Decreto interministeriale 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, di sostituzione del D.I. n. 103593 del 9 agosto 2019 del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 40, comma 1-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prestazioni ordinarie e integrative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Decreto interministeriale 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, di sostituzione del D.I. n. 103593 del 9 agosto 2019 del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 40, comma 1-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prestazioni ordinarie e integrative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 16/07/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 112
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto interministeriale 15 novembre 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, di sostituzione del D.I. n.
103593 del 9 agosto 2019 del Fondo territoriale intersettoriale della
Provincia autonoma di Trento. Adeguamento alle disposizioni di cui
agli articoli 40, comma 1-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 148/2015. Prestazioni ordinarie e integrative.
Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative, operative e
contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di
solidarietà del Trentino, a seguito dell’adeguamento alle disposizioni di cui ai
commi 1-bis dell’articolo 40 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n.
148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021, nell’ambito della riforma degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il
decreto interministeriale 15 novembre 2023.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità
2.1 Ambito di applicazione: datori di lavoro
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
4.1.1 Causali d’intervento. Criteri di valutazione
4.1.2 Misura della prestazione
4.1.3 Durata dell’intervento
4.1.4 Contributo addizionale
4.1.5 Informativa sindacale
4.1.6 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
4.2 Programmi formativi
5. Prestazioni integrative alla NASpI
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
5.2 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa alla NASpI
6. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del contributo
addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale
7. Finanziamento
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022, attraverso
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riordinato
l’impianto normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Come illustrato nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, nonché nella circolare n. 76 del 30
giugno 2022, le nuove norme introducono, tra le altre, novità sulle disposizioni in merito alla
platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, alle causali di
intervento, alla misura del trattamento di integrazione salariale - ordinario e straordinario - alla
misura della contribuzione addizionale, nonché alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà
bilaterali (cfr. gli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015) e dal Fondo di
integrazione salariale (FIS).
Si rammenta che i Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovevano
adeguarsi, in particolare, a quanto prescritto dai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che prevedono l’obbligo di ricomprendere
nel campo di applicazione dei Fondi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,
entro il 31 dicembre 2022. Il medesimo termine del 31 dicembre 2022 era richiesto anche per
adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo,
il quale prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti
dal 1° gennaio 2022, i Fondi assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di
integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 148/2015 e stabiliscano la durata della prestazione in misura almeno pari
ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della
causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Successivamente l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare gli articoli 26,
comma 7-bis, 40, comma 1-bis, e 30, comma-1 bis, ha prorogato tale termine al 30 giugno
2023.
In conformità al citato obbligo di adeguamento, in data 5 ottobre 2022, Confindustria Trento,
Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione
Albergatori ed Imprese Turistiche, Federazione Trentina della Cooperazione, Confprofessioni e
CGIL del Trentino, CISL del Trentino, UIL del Trentino hanno manifestato, nei termini previsti
dalla legge, la volontà di adeguare il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma
di Trento (di seguito, Fondo), già costituito alla data del 31 dicembre 2021[1], alle disposizioni
di cui all’articolo 40 comma, 1-bis, ampliando la platea dei destinatari del Fondo, e all’articolo
30, comma 1-bis, adeguandol’importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in
materia di assegno di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015, come
modificato dalla legge n. 234/2021.
A seguito dell’accordo del 5 ottobre 2022 è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 15 novembre
2023, la cui disciplina, che sostituisce integralmente quella dettata dal decreto interministeriale
9 agosto 2019, n. 103593, adegua il Fondo alla novella introdotta dalla legge n. 234/2021.
Rispetto alla previgente disciplina, le novità più rilevanti riguardano l’ampliamento della platea
dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di
integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e una nuova
formulazione dell’aliquota ordinaria di contribuzione.
Si precisa che il D.I. 15 novembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12
[2]
gennaio 2024 e che, pertanto, è entrato in vigore il 27 gennaio 2024 (cfr. il messaggio n.
370 del 26 gennaio 2024).
