Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 27/2022

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l'anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici. Abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni

Pubblicato: 17/02/2022 In vigore dal: 17/02/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l'anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici. Abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 18/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 27 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l'anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici. Abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi e i limiti di reddito per l'anno 2022 relativi all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità concessi dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si comunica altresì l’abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni. INDICE 1. Premessa 2. Assegno per il nucleo familiare 3. Assegno di maternità 1. Premessa La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022). Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha altresì precisato che l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui al citato articolo 65 della legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati come segue. 2. Assegno per il nucleo familiare L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro. Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021. 3. Assegno di maternità L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro. Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro. Il Direttore generale Vincenzo Caridi

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