Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 113/2024

Convenzione tra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale

Pubblicato: 29/12/2024 In vigore dal: 29/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 30/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 113 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.4 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative e contabili riguardanti il versamento dei contributi volontari a vantaggio dei dipendenti della società Luxottica S.r.l. che aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e accompagnamento alla pensione, nell’ambito del percorso di staffetta generazionale. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti interessati 3. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria 4. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione importo 5. Modalità di versamento 6. Termini per il versamento 7. Responsabilità delle Parti 8. Entrata in vigore, durata ed effetti della convenzione 1. Premessa Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 23 ottobre 2024 è stata adottata la convenzione fra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale (Allegato n. 1). Tale convenzione è stata sottoscritta dal Presidente dell’Istituto in data 31 ottobre 2024. La convenzione è stata stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno aderire, su base volontaria, alle misure di accompagnamento all’esodo previste nell’ambito del percorso di staffetta generazionale dall’Accordo integrativo aziendale tra la società Luxottica S.r.l. e il Coordinamento sindacale, sottoscritto in data 30 novembre 2023. Tanto premesso, con la presente circolare, si forniscono le relative istruzioni. 2. Soggetti interessati Tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione sono accentrati presso la Direzione provinciale di Belluno (cfr. l’art. 2 della convenzione). La società Luxottica S.r.l. si impegna, mediante la predetta convenzione, a effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alla misura di accompagnamento alla pensione prevista, nell’ambito del percorso di staffetta generazionale, dal citato accordo integrativo aziendale. La società Luxottica S.r.l., dopo l’acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, inoltra tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Belluno l’elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) interessati all’intervento oggetto della convenzione, secondo il tracciato predisposto dall’INPS e presente nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della convenzione (Allegato n. 2). La Direzione Provinciale di Belluno trasmette tale elenco alla Direzione centrale Entrate dell’INPS per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione. 3. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria Le domande di prosecuzione volontaria a integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e dalla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene la cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate. I lavoratori indicati nell’elenco acquisito dall’INPS devono presentare a pena di decadenza – entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all’anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a integrazione per l’anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 111 del 30 agosto 2011. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: web: avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS); Contact Center Multicanale – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi. I lavoratori devono presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi l’integrazione massima prevista dall’accordo o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione. 4. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione importo L’autorizzazione alla contribuzione volontaria viene concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia. L’INPS rilascia l’autorizzazione alla contribuzione volontaria integrativa del lavoro part-time notificando il provvedimento al lavoratore e alla società Luxottica S.r.l. L’importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è determinato dall’INPS, ai sensi della normativa vigente, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla società Luxottica S.r.l. con le denunce mensili. 5. Modalità di versamento Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato dalla società Luxottica S.r.l. per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Belluno (IBAN Sede di Belluno IT 85 G 0100003245220200001248), seguendo le indicazioni dell’allegato tecnico (Allegato n. 3), in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno deve rilasciare alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento devono essere forniti alla società Luxottica S.r.l. secondo il tracciato presente nell’allegato tecnico (Allegato n. 4). 6. Termini per il versamento La contribuzione volontaria a integrazione deve essere versata dalla società Luxottica S.r.l. entro i termini stabiliti dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184. Tali versamenti devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione. I versamenti eseguiti in ritardo sono rimborsati alla società Luxottica S.r.l. senza maggiorazioni di interessi. La stampa delle attestazioni di pagamento non è consentita ai soggetti aderenti alla convenzione. 