Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni. Decreto interministeriale 4 agosto 2023. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Adempimenti procedurali. Finanziamento della prestazione straordinaria. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni. Decreto interministeriale 4 agosto 2023. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Adempimenti procedurali. Finanziamento della prestazione straordinaria. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19/11/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 144
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni.
Decreto interministeriale 4 agosto 2023. Assegno straordinario di
sostegno al reddito e contribuzione correlata. Adempimenti
procedurali. Finanziamento della prestazione straordinaria. Modalità
di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni straordinarie
garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle
telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023. Si
forniscono altresì le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte
dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo.
INDICE
1. Premessa
2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Finalità e prestazioni
4. Trattamenti in via straordinaria
4.1 Tipologia
4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
4.3 Requisiti del lavoratore
4.4 Adempimenti della Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la matricola principale
aziendale
4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul “Portale prestazioni esodo”
4.6 Durata e misura della prestazione
4.7 Liquidazione dell’assegno straordinario e modalità di versamento della provvista mensile
4.8 Regime tributario
4.9 Contribuzione correlata
4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro
5. Ricorsi amministrativi
6. Modalità di finanziamento della prestazione straordinaria
6.1 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso
Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
6.2 Modalità di compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla
Gestione pubblica
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023 è stata illustrata la disciplina del Fondo di
solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo), istituito con il
decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle finanze, 4 agosto 2023.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2024, n. 17, è stato
nominato il Comitato amministratore e, pertanto, il Fondo è pienamente operativo dal giorno
successivo, ossia dal 15 febbraio 2024 (cfr. il messaggio n. 895 del 1° marzo 2024).
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono istruzioni in merito all’accesso all’assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei
processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi
cinque anni.
2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma
5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l’articolo 1, comma 2, del D.I. 4 agosto
2023) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando
l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al
fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo,
ha la facoltà di proporre modifiche in materia di contributi, interventi e trattamenti, da
adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.
148/2015.
Per i dettagli relativi alla composizione, alla durata delle cariche e ai compiti del Comitato
amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del D.I. 4 agosto 2023.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal
regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e
vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6,
del decreto legislativo n. 148/2015. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente
(cfr. l’articolo 1, comma 7, del D.I. 4 agosto 2023).
3. Finalità e prestazioni
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese
della filiera delle telecomunicazioni. Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione del
Fondo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.I. in argomento, “[…] tutte le imprese esercenti,
con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i
servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e
multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet,
posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in
particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di
servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che
forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”, siano esse rientranti o meno nel campo
di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.I. 4 agosto 2023, il Fondo assicura le seguenti
prestazioni:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche
in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al
comma 2 del medesimo articolo 5;
d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle
stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del
lavoratore interessato;
e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che
raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei
requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i
lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque
anni;
f) versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi
previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori
che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei
requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i
lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni,
consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il
medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo
non inferiore a tre anni.
4. Trattamenti in via straordinaria
4.1 Tipologia
In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di un assegno straordinario, in forma rateale,
riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione
all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel
limite massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, come indicato all’articolo 2 del D.I. 4 agosto 2023, sono beneficiari degli
interventi del Fondo i lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo D.I.
Come specificato all’articolo 6, comma 5, del D.I. in argomento il versamento della
contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di
lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento
pensionistico; l’assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello
previsto per la decorrenza della pensione, fermo restando il limite massimo di 60 mesi.
4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
Ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 4 agosto 2023, l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), e) ed f), è subordinato alla sottoscrizione di un accordo
sindacale aziendale o di gruppo, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la
rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
I datori di lavoro interessati devono presentare alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in
carico la posizione aziendale (sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che
individua, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del
proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo,
indicando altresì la Struttura territoriale dell’Istituto presso la quale deve essere versata la
provvista a copertura degli assegni straordinari, che di norma è la Struttura territorialmente
competente in base alla matricola.
Unitamente al citato accordo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Struttura
territoriale - tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale del
contribuente”, utilizzando l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”,
reperibile sotto la voce “Posizione Aziendale” - la domanda di accesso alla prestazione
straordinaria (modulo “AP159”), pubblicata nella sezione “Moduli” del sito istituzionale
www.inps.it.
4.3 Requisiti del lavoratore
L’accesso all’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è
subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei
requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima
decorrenza utile) nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) inclusa, ove prevista, la c.d.
finestra di accesso.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all’estero in
Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati
UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all’AGO, nei Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato
apposite convenzioni in materia di sicurezza sociale.
A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in applicazione dell’Accordo di
recesso (WA), dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo
sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, è altresì utile la
contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post il 31 dicembre 2020 (cfr. le circolari n.
