodo di accompagnamento alla pensione. Con riguardo all’assegno straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c)e lett.d), il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, specifica le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso alla prestazione, previa presentazione di specifica domanda e, ove richiesto, di apposita dichiarazione del lavoratore. 3.7. Procedure di liquidazione La Struttura Inps competente per la liquidazione, verificati i requisiti pensionistici previsti per l’accesso, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogata per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità. Il pagamento è disposto in rate mensili anticipate. La prestazione è contraddistinta con la categoria numerica 029, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO”. I codici identificativi degli accordi sono individuati dal range numerico da 600 a 799 per gli assegni straordinari e dal range numerico da 6000 per gli assegni straordinari solidaristici. Agli interessati saranno comunicate le informazioni relative ai dati di calcolo, al pagamento e alla data di scadenza della prestazione. Se il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo speciale FS ha decorrenza durante il corso del mese, anche la scadenza della prestazione è inframensile, collocandosi nel giorno precedente alla decorrenza della pensione. Si rammenta che, non essendo prevista la trasformazione automatica della prestazione di sostegno al reddito in pensione, il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Struttura Inps competente. 3.8. Erogazione in unica soluzione Il lavoratore può optare per l’erogazione della prestazione in unica soluzione. In tal caso, la misura della prestazione è pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della stessa fosse avvenuta in forma rateale, attualizzata al tasso ufficiale di sconto BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione. In caso di erogazione della prestazione in unica soluzione, il Fondo non provvede al versamento della contribuzione correlata. La medesima, pertanto, non è dovuta dal datore di lavoro. I requisiti prescritti dalla legge in capo al lavoratore per il conseguimento della pensione devono essere astrattamente perfezionati entro il periodo massimo di permanenza individuale nel Fondo. 3.9. Regime tributario La prestazione erogata in forma rateale è soggetta alla tassazione ordinaria. La prestazione erogata in unica soluzione è soggetta al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota del TFR. 3.10. Contributi sindacali I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche del Fondo hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale a cui aderiscono. Le trattenute sono effettuate sulla base delle apposite convenzioni fra l’Istituto e l’Organizzazione sindacale. 3.11. Contribuzione correlata Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versato dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura. Tale contribuzione è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile) si rinvia alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 148/2015. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo. In particolare, per il 2018, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS. Detta aliquota verrà computata, tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2018 è pari a € 101.427,00. Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione. Si rammenta che, in caso di erogazione della prestazione in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata. Con specifico riferimento ai periodi di erogazione delle prestazioni straordinarie solidaristiche, si sottolinea che la contribuzione correlata è a carico della disponibilità economica derivante dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie, come risultante dal bilancio consuntivo per l’anno 2015 di cui alla delibera del Comitato amministratore n. 18 del 24 novembre 2016. 3.12. Incompatibilità e cumulabilità con il reddito da lavoro L’articolo 11 del decreto interministeriale in commento disciplina l’incompatibilità e i limiti di cumulo dell’assegno di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), con i redditi da lavoro eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione del medesimo. Nello specifico l’assegno è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro esodante. La presenza di tali redditi causa la cessazione della corresponsione della prestazione in argomento e del versamento della contribuzione correlata, con restituzione di quanto indebitamente percepito. Nei casi di svolgimento di attività non in concorrenza, la prestazione de qua è invece cumulabile entro i seguenti limiti: - con i redditi da lavoro dipendente, nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno; in caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente viene effettuata la corrispondente trattenuta; parimenti, viene operata la riduzione del versamento della contribuzione correlata; - con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato. Il beneficiario che intraprende una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), ha l’obbligo di darne comunicazione sia all’azienda esodante, per il rilascio del relativo nulla osta, sia al Fondo di sostegno, tramite la Struttura Inps che gestisce la prestazione. In caso di mancata comunicazione, il beneficiario decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, mentre la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere l’eventuale revoca è il Comitato amministratore del Fondo. 3.13. Ricorsi amministrativi I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’Inps, al quale spetta decidere in unica istanza. 4. Finanziamento 4.1. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi, ai quali si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi (art. 33, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015), compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione. a) Contributo ordinario A copertura delle prestazioni ordinarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (finanziamento di programmi formativi e assegno ordinario), è dovuto al Fondo un contributo ordinario mensile dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima proporzione. b) Contributo addizionale In caso di fruizione della prestazione ordinaria di cui all’articolo 5 comma 1, lett. b) (assegno ordinario), è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. Per il calcolo della retribuzione persa si rinvia alla circolare 9/2017. Il pagamento della contribuzione addizionale dovuta avverrà con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. la circolare n. 170/2017). c) Contributo straordinario Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del D.I. n. 99296/2017, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata nella misura prevista dall’articolo 40 della legge n. 183/2010. d) Contributo straordinario solidaristico A copertura delle prestazioni straordinarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017, è dovuto dal Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal fine destinate, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui all’articolo 40 della legge n. 183/2010. La disponibilità economica destinata a tali prestazioni potrà essere utilizzata solo per gli accessi che si collocano entro un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data dell’erogazione della prima prestazione straordinaria solidaristica e fino al completo esaurimento della disponibilità economica. Tale disponibilità non potrà essere ulteriormente integrata; qualora non venisse utilizzata per il fine qui descritto entro la scadenza su indicata, sarà destinata, per la parte non utilizzata, al finanziamento delle prestazioni ordinarie. 4.2. Codifica aziende In coerenza con il nuovo assetto delineato dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 99296/2017, che ha anche modificato, a decorrere dal mese di agosto 2017 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale), la platea dei destinatari delle tutele garantite dal Fondo di solidarietà in trattazione, si evidenzia preliminarmente quanto segue. Rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutte le società che operano nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo anche indiretta. Inoltre, a differenza del previgente impianto di cui al D.I. n. 86984/2015 – che definiva rientranti tra le Società del Gruppo FS tutte le società controllate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – il D.I. n. 99296/2017 prevede, specificatamente, che le stesse debbano altresì operare nel settore del trasporto ferroviario. Conseguentemente, le società non operanti nel settore del trasporto ferroviario, controllate anche indirettamente da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non sono più destinatarie delle tutele garantite dal Fondo di solidarietà FS. Pertanto, a decorrere dal suddetto mese di agosto 2017, le stesse non sono più assoggettate al relativo obbligo contributivo. Viceversa, con la medesima decorrenza, sussiste l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà del settore in cui operano le società di cui si tratta. Rientrano, infine, come anticipato in epigrafe, nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà delle società del Gruppo FS, le “aziende già destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. A tal proposito, si rappresenta che, in coerenza con il dettato normativo, affinché si integri la fattispecie de qua, è necessario che le aziende nella loro interezza (e non i singoli rami d’azienda) siano “già beneficiarie” del Fondo di solidarietà FS di cui alla legge n. 449/1999. Sul piano operativo si sottolinea, infine, che le posizioni contributive dei datori di lavoro destinatari ex lege delle tutele previste dal Fondo di solidarietà delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane continueranno a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2M”, che ha il significato di “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”. 4.3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens Le aziende di cui sopra, già rientranti nella platea dei destinatari delle tutele garantite dal Fondo di solidarietà e, pertanto, contraddistinte dal C.A. “2M”, continueranno a versare il contributo ordinario mensile di finanziamento al Fondo di solidarietà in oggetto senza soluzione di continuità. I datori di lavoro per i quali – a seguito delle modifiche apportate dal decreto in oggetto all’ambito di applicazione – risulti sussistente l’obbligo di finanziamento al Fondo de quo, sono tenuti a trasmettere alle Strutture Inps competenti, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale aziende”, una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esistenza dei relativi requisiti ai fini dell’attribuzione del suddetto C.A. “2M” ed al fine di ottenere le indicazioni operative per il versamento del contributo dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 99296/2017 (mese di agosto 2017). Analoga dichiarazione dovrà essere presentata allo scopo di chiedere l’eliminazione del C.A. “2M” e le indicazioni in ordine al versamento del contributo ordinario relativo al Fondo di solidarietà del settore in cui opera la società. 4.4. Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria 4.4.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario Gli assegni straordinari di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del D.I. n. 99296/2017 vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento di tali prestazioni. La procedura automatizzata, a partire dal giorno 10 di ciascun mese, individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo. Tale importo viene reso disponibile attraverso i seguenti canali: per la Struttura Inps competente per la provvista, in ambiente intranet, nel Portale prestazioni atipiche; per i datori di lavoro, sul sito internet www.inps.it. Per accedere al Portale occorre essere muniti di Pin con il profilo specifico di "Ente esodante", da richiedere alla Struttura Inps presso la quale avviene il versamento della provvista anticipata mensile. Il servizio mette a disposizione le seguenti funzionalità: gestione archivio enti accreditati, che consente l’aggiornamento dei dati del datore di lavoro accreditato; pagamenti, che permette al datore di lavoro di monitorare lo stato dei pagamenti della provvista anticipata mensile ai lavoratori interessati dalla procedura di esodo; manuale utente, accessibile mediante l’icona “Help”, per le istruzioni sull'utilizzo del servizio. L’accreditamento della provvista sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Struttura deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni. La predetta Struttura Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve confermare l’avvenuto versamento della somma richiesta. Le relative modalità operative sono state, da ultimo, illustrate con il messaggio n. 2256 del 20 maggio 2016. 