Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 113/2024
Convenzione tra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale
Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 113
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei
lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative e contabili riguardanti il versamento dei contributi volontari
a vantaggio dei dipendenti della società Luxottica S.r.l. che aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e
accompagnamento alla pensione, nell’ambito del percorso di staffetta generazionale.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti interessati
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria
4. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione importo
5. Modalità di versamento
6. Termini per il versamento
7. Responsabilità delle Parti
8. Entrata in vigore, durata ed effetti della convenzione
1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 23 ottobre 2024 è stata adottata la convenzione fra l’INPS e la società
Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale
(Allegato n. 1).
Tale convenzione è stata sottoscritta dal Presidente dell’Istituto in data 31 ottobre 2024.
La convenzione è stata stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e delle
lavoratrici che potranno aderire, su base volontaria, alle misure di accompagnamento all’esodo previste nell’ambito del percorso di
staffetta generazionale dall’Accordo integrativo aziendale tra la società Luxottica S.r.l. e il Coordinamento sindacale, sottoscritto in data
30 novembre 2023.
Tanto premesso, con la presente circolare, si forniscono le relative istruzioni.
2. Soggetti interessati
Tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione sono accentrati presso la Direzione provinciale di Belluno (cfr. l’art. 2 della
convenzione).
La società Luxottica S.r.l. si impegna, mediante la predetta convenzione, a effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a
vantaggio dei dipendenti che aderiranno alla misura di accompagnamento alla pensione prevista, nell’ambito del percorso di staffetta
generazionale, dal citato accordo integrativo aziendale.
La società Luxottica S.r.l., dopo l’acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, inoltra tramite posta elettronica
certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Belluno l’elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) interessati
all’intervento oggetto della convenzione, secondo il tracciato predisposto dall’INPS e presente nell’allegato tecnico che costituisce parte
integrante della convenzione (Allegato n. 2).
La Direzione Provinciale di Belluno trasmette tale elenco alla Direzione centrale Entrate dell’INPS per il monitoraggio e la gestione
coordinata delle procedure di intervento con la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione.
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria
Le domande di prosecuzione volontaria a integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall’articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e dalla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se
interviene la cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.
I lavoratori indicati nell’elenco acquisito dall’INPS devono presentare a pena di decadenza – entro i dodici mesi successivi alla data di
scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all’anno interessato - le
domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a integrazione per l’anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni
fornite con la circolare n. 111 del 30 agosto 2011.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
web: avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite la propria identità digitale (SPID almeno di
Livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS);
Contact Center Multicanale – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a
pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
I lavoratori devono presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi
l’integrazione massima prevista dall’accordo o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.
4. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione importo
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria viene concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente in materia.
L’INPS rilascia l’autorizzazione alla contribuzione volontaria integrativa del lavoro part-time notificando il provvedimento al lavoratore e
alla società Luxottica S.r.l.
L’importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è determinato dall’INPS, ai sensi
della normativa vigente, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla società Luxottica S.r.l. con le denunce mensili.
5. Modalità di versamento
Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato dalla società Luxottica S.r.l. per conto degli aventi diritto con pagamento
cumulativo mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto intestata alla Direzione Provinciale di
Belluno (IBAN Sede di Belluno IT 85 G 0100003245220200001248), seguendo le indicazioni dell’allegato tecnico (Allegato n. 3), in
modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno deve rilasciare alla sede INPS, ai fini
della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento devono essere forniti alla società Luxottica S.r.l. secondo il
tracciato presente nell’allegato tecnico (Allegato n. 4).
6. Termini per il versamento
La contribuzione volontaria a integrazione deve essere versata dalla società Luxottica S.r.l. entro i termini stabiliti dall’articolo 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.
Tali versamenti devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di
notifica del provvedimento di autorizzazione.
I versamenti eseguiti in ritardo sono rimborsati alla società Luxottica S.r.l. senza maggiorazioni di interessi.
La stampa delle attestazioni di pagamento non è consentita ai soggetti aderenti alla convenzione.
7. Responsabilità delle Parti
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte
della società Luxottica S.r.l.
La predetta società esonera espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l’Istituto per eventuali
spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all’inadempimento degli obblighi assunti dalla società medesima.
La società, inoltre, informa l’INPS del verificarsi di eventuali situazioni che determinano il venire meno dei presupposti necessari per il
proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa.
Le comunicazioni tra la società Luxottica S.r.l. e l’INPS devono avvenire tramite PEC.
