Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Istruzioni operative e contabili: rinvio
Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Istruzioni operative e contabili: rinvio
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 27
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici
madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato. Istruzioni operative e contabili: rinvio
SOMMARIO: L’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha
introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un
esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o
più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al
mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Ai
sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto, in via
sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età
del figlio più piccolo. Con la presente circolare si forniscono indicazioni e le
istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla
predetta misura di esonero contributivo.
INDICE
1. Premessa
2. Lavoratrici che possono accedere all’esonero
3. Assetto e misura dell’esonero
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altre agevolazioni
7. Istruzioni operative
8. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del
flusso Uniemens
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPa> del flusso
Uniemens
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso
Uniemens
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo
1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è
riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del
diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro
riparametrato su base mensile”.
Ai sensi del successivo comma 181, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di
paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Come precisato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre,
l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori
pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024,
in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.
Nello specifico, l’esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del
diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo
trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo
anno di età del figlio più piccolo.
La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale
dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base
mensile.
Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di
contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di
Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione
comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’esonero in esame non è sussumibile tra quelle
disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativa
agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta
misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
2. Lavoratrici che possono accedere all’esonero
Possono accedere all’esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di
lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al
settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
Nello specifico, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 spetta in
favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,
soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di tre
figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o
successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del
terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della
riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale
fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno
dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in
favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
Per identità di ratio, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al
momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo
irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.
Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell’essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui all’articolo 1,
comma 180) o il requisito dell’essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024 (ai fini della riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 181), l’esonero
in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del
datore di lavoro per il congedo fruito,spetta a partire dal mese di perfezionamento
del requisito richiesto dalla norma.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche
applicative delle misure in trattazione, in ordine alla legittima spettanza delle stesse:
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero di cui
all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1°
gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025.
L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero di cui
all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1°
gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione
dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la
gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero
di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal
1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la
gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31
dicembre 2024 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio
2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A
partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero di cui all’articolo 1,
comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18
anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.
I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre
con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà
applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il
rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero di
cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1°
settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Tenuto conto della parificazione tra la filiazione
naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell’applicazione della
disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che
la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o
in affidamento.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei
settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con
l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto
tale rapporto, come previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015,
deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
alla occupazione dei giovani.
Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato,
l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo
indeterminato.
La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi
della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Considerata, infine, la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione
ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo, affermata con il decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l’esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione.
3. Assetto e misura dell’esonero
L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione
previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da
riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di
paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o
risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura
di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time,
per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero
spettante.
Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più
rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di
tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a
partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più
figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire
dal mese della nascita del terzo figlio.
Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere
madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a
partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli
si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal
mese della nascita del secondo figlio.
Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell’esonero, come sopra precisato,
è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della
prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:
- l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31
dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo,
qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31
dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora
tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della
lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:
- la lavoratrice sia madre di tre o più figli;
- il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364
giorni).
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione
anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia
un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle
lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in
affidamento.
L’agevolazione in commento, pertanto, non assume la natura di incentivo all’assunzione e,
conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva
per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche
subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Come precisato in premessa, l’esonero di cui ai commi 180 e 181 dell’articolo 1 della legge di
Bilancio 2024, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a
carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto
all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato.
6. Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero contributivo in trattazione, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della
lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile,
risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro,
previsti a legislazione vigente.
Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota
contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l’esonero di cui all’articolo 1,
commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo
all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
(quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge.
Al riguardo, si osserva, infatti, che la riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15,
della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel
singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di
2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio,
quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere
contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota
contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro. Detto importo, pertanto, nel singolo
mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1,
commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).
Ne consegue, quindi, che l’applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle
lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla
quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma
operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove
sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste
possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.
Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di
esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga
raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di
ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura
di esonero della quota a carico della lavoratrice.
Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della
maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i
requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui al citato comma 180 dell’articolo 1 della
legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice
può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero di cui al comma 181 in via alternativa
rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2024
fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio
2024).
7. Istruzioni operative
Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la
volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il
numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero
spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nei successivi paragrafi.
La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai
codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente
indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente
all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle
informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto
dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere
tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.
Resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le
informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante
predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici
fiscali dei figli.
Sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale istituzionale www.inps.it. con
pubblicazione di apposito messaggio.
Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del
datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo
dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che
saranno successivamente fornite.
Si ribadisce, da ultimo, che l’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024,
laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in
cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso
d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.
8. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, espongono a partire
dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero
valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta
calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib>i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3” avente il significato di
“Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti
almeno tre figli o il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181,
legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti due figli;
- l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con
il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure
dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve
obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice
ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica
con l’applicativo di cui al paragrafo 7 deve essere indicata in una sola occorrenza il valore “N”;
- nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel
caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora
<IdentMotivoUtilizzocausale> sia stato valorizzato con “N”
-nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
Se validato il valore “ELA3”
- con il codice “L591”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n.
