Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 139/2022
Conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali
Riferimento normativo
Conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31/12/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 139
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e
assistenziali
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle
operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli
che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di
lavoro iscritti alla Gestione pubblicache utilizzanoil flusso Uniemens
ListaPosPA.
INDICE
1. Premessa
2. Termine per l’effettuazione del conguaglio
3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)
3.1. Compilazione flusso Uniemens
4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
4.1. Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
5. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)
5.1. Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%
6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
6.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)
8. Auto aziendali concesse a uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)
9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
10.1. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
11.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro
12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su contributi e
somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
14.1. Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
14.2. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
14.3. Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere
per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e ss.mm.ii nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
14.4. Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
14.5. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo
utilizzo 1 e 2
14.6. Termini per le operazioni di conguaglio
14.7. Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie
sanzionatorie
14.8. Certificazione Unica dati previdenziali ed assistenziali
1. Premessa
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo
svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta
quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi
variabili della retribuzione.
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);
2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per
l’anno 2022) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.
917, recante “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, o TUIR) per la quale si rinvia al
messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022
6) auto aziendali ad uso promiscuo;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) gestione delle operazioni societarie.
Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce
contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti ed aziende
il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.
2. Termine per l’effettuazione del conguaglio
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la
denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio
2023), anche con quella di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16
febbraio 2023[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di
Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere
inserite anche nella denuncia di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023),
senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei
contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni
per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della
maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 1976, n. 177, potrà avvenire anche
con la denuncia del mese di “febbraio 2023”.
3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)
La delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata
con il DM 7.10.1993, ha stabilito che: “qualora nel corso del mese intervengano elementi o
eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori
di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso
versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali
fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di
competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.
Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
dell'INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali;
integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa,
i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso[2] i ratei di retribuzione del mese
precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla
elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel
mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non
occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei
si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso
UniEmens.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni
imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel
mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento
<VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e
contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non
dovute.
Si ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore,
gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della
competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo
(aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio
2023.
Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro
terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo
quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della legge n. 177/1976)
deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
3.1. Compilazione flusso UniEmens
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il
conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere
compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità
indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens, al quale si rinvia[3].
4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base
contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità
contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo
della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n.
335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 28 settembre 2001, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417 [4].
Tale massimale – pari, per l'anno 2022, a € 105.014,00– deve essere rivalutato ogni anno in
base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici
(IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n.
384/1992.
In proposito, si rammenta quanto segue:
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno
risulti retribuito solo in parte;
nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei
precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è,
quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica
rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli
effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore
è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta
mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel
corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione
imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura
proporzionalmente ridotta;
ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata di
cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di
collaborazione coordinata e continuativa.
4.1. Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge
n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento
<Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato
nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento
<EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei
mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà
ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno civile, vi sia stata un’inesatta determinazione
dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente
il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un
mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione
in sede di conguaglio), si procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr>
di <VarRetributive>.
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell’ultimo aggiornamento del
documento tecnico UniEmens.
5. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)
L'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici
che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella
misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67.
Per l'anno 2022, tale limite è risultato € 48.279,00che, rapportato a dodici mesi, è pari a €
4.023,00[5].
Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della
mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad
operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al
Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP), l’Istituto, con messaggio n. 5327/2015, ha
fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.
Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro
simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le
retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della
prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista
Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di
lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di
lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di
lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la
retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le
operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2022 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà
quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle
certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
5.1. Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano
assolti con la denuncia del mese di gennaio 2023, gli elementi variabili della retribuzione non
incidono sulla determinazione del tetto 2022 di € 48.279,00. Ai fini del regime contributivo,
infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2023.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% di cui al decreto-legge n. 384/1992, a livello
individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di
<DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.
Per le specifiche modalità di applicazione del contributo aggiuntivo dell’1%, in relazione ai
giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di
natura giornalistica nell’anno 2022, si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n.
3418/2022.
6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non
corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7.10.1993, i cui
adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i
compensi.
Nel rinviare a quanto già reso noto in materia[6], si ricorda che l’individuazione del momento
in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto
del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo
successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso
ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo
compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al
quale era stato imputato.
In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale si osserva che l’effettiva fruizione delle
ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente,
pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si
accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto
indebitamente versato può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.)
della correlativa azione di ripetizione.
6.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per
il compenso ferie.
Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di
lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in
diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il
compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la
contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva
FERIE[7], si rinvia a quanto illustrato nel più volte citato documento tecnico.
7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)
L’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, recante “Misure urgenti in materia di
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti-bis), il legislatore ha
introdotto una disciplina in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la quale, limitatamente
al periodo di imposta 2022, individua un nuovo limite massimo di esenzione - da ultimo,
ulteriormente elevato fino a 3.000 euro con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
(Decreto Aiuti-quater) - ed estende le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore anche
alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Stante l’eccezionalità della misura - prevista per il solo anno 2022 - con il messaggio n. 4616
del 22 dicembre 2022 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento e sono state fornite
le istruzioni operative in ordine alle modalità di conguaglio predisposte dall’Istituto in relazione
alla suddetta fattispecie in deroga.
8. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del
TUIR)
Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), al comma 632 dell’articolo 1, è
stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in
uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo
come base un valore determinato in via convenzionale.
Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione
degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua
realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge di bilancio, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride
carbonica e all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.
In particolare, il novellato testo dell’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini
della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei
ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non
superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere
dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25 per cento dell’importo corrispondente alla
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30 per cento in caso di emissioni di
anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.
A decorrere dall’anno 2021, la percentuale è elevata al 50 per cento in caso di emissioni
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60 per cento per i veicoli con valori di emissioni
superiore a 190 g/Km.
A norma dell’articolo 1, comma 633, della medesima legge n. 160/2019 resta ferma
l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con
riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria
del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo,
ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al
lavoratore si applica la percentuale del 30 per cento dell’importo corrispondente a una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai
prestiti erogati ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR) si deve assumere il
50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento
vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli
stessi.
Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso
ufficiale di riferimento) è pari al 2,50%[8].
10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente,
salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[9].
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla
sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle
somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse
misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” tali operazioni
dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025 del
07 agosto 2019.
10.1. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Con la circolare n. 70/2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31
dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno
solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50
addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi
pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto
dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di
rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del
predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita
rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT sia negativa la misura del tasso di
rivalutazione deve essere comunque non inferiore all’1,5%).
Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2022, hanno raggiunto il
limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di
trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2023 (31 marzo 2023).
11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
L’articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine
rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal
75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’ISTAT nel
mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o
alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta
sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata
dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Al riguardo, si fa presente che l’articolo 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
ha rideterminato nella misura 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni
decorrenti dal 1° gennaio 2015 (cfr. l’articolo 1, comma 625, legge n. 190/2014).
Entro il mese di dicembre 2022, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di
lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione
della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione
delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del
penultimo) indice ISTAT.
Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva, deve continuare ad essere
effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. “7W” nonché sulle somme versate in
adempimento degli obblighi illustrati con il messaggio n. 2616/2021.
11.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2022 sono state versate quote di TFR al
Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi
dell’articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e
calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva
del 17%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia
all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere
restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e
<DenunciaAziendale> sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.
12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi
dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio
dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto
al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente
percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le
erogazioni liberali ed i fringe benefits.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di
lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi
codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola
di provenienza.
Come indicato al precedente paragrafo 3, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante
può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>,
<InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice
dell’azienda di provenienza.
13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su
contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza
complementare
L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in
materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica
complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%,
dall'articolo 9-bis del decreto legge 19 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 giugno 1991, 166[10].
Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari
all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di
garanzia - ex articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, istituito mediante
evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS,
apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori
di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si
rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono
avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens, di seguito indicati.
Codice Significato
L938 Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al
F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS
L939 Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già
iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002
14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da
Amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica, si riepilogano
le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative all’anno 2022.
14.1. Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali
contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile previdenziale.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di
conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:
redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal
lavoratore.
Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un
altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia
il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.
Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l’anno
2022 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni
liquidate o virtuali afferenti al periodo di riferimento.
Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2022 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2,
causale 5 e causale 7 relativi a somme erogate nel 2022 che hanno un periodo di riferimento
(data inizio e data fine) compreso nell’anno 2022 che non sono stati sostituiti ovvero annullati
da nuove dichiarazioni.
14.2. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito un massimale annuo
per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a
forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano
per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23,
della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.
Con la circolare n. 58/2016 l’Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del
massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica.
Al riguardo, si precisa che il massimale di cui trattasi deve essere applicato, qualora ne
sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii , nonché ai direttori scientifici degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico (cfr. paragrafo 14.3)
Il massimale, pari a € 105.014,00per l'anno 2022, è rivalutato ogni anno in base all'indice dei
prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché per la
contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
Si rammenta, inoltre, quanto segue:
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno
solare risulti retribuito solo in parte;
nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in
costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il
dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la
Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o a presentare una
dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla
base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a
contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del
massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di
retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che
comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni
derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.
14.3. Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,
da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii nonché per i direttori scientifici
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n.
502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture
indicate nel medesimo decreto o individuate da disposizioni di legge statale, l’imponibile
contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice
ISTAT. Per l’anno 2022 il massimale è pari a € 191.423,00.
Il citato articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua
connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure
citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali
contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all’articolo 10-bis
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio
2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Tale disposizione,
pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori (cfr. la circolare n.
195/2021).
Si evidenzia che il massimale non è applicabile ai fini pensionistici ai dipendenti privi di
contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il
sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, per i quali
deve essere applicato il massimale dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al
precedente paragrafo 14.2.
Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota
aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.
14.4. Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
Ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 438/1992, e dell’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio
1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico
sia inferiore al 10%. L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti retributivi oltre i quali viene
applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
Si rammenta che per l’anno 2022 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere
corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a € 48.279,00, corrispondente a € 4.023,00 mensili, per
dodici mensilità.
Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il
contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore,
da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale
tenendo conto dei seguenti redditi:
redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al
lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai
precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore,
tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di
lavoro.
Si evidenzia che ai fini delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni imponibili 2022 è
necessario tenere conto delle retribuzioni dichiarate con riferimento ai periodi retributivi
dell’anno 2022. Ne consegue che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi
di competenza riferiti ad anni precedenti al 2022 non rilevano ai fini del conguaglio
previdenziale dell’anno 2022, ma dell’anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state
pagate nel 2022.
14.5. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici
motivo utilizzo 1 e 2
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio
anche ai fini previdenziali.
Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%,
anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno.
In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.
Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2022, siano in corso più rapporti di lavoro
subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di
lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.
Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla Cassa per i trattamenti
pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) devono essere effettuate in riferimento a
ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse
Amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono
tenere conto di tutti i redditi liquidati.
Nell’elemento V1, casuale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei
contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie
denunce. Nell’elemento V1, causale 7, devono essere indicate le eventuali variazioni dei
contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le
operazioni di conguaglio del 18%, l’eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.
Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell’elemento V1, causale 7, corrisponde
all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2022 – 31/12/2022) o, se inferiore
all’anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.
Per i redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta
principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione
presso cui il dipendente presta servizio o altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi
di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1,
causale 7, valorizzando l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale
elemento i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall’altro soggetto in aggiunta a
quelli discendenti dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.
Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto,
indicando nell’elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l’anno in cui il soggetto medesimo
ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare
record distinti. La differenza tra i contributi dovuti valorizzati nelle Gestioni e quelli discendenti
dai valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso da quello del
dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia l’elemento V1, causale 7, per le
operazioni di conguaglio contributivo.
Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio non specifica il/i mese/i in cui sono
state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio
deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.
Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel
caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per
redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla Gestione pubblica.
L’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, non deve essere elaborato se il sostituto di
imposta principale ha inserito i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce
mensili.
Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in
precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1,
valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in
termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono
essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.
Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non
comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica deve essere elaborato un
elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno, entro il mese di
cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei
contributi, non comportano la necessità di elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 1.
I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta
principale devono essere considerati anche ai fini della CU 2023, secondo quanto indicato nelle
istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.
14.6. Termini per le operazioni di conguaglio
Per le aziende e le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio
devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento
dei redditi oggetto del conguaglio.
Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2022, le operazioni di
conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive afferenti a “febbraio
2023”.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice
motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate
le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2023, non
oltre il mese di marzo 2023.
Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio,
senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono
effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16
marzo 2023.
14.7. Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle
fattispecie sanzionatorie
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i
contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive di
cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14.8. Certificazione Unica dati previdenziali ed assistenziali
L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra Amministrazione, corrispondendo
direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme
corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la
denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre
Amministrazioni. Nel caso in cui la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di
imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare
le denunce contributive, la medesima è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di
imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio
dei dati previdenziali ed assistenziali ed elaborare, ove necessario, l’elemento V1, causale 7,
codice motivo utilizzo 2.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al
personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica,
compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU
2023 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS per i lavoratori subordinati iscritti alla
Gestione pubblica.
Si precisa che la sezione previdenziale della CU deve essere compilata dai sostituti di imposta
che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come
redditi di lavoro dipendente, riconducibili ad un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla
Gestione pubblica, ed effettuano le relative trattenute anche se non sono parte del rapporto di
lavoro instaurato con il dipendente.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata
con Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7.10.1993.
[2] Cfr. la circolare n. 117 del 7 dicembre 2005.
[3] Cfr. anche la circolare n. 106 del 9 novembre 2018 recante nuove indicazioni operative e
precisazioni sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens.
[4] Per gli assicurati che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo iscritti alla soppressa
Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI si applicano le disposizioni di cui al comma 105
dell’articolo 1 della legge n. 234/2021. (Cfr. circ. n. 82/2022, par. 3.1.1).
[5] Si rammenta che per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica - iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO
INPGI fino al 30 giugno 2022 - la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere
corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’articolo 3-ter del decreto-legge n.
384/1992, è determinata, per il 2022, nel minimo retributivo contrattuale del redattore
ordinario, ossia € 46.184,00 (importo pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile ai
sensi dell’articolo 7 del Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è
pari a € 3.849,00 (cfr. mess. n. 3418/2022).
[6] Cfr., da ultimo, la circolare n. 162 del 27 dicembre 2010.
[7] Cfr. il messaggio n. 456 del 31 gennaio 2019.
[8] La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022,
ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema (ex TUR) con decorrenza dal 21 dicembre 2022 (cfr. la circolare n. 133 del 16
dicembre 2022).
[9] Cfr. l’articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007.
[10]Cfr. la circolare n. 98 del 2 luglio 2007.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 139/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2022
Cross-border conversion – Disciplina fiscale applicabile ai fini IRES e IRAP a…
Interpello AdE 3
Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar…
Interpello AdE 99
Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori…
Risoluzione AdE 197
Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione …
Interpello AdE 34
Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comm…
Provvedimento AdE 99