Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto l’obbligo della contribuzione previdenziale. Titolari di incarichi di ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010) e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024). Istituzione dei nuovi “Tipo rapporto” del flusso Uniemens.
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto l’obbligo della contribuzione previdenziale. Titolari di incarichi di ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010) e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024). Istituzione dei nuovi “Tipo rapporto” del flusso Uniemens.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 12/11/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 142
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995. Nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto
l’obbligo della contribuzione previdenziale. Titolari di incarichi di
ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010) e addetti al controllo
e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo
da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024).
Istituzione dei nuovi “Tipo rapporto” del flusso Uniemens.
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra il quadro normativo di riferimento e si
forniscono le relative istruzioni in ordine agli obblighi contributivi previsti per
le nuove figure di lavoratori per i quali è obbligatoria la contribuzione
previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335/1995. Trattasi, in particolare, dei titolari di incarichi di
ricerca disciplinati dall’articolo 22-ter della legge n. 240/2010, introdotto
dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 45/2025, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 79/2025, e degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse
ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per i quali è stata prevista
specifica tutela previdenziale al comma 553 dell’articolo 1 della legge n.
207/2024.
INDICE
Premessa
Prima parte. Incarichi di ricerca
1. Quadro normativo
2. I soggetti interessati
3. Obblighi contributivi
4. Istruzioni operative
Seconda parte. Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del
cavallo da sella
1. Quadro normativo
2. I soggetti interessati
3. Obblighi contributivi
4. Istruzioni operative
Premessa
L’articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2025, n. 79, rubricato “Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della
Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha introdotto, tra gli
altri, l’articolo 22-ter alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo un nuovo strumento
contrattuale al fine di favorire un accesso qualificato alle attività di ricerca da parte dei giovani
laureati.
L’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, modificando l’articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, estende, con decorrenza 1° gennaio 2025, l’obbligo di iscrizione
alla Gestione separata agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle
manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive.
Con la presente circolare si illustrano le citate disposizioni e si forniscono istruzioni per la
gestione degli adempimenti contributivi dalle stesse derivanti.
Prima parte. Incarichi di ricerca
1. Quadro normativo
L’articolo 22-ter della legge n. 240/2010, introdotto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n.
45/2025, al comma 1 dispone che le istituzioni di cui all’articolo 22, comma 1, della medesima
legge (università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) possono
“conferire “incarichi di ricerca” finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la
supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in
possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum
idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca”.
Le medesime istituzioni conferenti disciplinano le modalità di conferimento con appositi
regolamenti (cfr. il comma 2 dell’art. 22-ter). Nel bando di selezione, che deve essere
pubblicato anche nel sito internet dell’istituzione conferente, del Ministero e dell’Unione
europea, oltre alle informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri della
posizione, è indicato anche il trattamento economico e previdenziale attribuito al titolare. È
possibile il conferimento diretto nel caso in cui gli incarichi di ricerca siano finanziati da risorse
esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi.
Gli stessi devono essere pubblicati nel sito delle istituzioni ai fini della raccolta delle
manifestazioni di interesse da parte dei candidati e deve essere anche pubblicata la
comunicazione della decisione di affidamento (cfr. il comma 4 dell’art. 22-ter). Gli incarichi di
ricerca conferiti al medesimo soggetto hanno la durata minima di un anno e massima di tre
anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe anche non continuativi (cfr. il comma 7 dell’art.
22-ter).
Il comma 9 dell’articolo 22-ter disciplina, tra l’altro, le incompatibilità degli incarichi di ricerca
con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o
specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione
a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni
legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), e con la titolarità di borse di dottorato di
ricerca o altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere,
salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
Gli incarichi “post-doc” di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010 (contratti a tempo
determinato stipulati dalle medesime istituzioni interessate dall’articolo in esame per lo
svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza
missione, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia
pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni), i contratti di ricerca di cui
all’articolo 22, i contratti di cui all’articolo 24 (ricercatori a tempo determinato) e gli incarichi di
ricerca di cui all’articolo 23-ter della medesima legge non sono tra loro compatibili e non
possono essere fruiti contemporaneamente dallo stesso titolare. La durata complessiva dei
rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui ai citati articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei
contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le
istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con
gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni anche se non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Il comma 6 dell’articolo 22-ter in argomento prevede che agli incarichi di ricerca si applicano,
in materia fiscale, le disposizioni dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 - che
disciplina una esenzione fiscale - e, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, che disciplinano l’iscrizione alla Gestione
separata (cfr. il successivo paragrafo 3). La norma dispone inoltre, per l’astensione obbligatoria
per la maternità, l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l’applicazione dell'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel
periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto ai sensi
dell'articolo 5 del citato D.I. 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza
dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
2. I soggetti interessati
Come anticipato, possono conferire “incarichi di ricerca” ai sensi del comma 1 dell’articolo 22-
ter della legge n. 240/2010 le istituzioni individuate dall’articolo 22, comma 1, della medesima
legge, ossia:
- le università;
- gli enti pubblici di ricerca;
- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980.
