Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Istruzioni per la presentazione della domanda e modalità di rimborso del contributo ai professionisti per l’anno 2025 ai sensi del decreto interministeriale del 10 luglio 2025.
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Istruzioni per la presentazione della domanda e modalità di rimborso del contributo ai professionisti per l’anno 2025 ai sensi del decreto interministeriale del 10 luglio 2025.
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 11/09/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 124
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia,
introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Istruzioni per la
presentazione della domanda e modalità di rimborso del contributo ai
professionisti per l’anno 2025 ai sensi del decreto interministeriale
del 10 luglio 2025.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per
l'individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a
sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative
domande e di erogazione del contributo per l’anno 2025, a seguito
dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025.
INDICE
1. Premessa
2. Definizioni
3. Requisiti del soggetto beneficiario
4. Misura del beneficio
5. Presentazione della domanda
6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo
7. Trasferimento delle risorse dalle Regioni e dalla Provincia autonoma all’INPS e rimborso ai
professionisti
8. Monitoraggio
1. Premessa
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza
psicologica alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
La misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (di seguito, legge di Bilancio 2023).
Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10
luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 (di seguito, D.I.
2025), definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per
l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025, come di seguito dettagliate.
a) Per l'anno 2024, le risorse sono pari a:
I. 8 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 538, della legge di
Bilancio 2023;
II. 2 milioni di euro, pari all'incremento del limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 4,
comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
III. 2 milioni di euro, che integrano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5-bis,
del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2024, n. 143.
b) Per l’anno 2025 le risorse sono pari a 9,5 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).
Il D.I. 2025 richiama inoltre le disposizioni vigenti dei decreti del Ministro della Salute, adottati
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 31 maggio 2022, 24 novembre 2023 e
17 dicembre 2024, riguardanti le modalità di presentazione della domanda per accedere al
contributo, nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.
Resta altresì fermo quanto previsto nell’allegato tecnico del decreto del Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 31 maggio 2022.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.I. 2025, l’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle
domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia
autonoma di residenza dei beneficiari e ai conseguenziali successivi adempimenti.
Si precisa che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della
Salute la volontà di non finanziare la prestazione del c.d. Bonus psicologo. Pertanto,
d’intesa con il Ministero della Salute, la procedura di acquisizione delle domande sarà
inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per la fruizione del
c.d. Bonus psicologo per l’anno 2025.
2. Definizioni
Ai fini della presente circolare si adottano le seguenti definizioni:
a) “beneficiario”, ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità
psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che
sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
b) “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la
richiesta di accesso al beneficio;
c) “professionista”, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti,
nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa;
d) “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che
rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare sulla base
del valore ISEE del beneficiario;
e) “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente
all’iniziativa.
3. Requisiti del soggetto beneficiario
Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al
momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
residenza in Italia;
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità,
ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
4. Misura del beneficio
Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in
base all’ISEE del richiedente.
In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.I. 2025, al fine di sostenere le persone
con ISEE più basso, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle
seguenti fasce:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per
ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni
beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a
50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro
per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del
beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo
stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
5. Presentazione della domanda
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata, esclusivamente in via
telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando
“Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la
propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio
è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni,
Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non
pensionistiche”;
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
La domanda per l’anno 2025 può essere presentata dal 15 settembre 2025 al 14 novembre
2025.
Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di
un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della
domanda.
Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di
presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva
unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda
di accesso al beneficio.
A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del
D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE
con omissioni e/o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE
rilasciata con omissioni e/o difformità, ha quindici giorni di tempo, dal termine ultimo di
presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le seguenti tre modalità
alternative previste dal medesimo D.P.C.M.:
1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o
diversamente esposte;
2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati indicati nella dichiarazione;
3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata
tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore
materiale.
Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga l’omissione e/o la difformità riscontrata,
la domanda è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età
se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto
interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal
tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal D.I. 2025 per l’accesso alla misura.
Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate
inammissibili.
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS sono sottoposte a istruttoria
automatizzata centralizzata.
