Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 122/2018
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019
Riferimento normativo
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 27/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 122
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019
SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle
pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi
pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di
accompagnamento a pensione per l’anno 2019.
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2018
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n.
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
2.1 Quadro normativo
3. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-
INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di
prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
4. Tabelle
5. Nuovi requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Tassazione per il 2019
6.3 Addizionali all’IRPEF
6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
7. Trattazione delle pensioni delle gestioni private
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019
7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari
7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
8. Trattazione delle pensioni della gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41,
della legge n. 335/95)8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere
8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori
pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
9. Trattazione delle prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO,
127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92)
10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019
11. Date di pagamento per l’anno 2019
12. Certificato di pensione per l’anno 2019
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,
propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2019.
La rivalutazione è stata effettuata sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione
dei trattamenti pensionistici e assistenziali.
In previsione dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per il
2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni.
Con successiva circolare si illustreranno le eventuali modifiche apportate e la relativa
applicazione, tenuto conto dei tempi necessari alla realizzazione delle implementazioni dei
sistemi gestionali e della loro messa in esercizio.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
È stato pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, il decreto 16 novembre 2018,
emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il
calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018, con decorrenza
dal 1° gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per
l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018” (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come
un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri
Enti, presenti nel Casellario centrale.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione
vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate
sia dagli Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della
perequazione cumulata, sia dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a
carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei
benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla
legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27,
COOP28, VESO92, VESO33, APESOCIAL), che non vengono rivalutate per tutta la loro
durata.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai
fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo
GP1AV35N di ciascuna prestazione, e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO
PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito
sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6
luglio 2004 e con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita nella misura
percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2018
A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2016 -
dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017, nella misura di +1,1%, l’articolo
1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura di + 1,1% l'aumento di
perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2018.
Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto
nell’anno 2018.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2018 e si rammenta che l’importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 507,42 € 289,24 €
2018
IMPORTI 6.596,46 € 3.760,12 €
ANNUI
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019
L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 1,1%, salvo
conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento
minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle
prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 513,01 € 292,43 €
2019
IMPORTI 6.669,13 € 3.801,59 €
ANNUI
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), dispone che a decorrere dal 1°
gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del
minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.
dal Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo
complessivi da attribuire del trattamenti
complessivi
da a
1° gennaio Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % - 1.522,26
2019: €
Oltre 3 e fino a 5 90 0,990 % 1.522,27 2.537,10
volte il TM € €
Oltre 5 volte il TM 75 0,825 % 2.537,11 qualsiasi
€
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si
applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa sulla pensione.
IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2018 777,07 € 757,07 €
01.01.2019 785,62 765,62
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui
alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice)
2.1 Quadro normativo
L’articolo 3, comma 4, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti
diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro
superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004è
assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica come di seguito indicato:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati;
ovvero
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare
dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non
sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre
singolarmente.
2.2 Scelta dell’indice di rivalutazione
L’incremento illustrato al punto b) del precedente paragrafo è alternativo a quello descritto alla
lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore all’1,25%.
Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità
delle pensioni sia minore, uguale o maggiore di 1,25.
Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita
nella misura stabilita all’intero trattamento.
Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura
dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
di seguito illustrato:
FASCIA DI IMPORTO DEL TRATTAMENTO % INDICE
Fino a 3 volte il TM 100 1,25
tra 3 e 5 volte il TM 90 1,13
oltre 5 volte il TM 75 0,94
Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in
applicazione dell’indice di rivalutazione generale.
Conseguentemente, sotto il profilo applicativo, si procede nel seguente modo:
viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25% per fasce;
viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero
trattamento l’indice ordinario;
viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.
2.3 Rivalutazione per l’anno 2019
Per il 2019, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore all’1,25%, la rivalutazione è
stata riconosciuta nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come riportato nella seguente tabella:
dal Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo
complessivi da attribuire del trattamenti
complessivi
da a
1° gennaio Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.522,26
2019: €
Oltre 3 e fino a 5 90 1,1250 % 1.522,27 2.537,10
volte il TM € €
Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.537,11 qualsiasi
€
3. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, riportati al precedente
paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, e i relativi limiti
di reddito personali e coniugali.