7. Responsabilità delle Parti L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della società Luxottica S.r.l. La predetta società esonera espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l’Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all’inadempimento degli obblighi assunti dalla società medesima. La società, inoltre, informa l’INPS del verificarsi di eventuali situazioni che determinano il venire meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa. Le comunicazioni tra la società Luxottica S.r.l. e l’INPS devono avvenire tramite PEC. 8. Entrata in vigore, durata ed effetti della convenzione La convenzione è entrata in vigore dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 14 novembre 2024, e ha durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della società Luxottica S.r.l aderenti alla misura prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa. Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi legislativi. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELIBERAZIONE n. 99 OGGETTO: C onvenzione tra l’Istituto N azionale de lla P revidenza Sociale e la LUXOTTICA S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 23 ottobre 2024 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio 2024; Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e, in particolare, l’articolo 8 che detta disposizioni in materia di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi ad integrazione dei periodi di lavoro part-time; Vista la determinazione presidenziale n. 46 del 7 aprile 2016 con la quale è stata adottata la Convenzione tra l’Istituto e Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale Il Segretario Il Presidente REP. n. 103, 103 INT avviato dalla società medesima, in via sperimentale, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Integrativo aziendale 2015-2017; Preso atto che la società Luxottica S.r.l., in sede di rinnovo dell’Accordo Integrativo aziendale 2023-2026 sottoscritto in data 30 novembre 2023, ha confermato il ricorso allo strumento della staffetta generazionale, così come previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali 2015-2017, 2019-2022, prevedendo l’adozione, su base volontaria e fino al 31 dicembre 2026, di misure di riduzione dell’orario di lavoro e accompagnamento alla pensione in favore dei lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro i termini indicati nell’Accordo, con l’inserimento contestuale in azienda di un pari numero di giovani lavoratori con contratto a tempo indeterminato; Atteso che con il citato Accordo Integrativo 2023-2026, Luxottica si è impegnata ad effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio di quei lavoratori che aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e accompagnamento alla pensione previste dall’Accordo; Preso atto che Luxottica, a seguito della sottoscrizione del richiamato Accordo Integrativo 2023-2026, con PEC del 23 maggio 2024, ha richiesto all’Istituto di sottoscrivere una nuova convenzione per disciplinare il versamento dei contributi previdenziali volontari di quei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale; Preso atto che Luxottica effettuerà il versamento dei contributi volontari integrativi in favore dei dipendenti che aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e accompagnamento alla pensione previste dal suindicato Accordo, con pagamento cumulativo da effettuarsi mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Belluno, presso la quale sono accentrati gli adempimenti correlati all’attuazione della Convenzione, secondo le indicazioni contenute nei relativi allegati tecnici; Preso atto che la convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Luxottica aderenti alle misure previste dagli accordi siglati con la controparte sindacale; Preso atto che l’accordo non comporta oneri per l’Istituto; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all’art. 39 del Regolamento UE 2016/679; Vista la relazione della Direzione Generale; Su proposta del Direttore generale DELIBERA di adottare la Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale, che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Gaetano Corsini Gabriele Fava CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI INSERITI, A DOMANDA, NEL PERCORSO DI STAFFETTA GENERAZIONALE TRA l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Luxottica, le Parti) con sede in Roma - 00144, via Ciro il Grande, n. 21 - codice fiscale 80078750587 – legalmente rappresentato dal Presidente avv. Gabriele Fava; E la società Luxottica S.r.l., con sede in Agordo – 32021, via Valcozzena, n. 10 - codice fiscale e partita iva 00064820251 - (di seguito denominata Luxottica o, congiuntamente all’INPS, le Parti) rappresentata dal … . Premesso che - la società Luxottica S.r.l., nell’ambito del rinnovo del proprio Accordo Integrativo aziendale del 30 novembre 2023, ha confermato lo strumento