6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le
graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di
residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio,
pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai
recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta altresì consultabile nella
medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e
provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del
beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di
psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa,
dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano
regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di
prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del
beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene
direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Si precisa,
pertanto, che nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio
con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per
usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine
il codice univoco è automaticamente annullato.
Come indicato all’articolo 6 del D.I. 2025 a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del
contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data
di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si
provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I. 2025, relativa all’effettuazione
della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque
entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
7. Trasferimento delle risorse dalle Regioni e dalla Provincia autonoma all’INPS e
rimborso ai professionisti
L’erogazione della prestazione è subordinata al trasferimento delle risorse, indicate in
premessa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del D.I. 2025 nella Gazzetta Ufficiale
(9 agosto 2025), ai sensi dell’articolo 9 del medesimo D.I.
Tali risorse, come individuate nella Tabella allegata al D.I. 2025 e alla presente circolare
(Allegato n. 1), devono essere trasferite dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige all’INPS, sul conto corrente di tesoreria IBAN
IT87K0100004306CC0000000592 intestato a “INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843”
con causale “Contributo sessioni psicoterapia anno 2024” per le risorse relative
all’annualità 2024 e “Contributo sessioni psicoterapia anno 2025” per le risorse
relative all’annualità 2025.
L’INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse, provvede alla remunerazione delle
prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare
fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, tramite
accredito diretto sul conto corrente comunicato dagli stessi professionisti.
8. Monitoraggio
L’INPS, secondo modalità concordate con il Ministero della Salute, provvede - nel rispetto dei
principi di minimizzazione e di protezione dei dati personali - a rendere disponibili mensilmente
i dati aggregati riguardanti il numero di beneficiari del contributo, suddivisi per sesso, fascia di
età, fascia ISEE e provincia di residenza, oltre ai pagamenti effettuati, al fine di consentire allo
stesso Ministero, alle Regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige il monitoraggio
della prestazione erogata.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
9-8-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 184
ALLEGATO 1
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99,624.371
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%41,2
%81,2
OZZURBA
05,647.91
77,638.6
27,909.21
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99,589.87
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09,836.15
%41,1
%29,0
ATACILISAB
31,376.07
23,467.62
18,809.34
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15,296.282
82,750.701
32,536.571
%64,4
%41,3
AIRBALAC
40,315.802
55,940.87
94,364.031
40,315.802
55,940.87
94,364.031
61,250.438
12,891.213
59,358.125
%10,31
%23,9
AINAPMAC
67,705.241
82,323.73
84,481.501
67,705.241
82,323.73
84,481.501
30,130.075
31,392.941
09,737.024
%22,6
%15,7
ANGAMOR
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84,219.93
91,100.11
92,119.82
84,219.93
91,100.11
92,119.82
09,946.951
67,400.44
41,546.511
%38,1
%70,2
ILUIRF
