Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 14/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 29
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la
riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno
1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza
contrattuale che le imprese iscritte all’Unione Italiana Professionalità in
Agricoltura (UIPA) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il
flusso UNIEMENS.
Indice
1. Modalità di riscossione
2. Misura del contributo
3. Costi
4. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
5. Clausola di salvaguardia
6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
7. Durata e recesso
8. Istruzioni operative e contabili
In data 28 novembre 2017 tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)è
stata perfezionata una convenzione (allegato n.1), approvata con Determinazione
commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
1. Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti
dalle imprese iscritte all’associazione, sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni
sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi
obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e
successive modificazioni e integrazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la
medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
2. Misura del contributo
L’INPS considererà versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo che
verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, entro
le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di
assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed
eventuali oneri accessori.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
3. Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2017, con Determinazione commissariale n. 55
del 14 febbraio 2017.
Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:
- contributi per assistenza contrattuale
per ogni UNIEMENS € 0,21
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell’associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla
convenzione.
4. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà all’associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né a qualsiasi
altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti
dall’UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di riscossione.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione
dell’UNIEMENS.
Unitamente al versamento delle somme sopra descritte, le Strutture territoriali dell’INPS
metteranno a disposizione dell’associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in
ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza
contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione risulti inferiore a 50,00 euro
(cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento
di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove tali rimesse dovessero avvenire oltre il
termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di
assolvimento dei compiti istituzionali.
5. Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi
responsabilità nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e verso i terzi,
derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori
dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della
convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale i
predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti
tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’associazione sindacale,
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che
rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che
regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’associazione.
6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
7. Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire
all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa,
mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In
mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di
scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle parti, da esercitarsi a
mezzo comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.).
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di
rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a
supporto.
Si comunica che la sede del l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) è in Via
Adolfo Ravà n. 124 – Roma (RM).
8. Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS alle imprese iscritte
all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) è attribuito il codice di nuova istituzione
“W454”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del
flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W454” avente
significato di “Ass. Contr. Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)” e il relativo
<ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso
UNIEMENS con il citato codice “W454”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al
conto GPA25668, di nuova istituzione.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso l’Unione Italiana
Professionalità in Agricoltura (UIPA), la procedura predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA35668 a GPA11668
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25668.
Pertanto, i saldi dei conti GPA25668 e GPA35668 devono costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme
derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i
conti GPA25668 e GPA35668 devono essere movimentati, con il codice documento “95”,
soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le Strutture territoriali procederanno alla stampa della reportistica a disposizione generata
dalla procedura in triplice copia destinandone una alle imprese che hanno versato il contributo
di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del
versamento, una all’Ufficio competente per la contabilità della sede ed una da rimettere agli
atti dell’Ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra citata associazione al netto del
rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11668, al quale devono
essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a
titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in
argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta (AVERE del conto GPA25228).
L’eventuale saldo del suddetto conto GPA11668, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere
ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce
riscosse, le Strutture territoriali devono predisporre e trasmettere all’Unione Italiana
Professionalità in Agricoltura (UIPA), un apposito rendiconto dal quale risulti l’ammontare dei
contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono
state emesse le distinte delle imprese di cui sopra, l’ammontare delle somme corrisposte e
l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.
Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti GPA11668, GPA25668 e
GPA35668, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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