Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 28/2024

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, in vigore dal 1° dicembre 2023

Pubblicato: 01/02/2024 In vigore dal: 01/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, in vigore dal 1° dicembre 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 02/02/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 28 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, in vigore dal 1° dicembre 2023 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni applicative dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° dicembre 2023. INDICE Premessa 1. Esame delle disposizioni 1.1 Definizioni (art. 1 dell’Accordo) 1.2 Campo di applicazione e inesportabilità (artt. 2, 3 e 4 dell’Accordo) 2. Presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche (art. 5 dell’Accordo) 3. Pagamento delle prestazioni (art. 10 dell’Accordo) 4. Recupero di pagamenti indebiti (art. 8 dell’Accordo) 5. Disposizioni relative agli esami medici (art. 6 dell’Accordo) 6. Assistenza amministrativa, protezione dei dati personali e cooperazione tra le Parti (artt. 7 e 9 dell’Accordo) 7. Ricorsi amministrativi Premessa L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, è entrato in vigore il 1° dicembre 2023 (Allegato n. 1). L’Accordo, in particolare, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, disciplina la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Istituto e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione moldava competente. 1. Esame delle disposizioni 1.1 Definizioni (art. 1 dell’Accordo) L’articolo 1, nello stabilire le definizioni adottate dai due Paesi ai fini dell’applicazione dell’Accordo, definisce, tra gli altri, i concetti di “residenza” e “dimora”, cui viene attribuito un significato diverso nelle due legislazioni nazionali, con particolare riferimento al concetto di residenza, intesa, per la Repubblica di Moldova, come temporaneo soggiorno in base alla legislazione moldava (cfr. l’art. 1, comma 7, lettera b). Il medesimo articolo, al comma 3, lettera a), precisa che per la Repubblica di Moldova: - competente in materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni e gestione dei relativi pagamenti è la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS); - competente in materia di determinazione dell’invalidità e della capacità lavorativa è il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM). 1.2 Campo di applicazione e inesportabilità (artt. 2, 3 e 4 dell’Accordo) Il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, la pensione di vecchiaia, ai superstiti e le prestazioni d’invalidità causate anche da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Invece, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica: a) alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL). L’Accordo, dunque, regola i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL. La normativa italiana già prevede l’esportabilità di tali prestazioni, ma l’Accordo consente l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione nazionale della Repubblica di Moldova. Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo non si applica, invece, all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia. Pertanto, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili nella Repubblica di Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l’Accordo bensì la normativa italiana di riferimento. Inoltre, tenuto conto che l’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, continua a trovare applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (cfr. le circolari n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, paragrafo 8). Il campo di applicazione soggettivo dell’Accordo, infine, comprende le persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute in base alla legislazione nazionale di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti. 2. Presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche (art. 5 dell’Accordo) Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, nel caso di soggetti residenti nella Repubblica di Moldova, o dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia. Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato l’attuale criterio, che prevede la gestione delle domande da parte della Struttura territoriale cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto. Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all’Istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS, che provvederanno a trasmetterle senza indugio alla CNAS, unitamente ai documenti allegati. Con successivo messaggio, all’esito della condivisione con le Autorità moldave, saranno fornite le indicazioni relative alla modalità di presentazione delle domande di pensione e l’indicazione della relativa modulistica, anche in considerazione della mancata previsione nell’Accordo di un’Intesa amministrativa di attuazione, come consuetudine per le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. 3. Pagamento delle prestazioni (art. 10 dell’Accordo) Le Istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile. 4. Recupero di pagamenti indebiti (art. 8 dell’Accordo) L’Istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione indebita, può chiedere all’Istituzione competente dell’altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario. L’Istituzione competente dell’altra Parte tratterrà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà l’ammontare trattenuto all’Istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso. 5. Disposizioni relative agli esami medici (art. 6 dell’Accordo) L’articolo 6 dell’Accordo stabilisce il principio della collaborazione amministrativa nel caso in cui siano necessari esami medici ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale di una o di entrambe le Parti. In particolare, tale articolo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, la perizia viene effettuata dall’Istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’Istituzione competente dell’altro Stato. Solo se l’esame medico viene effettuato anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa Istituzione ne sostiene le spese e si limita a trasmettere la perizia medica all’Istituzione dell’altra Parte Contraente. Trattasi di principi, conformi alle disposizioni dell’Istituto applicative della normativa internazionale in materia di accertamenti sanitari (cfr. la circolare n. 6772 Sn – n. 2060 CENPI/178 del 21 settembre 1976 e la circolare n. 87 del 2 luglio 2010, paragrafo 7), di cui potrebbero beneficiare soggetti che domandino o già percepiscano prestazioni pensionistiche di invalidità. 