33,545.291
66,849.75
76,695.431
33,545.291
66,849.75
76,695.431
03,181.077
26,497.132
86,683.835
%66,9
%16,9
OIZAL
03,144.05
23,823.31
89,211.73
03,144.05
23,823.31
89,211.73
12,567.102
82,313.35
39,154.841
%22,2
%56,2
AIRUGIL
74,745.513
54,164.18
20,680.432
74,745.513
54,164.18
20,680.432
98,981.262.1
97,548.523
01,443.639
%85,31
%27,61
AIDRABMOL
64,788.84
97,312.31
76,376.53
64,788.84
97,312.31
76,376.53
48,945.591
81,558.25
66,496.241
%02,2
%55,2
EHCRAM
54,101.01
76,720.3
87,370.7
54,101.01
76,720.3
87,370.7
28,504.04
86,011.21
41,592.82
%05,0
%15,0
ESILOM
23,275.51
45,173.3
87,002.21
23,275.51
45,173.3
87,002.21
82,982.26
51,684.31
31,308.84
%65,0
%78,0
ONAZLOB
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61,336.61
49,969.3
12,366.21
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49,969.3
12,366.21
36,235.66
87,978.51
58,256.05
%66,0
%09,0
OTNERT
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85,201.141
98,984.83
96,216.201
85,201.141
98,984.83
96,216.201
13,014.465
55,959.351
77,054.014
%14,6
%33,7
ETNOMEIP
45,070.141
56,559.74
09,411.39
45,070.141
56,559.74
09,411.39
81,282.465
95,228.191
95,954.273
%99,7
%56,6
AILGUP
37,407.35
59,513.51
97,883.83
37,407.35
59,513.51
97,883.83
39,818.412
97,362.16
51,555.351
%55,2
%47,2
ANGEDRAS
14,600.281
03,231.86
11,478.311
14,600.281
03,231.86
11,478.311
36,520.827
12,925.272
24,694.554
%63,11
%31,8
AILICIS
58,269.021
86,847.23
71,412.88
58,269.021
86,847.23
71,412.88
04,158.384
17,499.031
96,658.253
%64,5
%03,6
ANACSOT
93,749.82
90,022.8
92,727.02
93,749.82
90,022.8
92,727.02
45,987.511
73,088.23
71,909.28
%73,1
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AIRBMU
03,350.4
90,511.1
12,839.2
03,350.4
90,511.1
12,839.2
12,312.61
83,064.4
48,257.11
%91,0
%12,0
ATSOA'D
ELLAV
60,417.351
69,998.83
11,418.411
60,417.351
69,998.83
11,418.411
42,658.416
28,995.551
24,652.954
%84,6
%02,8
OTENEV
00,000.000.2
00,000.006
00,000.004.1
00,000.000.2
00,000.006
00,000.004.1
00,000.000.8
00,000.004.2
00,000.006.5
%00,001
%00,001
ELATOT
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9-8-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 184
— 41 —
443
ammoc
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ossecca'd
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ossecca'd
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4202
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70,026.502
80,329.06
00,796.441
%41,2
%81,2
OZZURBA
48,474.39
76,474.23
71,000.16
%41,1
%29,0
ATACILISAB
88,641.533
15,031.721
73,610.802
%64,4
%31,3
AIRBALAC
56,070.099
73,537.073
82,533.916
%10,31
%13,9
AINAPMAC
05,391.876
95,582.771
19,709.005
%22,6
%35,7
ANGAMOR
E
85,415.981
56,552.25
39,852.731
%38,1
%60,2
ILUIRF
81,266.519
11,652.572
70,604.046
%66,9
%36,9
OIZAL
07,061.932
25,903.36
81,158.571
%22,2
%46,2
AIRUGIL
89,633.205.1
88,149.683
01,593.511.1
%85,31
%77,61
AIDRABMOL
08,988.132
35,567.26
72,421.961
%02,2
%45,2
EHCRAM
74,128.74
34,183.41
40,044.33
%05,0
%05,0
ESILOM
35,721.47
18,410.61
37,211.85
%65,0
%78,0
ONAZLOB
.A.P**
61,682.97
42,758.81
29,824.06
%66,0
%19,0
OTNERT
.A.P**
39,665.966
69,628.281
79,937.684
%14,6
%23,7
ETNOMEIP
26,562.966
23,987.722
03,674.144
%99,7
%46,6
AILGUP
20,363.452
57,057.27
82,216.181
%55,2
%37,2
ANGEDRAS
11,779.268
44,826.323
76,843.935
%63,11
%11,8
AILICIS
22,813.475
22,655.551
00,267.814
%64,5
%03,6
ANACSOT
28,012.731
44,540.93
83,561.89
%73,1
%84,1
AIRBMU
02,332.91
07,692.5
05,639.31
%91,0
%12,0
ATSOA'D
ELLAV
27,957.037
97,477.481
39,489.545
%84,6
%12,8
OTENEV
00,000.005.9
00,000.058.2
00,000.056.6
%00,001
%00,001
ELATOT
ailatI
)orue
000.05
a
eroirefni
erolav
noc(
EESI
elatot
la
ottepsir
enoiger
allen
etatneserp
)orue
000.05
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erolav
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EESI
id elautnecrep
)*(
191
.n
,9002
erbmecid
32
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,901
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,2 olocitra’lled
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emonotua
ecnivorP
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ilibirefsart
non
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)**(
25A04474
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