Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Variazioni al piano dei conti
Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 2
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e
revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione
di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore
dello spettacolo”. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità
a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre
2023, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori
autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo,
nonché indicazioni amministrative in materia di regime contributivo di cui al
medesimo decreto-legislativo per la categoria di lavoratori interessata.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari
3. Requisiti
3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano
3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno
3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni
fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della
domanda
3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno
sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
3.5 Avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro
derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
3.6 Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda
3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto
4. Durata, calcolo e misura della prestazione
5. Presentazione della domanda
6. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
7. Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per percettori
dell’indennità di discontinuità
8. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
9. Contribuzione
10. Regime transitorio
11. Finanziamento e monitoraggio
12. Regime fiscale
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, prevede un’indennità di discontinuità a favore
dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente la richiamata
categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto
settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
In particolare, l’articolo 1 del citato D.lgs n. 175/2023 introduce l’indennità in argomento con
decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori
autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori
subordinati a tempo determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo 2 della
presente circolare, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello
spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.
Il medesimo D.lgs n. 175/2023, all’articolo 8 prevede che l’indennità a favore della categoria di
lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022, a seguito di domanda
da presentarsi all’INPS, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 2023, in presenza
dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3 del presente messaggio.
2. Destinatari
L’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’indennità di discontinuità, i
seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi
quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica
o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le
qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);
lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
D.lgs n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al
raggruppamento della lettera a) del citato comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto
legislativo, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici
spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti
dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di
audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e
stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Requisiti
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente
paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda,
congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 175/2023:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non
superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno
sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai
fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo
di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel
medesimo anno;
e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro
derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di
cui all’articolo 16 del D.lgs n. 81/2015;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano
Ai fini dell’accesso all’indennità di discontinuità, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs n.
175/2023 prevede che il richiedente la prestazione, al momento della presentazione della
domanda, deve essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o, in alternativa,
cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, quindi in possesso di
valido documento di soggiorno. Fatta salva la verifica effettuata dall’Istituto in ordine al
requisito in argomento, l’assicurato richiedente la prestazione - in sede di presentazione della
domanda - deve effettuare apposita dichiarazione in ordine alla sussistenza del requisito in
argomento.
3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno
Il medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 175/2023 prevede altresì che il
richiedente la prestazione per potere accedere alla stessa deve, alla data di presentazione
della domanda, essere residente in Italia da almeno un anno.
3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per
le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente
alla presentazione della domanda
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo in esame prevede che l’assicurato, per
accedere all’indennità, deve avere prodotto - nell’anno che precede la presentazione della
domanda - un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di
riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000.
Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è il reddito complessivo
ai fini IRPEF e non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al
Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo.
In ordine al requisito reddituale in questione, si precisa che il richiedente la prestazione deve
dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di esserne in possesso.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs n. 175/2023, l’INPS effettua la verifica dei requisiti
reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati
dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione
con l’Agenzia delle entrate.
3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda,
almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo
La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs n. 175/2023 prevede che per
accedere all’indennità di discontinuità è necessario avere maturato, nell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i contributi previdenziali
accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con esclusione di quelli connessi a
rapporti di lavoro a tempo indeterminato; fanno eccezione, in quanto considerati utili, i
contributi versati al Fondo prensione lavoratori dello spettacolo relativi a rapporti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del
D.lgs n. 81/2015.
Ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo, si considerano altresì utili i contributi
figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati
riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della
lavoratrice e del lavoratore.
Si ricorda che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello
spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fatta eccezione per la categoria
di “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (cod. categoria 500) introdotta dall’articolo
3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che adempiono direttamente gli
obblighi informativi e contributivi), si applica il principio di automaticità delle prestazioni,
disciplinato dall’articolo 2116 c.c.
La disposizione di cui alla lettera d) dell’articolo 1 in esame prevede altresì che ai fini del
calcolo delle giornate accreditate (requisito contributivo) non si computano le giornate
eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione
per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.
In ragione della richiamata previsione, ai fini dell’individuazione delle sessanta giornate
necessarie per il raggiungimento del requisito contributivo di cui trattasi non si computano e
non sono quindi utili le giornate eventualmente riconosciute e coperte da contribuzione
figurativa a titolo di indennità di discontinuità, indennità di disoccupazione per i lavoratori
autonomi dello spettacolo (ALAS) e indennità di disoccupazione NASpI, presenti nel medesimo
anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda).
3.5 Avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito
da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le
quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo
L’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 175/2023 prevede, quale ulteriore requisito di
accesso all’indennità di discontinuità, che l’assicurato abbia un reddito da lavoro derivante in
via prevalente dalle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo.
