Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 135/2022
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023
Riferimento normativo
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/12/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 135
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023
SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della
rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione
dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di
accompagnamento a pensione per l’anno 2023.
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n.
206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-
INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di
prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
4. Tabelle
5. Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
7. Pensioni della Gestione privata
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023
7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
8. Pensioni della Gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
fiscali
9. Prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione
10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023
11. Periodicità e date di pagamento
11.1 Calendario di pagamento
11.2 Pagamenti annuali e semestrali
12. Certificato di pensione per l’anno 2023
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,
propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto 10
novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore
definitivo della percentuale di variazione - anno 2021” (Allegato n. 1), che ha previsto,
all’articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni
per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio
da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo,
considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate
dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre
1998, n. 448).
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione
vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate
da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione
cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle
pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono
dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, che vengono rivalutate
singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO,
127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-
VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
· pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano
state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del
requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, dellalegge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11
dicembre 2016, n. 232).
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai
fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo
“GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO
PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito
sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6
luglio 2004.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote
nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
Si rammenta, inoltre, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022),
all’articolo 1, commi da 103 a 118, ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione
previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria,
limitatamente alla gestione sostitutiva. Sono, pertanto, state istituite le categorie di pensione
243 (VOPGI), 244 (IOPGI) e 245 (SOPGI), relative ai trattamenti pensionistici erogati a favore
dei giornalisti dipendenti. Tali trattamenti sono stati rivalutati secondo le regole generali di cui
alla presente circolare.
La nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai
pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad
euro 585,51.
Con riferimento a quest’ultima prestazione, tramite successiva ricostituzione d’ufficio, verrà
riconosciuto l’incremento spettante per il biennio 2021-2022.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
L’articolo 1 del citato decreto interministeriale 10 novembre 2022 ha stabilito in via definitiva
che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021
è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.
Si rammenta che l’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto che:
“Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di
acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”.
Si rinvia alla circolare n. 120 del 26 ottobre 2022 per la descrizione delle operazioni effettuate.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2022 e si rammenta che l'importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 525,38 € 299,49 €
2022
IMPORTI 6.829,94 € 3.893,37 €
ANNUI
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023
Come riportato al paragrafo 1, si è proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella
misura del + 7,3%.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2023 e si rammenta che l’importo del trattamento
minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle
prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 563,74 € 321,36 €
2023
IMPORTI 7.328,62 € 4.177,68 €
ANNUI
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di
attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
superiori a quattro volte il trattamento minimo.
Al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la
rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo
cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in
pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento
pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla
prima rata utile al momento di approvazione della norma indicata.
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui
alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei
loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è
assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati;
ovvero, in alternativa
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare
dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non
sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre
singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2023 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata
riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023, rispettivamente
riportati ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere
assistenziale.
Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023, e i relativi limiti
di reddito personali e coniugali.
Pensione sociale Assegno sociale
Decorrenza Importi
mensile annuo mensile annuo
1° gennaio 2022 386,54 € 5.025,02 € 469,03 € 6.097,39 €
1° gennaio 2023 414,76 € 5.391,88 € 503,27 € 6.542,51 €
Limiti reddituali massimi *
personale coniugale personale coniugale
1° gennaio 2022 5.025,02 € 17.313,33 € 6.097,39 € 12.194,78 €
1° gennaio 2023 5.391,88 € 18.577,24 € 6.542,51 € 13.085,02 €
*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene
corrispondentemente ridotto.
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2022 e previsionale per l’anno 2023, è stata
applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili
e sordomuti, sono aumentati del 5,1%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di
frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
412).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
limite di reddito annuo personale importo mensile
dal
Invalidi totali, ciechi Invalidi Invalidi, Ciechi Ciechi
civili, sordomuti parziali, minori sordomuti parziali assoluti
1.1.2022 17.050,42 € 5.025,02 € 292,55 € 215,35 € 316,38 €
1.1.2023 17.920,00 € 5.391,88 € 313,91 € 217,64 € 339,48 €
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle Amministrazioni pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria,
esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come
disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2021 - luglio 2022 e il
periodo precedente agosto 2020 – luglio 2021 è risultata del + 1,31%.
Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti è stata aumentata del + 1,31%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità
viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre
1988, n. 508, e successive modificazioni.
L’indice dell’1,31% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni
pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Tabelle
Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle
prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al
reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2023.
Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile su
pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.
5. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per l’anno 2023 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno
sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie
interessate.
6. Gestione fiscale
Come noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi,
determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti,
registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di
altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite
sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2023 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel
mese di dicembre 2022.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non
usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il
messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022. Le relative procedure sono disponibili on line,
accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul portale
www.inps.it.
Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all’estero che intendono fruire delle
detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d.
TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione
contenente anche l’atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per
poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al
servizio on line dedicato presente nel Fascicolo Previdenziale del cittadino (Detr. Fiscale pens
residenti estero), disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli
Enti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell’Istituto.
Per i soggetti per i quali nel 2022 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota
fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata
la richiesta per l’anno 2023, è stata applicata anche da gennaio 2023 la tassazione a
maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per
redditi da pensione;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata
effettuata la richiesta per l’anno 2023, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria,
con applicazione della detrazione per redditi da pensione.
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2022 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore
rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di
consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000
euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di
legge fino a novembre 2023 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2023.
6.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete
modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023;
addizionale comunale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023;
addizionale comunale in acconto 2023: da marzo a novembre 2023.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai
Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora
gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo
saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2023.
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha
previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito
del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale
regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di
cui all’articolo 8 del D.P.R. 917/1986, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla
mensilità di marzo.
7. Pensioni della Gestione privata
Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni della Gestione privata
contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 1.2, è stato attribuito un tasso di
rivalutazione pari al + 7,3% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal
pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei
seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani
di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già
scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota
del contitolare in essere.
Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei
redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore
997 nel campo “CIDEMIN”.
È stato, comunque, considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al
reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell’anno in corso.
7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2023
(GP3CK02Z < 202302), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le
pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.
7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del
richiedente siano assenti redditi successivi al 2018, il pagamento viene sospeso da gennaio
2023.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2022 è stato registrato con il valore 6 al
quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 907.
7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per
revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici ed
Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2023(GP1AF06),
nonché con scadenza del triennio nel 2023, sono stati azzerati dal mese successivo alla data
indicata.
Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da
gennaio 2023.
7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato
variazioni d’importo da una data anteriore a gennaio 2023 sono state poste in pagamento per
l’anno 2023 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da
ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo
“GP1AF05R”.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio
n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2022 sono state
contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista
pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2022 le pensioni contraddistinte con il
codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta
in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito
il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in “GP1AF05R” viene riportata anche nel campo
“CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2023 con importo pari a “zero” è disponibile nella
intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi
al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting operativo - Liste
parametriche”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e
provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
8. Pensioni della Gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la
misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2023 è pari a 863,30 euro;
l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 843,30 euro.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa
rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2022 si è provveduto a bloccare
l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la
percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa
speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E2”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31
dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31
dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte
rispettivamente dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”,
“C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, “D9” e “E1”.
Si conferma che anche per l’anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla
Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del
titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che
identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della
perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41,
della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti
a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione
indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2023, considerando l’importo della pensione
diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore
rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un
unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge
superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge
superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità
stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi
- Gestione Dipendenti Pubblici.
8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare
nell’anno 2023 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e
dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2023.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di
competenza dell’anno 2022:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere
(microqualifica T425) nel corso del 2022 (entro la rata dicembre 2022), il conguaglio a
credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2023;
nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire
da gennaio 2023, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma
fiscale, con una rettifica CU.
8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto
dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2023.
Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n.
3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.
9. Prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione
delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con
handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti
in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in
vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria,
il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto.
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi,
dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori
affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con
fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2023 adeguandone l’importo al
trattamento minimo.
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico
minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della
pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della
pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita.
Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2023 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo
dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le
prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro
il 30 novembre 2023 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali
necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di
sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui
all’articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non
sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i
soggetti coniugati, anche del coniuge.
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, corrisposte ai sensi del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria
027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 –
APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica,
conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con
separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o
assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuato
con le generali regole del cumulo fiscale.
10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023
Le prestazioni con scadenza nel 2023 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato
(“GP1AF06”).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima
mensilità.
11. Periodicità e date di pagamento
11.1 Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle
indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie
dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il
giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di
pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene
eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sostituito, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2023.