6. Assistenza amministrativa, protezione dei dati personali e cooperazione tra le Parti (artt. 7 e 9 dell’Accordo) Le Istituzioni competenti delle Parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni e ad assicurarsi reciproca assistenza e collaborazione gratuita, salvo quanto precisato al precedente paragrafo 5 in materia di esami medici. I certificati e i documenti rilasciati dalle Istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle Istituzioni competenti dell'altra Parte. Ai fini della corretta gestione delle prestazioni erogate, le Istituzioni competenti potranno stipulare specifici accordi tecnico-procedurali al fine di attivare scambi strutturati di dati, sempre nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali contenute nell'Allegato A dell’Accordo. 7. Ricorsi amministrativi I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche moldave pervenuti alle Strutture territoriali competenti di cui al paragrafo 2, dovranno essere tempestivamente trasferiti all’Istituzione moldava competente. I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche italiane presentati da residenti nella Repubblica di Moldova, sulla base di quanto stabilito con il messaggio n. 4887 del 2 dicembre 2016 per i cittadini residenti in Paesi UE, SEE e Svizzera, nonché in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia, possono essere presentati utilizzando anche un canale diverso da quello telematico RiOL, per il tramite dell’Istituzione moldava CNAS (ad esempio, invio del ricorso cartaceo tramite canale postale, posta elettronica semplice o certificata ecc.). In quest’ultimo caso, la data di presentazione sarà quella di presentazione del ricorso presso l’Istituzione estera. Si rinvia al citato messaggio per le istruzioni necessarie alla gestione dei ricorsi amministrativi pervenuti tramite canali diversi da RiOL e trasmessi da cittadini residenti all’estero per il tramite di Istituzioni estere. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi ALLEGATO 1 25-7-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 11 luglio 2023 , n. 9 4 . Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Data a Roma, addì 11 luglio 2023 italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. MATTARELLA La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; MELONI, Presidente del Con- siglio dei ministri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, il Guardasigilli: NORDIO PROMULGA la seguente legge: ALLEGATO Art. 1. ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI Autorizzazione alla ratifica SICUREZZA SOCIALE La Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratifi- denominate qui di seguito «Parti», desiderando, di comu- care l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ne accordo, regolare e sviluppare le relazioni bilaterali di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, in materia di sicurezza sociale, hanno convenuto quanto fatto a Roma il 18 giugno 2021. segue: Art. 2. Parte I Disposizioni generali (Ordine di esecuzione) Art. 1. 1. Piena e intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in Definizioni vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso. (1) Per l’applicazione del presente Accordo, i se- guenti termini ed espressioni significano: 1. legislazione: le leggi e gli altri atti normativi Art. 3. delle Parti che regolano le prestazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo; Clausola di invarianza finanziaria 2. autorità competente: i Ministeri delle Parti competenti nelle materie di cui all’articolo 2 del presente 1. Dall’attuazione della presente legge non devono de- Accordo; rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 3. istituzione competente: l’istituzione responsa- amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito bile per l’applicazione delle legislazioni previste all’arti- delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili colo 2 del presente Accordo: a legislazione vigente. (a) per la Repubblica di Moldova: la Cassa Nazionale delle Assicurazioni So- Art. 4. ciali (CNAS), competente per il riconoscimento del dirit- to alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti; Entrata in vigore il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo capacità lavorativa; a quello della sua pubblicazione nella G azzetta Ufficiale . (b) per la Repubblica italiana: La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della (INPS); — 1 — 25-7-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 l’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul (3) Il presente Accordo non si applica: lavoro e le malattie professionali (INAIL). (a) per la Repubblica italiana: all’assegno sociale 4. beneficiario: la persona che è o è stata benefi- e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto ciaria delle prestazioni di cui all’articolo 2 del presente erogate a totale o parziale carico della fiscalità genera- Accordo; le, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle 5. periodo di assicurazione: periodo di contribu- prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il