Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici
Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Legale
Roma, 04/10/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 129
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, come integrati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno
1998, n. 278. Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori
collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge
n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione
a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici
SOMMARIO: Nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi
amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle
pubbliche, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali adottati
dalla magistratura contabile per l’esatta determinazione dell’imponibile della
contribuzione facoltativa di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n.
564/1996, e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici, con la
presente circolare vengono fornite le istruzioni per superare le criticità
emerse in ordine a taluni profili applicativi della predetta normativa. In
particolare, viene analizzata la natura della contribuzione aggiuntiva, la base
imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro
cui provvedere al versamento, nonchè i riflessi pensionistici nelle Gestioni
previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.
INDICE
Premessa
1. Il quadro normativo
2. Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell’Organizzazione sindacale
3. La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva
4. Automaticità delle prestazioni
5. Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per
gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi
sostitutivi gestiti dall’INPS. Compensi fissi e continuativi
6. Modalità operative
Premessa
[1]
Recenti pronunciamenti della Magistratura contabile hanno reso necessario adeguare le
disposizioni amministrative emanate dall’Istituto per la regolazione della contribuzione
facoltativa di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564
(c.d. “contribuzione aggiuntiva”), a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco, in
quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali.
Con l’occasione, si provvede a completare il processo di armonizzazione delle prassi
amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche riferibili alla
citata contribuzione aggiuntiva e a compendiare, nella presente circolare, la relativa disciplina
amministrativa, inerente propriamente all’ambito applicativo di detta contribuzione, che supera
ogni altra disposizione (circolare, messaggio e nota) già adottata dall’Istituto in materia e
incompatibile con il contenuto della presente circolare.
Le istruzioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande di autorizzazione al
versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi
conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della presente circolare.
1. Il quadro normativo
Il D.lgs n. 564/1996 ha introdotto all’articolo 3 disposizioni in materia di contribuzione
figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma
2, del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo precisa che la domanda
di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata
[2]
entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
o si sia protratta l’aspettativa. Per espressa previsione di legge, il lavoratore è tenuto ad
esercitare il diritto all’accredito della contribuzione figurativa entro i termini sopra indicati a
pena di decadenza.
Si rammenta che allorquando, a seguito della scadenza del termine perentorio senza che sia
stata presentata la domanda di accredito figurativo, tali periodi non possano più essere
oggetto della relativa copertura figurativa, detti periodi potranno essere oggetto di riscatto ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 564/1996 e dunque, secondo i limiti, i presupposti
e le condizioni previste dal richiamato articolo. In particolare, potranno essere riscattati i
periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni. È necessario altresì
chiarire che eventuali successive riaperture dei termini per inoltrare istanza della copertura
figurativa dei periodi pregressi non potranno in alcun modo interessare i periodi per i quali è
stata completata l’operazione di riscatto con il versamento del relativo onere.
La predetta contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita tempo per tempo
dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal
lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, nonché agli incrementi retributivi legati alla
mera maturazione dell’anzianità di servizio, restando esclusi gli emolumenti collegati alla
effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.
Allo scopo di consentire ai lavoratori in discorso di adeguare la predetta copertura assicurativa
in funzione degli eventuali emolumenti e indennità percepiti dall’Organizzazione sindacale, il
successivo comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo in commento introduce la possibilità
di operare il versamento della contribuzione IVS sull’eventuale differenza tra le somme
corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell’attività sindacale e la
retribuzione di riferimento per l’accredito della contribuzione figurativa (contribuzione
aggiuntiva). Il comma 5 precisa altresì che la contribuzione aggiuntiva deve essere versata
“entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3”
dello stesso articolo.
Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei
lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore
di lavoro (art. 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996). In questo caso la misura della
contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate
dall’Organizzazione sindacale.
In entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale - la contribuzione aggiuntiva deve
coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o
effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un
incremento della retribuzione pensionabile.
Si ribadisce che la contribuzione aggiuntiva oggetto della presente circolare non può essere
riconosciuta per i periodi di aspettativa riscattati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.lgs n.
564 /1996.
2. Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte
dell’Organizzazione sindacale
Dal quadro normativo sin qui esaminato emerge che la posizione soggettiva del lavoratore in
aspettativa sindacale, in ordine alla copertura assicurativa dei periodi in cui è chiamato a
ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, è tutelata
a seguito del perfezionamento di due elementi costitutivi:
a) il primo consiste nel provvedimento, rilasciato dall’Istituto, di riconoscimento dell’accredito
[3]
della contribuzione figurativa de qua, adottato, in presenza dei requisiti di legge , a seguito
della relativa istanza che il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza,
entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta
l’aspettativa. La mancata presentazione della predetta istanza entro il termine sopra indicato
comporta la decadenza del diritto del lavoratore all’accredito della contribuzione figurativa;
b) il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata
dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull’eventuale
differenza fra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la
retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Nel caso di lavoratore in distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3,
comma 6, del D.lgs n. 564/1996, può essere versata da parte dell’Organizzazione al
perfezionamento dei seguenti presupposti:
a) il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
b) il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata
dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli
emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.
L’Organizzazione sindacale potrà quindi essere autorizzata al versamento della contribuzione
aggiuntiva solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo
3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, per i quali l’Istituto abbia ricevuto tempestiva istanza di
accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale.
L’autorizzazione rilasciata all’Organizzazione sindacale deve intendersi riferita al periodo
temporale previsto statutariamente per l’incarico sindacale ovvero per il minor periodo
espresso nel provvedimento d’incarico sindacale.
Si precisa che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente circolare, le Organizzazioni
sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore per
il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione
previdenziale (Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondi speciali) alla
quale risulta iscritto il lavoratore interessato.
A tal fine, le Organizzazioni sindacali dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione la
seguente documentazione:
- Regolamento vigente adottato dall’Organizzazione sindacale;
- atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di
approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità
corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo in commento, con specificazione della relativa carica, nonché delle norme statutarie
di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e
delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di
attribuzione dell’incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero
di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo
svolgimento dell’incarico sindacale;
- Certificazione unica;
- per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per
il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
L’Organizzazione sindacale medesima è tenuta, in ogni caso, a comunicare l’eventuale modifica
del Regolamento e la revoca o l’interruzione anticipata dell’incarico.
La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata
dall’Organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte
dell’Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento
(fissato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.lgs n. 564/1996, entro lo stesso termine previsto
per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3, ossia entro e non oltre il 30
settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta
l’aspettativa o il distacco sindacale).
Parimenti, l’Organizzazione sindacale avrà cura di sollecitare l’iscritto in aspettativa ad
inoltrare, in tempo congruo, la richiesta di accredito della contribuzione figurativa, in quanto
presupposto necessario ai fini dell’accredito della contribuzione aggiuntiva in estratto conto.
Sulla base della documentazione acquisita, nell’ipotesi di distacco sindacale, l’INPS verifica la
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della contribuzione aggiuntiva in conformità a
quanto previsto dalla normativa e dalle circolari che regolamentano l’istituto del distacco e, in
particolare, per i lavoratori per i quali sussista l’obbligo al versamento contributivo nella
Gestione dipendenti pubblici, che il distacco sindacale rientri nelle ipotesi di cui al CCNQ del 7
agosto 1998 e successive modificazioni.
Sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, il versamento della contribuzione
aggiuntiva ha, ex lege, carattere facoltativo.
Nondimeno si ribadisce che, conseguita la predetta autorizzazione, il versamento della
contribuzione aggiuntiva va effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile
successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.
Eventuali versamenti effettuati oltre il suddetto termine non saranno valorizzati e saranno
rimborsati all’Organizzazione sindacale.
Oltre il suddetto termine non è consentita alcuna forma di pagamento, neppure in via
dilazionata.
Tuttavia, qualora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all’Organizzazione sindacale
successivamente al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva
dovrà essere effettuato entro il successivo termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica.
3. La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione
aggiuntiva
Per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario
distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale.
Con riguardo all’aspettativa sindacale, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è
determinata dall’eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato
dall’Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della
contribuzione figurativa.
Nel caso di distacco sindacale, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero
importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al
lavoratore in distacco.
Si precisa che, nel caso di aspettativa sindacale, il corretto importo della contribuzione
aggiuntiva per il singolo lavoratore deve essere determinato tenendo conto che “i contributi
figurativi da accreditare devono essere commisurati alla retribuzione della categoria posseduta
dall’interessato all’atto del collocamento in aspettativa, di volta in volta adeguata in relazione
[4]
alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica” .
