Determinazione per l'anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza socialeper la generalità dei lavoratori dipendenti
Determinazione per l'anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza socialeper la generalità dei lavoratori dipendenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 26/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 13
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2018 del limite minimo di retribuzione
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
socialeper la generalità dei lavoratori dipendenti
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i
valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi
obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
INDICE
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro
subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’ 1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni
di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di
solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
12. Datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non
può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più
precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo
contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto
dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli
effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che
“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n.
549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve
tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui
al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite
minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo
periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del
D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi
di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente
in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito
in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del
D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat è stata pari all’1,1%,[1] si riportano nelle
tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal
periodo di paga in corso all’1.1.2018. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono
essere ragguagliati, a € 48,20 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2018, pari a € 507,42
mensili) se di importo inferiore.
anno 2018 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 507,42
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 48,20
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai
fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.[2]
Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del
versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai
lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970[3] e ai lavoratori
soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre
cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari).[4]
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 10, D. Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione
imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969
e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del
D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di
lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti
per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del lavoro e che a tali
limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori
agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al
Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.[5]
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo,
determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione
giornaliera che, per l’anno 2018, è pari a € 48,20.
Si fa presente che si è concluso il periodo in relazione al quale il legislatore - dapprima con il
D.L. n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014[6] per l’anno 2014 e successivamente con il D.L.
n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014 per il triennio 2015-2017- aveva disposto
l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi (facendone
salva, tuttavia, la concorrenza alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura
del 50% del loro ammontare).
Pertanto, a partire dall’1.1.2018 detti elementi retributivi concorrono alla determinazione
dell’imponibile ai fini contributivi sulla base delle disposizioni di carattere generale in materia
(cfr. art. 12 della legge n. 153/1969 e s.m.i. e art. 51 del D.P.R. n. 917/1986) tra le quali, si
ricordano, quelle che prevedono l’assoggettabilità nella misura del 50% delle indennità di volo
previste dalla legge o dal contratto collettivo.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in
argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981,
conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la
misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co.
1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto
conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali
in genere[7] è pari, per l’anno 2018, a € 26,78.
anno 2018: retribuzioni convenzionali in genere Euro
Retribuzione giornaliera minima 26,78
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984).
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si
rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi
dell’art. 13, co. 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini
contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981,
pari per l’anno 2018 a € 26,78, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di
lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di
retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi
risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari
nn. 66/2007 e 179/2013, par. 5.1, lett. a)).
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile
contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese,
rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che,
per l'anno 2018, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 670,00 mensili (26,78 x 25
gg.).
anno 2018: soci delle cooperative della piccola pesca Euro
Retribuzione convenzionale mensile 670,00
3.3. Lavoratori a domicilio.
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, il
limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2018, tenuto conto della variazione del predetto
indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a €
26,78.[8] Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 48,20.[9]
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in
materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai
fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. La retribuzione
così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art.
11 del D. Lgs. n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell’abrogato art. 9 del D.
Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.[10]
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per
i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la
retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 48,20 x 6 /40 = € 7,23
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i
lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo
è il seguente:
€ 48,20 x 5 /36 = € 6,69
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%.
Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto, (a
decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori
dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un
punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile.[11] Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di
iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2018 in €
46.630,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.885,83, da
arrotondare a € 3.886,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.[12]
anno 2018 Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 46.630,00
Importo mensilizzato 3.886,00
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un
di cui dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla
contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore
indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, secondo
periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo[13], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato dall’Istat, è pari, per l'anno 2018, a € 101.427,08, che arrotondato all’unità di euro
è pari a € 101.427,00.
anno 2018 Euro
Massimale annuo della base contributiva 101.427,00
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso
UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr.
par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi
all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al
Fondo pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della
gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso,
mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della
gestione pensionistica e della gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della
gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter del D.L.
n.384/1992,
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983,
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 507,42 per l'anno 2018,
risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 202,97.
anno 2018 Euro
Trattamento minimo di pensione 507,42
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 202,97
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di 10.544,00
euro (*)
(*) Il limite annuo è pari a 202,97 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e
dell’art. 43, co. 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983,
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, non si applicano, a
partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla L. n. 250/1958.[14]
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano, di seguito, per l’anno 2018 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di
quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D. Lgs.
n. 314/1997[15].
anno 2018 Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
5,29
rese in formato cartaceo
7,00
rese in forma elettronica
Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83
Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, il cui tetto è fissato
in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di
rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di beni e servizi da parte del
datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986).
