Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”. Articolo 20 rubricato “Sospensione di termini”, modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura”. Modalità applicative del regime sanzionatorio ed effetti sul rilascio del
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”. Articolo 20 rubricato “Sospensione di termini”, modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura”. Modalità applicative del regime sanzionatorio ed effetti sul rilascio del Durc on line
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 03/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 21
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante “Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell’usura”. Articolo 20 rubricato “Sospensione di termini”,
modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, recante “Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di
estorsione e dell'usura”. Modalità applicative del regime
sanzionatorio ed effetti sul rilascio del Durc on line
SOMMARIO: L’articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha modificato l’articolo
20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, stabilendo che i termini di scadenza,
ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti
amministrativi, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono
prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal
provvedimento di sospensione e che non sono dovuti interessi di mora nel
frattempo eventualmente maturati. Con la presente circolare, illustrato il
quadro normativo, sono fornite le relative indicazioni operative.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Disposizioni operative
4. Regime sanzionatorio
5. Effetti del provvedimento di sospensione ai fini del rilascio del Durc on line
1. Premessa
L’articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, è intervenuto sul comma 1 dell’articolo 20 della legge 23
febbraio 1999, n. 44,disponendo che “a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui
interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, [della legge n.
44/1999] i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli
adempimenti amministrativi […], nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono
prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di
sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.
Il diverso quadro normativo delineato dalla novella ha comportato una rilettura delle
disposizioni fornite con la circolare n. 54 del 18 marzo 2002 che, pertanto, devono intendersi
adeguate e integrate con quanto disposto con la presente circolare.
2. Quadro normativo di riferimento
La legge 23 febbraio 1999, n. 44, che disciplina il “Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura”, ha previsto, all’articolo 1, in favore dei soggetti danneggiati da
attività estorsive, l’elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del
danno patrimoniale subito.
La disciplina è stata già oggetto di alcune modifiche ad opera della legge 27 gennaio 2012, n.
3, che hanno interessato, per i profili correlati alle attività di competenza dell’Inps, gli articoli 3
e 20 della stessa legge n. 44/1999.
L’articolo 3, comma 1, nel testo introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. a), della legge n.
3/2012, ha chiarito la nozione di soggetti beneficiari dell’elargizione precisando che il beneficio
è concesso “agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in
conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive,
avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali
richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”.
Il medesimo comma 1, all’ultimo periodo, ai fini della concessione della predetta elargizione,
ha individuato il concetto di evento lesivo in “qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero
lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività
esercitata”.
L’articolo 20 - rubricato “Sospensione di termini” – che ai commi 1, 2, 3 e 4 prevede il
beneficio della sospensione dei termini a favore degli operatori economici e professionisti
danneggiati dal racket e dall’usura, inteso a favorirne il reinserimento nell’economia legale, è
stato modificato con riguardo al comma 7.
Rispetto all’originaria formulazione che riservava al Prefetto competente per territorio, sentito
il Presidente del Tribunale, l’adozione del provvedimento di sospensione dei termini di cui ai
commi sopra indicati, il legislatore del 2012, al citato comma 7, ha previsto di affidare al
Procuratore della Repubblica, quale organo giurisdizionale titolare dei procedimenti in
questione, il compito di emettere il predetto provvedimento di sospensione.
La formulazione dell’articolo 20 è stata inoltre integrata con i commi 7-bis e 7-ter.
Il comma 7-bis, nell’ambito delle competenze del Prefetto, in ordine al procedimento di
richiesta dell’elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44/1999, prevede che il
medesimo organo compili l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente,
dandone immediata informativa al Procuratore della Repubblica competente. Il provvedimento
del Procuratore della Repubblica deve essere trasmesso a sua cura al giudice o ai giudici
dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.
Tale provvedimento è teso ad escludere, durante il periodo definito dalla legge, la possibilità
che nei confronti della vittima dell’evento lesivo siano attivate o proseguite procedure
esecutive.
In forza di quanto disposto dal comma 7-ter, “nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico
dell’esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3,
comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a
4” dell’articolo 20.
Con l’articolo 38-bis del decreto-legge n. 113/2018 citato in premessa, il legislatore, da una
parte, ha innalzato il termine di sospensione previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge n.
44/1999, di cui possono beneficiare le persone offese da usura ed estorsione che abbiano
richiesto l'accesso al citato Fondo di solidarietà, portandolo da trecento giorni a due anni e,
dall’altra, ha disposto che nel periodo di sospensione "non sono dovuti interessi di mora nel
frattempo eventualmente maturati".
Al fine di agevolare la lettura del testo normativo, si provvede di seguito ad un esame analitico
dei predetti commi 1, 3 e 4 dell’articolo 20.
L’articolo 20, comma 1, stabilisce che i termini di scadenza, ivi previsti, ricadenti entro un anno
dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo, sono prorogati, dalle rispettive scadenze, per la
durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.