Destinatari degli incarichi sono i giovani laureati magistrali o a ciclo unico da non più di sei anni
in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Obblighi contributivi
Il comma 6 dell’articolo 22-ter in argomento prevede, per i titolari degli incarichi di ricerca,
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge n. 335/1995.
Nello specifico, ai fini degli adempimenti contributivi, si applicano le medesime modalità e gli
stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla Gestione separata e, in particolare:
sull’importo del trattamento economico corrisposto al titolare dell’incarico di ricerca deve
essere calcolata la contribuzione ai fini della tutela per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (IVS) secondo le modalità e con l’applicazione delle aliquote previste per legge
per gli assicurati alla Gestione separata, oltre alle aliquote aggiuntive per la
maternità/paternità, contro la malattia e la degenza ospedaliera e DIS-COLL. Per l’anno
2025 le aliquote sono pari al 33% per l’IVS, mentre le aliquote aggiuntive quale
contribuzione per il finanziamento delle prestazioni della maternità/paternità, contro la
malattia e della degenza ospedaliera sono pari allo 0,72% e all’1,31% per la DIS-COLL;
l’onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico dell’incaricato di ricerca e di
due terzi a carico delle istituzioni conferenti l’incarico;
l’istituzione conferente è obbligata agli adempimenti relativi al pagamento del contributo
dovuto (comprensivo della quota a carico dell’incaricato di ricerca) e all’invio del flusso
Uniemens relativo al trattamento economico effettivamente erogato entro le scadenze
previste.
4. Istruzioni operative
A) Iscrizione
Gli incaricati di ricerca, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devono iscriversi alla Gestione
separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:
web, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione
Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell’Istituto www.inps.it, autenticandosi
con la propria identità digitale;
intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.
Dopo avere inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia
“parasubordinato” e, successivamente, compilare i campi con i dati anagrafici. Deve essere
inserita come “data inizio attività” la data di inizio dell’incarico di ricerca; una volta confermati i
dati, il cittadino è registrato automaticamente senza attribuzione di alcun numero identificativo.
Dal Fascicolo previdenziale del cittadino è possibile visualizzare la contribuzione versata
dall’istituzione conferente attraverso la funzione “Rendicontazione Gestione separata”.
B) Contribuzione previdenziale
Come indicato al precedente paragrafo 3 gli adempimenti relativi al versamento e alla denuncia
della contribuzione sono in capo all’istituzione conferente.
L’obbligo di contribuzione alla Gestione separata comporta che si applichino le modalità e i
termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi obbligati all’iscrizione alla medesima
gestione. Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che
l’istituzione conferente è tenuta:
1. al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dell’incaricato). I
versamenti devono avvenire tramite:
modello F24/F24EP;
mandato di tesoreria;
IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.
Per tutte le citate forme di versamento la contribuzione è versata presso la Struttura
territoriale dell’INPS di competenza della sede legale dell’istituzione conferente.
L’istituzione conferente che effettua il versamento mediante il modello F24/F24EP deve
compilare gli appositi campi della sezione INPS. Si evidenzia che, analogamente a quanto
previsto per la generalità dei committenti, non è possibile effettuare alcuna compensazione
mediante il modello F24/F24EP con eventuali importi di contribuzione già versati in misura
eccedente.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE
devono essere indicati i seguenti dati:
codice fiscale dell’istituzione conferente;
periodo dell’erogazione del compenso (espresso in mese/anno);
causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria);
2. alla denuncia dell’avvenuto pagamento del trattamento economico tramite i flussi Uniemens.
L’istituzione conferente è obbligata all’invio dei flussi Uniemens contenenti i dati relativi agli
incarichi di ricerca per i quali sono stati erogati i trattamenti economici in uno specifico periodo
mensile. Il periodo deve coincidere con il mese nel quale sono stati effettivamente pagati i
trattamenti economici ed essere indicato quale “competente” nel mandato di tesoreria o nel
modello F24 (sul modello F24 è indicato “periodo di riferimento” “da mese/anno a mese/anno”)
a prescindere dal periodo in cui si è svolta l’attività. La denuncia deve contenere, nell’elemento
“periodo di attività dal/al” nel campo “dal” la data del periodo di incarico di ricerca.
La denuncia è inviata tramite il flusso Uniemens; i dati del flusso telematico possono essere
inviati anche tramite l’apposita funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto
previdenziale per i committenti della Gestione Separata.
