Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 102661 del 5 febbraio 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel D.I. n. 86985/2015 e ss.mm.ii. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 102661 del 5 febbraio 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel D.I. n. 86985/2015 e ss.mm.ii. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13/11/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 134
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle
aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 102661
del 5 febbraio 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla
disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie
contenute nel D.I. n. 86985/2015 e ss.mm.ii. Regime fiscale.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modifiche apportate dal D.I. n.
102661/2019 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso
l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 e ss.mm.ii.
INDICE:
1. Premessa e quadro normativo
2. Prestazioni
2.1 Tipologia
2.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
2.3 Criteri di priorità e tetto aziendale
2.4 Assegno ordinario
2.4.1 Causali
2.4.2 Importo
2.4.3 Durata
2.4.4 Contribuzione correlata
2.4.5 Contributo addizionale
2.4.6 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
2.5 Prestazione integrativa alla NASpI
2.5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
2.5.2 Misura e durata della prestazione
2.5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni
2.5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
2.5.5 Contributo integrativo
2.5.6 Regime fiscale
2.6 Programmi formativi
2.7 Assegni straordinari
2.7.1 Finanziamento
2.7.2 Cumulabilità
2.7.3 Contributi sindacali
2.7.4 Misura
2.7.5 Contribuzione correlata
2.8 Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di
trasporto pubblico (d’ora in avanti Fondo) è stato istituito dal D.I. n. 86985 del 9
gennaio 2015.
Con la circolare n. 27 dell’11 febbraio 2016 sono state fornite le indicazioni in ordine
all’ambito di applicazione del Fondo e alla modalità di versamento dei contributi – dovuti
a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto istitutivo – per il
finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal medesimo.
Con la successiva circolare n. 186 del 30 settembre 2016 è stato illustrato il
regolamento del Fondo con specifico riferimento alle prestazioni ordinarie.
Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che
private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione
sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi
ferroviari di alta velocità.
Con l’Accordo del 10 dicembre 2015, in attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di riordino della disciplina degli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato convenuto di modificare l’ambito di
applicazione del Fondo estendendolo alle aziende, sia pubbliche che private, che
occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Con il successivo Accordo integrativo del 23 maggio 2016 è stato convenuto di integrare
il citato accordo del 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni
riconosciute dal Fondo e di individuare criteri, priorità e limiti per l’erogazione delle
medesime.
Il D.I. n. 97510 del 17 ottobre 2016 ha recepito gli accordi del 10 dicembre 2015 e del
23 maggio 2016, le cui novità sono state illustrate con la circolare n. 160 del 31 ottobre
2017.
Con il D.I. n. 102661 del 5 febbraio 2019 (Allegato n. 1), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019, è stato recepito l’accordo sindacale sottoscritto in data
4 luglio 2018 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-
CISAL, UGL-FNA, con il quale le parti istitutive del Fondo hanno convenuto di modificare
ed integrare la disciplina del Fondo già costituito.
Con la presente circolare si descrive il nuovo regolamento del Fondo, la cui disciplina,
che modifica ed integra il precedente quadro normativo, è entrata in vigore il 20 aprile
2019.
2. Prestazioni
2.1 Tipologia
Il Fondo, ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 102661/2019, provvede:
a) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni
dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in
concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le
causali di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015;
b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di
riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi
formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di
apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
c) all’erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI);
d) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori
che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano
nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.
2.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
A norma dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 102661/2019, l’accesso alle prestazioni di
cui al precedente paragrafo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli
accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che
comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
2.3 Criteri di priorità e tetto aziendale
Ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, del D.I. n. 102661/2019, l’esame delle istanze
viene svolto secondo le seguenti priorità:
a) domande che riguardano le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e b),
ossia assegno ordinario e formazione;
b) domande che riguardano le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), ossia
prestazioni integrative della Naspi, con priorità per le richieste supportate da accordo
sindacale intervenuto nell’ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi
nazionali;
c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
d).
Fermo restando l’ordine di priorità descritto, l’esame delle istanze avviene secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Ai sensi del successivo comma 5, l'importo massimo erogabile dal Fondo per le
prestazioni di assegno ordinario e per quelle d’integrazione alla NASpI è determinato in
misura non superiore a quattro volte l’ammontare complessivo del contributo ordinario
dovuto dall’impresa istante nell'anno precedente la data di presentazione della
domanda, al netto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nel medesimo
periodo. Il periodo di riferimento per il calcolo del tetto aziendale sono i dodici mesi
precedenti il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.
