Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM)per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM)per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 29/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 17
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici
della Comunicazione (UILCOM)per la riscossione delle quote
sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1
a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione
stipulata tra l’INPS e Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della
Comunicazione (UILCOM), per la riscossione dei contributi sindacali sulle
prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge
28 giugno 2012, n. 92.
INDICE
1. PREMESSA
2. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA
3. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA
DELEGA
4. PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA
DELEGA
5. REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E
VALIDITA’
6. MISURA DEL CONTRIBUTO
SINDACALE
7. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E
RIMESSE
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
9. CODICE INPS
10. ISTRUZIONI
CONTABILI
PREMESSA
In data 25 settembre 2017 è stata perfezionata la convenzione con l’Organizzazione sindacale
Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM) (allegato n. 1),
sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 116 del
7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi
dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sua data di
perfezionamento della medesima ed è rinnovabile per un ulteriore triennio previa verifica dei
requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale. La richiesta
di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza.
E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
Di seguito s’illustrano le principali norme della convenzione.
2. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA
I titolari delle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla Unione Italiana Lavoratori e
Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM), mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle
prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.
La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall'INPS a favore delle
Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di
consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione
dell’Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.
3. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve
essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido.
4. PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa,
presentata contestualmente alla domanda di prestazione, sia trasmessa all’Istituto dal datore
di lavoro.
La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione
stessa.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali
verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di
conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale
della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’invio
dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione sindacale dovrà avvenire con
modalità telematica, secondo le specifiche tecniche concordate con l’Istituto.
L’Organizzazione sindacale dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita,
avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.
Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta
alla data di ricezione della stessa.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
5. REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile
all’elaborazione della domanda.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega
deve trasmettere in formato digitale sia la delega che la revoca e conservare entrambi gli
originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca ed all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
6. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
Come indicato dall’ Organizzazione sindacale, la misura del contributo associativo da
trattenere, uguale per tutti gli iscritti, è pari allo 1% della quota della prestazione erogata ai
sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare all’INPS - Direzione centrale
Organizzazione e Sistemi informativi - ogni eventuale, successiva variazione.
La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere
comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre e avrà decorrenza dal 1° gennaio
successivo.
Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati,
firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote
associative.
7. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione
sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione
presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle
attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31
Gestione delega € 0,04
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione sindacale stipulante che risulti
soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi deve rimborsare all’interessato la
ritenuta operata.
Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi
eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale
stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante inoltre è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute,
a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione
sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della
perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Organizzazione sindacale.
9. CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è BS.
10. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle
prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n.
92 per conto dell’Associazione sindacaleUNIONE ITALIANA LAVORATORI E LAVORATRICI
DELLA COMUNICAZIONE si istituiscono i seguenti conti:
GPA25662- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate
nell’anno in corso;
GPA27662- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli
anni precedenti;
movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di
rendicontazione delle prestazioni pagate.
Con l’occasione è, inoltre, istituito il nuovo conto
GPA11662 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle prestazioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso,
GPA35041
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione Generale.
Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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