Tanto premesso, di seguito si illustrano le novità introdotte dal D.I. in argomento, rinviando
alle circolari n. 197 dell’11 novembre 2016 e n. 156 del 29 dicembre 2020 in ordine ai profili
non espressamente illustrati nella presente circolare.
Per quanto non espressamente previsto nel D.I. 15 novembre 2023, si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni.
2. Finalità
Il Fondo ha lo scopo di assicurare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro
privati rientranti nel campo di applicazione, tutele in costanza di rapporto di lavoro e di attuare
altri interventi di natura economica o formativa.
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale.
Nello specifico, il Fondo, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.I. 15 novembre 2023, ha lo
scopo di:
“a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi
di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi
alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale
assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
e) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione
europea”.
2.1 Ambito di applicazione: datori di lavoro
A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di
lavoro già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 148/2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive
ubicate nel territorio della Provincia di Trento. I datori di lavoro aderenti al Fondo del Trentino
possono aderire ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del medesimo decreto
legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tale caso, a decorrere dalla data di
adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina
del Fondo in argomento, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro
privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano
nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non
siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo
decreto e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel
territorio della Provincia autonoma di Trento.
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.I. 15 novembre 2023, il Fondo garantisce le
seguenti prestazioni ordinarie e integrative:
a) un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7 può stabilire le seguenti ulteriori
prestazioni:
“a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nell’ambito del quadro dei
processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei
successivi cinque anni;
b) versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta
generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni per un periodo
non inferiore a tre anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione
europea”.
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del D.I. 15 novembre 2023, l’accesso alla prestazione di
assegno di integrazione salariale è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione
e consultazione sindacale previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015.
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi dell’articolo 4 del D.I. 15 novembre 2023 sono destinatari delle prestazioni del Fondo i
lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di
qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio, che, alla data della domanda di concessione del
trattamento, abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è
richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni anche non continuativi e cumulabili in diversi
contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
In caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto,
l’anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore
è stato impiegato nell’attività appaltata.
Per quanto attiene agli apprendisti, il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che alla
ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il
periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di
sospensione o riduzione fruite.
Infine, il comma 4 dello stesso articolo 4 statuisce l’esclusione dal novero dei destinatari delle
prestazioni del Fondo dei dirigenti, dei dipendenti pubblici e delle altre figure professionali
escluse dalla normativa statale.
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
A norma dell’articolo 7, comma 1, del D.I. 15 novembre 2023, il Fondo ha lo scopo di
assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro tramite la corresponsione di un assegno di
integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui, rispettivamente, agli articoli 11
e 21 del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
4.1.1 Causali d’intervento. Criteri di valutazione
Come anticipato, l’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21
(straordinarie) del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
In merito ai criteri di valutazione delle domande di assegno di integrazione salariale, con
particolare riferimento alle causali straordinarie, si evidenzia che l’articolo 21, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 199,
lettera a), della legge n. 234/2021, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicabilità
della causale di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione.
In attuazione del citato articolo 21, comma 1, lettera a), il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha emanato il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33, che ha modificato il decreto
ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, fornendo indicazioni sui criteri per l’approvazione di un
programma di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione, nonché
specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie del
FIS, incluso il contratto di solidarietà.
Sul punto, si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, in particolare al
paragrafo 4, ribadendo che i criteri di valutazione delle istanze con causale straordinaria
applicabili ai datori di lavoro afferenti al FIS trovano applicazione, ai fini dell’ammissione
all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie erogato dai Fondi di solidarietà,
per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel
semestre precedente.
Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15
dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e
4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022. Pertanto, i datori di lavoro che
rientrano nel campo di applicazione del Fondo possono presentare istanze al Fondo medesimo
per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri
previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito
dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda. Si ricorda, inoltre,
che le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sono valutate sulla
base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016 (cfr. la circolare n. 139 del 1° agosto 2016).