Nella sospensione devono intendersi ricompresi gli adempimenti correlati al pagamento della
contribuzione previdenziale di pertinenza dell’Inps. Al riguardo, con la circolare n. 54 del 18
marzo 2002, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni applicative e ha specificato i termini
oggetto della proroga. Rispetto a quanto già precisato, si chiarisce che rientrano nella
sospensione i termini di scadenza del pagamento della contribuzione mensile o periodica
ricadente nel periodo di un anno dalla data dell’evento lesivo e, pertanto, anche se già affidata
per il recupero agli Agenti della Riscossione ovvero interessata da provvedimenti di rateazione
emessi dall’Inps o dai medesimi Agenti, nonché da provvedimenti di legge in materia di
regolarizzazione contributiva agevolata.
Nella medesima logica di favor nei confronti delle vittime di richieste estorsive e usura, il
comma 3 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999 dispone che “sono altresì sospesi” - per il
periodo di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione – “i termini di prescrizione e
quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data
dell’evento lesivo”. Rientrano, pertanto, nella proroga i termini che regolano la proposizione di
azioni legali o di ricorsi amministrativi, nonché quelli relativi agli atti aventi efficacia esecutiva,
quali le sentenze passate in giudicato o quelle dichiarate immediatamente esecutive
dall’Autorità giudiziaria, anche se ancora soggette ad impugnazione.
Il comma 4 dell’articolo 20 stabilisce, infine, che sono sospesi per due anni, a decorrere dal
medesimo provvedimento di sospensione, “i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed
immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.
3. Disposizioni operative
Stante il quadro normativo descritto, la data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il
periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto
processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un
procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di
sospensione del Procuratore della Repubblica.
I termini di scadenza degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 20, comma 1, della
legge n. 44/1999, per quanto concerne l’Istituto, devono intendersi riferiti alle denunce mensili
o periodiche e ai correlati versamenti che pertanto sono prorogati di due anni a decorrere dal
provvedimento di sospensione, purché scadano entro un anno dalla data in cui si è verificato
l’evento lesivo.
Infatti, le modifiche apportate alla norma sia dalla legge n. 3/2012 che dal decreto-legge n.
113/2018 non hanno inciso sui contenuti delle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 1, 3 e
4, della legge n. 44/1999, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, “non prevedono alcuna moratoria generalizzata dei debiti dell’imprenditore, né una
sospensione della procedura prefallimentare”[1].
Ai fini della concreta attuazione della previsione normativa deve sempre farsi riferimento alla
parte dispositiva del provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica. Ciò per
consentire l’esatta individuazione del periodo rispetto al quale deve trovare applicazione la
sospensione degli adempimenti previdenziali nei termini stabiliti dal comma 1 del citato articolo
20 della legge n. 44/1999.
Tale precisazione vale altresì nell’ipotesi di pluralità di eventi lesivi, anche sotto il profilo della
valutazione della continuazione del reato.
L’istanza deve essere presentata alla Struttura territoriale competente unitamente alla copia
della richiesta di elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44/1999 e alla
copia del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, adottato ai sensi del
comma 7 dell’articolo 20 della medesima legge.
4. Regime sanzionatorio
La disposizione di cui al comma 7-ter dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, introdotta dalla
legge n. 3/2012, ha disciplinato l’applicazione degli oneri accessori.
Con tale norma il legislatore, con effetto dal 29 febbraio 2012, data di entrata in vigore della
legge n. 3/2012, ha inteso disciplinare l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili connesso
all’inadempimento contributivo ricadente nell’ambito di applicazione del citato comma 1
dell’articolo 20 della legge n. 44/1999.
Tenuto conto del carattere innovativo della norma, resta infatti esclusa l’efficacia retroattiva
della medesima.
Pertanto, in caso di provvedimenti accordati antecedentemente all’entrata in vigore della legge
n. 3/2012, continuerà a trovare applicazione, nel corso di efficacia della sospensione, il regime
sanzionatorio di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e potrà operare la
previsione di cui al comma 15 del medesimo articolo.
Quest’ultima norma ha assegnato ai Consigli di Amministrazione degli Enti impositori il compito
di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili connesse alle omissioni
contributive di cui al comma 8 dello stesso articolo 116 della legge n. 388/2000, in base ad
apposite direttive del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e finanze.
In relazione a ciò, si ricorda che la direttiva è stata emanata il 19 aprile 2001 e che con
deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha recepito
le linee guida in essa enunciate.
Tra le motivazioni per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli
interessi legali, la lettera a), ultima parte, del comma 15 del medesimo articolo 116, prevede
il “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato”.
Per ottenere in tali ipotesi il beneficio della riduzione, fermo restando l’integrale pagamento dei
contributi dovuti, occorre che sia stata riconosciuta la colpevolezza del terzo all’esito del
procedimento promosso a seguito della denuncia o che tale procedimento sia quantomeno
pendente alla data della richiesta di riduzione delle sanzioni. In ogni caso è necessario che la
denuncia, ai sensi dell’articolo 124, primo comma, del codice penale, risulti effettuata entro tre
mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato.
