Articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. Assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). “Bonus rioccupazione”. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. Assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). “Bonus rioccupazione”. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 26/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 109
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. Assegno di ricollocazione per i
titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale
(CIGS). “Bonus rioccupazione”. Istruzioni contabili. Variazione al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono trattati gli aspetti connessi al
riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile, c.d. “bonus
rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario
di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di
erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).
INDICE
Premessa
1. L’assegno di ricollocazione. Contenuto e caratteristiche
2. L’intervento della legge n. 205/2017
3. Le misure previste in favore di chi si rioccupa
3.1 Condizioni di accesso alle misure incentivanti
3.2 Facilitazione fiscale
3.3 Il “bonus rioccupazione”
3.3.1 Rapporti di lavoro ammessi al “bonus rioccupazione”
3.3.2 Caratteristiche del “bonus rioccupazione”
4. Procedimento di accesso al “bonus rioccupazione”
4.1. Gestione ed erogazione del “bonus rioccupazione”
4.2 Verifica dell’IBAN. Modello “SR185”
5. Regime fiscale
6. Istruzioni contabili
Premessa
Nel quadro delle disposizioni in materia di lavoro, la legge di bilancio 2018[1] è intervenuta
anche sulla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione e, dal 1° gennaio 2018, lo ha esteso,
a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale
(CIGS) che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella
ricerca di una nuova occupazione.
L’impianto normativo, novellato attraverso un’integrazione apportata al D.lgs n. 148/2015,
prevede, inoltre, la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati
che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in
particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del
trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si
fossero occupati.
Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione può contare su una
agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli
oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL - nel
limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
In merito agli aspetti normativi riguardanti l’accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-
bis del D.lgs n. 148/2015, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare congiunta del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL n. 2/2018 (Allegato n. 1).
Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dalla legge n. 205/2017 alla disciplina
relativa all’assegno di ricollocazione e si forniscono le istruzioni che i lavoratori dovranno
seguire per accedere al “bonus rioccupazione” consistente nel contributo commisurato al
trattamento di CIGS.
1. L’assegno di ricollocazione. Contenuto e caratteristiche
Introdotto dall’articolo 23 del D.lgs n. 150/2015, l’assegno di ricollocazione si configura come
una misura di politica attiva del lavoro rivolta a una platea circoscritta di destinatari cui, dal
2018, si sono aggiunti anche i lavoratori cassaintegrati, alle condizioni più avanti illustrate.
La misura consiste in una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità dei
soggetti e del tipo di contratto di lavoro cui si riconosce l'esito occupazionale, finalizzata a
facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro. L'assegno, il cui importo varia da 250 euro a
5.000 euro, viene coordinato dall’ANPAL ed è riconosciuto al soggetto erogatore che ha fornito
il servizio, solo a risultato occupazionale acquisito.
In sede di prima applicazione, l’assegno ha riguardato i soggetti disoccupati, percettori della
NASpI da almeno 4 mesi, che ne hanno fatto richiesta al Centro per l'Impiego o,
telematicamente, attraverso il “Sistema informativo unitario” (SIU) del portale dell’ANPAL.
Successivamente, il D.lgs n. 147/2017 ha esteso la platea dei potenziali destinatari
dell’assegno di ricollocazione anche ai beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI); per questi
ultimi, il progetto personalizzato deve prevedere la stipula del patto di servizio di cui
all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015.
Da ultimo, si rileva che il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ha rivisitato temporalmente la disciplina
e ha destinato l’assegno, fino e non oltre il 31 dicembre 2021, ai beneficiari del Reddito di
Cittadinanza. Parallelamente, in base alla previsione contenuta nell’articolo 9, comma 7,
l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4
mesi, è stata sospesa fino alla medesima data del 31 dicembre 2021.
2. L’intervento della legge n. 205/2017
Come anticipato, la legge di bilancio 2018 ha previsto un’ulteriore ipotesi di accesso
all’assegno di ricollocazione, valida dal 1° gennaio 2018.
L’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017, modificando il D.lgs n. 148/2015, ha
inserito l’articolo 24-bis, rubricato “Accordo di ricollocazione”.
La nuova previsione, finalizzata a ridurre i licenziamenti successivi all’intervento della cassa
integrazione straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale in cui non
sia stato concordato un completo recupero occupazionale, trova applicazione esclusivamente
quando la procedura di consultazione sindacale, di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015, si
concluda con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti
aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa, i lavoratori coinvolti possono richiedere
all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni
previsti dai programmi di CIGS presentati per le due causali sopra richiamate.