4.1.2 Misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. in trattazione, la misura dell’assegno di integrazione
salariale è pari all’integrazione salariale, come previsto dall’articolo 30, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 148/2015. Conseguentemente, stante il rinvio al citato comma 1-bis
dell’articolo 30, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito
dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia pari all’80% della
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le
ore zero e il limite dell’orario contrattuale, che per l’anno 2024 corrisponde all’importo massimo
lordo di 1.392,89 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024) e per l’anno 2025 è pari a
1.404,03 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025).
Tale importo viene rivalutato annualmente con le modalità e i criteri in atto per il trattamento
di integrazione salariale ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. in argomento, agli importi così determinati si applica
la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, attualmente pari al 5,84% (cfr. il paragrafo 5 della circolare n. 201 del 16 dicembre 2015).
Pertanto, l’importo massimo mensile netto dell’assegno di integrazione salariale è pari a
1.311,56 euro per l’anno 2024, e a 1322,05 euro per l’anno 2025.
Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
Si rammenta, inoltre, come richiamato al paragrafo 4 della circolare n. 18/2022, che la legge n.
234/2021 ha esteso ai Fondi di solidarietà bilaterali la disposizione di cui all’articolo 3, comma
9, del decreto legislativo n. 148/2015, modificando in questo senso il dettato dell’articolo 39,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale
erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo
familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo stesso, fermo restando che, a decorrere dal
1° marzo 2022, la predetta tutela è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli
a carico, in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in
materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
Infine, il comma 5 dell’articolo 8 del D.I. 15 novembre 2023 conferma che, per i periodi di
erogazione dell’assegno di integrazione salariale, sia versata a carico del Fondo, alla gestione
previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata, utile per il
conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della
sua misura.
4.1.3 Durata dell’intervento
In ordine alla durata dell’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo, l’articolo 8,
comma 2, del D.I. 15 novembre 2023 prevede i seguenti limiti di durata:
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda
abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima non superiore a 13
settimane per singola richiesta e, in ogni caso, nel limite di 52 settimane di assegno di
integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è
elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda
abbiano occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, una durata massima non
superiore a 26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di
assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il
limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda
abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti:
- 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile;
- 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS di crisi aziendale;
- 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS di
riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- 24 mesi, o 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 22 del decreto legislativo n.
148/2015, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS contratto di
solidarietà.
Datori di lavoro Durata garantita dal Fondo
datori di lavoro che 13 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di
occupano 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali
mediamente fino a 5 ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è
dipendenti nel elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per
semestre contratto di solidarietà
precedente
datori di lavoro che 26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di
occupano 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali
mediamente oltre 5 ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è
e fino a 15 elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per
dipendenti nel contratto di solidarietà
semestre
precedente
datori di lavoro che 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali
occupano ordinarie in un biennio mobile
mediamente oltre 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la
15 dipendenti nel causale CIGS crisi aziendale
semestre 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile, per la
precedente causale CIGS riorganizzazione aziendale, anche per realizzare
processi di transizione
24 mesi ovvero 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5
dell’art. 22 del D.lgs. n. 148/2015, anche continuativi in un
quinquennio mobile, per causale CIGS contratto di solidarietà
Le durate sopra indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
Per i datori di lavoro rientranti nel Fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti nel biennio e nel
quinquennio mobile, sono considerati i periodi di assegno di integrazione salariale autorizzati
dal FIS, con l’eccezione dei periodi relativi a prestazioni con causale COVID-19, nonché
l'assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi del comma 11–sexies dell’articolo 44 del
decreto legislativo n. 148/2015.
Per i riferimenti ai codici Ateco si rinvia alla circolare n. 97 del 10 agosto 2022.
Tenuto conto che le modifiche intervenute con il D.I. 15 novembre 2023 sono entrate in vigore
il 27 gennaio 2024, si precisa che sono istruite in accordo alla vigente normativa le domande di
assegno di integrazione salariale presentate dalla data di entrata in vigore del decreto,
riguardanti periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal
12 gennaio 2024. Fanno eccezione le istanze relative a causali ordinarie per eventi
oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo n. 148/2015, per le quali sono riconosciuti periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti dal primo giorno del mese precedente la data di entrata in
vigore del D.I. 15 novembre 2023, ossia dal 1° dicembre 2023.