4.4.2. Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens Come sopra esplicitato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Di seguito, si riportano per completezza le istruzioni già dettagliatamente esposte nella circolare n. 208/2015, riguardanti il versamento della contribuzione correlata che, secondo le ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS. I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, a seconda delle varie tipologie lavorative, i seguenti codici: FE Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane di cui ai decreti interministeriali n. 86984/ 2015 e n. 99296/2017) NE Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane di cui ai decreti interministeriali n. 86984/ 2015 e n. 99296/2017) FM Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane di cui ai decreti interministeriali n. 86984/ 2015 e n. 99296/2017) Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo>, in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile). Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS (<Tipo Lavoratore> FE ovvero FM) la retribuzione dovrà essere esposta anche analiticamente mediante la compilazione dei seguenti elementi tipici del Fondo: <Retribuzione177> <GiorniRetribuitiFS> <Tredicesima> (solo nel mese di corresponsione) <Competenze Accessorie> <IndennitaIntegrSpec> <RetribuzioneUltimoGiorno> (con la precisazione della <Retribuzione177> e della <IndennitaIntegrSpec> riferite all’ultimo giorno). La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, i seguenti codici: Codice Significato M138 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, lav. iscritti Fondo ferrovie (ovvero a carico dei datori di lavoro) M117 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, lav. iscritti FPLD (ovvero a carico dei datori di lavoro) In corrispondenza di tali codici saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo. La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CU e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni allegate ai modelli medesimi. 4.4.3. Copertura dell’assegno straordinario solidaristico Gli assegni straordinari solidaristici, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017, vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere finanziata per la copertura di tali assegni. La procedura automatizzata è la stessa utilizzata per gli assegni straordinari di cui alla citata lettera c), con la particolarità che l’erogazione degli assegni straordinari solidaristici non è subordinata al finanziamento diretto da parte dell’azienda esodante, bensì alla disponibilità economica derivante dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie, come risultante dal bilancio consuntivo anno 2015, di cui alla delibera del Comitato amministratore n. 18 del 24 novembre 2016. 4.4.4. Contribuzione correlata all’assegno straordinario solidaristico. Istruzioni Le istruzioni procedurali relative alla contribuzione correlata per le prestazioni solidaristiche straordinarie verranno fornite con successivo messaggio. 5. Istruzioni contabili Tenuto conto delle disposizioni normative introdotte con il D.I. n. 99296/2017, che ha integrato e modificato il D.I. n. 86984 /2015, istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con la presente circolare si istituiscono i conti di rilevazione dell’erogazione della nuova prestazione relativa all’assegno straordinario solidaristico. Il finanziamento delle prestazioni avverrà mediante l’utilizzo delle somme già accantonate per dette prestazioni solidaristiche straordinarie, versate dalle aziende del Gruppo. A tal fine si istituisce il seguente conto: FER30116 per rilevare l’onere relativo all’erogazione dell’assegno straordinario solidaristico di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017. La procedura di liquidazione dell’assegno straordinario solidaristico, seguirà le medesime fasi di liquidazione dell’assegno straordinario. Il pagamento dell’assegno solidaristico andrà imputato al seguente conto di debito di nuova istituzione: FER10132 per rilevare il debito per l’erogazione dell’assegno straordinario solidaristico di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017. Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, andranno imputate al nuovo conto FER24132, o al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito. Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione: “3143 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno straordinario solidaristico a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera d), D.I. n. 99296/2015 – FER”. Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al nuovo conto FER10133, a cura della Direzione generale. Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite verrà imputato il conto FER24132, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il seguente nuovo codice bilancio: “1157 – Recupero degli assegni straordinari solidaristico a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera d), D.I. n. 99296/2015 – FER”. Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno registrate al nuovo conto FER00132, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata. Il citato codice bilancio “1157” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069. I saldi dei conti FER00132 e FER10132, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti già in uso FER55150 e FER55151. La rilevazione delle trattenute sugli assegni straordinari di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), nei casi disciplinati dall’articolo 11, andrà effettuata al conto già in uso FER24153, istituito con la circolare n.208/2015 per la prestazione dell’assegno straordinario. Con riferimento alla rilevazione contabile della contribuzione correlata sull’assegno straordinario solidaristico di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del D.I. n. 99296/2017, verranno fornite apposite istruzioni contabili con il messaggio che renderà noto il procedimento amministrativo. Infine, si rammenta che la rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni straordinarie, della contribuzione a titolo di finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, oltre alla contribuzione correlata sulle prestazioni straordinarie, sono state trattate nella circolare n. 208 del 29/12/2015, cui si rinvia. Analogamente, per la rilevazione contabile del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione della prestazione ordinaria, di cui all’articolo 5 comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, si fa rinvio al messaggio n. 1113 del 10/03/2017. Si allega la variazione al piano dei conti (allegato n. 3). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTO l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che recano una nuova disciplina dei fondi di solidarietà già disciplinati dall’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 86984 del 9 gennaio 2015, recante la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92 del 2012; VISTO l’Accordo sindacale stipulato in data 28 luglio 2016 tra il Gruppo FS e le OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITA’ e ORSA Ferrovie, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 le parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alle disposizioni del decreto legislativo medesimo; 1 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze CONSIDERATA l’avvertita esigenza delle parti sociali espressa nell’accordo sindacale del 28 luglio 2016 di apportare modifiche e integrazioni all’atto istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; RITENUTO, pertanto, di modificare la disciplina di cui al decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86984 adeguandola alla disciplina di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce dell’accordo sindacale del 28 luglio 2016; DECRETA ART. 1 Denominazione del Fondo 1. Il “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, di cui al decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86984 , é adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 e mantiene la sua denominazione. 2. Il Fondo già trasferito presso l’INPS non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS. 2 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente. ART. 2 Finalità e ambito di applicazione del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS, interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché nell’ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalità previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in un’ottica di ricambio generazionale: a) favoriscano il mutamento e l’adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione Europea; b) assicurino ai lavoratori tutele di sostegno al reddito e dell’occupazione in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di una prestazione ordinaria, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività 3 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze lavorativa, per le causali previste dalla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015; c) prevedano un sostegno economico tramite erogazione di prestazioni straordinarie per il sostegno al reddito riconosciute nel quadro di processi di agevolazione all’esodo per il personale cessato dal servizio perché dichiarato in esubero a seguito di riorganizzazione/ristrutturazione/crisi aziendale con i criteri individuati tra le parti in applicazione dell’articolo 10 che raggiunga i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dall’accesso alla prestazione dell’assegno straordinario; d) prevedano nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi con i criteri individuati tra le parti in applicazione dell’articolo 10 anche in un’ottica di ricambio generazionale una prestazione straordinaria solidaristica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d). 2. Per le Società del Gruppo FS si intendono tutte le Società che operano nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ART. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore. 2. Il Comitato è composto da dodici esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell’Accordo del 28 luglio 2016, individuati in ragione della propria competenza professionale, dei quali sei nominati dalle Società del Gruppo FS d’intesa con Agens, e sei nominati, nei termini di uno per ciascuna organizzazione sindacale, dalle OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 148/2015. 3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del Comitato è di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d’insediamento del nuovo Comitato. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall’incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 5 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese. 6. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti. 7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS, nonché il Direttore Generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 8. L’esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il Presidente dell’INPS stabilisce se dare corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva. ART. 4 Compiti del Comitato 1. Il Comitato: 6 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) delibera in ordine alla concessione, alla sospensione, alla riduzione, alla rimodulazione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto; c) vigila sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione; d) propone modifiche dell’aliquota contributiva ordinaria prevista all’articolo 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni; e) decide in un’unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. 