Articolo 24 del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maggiorazione dell’indennità di presidenza e applicazione del criterio pro rata ai fini dell’indennità di buonuscita
Articolo 24 del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maggiorazione dell’indennità di presidenza e applicazione del criterio pro rata ai fini dell’indennità di buonuscita
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 11/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 112
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 24 del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Maggiorazione dell’indennità di presidenza e applicazione del criterio
pro rata ai fini dell’indennità di buonuscita
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni alle Strutture territoriali in
merito alla valutazione nel trattamento di fine servizio della maggiorazione
dell’indennità di presidenza prevista dall’articolo 24 del CCNL 2006-2009
relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Adempimenti operativi
1. Premessa
Con la nota operativa n. 10 del 5 marzo 2010 sono state fornite indicazioni alle Strutture
territoriali dell’Istituto in merito alla valutazione nella base di calcolo del TFS (indennità di
buonuscita) della maggiorazione dell’indennità di presidenza di cui all’articolo 24 del CCNL
2006-2009 (quadriennio normativo 2006–2009 e biennio economico 2006–2007) relativo al
Comparto del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In detta nota
operativa è stato altresì precisato che l’indennità di presidenza doveva essere valutata nei
limiti della quota già fissata dal precedente contratto, in attesa di chiarimenti in merito alla
modalità di calcolo della maggiorazione di tale emolumento prevista nella norma contrattuale
richiamata.
Premesso quanto sopra, si forniscono le seguenti indicazioni unitamente a un sintetico
riepilogo della normativa e delle previsioni contrattuali che riguardano l’indennità in
argomento.
2. Quadro normativo
L’indennità di presidenza (corrisposta per 12 mensilità), istituita a decorrere dal 1° gennaio
2002 dall’articolo 85 del CCNL 2002-2005, ha assorbito l’indennità di amministrazione prevista
dai CCNNLL del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001 di cui ha conservato le medesime
caratteristiche.
Con l’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale, sottoscritto in
attuazione del richiamato CCNL 2006-2009, tale emolumento viene rideterminato, secondo gli
importi di cui alla tabella D (Allegato n. 1).
In particolare, il comma 1 dell’articolo 24 del citato contratto prevede che l’incremento di detta
indennità venga attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza di cui
all’articolo 83, comma 6, del CCNL del 17 maggio 2004, già destinata alla corresponsione dei
compensi accessori.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa, inoltre, che la maggiorazione derivante
dall’applicazione del comma 1 concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il
criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva
indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la
valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione all’articolo 24 del CCNL 2006-2009
e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere
espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non
esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto
attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui
lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo
decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a
costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del
trattamento previdenziale»”.
Pertanto, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative
e non su 38 (cfr. la tabella D del CCNL riportata nell’Allegato n. 1),“non si rinvengono motivi
ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della
predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”.
3. Adempimenti operativi
Tenuto conto che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
liquida le prestazioni di fine servizio sulla base dei dati giuridici ed economici comunicati
dall’Amministrazione di appartenenza e secondo la modalità di calcolo indicata all’articolo 3
dello stesso D.P.R., ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale in commento
di cui all’articolo 24, comma 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti
destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale
(CCNL 2006-2009), provvederà a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una
scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data
di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata
durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base
dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a
quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.
Unitamente alla scheda analitica dovranno essere inviati la Comunicazione di cessazione e
l’Ultimo Miglio TFS con l’indicazione dell’indennità di presidenza nei valori previsti a decorrere
dal 1° gennaio 2003, riportati dalla tabella E di cui all’articolo 85 del CCNL 2002-2005
(quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).
Sulla base di quanto sopra esposto, la Struttura territoriale INPS competente provvederà alla
liquidazione della prestazione comprensiva della maggiorazione dell’indennità di presidenza.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Tabella D - Indennità di Presidenza per orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali (art.24) (1)
Valori mensili in Euro per 12 mensilità
Aree Fasce retributive
Ispettore generale r.e. 710,00
Direttore div. r.e. 700,00
F9 676,00
F8 676,00
F7 676,00
F6 676,00
F5 676,00
TERZA F4 676,00
F3 635,00
F2 629,00
F1 629,00
F6 550,00
F5 550,00
SECONDA F4 550,00
F3 550,00
F2 536,00
F1 514,00
PRIMA F2 505,00
F1 505,00
L'indennità di presidenza nei valori indicati decorre dalla entrata in vigore del contratto collettivo integrativo
quadriennale.
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