Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 20/2018
Gestione Pubblica - Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2017.
Riferimento normativo
Gestione Pubblica - Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 20
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Gestione Pubblica - Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali
anno 2017.
SOMMARIO: Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio
previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica.
Indice
1. Premessa
2. Denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo
2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
2.2 Massimale contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali,
amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii
2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1%
3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7,
codici motivo utilizzo 1 e 2
3.1 Termini per le operazioni di conguaglio
3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle
fattispecie sanzionatorie
4. Certificazione unica Dati previdenziali ed assistenziali
Premessa
A decorrere dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di
ottobre 2012, le denunce individuate come ListaPosPA nell’ambito del flusso Uniemens
rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione
assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle
posizioni di previdenza complementare per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende, il cui
personale è iscritto alla gestione pubblica.
Al riguardo, si rappresenta che l’Istituto ha fornito ai sostituti di imposta le istruzioni per la
compilazione delle denunce mensili analitiche (cfr. circolari n.105/2012, n.6/2014, n.63/2014,
messaggio n.4325/2014; circolari n.25/2015, n.81/2015, n.90/2015, n. 172/2015,
n.178/2015, messaggio n.5804/2015; circolari n. 5/2016, n.40/2016, n. 57/2016, n.58/2016,
n.65/2016, n. 90/2016, n.212 del 2/12/2016, n.215 del 6/12/2016, messaggi n. 1808/2016,
n.3020/2016; circolari n. 20/2017, n. 114/2017, Messaggio n.2791/2017;)
Con la presente circolare vengono riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio
2017.
2. Denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo
I sostituti di imposta, che erogano redditi di lavoro dipendente ovvero tenuti a versare i
contributi commisurandoli a retribuzioni virtuali o convenzionali, devono trasmettere
mensilmente, in via telematica, le denunce contributive contenenti le informazioni necessarie
per il calcolo dei contributi dovuti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali
e per l'erogazione delle prestazioni (art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
Per quel che concerne l’aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta
applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di
conguaglio previdenziale tenendo conto
di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
dei redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal
lavoratore.
Nel caso in cui una parte dei redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato sia erogata
da un altro soggetto, le operazione di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro
principale, ovvero il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro
subordinato.
Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l’anno
2017 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni
liquidate, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato.
Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2017 per la gestione pubblica occorre tenere conto
di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2017 e il 31/12/2017.
Devono essere considerati gli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale
2, causale 5 e causale 7. Gli elementi E0 e V1 (causale 1, 2, 5 e 7) da considerare ai fini delle
operazioni di conguaglio sono quelli relativi a somme erogate nel 2017 che hanno un periodo
di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell’anno 2017.
Non devono essere considerati ai fini delle operazioni di conguaglio gli elementi E0 o V1 riferiti
a periodi del 2017, sostituiti da elementi V1, causale 5 ovvero annullati da V1, causale 6.
2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
L'articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base
contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche
obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della
pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95,
così come interpretato dall’articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito
dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.
Con circolare n.58/2016 l’Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del
massimale contributivo per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche.
Il massimale – pari a € 100.324,00 per l'anno 2017 - è rivalutato ogni anno in base all'indice
dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota
aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge n.438/1992, nonché per la contribuzione
relativa alla gestione per le prestazioni creditizie e sociali.
Si rammenta che:
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno
solare risulti retribuito solo in parte;
nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in
costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il
dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la
certificazione CU rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero a presentare una
dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla
base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a
contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del
massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di
retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che
comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995 n. 335, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le
retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge
n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento
<Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve
essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere
indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione
credito.
Nell’elemento <contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore dell’imponibile indicato nella gestione di riferimento.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento<ImponibileEccMass>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che
abbia causato un versamento dei contributi pensionistici e dei contributi relativi alla gestione
credito anche sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, un mancato versamento dei
contributi, dovranno essere elaborati, in corrispondenza dei mesi nei quali è stato rilevato il
superamento o l’errata indicazione del massimale, gli elementi V1, causale 5, codice motivo
utilizzo 1 o 2, per sostituire gli elementi errati.
Per modificare le denunce contributive errate per la non corretta applicazione del massimale
contributo si ricorda che, a seguito della pubblicazione della circolare n.58/2016, sono state
fornite ulteriori indicazioni con messaggio n.3020/2016.
Si evidenzia che, nel caso in cui il superamento del massimale derivi anche da redditi erogati
da altri soggetti riferiti ad un rapporto di lavoro distinto ovvero riconducibili ad un unico
rapporto di lavoro, ciascun sostituto potrà modificare esclusivamente le proprie denunce
tenendo conto della formazione nel tempo del montante.
Si sottolinea che le modifiche dei dati contributivi trasmessi in precedenza non possono essere
effettuate utilizzando l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, relativo alle
operazioni di conguaglio contributivo, in quanto tale elemento non consente di annullare e
sostituire le denunce individuali errate inviate in precedenza.
2.2 Massimale contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n.
502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle strutture
indicate nel medesimo decreto ovvero individuate da disposizioni di legge statale, l’imponibile
contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice
ISTAT. Per l’anno 2017 il massimale è pari a € 182.874,00.