In deroga alla disciplina di cui all’articolo 23, comma 4, del D.lgs n. 150/2015, il comma 2
dell’articolo 24-bis prevede che l’assegno possa essere speso dal lavoratore cassaintegrato,
durante il periodo di fruizione della CIGS, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella
ricerca di un altro lavoro.
La durata del servizio, che di norma corrisponde a quella del trattamento di cassa integrazione
straordinaria, non può essere inferiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori dodici, nell’ipotesi in
cui, entro il termine della CIGS, non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno.
Riguardo alle modalità operative che i lavoratori cassaintegrati devono seguire per richiedere
l’assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 (AdRCIGS), si
rinvia alle indicazioni contenute nella nota ANPAL 23 luglio 2018, n. 9352 (Allegato n. 2).
3. Le misure previste in favore di chi si rioccupa
L’assegno di ricollocazione, come già evidenziato, rientra nell’ambito delle politiche attive del
lavoro. Al fine di promuoverne l’utilizzo, il nuovo impianto normativo prevede il riconoscimento
di una facilitazione fiscale e di un “bonus rioccupazione” in favore dei lavoratori cassaintegrati
che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta
di lavoro.
3.1 Condizioni di accesso alle misure incentivanti
Condizione comune ai due incentivi, dettagliati ai paragrafi successivi, è che il soggetto, nel
periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo, venga assunto da un datore di
lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa
presso cui era precedentemente impiegato.
Ricorrendo detta ipotesi, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il
lavoratore cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.
3.2 Facilitazione fiscale
Il regime relativo alla facilitazione fiscale è disciplinato dal comma 4 dell’articolo 24-bis del
D.lgs n. 148/2015. La norma prevede, in favore del lavoratore cassaintegrato che venga
assunto nel rispetto delle condizioni sopra descritte, l’esenzione dal reddito imponibile ai fini
IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il
limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto (TFR). Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono, invece,
oggetto di ordinario prelievo fiscale.
Ai fini della quantificazione degli importi che possono rientrare nel regime di esenzione fiscale,
si osserva che il legislatore assume a parametro la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Al riguardo, si ricorda che la materia è disciplinata dall’articolo 2120 del codice civile che, a tal
fine, ricomprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto corrisposto come rimborso spese.
Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che
individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo
del TFR.
3.3 Il “bonus rioccupazione”
Il comma 5 dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 aggiunge un ulteriore incentivo in favore
del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio
intensivo[2].
La norma prevede che, oltre alla facilitazione fiscale, al lavoratore venga concesso un
contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, pari al 50% del trattamento straordinario di
integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
3.3.1 Rapporti di lavoro ammessi al “bonus rioccupazione”
Riguardo alla natura del nuovo rapporto di lavoro, che rende possibile l’accesso al “bonus
rioccupazione”, si precisa che lo stesso deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può
essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato
che a termine.
In relazione alla finalità della norma, possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a
scopo di somministrazione[3], nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione
del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
L’assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, nel rispetto della normativa
declinata dal D.lgs n. 81/2015.
In relazione alla loro specificità, restano invece esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che
il lavoro domestico.
3.3.2 Caratteristiche del “bonus rioccupazione”
Il “bonus rioccupazione” è un contributo economico di entità pari al 50% del trattamento
straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se
non si fosse rioccupato.
In base alla previsione legislativa, il contributo spetta dal giorno dell'assunzione e non può,
comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata
dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata; la durata è, quindi, da
determinarsi - di volta in volta - con riferimento alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo
i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito.
Riguardo all’ammontare del contributo, in linea con quanto precisato nella citata circolare n.
2/2018, si fa presente che l’importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al
periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di
ore integrate mediamente osservata dall’interessato nel periodo di fruizione della CIGS.
Per l’identificazione della durata del bonus, in considerazione delle specificità della previsione
legislativa e avuto riguardo alla ratio legis, verrà preso a riferimento il periodo di integrazione
salariale straordinaria concesso all’impresa presso cui il soggetto era precedentemente
occupato, in relazione alla specifica causale di intervento[4], a prescindere dalla durata del
nuovo rapporto di lavoro instaurato.
A titolo di esempio, quindi, se un lavoratore - dipendente da un’impresa ammessa
all’intervento di CIGS per crisi aziendale – viene assunto, nel periodo in cui usufruisce del
servizio di assistenza intensiva a seguito della richiesta di attribuzione anticipata dell’assegno
di ricollocamento, al primo giorno del quinto mese di godimento del trattamento di
integrazione salariale, il bonus spettante sarà pari al 50% della CIGS residua calcolata su una
durata di 8 mesi (12 totali, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 148/15, meno 4 già fruiti
dall’interessato).
