Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 125/2018
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019
Riferimento normativo
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 28/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 125
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno
2019
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2019 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
INDICE
1. Premessa
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per
l'anno 2019
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni
familiari per l'anno 2019
1. Premessa
Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti
esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa
sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui
continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente
l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di
famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi
e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione
di pensione per l'anno 2019
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare
sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai
centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione
programmato per il 2018 è stata pari all’1,7% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle dei limiti di reddito (allegati
da 1 a 4) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nei confronti dei soggetti esclusi dalla
normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di
reddito.
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari per l'anno 2019
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio
2019 e per l'intero anno, nell'importo mensile di 555,76 euro.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2019:
722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese
note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di
mantenimento).
Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di categoria dei
lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni
sindacali il contenuto della presente circolare.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati
nelle successive tabelle 2, 3 e 4
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare
primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione
carico e relativi equiparati
Euro Euro
1 persona (*) 9.836,93 -
2 persone 16.323,26 19.548,85
3 persone 20.988,63 25.131,95
4 persone 25.065,65 30.017,58
5 persone 29.146,11 34.903,26
6 persone 33.031,85 39.557,62
7 o più persone 36.916,89 44.211,22
(*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
ALLEGATO 2
Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione
di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+
carico e relativi equiparati 10 per cento)
(+ 10 per cento)
Euro Euro
1 persona (*) 10.820,62 -
2 persone 17.955,59 21.503,74
3 persone 23.087,49 27.645,15
4 persone 27.572,22 33.019,34
5 persone 32.060,72 38.393,59
6 persone 36.335,04 43.513,38
7 o più persone 40.608,58 48.632,34
(*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare.
ALLEGATO 3
Allegato 3
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali
possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+
carico e relativi equiparati 50 per cento)
(+ 50 per cento)
Euro Euro
1 persona (*) 14.755,40 -
2 persone 24.484,89 29.323,28
3 persone 31.482,95 37.697,93
4 persone 37.598,48 45.026,37
5 persone 43.719,17 52.354,89
6 persone 49.547,78 59.336,43
7 o più persone 55.375,34 66.316,83
(*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
ALLEGATO 4
Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a,
divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui
nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti
di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+
carico e relativi equiparati 60 per cento)
(+60 per cento)
Euro Euro
1 persona (*) 15.739,09 -
2 persone 26.117,22 31.278,16
3 persone 33.581,81 40.211,12
4 persone 40.105,04 48.028,13
5 persone 46.633,78 55.845,22
6 persone 52.850,96 63.292,19
7 o più persone 59.067,02 70.737,95
(*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare.
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