Inoltre, sia per la fattispecie di aspettativa sindacale sia per quella di distacco sindacale, la
contribuzione aggiuntiva deve essere calcolata esclusivamente sull’importo degli emolumenti e
delle indennità erogate per lo svolgimento dell’incarico specifico assegnato e nella misura in cui
detti emolumenti siano stati effettivamente corrisposti al soggetto beneficiario della
[5]
contribuzione aggiuntiva .
Sotto altro profilo, in considerazione della circostanza che la contribuzione aggiuntiva, di cui al
D.lgs n. 564/1996, non afferisce a compensi percepiti in forza di un rapporto di lavoro
subordinato, per la determinazione dell’imponibile contributivo non si applicano le disposizioni
di cui al T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986,
come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Per le medesime ragioni, le
somme imponibili non vanno adeguate ai minimi di legge.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,
anche l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto
dall’articolo 2, comma 18, delle legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, per la determinazione
delle somme imponibili si dovrà tener conto dell’importo della retribuzione figurativa (in caso di
aspettativa sindacale) e della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro (in caso di distacco
sindacale); le indennità e gli emolumenti corrisposti al sindacalista oltre il massimale così
calcolato non sono assoggettabili a contribuzione aggiuntiva.
Qualora l’importo (o parte di esso) da assoggettare a contribuzione aggiuntiva, sommato alla
retribuzione figurativa o, nell’ipotesi di distacco sindacale, alla retribuzione assoggettata a
contribuzione, ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, sull’eccedenza è
dovuto il contributo addizionale dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992,
n. 438. Sono fatte salve le diverse disposizioni che regolano la contribuzione nei singoli Fondi.
Per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) ed ai Fondi Ferrovie
dello Stato ed ex Ipost, l’imponibile contributivo legato alla contribuzione aggiuntiva non è
assoggettabile alla maggiorazione del 18%, in quanto detti emolumenti non sono ricompresi
nell’elencazione tassativa contemplata dall’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di
modifica dell’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Automaticità delle prestazioni
Il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 c.c. non trova applicazione
nelle fattispecie di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996. Infatti, la copertura
contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda (facoltativa) inoltrata
dalle Organizzazioni sindacali (ed in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente
previsti), che esercitano - in applicazione di norme interne all’Organizzazione medesima - una
facoltà, in accordo con il rappresentante sindacale destinatario della contribuzione.
Si deve inoltre considerare che la contribuzione aggiuntiva non è commisurata a retribuzioni
corrisposte in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ad emolumenti e indennità per
attività di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e che, sia nel caso di aspettativa che di
distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non
dà quindi luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione
pensionabile.
La contribuzione aggiuntiva, sebbene normativamente disciplinata (presupposti necessari,
termini entro i quali esercitare la facoltà, importo della contribuzione da versare, ecc.), non ha
carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità ai sensi dell’articolo 2115 c.c., in quanto è
facoltativa ex lege e ha la sua fonte nell’accordo tra l’Organizzazione sindacale e il beneficiario
della contribuzione, tra i quali sussiste un solo rapporto fiduciario e non di lavoro. Peraltro, la
facoltà di provvedere al versamento contributivo rimane soggetto al verificarsi di eventi (quali,
ad esempio, la tempestiva domanda di accredito della contribuzione figurativa da parte del
lavoratore) sottratti alla disponibilità dell’Organizzazione sindacale.
Si precisa, infine, che per i lavoratori collocati in distacco sindacale, il versamento della
contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche in caso di omissione contributiva del
datore di lavoro.
5. Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di
contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi
della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti
dall’INPS. Compensi fissi e continuativi
Come già evidenziato, l’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996 ha previsto la facoltà di
versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione
aggiuntiva sulla eventuale differenza tra gli emolumenti e le indennità corrisposte per lo
svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della
contribuzione figurativa o sull’intero importo degli emolumenti e indennità erogati
dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco. L’articolo 3, comma 6, del medesimo
decreto legislativo, nel dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della
legge n. 335/1995, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi
non coperti da contribuzione, ha inoltre previsto che la contribuzione aggiuntiva, versata per lo
svolgimento dell’attività sindacale da parte dei lavoratori collocati in aspettativa o in distacco,
deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento.
