Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 153/2025
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026
Riferimento normativo
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 19/12/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 153
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026
SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della
rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione
dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di
accompagnamento a pensione per l’anno 2026.
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2025
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2026
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2026 per la generalità
delle pensioni
3.2 Incremento per l’anno 2026 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo
INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004
e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-
INVCIV)
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di
prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
5. Tabelle
6. Requisiti anagrafici
7. Gestione fiscale
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
7.2 Addizionali all’IRPEF
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
8. Pensioni gestite nei sistemi integrati
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2026
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.2.3 Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di informazioni
reddituali
8.3 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.4 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
9.4 Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti
9.5 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.6 Detassazione in applicazione di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
fiscali
10. Pensioni in convenzione internazionale
10.1 Sospensione dell’integrazione al trattamento minimo per compimento dell’età pensionabile
estera
10.2 Aggiornamenti degli importi dei pro-rata esteri ai sensi della Decisione n. 105/1975, come
sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma 14, della legge n.
335/1995
11. Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione
12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2026
13. Periodicità e date di pagamento
13.1 Calendario di pagamento
13.2 Pagamenti annuali e semestrali
14. Certificato di pensione per l’anno 2026
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali
propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2026. Le
lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto 19 novembre
2025, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali, recante “Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio
2026” (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita dall’anno successivo a quello di decorrenza
della pensione, sulla base dell’importo del cosiddetto cumulo perequativo di dicembre dell’anno
precedente a quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di
cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario
Centrale delle Pensioni (cfr. l’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono
considerate:
- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate dagli Enti diversi
dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale
informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di
ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);
- le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle
pensioni a carico del Fondo clero (CL) ed ex ENPAO (VOST) e indennizzo per la cessazione
dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei
benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla
legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO,
127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92;
200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state
liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito
anagrafico-contributivo più elevato (cfr. l’art. 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificata dall’art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n.
232).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito
in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102
del 6 luglio 2004.
Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote
nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2025
L’articolo 1 del decreto interministeriale 19 novembre 2025 ha stabilito in via definitiva che la
percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è
determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l’anno 2025.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2025 e si rammenta che l'importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2025.
Decorrenza Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e Assegno
1° gennaio autonomi vitalizio
2025
IMPORTI 603,40 € 343,97 €
MENSILI
IMPORTI 7.844,20 € 4.471,61 €
ANNUI
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2026
L’articolo 2 del decreto interministeriale 19 novembre 2025 ha previsto che la percentuale di
variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in
misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del trattamento minimo del 2026 e si rammenta che
l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di
riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2026.
Decorrenza Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e Assegno
1° gennaio autonomi vitalizio
2026
IMPORTI 611,85 € 348,79 €
MENSILI
IMPORTI 7.954,05 € 4.534,27 €
ANNUI
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2026 per la
generalità delle pensioni
L’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal
1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro
volte il trattamento minimo;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra
quattro e cinque volte il trattamento minimo;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque
volte il trattamento minimo.
Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di
rivalutazione per l’anno 2026.
Dal Scaglione di % indice perequazione Aumento Importo trattamenti
trattamento da attribuire del complessivi
da A
1° gennaio Fino a 4 volte il 100 1,400% - 2.413,60 €
2026 TM
Oltre 4 e fino a 5 90 1,260% 2.413,61 € 3.017,00 €
volte il TM
Oltre 5 volte il TM 75 1,050% 3.017,01 € -
3.2 Incremento per l’anno 2026 delle pensioni di importo pari o inferiore al
trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
L’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha
prorogato fino al 2026 l’incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento
minimo introdotto dall’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La misura percentuale dell’incremento è pari a +2,2% per l’anno 2025 e a +1,3% per l’anno
2026.
Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a
riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per l’anno 2026, come
riportato nella tabella sottostante.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE 2026 (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022,
come modificato dall’art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025)
Trattamento % Incremento Importo massimo
Minimo incremento massimo riconosciuto
riconosciuto
611,85 € 1,3% 7,95 € 619,8 €
Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:
l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base
della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con
riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o
inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in
pagamento;
per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo
complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei
loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206/2004è assicurata, ogni
anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati
o, in alternativa,
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare
dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non
sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate
sempre singolarmente.
Poiché l’indice di perequazione ordinario per il 2026 è risultato superiore all’1,25%, la
rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla precedente lettera a), secondo i
criteri di applicazione indicati nella circolare n. 122 del 27 dicembre 2018.
4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
L’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2026, indicato al precedente paragrafo 3, si
applica anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Gli importi e i limiti reddituali sono riportati nella tabella allegata alla presente circolare
(Allegato n. 2).
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria
044-INVCIV)
La misura della perequazione previsionale per l’anno 2026 è stata applicata anche alle pensioni
e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili
e sordomuti, sono aumentati dell’1,3% rispetto all’anno 2025.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di
frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (cfr. l’art. 12 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
Gli importi e i limiti reddituali sono indicati nelle tabelle di cui all’Allegato n. 2 alla presente
circolare.
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle
Amministrazioni pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria,
esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come
disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2024 - luglio 2025 e il periodo
precedente agosto 2023 – luglio 2024 è risultata del +4,16%.
Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti è stata aumentata del 4,16%.
Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata
dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
L’indice del +4,16% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle
Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e
delle finanze.
5. Tabelle
Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle
prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al
reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo degli anni 2025 e 2026.
Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica
massima” applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti “propri”.
6. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per l’anno 2026 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno
sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie
interessate.
7. Gestione fiscale
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con
riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull’ammontare
complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale
delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente
corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite
sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2026 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel
mese di dicembre 2025.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire
delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il
messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, con apposita dichiarazione online da rilasciare tramite il
servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi
di famiglia” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all’estero che intendono fruire delle
detrazioni spettanti per carichi di famiglia (cfr. l’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917),
in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione
contenente anche l’atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per
potere fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo
al servizio online dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino denominato
“Detr.Fiscale pens residenti estero”, disponibile sul sito www.inps.it, oppure, in alternativa, per
il tramite degli Istituti di patronato o le Strutture territoriali dell’Istituto.
Per i soggetti per i quali nel 2025 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota
fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata
la richiesta per l’anno 2026, è stata applicata anche da gennaio 2026 la tassazione a
maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione
personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata
effettuata la richiesta per l’anno 2026, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria,
con applicazione della detrazione personale.
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2025 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore
rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito sono recuperate, come di
consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2026 e febbraio 2026.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro
e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge
fino a novembre 2026 (cfr. l’art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2026.
7.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete
modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2025: da gennaio 2026 a novembre 2026;
addizionale comunale a saldo 2025: da gennaio 2026 a novembre 2026;
addizionale comunale in acconto 2026: da marzo 2026 a novembre 2026.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai
Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora
gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno
rideterminati a partire dal mese di marzo 2026.
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 ha previsto che le pensioni corrisposte ai
superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’Assicurazione generale
obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione
separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n.
917/1986, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati è corrisposto dalla
mensilità di marzo 2026.
8. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Si illustrano le ulteriori attività effettuate, per le pensioni gestite nei sistemi integrati,
contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3 è stato attribuito un tasso di rivalutazione
pari a +1,4% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in
presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture
territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia, in proposito, al messaggio operativo n. 382 del 14 novembre 2003.
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2026
Dal mese di scadenza del penultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota
del contitolare in essere.
Dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per
verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore
997 nel campo “CIDEMIN”.
È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al
reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in
corso.
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2026
(GP3CK02Z < 202602), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le
pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali.
Il codice 998 è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spacchettata,
con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.
Se nel GP4 sono scaduti tutti i contitolari, tutte le pensioni del fascicolo sono state codificate
con il codice CIDEMIN 998.
8.2.3 Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di
informazioni reddituali
In caso di scadenza dell’ultimo contitolare in anni precedenti al 2026, in caso di assenza di
redditi, le procedure mantengono in pagamento la sola quota del titolare in essere.
Per il calcolo di tale quota, in caso di assenza di redditi, si considera comunque il reddito,
esposto nel Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in corso, ove presente.
Le pensioni così gestite sono individuate dal codice 999 al campo “GP1CIDEMIN”.