4.1.4 Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 1, del D.I.
15 novembre 2023, viene posto a carico del datore di lavoro l’obbligo di versamento di un
contributo addizionale nella misura del 4 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dal lavoratore destinatario della prestazione.
4.1.5 Informativa sindacale
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del D.I. 15 novembre 2023 l'accesso alla prestazione di
assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione
e consultazione sindacale previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015.
Sul punto, trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio n. 2372 del 26 giugno
2023, riguardo agli adempimenti prescritti dal citato articolo 14 in materia di informativa
sindacale per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione salariale ordinaria
(CIGO).
Pertanto, anche per la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo non è
obbligatorio produrre documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura di
informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, ma è possibile
fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali
controlli disposti dagli Uffici in ordine alla veridicità della dichiarazione resa, ai sensi
dell’articolo 71 del medesimo D.P.R.
Resta ferma la facoltà, anche per il Comitato amministratore del Fondo, al fine di avere a
disposizione ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione della
prestazione di assegno di integrazione salariale, di richiedere la suddetta documentazione ai
datori di lavoro e di verificare la veridicità della dichiarazione di responsabilità resa al momento
dell’inoltro dell’istanza.
Per le istanze di assegno di integrazione salariale riportanti la causale contratto di solidarietà di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, invece, deve essere necessariamente
allegato il verbale di accordo adottato nel rispetto delle procedure sindacali previste dall’articolo
21, comma 5, del medesimo decreto legislativo che, ai fini della sua validità, deve essere
corredato dall’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
4.1.6 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata dal Comitato amministratore del Fondo la concessione dell’intervento, è
rilasciata conforme autorizzazione quale presupposto per la corresponsione diretta del
trattamento economico ai lavoratori interessati o per le operazioni di conguaglio e rimborso
delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono
notificate al datore di lavoro con posta elettronica certificata (PEC) tramite procedura
centralizzata.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, ai sensi
dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148/2015, si applicano le medesime disposizioni
vigenti per le integrazioni salariali stabilite dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo
decreto legislativo.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di
ogni periodo di paga unitamente all’assegno per il nucleo familiare (dal 1° gennaio 2022) ove
spettante (cfr. il precedente paragrafo 4.1.2) e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da
quest’ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e
prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.
148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di
decadenza, entro 6 mesi:
a) dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
b) dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, la richiesta di rimborso/conguaglio non sarà più
operabile, né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore del
Fondo, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di
insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197
del 12 gennaio 2015 e relativo Allegato n. 2).
4.2 Programmi formativi
Il Fondo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), del D.I. 15 novembre 2023, ha la finalità
di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione
europea.
L’accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi presuppone l’accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.
Tuttavia, l’accesso a tali programmi formativi è permesso anche in assenza di accordo
aziendale, qualora l’intervento formativo di cui viene chiesto il finanziamento sia previsto dai
contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni
datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo.
La Provincia autonoma di Trento potrà destinare in favore del Fondo specifici finanziamenti volti
a garantire la funzionalità del Fondo stesso nel suo complesso, valorizzando in modo
particolare la sinergia sul territorio tra i diversi strumenti previsti in relazione agli
ammortizzatori sociali, alle politiche attive e del lavoro in generale, anche in applicazione delle
deleghe funzionali attribuite in materia all’autonomia speciale. In questo caso i finanziamenti
saranno vincolati allo specifico capitolo di spesa finalizzato, salvo diversa deliberazione della
Giunta provinciale e successivo atto formale di recepimento del Comitato.