zione, di occupazione o equivalente maturato in confor- requisito della residenza in Italia; mità con la legislazione di ogni Parte; (b) per la Repubblica di Moldova: alle pensioni 6. prestazione: le prestazioni di cui all’art. 2 del speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli presente Accordo, previste dalla legislazione di ciascuna assegni sociali. Parte; (4) Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle 7. residenza: legislazioni moldava e italiana, nonché del diritto nazio- nale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, (a) per la Repubblica italiana: il luogo in cui degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unio- una persona risiede abitualmente, come definito dalla ne Europea. propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: il tempora- neo soggiorno, come definito dalla propria legislazione; Art. 3. 8. dimora: Campo di applicazione personale (a) per la Repubblica italiana: il luogo in cui Il presente Accordo si applica alle persone che sono una persona attualmente si trova, come definito dalla pro- o sono state beneficiarie delle prestazioni di cui all’art. 2 pria legislazione; conformemente alla legislazione di una o di entrambe le (b) per la Repubblica di Moldova: la dimora Parti, nonché ai loro familiari e superstiti. abituale, come definita dalla propria legislazione; 9. familiari: le persone definite o riconosciute Art. 4. come tali dalla legislazione di ogni Parte; Esportabilità delle prestazioni (2) Gli altri termini ed espressioni utilizzati nel pre- sente Accordo hanno il significato previsto dalla legisla- Se il presente Accordo non prevede diversamente, la zione applicabile di ogni Parte legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamen- to delle prestazioni solo perché un beneficiario oppure un Art. 2. suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell’altra Parte, non si applicherà per le perso- Campo di applicazione per materia ne menzionate nel campo di applicazione personale del (1) Il presente Accordo si applica: presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell’altra Parte. 1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale: a) la pensione per limite d’età; Parte II b) la pensione di disabilità causata da una ma- Disposizioni procedurali specifiche lattia generale; c) la pensione e l’indennità di disabilità causata Art. 5. da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; Presentazione delle domande d) la pensione ai superstiti; 2. per la Repubblica italiana: 1. Le domande di riconoscimento o di esportabilità a) alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e su- delle prestazioni moldave possono essere presentate, per perstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, il tramite dell’istituzione competente italiana, all’istitu- dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione zione competente moldava (Cassa Nazionale di Assicu- separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assi- razioni Sociali - CNAS). La domanda e le relative infor- curativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie mazioni saranno trasmesse senza indugio dall’istituzione di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previ- competente italiana che le ha ricevute all’istituzione com- denza Sociale (INPS); petente moldava, unitamente ai documenti rilevanti. b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro 2. Le domande di pensione italiane dovranno esse- dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale re presentate direttamente all’INPS utilizzando il canale e gestite dall’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul telematico. lavoro e le malattie professionali (INAIL). Le domande di prestazioni italiane relative ad in- (2) Il presente Accordo si applicherà, inoltre, alle fortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o inte- presentate, per il tramite dell’istituzione competente mol- grano le prestazioni previste al paragrafo (1). dava, all’istituzione competente italiana (Istituto Nazio- — 2 — 25-7-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 nale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes- Art. 10. sionali - INAIL). Le domande e le relative informazioni Pagamento delle prestazioni saranno trasmesse senza indugio dall’istituzione compe- tente moldava che le ha ricevute all’INAIL, unitamente ai Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le documenti rilevanti. prestazioni, in conformità alle disposizioni dell’Accordo, direttamente alle persone aventi diritto che hanno la resi- denza o la dimora sul territorio dell’altra Parte. Le presta- Art. 6. zioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta Esami medici ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile. Se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di una Parte ha presentato una domanda o usu- fruisce delle prestazioni conformemente alla legislazione Art. 11. dell’altra Parte ed è necessario un esame medico, l’istitu- Lingua di comunicazione zione del luogo di residenza o di dimora della prima Parte effettuerà questa perizia su richiesta e a spese dell’istitu- (1) Per l’applicazione del presente Accordo, le auto- zione competente della seconda Parte. Nel caso in cui la rità e le istituzioni competenti delle Parti possono comu- perizia medica sia necessaria ai fini dell’applicazione del- nicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonché in le legislazioni di entrambe le Parti, questa sarà effettuata lingua inglese. a proprie spese dall’istituzione del luogo di residenza o (2) Nessuna domanda di prestazione o documento di dimora. potrà essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficia- le dell’altra Parte. Parte III Disposizioni varie Art. 12. Cooperazione Art. 7. Le Autorità competenti delle Parti si informeranno Assistenza amministrativa e giuridica reciprocamente sulle modifiche e integrazioni delle pro- prie legislazioni in materia. (1) Per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le istituzioni competenti delle Parti si forniran- Parte IV no gratuitamente assistenza reciproca, salvo quanto pre- visto dall’art. 6. I certificati e i documenti rilasciati dalle Disposizioni finali istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti an- che dalle istituzioni competenti dell’altra Parte. (2) Le istituzioni competenti potranno concordare la Art. 13. realizzazione di sistemi di scambio di informazioni rile- Soluzione delle controversie vanti per la corretta gestione delle prestazioni erogate. Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall’in- terpretazione o dall’attuazione del presente Accordo sa- Art. 8. ranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso e negoziati diretti tra le Parti. L’istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, può chiedere Art. 14. all’istituzione competente dell’altra Parte, che paga una Durata dell’Accordo prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’impor- to non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al Il presente Accordo ha durata illimitata. Ciascuna predetto beneficiario. L’istituzione competente dell’altra Parte può denunciare il presente Accordo notificando per Parte tratterrà tale importo alle condizioni e nei limiti pre- iscritto la denuncia per via diplomatica all’altra Parte. In visti dalla propria legislazione e trasferirà l’ammontare tal caso l’Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi trattenuto all’istituzione che ha pagato la prestazione non dopo la notifica. dovuta o in eccesso. Art. 15. Art. 9. Modifica o integrazione dell’Accordo e clausola di Protezione dei dati personali neutralità finanziaria Ai fini dell’attuazione del presente accordo, ogni Il presente Accordo potrà essere modificato e/o inte- trattamento di dati personali, svolto dalle competenti isti- grato di comune accordo dalle Parti; eventuali modifiche tuzioni delle Parti, si effettuerà in conformità alle clausole e integrazioni entreranno in vigore nel rispetto delle pro- contenute nell’allegato A. cedure di cui all’Articolo 16. — 3 — 25-7-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 Le attività previste dal presente Accordo saranno a un identificativo come un nome, un numero d’identifi- attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi cazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo in bilanci ordinari. rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, cultura- le o sociale. Art. 16. (b) «dati particolari»: dati personali che rivelano Entrata in vigore dell’Accordo l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le con- (1) Il presente Accordo sarà ratificato da ogni Parte, vinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, secondo le rispettive procedure. dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla sa- (2) Le Parti notificheranno reciprocamente, tramite i lute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della canali diplomatici, l’adempimento delle procedure inter- persona. ne necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo. (c) «dati penali»: dati personali relativi a condan- (3) Il Presente Accordo entrerà in vigore il primo ne penali e reati o connesse misure di sicurezza. giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica. (d) «dati comuni»: dati personali che non sono Fatto a Roma il 18 giugno 1981 in due originali, particolari oppure penali. ciascuno in lingua italiana e romena, tutti i testi facenti (e) «trattamento»: qualsiasi operazione o insie- ugualmente fede. me di operazioni compiuti su dati personali, con o sen- za l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante tra- smissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita- zione, la cancellazione o la distruzione. (f) «trasferimento»: invio di dati personali da un’Istituzione di una Parte ad un’Istituzione dell’altra ALLEGATO A Parte. (g) «comunicazione ulteriore»: invio di dati per- D isciplina del trasferimento di dati personali tra le sonali da un’Istituzione ricevente a un terzo dello stesso Istituzioni competenti di cui all’art. 1 dell’Accordo tra paese. la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in (h) «trasferimento ulteriore»: invio di dati perso- materia di sicurezza sociale nali da un’istituzione ricevente a un terzo in un paese di- verso dalle Parti. Considerati l’art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del (i) «profilazione»: qualsiasi trattamento automa- 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi- tizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di dati che con riguardo al trattamento dei dati personali nonché personali per valutare determinati aspetti personali relati- alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Diretti- vi a una persona fisica. va 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei (j) «violazione di dati personali»: violazione di si- Dati) e l’art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della curezza che comporta accidentalmente o in modo illecito Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non personali. autorizzata o l’accesso a dati personali trasmessi, conser- Ciascuna «Istituzione competente» di una Parte (in vati o comunque trattati. seguito Istituzione), di cui all’art. 1 dell’Accordo tra la (k) «requisiti di legge applicabili»: il quadro nor- Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in mate- mativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi ria di sicurezza sociale (in seguito Accordo), applicherà le compresa la normativa sulla protezione dei dati personali. garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato (i) «segreto d’ufficio»: il generale obbligo di leg- per il