Si ricorda che per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo
2116 del codice civile (c.d. automaticità delle prestazioni); ne consegue che l’attribuzione della
copertura sulle posizioni assicurative da parte dell’Istituto avviene mensilmente, avuto riguardo
all’importo della contribuzione effettivamente versata. Pertanto, in presenza di versamenti
parziali, la copertura sulle posizioni assicurative denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in
proporzione su tutte le posizioni contributive di tutti i lavoratori denunciati.
Al fine dell’individuazione del contributo dovuto per gli incaricati di ricerca e della compilazione
del flusso Uniemens da parte delle istituzioni conferenti è introdotto un nuovo “Tipo rapporto”
così come di seguito specificato:
nella <ListaCollaboratori>, il nuovo codice “R5–Incarichi di ricerca– art. 22-ter Legge 30
dicembre 2010, n.240” deve essere inserito nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>.
In applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993,
approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, i versamenti e gli adempimenti previsti
possono essere effettuati con le consuete scadenze entro il terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente circolare.
Seconda parte. Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle
manifestazioni del cavallo da sella
1. Quadro normativo
L’articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 2 della legge n.
335/1995, istitutiva della Gestione separata.
In particolare, al comma 26 del citato articolo 2 è stato aggiunto l’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio
di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante. Inoltre, è stato
aggiunto il comma 29-bis, ai sensi del quale, per i soggetti sopra indicati, il contributo alla
Gestione separata “è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito
eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il
versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre
2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento
dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul
medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non
pensionistiche”. La norma dispone altresì che per quanto non disciplinato dal medesimo comma
si applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32 del medesimo articolo 2.
2. I soggetti interessati
L’estensione dell’obbligo assicurativo presso la Gestione separata riguarda gli addetti che
svolgono l’attività come controllo, disciplina e altre mansioni relative alle corse e alle
manifestazioni equine sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive e che sono
iscritti nel registro istituito con decreto ministeriale 23 febbraio 2015; i compensi per tali
attività sono erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e
sono disciplinati dall’articolo 50, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
3. Obblighi contributivi
Il comma 29-bis dell’articolo 2 della legge n. 335/1995, introdotto dal comma 553 dell’articolo
1 della legge n. 207/2024, prevede che per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse
ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella iscritti alla Gestione separata:
sull’importo dei compensi corrisposti si applica l’aliquota contributiva pari al 25% ai fini
della tutela IVS, nonché le aliquote previste ai fini delle prestazioni non pensionistiche pari
al 2,03% per le tutele della maternità/paternità, contro la malattia, della degenza
ospedaliera e della DIS-COLL. Ne consegue che l’aliquota complessiva per ogni singolo
soggetto interessato è pari al 27,03%. Le citate aliquote sono applicate nel caso in cui il
soggetto sia privo di altra forma di previdenza obbligatoria, mentre, nel caso in cui lo
stesso sia coperto da altra forma di previdenza o sia titolare di pensione diretta, l’aliquota
è pari al 24%;
il contributo è dovuto sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui
(c.d. franchigia);
fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile
contributivo e, di conseguenza, l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Tale riduzione ha riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento
pensionistico. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non
pensionistiche – maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL (per le
quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03%) – deve essere calcolata sulla totalità
dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro;
l’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del prestatore e per due terzi a carico
del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è obbligato agli
adempimenti relativi al pagamento del contributo dovuto (comprensivo della quota a
carico dell’addetto) e all’invio del flusso Uniemens relativo ai compensi effettivamente
erogati entro le scadenze previste.
4. Istruzioni operative
A) Iscrizione
Gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da
sella, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devono iscriversi alla Gestione separata, inviando la
richiesta tramite i seguenti canali:
web, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione
Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell’Istituto www.inps.it autenticandosi
con la propria identità digitale;
intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.
Dopo avere inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia
“parasubordinato” e, successivamente, compilare i campi con i dati anagrafici. Deve essere
inserita come “data inizio attività” la data di inizio dell’incarico; una volta confermati i dati, il
soggetto è registrato automaticamente senza attribuzione di alcun numero identificativo.
Dal Fascicolo previdenziale del cittadino è possibile visualizzare la contribuzione versata dal
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attraverso la funzione
“Rendicontazione Gestione separata”.
B) Contribuzione previdenziale
Gli adempimenti relativi al versamento e alla denuncia della contribuzione sono in capo al
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
L’obbligo di contribuzione alla Gestione separata comporta l’applicazione delle modalità e dei
termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi obbligati alla Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che il citato
Ministero è tenuto:
1. al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dell’addetto). I
versamenti possono avvenire tramite:
modello F24/F24EP;
mandato di tesoreria;
IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.