16 del 4 febbraio 2020 e n. 53 del 6 aprile 2021).
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono
computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione
anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa
domanda, di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della
complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal
lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture
territoriali competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
4.4 Adempimenti della Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la matricola
principale aziendale
La Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la
documentazione specificata al precedente paragrafo 4.2, procede alla fase istruttoria avendo
cura di controllare che al datore di lavoro richiedente sia stato attribuito il codice di
autorizzazione “2T”, che contraddistingue i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione
del Fondo di solidarietà in argomento.
La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni, all’indirizzo di posta
elettronica prestazioniatipiche.DG@inps.it, l’accordo sindacale congiuntamente alla domanda di
accesso alla prestazione straordinaria (modulo “AP159”).
La Direzione centrale Pensioni procede alla registrazione nel “Portale prestazioni esodo” degli
accordi presentati, all’attribuzione del codice identificativo e alla relativa comunicazione tramite
posta elettronica al datore di lavoro interessato.
4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul “Portale prestazioni esodo”
La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità
telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Il datore di lavoro individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’impresa, ai
quali sono fornite le credenziali per accedere al “Portale prestazioni esodo”. A tale fine, il datore
di lavoro deve trasmettere il modulo “AA02”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito
istituzionale dell’INPS, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel medesimo modulo.
4.6 Durata e misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.I. 4 agosto 2023, il Fondo eroga un assegno
straordinario per un periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il
mese precedente a quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il periodo di finestra
trimestrale di cui all’articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel limite massimo di 60 mesi.
Il valore dell’assegno è pari, sia per i lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima
della pensione di vecchiaia sia per coloro che conseguono la pensione di vecchiaia prima della
pensione anticipata, all’importo del trattamento pensionistico spettante nell’AGO, alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Per il calcolo della quota contributiva di pensione viene utilizzato il coefficiente di
trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno straordinario.
L’assegno straordinario è una prestazione di accompagnamento alla pensione e di
conseguenza:
- non viene trattenuto il contributo ex ONPI;
- non viene attribuita la perequazione annua;
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
- non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito.
Sull’assegno straordinario possono essere effettuate trattenute per pignoramento, per
provvedimento del giudice e per recupero di somme eccedenti afferenti alla prestazione stessa.
Inoltre, non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per
cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione, ecc.).
Il D.I. 4 agosto 2023 non prevede trattenute a favore di organizzazioni sindacali.
L’assegno non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la
pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto della contribuzione correlata versata
dal Fondo in favore del lavoratore durante il periodo di accompagnamento alla pensione.
4.7 Liquidazione dell’assegno straordinario e modalità di versamento della provvista
mensile
Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione della prestazione sono le Strutture Polo di
cui ai messaggi n. 4621 del 7 luglio 2015 e n. 5119 del 3 agosto 2015.
Tali Strutture, prima di procedere alla liquidazione della prestazione, devono verificare la
cessazione del rapporto di lavoro e la contribuzione accreditata in favore del lavoratore all’atto
della cessazione medesima, segnalando al datore di lavoro e al lavoratore interessato eventuali
discordanze tra i dati indicati nella domanda e quanto verificato.
L’assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del
rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è
erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza
della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento è disposto in rate mensili anticipate.
Ai lavoratori interessati viene inviata apposita comunicazione di liquidazione, contenente le
informazioni relative all’importo lordo mensile della prestazione, al pagamento e alla data di
scadenza dell’assegno straordinario.
Si rammenta che non è ammessa la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in
pensione. Il lavoratore ha, pertanto, l’onere di presentare in tempo utile la domanda di
pensione di vecchiaia o anticipata, direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo
con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS), utilizzando i
servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge o chiamando il Contact Center
Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164164 (da rete
mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Con successiva comunicazione sarà resa nota alle Strutture territoriali dell’INPS la disponibilità
delle procedure di cui al presente paragrafo.
I pagamenti mensili a favore dei lavoratori beneficiari sono subordinati al versamento della
provvista anticipata da parte dei datori di lavoro.
A partire dal giorno 10 di ciascun mese, la procedura di disposizione dei pagamenti individua gli
assegni straordinari per i quali deve essere predisposto il pagamento relativo al mese
successivo e determina contestualmente la somma complessiva lorda che i datori di lavoro
esodanti devono versare a titolo di provvista anticipata.
I dati sono messi a disposizione degli stessi nella sezione “Pagamenti” del “Portale prestazioni
esodo”.
Per le modalità di versamento della provvista mensile si rinvia alle indicazioni fornite con il
messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.
4.8 Regime tributario
L’assegno straordinario è assoggettato al regime di tassazione ordinaria ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR).
