Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 122/2018

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019

Pubblicato: 26/12/2018 In vigore dal: 26/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 27/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 122 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019 SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2019. INDICE Premessa 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2018 1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019 1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019 1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale 2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) 2.1 Quadro normativo 3. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio 3.1 Pensioni sociali e assegni sociali 3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044- INVCIV) 3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche 4. Tabelle 5. Nuovi requisiti anagrafici 6. Gestione fiscale 6.1 Conguagli fiscali a consuntivo 6.2 Tassazione per il 2019 6.3 Addizionali all’IRPEF 6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani 7. Trattazione delle pensioni delle gestioni private 7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario 7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019 7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia 7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria 7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari 7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio 7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero 8. Trattazione delle pensioni della gestione pubblica 8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale 8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95)8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale 8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario 8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere 8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali 9. Trattazione delle prestazioni assistenziali 9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria 9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie 9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale 10. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92) 10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019 11. Date di pagamento per l’anno 2019 12. Certificato di pensione per l’anno 2019 Premessa L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2019. La rivalutazione è stata effettuata sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali. In previsione dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni. Con successiva circolare si illustreranno le eventuali modifiche apportate e la relativa applicazione, tenuto conto dei tempi necessari alla realizzazione delle implementazioni dei sistemi gestionali e della loro messa in esercizio. 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali È stato pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, il decreto 16 novembre 2018, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018” (Allegato n. 1). Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale. Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate sia dagli Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, sia dall’INPS ad esclusione delle seguenti: prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33, APESOCIAL), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata. Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione, e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE). L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004 e con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008. Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione. 1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2018 A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017, nella misura di +1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura di + 1,1% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2018. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2018. Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni autonomi vitalizi 1° gennaio 507,42 € 289,24 € 2018 IMPORTI 6.596,46 € 3.760,12 € ANNUI 1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019 L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Si riportano di seguito i valori provvisori del 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni autonomi vitalizi 1° gennaio 513,01 € 292,43 € 2019 IMPORTI 6.669,13 € 3.801,59 € ANNUI 1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019 La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. dal Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo complessivi da attribuire del trattamenti complessivi da a 1° gennaio Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % - 1.522,26 2019: € Oltre 3 e fino a 5 90 0,990 % 1.522,27 2.537,10 volte il TM € € Oltre 5 volte il TM 75 0,825 % 2.537,11 qualsiasi € 1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa sulla pensione. IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^ 01.01.2018 777,07 € 757,07 € 01.01.2019 785,62 765,62 2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) 2.1 Quadro normativo L’articolo 3, comma 4, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica come di seguito indicato: a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo. Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente. 2.2 Scelta dell’indice di rivalutazione L’incremento illustrato al punto b) del precedente paragrafo è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore all’1,25%. Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni sia minore, uguale o maggiore di 1,25. Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento. Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come di seguito illustrato: FASCIA DI IMPORTO DEL TRATTAMENTO % INDICE Fino a 3 volte il TM 100 1,25 tra 3 e 5 volte il TM 90 1,13 oltre 5 volte il TM 75 0,94 Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale. Conseguentemente, sotto il profilo applicativo, si procede nel seguente modo: viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25% per fasce; viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario; viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole. 2.3 Rivalutazione per l’anno 2019 Per il 2019, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come riportato nella seguente tabella: dal Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo complessivi da attribuire del trattamenti complessivi da a 1° gennaio Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.522,26 2019: € Oltre 3 e fino a 5 90 1,1250 % 1.522,27 2.537,10 volte il TM € € Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.537,11 qualsiasi € 3. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio 3.1 Pensioni sociali e assegni sociali Gli indici di rivalutazione, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali. Pensione sociale Assegno sociale Decorrenza Importi mensile annuo mensile annuo 1° gennaio 2018 373,33 € 4.853,29 € 453,00 € 5.889,00 € 1° gennaio 2019 377,44 € 4.906,72 € 457,99 € 5.953,87 € Limiti reddituali massimi * personale coniugale personale coniugale 1° gennaio 2018 4.853,29 € 16.721,19 € 5.889,00 € 11.778,00 € 1° gennaio 2019 4.906,72 € 16.905,90 € 5.953,87 € 11.907,74 € * Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto 3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV) La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2018 e previsionale per l’anno 2019, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,9%. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991). Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile. LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti Invalidi parziali, minori 1.1.2018 16.664,36 € 4.853,29 € 1.1.2019 16.814,34 € 4.906,72 € Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999. PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Anno Reddito annuo Reddito annuo del pensionato Importo mensile da Importo del pensionato cumulato con il reddito del detrarre dalla mensile (RP) coniuge (RT) pensione sociale pensione sociale 2018 ZERO < 11.868,62 Zero 289,24 > 3.760,12 qualunque 289,24 zero < 3.760,12 > 15.628,74 289,24 zero < 3.760,12 < 11.868,62 RP/13 < 3.760,12 11.868,62 e < 15.628,74 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.868,62) / 13 (*) 2019 ZERO < 11.999,18 Zero 292,43 > 3.801,59 qualunque 292,43 zero < 3.801,59 > 15.800,77 292,43 zero < 3.801,59 < 11.999,18 RP/13 < 3.801,59 11.999,18 e < 15.800,77 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.999,18) / 13 (*) (*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 2018 Zero 368,91 Zero 368,91 > 4.795,83 Zero > 10.684,83 Zero < 4.795,83 (4.795,83 – RP) / 13 < 10.684,83 (10.684,83 - RC) / 13 2019 Zero 372,98 Zero 372,98 > 4.848,74 Zero > 10.802,61 Zero < 4.848,74 (4.848,74 – RP) / 13 < 10.802,61 (10.802,61 - RC) / 13 3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge n. 160/75) tra il periodo agosto 2017 - luglio 2018 e il periodo precedente agosto 2016 – luglio 2017 è risultata del + 0,65. Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,65%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni. L’indice dello 0,65 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze. 4. Tabelle Nell’allegato n. 2 alla presente circolare sono riportate le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2019. 5. Nuovi requisiti anagrafici Si rammenta che dal 2019 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate. 6. Gestione fiscale Si rammenta che la tassazione opera con riferimento alle somme imponibili erogate dall’INPS ad una stessa persona, a qualunque titolo. 6.1 Conguagli fiscali a consuntivo Ove le ritenute erariali (IRPEF) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2019, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito. Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010). Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2019. 6.2 Tassazione per il 2019 La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale Pensioni e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto. Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità. Per l’anno 2019 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2018. La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno. Per i soggetti per il quali nel 2018 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale è stato temporaneamente mantenuto lo stesso regime fiscale richiesto. Se entro il termine del 16 gennaio 2019 la richiesta non viene rinnovata dall’interessato, sarà applicata la tassazione per scaglioni dalla prima rata di pensione utile. 6.3 Addizionali all’IRPEF Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate mensili del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito: addizionale regionale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019; addizionale comunale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019; addizionale comunale in acconto 2019: da marzo a novembre 2019. L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di aprile 2019. 6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro. Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante a consuntivo agli interessati per il 2018 sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio 2019. 7. Trattazione delle pensioni delle gestioni private Si illustrano di seguito le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private. 7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici: M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite; M5 Assegno alimentare per figli; M6 Assegno alimentare per ex coniuge. Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero. Si rinvia, in proposito, al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003. 7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019 Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere. Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN. È stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso. 7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2019 (GP3CK02Z < 201802), con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei fondi speciali e ex Enpals. 7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio 2019. Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2018 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 904. 7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2019 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata. Il pagamento degli assegni ordinari di invalidità dei Fondi speciali per i quali non risulta presente la conferma triennale è stato localizzato a Cassa sede. 7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari Le certificazioni fiscali relative alle pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2018 sono state trasmesse a Piattaforma Fiscale con l’indicazione di non emettere nessun conguaglio. Sulle stesse posizioni, con successiva elaborazione, sarà azzerato l’imponibile annuo del 2018. Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede CAB Descrizione 3300012 MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità 3300013 RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983 3300014 INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma 3300015 99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita 3300016 INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles 3300017 EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero 7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio Come di consueto, le pensioni per le quali, in sede di rinnovo, le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2019 sono state poste in pagamento per l’anno 2019 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2018 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2018 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia. L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo. 7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2019 con importo pari a “zero” è reperibile al seguente percorso Intranet: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting operativo” > “Liste parametriche web”. Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione. 8. Trattazione delle pensioni della gestione pubblica 8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2019 è pari a 785,62 €; l’importo della stessa indennità sulla 13° mensilità è determinato in 765,62 €. In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2018 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione. Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D8”. Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5” e “D7”. 8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95) Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95) si precisa che, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2019, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati. Nell’effettuare le verifiche reddituali, la gestione Dipendenti Pubblici agisce aggiornando il reddito delle sole pensioni per cui la verifica accerta un’indebita prestazione. L’aggiornamento del reddito avviene quindi su un solo anno. L’ultimo anno verificato è stato il 2016. Ciò significa che per le posizioni citate il reddito memorizzato relativo agli anni 2017 e 2018 potrebbe essere inferiore. Per tale ragione, con l’apertura dell’anno 2019 si è provveduto centralmente a trascinare il reddito 2016 sull’anno 2019, per le sole posizioni trattate dall’ultima verifica reddituale (CR16). Vengono escluse le pensioni che hanno avuto una lavorazione da parte delle Strutture territoriali con la procedura on-line. 8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile. Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - gestione Dipendenti Pubblici. 8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2019 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27/04/2017. Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019. Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2018, si evidenzia quanto segue: nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2018 (entro rata dicembre 2018), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019; nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2019, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale a cura delle Strutture territoriali. 8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019. Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017. Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2018, si rammenta quanto segue: se entro la rata dicembre 2018 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2018, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019; se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata a cura delle Strutture territoriali, nella piattaforma fiscale, non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica. 9. Trattazione delle prestazioni assistenziali 9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. 9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2019 adeguandone l’importo al trattamento minimo. 9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2019 è pari a 67 anni. Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 31 dicembre 2019 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire). Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge. 10. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028- VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92) Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199- VESO92, e l’anticipo pensionistico di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, di categoria 143 – APESOCIAL, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza. Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti. La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata con le generali regole del cumulo fiscale. 10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019 Le prestazioni con scadenza nel 2019 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06). Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità. 11. Date di pagamento per l’anno 2019 I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2019. MESE LOCALIZZAZIONE PAGAMENTO POSTE BANCHE GENNAIO 3 FEBBRAIO 1 MARZO 1 APRILE 1 MAGGIO 2 GIUGNO 1 3 LUGLIO 1 AGOSTO 1 SETTEMBRE 2 OTTOBRE 1 NOVEMBRE 2 4 DICEMBRE 2 12. Certificato di pensione per l’anno 2019 Come di consueto, per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione sul sito istituzionale www.inps.it il certificato di pensione. Il servizio è utilizzabile dal titolare della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 novembre 2018 Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018. (18A07523) (GU n.275 del 26-11-2018) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 20 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per l'anno 2016»; Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 è risultata pari a + 1,1; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 è risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1; Considerata la necessità: di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2018; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018; di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l’indennità integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018. Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2018 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio ALLEGATO 2 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2019 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,1% Limiti di reddito INVCIV totali 0,9% Indennità INVCIV 0,65% Valori definitivi 2018 allo 1,1% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2 INDICE Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A.1 l’anno 2018 sociali Valori definitivi Aumenti per costo vita A.2 pag. 5 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis Importo aggiuntivo A4 pag. 6 Importo Indennità Integrativa Speciale A5 Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B.1 l’anno 2019 sociali Valori previsionali Aumenti per costo vita B.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3 pag. 7 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis Importo aggiuntivo B.4 Importo Indennità Integrativa Speciale B.5 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B.6 pag. 8 di cui alla legge 206/2004 (Vittime del Terrorismo) Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.7 pag. 9 Importi dei trattamenti Fondo Clero C.1 minimi delle pensioni di Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Fondi speciali Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3 pag. 11 (Per l’anno 2018 – Valori Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4 previsionali per il 2019) Fondo Esattoriali C.5 Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6 Fondo Telefonici C.7 pag. 12 Fondo per il Personale di Volo C.8 Limiti di reddito per Fondo lavoratori dipendenti D.1 l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 13 delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3 Legge 385 del dicembre 2000 D.4 pag. 14 Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo per il diritto all’integrazione E.1 di invalidità pag. 15 Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2 Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1 superstiti con i redditi del pag. 16 beneficiario Importi dei limiti F.2 Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1 invalidità con i redditi del pag. 17 beneficiario Importi dei limiti G.2 Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione H.1 pag. 18 trattamenti minimi sociale. Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag. 19 Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1 sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 20 L.488/1999 Aumento della pensione sociale. L.3 pag. 21 Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag. 22 Assegni sociali L.5 Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 23 L.488/1999 Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 24 Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 25 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di L.9 categoria INVCIV /PS pag. 26 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di L.10 categoria INVCIV /AS Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di L.11 pag. 27 categoria INVCIV /PS (ciechi civili) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di L.12 categoria INVCIV /AS (ciechi civili) Pensioni ed indennità degli Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1 invalidi civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2 pag. 28 Ciechi civili di fascia 9 M.1.3 Ciechi civili di fascia 10 M.1.4 Ciechi civili di fascia 11 M.1.5 Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6 pag. 29 Ciechi civili di fascia 14 M.1.7 Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8 Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1 Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 30 Sordomuti di fascia 26 M.2.3 Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1 Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46 M.3.2 pag. 31 Invalidi civili di fascia 33 M.3.3 Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4 Invalidi civili di fascia 47 M.3.5 pag. 32 Invalidi civili di fascia 46 M.3.6 Talassemici M.3.7 pag. 33 Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 34 Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque M.5.1 pag. 35 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2 pag. 36 sessantacinque Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3 pag. 37 ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17) Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4 pag. 38 con regole PS Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5 pag. 39 con regole AS Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1 pag. 40 persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 41 Detrazione per il coniuge N.2A pag. 42 Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 43 Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag. 44 Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. N.4A pag. 45 Complementare) Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag. 46 Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 reddito pensionabili pag. 47 Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2 Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 48 Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di U pag. 49 vecchiaia Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per V pag. 50 trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri” A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4 Tabella A IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2018 Valori definitivi 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori Assegni Pensioni Decorrenza Assegni sociali dipendenti e vitalizi sociali autonomi 1° gennaio 2018 507,42 289,24 373,33 453,00 IMPORTI ANNUI 6.596,46 3.760,12 4.853,29 5.889,00 2 – AUMENTI PER COSTO VITA % indice Importo trattamenti complessivi Fasce trattamenti perequazione Aumento dal complessivi da attribuire del Importo da a garanzia Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % - 1.505,67 Importo Fascia di Garanzia * 1.505,68 1.506,49 1.522,23 garantito Oltre 3 e fino a 4 95 1,045 % 1.505,68 2.007,56 volte il TM Importo Fascia di Garanzia * 2.007,57 2.011,94 2.028,54 garantito 1° Oltre 4 e fino a 5 gennaio 75 0,825 % 2.007,57 2.509,45 volte il TM 2018: Importo Fascia di Garanzia* 2.509,46 2.516,31 2.530,15 garantito Oltre 5 e fino a 6 50 0,550 % 2.509,46 3.011,34 volte il TM Importo Fascia di Garanzia * 3.011,35 3.012,99 3.027,90 garantito Oltre 6 volte il TM 45 0,495% 3.011,35 - * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento -limite d’importo- 154,94 6.751,40 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite limite di € di € 9.894,69 19.789,38 5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^ 01.01.2018 777,07 757,07 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6 Tabella B IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2019 Valori provvisori 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori Assegni Pensioni Decorrenza Assegni sociali dipendenti e vitalizi sociali autonomi 1° gennaio 2019 513,01 292,43 377,44 457,99 IMPORTI ANNUI 6.669,13 3.801,59 4.906,72 5.953,87 2 – AUMENTI PER COSTO VITA % indice Importo trattamenti complessivi Fasce trattamenti perequazione Aumento dal complessivi da attribuire del da a Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % - 1.522,26 1° Oltre 3 e fino a 5 gennaio 90 0,990 % 1.522,27 2.537,10 volte il TM 2019: Oltre 5 volte il TM 75 0,825 % 2.537,11 qualsiasi 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento -limite d’importo- 154,94 6.824,07 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite limite di € di € 10.003,70 20.007,39 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7 5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^ 01.01.2019 785,62 765,62 6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) % indice Importo trattamenti complessivi Fasce trattamenti perequazione Aumento dal complessivi da attribuire del da a Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.522,26 1° Oltre 3 e fino a 5 gennaio 90 0,1250 % 1.522,27 2.537,10 volte il TM 2019: Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.537,11 qualsiasi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”. - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”. - Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. - Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che: “Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Disposizioni reintrodotte a partire dall’anno 2019: - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10 Tabella C PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA IMPORTO DEI MINIMI PER L’ANNO 2018 Valori provvisori per il 2019 1 – Fondo Clero Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di Fondo Clero contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di Decorrenza 20 anni Importo 1.1.2018 507,42 5,86 1.1.2019 513,01 5,93 2 – Fondo Addetti Imposte di consumo 1.1.2018 450,69 1.1.2019 455,65 3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas Decorrenza Importo 1.1.2018 507,42 1.1.2019 513,01 4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi Importo 1.1.2018 558,13 507,42 1.1.2019 564,27 513,01 5 – Fondo Esattoriali Decorrenza Importo 1.1.2018 353,48 1.1.2019 357,37 6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto Decorrenza Importo 1.1.2018 507,42 1.1.2019 513,01 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11 Segue Tabella C 7 – Fondo Telefonici Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio Decorrenza decorrenza anteriore al poi utile 1° febbraio 1997 Importo 1.1.2018 722,90 507,42 506,06 1.1.2019 730,86 513,01 511,63 8 – Fondo per il Personale di Volo 1.1.2018 507,42 1.1.2019 513,01 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12 Tabella D LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che