trasferimento di dati personali ad una Istituzione ge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare competente dell’altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell’eser- per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi conflig- cizio delle proprie funzioni istituzionali. genti esistenti nei rispettivi ordinamenti. (m) «diritti degli Interessati»: I. Definizioni i. «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di Ai fini delle presenti clausole s’intende per: un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, traspa- (a) «dati personali»: qualsiasi informazione ri- rente, intellegibile e facilmente accessibile; guardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato») ai sensi dell’Accordo. Si considera iden- ii. «diritto di accesso»: il diritto di un Interes- tificabile la persona fisica che può essere identificata, di- sato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un rettamente o indirettamente, con particolare riferimento trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal — 4 — 25-7-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle rio rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e suc- caratteristiche del trattamento in corso; cessivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari iii. «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato o penali è ammesso solo se risulta strettamente indispen- di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali sabile per il perseguimento delle finalità dell’Accordo. inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; L’Istituzione trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un in- esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un’Istituzione teressato di ottenere la cancellazione dei propri dati per- venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha sonali quando questi non sono più necessari rispetto alle trasferito a un’altra Istituzione sono inesatti, ne informerà finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, l’Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamen- caso. te rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili; 3. Trasparenza v. «diritto di opposizione»: il diritto di un In- Ciascuna Istituzione fornirà un’informativa generale teressato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi agli Interessati su: connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di (a) identità e dati di contatto del Titolare del tratta- dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui mento e, ove presente, del Responsabile della protezione esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che dei dati; prevalgono sugli interessi avanzati dall’Interessato, tra (b) finalità, base giuridica e modalità del tratta- cui l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in mento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di sede giudiziaria; conservazione; vi. «diritto di limitazione del trattamento»: di- (c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono ritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei essere inviati come comunicazione o trasferimento ulte- propri dati personali quando questi siano inesatti, il trat- riore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le tamento sia illecito, un’Istituzione non necessiti più i dati ragioni dell’invio; personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti oppure l’Interessato sia in attesa della valutazione di una Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le sua richiesta di opposizione; modalità di esercizio di tali diritti; vii. «diritto di non essere sottoposto a decisioni (e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizio- automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un ni applicabili con riguardo all’esercizio di tali diritti; Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata (f) i contatti per sollevare una controversia o far unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la valere una pretesa. profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguarda- no o che incida in modo analogo significativamente sulla Ciascuna Istituzione diffonderà la suddetta informa- sua persona. tiva sul proprio sito, unitamente all’Accordo. Una copia dell’informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni II. Ambito di applicazione individuali agli Interessati, così come un rinvio al predet- to sito. Le presenti Clausole si applicano alle categorie di 4. Sicurezza e riservatezza persone fisiche citate all’art. 3 dell’Accordo con riferi- mento al trattamento di tutti i dati personali necessari per Ciascuna Istituzione metterà in atto adeguate misu- assicurare le prestazioni elencate all’art. 2 dello stesso re tecniche e organizzative per proteggere i dati perso- Accordo. nali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le III. Garanzie per la protezione dei dati personali suddette misure includeranno adeguate misure ammini- strative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure do- 1. Limitazione delle finalità vranno comprendere la classificazione dei dati personali Le Istituzioni hanno come finalità l’accertamento del in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti diritto alle prestazioni di sicurezza sociale cui all’art. 2 ammessi ad accedere ai dati personali, l’archiviazione si- dell’Accordo e l’erogazione di tali prestazioni. I dati per- cura dei dati personali in funzione della loro tipologia e sonali saranno trasferiti tra le Istituzioni al solo fine di l’adozione di politiche volte ad assicurare che i dati per- perseguire tali finalità. Le Istituzioni non effettueranno sonali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorren- comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali do a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamen- adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, ti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di tra l’altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione quanto indicato al punto III.6. specialistica degli addetti. 