Conseguentemente, la contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione dipendenti
pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato ed al Fondo di Quiescenza Poste è valorizzata
non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1,
lett. b), del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota B), ma anche ai fini della
determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del predetto
decreto legislativo (c.d. quota A), secondo i criteri di seguito indicati.
Tale disposizione trova applicazione anche per le gestioni per le quali l’armonizzazione della
base contributiva e pensionabile ha avuto effetto solo successivamente al 1° gennaio 1996.
In particolare l’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995 ha disposto che con effetto dal 1°
gennaio 1996 agli iscritti alla gestione esclusiva si applica, ai fini della determinazione della
base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento ai soppressi Fondi sostitutivi telefonici ed elettrici, tale normativa ha
trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1997; per il Fondo volo ha trovato
applicazione dal 1° gennaio 1998, a seguito dei relativi decreti legislativi emanati in attuazione
della delega prevista dall’articolo 2, comma 22, della legge n. 335/1995.
Nei confronti del soppresso Fondo autoferrotranvieri, l’articolo 12 della citata legge n.
153/1969 ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, data in cui per effetto della
soppressione del relativo Fondo, i lavoratori sono stati iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria (D.lgs n. 414/1996 emanato in attuazione della legge n. 549/1995).
Ciò posto, a seguito di taluni pronunciamenti del giudice contabile[6], sulla base degli indirizzi
interpretativi sviluppati dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
tale dicastero ha puntualizzato che “gli emolumenti sindacali erogati con carattere di fissità e
continuità – da individuare in termini generali in via preventiva – vanno valorizzati ai fini del
computo della quota A)”, tenuto conto che le sentenze sopra richiamate “non escludono in via
generale i caratteri della fissità e continuità dell’emolumento/contribuzione aggiuntiva di cui
all’art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996”.
Pertanto, per i lavoratori di cui al presente paragrafo, ai fini dell’individuazione in termini
generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d.
quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della
“fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità”è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità
corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di
attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla
delibera sindacale, di cui al paragrafo 2 della presente circolare, è determinata nel rispetto dei
limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il
periodo di durata dell’incarico.
Il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra
individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva
in misura piena.
I caratteri della “fissità” e “continuità” devono essere accertati con riferimento all’ultimo
incarico sindacale svolto. In caso di emolumenti e indennità corrisposti per più incarichi
sindacali svolti contemporaneamente dallo stesso soggetto e conferiti dalla stessa
Organizzazione sindacale, con riferimento ai quali risultino accertati i suindicati caratteri, deve
essere preso in considerazione l’emolumento e l’indennità di maggiore importo ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile di cui alla quota A) di pensione.
Resta fermo che, ai fini della determinazione della quota A) di pensione, sono valorizzabili gli
emolumenti e le indennità, come sopra individuati, corrisposti nel periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione pensionabile, diversificato a seconda della gestione a carico
della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Da ultimo si chiarisce che, sempre in relazione ai predetti lavoratori, gli emolumenti e le
indennità corrisposti dal sindacato, risultanti dalla lettera di incarico, non valorizzabili in quota
A) per carenza dei requisiti della “fissità” e “continuità”, come sopra indicati, ovvero per
superamento del limite previsto dal Regolamento, rilevano ai fini della determinazione della
quota B di pensione e della quota calcolata con il sistema contributivo, al pari degli emolumenti
e delle indennità ulteriori rispetto a quelli risultanti dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico
sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, di cui al
paragrafo 2 della presente circolare, nel limite dell’importo indicato della certificazione unica,
sui quali è stata versata la contribuzione aggiuntiva.
6. Modalità operative
Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni private.
L’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione
aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni private, ove non disponga già di matricola
con Codice di Autorizzazione “4L”, dovrà chiedere all’INPS il rilascio di apposita matricola (con
Codice di Autorizzazione “4L”) finalizzata all’esclusivo versamento di contribuzione aggiuntiva.
Restano valide le istruzioni già previste dalla circolare n. 14/1997.
Si precisa che la matricola così identificata non potrà essere utilizzata per l’ordinario
assolvimento di contribuzione obbligatoria afferente a lavoratori dipendenti del Sindacato.