8. Entrata in vigore, durata ed effetti della convenzione
La convenzione è entrata in vigore dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 14 novembre 2024, e ha durata fino al momento in cui si
esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della società Luxottica S.r.l aderenti alla
misura prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa.
Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a
seguito di interventi legislativi.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE n. 99
OGGETTO: C onvenzione tra l’Istituto N azionale de lla P revidenza Sociale e la
LUXOTTICA S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a
domanda, nel percorso di staffetta generazionale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 23 ottobre 2024
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con
determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio
2024;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e, in particolare, l’articolo 8 che
detta disposizioni in materia di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi ad
integrazione dei periodi di lavoro part-time;
Vista la determinazione presidenziale n. 46 del 7 aprile 2016 con la quale è stata
adottata la Convenzione tra l’Istituto e Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi
previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale
Il Segretario Il Presidente
REP. n. 103, 103 INT
avviato dalla società medesima, in via sperimentale, a seguito della sottoscrizione
dell’Accordo Integrativo aziendale 2015-2017;
Preso atto che la società Luxottica S.r.l., in sede di rinnovo dell’Accordo Integrativo
aziendale 2023-2026 sottoscritto in data 30 novembre 2023, ha confermato il ricorso
allo strumento della staffetta generazionale, così come previsto dai precedenti contratti
integrativi aziendali 2015-2017, 2019-2022, prevedendo l’adozione, su base volontaria
e fino al 31 dicembre 2026, di misure di riduzione dell’orario di lavoro e
accompagnamento alla pensione in favore dei lavoratori che maturino i requisiti per la
pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro i termini indicati nell’Accordo, con
l’inserimento contestuale in azienda di un pari numero di giovani lavoratori con contratto
a tempo indeterminato;
Atteso che con il citato Accordo Integrativo 2023-2026, Luxottica si è impegnata ad
effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio di quei lavoratori
che aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e accompagnamento alla
pensione previste dall’Accordo;
Preso atto che Luxottica, a seguito della sottoscrizione del richiamato Accordo
Integrativo 2023-2026, con PEC del 23 maggio 2024, ha richiesto all’Istituto di
sottoscrivere una nuova convenzione per disciplinare il versamento dei contributi
previdenziali volontari di quei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta
generazionale;
Preso atto che Luxottica effettuerà il versamento dei contributi volontari integrativi in
favore dei dipendenti che aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e
accompagnamento alla pensione previste dal suindicato Accordo, con pagamento
cumulativo da effettuarsi mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di
Tesoreria dell’Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Belluno, presso la quale sono
accentrati gli adempimenti correlati all’attuazione della Convenzione, secondo le
indicazioni contenute nei relativi allegati tecnici;
Preso atto che la convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e ha durata fino
al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione
volontaria per i dipendenti della Luxottica aderenti alle misure previste dagli accordi
siglati con la controparte sindacale;
Preso atto che l’accordo non comporta oneri per l’Istituto;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto nell’ambito
dei compiti di informazione e consulenza di cui all’art. 39 del Regolamento UE 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale
DELIBERA
di adottare la Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Luxottica
S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda,
nel percorso di staffetta generazionale, che, allegata alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEI LAVORATORI INSERITI, A DOMANDA, NEL PERCORSO DI
STAFFETTA GENERAZIONALE
TRA
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito
denominato INPS o, congiuntamente a Luxottica, le Parti) con sede in Roma -
00144, via Ciro il Grande, n. 21 - codice fiscale 80078750587 – legalmente
rappresentato dal Presidente avv. Gabriele Fava;
E
la società Luxottica S.r.l., con sede in Agordo – 32021, via Valcozzena, n. 10 -
codice fiscale e partita iva 00064820251 - (di seguito denominata Luxottica o,
congiuntamente all’INPS, le Parti) rappresentata dal … .