Pensione sociale Assegno sociale
Decorrenza Importi
mensile annuo mensile annuo
1° gennaio 2018 373,33 € 4.853,29 € 453,00 € 5.889,00 €
1° gennaio 2019 377,44 € 4.906,72 € 457,99 € 5.953,87 €
Limiti reddituali massimi *
personale coniugale personale coniugale
1° gennaio 2018 4.853,29 € 16.721,19 € 5.889,00 € 11.778,00 €
1° gennaio 2019 4.906,72 € 16.905,90 € 5.953,87 € 11.907,74 €
* Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene
corrispondentemente ridotto
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
(categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2018 e previsionale per l’anno 2019, è stata
applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili
e sordomuti, sono aumentati dello 0,9%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di
frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti Invalidi parziali, minori
1.1.2018 16.664,36 € 4.853,29 €
1.1.2019 16.814,34 € 4.906,72 €
Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno
sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è
quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della
trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge
n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999.
PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Anno Reddito annuo Reddito annuo del pensionato Importo mensile da Importo
del pensionato cumulato con il reddito del detrarre dalla mensile
(RP) coniuge (RT) pensione sociale pensione
sociale
2018 ZERO < 11.868,62 Zero 289,24
> 3.760,12 qualunque 289,24 zero
< 3.760,12 > 15.628,74 289,24 zero
< 3.760,12 < 11.868,62 RP/13
< 3.760,12 11.868,62 e < 15.628,74 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.868,62) / 13
(*)
2019 ZERO < 11.999,18 Zero 292,43
> 3.801,59 qualunque 292,43 zero
< 3.801,59 > 15.800,77 292,43 zero
< 3.801,59 < 11.999,18 RP/13
< 3.801,59 11.999,18 e < 15.800,77 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.999,18) / 13
(*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
2018 Zero 368,91 Zero 368,91
> 4.795,83 Zero > 10.684,83 Zero
< 4.795,83 (4.795,83 – RP) / 13 < 10.684,83 (10.684,83 - RC) / 13
2019 Zero 372,98 Zero 372,98
> 4.848,74 Zero > 10.802,61 Zero
< 4.848,74 (4.848,74 – RP) / 13 < 10.802,61 (10.802,61 - RC) / 13
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria,
esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come
disposto dalla legge n. 160/75) tra il periodo agosto 2017 - luglio 2018 e il periodo precedente
agosto 2016 – luglio 2017 è risultata del + 0,65.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti è stata aumentata dello 0,65%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità
viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre
1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice dello 0,65 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni
Pubbliche.
Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Tabelle
Nell’allegato n. 2 alla presente circolare sono riportate le tabelle con gli importi del trattamento
minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni
collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno
2019.
5. Nuovi requisiti anagrafici
Si rammenta che dal 2019 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è
pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
6. Gestione fiscale
Si rammenta che la tassazione opera con riferimento alle somme imponibili erogate dall’INPS
ad una stessa persona, a qualunque titolo.
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali (IRPEF) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua
rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2019, come di consueto,
saranno recuperate le differenze a debito.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli
a debito di importo superiore a 100 euro, è stata applicata la rateazione di legge fino a
novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2019.
6.2 Tassazione per il 2019
La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate
dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale Pensioni e di altre prestazioni
eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite
sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2019 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel
mese di dicembre 2018.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non
usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.
Per i soggetti per il quali nel 2018 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota
fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale è stato temporaneamente
mantenuto lo stesso regime fiscale richiesto.
Se entro il termine del 16 gennaio 2019 la richiesta non viene rinnovata dall’interessato, sarà
applicata la tassazione per scaglioni dalla prima rata di pensione utile.
6.3 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate mensili del medesimo importo, con le
consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
addizionale comunale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
addizionale comunale in acconto 2019: da marzo a novembre 2019.
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni
e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo.
Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo
saranno rideterminati a partire dal mese di aprile 2019.
6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le
pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime,
nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui
all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante a consuntivo agli interessati per il 2018
sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio 2019.
7. Trattazione delle pensioni delle gestioni private
Si illustrano di seguito le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle
gestioni private.
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al
beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti”
individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani
di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia, in proposito, al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già
scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota
del contitolare in essere.
Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione
dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.
È stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2019
(GP3CK02Z < 201802), con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il
campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei fondi
speciali e ex Enpals.
7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12,
della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state
revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del
richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio
2019.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2018 è stato registrato con il valore 6 al
quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 904.
7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per
revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2019 sono stati
azzerati dal mese successivo alla data indicata.
Il pagamento degli assegni ordinari di invalidità dei Fondi speciali per i quali non risulta
presente la conferma triennale è stato localizzato a Cassa sede.
7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari
Le certificazioni fiscali relative alle pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa
sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2018 sono state trasmesse a
Piattaforma Fiscale con l’indicazione di non emettere nessun conguaglio.
Sulle stesse posizioni, con successiva elaborazione, sarà azzerato l’imponibile annuo del 2018.
Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede
CAB Descrizione
3300012 MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013 RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014 INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
3300015 99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016 INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017 EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero
7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali, in sede di rinnovo, le procedure hanno individuato
variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2019 sono state poste in pagamento per
l’anno 2019 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da
ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo
GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio
n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2018 sono state
contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2018 le pensioni contraddistinte con il
codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in
particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il
calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo
CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2019 con importo pari a “zero” è reperibile al
seguente percorso Intranet: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting
operativo” > “Liste parametriche web”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e
provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
8. Trattazione delle pensioni della gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la
misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2019 è pari a 785,62 €;
l’importo della stessa indennità sulla 13° mensilità è determinato in 765,62 €.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2018 si è provveduto a bloccare
l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la
percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa
speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D8”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31
dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449,
al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre
2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono
state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5” e
“D7”.
8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del
beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95)
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41,
della legge n. 335/95) si precisa che, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico
della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione
indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2019, considerando l’importo della pensione
diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore
rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
Nell’effettuare le verifiche reddituali, la gestione Dipendenti Pubblici agisce aggiornando il
reddito delle sole pensioni per cui la verifica accerta un’indebita prestazione. L’aggiornamento
del reddito avviene quindi su un solo anno.
L’ultimo anno verificato è stato il 2016.
Ciò significa che per le posizioni citate il reddito memorizzato relativo agli anni 2017 e 2018
potrebbe essere inferiore.
Per tale ragione, con l’apertura dell’anno 2019 si è provveduto centralmente a trascinare il
reddito 2016 sull’anno 2019, per le sole posizioni trattate dall’ultima verifica reddituale (CR16).
Vengono escluse le pensioni che hanno avuto una lavorazione da parte delle Strutture
territoriali con la procedura on-line.
8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un
unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge
superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge
superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato dovrà essere disposto, secondo le modalità
stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi
- gestione Dipendenti Pubblici.
8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare
nell’anno 2019 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27/04/2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e
dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno
solare 2019.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di
competenza dell’anno 2018, si evidenzia quanto segue:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere
(microqualifica T425) nel corso del 2018 (entro rata dicembre 2018), il conguaglio a
credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da
gennaio 2019, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale
a cura delle Strutture territoriali.
8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale
dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro
le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto
dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019.
Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.
Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in
argomento anche per l’anno 2018, si rammenta quanto segue:
se entro la rata dicembre 2018 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2018, il
conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata a
cura delle Strutture territoriali, nella piattaforma fiscale, non appena sarà disponibile la
relativa procedura di rettifica.
9. Trattazione delle prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di
verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici,
prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in
vigore della citata legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione
sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di
scadenza della revisione.
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo
3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da
talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70,
71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2019 adeguandone l’importo al trattamento
minimo.
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico
minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della
pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della
pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita,
in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.
Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2019 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo
dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le
prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro
il 31 dicembre 2019 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari
all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di
sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui
all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della
legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non
sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i
soggetti coniugati, anche del coniuge.
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-
VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL;
198-VESO33, 199-VESO92)
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO,
127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199- VESO92, e l’anticipo pensionistico di cui
all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, di categoria 143 – APESOCIAL,
non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla
decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche
nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la
quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata
con le generali regole del cumulo fiscale.
10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019
Le prestazioni con scadenza nel 2019 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato
(GP1AF06).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima
mensilità.
11. Date di pagamento per l’anno 2019
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il
primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o
non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di
gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (art. 1,
comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2019.