Si evidenzia che la richiamata disposizione del decreto legislativo n.502/1992, (art. 3-bis,
comma 11) si applica esclusivamente ai soggetti indicati dalla disposizione medesima e non è
suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.
Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota
aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n.438/1992, nonché per la gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione previdenziale.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni richiamate, nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della
gestione credito e della gestione previdenziale dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel
limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento
<ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione
previdenziale.
Nell’elemento <contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’imponibile relativo alla gestione di riferimento.
2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1%
Ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione
del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, e dell’articolo 1, comma 241, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1°
gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo
carico sia inferiore al 10%. L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno i tetti retributivi oltre i quali
viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
Si rammenta che per l’anno 2017 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere
corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a € 46.123,00, corrispondente a € 3.844,00 mensili.
Per quanto attiene le concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il
contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore,
da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale
tenendo conto
dei redditi di lavoro dipendente, o riconducibili ad esso, comunicati da altri soggetti ed
erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore indicati nelle CU rilasciate dai
precedenti datori di lavoro ovvero sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore
tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di
lavoro.
3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7,
codici motivo utilizzo 1 e 2
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio
anche ai fini previdenziali.
Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%,
anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno.
In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.
Nel caso in cui alla data del 31/12/2017 siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le
operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui
rapporto di lavoro ha una data di inizio più remota.
Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla CTPS devono essere effettuate
in riferimento a ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da
diverse amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio
devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.
Nel V1, causale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già
indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce. Nel V1,
causale 7, devono essere indicati le eventuali variazioni dei contributi discendenti dalle
operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% tenendo conto dei redditi
comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla gestione CTPS per le operazioni di
conguaglio del 18%, l’eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.
Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) del V1, causale 7, corrisponde all’anno di
riferimento delle operazioni di conguaglio (1/1/2017 – 31/12/2017) ovvero al periodo di
riferimento del rapporto di lavoro se inferiore all’anno.
Per i redditi erogati da altri soggetti e riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta
principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione
presso cui il dipendente presta servizio ovvero altri redditi comunque attratti nella sfera dei
redditi di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1,
causale 7, valorizzando l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale
elemento i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall’altro soggetto in aggiunta a
quelli discendenti dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.
Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto
indicando nell’elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l’anno in cui il soggetto medesimo
ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare
record distinti. La differenza tra i contributivi valorizzati nelle gestioni e quelli discendenti dai
valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso dal quello del
dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia l’elemento V1, causale 7, per le
operazioni di conguaglio contributivo.
Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio non specifica il/i mese/i in cui sono
state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio
deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.
Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel
caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per
redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della
gestione pubblica.
Non è necessario elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, se il sostituto di
imposta principale ha inserito i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce
mensili.
Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in
precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1,
valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in
termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono
essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.
Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non
comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della gestione pubblica deve essere elaborato un
elemento, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno entro il mese di
cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei
contributi non comportano la necessità di elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 1.
I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta
principale devono essere considerati anche ai fini della certificazione unica 2018 secondo
quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.
3.1 Termini per le operazioni di conguaglio
Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica le operazioni di conguaglio
devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento
dei redditi oggetto del conguaglio.
Ne consegue che, per i redditi liquidati nel 2017, le operazioni di conguaglio devono essere
inserite al massimo nelle denunce contributive “febbraio 2018”.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1
e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di
conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2018, non oltre il mese di
marzo 2018.
Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza
aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono
effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16
marzo 2018.
3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie
sanzionatorie
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i
contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive,
sulla base dei criteri di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000,
nel modo che segue:
a) Omissione
Ove l’Amministrazione abbia inviato la denuncia (V1 causale 7) nei termini previsti, ma non
abbia effettuato il versamento - o, in alternativa, abbia presentato domanda di rateazione nei
termini indicati nel precedente paragrafo - sui contributi dovuti maturano le sanzioni per
omesso/ritardato pagamento, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a).
b) Evasione
Ove l’amministrazione non abbia effettuato né la denuncia né il pagamento nei termini previsti,
ricorre l’ipotesi di evasione, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), ferma restando
l’eventuale rimodulazione delle stesse nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano
riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità, previa istanza da parte del datore
di lavoro da inoltrare alla struttura territoriale competente, a decorrere dal giorno successivo a
quello di scadenza del versamento relativo al termine di invio della denuncia fino alla data di
effettivo versamento.
4. Certificazione unica Dati previdenziali ed assistenziali
L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra amministrazione corrispondendo
direttamente parte della retribuzione è tenuta a comunicare tempestivamente le somme
corrisposte al sostituto di imposta principale, al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la
denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre
amministrazioni. Nel caso la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta
per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare le
denunce contributive, è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale
al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati
previdenziali ed assistenziali e elaborare, ove necessario, il V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 2.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al
personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della gestione pubblica,
compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della
certificazione unica 2018 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS Gestione Pubblica.
Si precisa che tale sezione deve essere compilata dai sostituti di imposta che, pur non avendo
instaurato un rapporto di lavoro dipendente, erogano direttamente al lavoratore delle somme
qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente riconducibili ad un rapporto di
lavoro con iscrizione alla Gestione Pubblica ed effettuano le relative trattenute.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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