Il codice 999 è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spacchettata,
con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso:
pensione ai superstiti con NUCLEO 1 composto da coniuge + 1 figlio scaduto nel 2023 o in anni
precedenti e NUCLEO 2 composto da soli figli.
I redditi sono necessari per il NUCLEO 1 (ai fini della trattenuta per incumulabilità ai sensi
dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ma non anche per il NUCLEO 2.
Quindi sulla pensione del coniuge del NUCLEO 1 è stato apposto il codice CIDEMIN 999.
8.3 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione
sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dell’ex ENPALS, dei Fondi Speciali
Telefonico, Elettrico, Autoferrotranvieri e Volo, con data revisione sanitaria nel corso dell’anno
2026 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2026, sono stati azzerati dal mese
successivo alla data indicata.
8.4 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
Si rammenta che dal 1° marzo 2022 i trattamenti di famiglia sulla pensione (assegni familiari
per i titolari di pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e assegno al nucleo familiare)
spettano solo in presenza di nuclei familiari senza figli (cfr. il decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230, e successive modificazioni) e sulle pensioni ai superstiti ai coniugi superstiti
riconosciuti inabili.
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla
pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2021, il pagamento viene sospeso
da gennaio 2025.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2025 è stato registrato con il valore 6 al
quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 910.
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato
variazioni di importo da data anteriore a gennaio 2026 sono state poste in pagamento per
l’anno 2026 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire
a credito) o 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio
operativo n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate e, quindi, poste in pagamento con lo stesso importo del 2025 sono
state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Per i Fondi Speciali, le posizioni con “GP1AF05R” = 4/5/7 sono elencate in apposita lista
pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2025 le pensioni contraddistinte con il
codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in “GP1CIDEMIN”. Si
tratta, in particolare, di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno
consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia di prestazioni collegate al reddito.
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2026 con importo pari a “zero” è disponibile
nell’area intranet fra le liste parametriche, al seguente percorso: “Processi” > “Assicurato
pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting
Operativo - Liste Parametriche”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche ed
eventualmente provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione della posizione.
Si segnalano, in particolare, le pensioni ai superstiti gestite in modalità “spacchettata” e
intestate a studenti universitari. Anche nel caso di azzeramento dell’importo, tali posizioni
restano vigenti fino al compimento del 26° anno di età e non devono, pertanto, essere
eliminate prima del raggiungimento di tale requisito anagrafico.
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la
misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2026 è pari a 936,98 euro;
l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 916,98 euro.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa
rinvio alle indicazioni fornite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2025 si è provveduto a bloccare
l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la
percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa
speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E5”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31
dicembre 1997, per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, al 31 dicembre 2011, per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31
dicembre 2013, per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte
rispettivamente dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”,
“C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, “D9”, “E1”, “E2”, “E3” e “E4”.
Si conferma che anche per l’anno 2025, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla
Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del
titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che
identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della
perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (cfr. l’art. 1, comma
41, della legge n. 335/1995), si precisa che, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a
carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione
indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2026, considerando l’importo della pensione
diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore
rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di unico
trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge
superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge
superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, deve essere disposto, secondo le modalità
stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi
- Gestione pubblica.
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene
azzerato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.
9.4 Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti
Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 sono stati chiusi i diritti al pagamento dell’assegno al
nucleo familiare per quei nuclei composti solo dal titolare e dal coniuge e per i quali il coniuge
sia deceduto.
Le Strutture territoriali devono provvedere alla chiusura dall’effettiva data di
decesso.
9.5 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare
nell’anno 2025 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Le strutture territoriali devono provvedere nelle procedure GPP/SIN al rimborso
dell’IRPEF esclusivamente se di competenza dell’anno solare 2026.
Per la restituzione dell’IRPEF trattenuta nell’anno corrente le Strutture territoriali devono
utilizzare esclusivamente il codice assegno R3.
Se il rimborso delle ritenute erariali già trattenute è di competenza dell’anno solare 2025:
il conguaglio a credito viene applicato centralmente a partire dalla rata di marzo 2026 nel
caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica
T425) nelle procedure GPP/SIN, nel corso del 2025 (entro rata dicembre 2025);
la rettifica fiscale deve essere effettuata sul “Portale Fiscalità Pensioni” o sulla
“Piattaforma Fiscale” nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima
del dovere (microqualifica T425) nelle procedure GPP/SIN, a partire da gennaio 2026.
9.6 Detassazione in applicazione di convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali devono provvedere nelle procedure GPP/SIN al rimborso
dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale esclusivamente se di
competenza dell’anno solare 2026.
Per la restituzione dell’IRPEF trattenuta nell’anno corrente le Strutture territoriali devono
utilizzare esclusivamente il codice assegno R4.
Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi operativi n. 2205 del 29 maggio
2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.
Se il rimborso delle ritenute erariali già trattenute è di competenza dell’anno solare 2025:
il conguaglio a credito viene applicato centralmente a partire dalla rata di marzo 2026 nel
caso in cui la pensione sia stata già esentata nel corso dell’anno 2025 nelle procedure
GPP/SIN (entro rata dicembre 2025);
la rettifica fiscale deve essere effettuata sul “Portale Fiscalità Pensioni” o sulla
“Piattaforma Fiscale” nel caso in cui la pensione venga, invece, esentata nelle procedure
GPP/SIN, a partire da gennaio 2026.
10. Pensioni in convenzione internazionale
10.1 Sospensione dell’integrazione al trattamento minimo per compimento dell’età
pensionabile estera
Laddove ne ricorrano i presupposti, l’integrazione al trattamento minimo è stata sospesa per le
pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale il cui titolare risulti avere compiuto
l’età pensionabile prevista dall’ordinamento previdenziale del paese convenzionato.
Nell’Allegato n. 3 alla presente circolare è riportata l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti
previdenziali dei paesi esteri.
Agli interessati destinatari di tale sospensione nel corso dall’anno 2026 vengono inviate
specifiche richieste al fine di comunicare la situazione pensionistica estera, utilizzando la
modulistica allegata alla medesima richiesta.
10.2 Aggiornamenti degli importi dei pro-rata esteri ai sensi della Decisione n.
105/1975, come sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma
14, della legge n. 335/1995
Si rammenta che l’articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995 ha previsto l’aggiornamento
annuale del pro-rata estero.
In seguito allo scambio telematico con le Istituzioni estere, vengono aggiornati centralmente i
pro-rata esteri per l’anno 2026.
In mancanza dell’aggiornamento, le pensioni già integrate al trattamento minimo fino a
concorrenza del pro-rata vengono rivalutate senza attribuzione di ulteriori quote di
integrazione. Le Strutture territorialmente competenti devono provvedere all’aggiornamento,
tramite ricostituzione, dell’importo del pro-rata comunicato dagli interessati o accertato presso
le Istituzioni estere competenti.
Per il Venezuela, gli importi delle pensioni sono correlati al salario minimo. Pertanto, i pro-
rata venezuelani sono stati aggiornati sulla base del valore del salario minimo vigente.
L’importo delle pensioni venezuelane, come pubblicato sulla Gaceta Oficial N.6.691 del 15
marzo 2022 a partire dal 15 marzo 2022 è pari a 130 Bolivares Soberanos mensili. Non
risultando adeguamenti successivi, per l’anno 2026 è stato impostato sul “GP2BR10” il valore
pari a 130 Bolivares Soberanos.
11. Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che in attesa dell'effettuazione
delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con
disabilità, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti
in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in
vigore della legge di conversione n. 114/2014, che ha introdotto il citato comma 6-bis
all’articolo 25 del decreto-legge n. 90/2014, risulti memorizzata nel database una data di
revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato in attesa della visita di revisione
calendarizzata dall’Istituto.
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei
lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonché da
talasso-drepanocitosi e da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con
idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono
state rinnovate per l’anno 2026 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010,
stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché
dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di
assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato
all’incremento della speranza di vita.
Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2026 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo
dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le
prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordi che compiono 67 anni di età entro il 30
novembre 2025 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari
all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di 67 anni
è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della
legge n. 448/1998 (già 100.000 lire) e all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già
18.000 lire).
