Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 126
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall’adeguamento alla
speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2019 non si applicano, ai requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici di vecchiaia e anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10,
della legge n. 214/2011, gli incrementi alla speranza di vita nei confronti dei
lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di
un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
INDICE
1. Premessa
2. Fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della
speranza di vita
3. Destinatari
3.1 Lavoratori c.d. gravosi
3.2 Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
4. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento
della speranza di vita
5. Elementi documentali di valutazione delle domande e verifica della sussistenza delle
condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori c.d. gravosi
6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
7. Presentazione della domanda di pensione
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Allegato n. 1), reca
disposizioni in materia di esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
stabilito per l’anno 2019 per alcune categorie di lavoratori, individuate dall’allegato B della
medesima legge, nonché per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti di cui al decreto legislativo n. 67/2011, a condizione che i medesimi siano in possesso
di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; non sono destinatari della disposizione in
esame coloro che accedono al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, di
cui alla legge n. 232/2016, e i soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di
indennità di Ape sociale.
Nei confronti dei lavoratori destinatari dell’esclusione, non trova applicazione la disposizione di
cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di
concerto con il Ministero dell’Economia e finanze, sono state specificate le professioni di cui
all’allegato B della legge n. 205/2017. Con il decreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di
presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo
1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017 e di verifica della sussistenza dei requisiti da
parte dell’Istituto (Allegato n. 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, si illustrano le modalità attuative dei commi 147 e 148 del citato articolo 1, con
particolare riguardo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e alla verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS, ai sensi del citato decreto 18 aprile 2018.
2. Fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento
all’incremento della speranza di vita
L’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017 prevede che “per gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in
una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla
pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla
speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Pertanto, ai requisiti anagrafico e contributivo, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge
n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio
2013 e dal 1° gennaio 2016, commisurati rispettivamente a 3 e 4 mesi, non si applicano quelli
relativi per il biennio 2019/2020, pari a 5 mesi ai sensi del decreto direttoriale 5 dicembre
2017 del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle Politiche
previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Ne consegue che nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di
vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6 della legge n. 214/2011, è fissato, anche per il
biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, a condizione che gli stessi
abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti
per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad
almeno 30 anni.
Per i medesimi soggetti il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata,
di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, rimane fissato per il biennio
2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Ai fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici in esame, non trovano
applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, stante l’impossibilità di individuare, alla
data di presentazione della domanda di pensione, il periodo richiesto dall’articolo 1, comma
148, della legge n. 205/2017, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 241,
della legge n. 228/2012, che prevede il conseguimento del diritto a pensione solo in presenza
dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni
interessate.
Il comma 152 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 ha altresì disposto che “fermo restando
quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di cui ai commi 147 e 148 non si applica la
disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni”.
Si rammenta che l’articolo 24, comma 9, primo periodo, della legge n. 214/2011, stabilisce che
i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui al comma 6 del medesimo
articolo, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non
inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al
pensionamento dall'anno 2021; il secondo periodo dello stesso comma 9 prevede che qualora,
per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata
l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti
requisiti anagrafici.
Ai fini di quanto sopra, per le specifiche categorie di lavoratori individuate dall’allegato B della
legge n. 205/2017 e per i lavoratori impegnati nelle attività particolarmente faticose e pesanti
di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67/2011, la
disposizione in esame esclude, per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall’anno 2021, l’incremento del requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia a 67 anni.
Pertanto, nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile
del pensionamento dall’anno 2021, il requisito anagrafico previsto di 66 anni e 7 mesi dovrà
essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021.
3. Destinatari
L’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017, prevede che l’esclusione dall’adeguamento
all’incremento della speranza di vita si applichi alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività
lavorativa le professioni di cui all'allegato B della legge n. 205/2017, come specificato
dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e sono in possesso di un’anzianità
contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un’anzianità
contributiva pari ad almeno 30 anni.
Si specifica che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle
disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Per il personale del comparto scuola e Afam, ai soli fini della sussistenza del requisito minimo
contributivo dei 30 anni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; conseguentemente il suddetto requisito deve essere
interamente maturato.