Il pagamento avverrà in unica soluzione per l’ammontare complessivamente spettante al
lavoratore.
4. Procedimento di accesso al “bonus rioccupazione”
Per l’accesso all’incentivo, i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica
domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti
bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi
lavoratori all’ANPAL.
4.1. Gestione ed erogazione del “bonus rioccupazione”
La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione del “bonus rioccupazione” si
compone delle seguenti due fasi:
l’istruttoria, finalizzata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge per
l’ammissione all’incentivo;
il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari.
In sede di prima applicazione della norma, entrambe le fasi sono state accentrate in un polo
unico presso la Sede di Ascoli Piceno.
Ottimizzando l’interscambio di dati in atto con l’ANPAL - cui i lavoratori cassaintegrati devono
rivolgersi per richiedere l'assegno di ricollocazione – e in relazione alle informazioni rilevate dai
flussi di comunicazione telematica Unilav, l’Istituto erogherà il bonus, previa verifica delle
seguenti condizioni:
dell’avvenuta assunzione dei destinatari del “bonus rioccupazione” e della tipologia di
rapporto di lavoro instaurato; a tal fine, si richiamano le indicazioni fornite al precedente
paragrafo 3.3.1;
del rispetto della condizione stabilita dal comma 4 dell’articolo 24-bis del D.lgs n.
148/2015, ovvero che l’assunzione sia stata eseguita da un datore di lavoro che non
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui il
destinatario del bonus era precedentemente impiegato.
4.2 Verifica dell’IBAN. Modello “SR185”
I destinatari del “bonus rioccupazione”, salvo che non vi abbiano già provveduto in occasione
di altre domande di prestazioni a sostegno del reddito, dovranno trasmettere all’Istituto il
modello “SR185” - reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” del sito
www.inps.it - necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la
titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce.
A tal fine, la Sede di Ascoli Piceno, quale polo unico per la gestione e definizione del “bonus
rioccupazione”, avrà cura di contattare gli interessati per comunicare loro l’avvenuta
ammissione all’incentivo e per invitarli a presentare – ove non vi abbiano già provveduto - il
citato modello “SR185”, in cui andrà riportato, oltre al codice fiscale del richiedente, il codice
IBAN, riferito al rapporto finanziario del destinatario del bonus, con data, timbro e firma del
funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
Si fa presente che la trasmissione del modello è funzionale alla corretta erogazione del bonus
in favore dei destinatari.
Il modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
inviato da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella PEC:
direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it;
trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Sede
di Ascoli Piceno al seguente indirizzo: direzione.ascolipiceno@inps.it, con allegata la copia
di un documento d’identità in corso di validità;
spedito in originale alla Sede di Ascoli Piceno, con allegata copia del documento di
identità del richiedente in corso di validità.
5. Regime fiscale
Il contributo mensile “bonus rioccupazione” è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato
al lavoro dipendente. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, all’atto
del pagamento, le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti e ad elaborare
l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione unica
dei redditi.
6. Istruzioni contabili
Con riferimento alle diposizioni normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018), che ha aggiunto l’articolo 24-bis al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, oggetto della presente circolare, ai fini della rappresentazione contabile degli
eventi sopra descritti, si istituiscono i seguenti conti di rilevazione dell’onere per l’erogazione
del “bonus rioccupazione” nell’ambito della GIAS, contabilità GAU - Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario:
GAU30223 - onere per la rilevazione del bonus rioccupazione con pagamento diretto a favore
dei soggetti titolari di trattamento di integrazione salariale, di cui all’art.24 bis del Decreto
Legislativo n. 148/2015.
Il debito nei confronti dei beneficiari della prestazione, andrà imputato al nuovo conto:
GAU10223 - debiti per il pagamento diretto del bonus rioccupazione a favore dei soggetti
titolari di trattamento di integrazione salariale, di cui all’art.24 bis del Decreto Legislativo n.
148/2015.
La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con
l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno
del reddito, sarà opportunamente adeguata per la produzione delle scritture contabili.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto
in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente codice
bilancio, opportunamente istituito:
“3179” – Somme non riscosse dai beneficiari – bonus rioccupazione, art. 24 bis D.Lgs
148/2015 – GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario)”.
Per gli eventuali recuperi dell’indennità in argomento, si istituisce il seguente conto nell’ambito
della gestione di pertinenza:
GAU24223 – Entrate varie - recuperi e reintroiti del bonus rioccupazione – art. 24 bis, del
D.Lgs. 148/2015.