2.4 Assegno ordinario
2.4.1 Causali
Il D.I. n. 102661/2019, all’articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che l’assegno
ordinario possa essere richiesto per le causali di cui all’articolo 11 e 21 del D.lgs n.
148/2015.
Pertanto la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa può essere causata da eventi
temporanei, non imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori, oppure dovuta a
riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Viene pertanto
superata l’esclusione, prevista dal precedente decreto, della possibilità di ricorrere alle
sospensioni o riduzioni di attività lavorativa per la causale della crisi aziendale e dei
contratti di solidarietà di cui all’articolo 21, lett. b) e lett. c), del D.lgs n. 148/2015.
2.4.2 Importo
Ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto in commento, l’importo dell’assegno
ordinario è pari alla prestazione d’integrazione salariale, di cui all’articolo 3 del D.lgs n.
148/2015, anche in relazione ai massimali. A differenza di quanto previsto nel
precedente decreto, all’importo così determinato non si applica la riduzione di cui
all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84%, in quanto non
prevista nel decreto istitutivo del Fondo (cfr. la circolare n. 201/2015).
L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore
zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali
previsti dall’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, che per l’anno 2019, al lordo
della summenzionata riduzione del 5,84%, è pari a € 993,21, per retribuzioni inferiori o
uguali a € 2.148,74, e a € 1.193,75, per retribuzioni superiori a € 2.148,74 (cfr. la
circolare n. 5/2019). Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono
rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.
2.4.3 Durata
Come stabilito dall’articolo 5, comma 4, del decreto in epigrafe, l’assegno ordinario è
corrisposto nei limiti di durata e secondo le indicazioni contenute nell’articolo 30 del
D.lgs n. 148/2015. Pertanto, a seconda della causale invocata, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, illustrate dall’Istituto
con la circolare n. 201/2015, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio.
2.4.4 Contribuzione correlata
L’articolo 5, comma 14, del D.I. n. 102661/2019 prevede che per i periodi di erogazione
degli assegni ordinari di cui al comma 1, lett. a), del medesimo articolo, il Fondo versi,
alla gestione previdenziale d’iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione
correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del
diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua
misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della
legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il
calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore,
in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione
persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli
elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli
elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si
rinvia alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di
integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015.
Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie (art. 30 del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione
persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che
sono utilizzate per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla
base dell’aliquota di finanziamento della gestione previdenziale di iscrizione del
lavoratore interessato tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2019, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il
calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del
FPLD (Autoferrotranvieri), con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, è pari al 33%.
La medesima misura (33%) permane con riferimento ai lavoratori iscritti all’evidenza
contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri), con decorrenza successiva al 1°
gennaio 1996.
Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale
– la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione “3G” –
l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della
contribuzione correlata per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995,
iscrivibile al FPLD è, invece, pari a 32,65%.
La stessa aliquota si applica agli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS.
Per i lavoratori iscritti alla gestione CTPS, la misura della contribuzione correlata è
quella generale del 33% (cfr. il messaggio n. 4270/2016).
Si rammenta, per completezza, che detta aliquota di finanziamento della gestione
pensionistica verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un
punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro
che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2019 è pari a € 102.543,00.
2.4.5 Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. a), del
D.I. n. 102661/2019, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un
contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione
di orario.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità
operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di
finanziamento della cassa integrazione guadagni. Dette indicazioni tecniche sono state
fornite, con specifico riferimento al Fondo in oggetto, con la circolare n. 170/2017, cui si
rinvia integralmente.
2.4.6 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, per accedere alle prestazioni,
le aziende interessate devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di
15 giorni dall’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la citata circolare n.
201/2015, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio. La domanda deve essere
inoltrata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS territorialmente
competente in base all’unità produttiva. Le istruzioni per la presentazione delle
domande di assegno ordinario sono state fornite con il messaggio n. 981/2016.
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore
del Fondo, la Struttura INPS competente in base all’unità produttiva rilascia conforme
autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento
economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle
somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono
comunicate all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.
L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di
lavoro.