MESE LOCALIZZAZIONE PAGAMENTO
POSTE BANCHE
GENNAIO 3
FEBBRAIO 1
MARZO 1
APRILE 1
MAGGIO 2
GIUGNO 1 3
LUGLIO 1
AGOSTO 1
SETTEMBRE 2
OTTOBRE 1
NOVEMBRE 2 4
DICEMBRE 2
12. Certificato di pensione per l’anno 2019
Come di consueto, per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione
sul sito istituzionale www.inps.it il certificato di pensione. Il servizio è utilizzabile dal titolare
della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 16 novembre 2018
Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo
dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018
con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo
della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con
decorrenza dal 1° gennaio 2018. (18A07523)
(GU n.275 del 26-11-2018)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell’indennità integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per
l'anno 2016»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre
2017 è risultata pari a + 1,1;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre
2018 è risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1;
Considerata la necessità:
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2018;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;
di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali è corrisposta l’indennità integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1
dal 1° gennaio 2018.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1
dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2018
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2019 - Tabelle
Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 1,1%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,9%
Indennità INVCIV 0,65%
Valori definitivi 2018 allo 1,1%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A.1
l’anno 2018 sociali
Valori definitivi Aumenti per costo vita A.2 pag. 5
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
pag. 6
Importo Indennità Integrativa Speciale A5
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B.1
l’anno 2019 sociali
Valori previsionali Aumenti per costo vita B.2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3 pag. 7
Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis
Importo aggiuntivo B.4
Importo Indennità Integrativa Speciale B.5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B.6 pag. 8
di cui alla legge 206/2004 (Vittime del Terrorismo)
Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.7 pag. 9
Importi dei trattamenti Fondo Clero C.1
minimi delle pensioni di Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Fondi speciali Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 11
(Per l’anno 2018 – Valori Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
previsionali per il 2019) Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
pag. 12
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per Fondo lavoratori dipendenti D.1
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 13
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del dicembre 2000 D.4 pag. 14
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo per il diritto all’integrazione E.1
di invalidità pag. 15
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1
superstiti con i redditi del pag. 16
beneficiario Importi dei limiti F.2
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1
invalidità con i redditi del pag. 17
beneficiario Importi dei limiti G.2
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione H.1
pag. 18
trattamenti minimi sociale.
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag. 19
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 20
L.488/1999
Aumento della pensione sociale. L.3 pag. 21
Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag. 22
Assegni sociali L.5
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 23
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 24
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 25
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.9
categoria INVCIV /PS
pag. 26
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.10
categoria INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.11 pag. 27
categoria INVCIV /PS (ciechi civili)
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.12
categoria INVCIV /AS (ciechi civili)
Pensioni ed indennità degli Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
invalidi civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
pag. 28
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
pag. 29
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 30
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46 M.3.2 pag. 31
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
Invalidi civili di fascia 47 M.3.5 pag. 32
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 33
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 34
Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque M.5.1 pag. 35
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2
pag. 36
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3
pag. 37
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4
pag. 38
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5
pag. 39
con regole AS
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1
pag. 40
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 41
Detrazione per il coniuge N.2A pag. 42
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 43
Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag. 44
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. N.4A
pag. 45
Complementare)
Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag. 46
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1
reddito pensionabili
pag. 47
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 48
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
U pag. 49
vecchiaia
Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per
V pag. 50
trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri”
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2018
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2018 507,42 289,24 373,33 453,00
IMPORTI ANNUI 6.596,46 3.760,12 4.853,29 5.889,00
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del Importo
da a
garanzia
Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % - 1.505,67
Importo
Fascia di Garanzia * 1.505,68 1.506,49 1.522,23
garantito
Oltre 3 e fino a 4
95 1,045 % 1.505,68 2.007,56
volte il TM
Importo
Fascia di Garanzia * 2.007,57 2.011,94 2.028,54
garantito
1°
Oltre 4 e fino a 5
gennaio 75 0,825 % 2.007,57 2.509,45
volte il TM
2018:
Importo
Fascia di Garanzia* 2.509,46 2.516,31 2.530,15
garantito
Oltre 5 e fino a 6
50 0,550 % 2.509,46 3.011,34
volte il TM
Importo
Fascia di Garanzia * 3.011,35 3.012,99 3.027,90
garantito
Oltre 6 volte il TM 45 0,495% 3.011,35 -
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale
della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
154,94 6.751,40 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € di €
9.894,69 19.789,38
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2018 777,07 757,07
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2019
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2019 513,01 292,43 377,44 457,99
IMPORTI ANNUI 6.669,13 3.801,59 4.906,72 5.953,87
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % - 1.522,26
1°
Oltre 3 e fino a 5
gennaio 90 0,990 % 1.522,27 2.537,10
volte il TM
2019:
Oltre 5 volte il TM 75 0,825 % 2.537,11 qualsiasi
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
154,94 6.824,07 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € di €
10.003,70 20.007,39
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2019 785,62 765,62
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui
alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.522,26
1°
Oltre 3 e fino a 5
gennaio 90 0,1250 % 1.522,27 2.537,10
volte il TM
2019:
Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.537,11 qualsiasi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con
effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per
ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori
autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente
comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare
del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007
dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e
cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo
Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e
integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento
minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento,
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno
2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei
volte il trattamento minimo INPS.
