Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 12/2024

Convenzione fra l'INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 16/01/2024 In vigore dal: 16/01/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione fra l'INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 12 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa 5. Misura del contributo sindacale 6. Fornitura dati 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione 10. Istruzioni contabili 1. Premessa In data 13 dicembre 2023 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 13 aprile 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione (Allegato n. 1). La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo all’Organizzazione di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra, a mezzo PEC. Di seguito si illustrano le principali disposizioni della convenzione. 2. Soggetti che possono rilasciare la delega Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributivi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37. 3. Modalità di rilascio della delega L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa. Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante. La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante. L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza. 5. Misura del contributo sindacale L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è espressamente indicato nel testo di delega. 6. Fornitura dati Nell’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione sindacale. Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione. La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali stabilita dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs n. 196/2003, e successive modificazioni. 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale. L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative come di seguito individuate e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto gli importi di seguito indicati: a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima; b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; c) euro 0,49 per la gestione delega per singola prestazione. È altresì a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione. 8. Clausola di salvaguardia Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative. Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla stessa in caso di mancato rispetto degli obblighi ivi previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione stessa, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione o, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso. L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: • perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione; • mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa; • ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale; • eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative; • uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione; • mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti; • adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate; • mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali; perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., mediante PEC. La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC. 10. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), sono stati istituiti i seguenti conti: • GPA29313 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA); • GPA18313 – per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili. Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Variazione Piano dei Conti Tipo variazione I Codice conto GPA18313 Debito verso l'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), Denominazione per contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui trattamenti completa speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli – Art. 2, legge n. 852/1973 Denominazione DEB/ FENAIPA ITALIA - ART.2 L.852/73 abbreviata Validità Mese 01 Validità Anno 2024 Movimentabilità S Capitolo 3U4121007 Tipo variazione I Codice conto GPA29313 Contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui trattamenti Denominazione speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto dell'Organizzazione completa sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA)– Art. 2, legge n. 852/1973 Denominazione CTR.SND.C/ FENAIPA ITALIA - ART.2 L.852/73 abbreviata Validità Mese 01 Validità Anno 2024 Movimentabilità S Capitolo 3E4122007

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