Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30/12/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 157
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025,
recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno
2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre
2025
SOMMARIO: Variazione all’1,60 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale
dal 1° gennaio 2026. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso
o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi
legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
1. Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025 è stato pubblicato il
decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno la
misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di
riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per
gli interessi legali[1], a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura dell’1,60 per cento si
applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della
misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà
effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo
articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate
dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024[2], dispone
che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il
versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in
pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,60 per cento si applica alle prestazioni
pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio
2026.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
[1] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90 del 4 ottobre
2024.
[2] Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31
agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora
superato tale limite.
ALLEGATO 1
15/12/25, 15:24 *** ATTO COMPLETO ***
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 10 dicembre 2025
Determinazione del saggio degli interessi legali per l'anno 2026.
(25A06705)
(GU n.289 del 13-12-2025)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1284, primo comma, del codice civile, come sostituito
dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», secondo cui il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare annualmente la
misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento
medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato
nell'anno;
Visto il proprio decreto 10 dicembre 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, n. 294, con il quale la misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2 per cento in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato, acquisiti con
nota della Banca d'Italia prot. n. 2228149 del 17 novembre 2025;
Ravvisata l'esigenza di modificare l'attuale saggio degli
interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno,
con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Ministro: Giorgetti
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-13&atto.codiceRedazionale=25A06705&tipoSerie=… 1/1
ALLEGATO 2
Allegato 2
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003 3 %
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009 3 %
01.01.2010 - 31.12.2010 1 %
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1 %
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 - 31.12.2021 0,01%
01.01.2022 - 31.12.2022 1,25%
01.01.2023 - 31.12.2023 5%
01.01.2024 - 31.12.2024 2,5%
01.01.2025 - 31.12.2025 2%
01.01.2026 - 1,6%
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