Fondo di integrazione salariale (FIS). Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie. D.M. n. 33/2022: criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di contratti di solidarietà
Fondo di integrazione salariale (FIS). Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie. D.M. n. 33/2022: criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di contratti di solidarietà
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 109
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.5
OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (FIS). Criteri di esame delle domande
di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali
straordinarie. D.M. n. 33/2022: criteri per l’approvazione dei
programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella
derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di
contratti di solidarietà
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal decreto
ministeriale n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle
domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con
particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione
salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali
straordinarie.
INDICE
Premessa
1. Riorganizzazione aziendale
2. Crisi aziendale
2.1 Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto
3. Contratto di solidarietà
3.1 Cumulo degli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale
4. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
Premessa
Con la circolare n. 130 del 15 settembre 2017 sono stati illustrati i criteri di esame delle
domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e, in
particolare, quelli utili all’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale alla
luce delle disposizioni di cui al D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, adottato in attuazione delle
disposizioni contenute nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.
A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro - operato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di
Bilancio 2022), come integrata dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (cfr. la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022) -
sono state, tra l’altro, oggetto di modifica sia la disciplina del FIS sia quella in materia di
integrazione salariale straordinaria.
In merito al Fondo di integrazione salariale, si ricorda che la citata legge di Bilancio 2022 ha
modificato anche la tipologia e la durata della prestazione assicurata dallo stesso FIS che, per
periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, può
riconoscere l’assegno di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni
salariali.
Conseguentemente, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel
semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; per i datori di lavoro che occupano
mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui
all’articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, il FIS può riconoscere l’assegno di
integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla
disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria; pertanto, per attivare
l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie questi ultimi datori di lavoro
dovranno presentare la domanda e la relativa documentazione presso il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali.
Con riguardo alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) e, in particolare, alle relative causali
di intervento di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, l’articolo 1, comma
199, della legge di Bilancio 2022 - modificando e integrando l’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015
– ha ampliato la causale di riorganizzazione aziendale ricomprendendovi anche i casi in cui i
datori di lavoro vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”, da individuare e regolare
con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello Sviluppo
economico.
In attuazione di detta previsione normativa, nonché in considerazione della necessità di
adottare specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali
straordinarie garantire dal FIS, è stato adottato il D.M. 25 febbraio 2022, n. 33 (Allegato n. 1),
di modifica del D.M. n. 94033/2016, recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa
integrazione straordinaria (CIGS), registrato dalla Corte dei conti il 14 marzo 2022 e pubblicato
nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali in data 16 marzo 2022.
Si evidenzia che, ai fini di una più efficiente attività gestionale, l’articolo 2 del menzionato D.M.
33/2022 ha affidato all’Istituto - in qualità di soggetto preposto ad autorizzare le prestazioni di
assegno di integrazione salariale - le attività di ricezione e successiva valutazione degli
elementi necessari ai fini dell’ammissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione
salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.
I suddetti elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica e organizzativa, devono
essere contenuti in una relazione unica che i datori di lavoro sono tenuti a rendere all’Istituto -
in modalità semplificata - ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
A tale fine, in allegato alla presente circolare, sono disponibili i modelli standard che i datori di
lavoro dovranno utilizzare (Allegati da n. 2 a n. 4).
Si ricorda, inoltre - come già precisato nella circolare n. 130/2017 – che, ai fini dell’accesso
all’assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati, a prescindere dalla tipologia di
causale invocata (ordinaria o straordinaria), gli obblighi di informazione e consultazione
sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.
Tanto premesso, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si illustrano le novità introdotte dal menzionato D.M. n. 33/2022, con
particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale del
Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.
1. Riorganizzazione aziendale
La riorganizzazione aziendale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare
interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o
di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di
un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.
A seguito della novella recata dalla menzionata legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, rientrano nell’ambito della riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati
attraverso processi di transizione.
Si evidenzia che tale nuova previsione normativa inserisce, nel modello di riorganizzazione
aziendale finora conosciuto, una nuova situazione che non postula necessariamente la
presenza di significative inefficienze gestionali dell’azienda, ma che si realizza allorquando il
datore di lavoro intenda porre in essere un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi
di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità
ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi
straordinari in tema di misure di sicurezza.