L’interessato dovrà trasmettere, con le consuete modalità telematiche, l’apposita domanda di
riduzione delle sanzioni civili.
Come già precisato, l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili connesso all’inadempimento
contributivo riguarda il solo periodo per il quale opera il provvedimento di sospensione di cui
all’articolo 20, comma 1, della legge n. 44/1999.
Nel corso dello stesso periodo restano dovuti gli interessi legali sulle somme oggetto del
provvedimento di sospensione, tenuto conto che la norma limita l’esonero al solo pagamento
delle sanzioni civili.
Considerato che ai sensi del comma 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, “dopo il
raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito
contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”, l’esonero si estende, per tutto
il periodo di sospensione, a tali interessi, in quanto accesivi alla misura delle sanzioni civili.
Pertanto, la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 20 della legge n.
44/1999, introdotta all’articolo 38-bis del decreto-legge n. 113/2018, che stabilisce che “non
sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”, non può trovare
applicazione con riguardo agli adempimenti contributivi di pertinenza dell’Inps oggetto di
provvedimenti di sospensione.
Allo scadere del termine dei due anni dal provvedimento di sospensione, in caso di mancato
pagamento, anche in forma dilazionata, della contribuzione dovuta, riprenderà ad essere
applicato l’ordinario regime sanzionatorio di cui al citato all’articolo 116, commi 8 e 9, della
legge n. 388/2000.
Analogamente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, il medesimo
regime troverà applicazione qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o
comunque con sentenza definitiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici
previsti dalla norma. Infatti, ricorrendo tali ipotesi, è precisato che “gli effetti
dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui
al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie”.
5. Effetti del provvedimento di sospensione ai fini del rilascio del Durc on line
La sospensione, quale strumento di sostegno nei confronti del contribuente, opera, come
specificato, solo con riferimento agli adempimenti contributivi ricadenti nell’arco temporale di
un anno dalla data dell’evento lesivo, come previsto dal comma 1 dell’articolo 20 della legge n.
44/1999.
Dalla sospensione dei termini di scadenza ricadenti in tale periodo consegue altresì la
sospensione della riscossione dei crediti maturati all’interno dello stesso, indipendentemente
dalla fase in cui la stessa si trovi.
In tale caso, pertanto, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dal D.M. 30 gennaio 2015 e
tenuto conto che la fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999
riguarda in concreto l’adempimento dell’obbligo della contribuzione mensile o periodica dovuta
all’Istituto in scadenza nel periodo di un anno dalla data dell’evento lesivo, la regolarità
contributiva potrà essere dichiarata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del citato decreto
ministeriale.
Tale previsione dispone infatti che la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensioni dei
pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Il recupero dei crediti in fase amministrativa rientranti nel medesimo arco temporale resterà
sospeso a decorrere dal provvedimento di cui all’articolo 20, comma 1, della legge n. 44/1999,
per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico.
Laddove i medesimi crediti, alla data di emanazione del provvedimento del Procuratore della
Repubblica, risultino, in tutto o in parte, affidati all’Agente della Riscossione, la Struttura
territoriale competente dovrà adottare un provvedimento di sospensione amministrativo nel
rispetto dei termini fissati.
In questi casi, la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi
ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal
provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata
della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della
regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.
Con riguardo alle procedure esecutive in corso a carico del richiedente di cui al comma 7-bis
dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, il cui elenco è comunicato dal Prefetto al Procuratore
della Repubblica “che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro
sette giorni dalla comunicazione del prefetto”, il legislatore, al comma 4 del medesimo articolo
20 della legge n. 44/1999 - come già riportato nel paragrafo 2 - ne ha previsto la sospensione
per la durata di due anni dal provvedimento di sospensione adottato dal medesimo Procuratore
della Repubblica.
Tuttavia, ai fini della valutazione della condizione di regolarità, la sospensione delle procedure
esecutive non può essere ricondotta all’ipotesi disciplinata dal citato articolo 3, comma 2, lett.
b), del D.M. 30 gennaio 2015 ove i crediti interessati dalle medesime procedure si riferiscano a
periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della
legge n. 44/1999.
In tale caso, in assenza di regolarizzazione nei termini assegnati, la verifica della regolarità
contributiva verrà definita con esito negativo.
Conseguentemente, non dovranno essere adottati dalle Strutture territoriali provvedimenti
amministrativi di sospensione dei crediti inseriti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito
compresi nell’elenco delle procedure esecutive in corso compilato dal Prefetto.
Infatti, l’applicazione del provvedimento di sospensione adottato dal Procuratore della
Repubblica rispetto alle procedure esecutive inerenti ai crediti che si riferiscono a periodi
diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge
n. 44/1999 rientra nell’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione. Resta fermo che,
rispetto ai crediti che invece si riferiscono ai periodi compresi nell’arco temporale indicato al
comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, interessati da procedure esecutive, l’adozione
di un provvedimento di sospensione amministrativo da parte della Struttura territoriale
consentirà di non considerarli nella verifica della regolarità contributiva.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. la sentenza della Corte di Cassazione 28 maggio 2012, n. 8432.
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