Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 28/2019

Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Innovazioni introdotte dalle previsioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Pubblicato: 14/02/2019 In vigore dal: 14/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Innovazioni introdotte dalle previsioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 15/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 28 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Innovazioni introdotte dalle previsioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle innovazioni introdotte dalle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha previsto, per l’anno 2019, una nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. INDICE 1. Premessa 2. Nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri per l’anno 2019. Regime transitorio 3. Istruzioni operative 4. Istruzioni contabili 1. Premessa L’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e ss.mm.ii., prevede che la riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri avvenga a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei. Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale devono essere riversate all’Inps entro il mese successivo a quello di riscossione. Tali somme costituiscono fonti di finanziamento per la Gestione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e, altresì, per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Con il messaggio n. 98 dell’11 gennaio 2017 sono state fornite indicazioni in ordine alla misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri in oggetto. Nello specifico, nel citato messaggio è stato evidenziato che, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti dal mese di settembre 2016, sono dovuti all’Istituto da parte delle società di gestione aeroportuale gli importi riscossi, a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri, pari a 3 euro a passeggero per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e pari a 2 euro destinati alla GIAS (cfr. art. 6-quater, comma 2, D.L. n. 7/2005 e art. 4, comma 75, L. n. 92/2012). Si rammenta inoltre, per completezza, che ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 47 e 48, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (pari a 3 euro) era destinato al citato Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale unicamente fino al 31 dicembre 2018; invece, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sarebbero dovute affluire alla GIAS. Infine, il comma 5 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, aveva previsto, per l’anno 2019, un nuovo incremento pari a 0,32 euro ed il gettito addizionale, derivante da tale incremento, era destinato a finanziare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. 2. Nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri per l’anno 2019. Regime transitorio Ciò premesso, con la presente circolare si rappresenta che l’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, ha innovato l’assetto sopra riportato. Il suddetto articolo 26, rubricato “Fondo di solidarietà trasporto aereo”, ha, infatti, modificato le previsioni citate in premessa, di cui all’articolo 2, comma 47, della legge n. 92/2012 e di cui al comma 2 dell’articolo 6-quater del decreto-legge n. 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43/2005. Nel dettaglio, è stato prorogato al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale le maggiori somme, derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui al citato articolo 6-quater, comma 2, verranno riversate alla GIAS. Contestualmente, è stato introdotto, per l’anno 2019, un regime transitorio in ordine alla destinazione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di cui si tratta (pari a 3 euro). Tale regime transitorio implica che il medesimo incremento venga riversato nella misura del cinquanta per cento alla GIAS; il rimanente cinquanta per cento è destinato, viceversa, ad alimentare il predetto Fondo di solidarietà del trasporto aereo. Si rende noto, infine, che le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge in epigrafe hanno abrogato il comma 5 dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 113/2016 e ss.mm.ii., che aveva previsto, come sopra riportato, per l’anno 2019, un ulteriore incremento pari a 0,32 euro. Pertanto, in applicazione dell’impianto normativo vigente, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti da gennaio 2019 a dicembre 2019, le società di gestione aeroportuale riverseranno all’Inps gli importi riscossi dai vettori aerei a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 5 euro a passeggero (1,5 euro per il finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e 3,5 euro destinati alla GIAS). Dal 1° gennaio 2020, terminato il periodo transitorio, il gettito addizionale derivante dal predetto incremento – salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto – sarà interamente destinato alla GIAS. 3. Istruzioni operative Sul piano operativo, per la compilazione del flusso Uniemens, le società di gestione aeroportuale proseguiranno ad esporre, quali importi a debito, le somme riguardanti gli imbarchi relativi al periodo da gennaio 2019 utilizzando il codice “M402” già in uso, avente il significato di “Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”. In particolare le società di gestione aeroportuale valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “M402” e indicheranno nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare. Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, relative ad imbarchi del periodo in trattazione, corrispondenti a 5 euro dovuti per ogni imbarco. 4. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile delle somme riscosse a titolo di incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco si confermano i conti già in uso GVR24111 e GAU24111, la cui denominazione verrà integrata con i nuovi riferimenti normativi. La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM imputerà le somme riscosse dalle società di gestione dei servizi aeroportuali, valorizzate nel flusso Uniemens, codice “M402”, ai conti sopra evidenziati, secondo le percentuali di rispettiva spettanza delle due gestioni. Nell’allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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