Premesso che
- la società Luxottica S.r.l., nell’ambito del rinnovo del proprio Accordo
Integrativo aziendale del 30 novembre 2023, ha confermato lo strumento di
staffetta generazionale, così come previsto dai precedenti contratti integrativi
aziendali 2015-2017, 2019-2022 fino al 31 dicembre 2026;
- in particolare, ai sensi del suddetto Accordo Integrativo, mediante l’attivazione
della Staffetta Generazionale, la Società offre la riduzione dell’orario di lavoro,
ai Lavoratori Anziani che, prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici,
su base volontaria, ne facciano richiesta;
- sono individuati quali Lavoratori Anziani i soggetti che maturano i requisiti per
la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro 36 mesi dalla suddetta
richiesta, con la possibilità di estendere tale limite a 5 anni a favore dei
lavoratori con disabilità, con gravi patologie o con limitazioni lavorative dovute
a motivi sanitari, purché in possesso di idonea certificazione verificata e
validata dal medico aziendale;
- contestualmente, la Società provvede all’inserimento in azienda di un pari
numero di Lavoratori Giovani a tempo indeterminato full-time;
- nei suddetti casi la Società si impegna, in nome e per conto degli interessati,
secondo le modalità e i requisiti di accesso di cui al citato accordo, al
versamento della contribuzione volontaria per la quota venuta a mancare per
effetto e all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-
time fino alla cessazione del rapporto stesso;
- l’art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, detta disposizioni in
materia di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi a integrazione
dei periodi di lavoro part-time;
- Luxottica ha richiesto all’Istituto, con PEC del 23 maggio 2024, di stipulare
una nuova convenzione finalizzata a disciplinare il versamento cumulativo dei
contributi volontari a favore dei dipendenti che aderiscono, su base volontaria,
al percorso di staffetta generazionale;
VISTO
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
(di seguito “Regolamento UE”);
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 e dal decreto-
legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205 (di seguito “Codice”);
le Parti convengono quanto segue:
Art. 1
Finalità
La presente convenzione disciplina le modalità di versamento dei contributi
volontari nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che potranno aderire, su base
volontaria, alla misura di accompagnamento alla pensione prevista nell’ambito
del percorso di staffetta generazionale dall’Accordo integrativo aziendale tra
Luxottica e il Coordinamento sindacale in data 30 novembre 2023.
Art. 2
Adempimenti delle Parti
Tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione sono accentrati presso
la Direzione provinciale di Belluno.
La società Luxottica si impegna, mediante la presente convenzione, a effettuare
il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che
aderiranno alla misura di accompagnamento alla pensione prevista nell’ambito
del percorso di staffetta generazionale dal sopra citato Accordo integrativo
aziendale.
La Luxottica, dopo l’acquisizione di una specifica delega da parte degli
interessati, inoltra via PEC alla Direzione Provinciale INPS di Belluno l’elenco dei
lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) interessati all’intervento
oggetto della presente convenzione, secondo l’ allegato tecnico (All.1 - Tracciato
lista anagrafiche), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
La Direzione Provinciale INPS di Belluno trasmette tempestivamente detto
elenco alla Direzione Centrale Entrate dell’INPS per il monitoraggio e la gestione
coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Tecnologia,
Informatica e Innovazione.
Art. 3
Domande di prosecuzione volontaria
Le domande di prosecuzione volontaria a integrazione dei periodi di lavoro part-
time sono regolamentate dall’art. 8 del D.lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS
n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene la cessazione
del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.
I lavoratori indicati nell’elenco acquisito dall’INPS presentano, pena la decadenza
– entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per
la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all’anno
interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a
integrazione per l’anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni
della circolare INPS n. 111 del 31 agosto 2011.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso
uno dei seguenti canali:
- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal
cittadino tramite SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) o Carta Identità Elettronica (CIE);
- Contact center integrato – chiamando il numero 803164 gratuito da rete
fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa
del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi
telematici offerti dagli stessi.
I lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi l’integrazione massima
prevista dall’accordo o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a
pensione.
Con riferimento all’elenco di cui all’art. 2, comma 3, qualora si proceda a ulteriori
invii successivi al primo, finalizzati ad aggiungere altri lavoratori ovvero ad
apportare modifiche ai dati inizialmente comunicati, è onere di Luxottica
presentare l’elenco aggiornato tramite PEC alla Direzione Provinciale di Belluno
che provvede al tempestivo invio alla Direzione Centrale Entrate per gli ulteriori
adempimenti.
Art. 4
Autorizzazione alla contribuzione volontaria
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria verrà concessa agli assicurati
previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa.
L’Inps rilascia l’autorizzazione alla contribuzione volontaria integrativa del lavoro
part time notificando il provvedimento al lavoratore e alla società Luxottica S.r.l..
Art. 5
Importo dei contributi
L’importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti è determinato dall’INPS, ai sensi della normativa vigente ,
sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla LUXOTTICA con
denunce mensili.