Le Strutture territoriali devono provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non
sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i
soggetti coniugati, anche del coniuge.
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 127–
CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-
ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito
alla decorrenza.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con
separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o
assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende/enti
esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata
con le generali regole del cumulo fiscale.
12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2026
Le prestazioni con scadenza nel 2026 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato
(“GP1AF06”).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima
mensilità.
13. Periodicità e date di pagamento
13.1 Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle
indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie
dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno
successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di
pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il
secondo giorno bancabile (cfr. l’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come sostituito, da ultimo, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2026.
Mese Giorno disponibilità valuta
Poste Banche
gennaio 3 5
febbraio 2
marzo 2
aprile 1
maggio 2 4
giugno 1
luglio 1
agosto 1 3
settembre 1
ottobre 1
novembre 2
dicembre 1
13.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle
pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in
rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del
trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per
l’anno 2026:
Importo mensile Mensilità Data pagamento
lordo
Da 0,01 € a 10,00 € Da gennaio a dicembre (compresa la 3/5 gennaio
tredicesima)
Da 10,01 € a 90 € Da gennaio a giugno 3/5 gennaio
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1° luglio
14. Certificato di pensione per l’anno 2026
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2026 sarà
pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
29/11/25, 23:26 *** ATTO COMPLETO ***
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 19 novembre 2025
Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
(25A06352)
(GU n.277 del 28-11-2025)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale
ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto 15 novembre 2024 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 278 del 27 novembre 2024) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2024 e valore definitivo per
l'anno 2023»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri a esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del 3
novembre 2025, dalla quale si rileva che:
a) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2023 e il periodo gennaio - dicembre
2024 e' risultata pari a +0,8;
b) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/2
29/11/25, 23:26 *** ATTO COMPLETO ***
il periodo gennaio - dicembre 2024 e il periodo gennaio - dicembre
2025 e' risultata pari a +1,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a -0,2, -0,1 e +0,1;
Considerate la suddetta comunicazione e la necessita' di
determinare:
a) il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento
di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
b) la variazione percentuale per l'aumento di perequazione
automatica con effetto dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio
all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2025;
Rilevata, alla luce delle suddette determinazioni, la necessita' di
indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni
sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2024 e' determinata in misura pari a +0,8
dal 1° gennaio 2025.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2025 e' determinata in misura pari a +1,4
dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2025
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/2
ALLEGATO 2
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Rinnovo 2026 - Tabelle
Valori provvisori 2026
Pensioni e limiti di reddito 1,40%
Limiti di reddito INVCIV totali 1,30%
Indennità INVCIV 4,16%
Valori definitivi 2025 all’0,80%
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 1
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni
A1
l’anno 2025 sociali pag. 5
Valori definitivi Aumenti per costo vita A2
Importo aggiuntivo A4
Importo Indennità Integrativa Speciale A5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici
A6
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
pag. 6
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7
Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007 A8
Calcolo dell’incremento massimo mensile del trattamento
A9
minimo
Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283
A10
legge 29 dicembre 2022 n. 197)
Tetto 4 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c139 e
140 legge 30 dicembre 2023 n. 213 e art. 1, c. 174 legge 300
pag. 7
dicembre 2024 n. 207)
Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni
B1
sociali
Aumenti per costo vita B2
Importi delle pensioni per Perequazione residenti all’estero B2A
l’anno 2026 Rivalutazione delle pensioni con benefici di cui alla legge n. pag. 8
B2B
Valori provvisori 206/2004 (vittime del terrorismo)
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis
Importo aggiuntivo B4
Importo Indennità Integrativa Speciale B5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici
B6
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo) pag. 9
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7
Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007 B8
Calcolo dell’incremento massimo mensile del trattamento
B9
minimo
Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283
B10
legge 29 dicembre 2022 n. 197)
Tetto 4 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c139 e
140 legge 30 dicembre 2023 n. 213 e art. 1, c. 174 legge 300
pag. 10
dicembre 2024 n. 207)
Disposizioni legislative per aumenti costo della vita
Fondo Clero C.1
Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Pag. 11
Pensioni dei fondi speciali di Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
previdenza Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
Importo dei minimi Fondo Esattoriali C.5
pag. 15
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
Fondo per il Personale di Volo C.8
Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1
pag. 16
Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2
Limiti di reddito per Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
l’integrazione al minimo Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4
pag. 17
delle pensioni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli
E.1
Assegni di invalidità
Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2 pag. 18
Integrazione degli assegni
Limiti di reddito F.1
di invalidità pag. 19
Pensioni di inabilità Importi dei limiti di reddito F.2
Limiti di reddito G.1 pag. 20
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 2
Cumulo delle pensioni ai
superstiti con i redditi del Importi dei limiti di reddito G.2
beneficiario
Cumulo degli assegni di Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione
H.1
invalidità con i redditi del sociale
pag. 21
beneficiario Importi e limiti di reddito per l’incremento della
H.2
maggiorazione sociale
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per l’incremento della
trattamenti minimi maggiorazione sociale per i titolari di pensione di H.3 pag. 22
inabilità
Pensioni Sociali L.1 pag. 23
Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52
L.2 pag. 24
L.488/1999
Pensioni sociali – assegni Aumento della pensione sociale L.3
pag. 25
sociali Aumento dell’assegno vitalizio L.4
Assegno sociale L.5 pag. 26
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52
L.6 pag. 27
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7
pag. 28
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.9 pag. 29
INVCIV /PS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.10 pag. 30
INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.11
INVCIV /PS (ciechi civili)
pag. 31
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.12
INVCIV /AS (ciechi civili)
Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
pag. 32
Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
civili Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
pag. 34
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
pag. 35
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1 pag. 37
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4 pag. 38
Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 39
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1
Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 36
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i
M.5.2 pag. 41
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e
M.5.3 pag. 42
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni
M.5.4 pag. 43
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni
M.5.5 pag. 44
con regole AS
Scaglioni annui d’imposta N.1 pag. 45
Scaglioni mensili d’imposta N.1A pag. 46
Imposta sul reddito delle Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2
pag. 47
persone fisiche Detrazione per il coniuge N.2A
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 48
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 3
Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 51
Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 pag. 52
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2 pag. 52
Fasce retributive INPGI O.3 pag. 53
Fasce retributive INPDAI O.4 pag. 55
Fasce di retribuzione e
Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
reddito pensionabili
pag. 57
Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S
Massimale di retribuzione
Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T pag. 57
imponibile
Minimale retributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
vecchiaia pag. 58
U
Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva
anticipata pag. 59
Pensioni ex-INPDAI Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per
V
trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri”
Sistema Contributivo Limiti e scadenze dei pagamenti annuali e semestrali Z pag. 60
Indebiti Pensionistici
Periodicità di pagamento
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2025
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori
Decorrenza Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali
dipendenti e
autonomi
1° gennaio 2025 603,4 343,97 443,95 538,69
IMPORTI ANNUI 7.844,20 4.471,61 5.771,35 7.002,97
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Fasce % indice Importo trattamenti
Aumento
dal trattamenti perequazione complessivi
del
complessivi da attribuire da a
Fino a 4 volte il
100 0,800% - 2.394,44
TM
1° gennaio Oltre 4 e fino a 5
90 0,720% 2.394,45 2.993,05
2025 volte il TM
Oltre 5 volte il
75 0,600% 2.993,06 -
TM
2A– PEREQUAZIONE RESIDENTI ALL'ESTERO
PERCENTUALE
dal TRATTAMENTO MINIMO
UNICA
0,80% 603,4
1° gennaio Da 0,00 a 0,80%
598,61
2025
FASCIA DI
a 598,62 a 603,40
603,40 GARANZIA
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 5
Segue Tabella A
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Aumento massimo Importo complessivo annuo Calcolo dell’aumento
delle pensioni
-limite d’importo-
(TM x 13 + importo aggiuntivo)
154,94 7.999,14 Limite di importo – Imponibile
pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite di
limite di € (1,5 volte il TM x 13) € (3 volte il TM x 13)
11.766,30 23.532,60
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale
13^
1° gennaio2025 924,04 904,04
6 -RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI CON BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE n.