Mese Giorno disponibilità valuta
Poste Banche
gennaio 3
febbraio 1
marzo 1
aprile 1 3
maggio 2
giugno 1
luglio 1 3
agosto 1
settembre 1
ottobre 2
novembre 2
dicembre 1
11.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle
pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in
rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del
trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per
l’anno 2023:
Importo mensile mensilità Data
lordo pagamento
Da gennaio a dicembre (compresa la 3 gennaio
Da 0,01 € a 10,00 € tredicesima)
Da gennaio a giugno 3 gennaio
Da 10,01 € a 80 €
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1-3 luglio
12. Certificato di pensione per l’anno 2023
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2023 sarà
pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 novembre 2022
Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio
2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore
definitivo della percentuale di variazione - anno 2021. (22A06595)
(GU n.271 del 19-11-2022)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 17 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021)
concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2021
e valore definitivo per l'anno 2020»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
recante disposizioni in materia di «Anticipo della rivalutazione
delle pensioni all'ultimo trimestre 2022»;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 3 novembre 2022, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
1
il periodo gennaio-dicembre 2020 ed il periodo gennaio-dicembre 2021
e' risultata pari a +1,9;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022
e' risultata pari a +7,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2022 una variazione dell'indice pari
rispettivamente a +3,1, -2,0 e -2,0;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2022;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2023, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2021 e' determinata in misura pari a +1,9
dal 1° gennaio 2022.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2022 e' determinata in misura pari a +7,3
dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2020
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
2
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2023 - Tabelle
Valori provvisori 2023
Pensioni e limiti di reddito 7,30%
Limiti di reddito INVCIV totali 5,10%
Indennità INVCIV 1,31%
Valori definitivi 2022 all’1,90%
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 1
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 2
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A1
l’anno 2022 sociali
pag. 5
Valori definitivi Aumenti per costo vita A2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
Importo Indennità Integrativa Speciale A5
pag. 6
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici A6
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B1
l’anno 2023 sociali
Valori provvisori Aumenti per costo vita B2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3 pag. 7
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis
Importo aggiuntivo B4
Importo Indennità Integrativa Speciale B5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B6
pag. 8
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7
Disposizioni legislative per aumenti costo vita B8 pag. 9
Pensioni dei fondi speciali di Fondo Clero C.1
previdenza Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Importo dei minimi Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 13
Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
pag. 14
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 15
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4 pag. 16
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli E.1
di invalidità Assegni di invalidità pag. 17
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1
superstiti con i redditi del pag. 18
beneficiario Importi dei limiti di reddito F.2
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1
invalidità con i redditi del pag. 19
beneficiario Importi dei limiti di reddito G.2
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale H.1 pag. 20
trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2
pag. 21
sociale
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.3
pag. 22
sociale per i titolari di pensione di inabilità
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 23
L.488/1999
Aumento della pensione sociale L.3 pag. 24
Aumento dell’assegno vitalizio L.4 pag. 25
Assegno sociale L.5
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 26
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 27
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 28
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 3
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.9
INVCIV /PS
pag. 29
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.10
INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.11
INVCIV /PS (ciechi civili)
pag. 30
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.12
INVCIV /AS (ciechi civili)
Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
pag. 31
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
pag. 32
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 33
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 34
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5 pag. 35
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 36
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 37
Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 38
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2
pag. 39
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3
pag. 40
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4
pag. 41
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5
pag. 42
con regole AS
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1
pag. 43
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 44
Detrazione per il coniuge N.2A pag. 45
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 46
Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 47
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1
reddito pensionabili
pag. 48
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
imponibile
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 49
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
vecchiaia U pag. 50
Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata
Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per
V pag. 51
trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri”
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2022
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali
dipendenti e autonomi
1° gennaio 2022 525,38 299,49 386,54 469,03
IMPORTI ANNUI 6.829,94 3.893,37 5.025,02 6.097,39
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 4 volte il TM 100 1,900 % - 2.062,32
1°
Oltre 4 e fino a 5
gennaio 90 1,710 % 2.062,33 2.577,90
volte il TM
2022:
Oltre 5 volte il TM 75 1,425 % 2.577,91 -
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio
444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 6.984,88 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.244,91 20.489,82
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5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2022 804,56 784,56
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 1,90 %
1° gennaio 2022
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
559,13
2022:
IMPORTI ANNUI 7.268,69
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Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2023
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali
dipendenti e autonomi
1° gennaio 2023 563,74 321,36 414,76 503,27
IMPORTI ANNUI 7.328,62 4.177,68 5.391,88 6.542,51
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
1° Fino a 4 volte il TM 100 7,300 % - 2.101,52
gennaio
2023: Oltre 4 volte il TM Si veda paragrafo 1.3 della circolare
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio
444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 7.483,56 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.992,93 21.985,86
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
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01.01.2023 863,30 843,30
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 7,300 %
1° gennaio 2023
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
599,95
2023:
IMPORTI ANNUI 7.799,35
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto
dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,
nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi
ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene
attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento
da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone
che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100
per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato”.