Al riguardo, si evidenzia che con il D.lgs n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini
perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai
lavoratori, che, a norma dell’articolo 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se
successivo. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS; con la
circolare n. 170/2017 sono state fornite le istruzioni operative per consentire il
conguaglio degli importi anticipati dai datori di lavoro.
Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato, dietro espressa richiesta del
datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per
serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015, in materia di
CIG, e il messaggio n. 209/2017).
2.5 Prestazione integrativa alla NASpI
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lett. c), del decreto in parola, il Fondo assicura un
sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di
problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi
dell’articolo 26, comma 9, lettera a), del D.lgs n. 148/2015.
2.5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Ai sensi del successivo articolo 5, comma 5, la prestazione integrativa dell’indennità
NASpI è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro
per ragioni aziendali oppure per risoluzione consensuale a seguito della procedura
prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti
dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.
2.5.2 Misura e durata della prestazione
La prestazione provvede ad assicurare, per tutta la durata di percezione dell’indennità
NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della stessa indennità, pari all’importo
della NASPI riconosciuto al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di € 250 mensili.
A titolo esemplificativo: se un lavoratore nei primi tre mesi di NASpI percepisce un
importo pari a € 1.000, la prestazione complessiva garantita sarà pari a € 1.250 mensili
e sarà corrisposta nella medesima misura per tutti i mesi in cui lo stesso percepirà
l’indennità NASpI.
Diversamente dalla previgente disciplina, il Fondo non eroga più la prestazione
integrativa della durata, pari a sei mesi.
2.5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni
La prestazione integrativa è soggetta alle regole sulla sospensione e sulla decadenza
previste per la NASpI. Inoltre, su richiesta del lavoratore interessato o su espressa
previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi nei processi che comportano
modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, la prestazione integrativa
può essere erogata in unica soluzione qualora sia stata autorizzata analoga modalità di
erogazione in riferimento alla NASpI.
Sul punto si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 160/2017.
2.5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
In tema di presentazione della domanda si rinvia alla circolare n. 176/2017 e si
forniscono due esempi di calcolo della prestazione integrativa (Allegato n. 2).
Riguardo al pagamento della prestazione si rinvia a quanto già illustrato con la circolare
n. 160/2017, al paragrafo 6.8.
Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni sindacali, i
lavoratori che fruiscono della prestazione integrativa hanno la facoltà di proseguire il
versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di
appartenenza, stipulante il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (mobilità-TPL).
2.5.5 Contributo integrativo
In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di
lavoro e per l’intera durata di fruizione, del versamento di un contributo integrativo
mensile pari al 77% dell’integrazione alla NASpI di cui all’articolo 5, comma 5, del D.I.
n. 102661/2019.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda di fruire della prestazione integrativa in unica
soluzione, il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione l’intero importo dovuto a
titolo di contribuzione integrativa.
Analogamente – atteso che il suddetto contributo è dovuto ratealmente per l’intera
durata della prestazione da parte dell’azienda destinataria della delibera del Comitato
amministratore del Fondo – nelle ipotesi di estinzione dell’impresa autorizzata alla
prestazione (anche determinata da eventi di successione aziendale) il datore di lavoro
dovrà versare in unica soluzione, al momento dell’estinzione medesima, il residuo
dell’importo dovuto a titolo di contribuzione integrativa della prestazione integrativa alla
NASpI.
Con separato messaggio saranno comunicate le modalità di richiesta e di recupero del
contributo integrativo.
2.5.6 Regime fiscale
La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro
dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La modalità di
tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata
degli arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR. Tali somme
usufruiscono delle detrazioni degli articoli 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.
2.6 Programmi formativi
Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lett. b), il Fondo
stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di
lavoro tenuti all’iscrizione al Fondo.
Le risorse derivanti dalle predette convenzioni restano vincolate alla finalità formativa.
Le istruzioni operative relativa alla gestione degli interventi in commento saranno
fornite a seguito della stipula delle citate convenzioni.
2.7 Assegni straordinari
Il Fondo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), provvede all’erogazione di assegni
straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei 60 mesi successivi alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di accordi sindacali aziendali che prevedano
tali assegni nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.
A norma dell’articolo 6, comma 1, l’accesso alle prestazioni di cui al precedente
paragrafo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi
nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche
delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, per ciascun assegno straordinario, gli oneri di
amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a
versarle all’INPS.
2.7.1 Finanziamento
Il finanziamento degli assegni straordinari è a totale carico del datore di lavoro.