Art. 6
Modalità di versamento
Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla società Luxottica S.r.l.
per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante
accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto
intestata alla Direzione Provinciale di Belluno (IBAN Sede di Belluno IT 85 G
0100003245220200001248), seguendo le indicazioni dell’allegato tecnico (All. 2
- Regole per la composizione della causale di versamento), in modo tale che i
dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno
rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati
necessari per il versamento saranno forniti alla società Luxottica secondo il
tracciato presente nell’allegato tecnico (All. 3 - Cumulativi – tracciato base file
per il pagamento).
Art. 7
Termini per il versamento
La contribuzione volontaria a integrazione deve essere versata da Luxottica
entro i termini stabiliti dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997.
Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza, entro e non
oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento
di autorizzazione.
I versamenti eseguiti in ritardo saranno rimborsati alla società Luxottica senza
maggiorazioni di interessi.
Ai prosecutori volontari di cui alla presente convenzione non è consentito di
stampare l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle somme versate per loro
conto dalla Luxottica a titolo di contribuzione volontaria.
Art. 8
Responsabilità delle Parti
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per
eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della Luxottica.
La predetta società esonera espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità al
riguardo e si impegna a risarcire l’Istituto per eventuali spese derivanti da un
contenzioso comunque riconducibile all’inadempimento degli obblighi assunti
dalla società medesima.
La società informa l’Inps del verificarsi di eventuali situazioni che determinano il
venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei
contributi volontari da parte della stessa.
Le comunicazioni tra Luxottica S.r.l. e Inps avvengono a mezzo posta elettronica
certificata.
Art. 9
Misure di sicurezza
Le Parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei
dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia
in ogni fase del trattamento, così da ridurre al minimo i rischi di perdita, e
distruzione, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla
presente Convenzione.
Le Parti adottano un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione dei soggetti
autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del
Regolamento UE.
Art. 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei
dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all’art. 9 del Regolamento
UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza
delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, e nel Codice, con particolare
riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la
protezione dei dati personali.
Le Parti assicurano che i servizi di fornitura /o accesso ai dati saranno effettuati
esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella
normativa riportata e posta alla base della presente Convenzione e osservano,
inoltre, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza sanciti dagli articoli 5 e
6 del Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali
oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni
strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non vengano
divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei
casi di previsione di legge.
Le Parti garantiscono, altresì, che, l’accesso alle informazioni sia consentito
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e
4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (artt.
29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma
restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo dei dati; ciascuna Parte,
pertanto, provvederà, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio
assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al
trattamento che, espressamente designati e autorizzati, opereranno sotto la sua
diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei
precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena
siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della
presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli
artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti assicurano piena collaborazione nonché lo scambio tempestivo di ogni
informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici,
eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere
un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei
termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach”
al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all’Interessato,
in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
Art. 11
Entrata in vigore, durata ed effetti
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata
fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della
contribuzione volontaria per i dipendenti della Luxottica aderenti alla misura
prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa.
Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza
sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi
legislativi.
INPS Luxottica S.r.l.
TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE CONVENZIONATE - STAFFETTA GENERAZIONALE
DATO LNG TIPO POS
CODICE ENTE (*) 4 N
COGNOME 20 A
NOME 20 A
DATA NASCITA 8 GGMMAAAA
CODICE FISCALE 16 AN
SEDE DI COMPETENZA (*) 30 A
CODICE SEDE (*) 4 N
INDIRIZZO RESIDENZA 45 AN
CAP RESIDENZA 5 N
COMUNE RESIDENZA 25 A
PROVINCIA RESIDENZA 2 A
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA
FINE PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA
NOTE
(*) campi preimpostati da non modificare.
CODICE ENTE 0096
SEDE DI COMPETENZA 100000
CODICE SEDE 1000
Versamenti VV cumulativi in Banca d’Italia: composizione causale
REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO
I dati riportati nella causale del bonifico devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:
VVCUMULATIVIPT;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>
dove:
1. è un testo fisso
VVCUMULATIVIPT
2. < > è il codice del versante notificato in precedenza da INPS (0096)
CODICE VERSANTE
3. < > è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il
DATA VERSAMENTO
versamento
4. < > è il codice fiscale o la partita IVA del versante
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
5. < > è la ragione sociale del versante
RAGIONE SOCIALE
È importante che i dati siano presenti nell’ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del
carattere punto e virgola (“ ”).