Per la gestione dei processi di riorganizzazione aziendale in relazione ai quali è possibile
richiedere l’intervento del FIS, l’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 33/2022, ha aggiunto al D.M.
n. 94033/2016, dopo l’articolo 1, l’articolo 1-bis, rubricato: “Fondo di integrazione salariale.
Criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale
riorganizzazione”.
A norma del citato articolo 1-bis del D.M. n. 94033/2016, per l'approvazione dei programmi di
riorganizzazione aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le
inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi
attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione
produttiva o processi di transizione.
Con specifico riferimento alla gestione dei processi di transizione, si precisa che, in relazione
alla previsione normativa, rientrano in detto ambito:
i processi finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale;
i processi di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica;
i processi di potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.
b) il programma deve contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di
riorganizzazione di cui al precedente punto a) e riguardanti l’unità produttiva interessata dagli
interventi e il relativo importo complessivo.
Con riferimento, invece, ai processi di transizione, si pone l’attenzione sulla circostanza che - in
considerazione delle specifiche caratteristiche innovative dei suddetti processi e della
particolarità dei datori di lavoro tutelati dal FIS – l’articolo 1-bis del D.M. n. 94033/2016
prevede che, per l’attuazione degli interventi, il programma contenga indicazioni in forma
generale senza precisare il complesso degli impianti fissi e delle attrezzature impegnate nel
processo produttivo, il valore medio annuo degli investimenti, nonché l’indicazione
dell’eventuale impiego di contributi pubblici sia nazionali che dei fondi comunitari;
c) i datori di lavoro devono evidenziare il collegamento tra il programma di riorganizzazione
che intendono realizzare e le sospensioni/riduzioni dal lavoro in relazione alle quali si richiede
l’assegno di integrazione salariale;
d) il programma deve essere, comunque, finalizzato a un consistente recupero occupazionale
anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze.
Conseguentemente, i datori di lavoro dovranno indicare la percentuale di lavoratori sospesi -
ovvero a orario ridotto – che, durante o a fine programma, rientreranno presumibilmente in
azienda. In caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare anche il piano
di gestione non traumatica dei suddetti esuberi;
e) il programma deve contenere indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e
riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.
Si precisa che per recupero occupazionale si intende, oltre al rientro in azienda dei lavoratori
sospesi o in riduzione di orario di lavoro, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di unità
produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché la riqualificazione
professionale e il potenziamento delle competenze. Per gli eventuali esuberi andranno
precisate le modalità di gestione degli stessi (ad esempio, ricollocazione, pensionamento,
accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, ecc.). Si osserva altresì che la
disposizione non prevede, diversamente dalla causale di riorganizzazione di cui all’articolo 1
del D.M. n. 94033/2016, alcuna percentuale minima di recupero occupazionale dei lavoratori
interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, ma fa riferimento a un “consistente recupero
occupazionale” senza l’indicazione di specifiche percentuali.
Inoltre, sempre in relazione alle finalità di semplificazione perseguite, si evidenzia che la nuova
disposizione normativa non contempla la necessità che i datori di lavoro indichino le modalità
di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
Si precisa che, nell’ipotesi in cui, a seguito del programma di riorganizzazione adottato dal
datore di lavoro, le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa interessino lavoratori
impiegati presso più unità operative, nell’apposita scheda causale il datore di lavoro deve
motivare, per ciascuna unità operativa, il collegamento delle sospensioni o riduzioni, nell’entità
e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.
Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, il cui piano deve essere
stato adottato dai datori di lavoro richiedenti, deve riscontrarsi la presenza delle condizioni
precedentemente elencate.
Negli Allegati n. 2 e n. 3 si forniscono i modelli standard di relazione riferiti rispettivamente alla
causale riorganizzazione aziendale e a quella di riorganizzazione aziendale a seguito di processi
di transizione.
2. Crisi aziendale
Il comma 2 dell’articolo 2 del D.M. n. 33/2022 ha aggiunto al D.M. n. 94033/2016, dopo
l’articolo 2, l’articolo 2-bis, rubricato: “Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle
domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale crisi”.