L’articolo 7, comma 5, stabilisce infatti che per gli assegni straordinari è dovuto, dal
datore di lavoro e per tutta la sua durata, una contribuzione straordinaria, relativa ai
propri lavoratori interessati, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
stessi e della contribuzione correlata.
2.7.2 Cumulabilità
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, l’assegno straordinario durante la sua fruizione non è
cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con riduzione dell’assegno in
argomento fino a concorrenza dei predetti redditi.
2.7.3 Contributi sindacali
Ai sensi dell’articolo 7, comma 10, il lavoratore destinatario dell’assegno straordinario
può chiedere la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore
dell’Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori
(mobilità-TPL) alla quale aderisce, secondo le modalità di cui alle apposite convenzioni
stipulate dalle Organizzazioni sindacali con l’INPS.
2.7.4 Misura
Ai sensi dell’articolo 5, comma 8, la misura degli assegni straordinari è determinata
dagli accordi sindacali aziendali.
2.7.5 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra
la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità
contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è
versata dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla
gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata di
cui all’articolo 40 della legge n. 183/2010.
La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi
compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Per le modalità di determinazione della contribuzione in trattazione, si rinvia
integralmente alle indicazioni già fornite al paragrafo 2.4.4 della presente circolare.
Il versamento della contribuzione correlata alla prestazione straordinaria deve essere,
comunque, effettuato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione.
Le istruzioni operative relative alla gestione ed al pagamento degli assegni straordinari
e, altresì, al versamento della correlata contribuzione saranno fornite con una apposita
circolare in corso di predisposizione.
2.8 Istruzioni contabili
Con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo (assegni ordinari, prestazioni
integrative alla Naspi, incentivo all’autoimprenditorialità), oggetto della presente
circolare, ed ai contributi di finanziamento dell’assegno ordinario, per i quali sono già
presenti i conti di riferimento, istituiti con precedenti provvedimenti, si procede in
questa sede alla variazione della loro denominazione a seguito dell’emanazione del
nuovo decreto n. 102661/2019, che modifica ed integra il precedente quadro normativo.
La variazione della denominazione dei conti è riportata nell’allegato n. 3.
Le istruzioni contabili relative all’erogazione dell’assegno straordinario e del suo
finanziamento, insieme alla contribuzione correlata, nonché quelle riferite al contributo
integrativo a titolo di finanziamento alla prestazione integrativa alla Naspi, ed ai
programmi formativi, verranno fornite contestualmente alla pubblicazione delle
specifiche circolari.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 2
FONDO TRASPORTO PUBBLICO
Stima Prestazione Integrativa (importo NASpI reale)
Durata massima della NASpI in considerazione della contribuzione degli ultimi quattro anni
Voci Dati
Retribuzione lorda mensile € 2.344,13
NASpI totale spettante € 20.588,28
Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi € 1.196,75
Maggiorazione € 250,00
Giornate NASpI spettanti 728
Giornate Prestazione Integrativa spettanti 728
Determinazione dell’importo spettante: Dati calcolati
Importo spettante mensile (Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi + Maggiorazione) € 1.446,75
Importo spettante giornaliero (Importo spettante mensile / 30) € 48,22
Importo spettante totale (Importo spettante giornaliero * Giornate Prestaz Integrativa spettanti) € 35.104,16
Importo spettante netto a carico del Fondo (Importo spettante totale – NASpI totale spettante) € 14.515,88
Importo spettante netto giornaliero a carico del Fondo (Importo spettante netto / GiornatePrestaz Integrativa spettanti) € 19,94
Stima Prestazione Integrativa (importo NASpI al massimale)
Voci Dati
Retribuzione lorda mensile € 2.875,00
NASpI totale spettante € 24.187,30
Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi € 1.328,76
Maggiorazione € 250,00
Giornate NASpI spettanti 728
Giornate Prestazione Integrativa spettanti 728
Determinazione dell’importo spettante: Dati calcolati
Importo spettante mensile (Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi + Maggiorazione) € 1.578,76
Importo spettante giornaliero (Importo spettante mensile / 30) € 52,62
Importo spettante totale (Importo spettante giornaliero * Giornate Prestaz Integrativa spettanti) € 38.307,36
Importo spettante netto a carico del Fondo (Importo spettante totale – NASpI totale spettante) € 14.120,06
Importo spettante netto giornaliero a carico del Fondo (Importo spettante netto / GiornatePrestaz Integrativa spettanti) € 19,40
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto FHR10130
Denominazione completa Debiti per assegni ordinari per il sostegno del
reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),
del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 102661/2019
a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa
Denominazione abbreviata DEB.ASSEG ORD.ART5 C1 LETTA DI86985/15
E102661/19
Tipo variazione V
Codice conto FHR30100
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n.