Al riguardo si fa presente che il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la
prevalenza di cui alla citata lettera e) è tutto il reddito da lavoro connesso allo svolgimento di
attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo.
Anche in merito al requisito reddituale in argomento, si precisa che il richiedente la prestazione
deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di esserne in possesso.
Ai sensi del citato articolo 3, comma 4, del D.lgs n. 175/2023, l’INPS effettua la verifica dei
requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati
dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione
con l’Agenzia delle entrate.
3.6 Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda
L’articolo 2, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 175/2023 prevede, tra i requisiti di accesso
all’indennità di discontinuità, che l’assicurato non deve essere stato titolare di rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda, ammettendo quale unica eccezione la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo
intermittente a tempo indeterminato per il quale non è prevista l’indennità di disponibilità di
cui all’articolo 16 del D.lgs n. 81/2015.
In ragione della previsione di cui sopra, si evidenzia che il requisito si intende soddisfatto solo
laddove il richiedente l’indennità non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale
ricadente nell’anno di osservazione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è fatta
salva, come espressamente previsto dalla richiamata disposizione normativa, la sola titolarità
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza indennità di
disponibilità.
Si fa altresì presente che l’accesso alla misura in argomento non è preclusa in presenza di
svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; ciò in quanto detta
indennità non ha come l’indennità NASpI, la finalità di indennizzare i periodi di disoccupazione
che seguono la cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare
periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del D.lgs n. 175/2023 ai fini dell’accesso
all’indennità di discontinuità l’assicurato, alla data di presentazione della domanda, non deve
essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione
generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della
stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’articolo 6 del D.lgs n. 175/2023 prevede altresì che l’indennità di discontinuità non è
cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come
meglio specificato al successivo paragrafo 8 della presente circolare.
4. Durata, calcolo e misura della prestazione
L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 è
riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte
le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui
all’articolo 6 del medesimo D.lgs n. 175/2023, nel limite della capienza di 312 giornate annue
complessive.
L’articolo 6 del D.lgs n. 175/2023, richiamato dal citato articolo 3, reca la disciplina relativa al
regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali.
In ragione, pertanto, del combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 6 del
D.lgs n. 175/2023, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, intesa in termini di
numero di giorni indennizzabili, non sono considerate utili le giornate indennizzate a titolo di
indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione
involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI,
DS Agricola); inoltre, non sono utili ai fini della durata, le giornate indennizzate a titolo di
prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del
rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di
lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in
deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e
dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
Infine, non sono utili le giornate indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità di cui
alla legge n. 222/1984.
Si evidenzia che, come meglio precisato al paragrafo 3.4 della presente circolare, i contributi
figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati
sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (60
giornate).
Il medesimo articolo 3, comma 1, in esame, prevede altresì che ai fini della durata
dell’indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi, presenti nell’anno di
osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato
luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata
in forma anticipata, ALAS).
Il meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2023, già in
uso per le prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, trova applicazione
esclusivamente ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità e non
anche ai fini della verifica del requisito delle sessanta giornate di contribuzione per l’accesso
alla misura in argomento.
In ordine alla modalità di calcolo della durata dell’indennità di discontinuità, anche a titolo
esemplificativo, si riportano le seguenti modalità operative:
1. si assume come valore di riferimento la capienza di 312 giornate annue complessive;
2. si prendono in considerazione le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello di presentazione della
domanda, ad esempio 100 giorni di contributi al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, che rappresentano la base teorica per determinare la durata della misura;
3. si individuano le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad
altro titolo (cfr. il paragrafo 8 della presente circolare), ad esempio 25 giorni di contributi
accreditati in altra gestione diversa dal Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e 25
giorni di indennità NASpI;
4. si individuano eventuali indennità di disoccupazione (esempio NASpI, ALAS) presenti
nell’anno di riferimento, ad esempio 25 giorni di indennità NASpI, di cui al precedente
punto 3, generate da 50 giorni di contribuzione;
5. si sottraggono dal valore 312 (capienza di giornate nell’anno) i 100 giorni di contributi
accreditati al Fondo pensione lavoratori dipendenti, i 25 giorni di contributi accreditati in
altra gestione diversa dal Fondo pensione lavoratori dipendenti, i 25 giorni di indennità
NASpI e i contributi (50 gg) che hanno generato l’indennità NASpI, ove presenti nell’anno
di osservazione, quindi: 312-100-25-25-50= 112;
6. il valore 112 rappresenta la capienza massima in termini di giornate indennizzabili a titolo
di discontinuità nell’anno di riferimento;
7. si calcola la durata nella misura di 1/3 partendo dai 100 contributi accreditati al FPLS di
cui al punto 2: 100/3= 33;
8. all’interessato verranno erogate 33 giornate di indennità di discontinuità.