206/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice)
IMPORTO
FASCIA DI MASSIMO DI
LIMITE FASCIA % INDICE
IMPORTO RIVALUTAZIONE
PER FASCIA
Fino a 3 volte il TM 1.795,83 100 1,250% 22,45
tra 3 e 5 volte il TM 2.993,05 90 1,125% 13,47
oltre 5 volte il TM - 75 0,938% VARIABILE
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata,
ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati;
ovvero, in alternativa se più vantaggioso
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare
dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 6
Segue Tabella A
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
1° gennaio 2025 642,16
IMPORTI ANNUI 8.348,08
8 - Quattordicesima 2025 - art.5 c. 1 legge 127/2007
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B)
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.766,31 € 11.867,30
dipendenti autonomi € 11.766,30 e e € 15.688,40
€ 11.867,29 € 15.688,40
< 15 anni < 18 anni Max Max
€ 437 € 336
(< 780 ctr.) (< 936 ctr.) € 12.203,30 € 16.024,40
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.766,31 € 11.892,30
dipendenti autonomi € 11.766,30 e e € 15.688,40
€ 11.892,29 € 15.688,40
> 15 < 25 anni > 18 < 28 anni Max Max
(> 781 < 1.300 (> 937 <1.456 € 546 € 420
€ 12.312,30 € 16.108,40
ctr) ctr.)
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.766,31 € 11.917,30
dipendenti autonomi € 11.766,30 e e € 15.688,40
€ 11.917,29 € 15.688,40
> 25 anni > 28 anni Max Max
€ 655 € 504
(>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) € 12.421,30 € 16.192,40
9 - CALCOLO DELL’ INCREMENTO MASSIMO MENSILE
(art.1, comma 310, legge 197/2022)
Incremento massimo Importo massimo
Anno Trattamento Minimo % incremento
riconosciuto riconosciuto
2025 603,4 2,2% 13,27 616,67
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 7
Segue Tabella A
10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Anno Trattamento Minimo Tetto 5 volte TM
2025 603,4 3.017,00
11 - TETTO 4 TM quota 103 (art. 1, c. 139 e 140 legge 30 dicembre 2023, n. 213 e art. 1,
c. 174 legge 300 dicembre 2024 n. 207)
Anno Trattamento Minimo Tetto 4 volte TM
2025 603,4 2.413,60
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 8
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2026
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI
Trattamenti minimi
Pensioni
Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Assegni sociali
sociali
dipendenti e autonomi
1° gennaio 2026 611,85 348,79 450,17 546,24
IMPORTI ANNUI 7.954,05 4.534,27 5.852,21 7.101,12
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Importo trattamenti
Fasce % indice
Aumento complessivi
dal trattamenti perequazione
del
complessivi da attribuire da a
Fino a 4 volte il TM 100 1,400% - 2.413,60
1° gennaio Oltre 4 e fino a 5
90 1,260% 2.413,61 3.017,00
2026 volte il TM
Oltre 5 volte il TM 75 1,050% 3.017,01 -
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
(TM x 13 + importo aggiuntivo)
Limite di importo – Imponibile
154,94 8.108,99
pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
limite di € (1,5 volte il TM x 13) (3 volte il TM x 13)
11.931,08 23.862,15
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 9
Segue Tabella B
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
1° gennaio 2026 936,98 916,98
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Decorrenza
percentuale spettante 1,40%
1° gennaio 2026
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata,
ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati;
ovvero, in alternativa se più vantaggioso
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare
dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
1° gennaio 2026: 651,16
IMPORTI ANNUI 8.465,08
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 10
Segue Tabella B
8 - Quattordicesima 2026 - art.5 c. 1 legge 127/2007
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B)
Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.931,09 € 12.032,08
dipendenti autonomi € 11.931,08 e e € 15.908,10
€ 12.032,07 € 15.908,10
< 15 anni < 18 anni Max Max
€ 437 € 336
(< 780 ctr.) (< 936 ctr.) € 12.368,08 € 16.244,10
Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.931,09 € 12.057,08
dipendenti autonomi € 11.931,08 e e € 15.908,10
€ 12.057,07 € 15.908,10
> 15 < 25 anni > 18 < 28 anni Max Max
(> 781 < 1.300 (> 937 <1.456 € 546 € 420
€ 12.477,08 € 16.328,10
ctr) ctr.)
Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.931,09 € 12.082,08
dipendenti autonomi € 11.931,08 e e € 15.908,10
€ 12.082,07 € 15.908,10
> 25 anni > 28 anni Max Max
€ 655 € 504
(>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) € 12.586,08 € 16.412,10
9 - CALCOLO DELL’ INCREMENTO MASSIMO MENSILE
(art.1, comma 310, legge 197/2022)
Incremento
Trattamento Importo massimo
Anno % incremento massimo
Minimo riconosciuto
riconosciuto
2026 611,85 1,3% 7,95 619,8
10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Anno Trattamento Minimo Tetto 5 volte TM
2026 611,85 3.059,25
11 - TETTO 4 TM quota 103 (art. 1, c. 139 e 140 legge 30 dicembre 2023, n. 213 e art. 1,
c. 174 legge 300 dicembre 2024 n. 207)
Anno Trattamento Minimo Tetto 4 volte TM
2026 611,85 2.447,40
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 11
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto dal
1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,
nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed
aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento
della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su
ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare
rispetto all'ammontare complessivo”.
La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo
del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che
“Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per
il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a otto
volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato”.
Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto
Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio
2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento.
L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che “per il
periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 12
pensioni di importo superiore a cinque volte il già menzionato trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del già menzionato limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il già menzionato trattamento minimo e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del già menzionato limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle
fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che per il periodo 2019-
2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
f) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
g) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo
INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
h) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
tre volte il già menzionato trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il già menzionato
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
i) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
j) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
k) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
l) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
m) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 13
L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che per il periodo 2020-
2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
c) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
f) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
g) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che a decorrere dal 1°
gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori
a cinque volte il predetto trattamento minimo.
L’articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022 dispone che:
“Nell’anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 14
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
dieci volte il trattamento minimo INPS”.
L’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che “nell’anno 2024
la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. [...];
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento
minimo INPS[...];
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS. [...];
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a dieci volte il trattamento minimo INPS”.
L’articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2024, n. 207, dispone che in via eccezionale,
per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è
riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia
superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione
automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 15
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni
anno di contribuzione eccedente il
Decorrenza Importo
requisito contributivo minimo di 20
anni
1.1.2025 603,40 6,99
1.1.2026 611,85 7,09
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
Decorrenza Importo
1.1.2025 535,93
1.1.2026 543,44
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2025 603,40
1.1.2026 611,85
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza anteriore al Pensioni con decorrenza dal 1°
1° dicembre 1996 dicembre 1996 in poi
Decorrenza
Importo
1.1.2025 663,69 603,40
1.1.2026 672,99 611,85
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2025 420,34
1.1.2026 426,23
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2025 603,40
1.1.2026 611,85
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 16
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con Pensioni di reversibilità
liquidate con decorrenza dal 1° con 15 anni di servizio
Decorrenza
decorrenza anteriore al febbraio 1997 in poi utile
1° febbraio 1997
Importo
1.1.2025 859,64 603,40 601,78
1.1.2026 871,68 611,85 610,21
8 – Fondo per il Personale di Volo
Decorrenza Importo
1.1.2025 603,40
1.1.2026 611,85
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 17
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito personale che consentono
personale che personale che
l’integrazione al minimo totale o parziale a
Anno escludono consentono
seconda dell’importo a calcolo della
l’integrazione al l’integrazione al
pensione
minimo minimo intero
2025
Oltre € 15.688,40 Fino a € 7.844,20 Oltre € 7.844,20 Fino a € 15.688,40
2026
Oltre € 15.908,10 Fino a € 7.954,05 Oltre € 7.954,05 Fino a € 15.908,10
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che consentono
coniugale che coniugale che
l’integrazione al minimo totale o parziale a
Anno escludono consentono
seconda dell’importo a calcolo della
l’integrazione al l’integrazione al
pensione
minimo minimo intero
2025
Oltre € 39.221,00 Fino a € 31.376,80 Oltre € 31.376,80 Fino a € 39.221,00
2026
Oltre € 39.770,25 Fino a € 31.816,20 Oltre € 31.816,20 Fino a € 39.770,25
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri
per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13
volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per
un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che consentono
coniugale che coniugale che
l’integrazione al minimo totale o parziale a
Anno escludono consentono
seconda dell’importo a calcolo della
l’integrazione al l’integrazione al
pensione
minimo minimo intero
2025
Oltre € 31.376,80 Fino a € 23.532,60 Oltre € 23.532,60 Fino a € 31.376,80
2026
Oltre € 31.816,20 Fino a € 23.862,15 Oltre € 23.862,15 Fino a € 31.816,20
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri
per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13
volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per
un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8
agosto 1995, n. 335).