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle
fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo
INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
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- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 11
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori
a cinque volte il predetto trattamento minimo.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 12
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione
Fondo Clero
Decorrenza eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
Importo
1.1.2022 525,38 6,07
1.1.2023 563,74 6,52
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
Decorrenza Importo
1.1.2022 466,63
1.1.2023 500,70
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2022 525,38
1.1.2023 563,74
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal 1°
Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 dicembre 1996 in poi
Importo
1.1.2022 577,87 525,38
1.1.2023 620,06 563,74
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2022 365,98
1.1.2023 392,70
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2022 525,38
1.1.2023 563,74
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 13
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità
liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio
Decorrenza
anteriore al 1° febbraio poi utile
1997
Importo
1.1.2022 748,48 525,38 523,96
1.1.2023 803,12 563,74 562,21
8 – Fondo per il Personale di Volo
Decorrenza Importo
1.1.2022 525,38
1.1.2023 563,74
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 14
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito personale che
personale che personale che
consentono l’integrazione al minimo
Anno escludono consentono
totale e parziale a seconda dell’importo
l’integrazione al l’integrazione al minimo
a calcolo della pensione
minimo intero
2022 Oltre € 13.659,88 Fino a € 6.829,94 Oltre € 6.829,94 fino a 13.659,88
2023 Oltre € 14.657,24 Fino a € 7.328,62 Oltre € 7.328,62 fino a 14.657,24
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che
consentono l’integrazione al minimo
Anno escludono consentono
totale o parziale a seconda dell’importo
l’integrazione al l’integrazione al minimo
a calcolo della pensione
minimo intero
2022 Oltre € 34.149,70 Fino a € 27.319,76 Oltre € 27.319,76 fino a 34.149,70
2023 Oltre € 36.643,10 Fino a € 29.314,48 Oltre € 29.314,48 fino a 36.643,10
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi
propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari
a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge
per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che
consentono l’integrazione al minimo
Anno escludono consentono
totale o parziale a seconda dell’importo
l’integrazione al l’integrazione al minimo
a calcolo della pensione
minimo intero
2022 Oltre € 27.319,76 Fino a € 20.489,82 Oltre € 20.489,82 fino a 27.319,76
2023 Oltre € 29.314,48 Fino a € 21.985,86 Oltre € 21.985,86 fino a 29.314,48
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi
propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari
a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge
per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge
8 agosto 1995, n. 335).
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 15
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503
del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Decorrenza
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al Donne nate dal 1 gennaio 1935 al
30 giugno 1940 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al
30 giugno 1935 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30
dicembre 1940 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30
dicembre 1935 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
70%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori 40%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di
reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Percentuale di
Anno Fasce di reddito coniugale
integrazione
Da € 27.319,76 a € 34.149,70 70%
2022
Da € 34.149,70 a € 40.979.64 40%
Da € 29.314,48 a € 36.643,10 70%
2023
Da € 36.643,10 a € 43.971,72 40%
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Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2022 Oltre € 12.194,78 Oltre € 18.292,17
2023 Oltre € 13.085,02 Oltre € 19.627,53
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
1.7.2018 539,09
1.7.2019 545,02
1.7.2020 547,75
1.1.2021 574,59
1.7.2022 585,51
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 17
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 40 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 20.489,82 Nessuna
Oltre € 20.489,82 fino a € 27.319,76 25 per cento
2022
Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 40 per cento
Oltre € 34.149,70 50 per cento
Fino a € 21.985,86 Nessuna
Oltre € 21.985,86 fino a € 29.314,48 25 per cento
