Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 16/2019
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici
Riferimento normativo
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 01/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 16
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori
domestici
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per
l’anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
INDICE
1. Premessa
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2019
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice
dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-
dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i
contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1,
commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006,
come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva
dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al
contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.
92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione
convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
1. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 8,06 € 7,13 € 1,42 (0,36) (2) € 1,43 (0,36)
(2)
oltre € 8,06
fino a € 9,81 € 8,06
€ 1,61 (0,4) (2)
€ 1,62 (0,4)
(2)
oltre € 9,81 € 9,81
€ 1,96 (0,49) (2)
€ 1,97 (0,49)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,19 € 1,04 (0,26) (2) € 1,04 (0,26)
(2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 8,06 € 7,13 € 1,52 (0,36) (2) € 1,53 (0,36)
(2)
oltre € 8,06
fino a € 9,81 € 8,06
€ 1,72 (0,4) (2)
€ 1,73 (0,4)
(2)
oltre € 9,81 € 9,81
€ 2,10 (0,49) (2)
€ 2,11 (0,49)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,19 € 1,11 (0,26) (2) € 1,12 (0,26)
(2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
CON CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
ASpI 1,03% 0,051584 1,15% 0,05725
C.U.A.F. 0% 0
MATERNITA’ 0% 0 0% 0
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065215
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
0,2% 0,010016 0,2% 0,009956
TOTALE
19,9675% 1 20,0875% 1
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n.
92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE LAVORATORI LAVORATORI DOMESTICI SENZA
DOMESTICI CUAF
CON CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
ASpI 1,03% 0,048204 1,15% 0,053519
C.U.A.F. 0% 0
MATERNITA’ 0% 0 0% 0
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Contributo
addizionale 1,4% 0,06552 1,4% 0,065154
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto 0,2% 0,00936 0,2% 0,009308
TOTALE
21,3675% 1 21,4875% 1
Normativa di riferimento
(1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per
l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6
(1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di
lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del
datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria
2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del
lavoratore.
(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362,
dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per
il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi:
CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai
datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo
CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8
p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali,
prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in
misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1°
luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di
maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione
resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448(legge finanziaria 2002).
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo
Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello
0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere
dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione
dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N.
del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30,
l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce
un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con iniziodal 1 gennaio 1997,
andando a regime dal 1° gennaio 2011.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
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