Articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici
Articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05/09/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 123
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Interpretazione
autentica dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla frequenza di asili
nido pubblici e privati. Ultrattività delle domande presentate dal 1°
gennaio 2026 per accedere ai benefici
SOMMARIO: Con la presente circolare, a seguito dell’interpretazione autentica dell’ambito
applicativo dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
fornita dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, si integrano e
modificano le indicazioni precedentemente fornite con la circolare n. 60 del
20 marzo 2025, con riferimento all’ambito applicativo del contributo asilo
nido nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e
privati autorizzati. Si illustra, inoltre, l’ultrattività delle domande presentate e
accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.
INDICE
1. 1. Premessa
2. 2. Estensione del contributo asilo nido alla frequenza di strutture che erogano servizi
educativi per l'infanzia abilitati secondo la normativa regionale di riferimento
3. 3. Ultrattività per gli anni successivi al primo delle domande presentate a decorrere dal
1° gennaio 2026
4. 4. Indicazioni alle Strutture che gestiscono le domande di contributo asilo nido presentate
per l’anno 2025
1. Premessa
Con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025 sono state fornite indicazioni per l’accesso alle
agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e per la presentazione delle relative domande a decorrere dall’anno 2025.
In particolare, al paragrafo 3 della citata circolare n. 60/2025 è stato precisato che la domanda
di contributo per le spese sostenute per il pagamento di rette (c.d. contributo asilo nido) può
essere presentata con riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati,
richiamando l’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, recante “Disposizioni per l'attuazione
dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) -
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati”.
Da ultimo, sulla disciplina delle citate agevolazioni è intervenuto l’articolo 6-bis del decreto-
legge 30 giugno 2025, n. 95, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 2025, n.
118, che, con un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016,
nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, chiarisce che il
contributo asilo nido si riferisce alle rette relative alla frequenza di servizi per l’infanzia che
concorrono all’educazione e alla cura dei bambini abilitati all’erogazione dei servizi educativi,
nel rispetto delle legislazioni regionali, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri
1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Il citato articolo 6-bis dispone, inoltre, l’ultrattività delle domande presentate e accolte a
decorrere dal 1° gennaio 2026, anche per gli anni successivi a quello di presentazione della
domanda.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni sulla novella normativa di
cui all’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025.
2. Estensione del contributo asilo nido alla frequenza di strutture che erogano servizi
educativi per l'infanzia abilitati secondo la normativa regionale di riferimento
L’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025 dispone: “Il comma 355 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili
nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo
all'esercizio dell'attività”.
L’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 65/2017
dispone: “I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e
concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il
benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e
alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola
dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la
continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche
funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo
e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono
aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno
o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura
e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile,
per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita
insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di
socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui
temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una
frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono
bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e
cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in
modo continuativo”.
Considerate le citate disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017,
richiamate dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025, il contributo asilo nido è erogabile
per la frequenza dei nidi e micronidi (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. a), del D.lgs n. 65/2017),
delle sezioni primavera (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. b), del D.lgs n. 65/2017) e dei servizi
integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini, segnatamente spazi gioco e
servizi educativi in contesti domiciliari (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c), numeri 1 e 3, del D.lgs n.
65/2017), abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.
Diversamente, il contributo asilo nido non può essere richiesto per la frequenza di centri per
bambini e famiglie, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto
accompagnatore (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c), numero 2, del D.lgs n. 65/2017), in quanto
non richiamati dal citato articolo 6-bis.
Considerata la variegata offerta di servizi educativi sul territorio nazionale e le differenti
discipline regionali, le Strutture dell’Istituto verificano l’abilitazione delle strutture
all’erogazione dei servizi educativi nell’anno solare di riferimento, utilizzando gli elenchi
pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali. Nei casi in cui la struttura non sia indicata nei
predetti elenchi, o in caso di dubbi sulla tipologia dei servizi forniti e sulla durata della validità
dell’abilitazione, le Strutture dell’Istituto richiedono alla Regione o all’Ente locale competente
territorialmente di attestare la tipologia dei servizi educativi specificandone la tipologia tra
quelle previste dall’articolo 2, comma 3, lettera a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo
n. 65/2017 e il periodo di validità dell’abilitazione.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la
frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del
decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola,
frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di
vita insieme a un adulto accompagnatore).
Si evidenzia infine, a integrazione di quanto indicato nel messaggio n. 1165 del 4 aprile 2025,
che ai fini dell’erogazione del contributo in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella
medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura, deve essere
indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.
Alla luce delle nuove disposizioni sopra illustrate, le indicazioni contenute al paragrafo 3 della
circolare n. 60/2025 sono integrate e modificate come indicato nel presente paragrafo.
3. Ultrattività per gli anni successivi al primo delle domande presentate a decorrere
dal 1° gennaio 2026
L’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 dispone che: “A decorrere dal 1°
gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli
anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno
solare”.
Pertanto, le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici
previsti dal comma 355 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e
contributo forme di supporto presso la propria abitazione) producono effetti per l’anno solare di
riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni
di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.
Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve
accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.
Per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il
contributo, massimo undici mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di
almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio. Nel caso dei soli asili
nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di
frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti
l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve indicare
l’ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un’attestazione, rilasciata da un
pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture
educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia
cronica.
4. Indicazioni alle Strutture che gestiscono le domande di contributo asilo nido
presentate per l’anno 2025
Sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare, le Strutture dell’Istituto, con
riferimento alle domande presentate per l’anno 2025, definiscono le istruttorie in corso e le
richieste di riesame e procedono, altresì, in presenza dei descritti presupposti all’accoglimento
in autotutela delle domande respinte in precedenza sulla base delle indicazioni contenute nel
paragrafo 3 della citata circolare n. 60/2025.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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