4.9 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva
necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versata dal datore di
lavoro al Fondo, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei
lavoratori interessati, la contribuzione correlata.
Tale contribuzione – utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura – è computata in base a quanto previsto
dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari
all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve
essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli elementi
utili per il corretto calcolo della base imponibile) si rinvia alla circolare n. 9 del 19 gennaio
2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla disciplina introdotta dal
decreto legislativo n. 148/2015.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente.
In particolare, per l’anno 2025, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e
il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPLD) è pari al 33%. La medesima aliquota si applica agli iscritti alla Gestione
separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS). Per i lavoratori iscritti
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) l’aliquota contributiva di
riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota viene computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si tiene conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2025 è pari a 120.607,00 euro.
4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro
L’assegno straordinario erogato dal Fondo è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro
subordinato o autonomo.
5. Ricorsi amministrativi
I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato
amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS, al quale - ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del D.I. 4 agosto 2023 - spetta decidere in unica istanza in
ordine alle materie di competenza.
6. Modalità di finanziamento della prestazione straordinaria
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie in argomento è dovuto, da parte del datore
di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di
copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata nella misura
prevista dall’articolo 40 della legge n. 183/2010.
6.1 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del
flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
Come indicato al paragrafo 4.2 della circolare n. 107/2023, sono tenute all’iscrizione al Fondo
tutte le imprese della Filiera delle telecomunicazioni; le posizioni contributive assegnate alle
suddette imprese, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui
all’Allegato n. 2 della citata circolare, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2T”,
avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”.
L’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno
di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è
cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la
contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e ai
superstiti (IVS).
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali il datore di lavoro è tenuto a
versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata, devono essere esposti nel
flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di
<DatiRetributivi>, il seguente nuovo codice:
Codice Significato
FT Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 - Filiera
Telecomunicazioni
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, deve essere valorizzato
l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento
<Contributo> in corrispondenza del quale è indicato l’importo della contribuzione correlata da
versare, pari al 33%.
Per consentire l’esatta assegnazione dei dati nell’estratto conto è, inoltre, necessario
valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento <Settimana>.
La valorizzazione dei suddetti elementi genera nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura,
il seguente nuovo codice:
Codice Significato
M139 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario
erogato (a carico) dal Fondo solidarietà bilaterale per il personale della Filiera delle
telecomunicazioni iscritti al FPLD di cui al D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 (ovvero
a carico dei datori di lavoro)
In corrispondenza di tale codice, vengono indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il
contributo.
6.2 Modalità di compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA per i lavoratori iscritti
alla Gestione pubblica
Il datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione correlata deve elaborare, per i
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione in argomento, l’elemento
V1, causale 7, codice motivo utilizzo “9”, avente il significato di “Contribuzione correlata
lavoratori in esodo”.
L’elemento <E0_PeriodoNelMese> o <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile
che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell’elemento <CodiceCessazione>
il valore “65”, avente il significato di “Cessazione D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023”.
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento
<InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice “54”,
avente il significato di “Lavoratore D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023” e gli elementi
<Contratto> e <Qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento
<TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere
valorizzato con il codice “4F”, avente il significato di “Lavoratore D.I. 23A05102 del 4 agosto
2023 - Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi
<StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>.
L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è
calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione
da versare.
Eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le
consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici elementi V1,
causale 1.
Per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in
prossimità della cessazione dal servizio a seguito delle procedure di esodo, che intendano
iscriversi a tale Gestione successivamente al pensionamento, è possibile aderire alla citata
Gestione entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio (cfr. il messaggio 3028 del 13 settembre
2024).
7. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del
D.I. 4 agosto 2023, che prevede la corresponsione della prestazione dell’assegno straordinario
il cui onere rimane a carico del datore di lavoro, si istituiscono nell’ambito della gestione
contabile “STR - Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” – i conti a
cui sono imputati rispettivamente, l’onere per l’erogazione diretta, a cura della procedura di
liquidazione delle pensioni opportunamente aggiornata, nonché il debito nei confronti dei
lavoratori beneficiari interessati da processi di agevolazione all’esodo:
STR30115 – Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera e), del D.I. del 4 agosto 2023;
STR10115 – Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera e), del D.I. del 4 agosto 2023.
Le rate degli assegni straordinari eventualmente riaccreditate, vanno contabilizzate al conto
GPA10031 sulla base delle specifiche causali di riaccredito, per la successiva riemissione se
dovute o al conto di nuova istituzione STR24131 in quanto non riscosse dai beneficiari.
In particolare, nell’ambito del partitario contabile del conto GPA10031 eventuali assegni
riaccreditati sono evidenziati con il codice bilancio di nuova istituzione:
“3327” Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari art. 5, co. 1, lett. E), del D.I.
n. 4/08/23– STR.
Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell’esercizio risultino ancora da
definire, vengono registrati al nuovo conto STR10132 a cura della Direzione generale.
Al conto di recupero di prestazioni indebite STR24131 è abbinato, nell’ambito della procedura
“Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1374” – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, co. 1, lett. e), del D.I.
n. 4/08/23– STR.
Le partite creditorie, eventualmente presenti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, sono
registrate al nuovo conto STR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1374” deve essere utilizzato per evidenziare altresì i crediti per
prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Gli assegni straordinari del Fondo vengono erogati previo versamento della provvista mensile
anticipata dai datori di lavoro avvalendosi della procedura automatizzata conferente (“PRAT”),
secondo le modalità operative riportate nel paragrafo 4.7 della presente circolare.
La rilevazione contabile della provvista finanziaria avviene sul conto GPA54110 a valere sul
quale la procedura automatizzata conferente (“PARAT”) effettua la ripartizione della provvista
stessa, con chiusura dell’SC724, al conto di nuova istituzione STR21115, per la definitiva
imputazione del contributo straordinario a copertura degli assegni in argomento.
Per le ulteriori specifiche contabili si rinvia al messaggio n. 2873/2020.
Infine, con riferimento alla contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dai datori di
lavoro esodanti e valorizzata nel flusso Uniemens con il codice “M139”, secondo le modalità di
cui al paragrafo 6.1 della presente circolare, si istituiscono i seguenti conti:
- STR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario
di competenza degli anni precedenti;
- STR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario
di competenza dell’anno in corso.
In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione
automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi
corrispondenti all’esodo, mediante il trasferimento economico dal Fondo alla gestione
pensionistica di iscrizione dei lavoratori, le relative imputazioni avverranno al nuovo conto
STR32140, da movimentare in sezione “DARE”, in contropartita del conto FPR22041 (per il
FPLD).
Si riportano nell’allegato le intervenute variazioni al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto STR30115
Denominazione completa Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera e), del Decreto
Interministeriale del 4 agosto 2023.
Denominazione abbreviata ASS.STRAORD.A5,C.1,LETT.E) – D.I. 4/08/23
Validità e movimentabilità 11/25–P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/voce bilancio 3U1205135
Tipo variazione I
Codice conto STR10115
Denominazione completa Debiti per assegni straordinari per il sostegno del
reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del
Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023.
Denominazione abbreviata DEB.ASS.STRAOR.A5,C.1,LETT.E - D.I. 4/08/23
Validità e movimentabilità 11/25–P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/voce bilancio 3U1205135
Tipo variazione I
Codice conto STR21112
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura figurativa
dei periodi di erogazione dell’assegno straordinario a
sostegno del reddito, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia e al versamento con il sistema di cui al
D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti - art. 7, comma 4, del Decreto
Interministeriale del 4 agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.STR.CORREL.ASS.STR.A7,C4 DI 4/08/23-AP
Validità e movimentabilità 11/25–P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR21172
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura
figurativa dei periodi di erogazione dell’assegno
straordinario a sostegno del reddito, dovuto
dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso
- art. 7, comma 4, del Decreto Interministeriale
del 4 agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.STR.CORREL.ASS.STR.A7,C4 DI 4/08/23-AC
Validità e movimentabilità 11/25–P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR24131
Denominazione completa Entrate varie-Recuperi e reintroiti di assegni
straordinari per il sostegno del reddito
Denominazione abbreviata E.V.-REC. E REINTROITI ASS.STRAORDINARI
Validità e movimentabilità 11/25–S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto STR10132
Denominazione completa Debiti per assegni straordinari non riscossi dai
beneficiari
Denominazione abbreviata DEB.ASS.STRAORD NON RISCOSSI DAI BENEF.
Validità e movimentabilità 11/25–N
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205135
Tipo variazione I
Codice conto STR00131
Denominazione completa Crediti per assegni straordinari per il sostegno
del reddito da recuperare
Denominazione abbreviata CRED. ASSEGNI STRAORDINARI DA RECUPERARE
Validità e movimentabilità 11/25–N
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto SAR21115
Denominazione completa Contributo straordinario a copertura degli assegni
straordinari per il sostegno del reddito - art. 7
comma 4, del Decreto Interministeriale del 04
agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.STR.COP.ASS.STR.A7,C.4 DI 04/08/23
Validità e movimentabilità 11/25–S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1101082
Tipo variazione I
Codice conto SAR32140
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai
periodi di erogazione degli assegni straordinari per
il sostegno del reddito.
Denominazione abbreviata ONR CTR.FIGUR.PERIODI ASSEGNI STRAORDINARI
Validità e movimentabilità 11/25– P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
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