3.1 Lavoratori c.d. gravosi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), come specificato dall’allegato A del decreto 5
febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze, sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:
A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
B. conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
C. conciatori di pelli e di pellicce;
D. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni;
G. addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
H. insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
I. facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
L. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
M. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
N. operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
O. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di
cooperative;
P. lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a
lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n.
67/2011;
Q. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere
dall’anno 2019, trova applicazione nei confronti delle categorie professionali di cui sopra a
condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni
di attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa
da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività,
desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui
l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa e
con esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente
coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, contribuzione figurativa correlata all’indennità
di mobilità).
Ai fini del computo del requisito contributivo dei 10 e 7 anni si tiene altresì conto dei riscatti
relativi a periodi effettivi di attività lavorativa (ad esempio, costituzione di rendita vitalizia).
Con riferimento al requisito contributivo dei 7 anni si tiene conto, in particolare, dei soli riscatti
relativi a periodi effettivi di attività lavorativa c.d. gravosa.
3.2 Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
L’articolo 1, comma 148, lettera b), individua come destinatari dell’esclusione in esame gli
addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo n. 67/2011, ossia le seguenti categorie di lavoratori:
a. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;
b. lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano
far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
c. lavoratori addetti alla c.d. linea catena;
d. conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi
pubblici di trasporto collettivo.
Per la verifica della sussistenza del requisito di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del D.lgs n.
67/2011 si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con la circolare n. 90 del 2017.
4. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’esclusione
dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
L’articolo 1, comma 149, della legge n. 205/2017 prevede che “al requisito contributivo ridotto
riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo
articolo”.
Conseguentemente, l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
previsto per l’anno 2019 non si applica ai lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199
a 201, della legge n. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il
requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi.
L’articolo 1, comma 150, della legge n. 205/2017 stabilisce, inoltre, che “la disposizione di cui
al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento godono
dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che al momento del pensionamento
sono titolari dell’indennità di Ape sociale non si applica l’esclusione dall’adeguamento alla
speranza di vita previsto dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017.
5. Elementi documentali di valutazione delle domande e verifica della
sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori c.d.
gravosi
Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza del requisito previsto dalla
lettera a) del comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, relativo allo svolgimento
delle professioni di cui all'allegato B della legge n. 205/2017, come specificato dall’allegato A
del citato decreto 5 febbraio 2018 (cfr. precedente paragrafo 3.1), è accertata dall’Istituto,
attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante
verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati
presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma
1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolamentato da apposito addendum al
Protocollo 2018.
Con successivo messaggio, a seguito dell’approvazione del citato addendum, saranno fornite le
relative istruzioni procedurali.
6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque
denominate
L’articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2018 prevede una particolare decorrenza dei
termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto spettanti al personale
dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di
ricerca, che soddisfano i descritti requisiti di cui ai citati commi 147 e 148.
Per tali lavoratori il termine di pagamento, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dell’indennità
di fine servizio, comunque denominata, decorre dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato
il diritto alla corresponsione della stessa, secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine
servizio o di fine rapporto.
In virtù di quanto disposto dal citato comma 151, il termine di pagamento decorre dal
momento in cui l’interessato raggiungerà il requisito dell’anzianità contributiva o il requisito
dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, come adeguati agli
incrementi della speranza di vita.
Pertanto, i dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando
dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, potranno percepire
il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti
dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la
legislazione vigente.
Oltre il periodo temporale appena indicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato
decreto-legge n. 79/1997, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al
massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento
della stessa.
7 . Presentazione della domanda di pensione
Per le modalità di presentazione delle domande di pensione in oggetto si rimanda al messaggio
n. 4804 del 21/12/2018 “Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019. Modalità
di presentazione delle domande di pensione”.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020. (GU n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62)
147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico
per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di
cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
148. La disposizione del comma 147 si applica: a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette
anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di
un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n.
67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del
medesimo articolo.
150. La disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento,
godono dell’indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 147 e
148, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento
in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di
fine servizio comunque denominato.
152. Fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di cui ai commi 147 e 148 non si applica
la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
153. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 147 e 148, con particolare riguardo all'ulteriore
specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di
accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo
conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
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