2023
Oltre € 29.314,48 fino a € 36.643,10 40 per cento
Oltre € 36.643,10 50 per cento
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 18
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Fino a € 27.319,76 Nessuna
2022 Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 25 per cento
Oltre € 34.149,70 50 per cento
Fino a € 29.314,48 Nessuna
2023 Oltre € 29.314,48 fino a € 36.643,10 25 per cento
Oltre € 36.643,10 50 per cento
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 19
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da Mensile 50.000 Mensile 25,83
60
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da Mensile 160.000 Mensile 82,64
65
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da Mensile 160.000
70
anni Annuo 2.080.000
Da Mensile 180.000
75
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2022 6.829,94 6.097,39 7.165,73 13.263,12 7.904,26 14.001,65
2023 7.328,62 6.542,51 7.664,41 14.206,92 8.402,94 14.945,45
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 20
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane invariata dal La maggiorazione rimane invariata dal
1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 1 gennaio 2008
Da mensile 123,77 mensile 136,44
60
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
65
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
70
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2022 6.829,94 6.097,39 8.603,66 14.701,05
2023 7.328,62 6.542,51 9.102,34 15.644,85
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 21
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI
INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale
n. 152 del 23 giugno 2020
IMPORTI
mensile 136,44
Da 18 anni fino al compimento del 60°
anno di età
annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2022 6.829,94 6.097,39 8.603,66 14.701,05
2023 7.328,62 6.542,51 9.102,34 15.644,85
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 22
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)
Importo
Reddito annuo Reddito annuo del
Importo mensile da detrarre mensile
Anno del pensionato pensionato cumulato con il
dalla pensione sociale pensione
(RP) reddito del coniuge (RT)
sociale
ZERO < 12.288,31 Zero 386,54
> 5.025,02 qualunque 386,54 zero
< 5.025,02 > 17.313,33 386,54 zero
2022
< 5.025,02 < 12.288,31 RP/13
< 5.025,02 > 12.288,31 e < 17.313,33 RP / 13 (*) oppure
(RT - 12.288,31) / 13 (*)
ZERO < 13.185,36 Z ero 4 1 4 , 7 6
> 5.391,88 qualunque 414,76 z e r o
< 5.391,88 > 18.577,24 414,76 z e r o
2023
< 5.391,88 < 13.185,36 RP/13
< 5.391,88 > 13.185,36 e < 18.577,24 RP / 13 (*) oppure
(RT – 13.185,36) / 13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Importo
Reddito annuo Reddito annuo del
Importo mensile da detrarre mensile
Anno del pensionato pensionato cumulato con il
dalla pensione sociale pensione
(RP) reddito del coniuge (RT)
sociale
ZERO < 12.288,31 Z ero 2 9 9 , 4 9
> 3.893,37 qualunque 299,49 z e r o
< 3.893,37 > 16.181,68 299,49 z e r o
2022
< 3.893,37 < 12.288,31 RP/13
< 3.893,37 > 12.288,31 e < 16.181,68 RP / 13 (*) oppure
(RT – 12.288,31) / 13 (*)
ZERO < 13.185,36 Z ero 3 2 1 , 3 6
> 4.177,68 qualunque 321,36 z e r o
< 4.177,68 > 17.363,04 321,36 z e r o
2023
< 4.177,68 < 13.185,36 RP/13
< 4.177,68 13.185,36 e < 17.363,04 RP / 13 (*) oppure
(RT – 13.185,36) / 13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 23
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2022 2023
Da mensile 275,28 mensile 285,42
65
anni annuo 3.578,64 annuo 3.710,46
Da mensile 275,28 mensile 285,42
70
anni annuo 3.578,64 annuo 3.710,46
Da mensile 275,28 mensile 285,42
75
anni annuo 3.578,64 annuo 3.710,46
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
• A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale
annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
PS AS Limite personale Limite coniugale
2022 5.025,02 6.097,39 8.603,66 14.701,05
2023 5.391,88 6.542,51 9.102,34 15.644,85
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e
quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria
dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione
sociale.
• PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 24
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo (A) Pensionato coniugato (B)
spettante
362,33
2022 8.603,66 14.701,05 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
378,82
2023 9.102,34 15.644,85 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
NOTE
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato
sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del
coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della PSO, pari a € 3.893,37 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.710,29.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
€ 9.102,34 somma dell’importo annuo 2023 della PSO, pari a € 4.177,68 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.924,66.