Al conto di recupero in questione verrà abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti
per prestazioni”, il nuovo codice bilancio istituito per la nuova tipologia di prestazione:
“1156” – recupero del bonus rioccupazione, art. 24 bis D.Lgs 148/2015 – GAU (Gestione degli
oneri per il mantenimento del salario)”.
Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno
imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura
recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.
Il codice bilancio “1156” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri in questione,
sarà curata direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 3 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29-12-2017,
Supplemento Ordinario n. 62.
[2] Si richiamano le condizioni illustrate al paragrafo 3.1.
[3] Sul punto, si richiama la previsione dettata dall’articolo 31, comma 1, lettera e), del D.lgs
n. 150/2015, secondo cui “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene
computato in capo all'utilizzatore”.
[4] L’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 prevede che per la causale di riorganizzazione
aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un
quinquennio mobile. Per la causale di crisi aziendale, invece, la durata massima del
trattamento è di 12 mesi, anche continuativi, per ciascuna unità produttiva.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
ANPAL.ANPAL.Registro_Circolari.REGISTRAZIONE.0000002.08-06-
2018
Oggetto: Accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del d.lgs. n. 148/2015, come
introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017.
Premessa
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) con l'articolo 1, comma 136,
ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l’articolo 24-bis in materia di Accordo
di ricollocazione.
Al fine di garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis,
acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero (con nota del 28 maggio 2018, n. 3637),
si forniscono le seguenti indicazioni.
Con questa disposizione si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione,
previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in
ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Conseguentemente, i lavoratori che facciano
richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare
ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei
requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
L’accordo di ricollocazione
In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione
sindacale di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento
straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia
espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che
preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili
professionali a rischio di esubero.
Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi
del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015.
Resta escluso il ricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di
integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.
In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, il verbale relativo alla procedura di
consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo
interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di
ricollocazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello
allegato alla presente circolare.
In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente
circolare, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione risulti distinto
(nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti
dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del
lavoro e delle politiche sociali o Regione).
In entrambi i casi l’accordo è trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette
giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali
e la formazione condivide con l’ANPAL l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale presentata ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.
Richiesta dell’assegno da parte del lavoratore
Ai sensi del citato articolo 24-bis “I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono
richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla
data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti
dai programmi” di CIGS. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che “Il numero delle richieste non può
in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di
riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.”.
Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione
sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa,
appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.
La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere presentata,
entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con le
modalità indicate dall’ANPAL.
Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per
ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS. L’ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite,
accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.
Modalità operative dell’assegno di ricollocazione e servizio di assistenza intensiva
Per il funzionamento dell’assegno di ricollocazione sono fatte salve le modalità operative
definite dall’ANPAL con delibera n. 14 del 10 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni, con
le seguenti peculiarità.
Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del
trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di
tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore
interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del
trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.
In coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del
2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura
di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro
espressa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di
lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione.
Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa
e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono
pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in
contatto con il centro per l’impiego competente ovvero con i soggetti accreditati allo scopo di
concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze, da
realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Condizionalità
Secondo quanto previsto espressamente dall’articolo 24-bis sopra citato, ai lavoratori ammessi
anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica
invece l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto
essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione
all’integrazione salariale percepita.
Benefici per il lavoratore
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla
ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce
di un duplice beneficio:
a) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della
cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite
nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina
vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
b) la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo
mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli
sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato
applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la
percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.
Benefici per il datore di lavoro
Ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-bis, al datore di lavoro che assume il lavoratore
nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete l'esonero dal versamento del
50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.
Tale importo è annualmente rivalutato dall’INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.
L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in
contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.
Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro
che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.
Il Direttore Generale degli Il Direttore Generale dei Il Direttore Generale
ammortizzatori sociali e della rapporti di lavoro e delle dell’Anpal
formazione relazioni industriali Salvatore Pirrone
Ugo Menziani Romolo de Camillis
ALLEGATO 2
ANPAL.ANPAL.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0009352.23-07-2018
Il Direttore Generale
A Regioni e Province autonome
Assessorati al lavoro
Enti erogatori del servizio di
assistenza intensiva
Imprese e lavoratori interessati agli
accordi di ricollocazione
E, p.c. ANPAL
Consiglio di amministrazione
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e della
formazione
Direzione generale dei rapporti di
lavoro e delle relazioni industriali
Oggetto: Prime indicazioni operative per la presentazione di richiesta di
assegno di ricollocazione, ai sensi dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, come
introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017 (cd. AdR
CIGS).
