Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 114/2022
Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Riferimento normativo
Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 114
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115 (c.d. Decreto Aiuti bis). Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative relativamente
all’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre,
dicembre 2022 e tredicesima.
INDICE
Premessa
1. Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione
2. Calcolo dell’incremento
3. Modalità di pagamento
3.1 Pensioni della gestione sostitutiva INPGI
4. Prestazioni assistenziali
5. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
6. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 21 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, cosiddetto Decreto Aiuti bis, prevede,
alla lettera b) del comma 1, che:
“1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere
di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) [...]
b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento
pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre,
novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via
transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento
mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del
presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1,
comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L' incremento di cui alla presente lettera
non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo
anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui alla
presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia
complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento
pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato
dell’incremento disciplinato dalla presente lettera l’incremento è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle
pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da
considerare al netto dell’incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a
tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022”.
L’incremento in parola, quindi, è disposto nelle more dell'applicazione della perequazione delle
pensioni per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, e non rileva ai fini della stessa né
per l’individuazione dell’aliquota di perequazione né per la determinazione dell’importo da
assoggettare a perequazione.
Con riferimento alla misura di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto-legge
in commento saranno fornite istruzioni con successiva circolare.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dei benefici in parola.
1. Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione
La norma in commento prevede che l’incremento sia calcolato con le stesse modalità di cui
all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
A tale proposito si rammenta che, come da ultimo illustrato con la circolare n. 197 del 23
dicembre 2021, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della
perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle
Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime
della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:
1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni
a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei
benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla
legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO,
127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-
ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state
liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del
requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n.
232).
Alla luce di quanto riportato in premessa, pertanto, sono da escludere dall’incremento le
prestazioni di cui ai punti 3) e 4).
Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2), invece, considerato che sono soggette ai normali
meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro
attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né
beneficia dell’incremento del 2%, non trattandosi di una pensione.
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto (cosiddetti
piani “M4”, “Z9” e “M7”), l’incremento è stato calcolato come indicato al paragrafo 2) e
l’importo ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Nel caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso e per le quali non è prevista la
perequazione, l’importo è stato attribuito per intero al titolare.
2. Calcolo dell’incremento
In applicazione del citato articolo 21, gli importi da corrispondere sono come di seguito
graduati, tenendo altresì conto della clausola di salvaguardia pari, nel massimo, a € 52,44 da
applicare al limite superiore di importo.
Importo €
limite 2.692,00
minimo € 524,35
INPS
% 2,00%
aumento
DA A % incremento incremento limite di
aumento massimo nella massimo di salvaguardia
fascia salvaguardia
1° fascia 0 € 2,00% € 41,95
2.097,40
2° fascia € € 1,80% € 9,44
2097,41 2.621,75
3° fascia € € 1,50% € 1,05
2621,76 2.692,00
4° fascia € € € 52,44 € 2.744,44
2692,01 2744,44
Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44
L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, ove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni
del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per
il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata
sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto.
Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in
base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44.
3. Modalità di pagamento
L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e
tredicesima, ove dovute.
Il predetto importo sarà identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento
D.L. Aiuti bis”.
L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della
gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in
corso”. Per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF
usualmente esposta.
L’incremento lordo e la relativa tassazione saranno altresì visibili sul modello “OBIS M”.
Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata
di gennaio 2023.
L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di
tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è
corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
3.1 Pensioni della gestione sostitutiva INPGI
Per le pensioni INPGI della gestione sostitutiva, in considerazione del fatto che, ai sensi
dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la stessa è stata
trasferita all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto
necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno
2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento di cui alla norma in
commento sia quello già rivalutato all’1,9% in quanto “vigente” al momento dell’entrata in
vigore del decreto-legge n. 115/2022.
4. Prestazioni assistenziali
Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo trova applicazione sulle pensioni di
inabilità e sull’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, nonché sulla pensione per sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e sulla
pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.
La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico:
indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti,
indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.
5. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L'incremento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), non rileva, per l'anno 2022, ai fini del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le
prestazioni collegate al reddito.
Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle
somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
6. Istruzioni contabili
L’onere per l’incremento del trattamento pensionistico disciplinato dall’articolo 21 del decreto-
legge n. 115/2022, rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri pensionistici (GAS),
verrà posto in pagamento direttamente ai beneficiari tramite la procedura di pagamento delle
pensioni, e contabilizzato ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAS30157 – per rilevare l’onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni
della gestione privata – articolo 21, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
GAS30158 – per rilevare l’onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni
della gestione pubblica – articolo 21, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
L’onere in parola è soggetto a ritenute fiscali, che saranno rilevate ai consueti conti già in uso.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAS30157
Denominazione completa Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la
tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione
privata – articolo 21, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115
Denominazione abbreviata ON.INCREM.TRATT.PENSION.GEST.PRIV-ART.31 DL115/22
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2022 /M. P10
Tipo variazione I
Codice conto GAS30158
Denominazione completa Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la
tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione
pubblica – articolo 21, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115
Denominazione abbreviata ON.INCREM.TRATT.PENSION.GEST.PUBBL-A31 DL115/22
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2022 /M. P10
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