2. Proporzionalità e qualità dei dati Qualora un’istituzione ricevente venga a conoscenza L’Istituzione trasferente invierà esclusivamente dati di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessa- ore l’Istituzione trasferente e adotterà misure ragionevoli — 5 — 25-7-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, pos- effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comuni- sono permanere solo finché persiste la ragione che le ha cazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell’av- originate. venuta violazione, qualora questa possa comportare un 6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà. personali 5. Modalità per l’esercizio dei diritti 6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali Ciascuna Istituzione adotterà misure appropriate af- Un’Istituzione ricevente potrà procedere alla co- finché, su richiesta di un Interessato, possa: municazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo (1) confermare se tratta o meno dati personali che previa autorizzazione scritta dell’Istituzione trasferente e lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scrit- incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le ca- ta, l’Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti infor- tegorie di dati considerate, l’origine ed i destinatari dei mazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni di reclamo e ricorso; e le finalità della comunicazione. (2) identificare tutti i dati personali del richiedente Un’Istituzione ricevente potrà procedere, in via ec- che ha trasferito all’altra Istituzione ai sensi delle presenti cezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali Clausole; ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell’Istituzio- (3) fornire informazioni generali, anche sul pro- ne trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno prio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferi- dei seguenti motivi: menti all’altra Istituzione. tutela degli interessi vitali di un Interessato o di Ciascuna Istituzione darà seguito in modo ragio- un’altra persona fisica; nevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato ri- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in guardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione sede amministrativa o giudiziaria; del trattamento o l’opposizione al trattamento dei propri svolgimento di un’indagine o di un procedimento dati personali oppure l’esercizio del diritto a non essere penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta personali sono stati trasferiti. ordinaria o elettronica per l’invio delle predette richieste Nei predetti casi, l’Istituzione ricevente informerà dovranno essere indicati nell’informativa generale agli previamente l’Istituzione trasferente della comunicazione Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un’Isti- ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l’organo ri- tuzione può adottare misure appropriate, come addebitare chiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa un contributo spese ragionevole per coprire i costi am- informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, ministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, come nel caso di indagini in corso, l’istituzione riceven- se questa dovesse risultare manifestamente infondata o te dovrà informare l’Istituzione trasferente dell’avvenuta eccesiva. comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei pre- Ciascuna Istituzione può ricorrere a procedure au- detti casi, l’Istituzione trasferente dovrà tenere nota delle tomatizzate per perseguire più efficacemente le proprie notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di forni- di controllo, di cui al punto III.8., su sua richiesta. L’Isti- re spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal tuzione ricevente si adopererà affinché sia contenuta la caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consen- comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di so degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisiona- particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limita- le automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il zioni applicabili. diritto di far correggere informazioni errate o incomplete 6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisio- ne automatizzata tramite un intervento umano. Un’Istituzione ricevente potrà procedere al trasferi- mento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente I diritti degli Interessati possono essere limitati, in previa autorizzazione scritta dell’Istituzione trasferente e misura necessaria e proporzionata in una società demo- purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle cratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse predette Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scrit- pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di recipro- ta, l’Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti infor- cità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano mazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l’inda- e le finalità del trasferimento ulteriore. gine, l’accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o 7. Durata di conservazione dei dati regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle Le Istituzioni conserveranno i dati personali per il attività esecutive e di vigilanza delle Istituzioni, operan- tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali ti nell’esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. dovranno prevedere un arco temporale non superiore a — 6 — 