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla
circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità
sostitutive della mensa, alle circolari nn. 104/1998 e 1/2007, per il regime dell’azionariato dei
dipendenti alla circolare n. 123/2009, nonché, per i soggetti iscritti alla gestione pubblica alla
circolare n. 6/2014.
Si fa presente, inoltre, che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la legge di bilancio 2017
(L. n. 232/2016), nonché, da ultimo, la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso un
intervento sistematico nell’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), hanno ridefinito le erogazioni
del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di
prestazioni, somme e valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione
imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime
prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in
sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 1, comma
182 e seguenti della legge n. 208/2015. In considerazione dell’ampia portata dei citati
interventi normativi le novità concernenti la determinazione della retribuzione imponibile ai fini
contributivi saranno oggetto di apposita circolare.
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria.
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art.
78 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat è pari, per l’anno
2018, a € 2.109,19.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere
riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a
livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>,
<MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
anno 2018 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità 2.109,19
obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del
5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla
parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, che sulla base dell’indice Istat è pari, per
l’anno 2018, ad € 101.427,00 (cfr. par. 6).
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992
(1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno
2018, l’importo di € 46.630,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.886,00 (e sino al
massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 101.427,00). Si fa presente, infatti, che
ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto
contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo
versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[16]
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 739,00. Conseguentemente, le
fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile
risultano i seguenti:
Anno 2018
Fasce di retribuzione Massimale di retribuzione Giorni di contribuzione
giornaliera giornaliera imponibile accreditati
da Euro ad Euro Euro
739,01 1.478,00 739,00 1
1.478,01 3.695,00 1.478,00 2
3.695,01 5.912,00 2.217,00 3
5.912,01 8.129,00 2.956,00 4
8.129,01 10.346,00 3.695,00 5
10.346,01 13.302,00 4.434,00 6
13.302,01 16.258,00 5.173,00 7
16.258,01 In poi 5.912,00 8
Il contributo di solidarietà, ex art. 1, co. 8, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di
cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte
di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo
a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente, per l’anno 2018, l’importo di € 149,00 e sino al massimale di
retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che
l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del
tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno, in
relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[17]
10.3. Precisazioni.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso UniEmens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. circolare
n. 154/2014 e messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi
all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a
livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi
<ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, co. 15, del D.L. n. 536/1987, convertito in L. n.
48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento
dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2018, in € 67,14.
anno 2018 Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori 67,14
dello spettacolo a tempo determinato
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell’ambito del flusso
UniEmens, l’eccedenza dell’importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto
l’aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di
legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell’elemento <MalACredAltre> con
il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell’elemento <MatACredAltre> con il codice
R809.
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 374, lett. b) ha previsto un aumento
graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all’art. art. 1, comma 4 del D. Lgs. n.
166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni l’aliquota del contributo citato è stata fissata, a
decorrere dall’1.1.2018, nella misura dell’1,5% (di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e
0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dall’1.1.2020, nella misura del 3,1% (di cui 1% a
carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L.
n. 335/1995, è pari, per l’anno 2018, a € 101.427,00 (cfr. par. 6), il predetto contributo di
solidarietà - nella nuova misura dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75%
a carico del lavoratore - è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di €
101.427,00 e fino all’importo annuo di euro 739.407,00.
L’aliquota aggiuntiva, ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a
carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2018,
l’importo di € 46.630,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.886,00 (e sino al
massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 101.427,00). Si fa presente, infatti, che
ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto
contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno in relazione al contributo
versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[18]
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 374, lett. a) ha previsto un aumento
graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all’art. art. 1, comma 3 del D. Lgs. n.
166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni l’aliquota del contributo citato è stata fissata, a
decorrere dall’1.1.2018, nella misura dell’1,5% (di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e
0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dall’1.1.2020, nella misura del 3,1% (di cui 1% a
carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2018, è pari a €
325,00 (massimale annuo/312), il predetto contributo di solidarietà - nella nuova misura
dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore - è
dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 325,00 e fino all’importo
giornaliero di € 2.370,00.
