Determinazione per l’anno 2018 delle retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per i lavoratori operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive.
Determinazione per l’anno 2018 delle retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per i lavoratori operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 29/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 16
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Determinazione per l’anno 2018 delle retribuzioni convenzionali di
cui agli articoli 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
per i lavoratori operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da
accordi in materia di sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive.
SOMMARIO: D.M. 20 dicembre 2017 (G.U. del 18 gennaio 2018, n.14) di determinazione
delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani operanti
all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza
sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative.
Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2018.
Indice
PREMESSA
A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2018
Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Retribuzioni convenzionali
Casi particolari
B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
PREMESSA
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, ha provveduto, con D.M. 20 dicembre 2017 (in G.U. del 18 gennaio 2018, n. 14), alla
determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398
(allegato n. 1).
Come noto le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti
all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati
dell’Unione europea ossia :
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland),
Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e
isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di
Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del
Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e
Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera),
Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica
Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia.
Si fa presente che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera e l’Accordo
SEE si applicano anche alla Repubblica di Croazia (cfr. circolare n. 95 del 31 maggio 2017).
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione Europea la normativa di sicurezza
sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e
successive modifiche (cfr. circolare n. 82 del 1 luglio 2010; circolare n. 83 del 1 luglio 2010;
circolare n. 115 del 19 settembre 2012)
Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i
Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la
normativa comunitaria.
Si evidenzia, a tal proposito, che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari - Reg.
(CE) nn. 883/2004 e 987/2009 – si applicano, a decorrere dal 1 aprile 2012, anche nei rapporti
con la Svizzera e, a decorrere dal 1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. circolare n. 107 del
13 agosto 2012).
A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2018
Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti, per l’anno 2018, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni delle legge
n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli
altri Stati membri dell’UE (1) e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di
soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese
extracomunitario (cfr. messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).
Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale,
anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle
assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. circolare n. 87 del 15
marzo 1994).
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i
seguenti Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. circolare n. 196 del 2
dicembre 2015) , Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex
Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA
e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. circolare n. 168 del 9 ottobre
2015).
Si evidenzia che dal 1° ottobre 2017 è in vigore il nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada (cfr. circolare n. 154 del 25 ottobre
2017)
Retribuzioni convenzionali
Come stabilito dall’articolo 2 del D.M. 20 dicembre 2017 – il quale, in sostanza, ripete il testo
dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i
lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale
imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale
corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.
Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (cfr. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della
disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il
trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti
riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo
con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da
prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di
assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile
mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto
per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle
retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di
Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n.
1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’articolo 36 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R.), si rinvia a quanto stabilito nel
punto A della circolare n. 86/2001.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale
emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n.
00159 del 30.12.2003.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il
trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti
casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989:
passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto
collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per
passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della
variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente
al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro
straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel
calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini
dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli
emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa
comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici
mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile
che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della
contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di
conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
Le aziende che per il mese di gennaio 2018 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al
punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione
n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7 ottobre
1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti
modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2018 e quelle
assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
Si riportano, in allegato, le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2018, individuate con
riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie,
raggruppati per settori di riscontrata omogeneità (allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Note
(1) Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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