Quanto allo scomputo dei contributi che hanno generato la NASpI si precisa che detto
scomputo viene effettuato sulla contribuzione NASpI presente in data antecedente alla
cessazione che ha generato la prestazione NASpI medesima e che si colloca all’interno
dell’anno di competenza dell’indennità di discontinuità.
Il medesimo articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 175/2023 prevede che la misura giornaliera
dell’indennità di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto
alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le
quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative
all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità. Pertanto, ai fini della
determinazione della retribuzione media giornaliera si prende a riferimento la retribuzione
imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e
si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo
svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo.
Il successivo comma 3 dell’articolo 3 in esame prevede che l’indennità è corrisposta in unica
soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità di cui al
comma 2 dell’articolo 3 del D.lgs n. 175/2023.
In ragione delle richiamate disposizioni normative, viene quindi prima calcolata la retribuzione
media giornaliera come sopra specificato e, successivamente, determinato l’importo giornaliero
dell’indennità nella misura del 60 per cento della predetta retribuzione media.
In ordine alla misura della prestazione, si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del D.lgs n. 175/2023, rubricato “Disposizioni finanziarie”, nel caso in cui l’ammontare
complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande
ammesse all’indennità di discontinuità, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
del 30 settembre di ogni anno di valutazione delle domande, stabilisce la quota dell’indennità
da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e
all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 9.
L’importo giornaliero dell’indennità, come disposto dal medesimo comma 3 dell’articolo 3 del
D.lgs n. 175/2023, non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero
contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Il medesimo articolo 3, al comma 3 prevede altresì, come anticipato, che per l’accesso
all’indennità in argomento i lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS entro il
termine, previsto a pena di decadenza, del 30 marzo di ogni anno e che l’INPS procede alla
valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
In ragione delle disposizioni sopra richiamate, l’Istituto ogni anno manterrà aperto il servizio di
presentazione domanda - riferita all’anno precedente - dal mese di gennaio e fino alla data
ultima del 30 marzo del medesimo anno, legislativamente prevista a pena di decadenza; a
partire dal mese di aprile di ciascun anno, quindi solo dopo la chiusura del servizio di
presentazione della domanda, verrà avviata l’istruttoria delle domande riferite all’anno di
competenza.
Nel ribadire che ai fini dell’accesso all’indennità di discontinuità i lavoratori dello spettacolo non
devono essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda (cfr. il precedente par. 3.6), si evidenzia che agli
stessi lavoratori non è preclusa la possibilità di accedere alla prestazione NASpI a seguito di
cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, purché la domanda di indennità NASpI sia
presentata nel termine legislativamente previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro medesimo.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs. n. 175/2023, l’indennità di discontinuità concorre
alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (cfr. i successivi paragrafi 10 e 14).
5. Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza,
presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30
marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli
Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di
altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso
alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web
dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora
Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti >
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario
selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti
dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni
relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le
seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile
presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al Portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta
tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle
seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità:
a) di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) di essere residente in Italia da almeno un anno;
c) di essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni
fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della
domanda;
d) di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da
lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
f) di possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 175/2023.
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di
presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la
propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Si precisa che l’indennità di discontinuità è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in
domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del
pagamento.
Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS
procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 175/2023, l’INPS avvia la procedura di recupero nei
confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le
sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
Con successiva circolare verranno fornite istruzioni in ordine alle modalità e ai termini di
impugnazione dei provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità.
6. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione
figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2 (media delle retribuzioni
imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
nell'anno precedente la presentazione della domanda di indennità) entro un limite di
retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo
periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS), del D.lgs n.
175/2023.
Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, calcolate in termini di durata ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2023, sono accreditate figurativamente
nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro
titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del
requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs n.
182/1997.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità di discontinuità è computato ai
fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Posto che la lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituendo il comma 7
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997, stabilisce che: “Ai fini dell'accesso al diritto
alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi
ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”, la contribuzione
figurativa generata a seguito della percezione dell’indennità di discontinuità, ai fini della
maturazione del diritto alle prestazioni individuate dai citati articoli 6 e 9 del D.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1420, dovrà essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo
della contribuzione complessiva utile.
Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.
7. Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per
percettori dell’indennità di discontinuità
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 prevede che i lavoratori percettori dell’indennità
di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al
reinserimento nel mercato del lavoro, partecipino a percorsi di formazione continua e di
aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle
risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
Il successivo comma 2 del richiamato articolo 5 prevede che le iniziative di cui al citato comma
1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali
delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell’ambito dei programmi nazionali,
compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla
Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, i contenuti delle iniziative formative e di
aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite
dall’articolo 25-ter, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.
Per le finalità di cui sopra, il comma 4 dell’articolo 5 del D.lgs n. 175/2023 prevede che il
beneficiario dell’indennità di discontinuità, all’atto della presentazione della domanda di
indennità di discontinuità, autorizza l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla
piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del citato articolo 13.
8. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs n. 175/2023, non è cumulabile,
nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di
maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in
agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI
erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.
Inoltre, il medesimo articolo 6 prevede che l’indennità di discontinuità non è cumulabile con le
tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione
salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a
carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli
articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.
L’articolo 6 prevede altresì che l’indennità di discontinuità non è cumulabile con l’assegno
ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Il richiedente l’indennità di discontinuità – qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di
invalidità nell’anno di riferimento (anno precedente a quello di presentazione della domanda) –
può optare, in sede di presentazione della domanda, a favore dell’indennità di discontinuità in
luogo del predetto assegno, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Si precisa che l’indennità di discontinuità, analogamente a quanto previsto, per espressi pareri
ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19, è
compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è
previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche
parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o
altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in
argomento.
9. Contribuzione
L’articolo 7 del D.lgs n. 175/2023 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i
lavoratori di cui all’articolo 1 del medesimo decreto è dovuto un contributo a carico del datore
di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, nonché un
contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale
contributivo previsto per gli iscritti al medesimo Fondo e stabilito annualmente ai sensi
dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale contribuzione confluisce
presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori
subordinati di cui all’articolo 1 del decreto legislativo in commento, il contributo addizionale di
cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10 per cento
dell’imponibile previdenziale.
La disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro o
committenti sarà illustrata con successiva circolare.
10. Regime transitorio
L’articolo 8 del D.lgs n. 175/2023 reca la disciplina transitoria dell’indennità di discontinuità
prevedendo la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda
riferita all’anno di competenza 2022 entro e non oltre il 15 dicembre 2023, a pena di
decadenza.
Esclusivamente per l’indennità prevista per l’anno di competenza 2022, il richiamato articolo 8
prevede che la stessa - qualora sussistano i requisiti descritti al precedente paragrafo 3 della
presente circolare - è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle
accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno 2022, detratte le giornate
coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, e che è corrisposta
nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
medesimo D.lgs n. 175/2023.
Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre
2023, l’Istituto ha comunicato l’apertura del servizio di presentazione delle domande di
indennità di discontinuità in competenza 2022 in data 4 dicembre 2023, mantenendo lo stesso
attivo fino al termine legislativamente previsto del 15 dicembre 2023 e fornendo le prime
indicazioni sulla misura in argomento con il messaggio.
Il richiamato articolo 8 del D.lgs n. 175/2023 prevede, inoltre, che le disposizioni in materia di
indennità ALAS (articolo 66, commi da 7 a 16 del decreto-legge n. 73/2021) non trovano
applicazione per gli eventi di cessazione involontaria che intervengono a decorrere dal 1°
gennaio 2024 e al successivo comma 4, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 6 del
medesimo decreto legislativo in materia di incumulabilità dell’indennità di discontinuità con
altre indennità, prevede che la misura in argomento non è cumulabile con l’indennità ALAS.
L’indennità in argomento costituisce reddito imponibile secondo il regime fiscale indicato al
successivo paragrafo 13. Con specifico riferimento all’indennità di cui al presente paragrafo,
corrisposta in sostituzione di reddito da lavoro dipendente, la stessa è assoggettabile al regime
della tassazione separata qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera b), del D.P.R. 917/1986.
11. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 9, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 dispone che le prestazioni per l'indennità di
discontinuità sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6
milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per
l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1
milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per
l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033.
L’INPS provvede al monitoraggio del predetto limite di spesa e invia la relativa rendicontazione
al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Cultura e al Ministero
dell’Economia e delle finanze.
12. Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 175/2023, l’indennità di discontinuità concorre
alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.
In relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n.
917/1986, l’indennità in argomento ha la medesima natura reddituale degli emolumenti
ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere.
Pertanto, se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al
regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi
dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora l’indennità in argomento sia corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro
autonomo, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del
D.P.R. n. 600/1973; detta ritenuta non viene effettuata qualora il beneficiario dichiari nella
domanda di adottare il regime forfettario. In entrambe le fattispecie in esame l’Istituto rilascia
al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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