di staffetta generazionale, così come previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali 2015-2017, 2019-2022 fino al 31 dicembre 2026; - in particolare, ai sensi del suddetto Accordo Integrativo, mediante l’attivazione della Staffetta Generazionale, la Società offre la riduzione dell’orario di lavoro, ai Lavoratori Anziani che, prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, su base volontaria, ne facciano richiesta; - sono individuati quali Lavoratori Anziani i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro 36 mesi dalla suddetta richiesta, con la possibilità di estendere tale limite a 5 anni a favore dei lavoratori con disabilità, con gravi patologie o con limitazioni lavorative dovute a motivi sanitari, purché in possesso di idonea certificazione verificata e validata dal medico aziendale; - contestualmente, la Società provvede all’inserimento in azienda di un pari numero di Lavoratori Giovani a tempo indeterminato full-time; - nei suddetti casi la Società si impegna, in nome e per conto degli interessati, secondo le modalità e i requisiti di accesso di cui al citato accordo, al versamento della contribuzione volontaria per la quota venuta a mancare per effetto e all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part- time fino alla cessazione del rapporto stesso; - l’art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, detta disposizioni in materia di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi a integrazione dei periodi di lavoro part-time; - Luxottica ha richiesto all’Istituto, con PEC del 23 maggio 2024, di stipulare una nuova convenzione finalizzata a disciplinare il versamento cumulativo dei contributi volontari a favore dei dipendenti che aderiscono, su base volontaria, al percorso di staffetta generazionale; VISTO - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”); - il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 e dal decreto- legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito “Codice”); le Parti convengono quanto segue: Art. 1 Finalità La presente convenzione disciplina le modalità di versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che potranno aderire, su base volontaria, alla misura di accompagnamento alla pensione prevista nell’ambito del percorso di staffetta generazionale dall’Accordo integrativo aziendale tra Luxottica e il Coordinamento sindacale in data 30 novembre 2023. Art. 2 Adempimenti delle Parti Tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione sono accentrati presso la Direzione provinciale di Belluno. La società Luxottica si impegna, mediante la presente convenzione, a effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alla misura di accompagnamento alla pensione prevista nell’ambito del percorso di staffetta generazionale dal sopra citato Accordo integrativo aziendale. La Luxottica, dopo l’acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, inoltra via PEC alla Direzione Provinciale INPS di Belluno l’elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) interessati all’intervento oggetto della presente convenzione, secondo l’ allegato tecnico (All.1 - Tracciato lista anagrafiche), che costituisce parte integrante della presente Convenzione. La Direzione Provinciale INPS di Belluno trasmette tempestivamente detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell’INPS per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione. Art. 3 Domande di prosecuzione volontaria Le domande di prosecuzione volontaria a integrazione dei periodi di lavoro part- time sono regolamentate dall’art. 8 del D.lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene la cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate. I lavoratori indicati nell’elenco acquisito dall’INPS presentano, pena la decadenza – entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all’anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a integrazione per l’anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 31 agosto 2011. La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: - web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Identità Elettronica (CIE); - Contact center integrato – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; - patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi. I lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi l’integrazione massima prevista dall’accordo o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione. Con riferimento all’elenco di cui all’art. 2, comma 3, qualora si proceda a ulteriori invii successivi al primo, finalizzati ad aggiungere altri lavoratori ovvero ad apportare modifiche ai dati inizialmente comunicati, è onere di Luxottica presentare l’elenco aggiornato tramite PEC alla Direzione Provinciale di Belluno che provvede al tempestivo invio alla Direzione Centrale Entrate per gli ulteriori adempimenti. Art. 4 Autorizzazione alla contribuzione volontaria L’autorizzazione alla contribuzione volontaria verrà concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa. L’Inps rilascia l’autorizzazione alla contribuzione volontaria integrativa del lavoro part time notificando