€ 15.644,85 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2023
dell’assegno sociale, pari a € 6.542,51.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 25
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 469,03 Zero 469,03
2022 > 6.097,39 Zero > 12.194,78 Zero
< 6.097,39 (6.097,39 - RP) / 13 < 12.194,78 (12.194,78 - RC) / 13
Zero 503,27 Zero 503,27
2023 > 6.542,51 Zero > 13.085,02 Zero
< 6.542,51 (6.542,51 - RP) / 13 < 13.085,02 (13.085,02 - RC) / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 381,98 Zero 381,98
2022 > 4.965,74 Zero > 11.063,13 Zero
< 4.965,74 (4.965,74 - RP) / 13 < 11.063,13 (11.063,13 - RC) / 13
Zero 409,87 Zero 409,87
2023 > 5.328,31 Zero > 11.870,82 Zero
< 5.328,31 (5.328,31 - RP) / 13 < 11.870,82 (11.870,82 - RC) / 13
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 26
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
mensile 25.000 mensile 12,92
Da 65
anni
annuo 325.000 annuo 167,96
mensile 25.000
Da 70
anni
annuo 325.000
mensile 40.000
Da 75
anni
annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
AS TM Limite personale Limite coniugale
2022 6.097,39 6.829,94 6.265,35 13.095,29
2023 6.542,51 7.328,62 6.710,47 14.039,09
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello
risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 27
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2022 2023
mensile 192,79 mensile 196,91
Da 65
anni
annuo 2.506,27 annuo 2.559,83
mensile 192,79 mensile 196,91
Da 70
anni
annuo 2.506,27 annuo 2.559,83
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS Limite personale Limite coniugale
2022 6.097,39 8.603,66 14.701,05
2023 6.542,51 9.102,34 15.644,85
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello
risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 28
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL
1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato +
Importo mensile
Anno pensionato coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 3.893,37 < 16.181,68 87,05
> 3.893,37 > 16.181,68 (5.025,02 – A) / 13
2022 e e oppure
< 5.025,02 < 17.313,33 (17.313,33 – B) / 13
> 5.025,02 Qualunque 0
< 4.177,68 < 17.363,04 93,40
> 4.177,68 > 17.363,04 (5.391,88 – A) / 13
2023 e e oppure
< 5.391,88 < 18.577,24 (18.577,24 – B) / 13
> 5.391,88 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato +
Importo mensile
Anno pensionato coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.965,74 < 11.063,13 87,05
> 4.965,74 > 11.063,13 (6.097,39 – A) / 13
2022 e e oppure
< 6.097,39 < 12.194,78 (12.194,78 – B) / 13
> 6.097,39 Qualunque 0
< 5.328,31 < 11.870,82 93,40
> 5.328,31 > 11.870,82 (6.524,31 – A) / 13
2023 e e oppure
< 6.542,51 < 13.085,02 (13.085,02 – B) / 13
> 6.542,51 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai
due calcoli.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 29
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Anno Importo mensile dell’aumento
pensionato (A) + coniuge (B)
Fasce 6, 8, 11,
12, 13, 16 e Fasce 7 e 10
17
< 3.893,37 < 16.181,68 74,05 57,14
> 3.893,37
e < 16.181,68 (4.856,02 – A) / 13
< 4.856,02
2022
> 3.893,37 > 16.181,68
(4.856,02 – A) / 13 (*)
e e
(17.144,33 – B) / 13 (*)
< 4.856,02 < 17.144,33
> 4.856,02 > 17.144,33 0
< 4.177,68 < 17.363,04 79,46 61,32
> 4.177,68
e < 17.363,04 (5.210,66 – A) / 13
< 5.210,66
2023
> 4.177,68 > 17.363,04
(5.210,66 – A) / 13 (*)
e e
(18.396,02 – B) / 13 (*)
< 5.210,66 < 18.396,02
> 5.210,66 > 18.396,02 0
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo Pensionato Pensionato + Coniuge
Anno Importo mensile Importo mensile
Reddito annuo (A) Reddito annuo (B)
dell’aumento dell’aumento
4.965,74 74,05 < 11.063,13 74,05
> 4.965,74 e > 11.063,13 e
2022 (5.928,39 - A) / 13 (12.025,78 – B) / 13
< 5.928,39 < 12.025,78
> 5.928,39 0 > 12.025,78 0
5.328,31 79,46 < 11.870,82 79,46
> 5.328,31 e > 11.870,82 e
2023 (6.361,29 - A) / 13 (12.903,80 – B) / 13
< 6.361,29 < 12.903,80
> 6.361,29 0 > 12.903,80 0
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 30
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2022 17.050,42 292,55
1.1.2023 17.920,00 313,91
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2022 17.050,42 316,38
1.1.2023 17.920,00 339,48
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2022 215,35
a titolo della minorazione
1.1.2023 217,64
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2022 17.050,42 316,38 946,80
1.1.2023 17.920,00 339,48 959,21
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 31
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza limite di reddito annuo indennità di
importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2022 17.050,42 292,55 946,80
1.1.2023 17.920,00 313,91 959,21
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella
fascia 12 – 13
decorrenza limite di reddito annuo
importo mensile indennità speciale (*)
personale
1.1.2022 17.050,42 292,55 215,35
1.1.2023 17.920,00 313,91 217,64
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2022 8.197,39 217,13
1.1.2023 8.615,46 232,99
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di
accompagnamento
19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento –
fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 –
11 – 15
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2022 946,80
a titolo della minorazione
1.1.2023 959,21
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 32
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di
comunicazione
limite di reddito annuo indennità di comunicazione
decorrenza importo mensile
personale (*)
1.1.2022 17.050,42 292,55 259,75
1.1.2023 17.920,00 313,91 261,11
(*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia
provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25
25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2022 259,75
a titolo della minorazione
1.1.2023 261,11
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione
istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.2022 17.050,42 292,55
1.1.2023 17.920,00 313,91
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 33
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2022 17.050,42 292,55