personale che personale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2018 Oltre € 13.192,92 Fino a € 6.596,46 Oltre € 6.596,46 fino a 13.192,92 2019 Oltre € 13.338,26 Fino a € 6.669,13 Oltre € 6.669,13 fino a 13.338,26 2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2018 Oltre € 32.982,30 Fino a € 26.385,84 D a € 26.385,84 fino a 32.982,30 2019 Oltre € 33.345,65 Fino a € 26.676,52 D a € 26.676,52 fino a 33.345,65 Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2018 Oltre € 26.385,84 Fino a € 19.789,38 Da € 19.789,38 fino a 26.385,84 2019 Oltre € 26.676,52 Fino a € 20.007,39 Da € 20.007,39 fino a 26.676,52 Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13 Segue Tabella D 4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993 Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec. Dipendenti Integrazione Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre 1939 1934 1 gennaio 2000 Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre 1934 1929 Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935 1 gennaio 2001 Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930 Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al 31 dicembre 1940 30 dicembre 1935 1 gennaio 2002 Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1935 30 dicembre 1930 FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE Percentuale di Fasce di reddito cumulato con il coniuge integrazione Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 70% lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40% lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano. Percentuale di Anno Fasce di reddito coniugale integrazione Da € 26.385,84 a € 32.982,30 70% 2018 Da € 32.982,30 a € 39.578,76 40% Da € 26.676,52 a € 33.345,65 70% 2019 Da € 33.345,65 a € 40.014,78 40% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14 Tabella E INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’ Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2018 Oltre € 11.778,00 Oltre € 17.667,00 2019 Oltre € 11.907,74 Oltre € 17.861,61 ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 Decorrenza Importo mensile 1.8.1984 285.000 1.7.1985 315.000 1.7.1987 372.000 1.7.1989 421.000 1.7.1991 496.000 1.1.1994 580.000 1.1.1996 639.000 1.1.1999 704.000 1.7.2000 715.000 1.7.2001 734.000 Euro 1.1.2002 379,08 1.7.2002 389,32 1.7.2003 398,66 1.1.2004 406,99 1.7.2005 415,13 1.7.2006 422,19 1.7.2007 430,63 1.1.2008 457,67 1.7.2009 472,45 1.7.2010 475,99 1.7.2011 483,37 1.1.2012 510,83 1.7.2013 526,26 1.7.2014 532,21 1.7.2015 533,22 1.7.2016 533,22 1.7.2017 533,22 1.7.2018 ??? A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15 Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Percentuale di Anno Ammontare dei redditi riduzione Fino a € 19.789,38 Nessuna Oltre € 19.789,38 fino a € 26.385,84 25 per cento 2018 Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30 40 per cento Oltre € 32.982,30 50 per cento Fino a € 20.007,39 Nessuna Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52 25 per cento 2019 Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 40 per cento Oltre € 33.345,65 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16 Tabella G CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a € 26.385,84 Nessuna 2018 Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30 25 per cento Oltre € 32.982,30 50 per cento Fino a € 26.676,52 Nessuna 2019 Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 25 per cento Oltre € 33.345,65 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17 Tabella H MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 IMPORTI 2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001 Da Mensile 50.000 Mensile 25,83 60 anni Annuo 650.000 Annuo 335,79 Da Mensile 160.000 Mensile 82,64 65 anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32 Da Mensile 160.000 70 anni Annuo 2.080.000 Da Mensile 180.000 75 anni Annuo 2.340.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE  A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua  B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 60 anni di età 65 anni di età TM AS personale coniugale personale coniugale 2018 6.596,46 5.889,00 6.932,25 12.821,25 7.670,78 13.559,78 2019 6.669,13 5.953,87 7.004,92 12.958,79 7.743,45 13.697,32 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE  La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  P: importo della pensione spettante nell’anno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 IMPORTI La maggiorazione rimane invariata La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre dal 1 gennaio 2008 2007 Da mensile 123,77 mensile 136,44 60 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da mensile 123,77 mensile 136,44 65 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da mensile 123,77 mensile 136,44 70 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE  A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua  B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). TM AS Limite personale Limite coniugale 2018 6.596,46 5.889,00 8.370,18 14.259,18 2019 6.669,13 5.953,87 8.442,85 14.396,72 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE  La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  P: importo della pensione spettante nell’anno. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. Età dalla quale spetta settimane di contribuzione anni di riduzione età l’aumento fino a 129 0 70 da 130 fino a 389 1 69 da 390 fino a 649 2 68 da 650 fino a 909 3 67 da 910 fino a 1169 4 66 da 1170 in poi 5 65 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19 Tabella L PENSIONI SOCIALI 1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti) Importo Reddito Reddito annuo del Importo mensile da mensile annuo del Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension pensionato reddito del coniuge (RT) sociale e (RP) sociale ZERO < 11.868,62 Zero 373,33 > 4.853,29 qualunque 373,33 zero < 4.853,29 > 16.721,91 373,33 zero 2018 < 4.853,29 < 11.868,62 RP/13 < 4.853,29 > 11.868,62 e < RP / 13 (*) oppure 16.721,91 (RT - 11.868,62) / 13 (*) ZERO < 11.999,18 Zero 377,44 > 4.906,72 qualunque 377,44 zero < 4.906,72 > 16.905,90 377,44 zero 2019 < 4.906,72 < 11.999,18 RP/13 < 4.906,72 > 11.999,18 e < RP / 13 (*) oppure 16.905,90 (RT - 11.999,18) / 13 (*) 2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Importo Reddito Reddito annuo del Importo mensile da mensile annuo del Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension pensionato reddito del coniuge (RT) sociale e (RP) sociale ZERO < 11.868,62 Zero 289,24 > 3.760,12 qualunque 289,24 zero < 3.760,12 > 15.628,74 289,24 zero 2018 < 3.760,12 < 11.868,62 RP/13 < 3.760,12 11.868,62 e < 15.628,74 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.868,62) / 13 (*) ZERO < 11.999,18 Zero 292,43 > 3.801,59 qualunque 292,43 zero < 3.801,59 > 15.800,77 292,43 zero 2019 < 3.801,59 < 11.999,18 RP/13 < 3.801,59 11.999,18 e < 15.800,77 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.999,18) / 13 (*) (*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20 Segue Tabella L AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE 2018 2019 Da mensile 270,53 mensile 272,01 65 annuo 3.516,89 annuo 3.536,13 anni Da mensile 270,53 mensile 272,01 70 annuo 3.516,89 annuo 3.536,13 anni Da mensile 270,53 mensile 272,01 75 annuo 3.516,89 annuo 3.536,13 anni LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE  A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo  B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) PS AS Limite personale Limite coniugale 2018 4.853,29 5.889,00 8.370,18 14.259,18 2019 4.906,72 5.953,87 8.442,85 14.396,72 IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE  L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.  PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket” di 5,17 € (lire 10.000). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21 Segue Tabella L AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI Pensionato coniugato Importo mensile aumento Anno Pensionato solo (A) (B) spettante 354,62 2018 8.370,18 14.259,18 A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13 357,02 2019 8.442,85 14.396,72 A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13 NOTE  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.  PSO: Importo annuo della prestazione PSO. € 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della PSO, pari a € 3.760,12 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.610,06. € 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00 € 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della PSO, pari a € 3.801,59 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.641,26. € 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22 Segue Tabella L ASSEGNO SOCIALE 5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile (RP) assegno sociale (RC) assegno sociale Zero 453,00 Zero 453,00 2018 > 5.889,00 Zero > 11.778,00 Zero < 5.889,00 (5.889,00 – RP) / 13 < 11.778,00 (11.778,00 - RC) / 13 Zero 457,99 Zero 457,99 2019 > 5.953,87 Zero > 11.907,74 Zero < 5.953,87 (5.953,87 – RP) / 13 < 11.907,74 (11.907,74 - RC) / 13 6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Zero 368,91 Zero 368,91 2018 > 4.795,83 Zero > 10.684,83 Zero < 4.795,83 (4.795,83 – RP) / 13 < 10.684,83 (10.684,83 - RC) / 13 Zero 372,98 Zero 372,98 2019 > 4.848,74 Zero > 10.802,61 Zero < 4.848,74 (4.848,74 – RP) / 13 < 10.802,61 (10.802,61 - RC) / 13 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23 Segue Tabella L AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE 2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001 Da mensile 25.000 mensile 12,92 65 anni annuo 325.000 annuo 167,96 Da mensile 25.000 70 anni annuo 325.000 Da mensile 40.000 75 anni annuo 520.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE  A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo  B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) AS TM Limite personale Limite coniugale 2018 5.889,00 6.596,46 6.056,96 12.653,42 2019 5.953,87 6.669,13 6.121,83 12.790,96 IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24 Segue Tabella L MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE 2018 2019 Da mensile 190,86 mensile 191,46 65 anni annuo 2.481,18 annuo 2.488,98 Da mensile 190,86 mensile 191,46 70 anni annuo 2.481,18 annuo 2.488,98 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE  A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo  B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) AS Limite personale Limite coniugale 2018 5.889,00 8.370,18 14.259,18 2019 5.953,87 8.442,85 14.396,72 IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. Nota bene Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25 Segue Tabella L CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999 9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 3.760,12 < 15.628,74 84,09 > 3.760,12 > 15.628,74 (4.853,29 – A) / 13 2018 e e oppure < 4.853,29 < 16.721,91 (16.721,91 – B) / 13 > 4.853,29 Qualunque 0 < 3.801,59 < 15.800,77 85,01 > 3.801,59 > 15.800,77 (4.906,72 – A) / 13 2019 e e oppure < 4.906,72 < 16.905,90 (16.905,90 – B) / 13 > 4.906,72 Qualunque 0 10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 4.795,83 < 10.684,83 84,09 > 4.795,83 > 10.684,83 (5.889,00 – A) / 13 2018 e e oppure < 5.889,00 < 11.778,00 (11.778,00 – B) / 13 > 5.889,00 Qualunque 0 < 4.848,74 < 10.802,61 85,01 > 4.848,74 > 10.802,61 (5.953,87 – A) / 13 2019 e e oppure < 5.953,87 < 11.907,74 (11.907,74 – B) / 13 > 5.953,87 Qualunque 0 In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26 Segue Tabella L CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931) Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile Anno pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento Fasce 6, 8, 11, 12, 13, Fasce 7 e 10 16 e 17 < 3.760,12 < 15.628,74 71,50 55,18 > 3.760,12 e < 15.628,74 (4.689,62 – A) / 13 < 4.689,62 2018 > 3.760,12 > 15.628,74 (4.689,62 – A) / 13 (*) e e (16.558,24 – B) / 13 (*) < 4.689,62 < 16.558,24 > 4.689,62 > 16.558,24 0 < 3.801,59 < 15.800,77 72,29 55,79 > 3.801,59 e < 15.800,77 (4.741,36 – A) / 13 < 4.741,36 2019 > 3.801,59 > 15.800,77 (4.741,36 – A) / 13 (*) e e (16.740,54 – B) / 13 (*) < 4.741,36 < 16.740,54 > 4.741,36 > 16.740,54 0 (*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930) Solo Pensionato Pensionato + Coniuge Anno Importo mensile Importo mensile Reddito annuo (A) Reddito annuo (B) dell’aumento dell’aumento 4.795,83 71,50 < 10.684,83 71,50 > 4.795,83 e > 10.684,83 e (11.614,33 – B) / 2018 (5.725,33 - A) / 13 < 5.725,33 < 11.614,33 13 > 5.725,33 0 > 11.614,33 0 4.848,74 72,79 < 10.802,61 72,79 > 4.848,74 e > 10.802,61 e (11.742,38 – B) / 2019 (5.788,51 - A) / 13 < 5.788,51 < 11.742,38 13 > 5.788,51 0 > 11.742,38 0 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27 Tabella M PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI Tabella M.1 1 – CIECHI CIVILI 1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2018 16.664,36 282,55 1.1.2019 16.814,34 285,66 2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2018 16.664,36 305,56 1.1.2019 16.814,34 308,93 3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2018 209,51 a titolo della minorazione 1.1.2019 210,61 4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità limite di reddito indennità di decorrenza importo mensile annuo personale accompagnamento (*) 1.1.2018 16.664,36 305,56 915,18 1.1.2019 16.814,34 308,93 921,13 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28 Segue Tabella M 1 5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità decorrenza limite di reddito indennità di importo mensile annuo personale accompagnamento(*) 1.1.2018 16.664,36 282,55 915,18 1.1.2019 16.814,34 285,66 921,13 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi 6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale 16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale 17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13 decorrenza limite di reddito importo mensile indennità speciale annuo personale 1.1.2018 16.664,36 282,55 209,51 1.1.2019 16.814,34 285,66 210,61 (*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi 7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA Fascia Tipologia 14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2018 8.011,78 209,70 1.1.2019 8.083,89 212,01 8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento 18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento 19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15 decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2018 915,18 a titolo della minorazione 1.1.2019 921,13 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29 Tabella M.2 2 - SORDOMUTI 1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione limite di reddito indennità di decorrenza importo mensile annuo personale comunicazione(*) 1.1.2018 16.664,36 282,55 256,21 1.1.2019 16.814,34 285,66 256,89 (*)Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi 2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25 25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2018 256,21 a titolo della minorazione 1.1.2019 256,89 3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2018 16.664,36 282,55 1.1.2019 16.814,34 285,66 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 30 Tabella M.3 3 – INVALIDI CIVILI 1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2018 16.664,36 282,55 1.1.2019 16.814,34 285,66 2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA Fascia Tipologia 34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2018 4.853,29 282,55 1.1.2019 4.906,72 285,66 3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di 33 accompagnamento limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile personale accompagnamento(*) 1.1.2018 16.664,36 282,55 516,35 1.1.2019 16.814,34 285,66 517,84 (*)Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31 Segue Tabella M.3 4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con 38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41) invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite 41 previsto, con sola indennità di accompagnamento invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con 42 sola indennità di accompagnamento invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di 44 accompagnamento invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della 45 concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89) indennità di decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni accompagnamento economiche, ma solamente a titolo della 1.1.2018 516,35 minorazione 1.1.2019 517,84 5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA Fascia Tipologia 47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289) decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2018 4.853,29 282,55 1.1.2019 4.906,72 285,66 6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile (**) personale accompagnamento(*) 1.1.2018 4.853,29 289,24 368,91 516,35 1.1.2019 4.906,72 292,43 372,98 517,84 (*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi (**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32 7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448 Fascia Tipologia 70 Talassemia major (morbo di Cooley) 71 Drepanocitosi (anemia falciforme) decorrenza importo mensile(*) 1.1.2018 507,42 1.1.2019 513,01 (*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33 Tabella M 4 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47) CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,) Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001 1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato coniugato spettante 2018 6.023,29 12.619,75 10,33 2019 6.088,16 12.757,29 10,33 L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito € 6.023,29 somma dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29. € 12.619,75 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018 del trattamento minimo pari a € 6.596,46. € 6.088,16 somma dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29. € 12.757,29 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019 del trattamento minimo pari a € 6.669,13. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34 Tabella M 5 INCREMENTO AL MILIONE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 361,31 2018 282,55 8.370,18 14.259,18 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 363,79 2019 285,66 8.442,85 14.396,72 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.673,15 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.697,03. € 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00 € 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 3.713,58 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.729,27. € 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35 Segue Tabella M 5 2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 338,30 A - (RP + INVCIV) / 13 2018 305,56 8.370,18 14.259,18 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 340,52 A - (RP + INVCIV) / 13 2019 308,93 8.442,85 14.396,72 B – (RF + RP + INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.972,28 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.397,90. € 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00 € 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.016,09 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.426,76. € 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36 Segue Tabella M 5 3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 289,81 2018 354,05 8.370,18 14.259,18 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 291,50 2019 357,95 8.442,85 14.396,72 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.602,65 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.767,53. € 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00 € 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.653,35 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.789,50. € 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 37 Segue Tabella M 5 4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931 Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 283,76 A - (RP + INVCIV) / 13 2018 360,13 8.370,18 14.259,18 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 284,73 A - (RP + INVCIV) / 13 2019 364,72 8.442,85 14.396,72 B – (RF + RP + INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.681,69 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.688,49. € 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00 € 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.741,36 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.701,49. € 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 38 Segue Tabella M 5 5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930 Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 266,80 A - (RP + INVCIV) / 13 2018 377,06 8.370,18 14.259,18 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 268,23 A - (RP + INVCIV) / 13 2019 381,22 8.442,85 14.396,72 B – (RF + RP + INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.901,78 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.468,40. € 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00 € 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.955,86 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.486,99. € 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 39 Tabella N IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 15.000,00 23% 0,00 Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 27% 600,00 Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 38% 3.680,00 Oltre 55.000,00 Fino a 75.000,00 41% 5.330,00 Oltre 75.000,00 43% 6.830,00 1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 1.250,00 23% 0,00 Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00 Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67 Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17 Oltre 6.250,00 43% 569,17 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 40 Segue Tabella N DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA 2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 950,00 Nota 1 affidati o affiliati Per ciascun figlio di età inferiore a tre 1220,00 Nota 1 anni Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 Importo base + 400,00 € Nota 1 febbraio 1992, n. 104 Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio Nota 1 a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli Per ogni altra persona indicata 750,00 Nota 2 nell’articolo 433 del codice civile Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a) La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 € 95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1)) Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 € Calcolo del coefficiente (C ): C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 41 Segue Tabella N 2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato Detrazione Reddito note annua Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1 Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00 Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00 Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00 Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00 Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00 Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00 Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00 Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C = reddito / 15.000 Calcolo della diminuzione della detrazione (A ): A = 110 * C Calcolo della detrazione: 800 - A Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 € Calcolo del coefficiente (C ): C: (80.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 690,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 42 Segue Tabella N 3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) Detrazione Reddito note annua Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1 Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.297,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €. La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 583 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C = (15.000 - reddito) / 7.000 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 583 * C Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 43 Segue Tabella N 4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR) Detrazione Reddito note annua Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1 Oltre 8.000,00 Fino a 28.000,00 978,00 Nota 2 Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 978,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 902 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 28.000. Calcolo del coefficiente (C): C = (28.000 - reddito) / 20.000 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 902 * C Calcolo della detrazione: 978,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (55.000 - reddito) / 27.000 Calcolo della detrazione: 978,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 44 Segue Tabella N 4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR) Detrazione Reddito annua Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00 Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00 Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00 Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00 Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00 Nota: L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 45 Segue Tabella N 5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI (da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite) Detrazione Reddito annua note Fino a 7.500,00 1.725,00 Nota 1 Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C = (15.000 - reddito) / 7.500 Calcolo dell’aumento della detrazione (A ): A = 470 * C Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 46 Tabella O FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2018 1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 47.143,00 906,60 80 0,00153846 37.714,43 2.901,11 Oltre € 47.143,00 906,60 Fino a € 62.700,19 1.205,77 (fascia di € 15.557,19) 299,18 60 0,0011538 9.334,00 718,00 Oltre € 62.700,19 1.205,77 Fino a € 78.257,38 1.504,95 (fascia di € 15.557,19) 299,18 50 0,000961538 7.778,68 598,36 Oltre € 78.257,38 1.504,95 40 0,00076923 2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 47.143,00 906,60 80 0,00153846 37.714,43 2.901,11 Oltre € 47.143,00 906,60 Fino a € 62.700,19 1.205,77 (fascia di € 15.557,19) 299,18 64 0,001230769 9.956,70 765,90 Oltre € 62.700,19 1.205,77 Fino a € 78.257,38 1.504,95 (fascia di € 15.557,19) 299,18 54 0,001038461 8.400,99 646,23 Oltre € 78.257,38 1.504,95 Fino a € 89.571,70 1.722,53 (fascia di € 11.314,32) 217,58 44 0,000846153 4.978,35 382,95 Oltre € 89.571,70 1.722,53 36 0,000692307 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 47 Tabella R MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995) Anno Massimale di retribuzione pensionabile 2018 101.427,00 2019 102.543,00 Tabella S MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 Importo mensile del Percentuale di Minimale Minimale retributivo Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo annuo pensione pensione settimanale 2018 507,42 40 202,97 10.554,44 2019 513,01 40 205,20 10.670,40 Tabella T MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI articolo 6 della Legge 967/1953 articolo 2, comma 18, della Legge 335/95; articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97; Massimale Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile 2018 10.554,44 184.885,00 46.630,00 2019 10.670,40 186.919,00 47.143,00 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 48 Tabella U IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Importo mensile Percentuale Percentuale Anno Importo soglia Importo soglia Assegno Sociale (1) (2) 2018 453,00 1,20 543,60 1,50 679,50 2019 457,99 1,20 549,59 1,50 686,99 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni. (legge 8 agosto 1995, n. 335) (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni. (legge 22 dicembre 2011, n. 214) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 49 Tabella V CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI” REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2018 ABBATTIMENTO T.T.M. Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni Redditi inferiori o 60% lavoratori dipendenti, maggiorato sulla uguali a € 8.370,18 base dei parametri di cui all’art. 38 della legge 448/2001 Superiori al trattamento minimo Redditi superiori a maggiorato sulla base dei parametri di cui € 8.370,18 40% all’art. 38 della legge 448/2001, ma e inferiori o uguali a inferiori o pari a due volte il trattamento € 13.192,92 minimo Superiori a due volte il trattamento Redditi superiori a minimo ma inferiori o pari a quattro volte € 13.192,92 20% il trattamento minimo e inferiori o uguali a € 26.385,84 Superiori a quattro volte il trattamento Redditi superiori a minimo € 26.385,84 0 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 50

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