In forza di quanto previsto dal menzionato articolo 2-bis del D.M. n. 94033/2016, per
l'approvazione dei programmi di crisi aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di
prestazione di servizi (ad esempio, diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, ovvero
un decremento delle vendite o ancora i dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti
alla annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto, o al minor periodo
in caso di azienda costituita da meno di un anno). Al riguardo, si evidenzia che, in funzione
della semplificazione prevista dalla norma, la disposizione in esame fornisce ai datori di lavoro
un’elencazione delle possibili motivazioni; inoltre, si fa presente che la produzione dei dati
economici, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in
alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale;
b) il datore di lavoro deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre
precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al
ridimensionamento dello stesso;
c) il datore di lavoro deve fornire indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni con
particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, ovvero - in
presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il
periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale - deve indicare il numero delle stesse
e le motivazioni che le hanno indotte (ad esempio, assunzione riferita a personale che svolge
mansioni inizialmente non presenti nell’organico aziendale);
d) il datore di lavoro deve illustrare il piano di risanamento da realizzare, che deve essere
finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
e) il datore di lavoro deve indicare la percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che,
durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
f) il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla
salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale. Conseguentemente, in caso di
eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare il piano di gestione non
traumatica dei suddetti esuberi (ad esempio, ricollocazione, pensionamento, accordi
consensuali di risoluzione, riconversione professionale, ecc.).
Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, il cui piano deve essere
stato adottato dai datori di lavoro richiedenti, deve riscontrarsi la presenza delle condizioni
precedentemente elencate.
Nell’Allegato n. 4 si fornisce il modello standard di relazione riferito alla causale “crisi
aziendale”.
2.1 Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto
La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento esogeno al
datore di lavoro e, conseguentemente, deve essere valutata sulla base di criteri diversi rispetto
a quelli precedentemente individuati.
A tale fine, il comma 3 del richiamato articolo 2-bis del D.M. n. 94033/2016 stabilisce che, per
detta fattispecie, il datore di lavoro deve:
a) illustrare la natura dell’evento che ha determinato la crisi, evidenziando la sua
imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sulle dinamiche aziendali;
b) specificare la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione
dell’azienda;
c) illustrare il piano di risanamento che si intende intraprendere;
d) illustrarele azioni e gli interventi correttivi finalizzati alla continuazione dell’attività
aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
e) indicare il numero di lavoratori sospesi ovvero a orario ridotto che, durante o alla fine del
programma, rientreranno in azienda;
f) atteso che il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e
alla salvaguardia occupazionale, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro devono
illustrare il piano di gestione non traumatica degli esuberi, quantificando il numero degli stessi.
Ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto,
deve riscontrarsi la presenza delle condizioni precedentemente elencate.
Nell’Allegato n. 5 si fornisce il modello standard di relazione riferito alla causale crisi aziendale
per evento imprevisto e imprevedibile.
3. Contratto di solidarietà
Il comma 3 dell’articolo 2 del D.M. n. 33/2022 ha aggiunto al D.M. n. 94033/2016, dopo
l’articolo 4, l’articolo 4-bis, rubricato: “Fondo di integrazione salariale. Domande di accesso
all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà”.
Va preliminarmente ricordato che il contratto di solidarietà è stipulato dai datori di lavoro
mediante contratti collettivi aziendali di cui all'articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che
stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione
o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge di Bilancio 2022 ha
sostituito il comma 5 dell’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015 che regola il contratto di
solidarietà.
In particolare, la nuova previsione ha innalzato le percentuali di riduzione previste per ricorrere
all’istituto contrattuale che, dal 1° gennaio 2022, si articolano come segue:
la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o
mensile dei lavoratori interessati non può essere superiore all’80%;
la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore,
riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, non
può essere superiore al 90%.
Tanto premesso, in forza di quanto previsto dal menzionato articolo 4-bis del D.M. n.