1.1.2023 17.920,00 313,91
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2022 5.025,02 292,55
1.1.2023 5.391,88 313,91
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2022 17.050,42 292,55 524,16
1.1.2023 17.920,00 313,91 527,16
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 34
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola
38 indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del
CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con
41
sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola
42
indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa
45
della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
indennità di
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni
accompagnamento
economiche, ma solamente a titolo della
1.1.2022 524,16
minorazione
1.1.2023 527,16
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza
(legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2022 5.025,02 292,55
1.1.2023 5.391,88 313,91
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata
dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento (*)
1.1.2022 5.025,02 299,49 381,98 524,16
1.1.2023 5.391,88 321,36 409,87 527,16
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 35
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI, NONCHE'
TALASSO-DREPANOCITOSI E TALASSEMIA INTERMEDIA IN TRATTAMENTO
TRASFUSIONALE O CON IDROSSIUREA
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età
Legge 28 dicembre 2001 n.448 - Legge 350/2003 art. 3 comma 131
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
72, 73 Indennità art. 3, c. 131, L. 350/2003
decorrenza importo mensile (*)
1.1.2022 525,38
1.1.2023 563,74
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 36
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
spettante
2022 6.231,68 13.061,62 10,33
2023 6.676,80 14.005,42 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
€ 6.231,68 somma dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 13.061,62 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 del
trattamento minimo pari a € 6.829,94.
€ 6.676,80 somma dell’importo annuo 2023 dell’assegno sociale, pari a € 5.391,88 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 14.005,42 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2023 del
trattamento minimo pari a € 7.328,6 2.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 37
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13
ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I
DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33,
39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
369,27
2022 292,55 8.603,66 14.701,05 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
386,27
2023 313,91 9.102,34 15.644,85 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 3.803,15 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.800,51.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
€ 9.102,34 somma dell’importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.080,83 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 5.021,51.
€ 15.644,85 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2023
dell’assegno sociale, pari a € 6.542,51.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 38
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I
SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
345,44
2022 316,38 8.603,66 14.701,05 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
360,70
2023 339,48 9.102,34 15.644,85 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.112,94 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.490,72.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
€ 9.102,34 somma dell’importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.413,24 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.689,10.
€ 15.644,85 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2023
dell’assegno sociale, pari a € 6.542,51.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 39
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
295,22
2022 366,60 8.603,66 14.701,05 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
306,81
2023 393,37 9.102,34 15.644,85 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato
sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del
coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.765,80 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.837,86.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
€ 9.102,34 somma dell’importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.113,81 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.988,53.
€ 15.644,85 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2023
dell’assegno sociale, pari a € 6.542,51.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 40
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
288,30
2022 373,52 8.603,66 14.701,05 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
299,38
2023 400,80 9.102,34 15.644,85 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.855,76 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.747,90.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
€ 9.102,34 somma dell’importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.210,40 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.891,94.
€ 15.644,85 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2023
dell’assegno sociale, pari a € 6.542,51.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 41
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
271,39
2022 390,43 8.603,66 14.701,05 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
281,24
2023 418,94 9.102,34 15.644,85 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato
sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del
coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 5.075,59 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.528,07.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
€ 9.102,34 somma dell’importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.446,22 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.656,12.
