Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 28/2022

Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023

Pubblicato: 17/02/2022 In vigore dal: 17/02/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 18/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 28 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023 SOMMARIO: Con la presente circolare si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. INDICE 1. Premessa 2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Requisito anagrafico 2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo 2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016 2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote 3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997) 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997) 4.Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico 5. Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006) 1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Allegato n. 1). In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12- quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”. Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 per effetto del decreto 5 novembre 2019, che non ha previsto alcun incremento, e quanto disposto dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. 2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Requisito anagrafico Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente: Anno Età pensionabile Dal 1° gennaio 2023 67 anni Al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 67 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi. In relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento della speranza di vita del biennio 2019/2020 e le relative modalità applicative, si rinvia alla circolare n. 126 del 2018. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni. 2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente: Anno Uomini Donne Dal 1° gennaio 2023 42 anni e dieci mesi 41 anni e dieci mesi al 31 dicembre 2026 (2.227 settimane) (2.175 settimane) Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 214 del 2011, così come sostituito dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dallalegge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni. 2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016 Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci”di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, è il seguente: Anno Requisito contributivo Dal 1° gennaio 2023 41 anni al 31 dicembre 2026 (2132 settimane) Dal 1° gennaio 2027 41 anni * (2132 settimane) *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.2 del messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012 e al paragrafo 3 della circolare n. 60 del 15 maggio 2008 per le parti compatibili. 3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati. Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024. 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997) A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022. Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013. 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997) A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti: 1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età; 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni; 3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni. Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile). 4. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati. Ciò fermo restando quanto disciplinato dal D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha provveduto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione inquadrati nei seguenti Gruppi: - Ballo (ballerini e tersicorei); - Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali –Etc.; - Attori - Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda; - Sportivi Professionisti. In particolare, per tali Gruppi, i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2023-2024, sono stabiliti nel modo seguente: Gruppo Ballo Anno Età Uomini e Donne Dal 1° gennaio 2023 47 anni al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 47 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gruppo Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc. Anno Età Uomini Età Donne Dal 1° gennaio 2023 62 anni 62 anni al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 62 anni* 62 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gruppo Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e Moda Anno Età Uomini Età Donne Dal 1° gennaio 2023 65 anni 65 anni al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 65 anni* 65 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gruppo Sportivi Professionisti Anno Età Uomini Età Donne Dal 1° gennaio 2023 54 anni 54 anni al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 54 anni* 54 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le restanti categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2023/2024, sono stabiliti nel modo seguente: Anno Età pensionabile Dal 1° gennaio 2023 67 anni al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 67 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 5. Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006) Pensione di vecchiaia: Anno Età pensionabile Dal 1° gennaio 2023 66 anni al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 66 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pensione di anzianità: Anno Requisito contributivo Dal 1° gennaio 2023 41 anni al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 41 anni* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continuano ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014). Il Direttore generale Vincenzo Caridi [1] Tale riferimento normativo è così erroneamente indicato nella Gazzetta Ufficiale. Il riferimento normativo corretto è: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 DECRETO 27 ottobre 2021 Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (GU Serie Generale n.268 del 10-11-2021) IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE delle politiche previdenziali e assicurative Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita; Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento; Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché' i rispettivi dirigenti; Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data; Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia; Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità; Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che: a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016; c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1°gennaio 2016; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021; Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n 1939936/21 del 14 maggio 2021, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all’età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2023 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 è pari a -0,25 decimi di anno, considerando per l'anno 2020 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a sessantacinque anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,30 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a tre mesi; Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale; Decreta: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12- quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2021 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative Ferrari

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