94033/2016, per l'accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un
contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) la riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle
suddette percentuali di riduzioni di cui all’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, come
sostituito dalla legge n. 234/2021;
b) il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura
stagionale;
c) i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere
strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. In tale senso sono
esclusi i part-time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea;
d) in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori
posti in solidarietà;
e) nel corso della fruizione dell’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un
contratto di solidarietà – al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di
personale – è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non
opposizione dei lavoratori;
f) qualora le Parti stipulanti il contratto di solidarietà, per soddisfare temporanee esigenze di
maggiore lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione dell’orario di lavoro,
a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere
previste nel contratto medesimo. In relazione a quanto previsto dall’articolo 4-bis del D.M. n.
33/2022, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare l’avvenuta variazione di orario alla
Struttura dell’Istituto territorialmente competente;
g) in tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario, è
necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.
In linea generale, si fa presente che nell’accordo collettivo di cui all’articolo 51 del D.lgs n.
81/2015, devono essere presenti i seguenti elementi essenziali:
1) data di sottoscrizione del contratto;
2) esatta individuazione delle Parti stipulanti;
3) contratto collettivo applicato;
4) orario di lavoro e sua articolazione;
5) quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula
dell’accordo;
6) motivazioni e cause che hanno determinato l’esubero di personale;
7) data di decorrenza del contratto di solidarietà;
8) durata del contratto di solidarietà;
9) forma di riduzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale o mensile tradotta in
termini settimanali);
10) articolazione puntuale della riduzione;
11) parametrazione sull’orario medio settimanale;
12) indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell’orario;
13) modalità attuative di possibili deroghe alla riduzione di orario concordata.
La riduzione media oraria che, come anticipato, non può essere superiore all’80% dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, come nel previgente sistema
normativo, deve essere parametrata su base settimanale. Conseguentemente, l’accordo
collettivo è idoneo a perseguire il suo scopo laddove la riduzione media oraria settimanale non
superi l’80% dell’orario contrattuale dei lavoratori interessati.
Tale riduzione deve corrispondere a una media; i lavoratori interessati, quindi, possono essere
coinvolti alcuni, con una percentuale di riduzione dell’orario inferiore all’80%, altri, con una
riduzione superiore all’80%.
In ogni caso deve, comunque, essere rispettato il limite individuale di riduzione che il
medesimo articolo individua per ciascun lavoratore, la cui percentuale di riduzione complessiva
dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale
l’accordo di solidarietà è stipulato.
La verifica del superamento dei limiti suesposti è effettuata nell’ambito dell’intero periodo
autorizzato.
L’accordo di solidarietà – che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall’elenco dei
lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle parti firmatarie - deve essere
obbligatoriamente allegato alla richiesta di assegno di integrazione salariale.
3.1 Cumulo degli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale
L’articolo 9 del D.M. n. 94033/2016 reca la disciplina in materia di cumulo degli interventi
ordinari e straordinari di integrazione salariale.
A mente di quanto previsto dal comma 1 del menzionato articolo 9, nell’Unità produttiva
interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria che straordinaria, il cumulo delle
due diverse misure di sostegno è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati
ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs n. 148/2015;
b) i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano, comunque, diversi e
precisamente individuati tramite specifici elenchi nominativi. La suddetta diversità deve
sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono i due interventi.
In relazione a quanto precede e avuto riguardo ai temi illustrati nella presente circolare, si
precisa che il cumulo dei due trattamenti è da intendersi applicabile ai datori di lavoro
destinatari del FIS che, occupando mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente,
dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria
e, quindi, possono richiedere al FIS l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in
relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
Il cumulo è altresì ammesso per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e
società da queste derivate, nonché per le imprese del sistema aeroportuale e per i partiti e
movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino
iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Come chiarito nella circolare n. 18/2022, infatti, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i
citati datori di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale e
dei relativi obblighi contributivi e, parallelamente, sono destinatari della disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero dei dipendenti
occupati.
In caso di cumulo dei trattamenti, si precisa che i periodi per i quali è riconosciuto l’assegno di
integrazione salariale a carico del FIS incidono sui limiti complessivi di durata dei trattamenti
previsti dal D.lgs n. 148/2015.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 29 del
D.lgs n. 148/2015, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato
mediamente più di cinque dipendenti, il limite complessivo dei trattamenti ammessi in un
biennio mobile è di 26 settimane.