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 18
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA
ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503
del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Gestioni dei Lavoratori
Decorrenza Integrazione
Lavoratori Dipendenti Autonomi
Donne nate entro il 31 Donne nate entro il 31 dicembre
dicembre 1939 1934
1° gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 Uomini nati entro il 31 dicembre
dicembre 1934 1929
Donne nate dal 1° gennaio Donne nate dal 1° gennaio 1935
1940 al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935
1° gennaio 2001
Uomini nati dal 1° gennaio Uomini nati dal 1° gennaio 1930
1935 al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930
Donne nate dal 1° luglio Donne nate dal 1° luglio 1935 al
1940 al 31 dicembre 1940 30 dicembre 1935
1° gennaio 2002
Uomini nati dal 1° luglio Uomini nati dal 1° luglio 1930 al
1935 al 30 dicembre 1935 30 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
70%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori 40%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di
reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Anno Fasce di reddito coniugale Percentuale di integrazione
Da € 31.376,80 a € 39.221,00 70%
2025
Da € 39.221,00 a € 47.065,20 40%
Da € 31.816,20 a € 39.770,25 70%
2026
Da € 39.770,25 a € 47.724,30 40%
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 19
Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI
INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2025 Oltre € 14.005,94 Oltre € 21.008,91
2026 Oltre € 14.202,24 Oltre € 21.303,36
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
1.7.2018 539,09
1.7.2019 545,02
1.7.2020 547,75
1.1.2021 574,59
1.7.2022 585,51
1.7.2023 632,94
1.7.2024 667,12
1.7.2025 672,72
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 20
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 40 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 23.532,60 Nessuna
Oltre € 23.532,60 Fino a € 31.376,80 25 per cento
2025
Oltre € 31.376,80 Fino a € 39.221,00 40 per cento
Oltre € 39.221,00 50 per cento
Fino a € 23.862,15 Nessuna
Oltre € 23.862,15 Fino a € 31.816,20 25 per cento
2026
Oltre € 31.816,20 Fino a € 39.770,25 40 per cento
Oltre € 39.770,25 50 per cento
3 – CONTITOLARE UNIVERSTITARIO -REDDITI DA LAVORO CUMULABILI CON LA
PENSIONE
Circolare 185/2015 (paragrafo 5): In assenza di una previsione legislativa, si considera non
ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale
derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto
dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.
Anno Reddito da lavoro
2025 10.197,46
2026 10.340,27
Attenzione: questi limiti riguardano solo gli studenti/universitari. Per i superstiti inabili si
rimanda alla circolare. 15/2009).
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 21
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale
Anno Ammontare dei redditi
di riduzione
Fino a € 31.376,80 Nessuna
2025 Oltre € 31.376,80 Fino a € 39.221,00 25 per cento
Oltre € 39.221,00 50 per cento
Fino a € 31.816,20 Nessuna
2026 Oltre € 31.816,20 Fino a € 39.770,25 25 per cento
Oltre € 39.770,25 50 per cento
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 22
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
Dal 1° gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l.
2001
448/2001
Da 60 Mensile 50.000 Mensile 25,83
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da 65 Mensile 160.000 Mensile 82,64
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da 70 Mensile 160.000
anni Annuo 2.080.000
Da 75 Mensile 180.000
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2025 7.844,20 7.002,97 8.179,99 15.182,96 8.918,52 15.921,49
2026 7.954,05 7.101,12 8.289,84 15.390,96 9.028,37 16.129,49
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] :13
[B – (RF + RP + P)] :13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 23
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane 2026
solo per il
invariata dal 1° gennaio 2002 al (dal 1° gennaio
2025
31 dicembre 2007 2008)
Da 60 mensile 123,77 144,44 136,44
anni annuo 1.609,01 1.877,72 1.773,72
Da 65 mensile 123,77 144,44 136,44
anni annuo 1.609,01 1.877,72 1.773,72
Da 70 mensile 123,77 144,44 136,44
anni annuo 1.609,01 1.877,72 1.773,72
Per l'anno 2025, l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e
b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo
38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono
incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.(art. 1, comma 178 della
legge 207/2024)
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione
sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
Limite
TM AS Limite coniugale
personale
2025 7.844,20 7.002,97 9.721,92 16.724,89
2026 7.954,05 7.101,12 9.727,77 16.828,89
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero
importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del
reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione
sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 24
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 25
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI
INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte costituzionale
n. 152 del 23 giugno 2020
IMPORTI 2025 2026
Da 18 anni fino al compimento mensile 144,44 136,44
del 60° anno di età
annuo 1877,72 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA
MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione
sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
Limite
TM AS Limite personale
coniugale
2025 7.844,20 7.002,97 9.721,92 16.724,89
2026 7.954,05 7.101,12 9.727,77 16.828,89
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero
importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] :13
[B – (RF + RP + P)] :13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione
sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 26
Tabella L
PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)
Reddito Importo
Reddito annuo del pensionato Importo mensile da
annuo del mensile
Anno cumulato con il reddito del detrarre dalla
pensionato pensione
coniuge (RT) pensione sociale
(RP) sociale
ZERO <= 14.113,00 Zero 443,95
> 5.771,35 qualunque 443,95 zero
<= 5.771,35 > 19.884,35 443,95 zero
2025 <= 5.771,35 <= 14.113,00 RP/13
<= 5.771,35 > 14.113,00 e <= 19.884,35 RP / 13 (*) oppure
(RT - 14.113,00) /
13 (*)
ZERO <= 14.310,59 Zero 450,17
> 5.852,21 qualunque 450,17 zero
<= 5.852,21 > 20.162,80 450,17 zero
2026 <= 5.852,21 <= 14.310,59 RP/13
<= 5.852,21 > 14.310,59 e <= 20.162,80 RP / 13 (*) oppure
(RT - 14.310,59) /
13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Reddito Importo
Reddito annuo del pensionato Importo mensile da
annuo del mensile
Anno cumulato con il reddito del detrarre dalla
pensionato pensione
coniuge (RT) pensione sociale
(RP) sociale
ZERO <= 14.113,00 Zero 343,97
> 4.471,61 qualunque 343,97 zero
<= 4.471,61 > 18.584,61 343,97 zero
2025 <= 4.471,61 <= 14.113,00 RP/13
<= 4.471,61 > 14.113,00 e <= 18.584,61 RP / 13 (*) oppure
(RT - 14.113,00) /
13 (*)
ZERO <= 14.310,59 Zero 348,79
> 4.534,27 qualunque 348,79 zero
<= 4.534,27 > 18.844,86 348,79 zero
2026 <= 4.534,27 <= 14.310,59 RP/13
<= 4.534,27 > 14.310,59 e <= 18.844,86 RP / 13 (*) oppure
(RT - 14.310,59) /
13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 27
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2025 2026
mensile 295,89 mensile 298,12
Da 65 anni
annuo 3.846,57 annuo 3.875,56
mensile 295,89 mensile 298,12
Da 70 anni
annuo 3.846,57 annuo 3.875,56
mensile 295,89 mensile 298,12
Da 75 anni
annuo 3.846,57 annuo 3.875,56
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
• A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale
annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
Limite Limite
PS AS
personale coniugale
2025 5.771,35 7.002,97 9.617,92 16.620,89
2026 5.852,21 7.101,12 9.727,77 16.828,89
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e
quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei
redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] :13
[B – (RF + RP + PS)] :13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione
sociale.
• PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 28
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Pensionato Importo mensile
Anno Pensionato solo (A)
coniugato (B) aumento spettante
395,87
A - (RP + PSO)] / 13
2025 9.617,92 16.620,89
B – (RF + RP +
PSO)] /
399,50
A - (RP + PSO)] / 13
2026 9.727,77 16.828,89
B – (RF + RP +
PSO)] /
NOTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
somma dell’importo annuo 2025 della PSO, pari a €
€ 9.617,92 4.471,61 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a €
5.146,31
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo
€ 16.620,89
2025 dell’assegno sociale, pari a € 7.002,97
somma dell’importo annuo 2026 della PSO, pari a €
€ 9.727,77 4.534,27 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a €
5.193,50
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo
€ 16.828,89
2026 dell’assegno sociale, pari a € 7.101,12
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 29
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno
Reddito annuo Importo mensile assegno Importo mensile
Reddito annuo (RC)
(RP) sociale assegno sociale
Zero 538,69 Zero 538,69
> 7.002,97 Zero > 14.005,94 Zero
2025
(14.005,94-RC) /
<= 7.002,97 (7.002,97-RP) / 13 (*) <= 14.005,94
13 (*)
Zero 546,24 Zero 546,24
> 7.101,12 Zero > 14.202,24 Zero
2026
(14.202,24-RC) /
<= 7.101,12 (7.101,12-RP) / 13 (*) <= 14.202,24
13 (*)
6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 438,71 Zero 438,71
> 5.703,23 Zero > 12.706,20 Zero
2025
(12.706,20-RC) / 13
<= 5.703,23 (5.703,23-RP) / 13 (*) <= 12.706,20
(*)
Zero 444,86 Zero 444,86
> 5.783,18 Zero > 12.884,30 Zero
2026
(12.884,30-RC) / 13
<= 5.783,18 (5.783,18-RP) / 13 (*) <= 12.884,30
(*)
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 30
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Dal 1° gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l.
2001
448/2001
Da 65 mensile 25.000 mensile 12,92
anni annuo 325.000 annuo 167,96
Da 70 mensile 25.000
anni annuo 325.000
Da 75 mensile 40.000
anni annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
Limite Limite
AS TM
personale coniugale
2025 7.002,97 7.844,20 7.170,93 15.015,13
2026 7.101,12 7.954,05 7.269,08 15.223,13
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] :13
[B – (RF + RP + AS)] :13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 31
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2025 2026
Da 65 mensile 209,15 mensile 202,05
anni annuo 2.718,95 annuo 2.626,65
Da 70 mensile 209,15 mensile 202,05
anni annuo 2.718,95 annuo 2.626,65
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’
ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno
sociale (AS)
Limite
AS Limite coniugale
personale
2025 7.002,97 9.721,92 16.724,89
2026 7.101,12 9.727,77 16.828,89
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’assegno sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 32
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL
1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
<= 4.471,61 <= 18.584,61 99,98
> 4.471,61 > 18.584,61 (5.771,35 – A) / 13
e e oppure
2025
(19.884,35 – B) /
<= 5.771,35 <= 19.884,35
13
> 5.771,35 Qualunque 0
<= 4.534,27 <= 18.844,86 101,38
> 4.534,27 > 18.844,86 (5.852,21 – A) / 13
e e oppure
2026
(20.162,80 – B) /
<= 5.852,21 <= 20.162,80
13
> 5.852,21 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
<= 5.703,23 <= 12.706,20 99,98
> 5.703,23 > 12.706,20 (7.002,97 – A) / 13
e e oppure
2025
(14.005,94 – B) /
<= 7.002,97 <= 14.005,94
13
> 7.002,97 Qualunque 0
<= 5.783,18 <= 12.884,30 101,38
> 5.783,18 > 12.884,30 (7.101,12 – A) / 13
e e oppure
2026
(14.202,24 – B) /
<= 7.101,12 <= 14.202,24
13
> 7.101,12 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai
due calcoli.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 33
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1° gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo
pensionato pensionato + coniuge
Anno Importo mensile dell’aumento
(A) (B)
Fasce 6, 8, 11,
Fasce 7 e 10
12, 13, 16 e 17
<= 4.471,61 <= 18.584,61 85,06 65,64
> 4.471,61
e <= 18.584,61 (5.577,39 – A) / 13
<= 5.577,39
2025
> 4.471,61 > 18.584,61 (5.577,39 – A) / 13
e e
(19.690,39 – B) / 13
<= 5.577,39 <= 19.690,39
> 5.577,39 > 19.690,39 0
<= 4.534,27 <= 18.844,86 86,26 66,56
> 4.534,27
e <= 18.844,86 (5.655,65 – A) / 13
<= 5.655,65
2026
> 4.534,27 > 18.844,86 (5.655,65 – A) / 13
e e
(19.966,24 – B) / 13
<= 5.655,65 <= 19.966,24
> 5.655,65 > 19.966,24 0
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 34
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo pensionato pensionato + coniuge
Anno
Reddito annuo Importo Importo
Reddito annuo (B)
(A) mensile mensile
<= 5.703,23 85,06 <= 12.706,20 85,06
> 5.703,23 > 12.706,20 85,06
(6.809,01 -
2025 e e
A) / 13 (13.811,98 -
<= 6.809,01 <= 13.811,98 B) / 13
> >
13.811,98 0 13.811,98 0
<= 5.783,18 86,26 <= 12.884,30 86,26
> 5.783,18 > 12.884,30 86,26
(6.904,56 -
2026 e e
A) / 13 (14.005,68 -
<= <=
6.904,56 14.005,68 B) / 13
> 14.005,68 0 > 14.005,68 0
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 35
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
6 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
8 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2025 19.772,50 336,00
1° gennaio 2026 20.029,55 340,71
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
7 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2025 19.772,50 363,37
1° gennaio 2026 20.029,55 368,46
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
9 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma
1° gennaio 2025 229,30
solamente a titolo della
1° gennaio 2026 minorazione 238,14
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
indennità di
limite di reddito annuo
decorrenza importo mensile accompagnamento
personale
(*)
1° gennaio 2025 19.772,50 363,37 1022,44
1° gennaio 2026 20.029,55 368,46 1.064,98
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 36
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
indennità di
limite di reddito annuo
decorrenza importo mensile accompagnamento
personale
(*)
1° gennaio 2025 19.772,50 336,00 1.022,44
1° gennaio 2026 20.029,55 340,71 1.064,98
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
16
speciale
ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
17 speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP
nella fascia 12 – 13
limite di reddito annuo indennità speciale
decorrenza importo mensile
personale (*)
1° gennaio 2025 19.772,50 336,00 229,30
1° gennaio 2026 20.029,55 340,71 238,14
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2025 9.506,10 249,38
1° gennaio 2026 9.629,68 252,88
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 37
Segue Tabella M 1
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di
15
accompagnamento
ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità
18
di accompagnamento
ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di
19 accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma
1° gennaio 2025 1.022,44
solamente a titolo della
1° gennaio 2026 minorazione 1.064,98
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 38
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed
22
indennità di comunicazione
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale comunicazione (*)
1° gennaio 2025 19.772,50 336,00 267,83
1° gennaio 2026 20.029,55 340,71 274,17
(*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di
24 comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25
sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di
25
comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma
1° gennaio 2025 267,83
solamente a titolo della minorazione
1° gennaio 2026 274,17
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di
26
presentazione istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2025 19.772,50 336,00
1° gennaio 2026 20.029,55 340,71
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 39
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2025 19.772,50 336,00
1° gennaio 2026 20.029,55 340,71
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2025 5.771,35 336,00
1° gennaio 2026 5.852,21 340,71
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1° gennaio 2025 19.772,50 336,00 542,02
1° gennaio 2026 20.029,55 340,71 552,57
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 40
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola
38 indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto,
41
con sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola
42
indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della
45
concausa della cecità parziale (Corte costituzionale n. 346/89)
decorrenza indennità di accompagnamento
erogata indipendentemente dalle
1° gennaio 2025 condizioni economiche, ma solamente a 542,02
titolo della minorazione
1° gennaio 2026 552,57
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di
47, 49, 50
frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2025 5.771,35 336,00
1° gennaio 2026 5.852,21 340,71
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento
46
accertata dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento (*)
1° gennaio 2025 5.771,35 343,97 542,02
1° gennaio 2026 5.852,21 348,79 552,57
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 41
Segue Tabella M.3
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile (*)
1° gennaio 2025 603,40
1° gennaio 2026 611,85
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 42
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
aumento spettante
2025 7.137,26 14.981,46 10,33
2026 7.235,41 15.189,46 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
somma dell'importo annuo 2025 dell’assegno sociale, pari a € 7.002,97 e
€ 7.137,26
dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 del
€ 14.981,46
trattamento minimo pari a € 7.844,20
somma dell'importo annuo 2026 dell’assegno sociale, pari a € 7.101,12 e
€ 7.235,41
dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 del
€ 15.189,46
trattamento minimo pari a € 7.954,05
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 43
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13
ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I
DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33,
39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Importo mensile
Limiti di reddito
aumento spettante
Anno Importo pensione
Pensionato Pensionato
solo (A) coniugato (B)
411,84
A - (RP+INVCIV)] /
13
2025 336,00 9.721,92 16.724,89
B –
(RF+RP+AS+INVCIV)]
/ 13
407,58
A - (RP+INVCIV)] /
13
2026 340,71 9.727,77 16.828,89
B –
(RF+RP+AS+INVCIV)]
/ 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base
del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
▪AS: Importo annuo dell'assegno sociale.
somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 4.368,00 e
€ 9.721,92
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.249,92
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025
€ 16.724,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 4.429,23 e
€ 9.727,77
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.298,54
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026
€ 16.828,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 44
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I
SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
384,47
A - (RP + INVCIV)] / 13
2025 363,37 9.721,92 16.724,89
B – (RF + RP + AS +
INVCIV)] / 13
379,83
A - (RP + INVCIV)] / 13
2026 368,46 9.727,77 16.828,89
B – (RF + RP + AS+
INVCIV)] / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base
del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
▪AS: Importo annuo dell'assegno sociale.
somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 4.723,81 e
€ 9.721,92
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.894,11
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025
€ 16.724,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 4.789,98 e
€ 9.727,77
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.937,79
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026
€ 16.828,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 45
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
326,78
[A - (RP+INVCIV)] / 13
2025 421,06 9.721,92 16.724,89
[B – (RF + RP + AS +
INVCIV)] / 13
321,32
[A - (RP+INVCIV)] / 13
2026 426,97 9.727,77 16.828,89
[B –
(RF+RP+AS+INVCIV)] /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
▪AS: Importo annuo dell'assegno sociale.
somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 5.473,78 e
€ 9.721,92
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.144,14
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025
€ 16.724,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 5.550,61 e
€ 9.727,77
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.177,16
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026
€ 16.828,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 46
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati prima del 1° gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
318,83
A - (RP + INVCIV) / 13
2025 429,01 9.721,92 16.724,89
B – (RF + RP + AS+
INVCIV)] / 13
313,27
A - (RP + INVCIV) / 13
2026 435,02 9.727,77 16.828,89
B – (RF + RP + AS+
INVCIV)] / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
▪AS: Importo annuo dell'assegno sociale.
somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 5.577,13 e
€ 9.721,92
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.040,79
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025
€ 16.724,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 5.655,26 e
€ 9.727,77
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.072,51
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026
€ 16.828,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 47
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo mensile
Anno Importo pensione Pensionato Pensionato
aumento spettante
solo (A) coniugato (B)
299,41
A - (RP + INVCIV) / 13
2025 448,43 9.721,92 16.724,89
B – (RF + RP + AS+
INVCIV)] / 13
293,57
A - (RP + INVCIV) / 13
2026 454,72 9.727,77 16.828,89
B – (RF + RP +
AS+INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base
del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
▪AS: Importo annuo dell'assegno sociale.
somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 5.829,59 e
€ 9.721,92
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.788,33
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025
€ 16.724,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 5.911,36 e
€ 9.727,77
dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.816,41
somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026
€ 16.828,89
dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 48
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo
Reddito
percentuale da detrarre
Fino a 28.000,00 23% 0
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 35% 3.360,00
Oltre 50.000,00 43% 7.360,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo
Reddito
percentuale da detrarre
Fino a 2.333,33 23% 0
Oltre 2.333,33 Fino a 4.166,67 35% 280,00
Oltre 4.166,67 43% 613,33
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 49
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
(scheda aggiornata come da Circolare n. 4/E/2022)
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua Note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
950,00 Nota 1
affidati o affiliati, di età pari o superiore
a 21 anni
Per ogni altra persona indicata nell’articolo
433 del Codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti
750,00 Nota 2
dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso
i figli, ancorché per i medesimi non spetti la
detrazione ai sensi della lettera c dell’art.12
TUIR
Per il primo figlio di età pari o superiore a Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
21 anni in mancanza del coniuge previste per il coniuge (tabella N.2A)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con
età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei già menzionati rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR*C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1)) /95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR*C
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 50
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto
tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera
15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €
diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 51
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del
TUIR)
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 8.500,00 1.955,00 Nota 1
Oltre 8.500,00 Fino a 25.000,00 700 Nota 2
Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 700 Nota 2+Nota 4
Oltre 28.000,00 Fino a 29.000,00 700 Nota 3+Nota 4
Oltre 29.000,00 Fino a 50.000,00 700 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.255 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 19.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.255 * C
Calcolo della detrazione: 700,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 700,00 * C
Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 4) prevede un aumento di detrazione pari a 50 euro
annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 52
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di
cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per APE sociale, assegni straordinari e
“isopensioni”)
Detrazione
Reddito Note
annua
Fino a 15.000,00 1.955,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 25.000,00 1.910,00 Nota 2
Oltre 25.000,00 Fino a 28.000,00 1.910,00 Nota 2+Nota 4
Oltre 28.000,00 Fino a 35.000,00 1.910,00 Nota 3+Nota 4
Oltre 35.000,00 Fino a 50.000,00 1.910,00 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo del trattamento di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 13.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.190 * C
Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C
Nota 4: l’art. 1 comma 2, lett. b) punto 2) prevede un aumento di detrazione pari a 65 euro
annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 53
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE
PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo della
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento fascia con 40 anni di
anzianità contributiva
Annua per 40 Mensile per ogni
Importo anni di settimana di Importo Importo
Importo annuo
settimanale anzianità anzianità annuo mensile
contributiva contributiva
2026
Fino a € 56.224,40 1.081,23 80 0,00153846 44.979,51 3.459,96
Oltre € 56.224,40 1.081,23
Fino a € 74.778,46 1.438,05 60 0,0011538 11.131,99 856,31
(fascia di € 18.554,05) 356,80
Oltre € 74.778,46 1.438,05
Fino a € 93.332,50 1.794,85 50 0,000961538 9.277,04 713,62
(fascia di € 18.554,05) 356,80
Oltre € 93.332,50 1.794,85 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione corrispondente
all’importo massimo della
Fasce di retribuzione e di reddito Aliquote percentuali di rendimento
fascia con 40 anni di
anzianità contributiva
Annua per 40 Mensile per ogni
Importo anni di settimana di Importo Importo
Importo annuo
settimanale anzianità anzianità annuo mensile
contributiva contributiva
2026
Fino a € 56.224,40 1.081,23 80 0,00153846 44.979,51 3.459,96
Oltre € 56.224,40 1.081,23
Fino a € 74.778,46 1.438,05 64 0,001230769 11.874,65 913,43
(fascia di € 18.554,05) 356,80
Oltre € 74.778,46 1.438,05
Fino a € 93.332,50 1.794,85 54 0,001038461 10.019,24 770,71
(fascia di € 18.554,05) 356,80
Oltre € 93.332,50 1.794,85
Fino a € 106.826,37 2.054,36 44 0,000846153 5.937,40 456,72
(fascia di € 13.493,87) 259,49
Oltre € 106.826,37 2.054,36 36 0,000692307
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 54
Segue Tabella O
3- INPGI
INPGI quota A - Fino al 31-12-1992
Aliquote
Fasce
percentuali di Importo annuo
retributive
rendimento
69.486,27 2,66 69.486,27
23.162,09 2,00 92.648,36
23.162,09 1,66 115.810,45
sulla differenza 1,33 oltre 115.810,45
INPGI quota B - Dal 01-01-1993 al 31-07-1998
Aliquote
Fasce
percentuali di Importo annuo
retributive
rendimento
69.486,27 2,66 69.486,27
22.930,47 2,00 92.416,74
22.930,47 1,66 115.347,21
16.676,70 1,33 132.023,91
sulla differenza 0,90 oltre 132.023,91
INPGI quota C - Dal 01-08-1998 al 31-12-2005
Aliquote
Fasce
percentuali di Importo annuo
retributive
rendimento
53.784,40 2,66 53.784,40
17.748,85 2,00 71.533,25
17.748,85 1,66 89.282,10
12.908,26 1,33 102.190,36
sulla differenza 0,90 oltre
102.190,36
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 55
Segue Tabella O
INPGI quota D1 - Dal 01-01-2006 al 31-12-2006
Aliquote
Fasce
percentuali di Importo annuo
retributive
rendimento
53.784,40 2,66 53.784,40
17.748,85 2,00 71.533,25
17.748,85 1,66 89.282,10
12.908,26 1,33 102.190,36
sulla differenza 0,90 oltre
102.190,36
INPGI quota D2 - Dal 01-01-2007 al 31-12-2015
Aliquote
Fasce
percentuali di Importo annuo
retributive
rendimento
53.784,40 2,66 53.784,40
17.748,85 2,00 71.533,25
17.748,85 1,66 89.282,10
12.908,26 1,33 102.190,36
sulla differenza 0,90 oltre
102.190,36
INPGI quota E - Dal 01-01-2016 al 31-12-2016 - Cod.