€ 15.644,85 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2023
dell’assegno sociale, pari a € 6.542,51.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 42
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 25% 300,00
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 35% 3.100,00
Oltre 50.000,00 43% 7.100,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 25% 25,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.166,67 35% 258,34
Oltre 4.166,67 43% 591,67
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 43
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
(scheda aggiornata come da Circolare n. 4/E/2022)
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua Note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
950,00 Nota 1
affidati o affiliati, di età pari o superiore
a 21 anni
Per ogni altra persona indicata nell’articolo
433 del Codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti
750,00 Nota 2
dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso
i figli, ancorché per i medesimi non spetti la
detrazione ai sensi della lettera c dell’
art.12 TUIR
Per il primo figlio di età pari o superiore a Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
21 anni in mancanza del coniuge previste per il coniuge (tabella N.2A)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con
età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))/ 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 44
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto
tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera
15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €
diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 45
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del
TUIR)
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 8.500,00 1.955,00 Nota 1
Oltre 8.500,00 Fino a 25.000,00 700 Nota 2
Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 700 Nota 2+Nota 4
Oltre 28.000,00 Fino a 29.000,00 700 Nota 3+Nota 4
Oltre 29.000,00 Fino a 50.000,00 700 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.255 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 19.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.255 * C
Calcolo della detrazione: 700,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 700,00 * C
Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 4) prevede un aumento di detrazione pari a 50 euro
annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 46
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di
cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per APE sociale, assegni straordinari e
“isopensioni”)
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 15.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 25.000,00 1.190,00 Nota 2
Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 1.190,00 Nota 2+Nota 4
Oltre 28.000,00 Fino a 35.000,00 1.910,00 Nota 3+Nota 4
Oltre 35.000,00 Fino a 50.000,00 1.910,00 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo del trattamento di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 13.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.190 * C
Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C
Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 2) prevede un aumento di detrazione pari a 65 euro
annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 47
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE
PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2023
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40
anni di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 51.803,58 996,22 80 0,00153846 41.442,86 3.187,91
Oltre € 51.803,58 996,22
Fino a € 68.898,77 1.324,98 60 0,0011538 10.256,70 788,98
(fascia di € 17.095,19) 328,75
Oltre € 68.898,77 1.324,98
Fino a € 85.993,94 1.653,73 50 0,000961538 8.547,61 657,51
(fascia di € 17.095,19) 328,75
Oltre € 85.993,94 1.653,73 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 51.803,58 996,22 80 0,00153846 41.442,86 3.187,91
Oltre € 51.803,58 996,22
Fino a € 68.898,77 1.324,98 64 0,001230769 10.940,97 841,61
(fascia di € 17.095,19) 328,75
Oltre € 68.898,77 1.324,98
Fino a € 85.993,94 1.653,73 54 0,001038461 9.231,44 710,11
(fascia di € 17.095,19) 328,75
Oltre € 85.993,94 1.653,73
Fino a € 98.426,81 1.892,83 44 0,000846153 5.470,55 420,81
(fascia di € 12.432,86) 239,09
Oltre € 98.426,81 1.892,83 36 0,000692307
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 48
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2022 105.014,00
2023 112.680,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Minimale retributivo
Importo mensile Percentuale di
Minimale retributivo annuo
Anno del trattamento ragguaglio della
settimanale (arrotondato all’unità
minimo di pensione pensione
di euro)
2022 525,38 40 210,15 10.928,00
2023 563,74 40 225,50 11.726,00
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Anno Minimale retributivo Massimale retributivo Tetto pensionabile
2022 10.928,00 191.423,00 48.279,00
2023 11.726,00 205.397,00 51.803,00
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 49
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo mensile
Anno Percentuale (1) Importo soglia Percentuale (2) Importo soglia
Assegno Sociale
2022 469,03 1,20 562,84 1,50 703,55
2023 503,27 1,20 603,92 1,50 754,91
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data
perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data
perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n.
214)
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA
Anno Importo mensile Assegno Sociale Percentuale (1) Importo soglia
2022 469,03 2,80 1.313,28
2023 503,27 2,80 1.409,16
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 50
Tabella V
CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE
SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI”
REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2023 ABBATTIMENTO
T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori Redditi inferiori o 60%
dipendenti, maggiorato sulla base dei uguali a € 9.102,34
parametri di cui all’art. 38 della legge
448/2001
Superiori al trattamento minimo maggiorato Redditi superiori a
sulla base dei parametri di cui all’art. 38 della € 9.102,34 40%
legge 448/2001, ma inferiori o pari a due e inferiori o uguali a
volte il trattamento minimo € 14.657,24
Superiori a due volte il trattamento minimo Redditi superiori a
ma inferiori o pari a quattro volte il € 14.657,24 20%
trattamento minimo e inferiori o uguali a
€ 29.314,48
Superiori a quattro volte il trattamento Redditi superiori a
minimo € 29.314,48 0
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 51
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