il provvedimento al lavoratore e alla società Luxottica S.r.l.. Art. 5 Importo dei contributi L’importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è determinato dall’INPS, ai sensi della normativa vigente , sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla LUXOTTICA con denunce mensili. Art. 6 Modalità di versamento Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla società Luxottica S.r.l. per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Belluno (IBAN Sede di Belluno IT 85 G 0100003245220200001248), seguendo le indicazioni dell’allegato tecnico (All. 2 - Regole per la composizione della causale di versamento), in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento saranno forniti alla società Luxottica secondo il tracciato presente nell’allegato tecnico (All. 3 - Cumulativi – tracciato base file per il pagamento). Art. 7 Termini per il versamento La contribuzione volontaria a integrazione deve essere versata da Luxottica entro i termini stabiliti dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997. Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione. I versamenti eseguiti in ritardo saranno rimborsati alla società Luxottica senza maggiorazioni di interessi. Ai prosecutori volontari di cui alla presente convenzione non è consentito di stampare l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle somme versate per loro conto dalla Luxottica a titolo di contribuzione volontaria. Art. 8 Responsabilità delle Parti L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della Luxottica. La predetta società esonera espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l’Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all’inadempimento degli obblighi assunti dalla società medesima. La società informa l’Inps del verificarsi di eventuali situazioni che determinano il venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa. Le comunicazioni tra Luxottica S.r.l. e Inps avvengono a mezzo posta elettronica certificata. Art. 9 Misure di sicurezza Le Parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento, così da ridurre al minimo i rischi di perdita, e distruzione, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione. Le Parti adottano un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Art. 10 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all’art. 9 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti assicurano che i servizi di fornitura /o accesso ai dati saranno effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa riportata e posta alla base della presente Convenzione e osservano, inoltre, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. Le Parti garantiscono, altresì, che, l’accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo dei dati; ciascuna Parte, pertanto, provvederà, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti assicurano piena collaborazione nonché lo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all’Interessato, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. Art. 11 Entrata in vigore, durata ed effetti La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Luxottica aderenti alla misura prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa. Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi legislativi. INPS Luxottica S.r.l. TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE CONVENZIONATE - STAFFETTA GENERAZIONALE DATO LNG TIPO POS CODICE ENTE (*) 4 N COGNOME 20 A NOME 20 A DATA NASCITA 8 GGMMAAAA CODICE FISCALE 16 AN SEDE DI COMPETENZA (*) 30 A CODICE SEDE (*) 4 N INDIRIZZO RESIDENZA 45 AN CAP RESIDENZA 5 N COMUNE RESIDENZA 25 A PROVINCIA RESIDENZA 2 A INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA FINE PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA NOTE (*) campi preimpostati da non modificare. CODICE ENTE 0096 SEDE DI COMPETENZA 100000 CODICE SEDE 1000 Versamenti VV cumulativi in Banca d’Italia: composizione causale REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO I dati riportati nella causale del bonifico devono essere forniti rispettando il seguente formalismo: VVCUMULATIVIPT;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE> dove: 1. è un testo fisso VVCUMULATIVIPT 2. < > è il codice del versante notificato in precedenza da INPS (0096) CODICE VERSANTE 3. < > è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il DATA VERSAMENTO versamento 4. < > è il codice fiscale o la partita IVA del versante CODICE FISCALE/PARTITA IVA 5. < > è la ragione sociale del versante RAGIONE SOCIALE È importante che i dati siano presenti nell’ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (“ ”). ; Segue l’esempio di una possibile causale corretta: VVCUMULATIVIPT;0096;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA 17/09/2014 Versione 1.0 Pag. 1 di 1 CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI TESTA COD. 0250 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10 DATA BONIFICO (2) 8 N 18 CODICE FISCALE ENTE 16 AN 26 CODICE SAP (*) 4 N 42 DATA VERSAMENTO (3) 8 N 46 IMPORTO VERSATO 13 N 54 N.QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4) 12 N 67 CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI) 22 A 79 DESCRIZIONE ENTE 24 A 101 DESCRIZIONE SEDE 24 A 125 VUOTO 98 149 TIPO RECORD (VALORE “0250”) (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati - (2) = data accettazione. - (3) = data regolamentazione interbancaria - (4) = CRO CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 CODICE PROSECUTORE (*) 10 N 10 TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*) 2 N 20 ANNO TRIMESTRE INIZIALE “AAAA” (*) 4 N 22 TRIMESTRE FINALE "TT" - (*) 2 N 26 ANNO TRIMESTRE FINALE “AAAA” (*) 4 N 28 IMPORTO DA PAGARE 11 N 32 DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*) 8 N 43 DATA INIZIO VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 51 DATA FINE VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 59 CODELINE (*) 18 N 67 NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*) 4 N 85 NUMERO SETTIMANE MISURA (*) 4 N 89 CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*) 4 N 93 CODICE FISCALE - 16 AN 97 CIN (*) 2 AN 113 COGNOME E NOME - 25 A 115 INDIRIZZO - 20 AN 140 CAP - 5 N 160 RESIDENZA - 24 AN 165 PROVINCIA 2 AN 189 VUOTO 56 AN 191 TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) 1 = correnti 2 = arretrati CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI CODA COD. 300 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10 DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL’ENTE 8 N 18 NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO 4 N 26 IMPORTO DA VERSARE (2) 13 N 30 VUOTO 204 43 TIPO RECORD (VALORE “0300”) (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati - (2) = importo totale da versare inviato dall’ INPS ALLEGATO 2 TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE CONVENZIONATE - STAFFETTA GENERAZIONALE DATO LNG TIPO POS CODICE ENTE (*) 4 N COGNOME 20 A NOME 20 A DATA NASCITA 8 GGMMAAAA CODICE FISCALE 16 AN SEDE DI COMPETENZA (*) 30 A CODICE SEDE (*) 4 N INDIRIZZO RESIDENZA 45 AN CAP RESIDENZA 5 N COMUNE RESIDENZA 25 A PROVINCIA RESIDENZA 2 A INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA FINE PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA NOTE (*) campi preimpostati da non modificare. CODICE ENTE 0096 SEDE DI COMPETENZA 100000 CODICE SEDE 1000 ALLEGATO 3 Versamenti VV cumulativi in Banca d’Italia: composizione causale REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO I dati riportati nella causale del bonifico devono essere forniti rispettando il seguente formalismo: VVCUMULATIVIPT;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE> dove: 1. VVCUMULATIVIPT è un testo fisso 2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in precedenza da INPS (0096) 3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il versamento 4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante 5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante È importante che i dati siano presenti nell’ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (“;”). Segue l’esempio di una possibile causale corretta: VVCUMULATIVIPT;0096;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA 17/09/2014 Versione 1.0 Pag. 1 di 1 ALLEGATO 4 CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI TESTA COD. 0250 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10 DATA BONIFICO (2) 8 N 18 CODICE FISCALE ENTE 16 AN 26 CODICE SAP (*) 4 N 42 DATA VERSAMENTO (3) 8 N 46 IMPORTO VERSATO 13 N 54 N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4) 12 N 67 CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI) 22 A 79 DESCRIZIONE ENTE 24 A 101 DESCRIZIONE SEDE 24 A 125 VUOTO 98 149 TIPO RECORD (VALORE “0250”) (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati - (2) = data accettazione. - (3) = data regolamentazione interbancaria - (4) = CRO CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 CODICE PROSECUTORE (*) 10 N 10 TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*) 2 N 20 ANNO TRIMESTRE INIZIALE “AAAA” (*) 4 N 22 TRIMESTRE FINALE "TT" - (*) 2 N 26 ANNO TRIMESTRE FINALE “AAAA” (*) 4 N 28 IMPORTO DA PAGARE 11 N 32 DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*) 8 N 43 DATA INIZIO VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 51 DATA FINE VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 59 CODELINE (*) 18 N 67 NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*) 4 N 85 NUMERO SETTIMANE MISURA (*) 4 N 89 CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*) 4 N 93 CODICE FISCALE - 16 AN 97 CIN (*) 2 AN 113 COGNOME E NOME - 25 A 115 INDIRIZZO - 20 AN 140 CAP - 5 N 160 RESIDENZA - 24 AN 165 PROVINCIA 2 AN 189 VUOTO 56 AN 191 TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) 1 = correnti 2 = arretrati CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI CODA COD. 300 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10 DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL’ENTE 8 N 18 NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO 4 N 26 IMPORTO DA VERSARE (2) 13 N 30 VUOTO 204 43 TIPO RECORD (VALORE “0300”) (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati - (2) = importo totale da versare inviato dall’ INPS

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