5. Prestazioni integrative alla NASpI
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.I. 15 novembre 2023 il Fondo eroga tutele integrative,
in termini di importi e di durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Secondo quanto disposto dall’articolo 10 del D.I. in argomento, le tutele integrative delle
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro sono destinate ai lavoratori stagionali e ai
lavoratori che hanno compiuto 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti
minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
In particolare, il citato articolo 10, ai commi 2 e 3, prevede, rispettivamente, che:
a) ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata, e che
alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto 58 anni di età, il Fondo eroga, a
decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di
durata pari a un mese e di importo pari all’ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce altresì
all’INPS la contribuzione correlata;
b) ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che
hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti
termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo
non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la domanda di
accesso alle tutele integrative in argomento, e per i quali la durata della NASpI non supera i 4
mesi, il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI,
una prestazione di durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI e in ogni caso
non superiore a un mese, e di importo pari all’ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce
altresì all’INPS la contribuzione correlata.
La contribuzione correlata alla prestazione è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato a cura del Fondo. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono computate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei
lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il
trimestre successivo.
5.2 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa alla
NASpI
Per l’utilizzo delle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 2, il Comitato amministratore del
Fondo può proporre un contributo integrativo a carico dell’ultimo datore di lavoro.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative e contabili.
6. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del
contributo addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale
Al fine di semplificare le procedure, sono stati unificati i codici di esposizione degli eventi nel
flusso Uniemens e i codici di conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e
per l’accredito della contribuzione correlata alla prestazione, nonché per il versamento del
contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale contratto di
solidarietà.
Per tutte le istanze presentate dal mese di gennaio 2024 i datori di lavoro devono associare
all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket.
A tale fine i medesimi devono compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di
riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento
<EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>
(contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno).
L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi.
Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite
nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto
dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro
della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo
avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito>
deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il significato di “Assegno di
integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di
autorizzazione del Fondo in trattazione “7V”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno è accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la
contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario autorizzata, deve essere
utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento
<FondoSol>. I datori di lavoro devono operare nel seguente modo: nell’elemento
<NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione
rilasciato dalla Struttura INPS competente; negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e
<CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati
rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A
tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr.
Addizionale su assegno di integrazione salariale”.
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale
dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice
causale già in uso “L001”, avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione
salariale”.
I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso
Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di
decadenza delle autorizzazioni.
7. Finanziamento
L’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento al Fondo è pari allo 0,50% per i datori di
lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e sino a 5 dipendenti,
allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da 5,1
a 15 dipendenti e allo 0,90% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano
mediamente più di 15 dipendenti. Detta contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti assunti con qualsiasi
tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto
non espressamente previsti dal decreto istitutivo del Fondo.
Ai fini della corretta applicazione delle suddette aliquote del contributo ordinario – decorrenti
dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 15 novembre 2023 (gennaio
2024) – si rammenta che i datori di lavoro iscritti al Fondo (contraddistinti dal codice di
autorizzazione “7V”), che operano con più posizioni contributive e realizzano i richiamati
requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne
comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione
dei codici “6G” - Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni - e
“2C” - Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni - (cfr. il messaggio n. 370
del 26 gennaio 2024).
A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del
Fondo, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del
periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota dello 0,50%, può essere ridotta fino alla misura
massima del 40% previa apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Come anticipato, è inoltre dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che
ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella misura del 4 per cento delle
retribuzioni perse dal lavoratore.
Infine, l’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del D.I. 15 novembre 2023 prevede, nel quadro
dei processi di agevolazione all’esodo, nonché in ambito di staffetta generazionale, un
contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro.
L’importo di tale contributo corrisponde, rispettivamente, al fabbisogno di copertura degli
assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata (cfr. la lettera c) e al fabbisogno di
copertura degli oneri e delle minori entrate relativi alla richiamata prestazione della staffetta
generazionale (cfr. la lettera d) come previsto dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo
n. 148/2015.
Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Sono applicabili
altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (cfr. l’art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015).
Con successivo messaggio sarà fornita la disciplina di dettaglio e le istruzioni operative e
contabili delle prestazioni legate alla staffetta generazionale.