1. Premessa
Si riportano, di seguito, le prime indicazioni operative, per la richiesta, tramite
applicativo informatico, di assegno di ricollocazione, ai sensi dell’articolo
24bis del d.lgs. 148/2015, così come previsto dalla circolare congiunta
ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2 del 08 giugno
2018.
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via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500 email direzione.generale@anpal.gov.it
Si ricorda che, a termini di legge e come già specificato nella citata circolare n.
2, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo di ricollocazione.
2. Prenotazione dell’assegno di ricollocazione.
Dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione
possono effettuare una prenotazione dell’assegno di ricollocazione, accedendo
al seguente indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it, previa registrazione sul
portale ANPAL. L’indirizzo è raggiungibile anche dalla home page del sito
istituzionale di ANPAL (www.anpal.gov.it).
Una volta effettuato l’accesso, il sistema mostrerà al lavoratore i dati acquisiti
in fase di registrazione e chiederà l’inserimento delle seguenti informazioni:
- Codice fiscale dell’azienda;
- Numero di telefono cellulare del lavoratore;
- Conferma o modifica dell’indirizzo e-mail precedentemente indicato in
fase di registrazione;
- l’avvenuta lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
(obbligatoria per poter procedere nella richiesta).
All’atto della conferma dell’operazione, l’applicativo fornirà una
comunicazione stampabile contenente il numero di prenotazione dell’assegno,
nonché la data e l’ora della stessa.
A supporto del lavoratore, è disponibile sul sito ANPAL, alla sezione dedicata
a Cittadini/Servizi/Assegno di ricollocazione, un manuale utente per la
registrazione e la presentazione delle prenotazioni di assegno di ricollocazione.
3. Verifica, completamento della domanda e rilascio dell’assegno
Dopo la prenotazione della richiesta di assegno di ricollocazione, allo scadere
dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, si procederà alla
verifica automatica della presenza a sistema dei seguenti dati:
- Accordo di ricollocazione stipulato;
- Dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria
pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Una volta effettuate le predette verifiche, sarà data comunicazione –
esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo associato all’utenza –
della possibilità di completare la richiesta; il lavoratore, entro i successivi 30
giorni, potrà quindi inserire nella procedura i dati utili alla propria profilazione
e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di
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ricollocazione. Sarà, altresì, possibile, laddove l’ente prescelto abbia
configurato l’agenda, prenotare il primo appuntamento, o, in caso contrario,
ricevere i dati dell’ente erogatore, che provvederà a contattare il lavoratore per
la fissazione del primo appuntamento.
Nel caso in cui l’istruttoria dia esito negativo, il sistema invierà una
comunicazione nei seguenti casi:
• il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di
integrazione salariale;
• la prenotazione è stata effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula
dell’accordo;
• la prenotazione è avvenuta successivamente al raggiungimento del
numero massimo di richieste previste dall’accordo, seppur eseguita nei
termini previsti.
Si rappresenta, inoltre, che decorsi trenta giorni dalla prenotazione
dell’assegno, in assenza di accordo di ricollocazione presente a sistema, il
lavoratore riceverà una comunicazione via e-mail di sospensione della
prenotazione.
4. Comunicazione dell’accordo di ricollocazione
Come già indicato nella nota ANPAL prot. 7185 del 11 giugno 2018, nelle
more della piena implementazione delle funzionalità del sistema, l’accordo di
ricollocazione viene trasmesso ad ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro
sette giorni dalla stipula.
Ad integrazione delle predette indicazioni, si comunica che i datori di lavoro,
oltre all’accordo, dovranno inviare, un prospetto, in formato excel, contenente
i dati dei lavoratori coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di
crisi aziendale presentato ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del d.lgs.
148/2015 (nome, cognome, codice fiscale, sede di assunzione e data di
assunzione). Una volta ricevute tali informazioni, sarà cura di ANPAL, in
questa prima fase, il caricamento dei dati dell’accordo di ricollocazione a
sistema.
5. Fasi successive
La gestione delle fasi successive al rilascio dell’assegno di ricollocazione, a cura
dei soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione,
avverrà secondo le stesse modalità previste per l’assegno di ricollocazione per
i percettori di NASpI.
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A breve seguiranno ulteriori indicazioni operative relative ai punti 3 e 4 sopra
descritto e alle successive fasi del processo di gestione della misura e di
supporto alla ricollocazione.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di ANPAL,
tramite e-mail: info@anpal.gov.it o tramite telefono: 800.00.00.39.
Allo scopo di dare la più ampia diffusione alla presente nota, la stessa viene
pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ANPAL
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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