Ove l’adempimento per contribuzione aggiuntiva si riferisca a lavoratori iscritti a Fondo
speciale caratterizzato da CA specifico, la matricola del Sindacato dovrà essere dotata anche
del CA proprio del Fondo di appartenenza del lavoratore (ad esempio, “4F” per iscritti FS, “1V”
per iscritti ex Ipost). Il dato è essenziale per ricondurre la contribuzione aggiuntiva in estratto
conto alla medesima valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui è fondata l’aspettativa
o il distacco sindacale.
Ne discende che l’Organizzazione sindacale dovrà dotarsi di tante matricole quanti sono i fondi
di appartenenza dei lavoratori a favore dei quali prevede di versare la contribuzione
aggiuntiva.
La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al
versamento e, per ciascuno di essi:
- il Fondo pensionistico di iscrizione;
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di
approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità
corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme
statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e
delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di
attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità,
ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso
Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente.
La matricola potrà essere utilizzata negli anni successivi anche con riferimento a sindacalisti
diversi da quelli per cui era stata richiesta.
Ogni anno l’Organizzazione sindacale dovrà presentare la richiesta di autorizzazione alla
contribuzione aggiuntiva con riferimento ai sindacalisti per i quali intende versare la
contribuzione aggiuntiva.
Nelle more dell’implementazione informatica che consentirà di gestire, con apposita procedura,
l’istruttoria in parola, le Organizzazioni sindacali dovranno produrre, secondo le modalità di cui
alla citata circolare n. 14/1997, la documentazione di cui al precedente elenco.
A seguito della verifica di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente, potrà avvenire
l’accredito della contribuzione aggiuntiva sulla posizione del singolo lavoratore.
Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche
Premesso quanto sopra, per i lavoratori collocati in aspettava o distacco sindacale iscritti alle
Gestioni pubbliche, le Organizzazioni sindacali dovranno richiedere all’INPS l’autorizzazione al
versamento della contribuzione aggiuntiva, allegando:
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di
approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità
corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme
statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e
delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di
attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità,
ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso
Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente;
- la certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile
contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
Si precisa altresì che l’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la
contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche, i cui dati
informativi non risultino già inseriti nella banca dati dell’Istituto, è tenuta a chiedere l’iscrizione
all’Area Datori di Lavoro Gestione Pubblica della Direzione centrale Entrate e recupero crediti,
fornendo l’indicazione del proprio codice fiscale, la gestione pensionistica a cui è iscritto il
dirigente sindacale e la data di inizio iscrizione.
Tale adempimento è preliminare alla richiesta di autorizzazione e non sostituivo della stessa,
essendo finalizzato esclusivamente ad accreditare l’Organizzazione sindacale nell’anagrafe
persone giuridiche della banca dati dell’Istituto per la corretta imputazione del versamento e
dei flussi Uniemens ListaPosPA.
L’Organizzazione sindacale è tenuta, infine, a provvedere alla compilazione e alla trasmissione
dell’Uniemens ListaPosPA.
Si riepilogano, pertanto, le varie fasi da seguire:
1. richiesta iscrizione nella Banca Dati GDP;
2. richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva;
3. versamento della contribuzione dovuta;
4. invio Flussi Uniemens ListaPosPA.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Sentenza n. 51/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale Friuli, confermata, con
sentenza n. 491/2016, dalla III sez. giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti.
[2] Termine così modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.
[3] Per i lavoratori tenuti al versamento contributivo nelle gestioni previdenziali pubbliche, si
rinvia al CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.
[4] Circolare n. 337 del 23 maggio 1973. L’importo della retribuzione utile ai fini della
contribuzione figurativa deve individuarsi tenuto conto anche di quanto disposto dall’articolo 8,
comma 8, della legge n. 155/1981 (cfr. la circolare n. 225 del 20 novembre 1996).
[5] Circolare n. 14 del 23 gennaio 1997: “La contribuzione in parola va determinata applicando
la relativa aliquota pensionistica: - per i lavoratori collocati in aspettativa senza retribuzione
(art. 31): sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte nell’anno per lo svolgimento
dell’attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell’anno
medesimo; - per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro: sugli
emolumenti e indennità corrisposte dall’organizzazione sindacale”.
[6] In particolare, Sezione regionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 51/2013, e
successivamente sentenza n. 491/2016 della III sez. giurisdizionale centrale di appello della
Corte dei Conti che ne ha confermato l’impianto motivazionale.
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