8. Istruzioni contabili
A seguito del recepimento delle novità normative introdotte dall’articolo 1, commi 208 e 212,
della legge n. 234/2021, che hanno previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, rispettivamente,
la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale in luogo dell’assegno ordinario
precedentemente previsto e degli ANF a carico del Fondo, per le connesse registrazioni
contabili, si evidenzia che i conti di rilevazione delle prestazioni ordinarie erogate con
pagamento diretto, già istituiti con la circolare n. 197/2016, e delle prestazioni anticipate dal
datore di lavoro mediante il sistema del conguaglio con il flusso Uniemens, già istituiti con la
circolare n. 170 del 15 novembre 2017, sono stati ridenominati con il messaggio n. 4167 del 17
novembre 2022.
Con la circolare n. 156/2020 sono stati istituiti, inoltre, i conti di rilevazione delle prestazioni
integrative di cui all’articolo 10 del D.I. 15 novembre 2023 e delle prestazioni a titolo di
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui
all’articolo 7, comma 3, lettera c), e all’articolo 12 del medesimo decreto interministeriale.
Con la circolare n. 197/2016 sono stati istituiti, infine, i conti di rilevazione della contribuzione
ordinaria delle prestazioni conguagliate, mentre con la circolare n. 170/2017 e con il messaggio
n. 1113 del 10 marzo 2017, rispettivamente, i conti di rilevazione della contribuzione
addizionale dovuta a titolo di finanziamento delle prestazioni conguagliate ed erogate
direttamente.
Al fine di uniformare le varie causali compresa quella di solidarietà, si provvede in questa sede
a integrare la denominazione dei conti che rilevano l’onere, il debito, il recupero delle
prestazioni indebitamente erogate e ad adeguare i conti della contribuzione ordinaria e
addizionale dovuta alla nuova normativa.
Si precisa che i conti con causale contratto di solidarietà, istituiti per rilevare gli oneri delle
prestazioni in applicazione dei contratti di solidarietà e della contribuzione addizionale dovuta,
esposti nel flusso Uniemens, con i codici conguaglio “A101” e “L002”, rimangono validi ai fini
della movimentabilità fino a quando saranno ammesse le regolarizzazioni.
Infine, si specifica che viene conseguentemente adeguata la descrizione del Fondo con i
riferimenti normativi aggiornati.
Relativamente alla contabilizzazione degli eventi riferiti alla staffetta generazionale e annessa
contribuzione, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), del D.I. 15 novembre 2023, nonché al
finanziamento delle prestazioni integrative ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto
interministeriale, si fa riserva di fornire con successivo messaggio le istruzioni contabili.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Il Fondo è stato istituito con il decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077.
[2] Si ricorda che la data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale rappresenta la
data da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina
recata entra in vigore, e che, pertanto, il decreto è entrato in vigore dal 27 gennaio 2024.
ALLEGATO 1
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto TNR30100
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, compresa la causale di solidarietà e ANF ove spettanti,
pagati direttamente - articolo 1, commi 208 e 212, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 - articolo 8, del D.I. del 15/11/2023, di
modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata ASS.INTEG.SAL.SOL E ANF-A8, D.I. 15/11/23-DIR
Validità e movimentabilità 11/2016 – P10 bloccato alla movimentabilità
Capitolo/Voci bilancio 3U1205096
Tipo variazione V
Codice conto TNR10130
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, compresa la causale di solidarietà e ANF ove spettanti,
pagati direttamente - articolo 1, commi 208 e 212, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 8, del D.I. del 15/11/23, di
modifica del D.I. n. 103593 del 09/08/2019.
Denominazione abbreviata DEB.V/BENF.ASS.INTEG.ANF- A.8, D.I. 15/11/23-DIR
Validità e movimentabilità 11/2016 – P10 bloccato alla movimentabilità
Capitolo/Voci bilancio 3U1205096
Tipo variazione V
Codice conto TNR24130
Denominazione completa Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di integrazione
salariale compresa la causale di solidarietà, di cui all’articolo 8,
del D.I. del 15/11/23, di modifica del D.I. n. 103593 del 09
08/2019.
