Trattamenti di integrazione salariale in deroga. Pagamento diretto delle prestazioni. Comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Introduzione del termine decadenziale
Trattamenti di integrazione salariale in deroga. Pagamento diretto delle prestazioni. Comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Introduzione del termine decadenziale
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 22/08/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 120
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Trattamenti di integrazione salariale in deroga. Pagamento diretto
delle prestazioni. Comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n.
148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019,
convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Introduzione del
termine decadenziale
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del comma 6-ter dell’articolo
44 del D.lgs n. 148/2018, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n.
4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto
l’estensione del termine decadenziale di cui all’articolo 7 del D.lgs n.
148/2015 ai pagamenti diretti, da parte dell’INPS, dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga.
INDICE:
1.Premessa
2. Quadro normativo
3. Ambito applicativo
4. Istruzioni operative
5. Monitoraggio
1. Premessa
La legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, con l’articolo 26-quater, nell’apportare
modifiche all’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, ha introdotto, dopo il comma 6-bis, il comma
6-ter, che prevede una nuova disciplina in materia di decadenza in caso di pagamento diretto,
da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione del
termine decadenziale e le relative istruzioni operative per la gestione dello stesso.
2. Quadro normativo
Gli articoli 7, comma 3, e 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, prevedono che il conguaglio
o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati,
a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se
successivo. Nello specifico, si ricorda che, con la circolare n. 56 del 29 marzo 2016, stante la
peculiarità del flusso di gestione della cassa integrazione in deroga, è stato precisato che il
suddetto termine per procedere al conguaglio decorre dalla data di emissione del
provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto.
Il comma 6-terdell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto, in sede di conversione del
D.L. n. 4/2019, dalla legge n. 26/2019, prevede che per i trattamenti di integrazione salariale
in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione
salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma
6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro inadempiente.
Ne deriva che il termine decadenziale previsto in via generale per le integrazioni salariali
anticipate dal datore di lavoro, di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, è stato
esteso anche alle prestazioni pagate direttamente dall’Istituto.
Di conseguenza, il termine dei sei mesi, previsto dalla novella legislativa, entro cui il datore di
lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione
salariale, per il tramite del Mod. SR41, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di
autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto, se successivo.
3. Ambito applicativo
Il citato comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 26/2019
di conversione del D.L. n. 4/2019, si applica ai “trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS”.
La nuova disciplina sul termine decadenziale in caso di pagamento diretto, pertanto, trova
applicazione a tutte le tipologie di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in
deroga, sia regionale che nazionale, inclusi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano,
ad esclusione delle normative speciali con le quali è stata prevista la concessione di
un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (ad esempio, gli eventi
sismici di cui all’art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive integrazioni, le
misure per il crollo del Ponte Morandi di cui all’art. 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, e le misure per i lavoratori del settore dei call-center di cui all’art. 44, comma 7, del
D.lgs n. 148/2015 e successive integrazioni).
4. Istruzioni operative
Premesso che, per la liquidazione della prestazione di cassa integrazione in deroga in favore
dei lavoratori beneficiari, è necessario l'invio da parte del datore di lavoro di flussi di
pagamento (Mod. SR41), debitamente compilati in ogni loro parte, di seguito si forniscono in
dettaglio le indicazioni relative ai termini per poter procedere al pagamento diretto.
Ai sensi del citato articolo 44, comma 6-ter, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS
tutti i modelli SR41 entro il termine dei sei mesi. Tale termine decorre dalla fine del periodo di
paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di
autorizzazione INPS del trattamento, se successivo.
Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore dell’articolo di legge in
commento, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore (30
marzo 2019) della legge n. 26/2019.
In relazione a quanto precede, per i trattamenti in deroga concessi prima dell’entrata in vigore
dell’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, si potranno verificare i seguenti casi:
1) per periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019:
a) in caso di autorizzazioni INPS emesse in data antecedente al 30 marzo 2019, identificate
nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dal
30 marzo 2019;
b) in caso di autorizzazioni INPS emesse dal 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di
gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dalla data di emissione
dell’autorizzazione INPS;
2) per periodi di concessione conclusi successivamente al 30 marzo 2019 il termine dei sei
mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla
data di emissione del provvedimento di autorizzazione INPS, se successivo, identificato nelle
procedure di gestione con codice di intervento “699”.
Restano escluse le autorizzazioni emesse per decreti convenzionali “30000” (eventi sismici) e
“18130” (Ponte Morandi), trattandosi di normativa speciale con cui si prevede la concessione
di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.
Il termine decadenziale, come sopra specificato, sarà visualizzabile in “Sistema Unico” nel
campo “Data di scadenza dell’autorizzazione”, conseguentemente risulterà inibito l’invio dei
relativi flussi di pagamento (Mod. SR41) da parte del datore di lavoro, rimanendo a carico
dello stesso il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.
Fermo restando che l’emissione delle autorizzazioni da parte delle Strutture territorialmente
competenti prescinde dalla presenza dei modelli SR41 si richiama l’attenzione sulla necessità,
da parte dell’operatore di Sede, di procedere, contestualmente all’emissione del provvedimento
di autorizzazione, alla notifica della stessa via PEC al datore di lavoro.
Da ultimo, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma abbia, con proprio atto
dispositivo, disposto la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti, secondo le istruzioni
contenute nei messaggi n. 347 del 24/01/2018 e n. 3156 del 10/08/2018, non potranno dar
luogo a pagamenti i flussi inviati successivamente alla data di cessazione posta dalla Regione o
dalla Provincia autonoma, anche se antecedente al termine previsto dalla legge.
La Regione o la Provincia autonoma, con proprio atto dispositivo esplicito e puntuale, può, in
questi casi, disporre la riapertura dei termini di pagamento, esclusivamente all’interno dei
termini decadenziali previsti per legge.
5. Monitoraggio
Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa per la corretta gestione delle risorse
finanziarie e consentire una quantificazione delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano, a cui è tenuto l’Istituto, si invitano le Strutture territoriali ad
emettere tempestivamente i provvedimenti di autorizzazione delle prestazioni, considerando
che alla scadenza del termine decadenziale, sia per i pagamenti diretti che per i conguagli o la
richiesta di rimborso, le somme assegnate alle Regioni/Province autonome stesse non saranno
più utilizzabili, tornando nella disponibilità del Fondo per l’Occupazione e la Formazione, ad
eccezione delle risorse di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, in base al
quale è previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre
l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite, in misura non superiore al 50%, anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473, da destinare ad azioni di politica attiva del lavoro.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
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