213/2023 - tre o più figli”;
- con il codice “L592”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n.
213/2023 – tre o più figli”.
Se validato il valore “ELA2”
- con il codice “L593”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n.
213/2023 – due figli”;
- con il codice “L594”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n.
213/2023 – due figli”.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di
gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi
successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).
Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi
di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1,
comma 15, della legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero oggetto della presente
circolare, devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore
• “M054”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio
art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;
• “M055”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio
art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari
allo 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(Uniemens/vig).
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPa> del
flusso Uniemens
Per poter fruire dell’esonero previsto a partire dal 1° gennaio 2024, sulla base dell’articolo 1,
commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, , i datori di lavoro con lavoratori
iscritti alla Gestione pubblica devono compilare a partire dalla denuncia del mese Febbraio
2024, la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> con la retribuzione lorda imponibile ai fini pensionistici e l’elemento
<Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.
Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto
dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di
seguito indicate.
Nel caso della lavoratrice madre di tre o più figli, si dovranno valorizzare i seguenti elementi:
- nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
- nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
- nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “58”, avente il significato di
“Esonero all’articolo 1, comma 180, madre lavoratrice di tre o più figli”;
- nell’elemento <Importo> deve essere indicata in questo specifico caso, l’intera contribuzione
ai fini pensionistici a carico della lavoratrice oggetto dello sgravio contributivo nei limiti,
comunque previsti, per il mese o frazione di mese;
nel caso, invece, della lavoratrice madre con due figli invece:
· nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
· nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
· nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “59”, avente il significato di
“Esonero all’articolo 1, comma 181, madre lavoratrice con due figli”;
· nell’elemento <Importo> deve essere indicata in questo specifico caso, l’intera contribuzione
ai fini pensionistici a carico della lavoratrice oggetto dello sgravio nei limiti, comunque previsti,
per il mese o frazione di mese;
Nei casi in cui il datore di lavoro sia in possesso dei codici fiscali dei figli comunicati dalla
lavoratrice, gli stessi dovranno essere indicati nell’elemento V1_Periodo Precedente Causale 7
Codice Motivo Utilizzo 5 “Regolarizzazione da circolare o messaggio” da compilare per ciascun
figlio secondo le indicazioni che seguono:
- <GiornoInizio> e <GiornoFine>: devono corrispondere a quelli dell’elemento in cui è
dichiarato il Codice Recupero 58 o 59;
- <DataAtto> di <DescrMotivoUtilizzo>: Indicare la data della presente Circolare;
-<IdentAtto>: valorizzare con 4;
-<NumeroRegistro>: compilare con il Codice Fiscale del figlio
non deve essere compilato alcun altro elemento.
Il recupero dell’esonero spettante per il mese di Gennaio 2024 e febbraio 2024 può essere
effettuato nelle denunce del mese di marzo, aprile e maggio 2024, indicando il corrispondente
<MeseRif>.
Qualora, a gennaio 2024, la lavoratrice abbia usufruito dell’esonero di cui all’articolo 1, comma
15, della legge 30 dicembre 2023, n.213, in misura minore rispetto a quello previsto dai
commi 180 e 181 del citato articolo 1 della medesima legge, è necessario inviare l’elemento
“V1 Casuale 5” a sostituzione di quanto precedentemente dichiarato.
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del
flusso Uniemens
Considerato che l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è
alternativoall’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima
legge, le lavoratrici dovranno effettuare una scelta relativamente all’esonero del quale
richiedono la fruizione, mediante apposita richiesta al proprio datore di lavoro.
I datori di lavoro agricolo che intendono applicare l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e
181, della legge di Bilancio 2024, sono tenuti ad esporre nel flusso di denuncia Uniemens -
PosAgri, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, i dati delle lavoratrici alle quali
spetta l’esonero seguendo le seguenti modalità, che consistono nella valorizzazione in
<DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre dei consueti dati
occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, anche dei campi sotto specificati:
a) Lavoratrici madri di tre o più figli:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LG”, che assume il nuovo
significato di “Esonero art. 1, comma 180, legge n. 213/2023 tre o più figli”;
b) Lavoratrici madri di due figli:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LF”, che assume il nuovo
significato di “Esonero art. 1, comma 181, legge n. 213/2023 due figli”.
Sarà onere delle lavoratrici inviare i codici fiscali dei figli mediante utilizzo dell’apposito
applicativo di cui al precedente paragrafo 7.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, a partire dal mese di gennaio 2024, i
datori di lavoro devono trasmettere un nuovo flusso Uniemens-PosAgri completo di tutti i dati
che sostituisce il flusso trasmesso in precedenza.
In sede di tariffazione, effettuato il calcolo della contribuzione dovuta al netto delle riduzioni
previste, è determinato l’importo dell’incentivo mensile spettante per le lavoratrici agevolate
sulla base delle retribuzioni dichiarate.
11. Istruzioni contabili
Le istruzioni per l’adeguamento del sistema di contabilità dell’Istituto saranno dettate con
apposito messaggio.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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