Denominazione abbreviata E.V.–REC.ASS.INTEGRSAL A.8, D.I. 15/11/23
Validità e movimentabilità 11/2016 – M/S
Capitolo/Voci bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto TNR32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di
erogazione degli assegni di integrazione salariale compresa la
causale di solidarietà, di cui all’ articolo 8, del D.I. del 15/11/23, di
modifica del D.I. n. 103593 del 09 08/2019.
Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIG.PERIODI ASSEGNI INTEG.SAL
Validità e movimentabilità 11/2016 – P10
Capitolo/Voci bilancio UTB14001604
Tipo variazione V
Codice conto TNR30130
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale per riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di
solidarietà e ANF ove spettanti, conguagliati dalle aziende che
utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 1, commi 208 e 212,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 8, del D.I. del
15/11/2023, di modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019 - anno
precedente.
Denominazione abbreviata ASS.INTG.SAL.CONG.SOL.ANF-A8,D.I. 15/11/23- AP
Validità e movimentabilità 11/2017 – P10
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto TNR30190
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale per riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di
solidarietà e ANF ove spettanti, conguagliati dalle aziende che
utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 1, commi 208 e 212,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 8, del D.I. del
15/11/2023, di modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019 - anno
in corso.
Denominazione abbreviata ASS.INTG.SAL.CONG.SOL.ANF- A8,D.I. 15/11/23- AC
Validità e movimentabilità 11/2017– P10
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto TNR21106
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’ erogazione dell’
assegno di integrazione salariale, compresa la causale di solidarietà di cui
all’ articolo 8, del D.I. del 15/11/2023, dalle aziende tenute alla denuncia
ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti - articolo 14, c.1, lett. b), del D.I. del
15/11/2023, di modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.A.INT.SAL.SOL-A14,C1 LT.B) D.I.15/11/23-AP
Validità e movimentabilità 11/2017– P10
capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR21176
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’ erogazione
dell’assegno di integrazione salariale compresa la causale di solidarietà, di
cui all’ articolo 8, del D.I. del 15/11/2023, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza dell’anno in corso - articolo 14, c.1, lett. b), del D.I. del
15/11/2023, di modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.A.INT.SAL.SOL.-A14,C1 LT.B) D.I.15/11/23-AC
Validità e movimentabilità 11/2017– P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR21126
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’ erogazione
dell’assegno di integrazione salariale compresa la causale di solidarietà, di
cui all’ articolo 8, del D.I. del 15/11/2023, accertato mediante modd. DM
insoluti e DM10/V e non riscosso - competenza anni precedenti - articolo
14, c.1, lett. b), del D.I. del 15/11/2023, di modifica del D.I. n. 103593 del
9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.A.INT.SAL.INS. A14,C1LT.B) D.I. 15/11/23-AP
Validità e movimentabilità 11/2017 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR21186
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’ erogazione
dell’assegno di integrazione salariale compresa la causale di solidarietà,
di cui all’ articolo 8, del D.I. del 15/11/2023, accertato mediante modd.
DM insoluti e DM10/V e non riscosso - competenza anno in corso -
articolo 14, c.1, lett. b), del D.I. del 15/11/2023, di modifica del D.I. n.
103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.A.INT.SAL.INS. A14,C1LT.B) D.I. 15/11/23-AC
Validità e movimentabilità 11/2017 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR21110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 7, del
D.I. del 15/11/2023, compresa la causale di solidarietà, dovuto dalle aziende
tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969 - competenza anno precedente - articolo 14, c.1, lett. a), del D.I. del
15/11/2023, di modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM ART.14,C1,LETT.A), D.I.15/11/23-AP
Validità e movimentabilità 11/2016 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR21170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 7,
del D.I. del 15/11/2023, compresa la causale di solidarietà, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969 - competenza anno in corso - articolo 14, c.1, lett. a), del D.I.