25-7-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 quello necessario e proporzionato in una società demo- 3. Qualora un’Istituzione ricevente non sia in grado, cratica per le finalità per le quali i dati sono trattati. per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garan- zie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza 8. Tutela amministrativa e giudiziaria ritardo l’Istituzione trasferente, nel qual caso questa so- Se un Interessato ritiene che un’Istituzione non ab- spenderà temporaneamente il trasferimento di dati perso- bia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole nali all’Istituzione ricevente fino a quando quest’ultima o che i suoi dati personali siano stati oggetto di tratta- non confermerà di essere nuovamente in grado di agire mento illecito, egli ha il diritto di presentare un reclamo compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, ad un’Autorità di controllo indipendente ed un ricorso l’Istituzione ricevente e quella trasferente terranno infor- dinanzi ad un’Autorità giudiziaria, in conformità ai requi- mate le rispettive Autorità di controllo. siti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata 4. Qualora un’Istituzione trasferente ritenga che compiuta la presunta violazione (1) . L’interessato ha, al- un’Istituzione ricevente non abbia agito in modo com- tresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. patibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, In caso di controversia o pretesa avanzati da un Inte- l’Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di ressato nei confronti dell’Istituzione trasferente, dell’Isti- dati personali all’Istituzione ricevente fino a quando non tuzione ricevente o di entrambe le Istituzioni con riguardo riterrà che quest’ultima abbia risolto la questione in modo al trattamento dei dati personali dell’Interessato, le Isti- soddisfacente. Al riguardo, l’Istituzione trasferente terrà tuzioni si daranno reciproca informazione di tali contro- informata la propria Autorità di controllo. versie o pretese e si adopereranno per risolvere la contro- versia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo. V. Revisione delle Clausole Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l’Istitu- 1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini zione trasferente ritenga che l’Istituzione ricevente non delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nel- nei requisiti di legge applicabili. le presenti Clausole, l’Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all’istituzione ricevente 2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle fino a quando non riterrà che quest’ultima abbia risolto la presenti Clausole continueranno a essere trattati applican- problematica in modo soddisfacente. L’Istituzione trasfe- do le garanzie ivi previste. rente informerà sugli sviluppi della questione l’Interessa- to e la propria Autorità di controllo. IV. Vigilanza LAVORI PREPARATORI 1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di con- Camera dei deputati ( atto n. 873): trollo indipendenti menzionate al punto III.8. D’iniziativa dell’On. Paolo FORMENTINI e dell’On. Simone B ILLI , 2. Ciascuna Istituzione condurrà periodiche verifi- dell’On. Dimitri COIN e dell’On. Andrea CRIPPA , presentato il 9 febbraio 2023. che delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ra- Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede gionevole istanza da parte di una Istituzione, l’Istituzione referente, il 2 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari co- stituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia) V interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure (Bilancio, Tesoro e Programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e di trattamento dei dati personali per accertare e conferma- XIV (politiche dell’Unione europea). re che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno sede referente, il 15 marzo 2023. comunicati all’Istituzione che ha chiesto il riesame. Esaminato in Aula e approvato il 4 aprile 2023. (1) In Italia l’Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell’art. 77 dell’RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati per- Senato della Repubblica ( atto n. 641): sonali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede ss.mm.ii.). Sempre con riferimento all’Italia, l’Autorità giudiziaria referente, il 18 aprile 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari competente, ai sensi dell’art. 79 dell’RGPD, è l’Autorità giudiziaria costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordi- ordinaria, come previsto dall’art. 152 del citato Codice. Nella Repub- namento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edito- blica di Moldova, il Centro Nazionale per la Protezione dei Dati per- ria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell’Unione europea), sonali, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 133/2011 sulla protezione 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, dei dati personali, è l’Organismo di controllo per il trattamento dei dati lavoro pubblico e privato, previdenza sociale). personali, la cui attività è disciplinata dal Capitolo IV della predetta Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede Legge. Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei referente, il 26 aprile 2023 e il 25 maggio 2023. dati personali, ogni persona che ritiene di aver subito un danno derivato da un trattamento illecito dei dati personali o i cui diritti e interessi Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 27 giugno 2023. garantiti dalla presente legge siano stati violati, ha il diritto di rivolgersi ad un’Autorità giudiziaria per richiedere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali subiti. 23G00102 — 7 —

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