L’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a
carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno
2018, l’importo di € 149,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a €
325,00. Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto
del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto
che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo
conguaglio.[19]
11.3. Precisazioni.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso UniEmens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. circolare
n. 154/2014 e messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi
all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a
livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi
<ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>,
<ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).
12. Datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica.
12.1. Precisazioni.
Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono
applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative,[20] anche ai
lavoratori iscritti alla gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla gestione credito. In
particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza al:
- par. 1 per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- par. 4 per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a
tempo parziale;
- par. 5 per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all’aliquota contributiva
aggiuntiva dell’1% (ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992);
- par. 6 per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex
art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a
partire dall’1.1.1996;
- par. 7 per la definizione del minimale contributivo annuale (ex art. 1 del D.L. n.
338/1989 conv. dalla L. n. 389/1989 e dell’art. 6, co. 8 del D. Lgs. n. 314/1997);
- par. 8 per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Si rammenta che secondo il disposto di cui all’art. 3-bis, co. 11, del D. Lgs. n. 502/1992, come
integrato dal D. Lgs. n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario
determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto
al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il
periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che nell’ipotesi in esame si realizza un’obbligazione solidale tra l’Ente di
appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della
contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui
all'articolo 3, co. 7, del D. Lgs. n. 181/1997 non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove sussistano i presupposti di
iscrizione, ai fini della gestione previdenziale, [21] valorizzando la sezione
<AltroEnteVersante> dell’elemento E0 nel caso in cui sia l’Ente di appartenenza ad effettuare il
versamento.
La richiamata disposizione del D. Lgs. n. 502/1992, (art.3-bis, co. 11), considerata la sua
connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure
citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle
unità sanitarie locali, aziende ospedaliere nonché degli enti per i quali norme statali
contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva
ad altri lavoratori.
L’importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato art. 3, co. 7, rivalutato
secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato dall’Istat è pari, per l’anno 2018, a
184.885,38 che arrotondato all’unità di euro, è pari a € 184.885,00.
anno 2018 Euro
Massimale ex art. 3-bis, co. 11 dell’art. D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i 184.885,00
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter del D.L. n.384/1992, , della contribuzione per
la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione
previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della
gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell’elemento E0
deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve
essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione
credito e di quella previdenziale.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della
gestione credito e della gestione previdenziale.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5,
del D. Lgs. n. 151/2001.
L’art. 42, co. 5 e seguenti, del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti
specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui
all'articolo 4, co. 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione
di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992.
In particolare il comma 5-ter prevede che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati…”.
A tale riguardo, si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat il tetto
massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi
obbligatori a carico delle amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in
sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può
eccedere, per l'anno 2018, l’importo pari ad € 47.967,91 che arrotondato all’unità di euro, è
pari a € 47.968,00.
anno 2018 Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico 47.968,00
del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, n.
151/2001
Allegato n. 1: Tabelle A e B. Anno 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando
all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione
che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D. Lgs. n. 503/1992). L’indice
dell’1,1% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile
al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno,
ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2018) del
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire
alle pensioni per l’anno 2018. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione
della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
[2] Cfr. circolari nn. 9674/1978, 806/1986, 205/1995, e n. 33/2002, par. 1.1.
[3] Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione
del disposto di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 423/2001.
[4] Cfr. circolari nn. 56/2007 e 34/2007 (par. 3).
[5] Cfr. circolaren. 156/2000.
[6] Cfr. circolare n. 48/2014.
[7] Cfr. circolare n. 100/2000.
[8] Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 e circolare n. 100/2000, par. 5.
[9] Cfr. art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come
modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
[10] Art. 11, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015: “La retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
circolare n. 68/1989.
[11] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art.
3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, è quellodeterminato ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di
dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si
evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le
retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della
prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di
retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche
differenti. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro
dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
[12] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
[13] Circolari nn. 177/1996, 42/2009, 7/2010 par. 2, 58/2016 e messaggio n. 3020/2016.
[14] Cfr. circolare n. 41/2002.
[15] L’art. 51, co. 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che gli ammontari degli importi
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo
di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
[16] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in
eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter,
D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n.
5327/2015.
[17] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[18] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[19] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[20] Cfr. circolare n.6/2014.
[21] Cfr. circolare n. 8/2013.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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