F8 - Media tutta vita lavorativa
Aliquote
Fasce
percentuali di Importo annuo
retributive
rendimento
53.784,40 2,66 53.784,40
17.748,85 1,73 71.533,25
17.748,85 1,44 89.282,10
12.908,26 1,15 102.190,36
sulla differenza 0,78 oltre
102.190,36
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 56
Segue Tabella O
INPGI quota F - Dal 01-01-2017
Aliquote
Fasce
percentuali di Importo annuo
retributive
rendimento
53.784,40 2,66 53.784,40
17.748,85 1,60 71.533,25
17.748,85 1,35 89.282,10
12.908,26 1,10 102.190,36
sulla differenza 0,90 oltre
102.190,36
4- INPDAI
INPDAI quota A - Fino al 31-12-1992
Aliquote Anzianità
Fasce Importo
percentuali di massima in
retributive annuo
rendimento giorni
56.224,17 0,80 10.800 56.224,17
10.915,23 0,50 10.800 67.139,40
0,40 10.800
155.785,67 222.925,07
INPDAI quota B1 - Dal 01-01-1993 al 31-12-1994
Aliquote Anzianità
Fasce Importo
percentuali di massima in
retributive annuo
rendimento giorni
56.224,17 0,80 10.800 56.224,17
10.915,23 0,50 10.800 67.139,40
0,40 10.800
155.785,67 222.925,07
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 57
Segue Tabella O
INPDAI quota B2 - Dal 01-01-1995 al 31-12-1996
Aliquote Anzianità
Fasce Importo
percentuali di massima in
retributive annuo
rendimento giorni
56.224,17 0,80 14.400 56.224,17
10.915,23 0,66 14.400 67.139,40
0,53 14.400
155.785,67 222.925,07
INPDAI quota B3 - Dal 01-01-1997 al 31-12-2002
Aliquote Anzianità
Fasce Importo
percentuali di massima in
retributive annuo
rendimento giorni
56.224,17 0,80 14.400 56.224,17
10.915,23 0,64 14.400 67.139,40
33.569,70 0,54 14.400
100.709,10
18.075,99 0,44 14.400
118.785,09
0,36 14.400
104.139,98 222.925,07
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 58
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2025 120.607,00
2026 122.295,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Minimale retributivo
Importo mensile del Percentuale di
Minimale retributivo annuo
Anno trattamento minimo ragguaglio della
settimanale (arrotondato
di pensione pensione
all’unità di euro)
2025 603,40 40,00 241,36 12.551,00
2026 611,85 40,00 244,74 12.726,00
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 59
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Massimale
Anno Minimale retributivo Tetto pensionabile
retributivo
2025 12.551,00 219.847,00 55.448,00
2026 12.726,00 222.925,00 56.224,00
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 60
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Importo mensile
Anno Percentuale Importo soglia
Assegno Sociale
2025 538,69 1,00 538,69
2026 546,24 1,00 546,24
Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni (legge 22 dicembre 2011, n.
214)
L’articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato i commi 7, 11
e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA
Importo Importo
Importo
soglia (per soglia (per
mensile Percentuale Importo Percentuale Percentuale
Anno lavoratrici lavoratrici
Assegno (1) soglia (2) (3)
con 1 con 2 o più
Sociale
figlio) figli)
2025 538,69 3,00 1.616,07 2,80 1.508,33 2,60 1.400,59
2026 546,24 3,00 1.638,72 2,80 1.529,47 2,60 1.420,22
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.
(2) Lavoratrici con 1 figlio prive di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con
almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64
anni.
(3) Lavoratrici con 2 o più figli prive di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con
almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64
anni.
L’articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato i commi 7, 11
e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 61
Tabella V
CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE
SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI”
ABBATTIMENTO
REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2026
T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni
Redditi inferiori o uguali a
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
60%
maggiorato sulla base dei parametri di cui all’art. 38
€ 9.727,77
della legge 448/2001
Redditi superiori a
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla
base dei parametri di cui all’art. 38 della legge € 9.727,77
40%
448/2001, ma inferiori o pari a due volte il e inferiori o uguali a
trattamento minimo
€ 15.908,10
Redditi superiori a
Superiori a due volte il trattamento minimo ma € 15.908,10
20%
inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo e inferiori o uguali a
€ 31.816,20
Redditi superiori a
Superiori a quattro volte il trattamento minimo 0
€ 31.816,20
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 62
Tabella Z
LIMITI E SCADENZE DEI PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI - ANNO 2026
Importo mensile
Mensilità Data pagamento
lordo
Da 0,01 € a 10,00 € Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) 3/5 gennaio
Da gennaio a giugno 3/5 gennaio
Da 10,00 € a 90,00 €
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1° luglio
A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Pag. 63
ALLEGATO 3
ETA’ PENSIONABILE
STATI CONVENZIONATI EXTRA UE
STATO UOMINI DONNE
ALBANIA 65 61A 10M
ARGENTINA 65 60
AUSTRALIA 67 67
BOSNIA ERZEGOVINA 65 65
BRASILE 65 62
CANADA 65 65
CAPOVERDE 65 60
ISRAELE 67 63
JERSEY C. J. 66 66
KOSSOVO 65 65
MACEDONIA NORD 64 62
MOLDOVA 63 61A 6M
MONTENEGRO 65 63
P. DI MONACO 65 65
QUEBEC 65 65
SAN MARINO 66 66
SANTA SEDE 67 67
SERBIA 65 63A 10M
TUNISIA 60 60
TURCHIA 60 58
URUGUAY 60 60
U.S.A. 66A 10M 66A 10M
VENEZUELA 60 55
STATI CHE APPLICANO I REGOLAMENTI UE DI SICUREZZA SOCIALE E
REGNO UNITO
STATO UOMINI DONNE
AUSTRIA 65 61
BELGIO 66 66
BULGARIA 64A 8M 62A 4M
CIPRO 65 65
Dati MISSOC, CLEISS e Istituzioni estere
CROAZIA 65 63A 9M
DANIMARCA 67 67
ESTONIA 64A 9M 64A 9M
FINLANDIA 64A 6M 64A 6M
FRANCIA 62A 6M 62A 6M
GERMANIA 66A 2M 66A 2M
GRECIA 67 67
IRLANDA 66 66
ISLANDA 67 67
LETTONIA 65 65
LIECHTENSTEIN 65 65
LITUANIA 64A 10M 64A 8M
LUSSEMBURGO 65 65
MALTA 64 64
NORVEGIA 67 67
OLANDA 67 67
POLONIA 65 60
PORTOGALLO 66A 4M 66A 4M
REGNO UNITO 66 66
REPUBBLICA CECA 64A 4M 64A 4M
ROMANIA 65 62A 4M
SLOVACCHIA 64 64
SLOVENIA 65 65
SPAGNA 65 65
SVEZIA 65 65
SVIZZERA 65 64A 3M
UNGHERIA 65 65
Dati MISSOC, CLEISS e Istituzioni estere
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