Inoltre, si rammenta che anche per il FIS trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 4
del D.lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di
integrazione salariale nel quinquennio mobile (24/36 mesi in genere).
La disciplina sul cumulo dei trattamenti non trova, invece, applicazione per i datori di lavoro
che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere
al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa sia ordinarie che straordinarie.
4. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n.
148/2015
Come illustrato nella circolare n. 18/2022, in relazione a quanto disposto dall’articolo 30,
comma 1–bis, del D.lgs n. 148/2015, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e
40 del citato decreto legislativo devono assicurare, in relazione alle causali previste dalla
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, un assegno di
integrazione salariale di importo almeno pari a quello previsto dal novellato articolo 3, comma
5-bis, del D.lgs n. 148/2015 (per il 2022 1.222,51 euro).
Tanto premesso, su conforme parere ministeriale, si precisa che, i criteri illustrati ai precedenti
paragrafi da 1 a 3 trovano applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione
salariale riconosciuto dai menzionati Fondi per causali straordinarie, per le istanze relative ai
datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.
Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15
dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e
4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
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ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto n. 33/2022
VISTO la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti” ed, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016, n. 94033,
recante “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria
ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale all’articolo 1, commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 199, lettera a), della citata legge n. 234 del 2021, che
introduce, all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo le
parole “riorganizzazione aziendale”, le parole “anche per realizzare processi di transizione
individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione”;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 199, lettera b), che introduce all’articolo 21, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 dopo le parole “gestione produttiva” le
parole “ovvero a gestire processi di transizione”;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 199, lettera c), che introduce all’articolo 21, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo le parole “recupero
occupazionale” le parole “anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento
delle competenze”;
VISTO l’articolo 1, comma 207, lettera c), che introduce all’articolo 29 del decreto legislativo n.
148 del 2015 il comma 3-bis il quale, nel testo novellato dall’articolo 23, comma 1, lettera i),
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 4, prevede che l’assegno di integrazione salariale possa
essere riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni
salariali, quindi anche le causali straordinarie oltre che le causali ordinarie;
CONSIDERATO che gli interventi ampliativi disposti dalla legge n. 234 del 2021 valorizzano le
transizioni aziendali;
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CONSIDERATO che il processo di transizione aziendale può realizzarsi mediante ristrutturazioni
aziendali, fusioni e acquisizioni al fine di consentire alle imprese di superare le aree di criticità,
ristabilendo gli equilibri produttivi e gestionali e di avviare una fase di crescita;
CONSIDERATO, altresì, che dette transizioni aziendali possono concretizzarsi anche in percorsi
di innovazione digitale e tecnologica nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed
energetica;
CONSIDERATO che le imprese si trovano ad affrontare sfide associate a una incentivazione
della produzione con minor impatto ambientale, riduzione delle emissioni e compatibilità con i
cambiamenti climatici, con investimenti nella rigenerazione e decontaminazione dei siti;
CONSIDERATA la necessità di incentivare e sostenere le imprese in progetti di riconversione
della produzione che abbiano una spinta di efficientamento energetico, anche attraverso la
trasformazione degli impianti industriali verso l’utilizzo di energia pulita;
CONSIDERATO che la gestione dei processi di transizione, che permette all’impresa di attuare
interventi diretti a inserirsi in settori di produzione a domanda più elevata rispetto a quella in
cui già opera, può determinare l’introduzione di nuovi impianti o la trasformazione di quelli già
esistenti, attraverso l’efficientamento energetico, la modernizzazione digitale e un
potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza;
CONSIDERATO che gli interventi di transizione devono assicurare il recupero occupazionale da
realizzarsi anche attraverso la riqualificazione dei lavoratori dipendenti e il potenziamento
delle competenze in chiave innovativa, tenendo eventualmente conto di situazioni di difficoltà
dovute a cause macroeconomiche, a situazioni riconducibili a specifici contesti territoriali e ad
emergenze che producono effetti limitati a particolari settori produttivi;
CONSIDERATA altresì la necessità di individuare specifici criteri di accesso all’assegno di
integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie;
SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;
RITENUTO di dover adottare i seguenti criteri per l’approvazione di un programma di
riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione e specifici criteri per
l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le casuali straordinarie del Fondo di
integrazione salariale
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DECRETA
ARTICOLO 1
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio
2016, n. 94033, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «l’impresa richiedente deve
presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura
gestionale, commerciale o produttiva anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni,
acquisizioni.»;
b) alla lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «oltre al rientro in azienda dei lavoratori
sospesi» sono aggiunte le seguenti: «per il mantenimento dei livelli occupazionali»;
c) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g-bis) l’impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento di
riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un programma di interventi che nelle linee di programmazione industriale,
può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti
dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
con il Ministero dello sviluppo economico, nel quale siano esplicitamente indicate le azioni
dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera
efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi. In caso di riconversione degli impianti
già esistenti, devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono essere finalizzate
anche all’efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario in tema di misure
di sicurezza. Il processo di transizione può ricondursi a specifici contesti territoriali e a
trasformazioni che producono effetti limitati a particolari settori produttivi. Nel programma, in
particolare, devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del
processo di transizione, indicando specificatamente quelli relativi all’aggiornamento tecnologico
e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure
di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori
coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili
prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al
potenziamento delle competenze. Ai fini dell’approvazione del programma di cui alla presente
lettera deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni indicate alle lettere d,) e,) f) e
g).
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ARTICOLO 2
1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo
l’articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis rubricato: “Fondo di integrazione salariale.
Criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale
riorganizzazione”
“1. Sono adottati i seguenti criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione
salariale del Fondo di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione:
a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le
inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi
attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o attraverso interventi idonei alla gestione di
processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o
digitale. Il programma deve contenere indicazioni relativi agli investimenti per l’attuazione degli
interventi e indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione
professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne. Il programma deve essere
comunque finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di
riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;
b) il datore di lavoro richiedente deve presentare un piano di sospensioni coerente con il
programma di riorganizzazione;
c) il datore di lavoro deve presentare di un piano di gestione non traumatica delle eventuali
eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione
e riqualificazione professionale.
2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed
organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica -
anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall’INPS - resa ai sensi
dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.”
2. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo
l’articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 2 bis rubricato: “Fondo di integrazione salariale.
Criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale
crisi”
“1. I criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi sono i
seguenti:
a) verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che
tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l’istanza. Una relazione resa ai
sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
documenta la situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioni che la
determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle
commesse, decremento delle vendite, contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di
servizi o dati negativi relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all’ annualità precedente.
La relazione, oltre ad attestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da
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documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la
negativa situazione economico finanziaria;
b) ridimensionamento o stabilità dell’organico nel semestre precedente la presentazione
dell’istanza. Deve riscontrarsi altresì l’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a
quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro
abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di
fruizione dell’assegno di integrazione salariale, deve motivare la necessità delle suddette
assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina e le finalità dell’assegno di integrazione
salariale;
c) previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli
squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e
finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
d) piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.
2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed
organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica -
anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall’INPS - resa ai sensi
dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
3. L’assegno di integrazione salariale può essere autorizzato anche quando la situazione di crisi
sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di
lavoro. In tal caso, il datore di lavoro nella relazione deve rappresentare l’imprevedibilità
dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto effetti negativi, la
completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro. In tal
caso, la fattispecie è valutata pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che
siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo.”
3. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo
l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis rubricato: “Fondo di integrazione salariale.
Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto
di solidarietà”
“1.I datori di lavoro possono accedere all’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di
un contratto di solidarietà. La riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata
nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all’articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n.
148 del 2015 come sostituito dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e secondo le modalità
applicative di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto per quanto compatibili anche in
relazione alla previsione di comunicazioni da effettuarsi soltanto all’INPS in quanto ente che
autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale”
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ARTICOLO 3
1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016 n. 94033, l’articolo
5, rubricato “Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia” e l’articolo 6
rubricato “Imprese artigiane” sono abrogati.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione
Pubblicità legale.
Roma, 25 febbraio 2022
f.to Andrea Orlando
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