Disposizioni reintrodotte a partire dall’anno 2019:
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere
dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita
si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo
ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per
le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è
ridotta al 75 per cento.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER L’ANNO 2018
Valori provvisori per il 2019
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di
Fondo Clero contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di
Decorrenza
20 anni
Importo
1.1.2018 507,42 5,86
1.1.2019 513,01 5,93
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
1.1.2018 450,69
1.1.2019 455,65
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2018 507,42
1.1.2019 513,01
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal
Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi
Importo
1.1.2018 558,13 507,42
1.1.2019 564,27 513,01
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2018 353,48
1.1.2019 357,37
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2018 507,42
1.1.2019 513,01
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità
liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio
Decorrenza
decorrenza anteriore al poi utile
1° febbraio 1997
Importo
1.1.2018 722,90 507,42 506,06
1.1.2019 730,86 513,01 511,63
8 – Fondo per il Personale di Volo
1.1.2018 507,42
1.1.2019 513,01
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che
personale che personale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2018 Oltre € 13.192,92 Fino a € 6.596,46 Oltre € 6.596,46 fino a 13.192,92
2019 Oltre € 13.338,26 Fino a € 6.669,13 Oltre € 6.669,13 fino a 13.338,26
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2018 Oltre € 32.982,30 Fino a € 26.385,84 D a € 26.385,84 fino a 32.982,30
2019 Oltre € 33.345,65 Fino a € 26.676,52 D a € 26.676,52 fino a 33.345,65
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare
annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5
volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2018 Oltre € 26.385,84 Fino a € 19.789,38 Da € 19.789,38 fino a 26.385,84
2019 Oltre € 26.676,52 Fino a € 20.007,39 Da € 20.007,39 fino a 26.676,52
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare
annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4
volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n.
335).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto
legislativo 503 del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec.
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935
al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930
al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al
31 dicembre 1940 30 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al
30 dicembre 1935 30 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
70%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite
massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Percentuale di
Anno Fasce di reddito coniugale
integrazione
Da € 26.385,84 a € 32.982,30 70%
2018
Da € 32.982,30 a € 39.578,76 40%
Da € 26.676,52 a € 33.345,65 70%
2019
Da € 33.345,65 a € 40.014,78 40%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14
Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2018 Oltre € 11.778,00 Oltre € 17.667,00
2019 Oltre € 11.907,74 Oltre € 17.861,61
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
1.7.2018 ???
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 19.789,38 Nessuna
Oltre € 19.789,38 fino a € 26.385,84 25 per cento
2018
Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30 40 per cento
Oltre € 32.982,30 50 per cento
Fino a € 20.007,39 Nessuna
Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52 25 per cento
2019
Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 40 per cento
Oltre € 33.345,65 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Fino a € 26.385,84 Nessuna
2018 Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30 25 per cento
Oltre € 32.982,30 50 per cento
Fino a € 26.676,52 Nessuna
2019 Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 25 per cento
Oltre € 33.345,65 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da Mensile 50.000 Mensile 25,83
60
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da Mensile 160.000 Mensile 82,64
65
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da Mensile 160.000
70
anni Annuo 2.080.000
Da Mensile 180.000
75
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2018 6.596,46 5.889,00 6.932,25 12.821,25 7.670,78 13.559,78
2019 6.669,13 5.953,87 7.004,92 12.958,79 7.743,45 13.697,32
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane invariata
La maggiorazione rimane invariata
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre
dal 1 gennaio 2008
2007
Da mensile 123,77 mensile 136,44
60
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
65
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
70
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2018 6.596,46 5.889,00 8.370,18 14.259,18
2019 6.669,13 5.953,87 8.442,85 14.396,72
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o
sordomuti)
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 11.868,62 Zero 373,33
> 4.853,29 qualunque 373,33 zero
< 4.853,29 > 16.721,91 373,33 zero
2018
< 4.853,29 < 11.868,62 RP/13
< 4.853,29 > 11.868,62 e < RP / 13 (*) oppure
16.721,91 (RT - 11.868,62) / 13 (*)
ZERO < 11.999,18 Zero 377,44
> 4.906,72 qualunque 377,44 zero
< 4.906,72 > 16.905,90 377,44 zero
2019
< 4.906,72 < 11.999,18 RP/13
< 4.906,72 > 11.999,18 e < RP / 13 (*) oppure
16.905,90 (RT - 11.999,18) / 13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 11.868,62 Zero 289,24
> 3.760,12 qualunque 289,24 zero
< 3.760,12 > 15.628,74 289,24 zero
2018
< 3.760,12 < 11.868,62 RP/13
< 3.760,12 11.868,62 e < 15.628,74 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.868,62) / 13 (*)
ZERO < 11.999,18 Zero 292,43
> 3.801,59 qualunque 292,43 zero
< 3.801,59 > 15.800,77 292,43 zero
2019
< 3.801,59 < 11.999,18 RP/13
< 3.801,59 11.999,18 e < 15.800,77 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.999,18) / 13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2018 2019
Da
mensile 270,53 mensile 272,01
65
annuo 3.516,89 annuo 3.536,13
anni
Da
mensile 270,53 mensile 272,01
70
annuo 3.516,89 annuo 3.536,13
anni
Da
mensile 270,53 mensile 272,01
75
annuo 3.516,89 annuo 3.536,13
anni
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE
SOCIALE
A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione
sociale annuo
B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
PS AS Limite personale Limite coniugale
2018 4.853,29 5.889,00 8.370,18 14.259,18
2019 4.906,72 5.953,87 8.442,85 14.396,72
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione
sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
pensione sociale.
PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Pensionato coniugato Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo (A)
(B) spettante
354,62
2018 8.370,18 14.259,18 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
357,02
2019 8.442,85 14.396,72 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
NOTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
PSO.
PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della PSO, pari a € 3.760,12 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.610,06.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
€ 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della PSO, pari a € 3.801,59 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.641,26.
€ 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019
dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 453,00 Zero 453,00
2018 > 5.889,00 Zero > 11.778,00 Zero
< 5.889,00 (5.889,00 – RP) / 13 < 11.778,00 (11.778,00 - RC) / 13
Zero 457,99 Zero 457,99
2019 > 5.953,87 Zero > 11.907,74 Zero
< 5.953,87 (5.953,87 – RP) / 13 < 11.907,74 (11.907,74 - RC) / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 368,91 Zero 368,91
2018 > 4.795,83 Zero > 10.684,83 Zero
< 4.795,83 (4.795,83 – RP) / 13 < 10.684,83 (10.684,83 - RC) / 13
Zero 372,98 Zero 372,98
2019 > 4.848,74 Zero > 10.802,61 Zero
< 4.848,74 (4.848,74 – RP) / 13 < 10.802,61 (10.802,61 - RC) / 13
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da mensile 25.000 mensile 12,92
65
anni annuo 325.000 annuo 167,96
Da mensile 25.000
70
anni annuo 325.000
Da mensile 40.000
75
anni annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
AS TM Limite personale Limite coniugale
2018 5.889,00 6.596,46 6.056,96 12.653,42
2019 5.953,87 6.669,13 6.121,83 12.790,96
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2018 2019
Da mensile 190,86 mensile 191,46
65
anni annuo 2.481,18 annuo 2.488,98
Da mensile 190,86 mensile 191,46
70
anni annuo 2.481,18 annuo 2.488,98
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO
SOCIALE
A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS Limite personale Limite coniugale
2018 5.889,00 8.370,18 14.259,18
2019 5.953,87 8.442,85 14.396,72
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
SPETTANTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal
compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono
usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N.
448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 3.760,12 < 15.628,74 84,09
> 3.760,12 > 15.628,74 (4.853,29 – A) / 13
2018 e e oppure
< 4.853,29 < 16.721,91 (16.721,91 – B) / 13
> 4.853,29 Qualunque 0
< 3.801,59 < 15.800,77 85,01
> 3.801,59 > 15.800,77 (4.906,72 – A) / 13
2019 e e oppure
< 4.906,72 < 16.905,90 (16.905,90 – B) / 13
> 4.906,72 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI
DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.795,83 < 10.684,83 84,09
> 4.795,83 > 10.684,83 (5.889,00 – A) / 13
2018 e e oppure
< 5.889,00 < 11.778,00 (11.778,00 – B) / 13
> 5.889,00 Qualunque 0
< 4.848,74 < 10.802,61 85,01
> 4.848,74 > 10.802,61 (5.953,87 – A) / 13
2019 e e oppure
< 5.953,87 < 11.907,74 (11.907,74 – B) / 13
> 5.953,87 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato
risultante dai due calcoli.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile
Anno
pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento
Fasce 6, 8,
11, 12, 13, Fasce 7 e 10
16 e 17
< 3.760,12 < 15.628,74 71,50 55,18
> 3.760,12
e < 15.628,74 (4.689,62 – A) / 13
< 4.689,62
2018
> 3.760,12 > 15.628,74
(4.689,62 – A) / 13 (*)
e e
(16.558,24 – B) / 13 (*)
< 4.689,62 < 16.558,24
> 4.689,62 > 16.558,24 0
< 3.801,59 < 15.800,77 72,29 55,79
> 3.801,59
e < 15.800,77 (4.741,36 – A) / 13
< 4.741,36
2019
> 3.801,59 > 15.800,77
(4.741,36 – A) / 13 (*)
e e
(16.740,54 – B) / 13 (*)
< 4.741,36 < 16.740,54
> 4.741,36 > 16.740,54 0
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo Pensionato Pensionato + Coniuge
Anno Importo mensile Importo mensile
Reddito annuo (A) Reddito annuo (B)
dell’aumento dell’aumento
4.795,83 71,50 < 10.684,83 71,50
> 4.795,83 e > 10.684,83 e (11.614,33 – B) /
2018 (5.725,33 - A) / 13
< 5.725,33 < 11.614,33 13
> 5.725,33 0 > 11.614,33 0
4.848,74 72,79 < 10.802,61 72,79
> 4.848,74 e > 10.802,61 e (11.742,38 – B) /
2019 (5.788,51 - A) / 13
< 5.788,51 < 11.742,38 13
> 5.788,51 0 > 11.742,38 0
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2018 16.664,36 282,55
1.1.2019 16.814,34 285,66
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2018 16.664,36 305,56
1.1.2019 16.814,34 308,93
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2018 209,51
a titolo della minorazione
1.1.2019 210,61
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale accompagnamento (*)
1.1.2018 16.664,36 305,56 915,18
1.1.2019 16.814,34 308,93 921,13
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza limite di reddito indennità di
importo mensile
annuo personale accompagnamento(*)
1.1.2018 16.664,36 282,55 915,18
1.1.2019 16.814,34 285,66 921,13
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nella fascia 12 – 13
decorrenza limite di reddito
importo mensile indennità speciale
annuo personale
1.1.2018 16.664,36 282,55 209,51
1.1.2019 16.814,34 285,66 210,61
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2018 8.011,78 209,70
1.1.2019 8.083,89 212,01