7 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ART. 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi e per i soggetti di cui all’articolo 2: a) in via ordinaria, all’erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori interessati da programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento delle situazioni di eccedenza di personale, con i criteri individuati dalle parti in applicazione dell’articolo 10, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione Europea e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 8, comma 5, del presente decreto; b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015; c) in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari, ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che raggiungano i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, e al versamento della contribuzione correlata di cui all’art. 40 della legge 4 8 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze novembre 2010, n. 183, tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015. d) in via straordinaria solidaristica, all’erogazione di un assegno straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo anche in un’ottica di ricambio generazionale ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione del ricambio generazionale da attivare attraverso l’utilizzo delle prestazioni solidaristiche straordinarie saranno definiti con specifico accordo sindacale. ART. 6 Finanziamento del Fondo 1. A copertura delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario mensile dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti. La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società del Gruppo, sulla retribuzione; 9 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni, prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio delle procedure di cui all’articolo 7. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario , gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro trattamento economico ad esso connesso, premi ed erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nelle medesime proporzioni ivi stabilite. 3. A copertura delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata di cui all’art. 40 della legge n. 183 del 2010. 4. A copertura delle prestazioni straordinarie solidaristiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), è dovuto dal Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal fine destinate come risultanti dal bilancio di chiusura del Fondo approvato al 7 marzo 2015 dal Comitato amministratore in data 23 giugno 2016, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura 10 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui all’articolo 40 della legge n. 183 del 2010. La disponibilità economica destinata a tali prestazioni, denominata “Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie”, come risultante dal bilancio di chiusura del Fondo approvato al 7 marzo 2015 dal Comitato amministratore in data 23 giugno 2016, potrà essere utilizzata solo entro un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie e fino a completo esaurimento della disponibilità economica. La disponibilità economica trasferita nell’ambito delle disponibilità del Fondo medesimo presso l’INPS che provvederà a finanziare direttamente le prestazioni solidaristiche straordinarie per ricambio generazionale non potrà essere ulteriormente integrata da parte delle Società del Gruppo FS e qualora non venga utilizzata entro il termine dei 24 mesi dalla data di primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie verrà destinata, per la parte non utilizzata, al finanziamento delle prestazioni ordinarie. 5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 33, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. 6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. 7. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio. 11 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ART. 7 Accesso alle prestazioni 1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. 2. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al precedente comma 1, si concludano con accordo aziendale. 3.L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 4. L’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR. ART. 8 Prestazioni ordinarie. Criteri e misure 1. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 avviene secondo i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva di cui al precedente articolo 7. 12 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), avanzate dalle Società del Gruppo nel rispetto delle procedure individuate dall’articolo 7, devono essere presentate non prima di 30 giorni dal programmato inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le domande sono prese in esame dal Comitato amministratore che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. 3. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e dell’Unione Europea. 4. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 versando altresì l’intera contribuzione correlata. 13 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 5. L’erogazione dell’assegno di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa , alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di diritti e doveri del personale. 6. L’assegno ordinario di cui al comma 4 è calcolato nella misura dell’80% della retribuzione lorda mensile e/o giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge n. 41 del 1986. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. La prestazione, comunque, dovrà essere di importo almeno pari all’integrazione salariale. 7. La durata massima del trattamento di cui al comma 4, non può essere superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dagli articoli 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche con riferimento ai limiti dell’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 8. La retribuzione mensile utile ai fini della determinazione della misura delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è calcolata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio delle procedure di cui al comma 2. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e 14 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ogni altro emolumento ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo. Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all’articolo 5, lettere a) e b), ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei citati 12 mesi. 9. Per le prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di fruizione delle prestazioni medesime è calcolata ai sensi del comma 8. 10. Per le prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, lettera b), l’importo dell’assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al comma 8. 11. La contribuzione correlata, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è stabilita nel rispetto di quanto disciplinato ai sensi dell’articolo 40, della legge n. 183, del 2010 ed è versata secondo i criteri e le modalità individuate all’articolo 9, commi 7 e seguenti. Per i periodi di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali in vigore. 15 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ART. 9 Prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche. Criteri e misure 1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, anche riconosciuto nel quadro di processi di agevolazione all’esodo in ottica di ricambio generazionale, pari a: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. 2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. 2. Gli importi delle ritenute di legge di cui al comma 1 verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta. 16 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 3. Qualora l’erogazione dell’assegno di cui al comma 1 avvenga, su richiesta del lavoratore, in un'unica soluzione, il medesimo è pari a un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto BCE alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata. 4. L’erogazione dell’assegno non potrà avere una durata superiore a 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. I lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sono individuati secondo le modalità e i criteri di cui al successivo articolo 10. 5. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui al comma 4, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore ovvero estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale. 6. Il versamento della contribuzione correlata all’assegno di cui al comma 1 è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. 7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e straordinarie, straordinarie solidaristiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. 17 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 8. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010. 9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base delle aliquote di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, a legislazione vigente, da versare a carico del Fondo. 10. Nel caso in cui il lavoratore richieda, l’accesso alla prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) , su base volontaria, il medesimo potrà contestualmente avanzare rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva. 11. Nel caso in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché questi abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni medesimi, un’indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 18 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ART. 10 Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche. I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma, 1, lettera c) e d) sono definiti dagli accordi sindacali, che favoriscono in via prioritaria la volontarietà e tengono conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia. ART. 11 Cumulabilità della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) , sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. 2. La percezione dei redditi di cui al comma 1 comporta, pertanto, la decadenza dal diritto alla percezione dei predetti assegni e la contestuale cessazione della loro corresponsione, nonché del versamento della contribuzione correlata. 19 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 3. Gli assegni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) sono cumulabili, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata a un anno, percepita dall’interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al comma 3 e il predetto assegno dovesse superare il limite così individuato, si procederà a una corrispondente riduzione del medesimo. 5. Gli assegni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d), sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi i redditi derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato. 6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, nei casi di cui al comma 3, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 7. Al lavoratore destinatario dell’assegno straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e d) , è fatto obbligo, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l’intero periodo di fruizione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del 20 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nuovo datore di lavoro, ai fini della sospensione, revoca o della rideterminazione dell’assegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui al precedente articolo. ART. 12 Contributi sindacali 1. I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche del Fondo, hanno facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell’organizzazione sindacale cui aderiscono mediante sottoscrizione, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola che verrà inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni medesime, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS. ART. 13 Disposizione finale 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 21 99296 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 maggio 2017 f.to Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Piercarlo Padoan 22

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