Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 19/2019
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019
Riferimento normativo
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 06/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 19
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e
il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da
tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335/1995.
INDICE
1. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
1.2 Professionisti
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
1.4 Tabelle
2. Ripartizione dell’onere contributivo
2.1 Aziende committenti
2.2 Liberi professionisti
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
4. Massimale e Minimale
1. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1], ha disposto che per i
collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di
computo è dall’anno 2018 pari al 33%.
Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a:
0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile
per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla
maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non
degenza ospedaliera, così come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n.
296/2006 (legge finanziaria 2007);
0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma
791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrata nella circolare n. 122/2017[2].
1.2 Professionisti
L’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[3], ha disposto che a
decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo
1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in
misura pari al 25%.
Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo
0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla
maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al
congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791,
articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. messaggio n. 27090/2007).
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato
quanto già disposto in base al combinato dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l’aliquota
per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e
liberi professionisti).
1.4 Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata
per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 34,23%
quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll (33,00 +
0,72 +0,51
aliquote
aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 33,72%
quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll (33,00 +
0,72 aliquote
aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24%
obbligatoria
Liberi professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS +
0,72 aliquota
aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24%
obbligatoria
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si
rinvia alla circolare n. 7/2007.
2. Ripartizione dell’onere contributivo
2.1 Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che
deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione
del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per
le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le
amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si
rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
2.2 Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere
contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello
“F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo
2018, primo e secondo acconto 2019).
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte
entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente
(c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei
collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34
della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito
a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le
aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per
chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di
altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll;
34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll).
Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati
entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.
4. Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/95 è pari a € 102.543,00.
Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai
redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato
massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n.
233/1990 è pari a € 15.878,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito
dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo
della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un
contributo annuale pari ai seguenti importi:
- € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano
l’aliquota del 25,72%;
- € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che
applicano l’aliquota al 33,72%;
- € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che
applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.878,00 24% € 3.810,72
€ 15.878,00 25,72% € 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
€ 15.878,00 33,72% € 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
€ 15.878,00 34,23% € 5.435,04 (IVS € 5.239,74)
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le
parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per
l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per
cento a decorrere dall'anno 2018»”
[2] Legge 22 maggio 2017, n. 81, articolo 7 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-
COLL:
“All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si
applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel
presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i
collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di
percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta
un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.
[3] “A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.
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