;
Segue l’esempio di una possibile causale corretta:
VVCUMULATIVIPT;0096;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA
17/09/2014 Versione 1.0 Pag. 1 di 1
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI TESTA COD. 0250
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10
DATA BONIFICO (2) 8 N 18
CODICE FISCALE ENTE 16 AN 26
CODICE SAP (*) 4 N 42
DATA VERSAMENTO (3) 8 N 46
IMPORTO VERSATO 13 N 54
N.QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4) 12 N 67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI) 22 A 79
DESCRIZIONE ENTE 24 A 101
DESCRIZIONE SEDE 24 A 125
VUOTO 98 149
TIPO RECORD (VALORE “0250”) (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
CODICE PROSECUTORE (*) 10 N 10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*) 2 N 20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE “AAAA” (*) 4 N 22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*) 2 N 26
ANNO TRIMESTRE FINALE “AAAA” (*) 4 N 28
IMPORTO DA PAGARE 11 N 32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*) 8 N 43
DATA INIZIO VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 51
DATA FINE VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 59
CODELINE (*) 18 N 67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*) 4 N 85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*) 4 N 89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*) 4 N 93
CODICE FISCALE - 16 AN 97
CIN (*) 2 AN 113
COGNOME E NOME - 25 A 115
INDIRIZZO - 20 AN 140
CAP - 5 N 160
RESIDENZA - 24 AN 165
PROVINCIA 2 AN 189
VUOTO 56 AN 191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) 1 = correnti 2 = arretrati
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI CODA COD. 300
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL’ENTE 8 N 18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO 4 N 26
IMPORTO DA VERSARE (2) 13 N 30
VUOTO 204 43
TIPO RECORD (VALORE “0300”) (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = importo totale da versare inviato dall’ INPS
ALLEGATO 2
TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE CONVENZIONATE - STAFFETTA GENERAZIONALE
DATO LNG TIPO POS
CODICE ENTE (*) 4 N
COGNOME 20 A
NOME 20 A
DATA NASCITA 8 GGMMAAAA
CODICE FISCALE 16 AN
SEDE DI COMPETENZA (*) 30 A
CODICE SEDE (*) 4 N
INDIRIZZO RESIDENZA 45 AN
CAP RESIDENZA 5 N
COMUNE RESIDENZA 25 A
PROVINCIA RESIDENZA 2 A
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA
FINE PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA
NOTE
(*) campi preimpostati da non modificare.
CODICE ENTE 0096
SEDE DI COMPETENZA 100000
CODICE SEDE 1000
ALLEGATO 3
Versamenti VV cumulativi in Banca d’Italia: composizione causale
REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO
I dati riportati nella causale del bonifico devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:
VVCUMULATIVIPT;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>
dove:
1. VVCUMULATIVIPT è un testo fisso
2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in precedenza da INPS (0096)
3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il
versamento
4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante
5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante
È importante che i dati siano presenti nell’ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del
carattere punto e virgola (“;”).
Segue l’esempio di una possibile causale corretta:
VVCUMULATIVIPT;0096;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA
17/09/2014 Versione 1.0 Pag. 1 di 1
ALLEGATO 4
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI TESTA COD. 0250
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10
DATA BONIFICO (2) 8 N 18
CODICE FISCALE ENTE 16 AN 26
CODICE SAP (*) 4 N 42
DATA VERSAMENTO (3) 8 N 46
IMPORTO VERSATO 13 N 54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4) 12 N 67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI) 22 A 79
DESCRIZIONE ENTE 24 A 101
DESCRIZIONE SEDE 24 A 125
VUOTO 98 149
TIPO RECORD (VALORE “0250”) (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
CODICE PROSECUTORE (*) 10 N 10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*) 2 N 20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE “AAAA” (*) 4 N 22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*) 2 N 26
ANNO TRIMESTRE FINALE “AAAA” (*) 4 N 28
IMPORTO DA PAGARE 11 N 32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*) 8 N 43
DATA INIZIO VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 51
DATA FINE VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 59
CODELINE (*) 18 N 67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*) 4 N 85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*) 4 N 89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*) 4 N 93
CODICE FISCALE - 16 AN 97
CIN (*) 2 AN 113
COGNOME E NOME - 25 A 115
INDIRIZZO - 20 AN 140
CAP - 5 N 160
RESIDENZA - 24 AN 165
PROVINCIA 2 AN 189
VUOTO 56 AN 191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) 1 = correnti 2 = arretrati
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI CODA COD. 300
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL’ENTE 8 N 18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO 4 N 26
IMPORTO DA VERSARE (2) 13 N 30
VUOTO 204 43
TIPO RECORD (VALORE “0300”) (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = importo totale da versare inviato dall’ INPS
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