Per tutte le citate forme di versamento la contribuzione è versata presso la Struttura
territoriale dell’INPS di competenza della sede legale del Ministero dell’Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, compilando gli appositi campi della sezione INPS. Si
evidenzia che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei committenti, non è
possibile effettuare alcuna compensazione mediante il modello F24/F24EP con eventuali importi
di contribuzione già versati in misura eccedente.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE
devono essere sempre indicati i seguenti dati:
codice fiscale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
periodo dell’erogazione del compenso (espresso in mese/anno);
causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria;
C10 per i soggetti coperti da altra forma di previdenza o titolare di pensione diretta);
2. alla denuncia tramite i flussi Uniemens dei compensi effettivamente corrisposti in uno
specifico periodo mensile; il periodo deve coincidere con il mese di effettiva erogazione del
compenso e indicato quale “competente” nel mandato di tesoreria o nel modello F24 (sul
modello F24 è indicato “periodo di riferimento” “da mese/anno a mese/anno”) a prescindere
dal periodo in cui si è svolta l’attività. La denuncia deve contenere, nell’elemento “periodo di
attività dal/al” nel campo “dal” la data del periodo di svolgimento dell’attività quale addetto al
controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.
La denuncia deve essere inviata tramite il flusso Uniemens, anche tramite l’apposita funzione
“Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per committenti della Gestione
Separata.
Si rammenta che, generalmente, la determinazione della base imponibile previdenziale è
collegata alle disposizioni in materia fiscale, se non espressamente derogate. Per quanto
riguarda gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del
cavallo da sella il comma 552 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, inserendo il comma l-bis)
al comma 1 dell’articolo 50 del D.P.R. n. 917/1986, ha disposto che i compensi erogati a tali
lavoratori hanno natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre, ai soli fini
fiscali (e non previdenziali) il medesimo comma 552, inserendo il comma d-bis.1) al comma 1
dell’articolo 52 del D.P.R. n. 917/1986, ha previsto, per tali compensi, l’esenzione fino a 15.000
euro.
Inoltre, per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116
del codice civile (c.d. automaticità delle prestazioni). Conseguentemente, l’attribuzione della
copertura sulle posizioni assicurative da parte dell’Istituto avviene mensilmente, avuto riguardo
all’importo della contribuzione effettivamente versata. Pertanto, in presenza di versamenti
parziali, la copertura sulle posizioni assicurative denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in
proporzione su tutte le posizioni contributive di tutti i lavoratori denunciati.
Al fine dell’individuazione del contributo specifico dovuto per i lavoratori in argomento e della
compilazione del flusso Uniemens da parte del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste sono introdotti i seguenti nuovi “Tipo rapporto”:
- per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del
cavallo da sella non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o non titolari di
pensione diretta per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25% ai fini IVS, i
compensi erogati dal citato Ministero nei flussi Uniemens devono essere indicati, nella sezione
<ListaCollaboratori>, con il nuovo codice “D8 - addetti al controllo e alla disciplina delle corse
ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis.
Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione
diretta”, da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. L’imponibile
previdenziale da indicare è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50% del compenso erogato (a
decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100% del compenso erogato). Dai compensi
percepiti deve essere detratta la franchigia di 5.000 euro;
- per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del
cavallo da sella non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o non titolari di
pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle
prestazioni non pensionistiche, quali la maternità/paternità, la malattia, la degenza ospedaliera
e la DIS-COLL, con aliquota complessiva pari al 2,03% - i compensi erogati dal Ministero
dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei flussi Uniemens devono essere
indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice “D9– addetti al controllo e alla
disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2,
comma 29-bis aliquota prestazioni non pensionistiche” da inserire nell’elemento
<TipoRapporto> di <Collaboratore>. L’imponibile previdenziale è pari al compenso totale
erogato al netto della franchigia di 5.000 euro. Il <Tipo Rapporto> con codice “D8” deve
sempre essere presente in presenza di flusso con <Tipo Rapporto> “D9”;
- per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del
cavallo da sella assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione
diretta – per i quali è dovuta la contribuzione ai fini IVS con aliquota ridotta pari al 24% – i
compensi erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei
flussi Uniemens devono essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice
“D10– addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo
da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis coperti da altra forma di previdenza obbligatoria
già assicurati/pensionati”, da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>.
L’imponibile previdenziale è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50% del compenso erogato (a
decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100% del compenso erogato). Dai compensi
percepiti deve essere detratta la franchigia di 5.000 euro.
In applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993,
approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, i versamenti e gli adempimenti previsti
possono essere effettuati con le scadenze ordinarie entro il terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente circolare.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 142/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.