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di
accompagnamento
18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di
accompagnamento
19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di
accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2018 915,18
a titolo della minorazione
1.1.2019 921,13
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed
indennità di comunicazione
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale comunicazione(*)
1.1.2018 16.664,36 282,55 256,21
1.1.2019 16.814,34 285,66 256,89
(*)Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione –
fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle
fasce 20 21 22 25
25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2018 256,21
a titolo della minorazione
1.1.2019 256,89
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di
presentazione istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.2018 16.664,36 282,55
1.1.2019 16.814,34 285,66
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 30
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2018 16.664,36 282,55
1.1.2019 16.814,34 285,66
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2018 4.853,29 282,55
1.1.2019 4.906,72 285,66
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento(*)
1.1.2018 16.664,36 282,55 516,35
1.1.2019 16.814,34 285,66 517,84
(*)Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con
38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti
da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite
41
previsto, con sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con
42
sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della
45
concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
indennità di
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni
accompagnamento
economiche, ma solamente a titolo della
1.1.2018 516,35
minorazione
1.1.2019 517,84
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di
frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2018 4.853,29 282,55
1.1.2019 4.906,72 285,66
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento
accertata dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento(*)
1.1.2018 4.853,29 289,24 368,91 516,35
1.1.2019 4.906,72 292,43 372,98 517,84
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile(*)
1.1.2018 507,42
1.1.2019 513,01
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
spettante
2018 6.023,29 12.619,75 10,33
2019 6.088,16 12.757,29 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
€ 6.023,29 somma dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a €
5.889,00 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.619,75 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
del trattamento minimo pari a € 6.596,46.
€ 6.088,16 somma dell’importo annuo 2019 dell’assegno sociale, pari a €
5.953,87 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.757,29 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019
del trattamento minimo pari a € 6.669,13.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31,
32, 33, 39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
361,31
2018 282,55 8.370,18 14.259,18 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
363,79
2019 285,66 8.442,85 14.396,72 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.673,15 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.697,03.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
€ 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 3.713,58 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.729,27.
€ 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019
dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
338,30
A - (RP + INVCIV) / 13
2018 305,56 8.370,18 14.259,18
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
340,52
A - (RP + INVCIV) / 13
2019 308,93 8.442,85 14.396,72
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.972,28 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.397,90.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
€ 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.016,09 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.426,76.
€ 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019
dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
289,81
2018 354,05 8.370,18 14.259,18 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
291,50
2019 357,95 8.442,85 14.396,72 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.602,65 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.767,53.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
€ 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.653,35 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.789,50.
€ 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019
dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 37
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
283,76
A - (RP + INVCIV) / 13
2018 360,13 8.370,18 14.259,18
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
284,73
A - (RP + INVCIV) / 13
2019 364,72 8.442,85 14.396,72
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.681,69 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.688,49.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
€ 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.741,36 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.701,49.
