Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 16/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 26
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale,
dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS,
dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa
(ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno
per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022
SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi
massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di
integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di
solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di
solidarietà del Credito Cooperativo, delle indennità di disoccupazione
NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione
agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le
attività socialmente utili.
INDICE
1. Premessa
2. Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del
FIS
3. Fondo Credito
a) Assegno di integrazione salariale
b) Assegno emergenziale
4. Fondo Credito Cooperativo
a) Assegno emergenziale
5. Indennità di disoccupazione NASpI
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
7. Indennità di disoccupazione agricola
8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
10. Assegno per attività socialmente utili
1. Premessa
L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che,
con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del
trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato,
nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale,
siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, sono state illustrate, tra l’altro, le linee di
indirizzo e le prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n.
234.
Tra le principali modifiche, si segnala l’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n.
234/2021 che, dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015,
introduce il comma 5-bis che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabilisce il
superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di
un unico massimale – il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice
ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Pertanto, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio
2022, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale
(FIS) e del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell’assegno emergenziale per il
Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del
Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di
disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di
disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la
misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
2. Cassa integrazione ordinaria (CIGO),cassa integrazione
salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione
straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale
del FIS
Nella tabella che segue, si riporta l’importo massimo mensile dei trattamenti di
integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2022, che, come già evidenziato, prescinde
dall’importo della retribuzione mensile di riferimento.
L’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione
prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al
5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis
Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.222,51 1.151,12
Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto
dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20%
per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore
edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.467,01 1.381,34
La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis,
del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le
intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Fondo Credito
a) Assegno di integrazione salariale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n.
83486/2014, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2022, nonché
le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno di integrazione salariale
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a 2.225,74 1.208,83
Compresa tra 2.225,74 – 3.518,34 1.393,33
Superiore a 3.518,34 1.760,23
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n.
83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le
retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è
indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n.
41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo
12, comma 3, lettera a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile
esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o
superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda
nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale
Retribuzione Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione
tabellare annua del 5,84% (art. 26, L. del 5,84% (art. 26, L.
lorda (euro) n.41/1986) (euro) n.41/1986) (euro)
Inferiore a 2.489,77 2.344,37
42.624,09
Compresa tra 2.804,71
42.624,09 –
56.083,49
Superiore a 3.925,53
56.083,49
4. Fondo Credito Cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014
per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le retribuzioni mensili di
riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è
indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n.
41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile
esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o
superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda
nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale
Fascia retributiva Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione
(euro) del 5,84% (art. 26, L. n. del 5,84% (art. 26, L. n.
41/1986) (euro) 41/1986) (euro)
Fino a 2.387,97 2.248,51
40.294,43
Superiore a 3.211,88
40.294,43 e fino a
56.200,13
Superiore 3.735,72
a 56.200,13
5. Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.
22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di
disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12
maggio 2015 a 1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui
all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2022,
1.360,77 euro.
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione
DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a
1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il
2022, 1.360,77 euro.
7. Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti
normali, da liquidare nell’anno 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso
dell’anno 2021, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli
importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 7 del 21 gennaio 2021
con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a 1.199,72 euro (per
ciò che riguarda il massimale più alto) e a 998,18 euro (quanto al massimale più
basso).
8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori
autonomi dello spettacolo (ALAS)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione
da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione a favore dei
lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) è pari, secondo i criteri già indicati nella
circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il
2022, 1.360,77 euro.
9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e
operativa (ISCRO)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre
2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell’anno 2022
(reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a
8.299,76 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2022 non può essere di importo inferiore a
254,75 euro e non può superare l’importo di 815,20 euro.
10. Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente
utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio
2022, a 607,25 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui
all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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