del 15/11/2023, di modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD. A14,C1,LETT.A), D.I. 15/11/23-AC
Validità e movimentabilità 11/2016 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR21120
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 7, del
D.I. del 15/11/2023 compresa la causale di solidarietà, accertato mediante
modello DM10 insoluto e DM10V e non riscosso di competenza anni
precedenti - articolo 14, c.1, lett. a), del D.I. del 15/11/2023, di
adeguamento del D.I. n. 103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM A14,C1,LT.A) D.I. 15/11/2023NON RISC.-AP
Validità e movimentabilità 11/2016 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR21180
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 7, del
D.I. del 15/11/2023, compresa la causale di solidarietà, accertato mediante
modello DM10 insoluto, DM10V e non riscosso di competenza dell’anno in
corso - articolo 14, c.1, lett. a), del D.I. del 15/11/2023, di modifica del D.I. n.
103593 del 9/08/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM A14,C1,LT.A) D.I. 15/11/2023NON RISC.-AC
Validità e movimentabilità 11/2016 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto TNR00104
Denominazione completa Credito verso le aziende per il contributo addizionale dovuto per il
finanziamento dell’assegno di integrazione salariale del Fondo “Trentino”,
articolo 8, del D.I. del 15/11/2023, compresa la causale di solidarietà,
erogato direttamente– articolo 14, c.1, lett. b), del D.I. del 15/11/2023, di
modifica del D.I. n. 103593 del 9/08/2019 - procedura RACE.
Denominazione abbreviata CRED.CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL.SOLD.F.DO TNR-RACE
Validità e movimentabilità 03/2017 – P10
Capitolo/Voci bilancio 3E1101074
Tipo variazione V
Codice conto TNR21104
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale del Fondo “Trentino”, di cui all’ articolo 8, del D.I. del
15/11/2023, compresa la causale di solidarietà, erogato direttamente –
articolo 14, c.1, lett. b), del D.I. del 15/11/2023, di modifica del D.I. n.
103593 del 9/08/2019 - procedura RACE.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL.SOLD.F.DO TNR-RACE
Validità e movimentabilità 03/2017 – P10
Capitolo/Voci bilancio 3E1101074
Tipo variazione V
Codice conto TNR30121
Denominazione completa Tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto
di lavoro, erogate direttamente – Art.5, comma 2 e art. 8 del D.I n.
103593/2019- articolo 10, del D.M.L. del 15/11/2023.
Denominazione abbreviata PREST.INTGR.A5, A8.DI103593/19-A10,D.I. 15/11/23.
Validità e movimentabilità 12/2020– P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205102
Tipo variazione V
Codice conto TNR32144
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di
erogazione delle prestazioni integrative connesse alla perdita del
posto di lavoro, di cui all’ articolo 10, del D.I. del 15/11/23, di
modifica del D.I. n. 103593 del 09 08/2019.
Denominazione abbreviata PREST.INTGR. A10, D.I. 15/11/23.
Validità e movimentabilità 12/2020– P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio UTB14001604
Tipo variazione V
Codice conto TNR30110
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi conguagliati dalle
aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti – Art.5, comma 3, lett. b), del D.I. N. 103593/19,
modificato dall’art. 12 del D.I. del 15/11/2023.
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORMATIVI DM - A12, D.I. 15/11/23-AP
Validità e movimentabilità 12/2020– P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto TNR30170
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi conguagliati dalle
aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso – Art.5, comma 3, lett. b), del D.I. N. 103593/19,
modificato dall’art. 12 del D.I. del 15/11/2023.
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORMATIVI DM - A12, D.I. 15/11/23-AC
Validità e movimentabilità 12/2020– P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto TNR22100
Denominazione completa Trattenuta di importo pari ai contributi previsti dall’art. 26, della legge
n. 41/1986, effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 1, dei DD.II. n.
96077/2016 e n. 103593/2019, modificato dall’art. 8 del D.I. del
15/11/2023.
Denominazione abbreviata TRAT.CTR.A26L41/86-A6.C1D.I.103593/19-D.M.L.15/11/23
Validità e movimentabilità 11/2016 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3E1309001
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