€ 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019
dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 38
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
266,80
A - (RP + INVCIV) / 13
2018 377,06 8.370,18 14.259,18
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
268,23
A - (RP + INVCIV) / 13
2019 381,22 8.442,85 14.396,72
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.901,78 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.468,40.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
€ 8.442,85 somma dell’importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.955,86 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.486,99.
€ 14.396,72 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2019
dell’assegno sociale, pari a € 5.953,87
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 39
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 27% 600,00
Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 38% 3.680,00
Oltre 55.000,00 Fino a 75.000,00 41% 5.330,00
Oltre 75.000,00 43% 6.830,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67
Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17
Oltre 6.250,00 43% 569,17
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 40
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 950,00 Nota 1
affidati o affiliati
Per ciascun figlio di età inferiore a tre
1220,00 Nota 1
anni
Per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 Importo base + 400,00 € Nota 1
febbraio 1992, n. 104
Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di
200,00 € per ciascun figlio
Nota 1
a partire dal primo aumento:
200,00 * n. tot. Figli
Per ogni altra persona indicata
750,00 Nota 2
nell’articolo 433 del codice civile
Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1))
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 41
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito
complessivo non supera 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A ):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 42
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all’articolo 49, comma 2,
lett. A del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.297,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 583 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (15.000 - reddito) / 7.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 583 * C
Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 43
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 28.000,00 978,00 Nota 2
Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 978,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 902 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 20.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 902 * C
Calcolo della detrazione: 978,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 27.000
Calcolo della detrazione: 978,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 44
Segue Tabella N
4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Detrazione
Reddito
annua
Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00
Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00
Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00
Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00
Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00
Nota:
L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione
per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 45
Segue Tabella N
5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI
(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge e
di assegno divorzile all’ex coniuge superstite)
Detrazione
Reddito
annua note
Fino a 7.500,00 1.725,00 Nota 1
Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000
€.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = (15.000 - reddito) / 7.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 470 * C
Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C
Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro
almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al
centesimo di € più vicino
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 46
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2018
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 47.143,00 906,60 80 0,00153846 37.714,43 2.901,11
Oltre € 47.143,00 906,60
Fino a € 62.700,19 1.205,77
(fascia di € 15.557,19) 299,18 60 0,0011538 9.334,00 718,00
Oltre € 62.700,19 1.205,77
Fino a € 78.257,38 1.504,95
(fascia di € 15.557,19) 299,18 50 0,000961538 7.778,68 598,36
Oltre € 78.257,38 1.504,95 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 47.143,00 906,60 80 0,00153846 37.714,43 2.901,11
Oltre € 47.143,00 906,60
Fino a € 62.700,19 1.205,77
(fascia di € 15.557,19) 299,18 64 0,001230769 9.956,70 765,90
Oltre € 62.700,19 1.205,77
Fino a € 78.257,38 1.504,95
(fascia di € 15.557,19) 299,18 54 0,001038461 8.400,99 646,23
Oltre € 78.257,38 1.504,95
Fino a € 89.571,70 1.722,53
(fascia di € 11.314,32) 217,58 44 0,000846153 4.978,35 382,95
Oltre € 89.571,70 1.722,53 36 0,000692307
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 47
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2018 101.427,00
2019 102.543,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Importo mensile del Percentuale di Minimale
Minimale retributivo
Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo
annuo
pensione pensione settimanale
2018 507,42 40 202,97 10.554,44
2019 513,01 40 205,20 10.670,40
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Massimale
Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile
2018 10.554,44 184.885,00 46.630,00
2019 10.670,40 186.919,00 47.143,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 48
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI
VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo mensile Percentuale Percentuale
Anno Importo soglia Importo soglia
Assegno Sociale (1) (2)
2018 453,00 1,20 543,60 1,50 679,50
2019 457,99 1,20 549,59 1,50 686,99
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni.
(legge 8 agosto 1995, n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni.
(legge 22 dicembre 2011, n. 214)
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 49
Tabella V
CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER
TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI”
REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2018 ABBATTIMENTO
T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni Redditi inferiori o 60%
lavoratori dipendenti, maggiorato sulla uguali a € 8.370,18
base dei parametri di cui all’art. 38 della
legge 448/2001
Superiori al trattamento minimo Redditi superiori a
maggiorato sulla base dei parametri di cui € 8.370,18 40%
all’art. 38 della legge 448/2001, ma e inferiori o uguali a
inferiori o pari a due volte il trattamento € 13.192,92
minimo
Superiori a due volte il trattamento Redditi superiori a
minimo ma inferiori o pari a quattro volte € 13.192,92 20%
il trattamento minimo e inferiori o uguali a
€ 26.385,84
Superiori a quattro volte il trattamento Redditi superiori a
minimo € 26.385,84 0
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 50
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