Articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche
Articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 06/09/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 122
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Termine di
prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono alle amministrazioni pubbliche iscritte
alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla
prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo
19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detto articolo rinvia al 31 dicembre 2021
l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai
periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Ambito di applicazione della sospensione dei termini di cui all’articolo 3, comma 10-bis,
della legge n. 335/1995
4. Chiarimenti per l’applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione
4.1 Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014
4.2 Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015
4.3 Chiarimenti in merito all’applicazione della circolare n. 169 del 15 novembre 2017, a
seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
1. Premessa
L’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, ha aggiunto all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma
10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria,
come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi
di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle
amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS.
Il termine di sospensione dell’applicazione dei termini di prescrizione è fissato al 31 dicembre
2021.
2. Quadro normativo
La legge n. 335/1995 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme
[i]
sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all’articolo 3, commi 9 e 10 , la riduzione del
termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a
cinque anni.
L’articolo 3, comma 9, ha stabilito altresì che la contribuzione prescritta non può essere
versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.
Tali disposizioni si applicano anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche,
trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti.
Il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, introdotto dall’articolo 19 del decreto-
legge n. 4/2019, dispone che “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui
sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi
relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di
competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli
effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore”.
3. Ambito di applicazione della sospensione dei termini di cui all’articolo 3,
comma 10-bis, della legge n. 335/1995
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro
consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti
indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative
federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se
non compresi nella legge n. 70/1975;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le
aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge
regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle
medesime, nonché le IPAB, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle
Regioni a seguito del processo - avviato dalla legge delega 8 novembre 2000, n. 328, e dal
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 - che ha condotto alla trasformazione delle ex IPAB
in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.
Sono altresì comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni la Banca d’Italia, la Consob
e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in
conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali
legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza
amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/03/1996 e n. 5054
dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).
I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione.
Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche:
a. gli enti pubblici economici;
b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti
pubblici economici;
c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di
persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
d. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f. i consorzi di bonifica;
g. gli enti morali;
h. gli enti ecclesiastici.
Individuati i destinatari della disposizione, si evidenzia che la sospensione dei termini si
applica, per espressa previsione normativa, alla sola contribuzione dovuta alle gestioni
previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione
afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le
pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le
pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i
trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).
Sono escluse dalla sospensione legale dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della
Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza
(TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS).
La sospensione dei termini non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in
giudicato.
4 Chiarimenti per l’applicazione omogenea della sospensione legale dei
termini di prescrizione
4.1 Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995, la contribuzione dovuta alle
casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014,
può essere versata fino al 31 dicembre 2021.
4.2 Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015
La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa
dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al
comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995. In particolare, considerato che il
termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la
contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del
mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi
retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro
l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere
effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.
4.3 Chiarimenti in merito all’applicazione della circolare n. 169 del 15
novembre 2017, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Con la circolare n. 117 dell’11 dicembre 2018 è stato differito al 1° gennaio 2020 il termine dal
quale, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, si pone a
carico dei datori di lavoro iscritti alle casse pensionistiche della Gestione pubblica l’onere del
trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non
assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, da calcolarsi sulla base dei criteri di
computo della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per i
dipendenti iscritti alla CPI, secondo le indicazioni della citata circolare n. 169/2017, l’utilità dei
periodi prescritti e non coperti da contribuzione è subordinata al pagamento dell’onere della
rendita vitalizia.
Le pubbliche amministrazioni per le quali, come chiarito in precedenza, si applica la
sospensione legale dei termini introdotta dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, potranno
regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica,
compresa la CPI, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31
dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi che
decorrono dal 1° gennaio 2015.
Per i datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni continua a trovare applicazione il
termine di decorrenza della circolare n. 169/2017, prorogato al 1° gennaio 2020 dalla circolare
n. 117/2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[i] L’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ha stabilito che: “9. Le contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con
il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano
anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel
rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si
tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
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