86985/2015 e del D.I. n. 102661/2019, a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, pagati direttamente
Denominazione abbreviata ASSEG ORD. ART.5 C.1 LETTA DI86985/15 E
102661/19 - DIR.
Tipo variazione V
Codice conto FHR30130
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a) del D.I. n.
86985/2015 e del D.I. n. 102661/2019 per riduzione
dell’orario di lavoro o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende con
il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti.
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG. ART.5C1L.A)-D.I.86985 E
102661/19 A.P.
Tipo variazione V
Codice conto FHR30190
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a) del D.I. n. 86985/2015
e del D.I. n. 102661/2019 per riduzione dell’orario di
lavoro o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno
in corso
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG.ART.5C1L.A-D.I.86985/D.I.
102661/19 A.C.
Tipo variazione V
Codice conto FHR21110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b),
del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 102661/2019,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza degli anni precedenti – art. 7,
commi 1 - 3, del D.I. n. 86985/2015 e art. 7, commi
1 e 2 del D.I. n. 102661/2019.
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.7 DI 86985 - ART.7 C.1-2 DI
102661/19 AP
Tipo variazione V
Codice conto FHR21170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b),
del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 102661/2019,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell’anno in corso – art. 7,
commi da 1 a 3, del D.I. n. 86985/2015 e art. 7,
commi 1 e 2 del D.I. n. 102661/2019
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.7 DI 86985 - ART.7 C.1-2 DI
102661/19 AC
Tipo variazione V
Codice conto FHR21120
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b),
del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 102661/2019,
accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza degli anni precedenti –
art. 7, commi da 1 a 3, del D.I. n. 86985/2015 e art.
7, commi 1 e 2 del D.I. n. 102661/2019
Denominazione abbreviata CTR ORD.ART7 DI 86985 - ART.7 C.1-2 E 102661/19
NON RISC. AP
Codice conto FHR21180
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b),
del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 102661/2019,
accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza dell’anno in corso – art.
7, commi da 1 a 3, del D.I. n. 86985/2015 e art. 7,
commi 1 e 2 del D.I. n. 102661/2019
Denominazione abbreviata CTR ORD.ART7 DI 86985 - ART.7 C.1-2 E 102661/19
NON RISC -AC
Tipo variazione V
Codice conto FHR30121
Denominazione completa Prestazioni integrative all’indennità di disoccupazione
NASpI, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del
D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 97510/2016 ed ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), del D.I. n.
102661/2019
Denominazione abbreviata PREST.INTEGR. ART.5, DI 86985 E 97510- ART.5, C.1
L.C)102661/19
Tipo variazione V
Codice conto FHR30122
Denominazione completa Anticipazione a titolo di incentivo
all’autoimprenditorialità dell’importo in unica
soluzione del trattamento integrativo ai sensi dell’art.
5, comma 7, del D.I. n. 86985/2015, del D.I. n.
97510/2016 e del D.I. n. 102661/2019
Denominazione abbreviata ANTIC.INC.AUTOIMPR. ART. 5, C.7 DI 86985, 97510
DI 102661/19
Tipo variazione V
Codice conto FHR10121
Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni
integrative all’indennità di disoccupazione NASpI, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n.
86985/2015, del D.I. n. 97510/2016 ed ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera c), del D.I. n.
102661/2019
Denominazione abbreviata DEB. BENEF. PREST.INTEGR. ART.5,C.1L.B) DI
86985,ART.5, C.1 L.C) DI 102661/19
Tipo variazione V
Codice conto FHR10122
Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari per l’anticipazione
a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità
dell’importo in unica soluzione del trattamento
integrativo ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.I. n.
86985/2015, del D.I. n. 97510/2016 e del D.I. n.
102661/2019
Denominazione abbreviata DEB. BENEF. ANTIC.AUTOIMPR. ART. 5, C.7 DI
86985,97510/16 DI 102661/19.
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